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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 30/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Samuel Auguardo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cantù, via
Risorgimento, 13
- parte attrice opponente- nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Luca Controparte_1 C.F._2
Gerla, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Abbiategrasso, Via Curioni, 4
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
via preliminare: rigettare, qualora proposta, la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3820/2021 R.g. e n. 1710/2021 Ing., emesso il
2.11.2021 dal Tribunale Ordinario di Como, Giudice Dott. A. Abate, per i motivi di opposizione di cui alle lettere A), B) e C) del presente atto;
Nel merito in via principale: esperiti gli accertamenti e le declaratorie del caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 3820/2021 R.g. e n. 1710/2021 Ing., emesso il 2.11.2021 dal
Tribunale Ordinario di Como, Giudice Dott. A. Abate, per i motivi di opposizione di cui alle lettere A), B) e C) del presente atto;
In via riconvenzionale o di eccezione riconvenzionale e di compensazione:
A) accertato e dichiarato che il signor versava acconti al signor Parte_1 [...]
per l'importo di € 5.250,00=, per le ragioni esposte nel motivo di opposizione CP_1 di cui alla lettera A) dell'atto di citazione in opposizione, dichiarare la compensazione, anche parziale, tra detta somma ed il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto;
B) accertata mediante CTU, per le ragioni esposte nel motivo di opposizione di cui alla lettera B) dell'atto di citazione, l'esistenza dei vizi e difetti denunziati dal signor Pt_1
e/o la regolare esecuzione delle opere commissionate al , nonché i costi Controparte_1
pagina 1 di 11 necessari per la sistemazione a regola d'arte di dette opere, dichiarare la compensazione, anche parziale, tra detto importo ed il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto;
ovvero condannare il signor a rifondere al signor l'importo Controparte_1 Pt_1 rappresentato dalla eventuale differenza positiva tra i suddetti costi (da accertarsi mediante
CTU) e il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi nella misura di legge;
C) accertato, per le ragioni esposte nel motivo di opposizione di cui alla lettera C) dell'atto introduttivo del giudizio, l'inadempimento del signor all'obbligo di Controparte_1 fornire la certificazione antincendio Rei 120 relativa alla parete in cartongesso allo stesso commissionata, condannare il convenuto opposto a rilasciare all'opponente della documentazione richiesta.
D) con la condanna del signor alla rifusione al ricorrente in opposizione Controparte_1 di ogni tipo di spese, competenze e compensi del giudizio, oltre agli accessori di legge.
In via istruttoria: ammettere i seguenti capitoli di prova per testimoni e per interrogatorio formale del signor , preceduti dalla formula “Vero che?”: Controparte_1 1) “Vero che il signor il 31.03.2021 ricevette dal signor Controparte_1 Parte_1
un primo acconto di € 4.000,00= in contanti per l'esecuzione delle opere
[...] commissionate, come risulta dal doc. 4) che si rammostra?”; 2) “Vero che il signor ricevette poco tempo dopo dal signor Controparte_1 Parte_1
un secondo acconto di € 1.250,00= in contanti per l'esecuzione delle opere
[...] commissionate?;
3) “Vero che la fattura n. 5 del 26.03.2021, che si mostra al teste (doc. 1 del fascicolo di parte convenuta) risulta perciò pagata?”;
4) “Vero che la verniciatura eseguita dall'impresa individuale sull'intera Controparte_1 pavimentazione presenta difetti rappresentati dal distacco di ampie porzioni del rivestimento dal supporto in cls, come risulta dalla fotografia allegata al documento 8) che si mostra?”;
5) “Vero che il distacco iniziò pochi mesi dopo il termine dei lavori da parte dell'impresa individuale e che ad oggi il distacco del rivestimento si verifica Controparte_1 ancora?”;
6) “Vero che il difetto indicato al capitolo 5 può essere imputato ad una errata preparazione del fondo della pavimentazione, ovvero a utilizzo di materiale non idoneo al tipo di pavimentazione ovvero derivare dalla errata stesura della vernice?”;
7) “Vero che il fondo esistente in cls non è stato pulito adeguatamente e non sono state eliminate sostanze, polveri che avrebbero impedito l'adesione perfetta della vernice alla pavimentazione?;
8) “Vero che non è stato realizzato il necessario stato di primer prima di procedere alla verniciatura, ovvero qualora fosse stato steso lo strato, la sostanza utilizzata non era adeguata alla lavorazione?”;
9) “Vero che la vernice utilizzata non era del tipo epossidica a due componenti predosati?”;
10) “Vero che la vernice utilizzata anche se del tipo epossidico potrebbe non essere stata diluita correttamente?”;
11) “Vero che la superficie della parete in cartongesso realizzata dall'impresa individuale di presenta rilievi e avvallamenti, come risulta dalla fotografia allegata al Controparte_1 doc. 8 che si mostra al teste?” 12) “Vero che la parete in cartongesso a fine lavorazione eseguita deve essere perfettamente liscia e levigata sia al tatto che alla vista?”
