Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/04/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 1296/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1296/2024 tra
(avv. TUDISCO MARGHERITA)Parte_1
ATTRICE e (avv.ti ZITIELLO LUCA e MOCCI FRANCESCO) Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO e
(avv. ) TERZO CHIAMATO
* Oggi 17 aprile 2025, ore 12,00, innanzi al Giudice dott.ssa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Alfieri in sostituzione dell'Avv. Tudisco per personalmente Parte_1 comparsa, e l'Avv. Donati in sostituzione dell'Avv. Mocci per Controparte_1
L'Avv. Alfieri insiste come da nota conclusiva, anche per quanto attiene alla domanda di lite temeraria. L'Avv. Donati richiama le note conclusive del 04.40.2025 Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1296/2024 R.G. promossa da
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Margherita Tudisco come da mandato in atti, ATTRICE contro
in persona della procuratrice , Controparte_1 CP_2 con il patrocinio degli Avv.ti Luca Zitiello e Francesco Mocci come da mandato in atti,
CONVENUTA
OGGETTO: “Intermediazione mobiliare – Responsabilità - Danni”.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis, previa ogni ulteriore declaratoria di legge o del caso, così giudicare: in via principale: - Previo accertamento della violazione da parte di degli obblighi di correttezza, buona fede e diligenza sulla stessa gravanti quale operatore CP_1 qualificato ai sensi degli artt. 1173 e 1176 c.c., condannarla alla corresponsione in favore della ricorrente della somma pari a € 29.654,64, per causali di cui in narrativa, o della diversa somma che risulterà dovuta, oltre rivalutazione monetaria, oltre interessi compensativi e legali ex art. 1284 c.c. dal dì dovuto al saldo, oltre a € 400,00 per spese di perizia. In via subordinata: - Previo accertamento che la pratica agita da controparte si è posta in violazione delle norme del Codice del consumo, e segnatamente dell'art. 2, condannare CP_1 al pagamento di € 29.654,64, per causali di cui in narrativa, o della diversa somma che risulterà
[...] dovuta, oltre rivalutazione monetaria in favore della ricorrente, oltre interessi compensativi e legali ex art. 1284 c.c. dal dì del dovuto al saldo, oltre a € 400,00 per spese di perizia. In ogni caso: - con vittoria di spese, compensi, CPA e rimborso forfetario 15% come per Legge”.
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare il difetto
2 di legittimazione passiva di in ordine alle domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa CP_1
e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'attrice per carenza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare la prescrizione delle domande avversarie, per tutti i motivi di cui in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE: - rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA: - accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo dalla signora ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere Pt_1 ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore dell'attrice nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo dell'attrice; - nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta CP_1 al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore di parte attrice, ridurre l'importo da corrispondere all'attrice secondo i criteri indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
IN VIA ISTRUTTORIA: - rigettare le richieste istruttorie avversarie;
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Con ricorso notificato alla controparte il 13.05.2024, già cliente di Parte_1 [...]
ha dedotto di avere sottoscritto, in data 4.06.2010 e 20.06.2013 nei locali della CP_1 predetta banca, due proposte di acquisto di due diamanti da Intermarket Diamond Business (DB) S.p.A. al prezzo di complessivi 49.818,99 Euro. L'operazione di investimento era stata proposta e promossa da e dipendenti di che avevano Persona_1 Persona_2 CP_1 presentato l'acquisto come opportunità di investimento in un bene rifugio, illustrato le caratteristiche dell'operazione e mostrato materiale illustrativo contenente dati finanziari e la quotazione dei beni. I diamanti erano stati consegnati a presso il locali di Pt_1 CP_1
incastonati e con montatura gratuita fornita dalla venditrice DB. Quest'ultima nei primi
[...] anni aveva inviato alla cliente e alla banca resoconti annuali da cui risultavano rendimenti percentuali dell'investimento in costante crescita. Tuttavia, a seguito di un'inchiesta televisiva che evidenziava la poca trasparenza della suddetta operazione, posta in essere da plurimi istituiti di credito, per l'accertata inesistenza di quotazioni ufficiali e per le difficoltà riscontrate dai risparmiatori nel recupero del capitale in caso di vendita delle pietre preziose, l'Antitrust aveva avviato un'istruttoria dalla quale emergeva che le quotazioni di mercato non erano altro se non i prezzi di vendita liberamente determinati dai professionisti in misura ampiamente superiore al costo di acquisto della pietra e ai benchmark internazionali di riferimento (Rapaport e IDEX), che l'andamento delle quotazioni era l'andamento del prezzo di vendita delle imprese, annualmente e progressivamente aumentato dai venditori, e che le prospettive di liquidabilità e rivendibilità erano unicamente legate alla possibilità che il professionista trovasse altri consumatori all'interno del proprio circuito. Seguiva provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in data 20.09.2017, con il quale venivano irrogate sanzioni amministrative sia alle due principali società di diamanti (tra cui DB), sia a taluni istituti di credito, nonostante questi si dichiarassero meri segnalatori dell'affare. Il 15.01.2019, la società DB S.p.A. era dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano e l'attrice si era determinata dunque a prendere contatti con la propria banca al fine di acclarare la condotta scorretta agita dai dipendenti ed ottenere un congruo ristoro per l'investimento in diamanti, il cui valore di acquisto si scopriva essere sovrastimato rispetto a quello effettivo.
