Decreto cautelare 16 giugno 2025
Ordinanza cautelare 8 luglio 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00280/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01681/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1681 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Coppola e Alberto Savelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento notificato il 09.04.2025, n. Fasc. -OMISSIS-, con cui la Prefettura di Firenze ha disposto la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del sig. -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 142/2015, per asserita disponibilità di “mezzi economici sufficienti”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o conseguente e/o successivo ai suindicati provvedimenti impugnati anche se non comunicato, né altrimenti conosciuto dal Ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. AR IE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, cittadino ivoriano, una volta entrato nel territorio nazionale italiano in qualità di richiedente la protezione internazionale veniva ospitato in una struttura di accoglienza nella provincia di Firenze.
La Prefettura, accertato dalle banche dati a disposizione che l’interessato, nell’anno 2024, aveva conseguito un reddito pari ad euro 11.146,00 superiore all’assegno sociale (vale a dire euro 6.947,33), in virtù dell’art. 23 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 142/2015, dopo rituale avvio del procedimento, disponeva la revoca delle misure di accoglienza con provvedimento del 7.04.2025 (notificato il 9.04.2025).
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 9.06.2025, ritualmente depositato avanti questo Tribunale, l’interessato impugnava il succitato decreto prefettizio, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, lamentando in quattro motivi violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno (il 30.06.2025) depositando nota amministrativa, a seguito di istruttoria disposta da questo Tribunale.
Il ricorrente ha depositato memoria il 10.12.2025.
La domanda cautelare veniva accolta con ordinanza della Sezione n.-OMISSIS-.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 il Collegio tratteneva la causa in decisione.
3. Il ricorso risulta fondato.
4. Con i quattro motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi sul piano oggettivo, si lamenta:
- illogicità e violazione del diritto di difesa: il provvedimento sarebbe illegittimo poiché adottato senza considerare le osservazioni e la documentazione trasmesse dal ricorrente in sede procedimentale. L’Amministrazione non avrebbe fornito alcuna motivazione circa la mancata valutazione dei dati effettivi sugli accrediti bancari, disattendendo il principio del contraddittorio e l’obbligo di esame completo degli elementi istruttori;
- erroneità dei presupposti di fatto: la revoca si fonderebbe su dati formali (buste paga e risultanze INPS) che non corrisponderebbero alle somme realmente percepite dal ricorrente. Il ricorrente deposita documentazione bancaria per dimostrare che gli accrediti effettivi sarebbero stati di importo inferiore alla soglia dell’assegno sociale, sicché l’assunto circa la disponibilità di mezzi economici sufficienti sarebbe privo di riscontro fattuale e si tradurrebbe in un travisamento della realtà;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015: il ricorrente evidenzia che la normativa nazionale e unionale impone che la revoca delle misure di accoglienza sia preceduta da una valutazione individuale e proporzionata, che tenga conto della stabilità e continuità delle risorse economiche. Nel caso di specie, la Prefettura avrebbe omesso ogni verifica sul carattere temporaneo e irregolare delle entrate, fondando il provvedimento sulla mera eccedenza rispetto alla soglia dell’assegno sociale, in violazione dei principi di proporzionalità e delle disposizioni di legge.
- eccesso di potere, difetto di istruttoria e violazione dei principi di proporzionalità e imparzialità: l’Amministrazione avrebbe basato la propria decisione su dati contabili formali, senza accertare la reale disponibilità di mezzi economici, né considerare la condizione personale del ricorrente. Tale omissione istruttoria, unitamente alla sproporzione tra la misura adottata e la situazione concreta, integra un evidente eccesso di potere, in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’ordinamento.
Le doglianze meritano accoglimento nei termini che seguono, peraltro già esposti in plurime pronunce di questa Sezione (cfr. per tutte TAR Toscana, Sez. II, 5/8/2024, n. 1008).
4.1. La disciplina fondamentale della fattispecie oggetto del giudizio si rinviene nella Direttiva UE 33/2013. In particolare, i consideranda nn. 7, 25 e 35 della direttiva 2013/33 stabiliscono quanto segue: “(7) Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate dell'attuazione degli strumenti della prima fase, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano la direttiva [2003/9] al fine di migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ("richiedenti"). (...) La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata specificando le circostanze in cui le condizioni materiali di accoglienza dei richiedenti possono essere ridotte o revocate, pur garantendo nel contempo un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti. (...) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 6, 7, 18, 21, 24 e 47 della Carta [dei diritti fondamentali] e deve essere attuata di conseguenza ”.
