TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 280
TAR
Decreto cautelare 16 giugno 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 8 luglio 2025
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TAR
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione del diritto di difesa e illogicità del provvedimento

    L'amministrazione ha sostenuto di non aver ricevuto osservazioni, ma è stato dimostrato che il ricorrente ha inviato una PEC con le proprie osservazioni relative alla natura intermittente del lavoro e all'esiguità del reddito.

  • Accolto
    Erroneità dei presupposti di fatto

    L'amministrazione ha basato la decisione su dati contabili formali (UNILAV e Certificazione Unica) che non riflettono il reddito effettivamente percepito e la sua stabilità, omettendo una verifica concreta dei periodi lavorati e delle somme guadagnate.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione della normativa in materia di accoglienza

    La normativa richiede che i mezzi economici sufficienti siano stabili e/o duraturi, riferiti ad un arco temporale minimo di un anno e alle attuali condizioni del richiedente, non potendo basarsi su dati formali o redditi non effettivamente percepiti.

  • Accolto
    Eccesso di potere, difetto di istruttoria e violazione dei principi di proporzionalità e imparzialità

    La decisione è stata presa sulla base di dati formali (UNILAV e Certificazione Unica) senza una concreta verifica dei periodi di tempo in cui il ricorrente ha effettivamente lavorato e delle somme realmente guadagnate, violando i principi di proporzionalità e imparzialità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 280
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 280
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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