TRIB
Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/11/2024, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2388 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott.ssa Caterina Caniato Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
04/04/2024, vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. MAGGIS Ursula che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. ARCOBELLI Gennaro che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni congiunte
“a) 1 coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) La casa coniugale sita in Besana RI (MB), Via Negrinelli n. 8 resta nella disponibilità esclusiva del
Sig. in quanto la Sig.ra ed il figlio hanno già Parte_2 Parte_1 Persona_1 trasferito la loro residenza in Verano RI (MB) alla Via IV Novembre n. 11;
c) Il figlio , maggiorenne, studente e non economicamente indipendente, resterà a vivere con la madre;
Per_1
d) Il sig. verserà alla Sigra in via anticipata entro il giorno 5 di Parte_2 Parte_1 ogni mese e a mezzo bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , Persona_1 maggiorenne e non economicamente indipendente, la somma mensile di €.400,00= rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese relative al trasporto per esigenze di istruzione del figlio
, oltre al 50% delle spese concernenti le cure dermatologiche (visite anche presso strutture private e Per_1 acquisto di farmaci/prodotti dermatologici prescritti) relative al figlio , oltre al 50% delle ulteriori spese Per_1 straordinarie come disciplinate dal protocollo del Tribunale di Monza, e ciò fino all'indipedenza economica del figlio Per_1
e) L'assegno unico verrà percepito direttamente dal figlio ” Persona_1
Motivi della decisione (divorzio)
In data 4 aprile 2024 presentava ricorso a questo Tribunale nei confronti di Parte_3 Parte_2
per ottenere la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio.
[...]
Successivamente, in data 30 ottobre 2024, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del proprio divorzio.
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Monza con decreto del 20 maggio 2021.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Parte_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
a Besana in RI (MB) in data 31 marzo 2010 (trascritto all'Atto n. 2, Parte I,
[...]
Anno 2010, del registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di NA IN AN (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 31 ottobre 2024.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott.ssa Caterina Caniato Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
04/04/2024, vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. MAGGIS Ursula che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. ARCOBELLI Gennaro che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni congiunte
“a) 1 coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) La casa coniugale sita in Besana RI (MB), Via Negrinelli n. 8 resta nella disponibilità esclusiva del
Sig. in quanto la Sig.ra ed il figlio hanno già Parte_2 Parte_1 Persona_1 trasferito la loro residenza in Verano RI (MB) alla Via IV Novembre n. 11;
c) Il figlio , maggiorenne, studente e non economicamente indipendente, resterà a vivere con la madre;
Per_1
d) Il sig. verserà alla Sigra in via anticipata entro il giorno 5 di Parte_2 Parte_1 ogni mese e a mezzo bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , Persona_1 maggiorenne e non economicamente indipendente, la somma mensile di €.400,00= rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese relative al trasporto per esigenze di istruzione del figlio
, oltre al 50% delle spese concernenti le cure dermatologiche (visite anche presso strutture private e Per_1 acquisto di farmaci/prodotti dermatologici prescritti) relative al figlio , oltre al 50% delle ulteriori spese Per_1 straordinarie come disciplinate dal protocollo del Tribunale di Monza, e ciò fino all'indipedenza economica del figlio Per_1
e) L'assegno unico verrà percepito direttamente dal figlio ” Persona_1
Motivi della decisione (divorzio)
In data 4 aprile 2024 presentava ricorso a questo Tribunale nei confronti di Parte_3 Parte_2
per ottenere la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio.
[...]
Successivamente, in data 30 ottobre 2024, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del proprio divorzio.
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Monza con decreto del 20 maggio 2021.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Parte_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
a Besana in RI (MB) in data 31 marzo 2010 (trascritto all'Atto n. 2, Parte I,
[...]
Anno 2010, del registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di NA IN AN (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 31 ottobre 2024.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Laura Gaggiotti