Ai sensi dell'articolo 1, la direttiva 2013/33 ha lo scopo di stabilire norme relative all'accoglienza dei richiedenti negli Stati membri. L'articolo 2 prevede invece quanto segue: “ Ai fini della presente direttiva si intende per: f) "condizioni di accoglienza": il complesso delle misure garantite dagli Stati membri a favore dei richiedenti ai sensi della presente direttiva; g) "condizioni materiali di accoglienza": le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere ”.
L'articolo 17 della direttiva, rubricato «Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria», ai paragrafi da 1 a 4 dispone che: “ 1. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale. 2. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale. […] 3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento. 4. Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo. Qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente un rimborso ”.
L'articolo 20 della direttiva 2013/33, «Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza», prevede, per quanto qui rileva, che: “[…] 3. Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora un richiedente abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza. […] 5. Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all'articolo 21, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 19 e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti. 6. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia adottata una decisione ai sensi del paragrafo 5 ”.
4.2. La suddetta normativa è stata oggetto di un rilevante intervento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che con la sentenza n. 233 del 12 novembre 2019, relativa ai provvedimenti sanzionatori irrogabili nei confronti dei richiedenti che abbiano gravemente violato le regole che disciplinano la permanenza nei centri di accoglienza, ha stabilito l’irrevocabilità delle misure di accoglienza, persino in presenza dei presupposti per l’irrogazione di una sanzione, ove dette misure risultino necessarie, in termini attuali, a garantire ai richiedenti stessi un tenore di vita dignitoso: “ 45 […] conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, della direttiva 2013/33, qualsiasi sanzione […] deve, in ogni caso, salvaguardare il suo [del richiedente – n.d.r.] accesso all'assistenza sanitaria e un tenore di vita dignitoso. 46 Per quanto concerne più specificamente il requisito relativo alla salvaguardia della dignità del tenore di vita, dal considerando 35 della direttiva 2013/33 risulta che quest'ultima mira a garantire il pieno rispetto della dignità umana nonché a promuovere l'applicazione, in particolare, dell'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali e deve essere attuata di conseguenza. A detto riguardo, il rispetto della dignità umana, ai sensi dell'articolo in parola, richiede che l'interessato non si trovi in una situazione di estrema deprivazione materiale che non gli consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari, quali nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi quindi la sua salute fisica o psichica o che lo ponga in uno stato di degrado incompatibile con tale dignità (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2019, Jawo, C-163/17, EU:C:2019:218, punto 92 e giurisprudenza ivi citata). 47 Orbene, l'imposizione di una sanzione consistente, sulla sola base di un motivo di cui all'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/33, nel revocare, seppur temporaneamente, il beneficio di tutte le condizioni materiali di accoglienza o le condizioni materiali di accoglienza relative all'alloggio, al vitto o al vestiario sarebbe incompatibile con l'obbligo, derivante dall'articolo 20, paragrafo 5, terza frase, della menzionata direttiva, di garantire al richiedente un tenore di vita dignitoso, giacché lo priverebbe della possibilità di far fronte ai suoi bisogni più elementari, quali precisati al punto precedente ”.
4.3. Il recepimento dell’indicata Direttiva n. 33/2013 è avvenuto, nell’ordinamento italiano, attraverso il D. Lgs. 142/2015.
Per quanto rileva nella causa decidenda , l’art. 23 del decreto in esame dispone al primo comma che: “1. Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui agli articoli 9 e 11, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di: […] d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti; […] ”.
La stessa disposizione prevede, al comma 2 bis, che “ le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17, e sono motivate ”.
La revoca disposta ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 142/2015 si configura come un provvedimento discrezionale di decadenza con effetti ex nunc laddove consegua ad una valutazione relativa alla sopravvenuta “ disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti ”, ossia ad un apprezzamento discrezionale della complessiva posizione dell’interessato, tale da far ritenere che, per effetto della nuova situazione lavorativa e reddituale, lo stesso possa fare a meno delle misure di accoglienza.
La giurisprudenza, anche sulla scorta della succitata pronuncia della Corte di Giustizia, ha chiarito che per giustificare la revoca, i “mezzi sufficienti di sussistenza” pari o superiori all’importo annuo dell’assegno sociale devono essere di carattere stabile e/o duraturo e, comunque, devono riferirsi ad un arco temporale minimo di un anno ed alle attuali condizioni dello straniero richiedente la protezione internazionale, in linea con quanto stabilito dall’art. 17, paragrafo 4, della direttiva 2013/33/UE, che si riferisce all’occupazione per un “ragionevole lasso di tempo” (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 12/05/2023, n. 166; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 4/06/2019 n. 481, T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, 18/01/2021, n. 7; TAR Toscana, sez. II, 28/12/2023, n. 1244).
