Articolo 32 del Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150
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Versione
6 ottobre 2011
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Versione
4 luglio 2019
Art. 32. Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici 1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto. ((9)) 3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

--------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 maggio - 25 giugno 2019, n. 158 (in G.U. 1ª s.s. 03/07/2019, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell' articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ), nella parte in cui dopo le parole «E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto» non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente»".
Entrata in vigore il 4 luglio 2019
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