3 Le richieste rivolte a si protraevano, senza pervenire a positivo esito, fino Controparte_1 al 2023 e nel 2021 la ricorrente incaricava il perito gemmologo il quale, in Persona_3 data 9.06.2021, restituiva una perizia gemmologica confermativa di valori di mercato delle gemme ben inferiori rispetto ai capitali originariamente investiti: quanto al diamante certificato GIA 2106816963, acquistato al prezzo di € 23.108,00, lo stesso veniva valutato alla data dell'acquisto in € 9.552,23, mentre quello certificato GIA 2116622253, acquistato da Pt_1 per € 26.710,99, veniva valutato alla data dell'acquisto in € 10.612,12. In data 25.01.2024, veniva inviato a l'invito alla stipulazione di una convenzione di Controparte_1 negoziazione assistita, riscontrato negativamente. Sulla base delle circostanze sopra riportate, ritenuta configurabile nei confronti di CP_1 una responsabilità di natura contrattuale per non avere adempiuto al dovere di controllo e anzi, svolto una vera e propria attività promozionale della vendita dei diamanti, violando il rapporto fiduciario con la cliente, potenziale investitrice, e gli obblighi di protezione e informativi ex art. 1176 e 1173 cod. civ, ingenerando così nella ricorrente un ragionevole affidamento nella veridicità delle informazioni rese e nella serietà e convenienza degli investimenti proposti, ha chiesto di essere risarcita del danno patito, commisurato alla differenza Parte_1 tra la somma spesa per l'acquisto diamanti e il loro valore reale. Si è costituita per resistere alla domanda, allo scopo avanzando una pluralità Controparte_1 di distinte eccezioni: il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stati conclusi i contratti di acquisto dei diamanti tra l'attrice e DB S.p.A., l'improcedibilità/inammissibilità della domanda risarcitoria poiché ancora proprietaria delle pietre e perciò esposta Pt_1 alle oscillazioni di valore dei beni, la prescrizione (quinquennale) del diritto attoreo vista l'epoca dei due acquisti, e, comunque, nel merito l'infondatezza della sua pretesa risarcitoria o, quanto meno, l'incidenza sull'esito della stessa del concorso di colpa della cliente. Una volta sentita liberamente sui fatti ed espletata la prova testimoniale con Pt_1 audizione dei testimoni e all'udienza del 6.11.2024, è stata fissata Persona_1 Persona_2
l'udienza odierna per la pronuncia della sentenza a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione alle parti di termine intermedio fino al 04.04.2025 per il deposito di nota scritta finale.