Ciò implica che l’Amministrazione, pur in presenza di un richiedente la protezione internazionale che sia titolare di un rapporto lavorativo, non potrà disporre la revoca delle relative misure di accoglienza in modo automatico se non risulta che la prevedibile durata nel tempo del rapporto stesso e la consistenza quantitativa del reddito che ne scaturisce, consentano di escludere che il cittadino straniero si trovi in condizioni tali da non poter provvedere autonomamente ai propri bisogni materiali fondamentali come sopra meglio descritti.
In tal senso in giurisprudenza si è affermato, in termini condivisi dal Collegio, che: “ Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, lo Stato a cui il cittadino extracomunitario ha presentato richiesta di protezione internazionale non può adottare un provvedimento di revoca delle misure di accoglienza senza tenere conto del rischio che il richiedente finisca in una situazione di estrema deprivazione materiale che non gli consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari (v. C.Giust. GS 12 novembre 2019 C 233/18, Haqbin, punto 46) ” (TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 2/05/2022 n. 425; TAR Toscana, Sez. II, 14/07/2023, n. 710).
4.4. Nel caso di specie l’Amministrazione pretermetteva in toto la suddetta valutazione di sufficienza e continuità del reddito da lavoro del ricorrente, limitandosi a riscontrare la mera esistenza di alcuni, non meglio quantificati, rapporti lavorativi per l’anno 2024, presumendo il carattere della stabilità e sufficienza del reddito (tanto è vero che, stando alle allegazioni di parte non contraddette dall’amministrazione, il ricorrente già al momento dell’adozione del provvedimento risulta aver percepito paghe irregolari e non corrispondenti al dovuto contrattuale, vale a dire un complessivo pari a 4.016,02 euro) e non motivando circa l’effettivo conseguimento di entrate di entità sufficiente ad assicurargli, in via presuntiva e probabilistica, anche in futuro un’esistenza dignitosa.
Il provvedimento qui impugnato è dunque viziato per la violazione e la non corretta applicazione dell’art. 23 D. Lgs. 142/2015, interpretato coerentemente con la Direttiva UE n. 33/2013; il decreto di revoca deve pertanto essere annullato.
A quanto precede si aggiunga che l’amministrazione, nonostante abbia attivato contraddittorio procedimentale, sostiene nel provvedimento di non aver ricevuto osservazioni procedimentali.
È dimostrato agli atti che parte ricorrente ha ricevuto dalla cooperativa ospitante tale comunicazione così come la stessa parte ha dimostrato di aver inviato per il tramite della struttura CAS ospitante, in data 21.03.2025, una PEC ad un indirizzo dell’ufficio protocollo della Prefettura tratto da pubblici registri, contenente le osservazioni dell’interessato relative alla natura intermittente del lavoro e all’esiguità del reddito (cfr. doc. n. 3 allegato al ricorso).
L’amministrazione nelle proprie difese sostiene che i mezzi sufficienti pari o superiori all’importo dell’assegno sociale concernenti la posizione del ricorrente, comunicati con una nota della Guardia di Finanza con riferimento all’anno 2024, si riferiscono ad un arco temporale di un anno, che è quello minimo che l’ordinamento individua come riferimento da considerare, ritenuto ragionevole per valutare l’opportunità della revoca delle misure di accoglienza. Evidenzia inoltre di avere considerato i contratti registrati e le dichiarazioni dei redditi del ricorrente.
L’amministrazione allega in effetti l’elenco dei contratti di lavoro scaricato dalla banca dati UNILAV, da cui risultano proroghe di un contratto iniziato il 13.06.2024 e prorogato al 10.09.2024, al 16.12.2024 e al 1.04.2025, presso un autolavaggio. A ciò si unisce la Certificazione Unica 2025 rilasciata alla Agenzia delle Entrate dal datore di lavoro per l’anno 2024.