pagina 2 di 11 13) “Vero che per nascondere i rilievi e gli avvallamenti indicati al capitolo 11, la ditta del signor ha dovuto posare un'altra mano di stabilitura per tentare di Controparte_1 nascondere il difetto e rendere la superficie più uniforme possibile?”
14) “Se conferma la necessità di realizzare le opere di sistemazione indicate nel documento 8) che si mostra al teste e la quantificazione dei costi ivi indicata”;
15) “Se conferma integralmente il contenuto della relazione tecnica da lei redatta, doc. 8 che si mostra al testimone?”;
16) “Vero che per la realizzazione della parete in cartongesso REI 120 nella primavera del 2021 era possibile ipotizzare un costo al metro quadrato variabile tra € 50,00= e € 67,00=, come risulta dai doc.
5-6 che si mostrano al testimone?”.
******* Si chiede l'ammissione di consulenza tecnica di ufficio diretta a: a) verificare l'esistenza dei vizi denunziati dal signor e la regolare esecuzione Pt_1 delle opere commissionate al signor;
Controparte_1
b) determinare i costi necessari per la sistemazione a regola d'arte delle opere eseguite dal convenuto opposto.
******* Si chiede l'interrogatorio formale del signor sui capitoli di prova 1, 2 e Controparte_1
3.
Si chiede ammettersi la prova per testimoni con i soggetti di seguito indicati ed i capitoli di prova rispettivamente riferiti a ciascuno:
- signora residente a [...], sui capitoli Testimone_1 Tes_2
4-5;
- signor residente a [...], sui Testimone_3 capitoli 1-2-4-5;
- signor residente a [...], sui capitoli 1-2- Tes_4
4-5-6-11-12-13-16;
- , con studio a Solbiate con CA (Co), in via Cavour n. 4, sui Controparte_2 capitoli . Testimone_5
Conclusioni di parte convenuta opposta
Nel merito
-respingere, siccome infondata, l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
1710/2021 (R.G. 3820/2021) emesso nei confronti dell'impresa individuale
[...]
per la somma di Euro 8.782,43, oltre interessi dal dì del dovuto, Parte_2 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto In via subordinata
- condannare l'impresa individuale al pagamento Parte_2 Parte_2 della somma di Euro 8.782,43, o della diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre interessi dal dì del dovuto.
Con vittoria delle spese e competenze del giudizio di opposizione e del procedimento monitorio.