*** Al domanda proposta da è fondata e da accogliere per le ragioni che Parte_1 seguono. Muovendo dall'esame delle eccezioni preliminari di va subito affermata Controparte_1
l'infondatezza di quella di difetto di legittimazione passiva, sostenuta sulla base di asserita terzietà dell'istituto alla vicenda contrattuale, da ricondurre esclusivamente alla libera scelta della ricorrente di acquistare i due diamanti di DB S.p.A. In realtà, l'istruttoria testimoniale espletata ha permesso di appurare attraverso le deposizioni di dipendente della convenuta dal 2001 al 2012, dapprima come private banker e Persona_1 dal 2009 quale responsabile della filiale di Parma, nonché di , CP_1 Persona_2 private banker di da aprile 2012 al novembre 2018, che vi era indicazione da parte CP_1 della banca affinché l'acquisto in diamanti fosse proposto alla clientela (così Per_1
“l'indicazione era presente in una bacheca formativa, in cui potevamo vedere le caratteristiche dei prodotti collocabili, tra cui i diamanti”). La testimone ha ricordato di avere Persona_1 personalmente proposto a l'investimento in diamanti e “di averle Parte_1
4 consegnato una brochure della non del venditore. Si diceva che l'investimento in CP_1 diamanti assicurava un rendimento superiore ai punti dell'inflazione e questa è un'informazione che sicuramente ho fornito anche alla cliente ”. La stessa testimone Pt_1 ha riferito, inoltre, che la proposta di acquisto veniva fatta per prassi con utilizzo di moduli della banca, che la consegna dei diamanti veniva effettuata presso i locali della banca, sia pure curata direttamente da incaricato di DB S.p.A. che, non solo assicurava, ma addirittura caldeggiava il montaggio dei diamanti, in quanto non ci sarebbe potuta essere così confusione della pietra perché tatuata lateralmente, con tatuaggio attribuibile alla garanzia. a anche CP_3 confermato che DB assicurava il riacquisto al momento della consegna dei diamanti. Il testimone ha anch'egli confermato che l'investimento in diamanti era uno Persona_2 di quelli a catalogo opzionabile e rappresentabile al cliente, insieme ad altri, e che gli investimenti di partivano sempre da proposte degli operatori di E Pt_1 CP_1 ancora ha riconosciuto che: “al cliente dicevamo che si trattava di un bene rifugio, con un suo valore intrinseco, facevamo vedere i grafici di rendimento dell'investimento in diamanti, non ricordo se consegnavamo materiale informativo. Anzi il materiale informativo era a computer”. A seguire, ancora, sempre il testimone “ricordo che quando si avviava una Per_2 operazione di investimento in diamanti, arrivava in agenzia un rappresentante della società venditrice, non ne ricordo il nome, che presentava le caratteristiche dell'operazione al cliente e gli faceva firmare i documenti. Questa era la prassi. Il funzionario della banca CP_1 presenziava all'incontro, che avveniva nei locali della Banca …. E' vero che Intermarket garantiva il riacquisto del diamante montato;
non ricordo documenti in tale senso, ma ricordo le parole del rappresentante di DB”. Il testimone ha da ultimo risposto, su specifica domanda, che nella fase prodromica della trattativa gli operatori incaricati di rendevano noto CP_1 al cliente che c'era possibilità di riacquisto. Dai precedenti elementi di valutazione si evince in modo chiaro che l'acquisto dei due diamanti è avvenuto sulla base delle informazioni fornire dagli operatori della banca, del materiale messo da loro messo a disposizione alla cliente, dell'esame dei grafici di rendimento in diamanti e della proposizione dell'operazione come investimento in bene rifugio. La scelta di montare il diamante non risulta sia stata effettuata da a fini di utilizzo delle gemme, bensì perché Per_4 la società venditrice caldeggiava il montaggio dei diamanti, poiché ciò avrebbe permesso di identificare la pietra, con tatuaggio laterale attribuibile alla garanzia, anche a fini di eventuale riacquisto, che entrambi i testimoni hanno riconosciuto soluzione praticabile e resa nota alla cliente. E' stato altresì dimostrato che l'intera trattativa, l'acquisto, la consegna dei beni avveniva interamente all'interno dei locali dell'istituto bancario, luogo dove istituzionalmente si pongono in essere investimenti di carattere finanziario, tanto da essere pacificamente percepita la banca dai clienti come soggetto in grado di prestare ausilio qualificato nelle scelte di gestione del loro risparmio e della tipologia di investimento in linea con il profilo dell'interessato e suoi obiettivi di investimento. Altrettanto intuitivo che la scelta di DB S.p.A. di avvalersi della collaborazione degli istituti di credito, quali partner nella vendita dei diamanti, fosse stata determinata anche da tali considerazioni, offrendo le banche non solo una presenza capillare sul territorio tramite le filiali e una capacità di selezione della clientela interessata, ma anche e soprattutto (e in ciò caratterizzandosi rispetto ad altri possibili partner commerciali) offrendo una immagine di professionalità nella gestione e selezione degli investimenti, tale da determinare una forma di