La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che la revoca delle misure di accoglienza può intervenire solo a seguito di un pieno accertamento della titolarità, in capo al richiedente, di mezzi economici che siano sufficienti a garantirgli, autonomamente, un tenore di vita dignitoso e, dunque, solo a fronte di risorse effettivamente conseguite, non potendo a ciò rilevare compensi non realmente percepiti. In particolare, al fine di calcolare correttamente il reddito, non possono fare fede i dati contenuti nei modelli Unilav, trattandosi di comunicazioni obbligatorie effettuate unilateralmente dal datore all’atto dell’assunzione del lavoratore o in caso di modifiche del rapporto di lavoro e, dunque, contenenti l’indicazione non del reddito percepito dal lavoratore, ma di quello “previsto” in relazione alla tipologia contrattuale di riferimento (cfr. Tar Lombardia, Milano, sent. n. 558/2024; ord. n. 122/2014; Tar Marche, sez. I, sent. n. 253/2020; cfr. altresì TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 25.03.2021, n. 779; sent. n. 313/2022);
E’ stato inoltre statuito che un provvedimento di revoca risulta viziato “ avendo posto a fondamento della decisione assunta un reddito lordo e percepito per soli quattro mesi, oltre a una retribuzione annua risultante da comunicazione Unilav, senza che sia stata effettuata una concreta verifica dei periodi di tempo in cui il ricorrente ha effettivamente lavorato e delle somme realmente guadagnate, prendendo in considerazione il reddito netto risultante da certificazioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate ” (TAR Lombardia, Milano, 12/09/2024, n. 2391).
Le valutazioni svolte dall’amministrazione pertanto non risultano in linea con le indicazioni normative sull’utilizzo di un potere discrezionale.
Questo Tribunale, infatti, ha già avuto modo di evidenziare che l’attività amministrativa di cui trattasi è tutt’altro che vincolata. “ La revoca disposta ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 142/2015 si configura come un provvedimento discrezionale di decadenza con effetti ex nunc laddove consegua ad una valutazione relativa alla sopravvenuta “disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti”, ossia ad un apprezzamento discrezionale della complessiva posizione dell’interessato, tale da far ritenere che, per effetto della nuova situazione lavorativa e reddituale, lo stesso possa fare a meno delle misure di accoglienza. La giurisprudenza ha chiarito che per giustificare la revoca, i “mezzi sufficienti di sussistenza” pari o superiori all’importo annuo dell’assegno sociale devono essere di carattere stabile e/o duraturo e, comunque, devono riferirsi ad un arco temporale minimo di un anno ed alle attuali condizioni dello straniero richiedente la protezione internazionale, in linea con quanto stabilito dall’art. 17, paragrafo 4, della direttiva 2013/33/UE, che si riferisce all’occupazione per un “ragionevole lasso di tempo” (cfr. TAR Toscana, sez. II, 28.12.2023, sent. n. 1244; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 12 maggio 2023, n. 166; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 4 giugno 2019 n. 481, T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, 18 gennaio 2021, n. 7) […] La necessità di parametrare le proprie valutazioni sulla base della misura dell’assegno sociale, non può essere utilizzata dall’Amministrazione come elemento per qualificare il potere come vincolato. La scelta del legislatore di fissare una soglia di riferimento per orientare le valutazioni dell’Amministrazione consente solo di evitare disparità di trattamento tra gli interessati su tutto il territorio nazionale. […] Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle misure di accoglienza assume portata invalidante in quanto, omettendo del tutto la fase partecipativa, la stessa revoca viene ad essere un provvedimento che incide sui bisogni fondamentali dell'interessato (senza che a costui siano neppure dati rimedi alternativi, ad esempio la possibilità di accoglienza in centri privati) ed acquista i connotati di un provvedimento lesivo della dignità della persona (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 30/03/2021, n. 718) ” (TAR Toscana, sez. II, 14/03/2024, n. 291).
Se ne deve concludere che in tema di misure di accoglienza degli stranieri richiedenti protezione internazionale è illegittima la revoca delle misure di accoglienza che non abbia accertato in modo effettivo la percezione di un reddito sufficiente a garantire una dignitosa sussistenza (o se si preferisce il superamento della soglia dell’assegno sociale per l’anno di riferimento), fondi le proprie valutazioni esclusivamente sulle risultanze UNILAV e della certificazione unica dei redditi del datore di lavoro e al contempo non dia conto di tali elementi che il ricorrente aveva già esposto in sede di osservazioni procedimentali.
5. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso, siccome fondato, deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
6. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in ragione della peculiarità e incertezze interpretative che caratterizzano le disposizioni normative applicate nella fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA AR, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
AR IE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IE | SA AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.