5 persuasione ambientale in ordine alla serietà dell'investimento alternativo offerto o, comunque, propagandato nei locali delle proprie filiali. E' indiscutibile come la fiducia normalmente riposta dalla clientela nella professionalità della propria banca di riferimento assuma un ruolo determinante al fine di persuadere l'investitore a diversificare il proprio portafoglio, ricorrendo a forme di investimento alternative, quali l'acquisto di pietre preziose, ossia nella scelta di un cd. bene rifugio che, diversamente, qualora collocato tramite canali commerciali non istituzionalmente deputati alla gestione di investimenti (si pensi alle gioiellerie, piuttosto che a commercianti di pietre preziose) finirebbe inevitabilmente per suscitare diffidenza e sospetto, salvo che per coloro che fossero già profondi conoscitori del relativo mercato di riferimento. Sulla scorta di tali considerazioni, si spiegano anche le commissioni particolarmente elevate previste al punto 2 delle convenzioni di collaborazione prodotte da come doc. n. CP_1
3, concluse con DB nel 2003 e 2010: trattasi di provvigioni che implicitamente tengono conto del ruolo significativo e privilegiato assicurato dalla banca nella commercializzazione delle pietre, proprio in ragione della fiducia nella stessa risposta dalla propria clientela. Le risultanze e considerazione fin qui riportate ostano al riconoscimento della posizione di terzietà di rispetto ai due acquisti effettuati da nel 2010 e CP_1 Parte_1
2013, facendo emergere, al contrario, la centralità del ruolo assunto dalla convenuta nel fare incontrare domanda e offerta del prodotto presso i propri uffici, nel proporre e fornire indicazioni sulle caratteristiche del bene, nel farne conoscere il rendimento, nell'essere remunerata da DB per l'intermediazione assicurata tra la propria clientela e la venditrice delle gemme. Sussiste pertanto la legittimazione passiva di Controparte_1
Anche l'eccezione di prescrizione va respinta, atteso che viene in rilievo nella fattispecie, e ciò già sulla base delle allegazioni attoree riguardanti la causa petendi della richiesta risarcitoria - così come risultante dal ricorso introduttivo - la responsabilità di natura contrattuale della convenuta, da cui operatività del termine decennale ex art. 2946 cod. civ., e non quinquennale, di prescrizione. Per la sua decorrenza, vi è oramai orientamento giurisprudenziale pacifico e più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito e legittimità che si è occupata di vicende analoghe a quella qui controversa, nel senso che il momento da cui il diritto può essere fatto valere coincida con l'adozione del provvedimento sanzionatorio adottato dall'AGCOM nel 2017 (doc. 15 attoreo), poiché solo a quel momento accertata l'inadempienza da parte della banca ai propri obblighi di protezione della clientela: il termine decennale, decorrente dal 2017 è evidentemente ancora in corso ad oggi. Superabile anche il rilievo di inammissibilità della domanda attorea correlato al perdurare della proprietà dei diamanti in capo a , potendosi riconoscere all'attualità un danno Pt_1 emergente parametrato alla differenza tra il prezzo pagato per i due acquisti e il valore effettivo dei preziosi. Peraltro, la prospettata eventualità di riduzione/eliminazione di tale danno in caso di vendita dei diamanti, costituendo oggetto di specifica eccezione della convenuta, avrebbe dovuto essere provata da che nulla ha allegato e documentato, invece, in ordine al valore CP_1 attuale dei diamanti, loro agevole vendibilità e reale opportunità di guadagno rispetto al prezzo pagato da nel 2010 e 2013. Pt_1
6 Cio posto, come anticipato in premessa, la domanda di risarcimento danni di CP_4 va accolta, poiché ascrivibile a una responsabilità contrattuale in
[...] Controparte_1 ragione dell'affidamento riposto dall'investitrice nella propria banca, per il solo fatto di effettuare un investimento nei locali della filiale e sulla base delle informazioni fornite dalla stessa, quale operatore qualificato nel settore finanziario: vi si ricollega un corrispondente e direttamente proporzionale obbligo di protezione professionale che grava in capo all'istituto di credito, per il solo fatto di prestarsi a segnalare, proporre e informare la clientela su tale tipologia di investimento, ancor più, sulla base di convenzione con la venditrice dei beni, attributiva di compenso provvigionale commisurato agli affari andati a buon fine. Occorre a conferma e supporto richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui, il banchiere è tenuto a un livello di diligenza professionale con riferimento a tutte le attività poste in essere nell'esercizio dell'impresa bancaria (v. per tutte, Cass. civ., SS.UU. n. 14712/2017), con conseguente possibile profilo di responsabilità con riferimento alle condotte anche non strettamente ricollegabili all'esercizio del credito in senso proprio, ma che comunque si ricollegano all'attività imprenditoriale svolta, come appunto
“segnalare” nei propri locali forme di investimento alternative proposte da altri operatori. L'obbligo di protezione qualificata riscontrabile in capo alla banca nei confronti della clientela che ad essa si rivolge, anche solo per essere messa in contatto con chi offra investimenti pubblicizzati nei locali della filiale, quindi, si concretizza e si specifica in maniera pregnante, individualizzandosi sull'investitore e differenziandosi rispetto agli ordinari doveri di correttezza e di protezione diretti verso il quisque de populo, configurando in caso di loro violazione un possibile profilo di responsabilità ex art. 1218 c.c. (cd. responsabilità contrattuale sine contractu o da contatto sociale qualificato). In particolare l'osservanza di tali obblighi di protezione avrebbe dovuto imporre a CP_1 di vagliare la serietà dell'offerta oggetto della convenzione stipulata con DB e, quindi,
[...] della stessa controparte, secondo le modalità e la tipologia di investimento proposta. Il provvedimento sanzionatorio dell'AGCM del 20.09.2017, già richiamato, ha affermato che la banca prima di consentire tramite la stipula della convenzione la promozione o anche solo la segnalazione dell'investimento offerto da DB S.p.A., avrebbe dovuto correttamente considerare e tenere in conto, nella prospettiva di adempimento ai propri doveri di protezione nei confronti della clientela, in primo luogo che, a differenza dei valori mobiliari, per i diamanti non esiste una quotazione o un listino ufficiale al dettaglio, circostanza che per definizione rende maggiormente difficoltoso e, in ogni caso, non sollecito il successivo disinvestimento. Tale circostanza, quindi, non solo rendeva difficilmente controllabile il prezzo di vendita delle pietre da parte della DB e, parimenti, ulteriormente non certo l'eventuale prezzo di riallocazione dei diamanti promesso dalla DB tramite altra società controllata, ma di fatto implicava un prezzo di collocamento notevolmente superiore a quello di mercato, con un surplus non giustificabile in ragione di eventuali servizi accessori offerti, quali quello di deposito e custodia delle pietre. In sostanza, già per tali considerazioni l'investimento proposto a si risolveva in una Pt_1 operazione realisticamente non conveniente, ma con caratteristiche esteriori di serietà e credibilità perché avallata da fattasi portavoce di informazioni non Controparte_1 veritiere e che, inoltre, quanto alla emersa possibilità – non obbligo - di riacquisto delle pietre Part da parte di (confermata dai testimoni uditi) avrebbe dovuto informare i clienti del valore
7 di mercato dei beni in questione. Si tratta di valori e dati che avrebbe potuto CP_1 verificare e valutare agevolemente, con gli usuali mezzi a disposizione e attraverso l'esame dei report/listini ufficiali delle merci, sì da confrontarli con quelli della campagna promozionale di vendita effettuata dalla DB, la quale illustrava la redditività dell'investimento nel medio lungo periodo, facendo richiamo a prospettate quotazioni dei diamanti pubblicate sul quotidiano “economico” Il Sole 24 Ore, senza avvertire o chiarire come in realtà tali valori, lungi dall'essere listini ufficiali, non erano altro che inserzioni pubblicitarie effettuate dalla stessa DB. La non corrispondenza delle quotazioni ufficiali dei diamanti rispetto alle valutazioni compiute stessa venditrice sarebbe stata di facile verifica per gli operatori di CP_1
[...]
Dunque, gli obblighi specifici di correttezza e di protezione sopra illustrati, derivanti dal solo fatto che l'investimento in diamanti fosse propagandato in filiale, caratterizzano un profilo di responsabilità da cd. contatto sociale, ossia di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. Sempre in punto di responsabilità, va respinta l'eccezione di concorso di colpa di Parte_1 nella causazione del danno, sollevata dalla banca, poiché emerso che la cliente, nel
[...] determinarsi all'investimento, faceva semplicemente affidamento sulle informazioni fornitele dagli operatori bancari, così come riconosciuto dai testimoni, direttamente coinvolti nelle due operazioni di acquisto. Passando a liquidare il danno derivato dall'inadempimento di , si condivide Controparte_1 la parametrazione del danno alla differenza di valore dei diamanti acquistati, rispetto al prezzo corrisposto, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'investimento al saldo. Il Giudicante ha reputato superfluo dare ingresso alla CTU estimativa, poiché la suddetta parametrazione può essere effettuata validamente assumendo a base di calcolo il prezzo di acquisto dei due diamanti risultante dai documenti 1 e 2 prodotti dalla ricorrente, non oggetto di contestazione da parte della convenuta, e il contenuto della relazione di stima prodotta da
, redatta il 29.06.2021 da analista diamanti iscritto all'Albo CTU di Pt_1 Persona_5 questo Tribunale, facente riferimento ai valori ufficiali risultanti dai listini Rapaport Diamond Report, che sono di comune riferimento in materia e sono stati allegati allo scritto dell'esperto (doc. 24) sì da poter essere direttamente verificati. Il perito ha ulteriormente Per_5 specificato di avere fatto riferimento a detti listini, applicando la scontistica di riferimento per l'utente investitore – quale è – calcolata nel 20% in caso di valori di diamanti Pt_1 certificati da laboratori gemmologici primari (HDR-GIA-IGI), con successiva conversione in Euro. Orbene, il primo diamante, è stato acquistato al prezzo di 23.108,00 Euro (doc. 1) mentre il reale valore alla data di acquisto del 04.06.2010, era pari a 9.552,23 Euro. Il secondo diamante è stato acquistato al prezzo di 26.710,99 Euro (doc. n. 2) mentre il valore reale alla data di acquisto del 20.06.2013 era di 10.612,12 Euro. Con una differenza di valori pari a 13.555,77 Euro per il primo diamante e di 16.098,87 per il secondo diamante, e così di complessivi 29.654,64 Euro. Il danno risarcibile, pertanto, va quantificato nella differenza tra il prezzo complessivo pagato, pari a euro 29.654,64 Euro, importo che va maggiorato di interessi sulla somma via via rivalutata dall'acquisto delle gemme, essendo debito di valore, in conformità all'orientamento espresso dalla Cass. S.U. con sentenza n. 1712/1995.
8 Per semplicità di calcolo e intendendo evitare il frazionamento dell'importo complessivo per i due acquisti, si individua ai fini della decorrenza la data intermedia tra il 04.06.2010 e il 20.6.2013, ossia quella del 31.12.2011. Sulla somma annualmente rivalutata all'attualità, comprensiva di interessi, pari a 42.875,20 Euro espressi in moneta attuale, convertita con la liquidazione in debito di valuta, spettano infine a gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al Parte_1 saldo effettivo. Non si ravvisano i presupposti della condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avendo CP_1 comunque la banca potuto sostenere alcune delle proprie eccezioni attraverso il richiamo e la produzione di precedenti giurisprudenziali conformi. Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate in ragione del danno accertato, si liquidano in dispositivo, facendo riferimento al valore di scaglione e a quelli medi delle singole fasi processuali svolte. Gli esborsi riconosciuti in dispositivo a favore di sono quelli Pt_1 corrispondenti al contributo unificato, marca e spese documentate della perizia estimativa di cui allo scontrino e ricevuta depositati al doc. 28 attoreo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di ogni ulteriore domanda, Parte_1 Controparte_1 eccezione e istanza respinte, così decide:
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di 42.875,20 Euro, già all'attualità, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna a rifondere a le spese di lite sostenute, liquidate CP_1 Parte_1 in 7.616,00 Euro per compenso professionale e 945,00 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Parma, 17 aprile 2025 IL GIUDICE Cristina Ferrari
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
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