La convenuta opposta, in via istruttoria, formule le istanze di cui alle memorie ex art. 183, 6 comma, 2 e 3 c.p.c. non ammesse nel corso del procedimento chiedendo di essere ammessa a provare per testi le circostanze di seguito capitolate cap. 1 “Vero che, ad inizio anno 2021, la di Parte_2 Parte_1 commissiona all'impresa individuale la realizzazione di una parete Controparte_1 antincendio REI 120 senza certificazione e con rivestimento in cartongesso da eseguirsi presso il capannone adibito a carrozzeria sito in Albiolo, via degli Artigiani 1”?.
pagina 3 di 11 cap. 2 “Vero che la di richiedeva differente lavoro Parte_2 Parte_1 avente ad oggetto la tinteggiatura dell'opera in cartongesso e la verniciatura dell'intera pavimentazione del fabbricato”?.
cap. 3 “Vero che la di , in corso d'opera, su Parte_2 Parte_1 indicazione del proprio geometra, richiedeva che la parete ed il rivestimento in cartongesso venissero realizzati in modo da ottenere il rilascio di apposita certificazione per la resistenza al fuoco”?.
cap. 4 “Vero che l'impresa individuale acquistava materiali conformi Controparte_1 per la realizzazione una parete antincendio REI 120 certificata (doppia lastra di silicato di calcio “Supersil light mm. 2000 x 1200 x 23” della società Bifire S.r.l.) come da documento n. 3 che si rammostra al teste”?
cap. 5 “Vero che l'impresa individuale acquistava materiali conformi Controparte_1 per la realizzazione una parete in cartongesso (rasante cementizio “Macem TS 35 B” della società Waler S.r.l.) come da documento n. 3 che si rammostra al teste”?
cap. 6 “Vero che la parete antincendio REI 120 certificata viene realizzata con l'utilizzo di una lastra di calcio silicato della larghezza di 24 mm e con il conseguente trattamento di rasatura del cartongesso”?.
cap. 7 “Vero che la parete antincendio REI 120 certificata è stata realizzata a regola d'arte”?.
cap. 8 “Vero che l'impresa individuale Ibrioui riceveva l'importo di Euro CP_1
4.000,00 per la verniciatura della pavimentazione del capannone adibito a carrozzeria sito in Albiolo, via degli Artigiani 1”? Si indicano come testimoni sui predetti capitoli di prova:
Sig. residente in [...]; Tes_6
Sig. , domiciliato in Sesto San Giovanni, Via Torino 35; Tes_7
Sig. , domiciliato in Sesto San Giovanni, Via Torino 35. Tes_8
-chiede l'ammissione a prova contraria del teste Sig. residente in [...]Testimone_9
Lario, Via Bella 6, sui capitoli di prova formulati da parte avversaria ed eventualmente ammessi.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, titolare dell'impresa Parte_1
individuale , ha proposto opposizione al decreto Parte_2
ingiuntivo n. 3820/2021 del 02.11.2021, con il quale il Tribunale di Como gli ha ingiunto di pagare a la somma di € 8.782,43, oltre interessi e spese del Controparte_1
procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per i lavori di cartongesso eseguiti dall'opposto presso il capannone di proprietà dell'opponente.
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha dedotto che:
- l'opponente aveva commissionato a la costruzione, presso il Controparte_1
proprio capannone adibito a carrozzeria, di una parete in cartongesso antincendio
REI 120, la tinteggiatura della stessa e la verniciatura della pavimentazione;
- il prevenivo orale per la realizzazione delle opere, esposto dall'opposto, era pari a circa € 8.800,00 complessivi oltre Iva, di cui € 5.800,00 per la costruzione della parete, € 3.000,00 per la verniciatura ed € 1.000,00 per la manodopera;
pagina 4 di 11 - ricevute le due fatture azionate in via monitoria (nn. 5 e 10 del 2021), per complessivi € 8.782,23, l'attore le aveva prontamente contestate per iscritto, contestazione ribadita dal difensore dell'opponente a seguito della ricezione di intimazione di pagamento dal legale dell'opposto;
- in particolare, la pretesa creditoria dell'opposto sarebbe infondata in quanto, innanzitutto, l'opponente avrebbe già corrisposto al convenuto la somma di €
5.250,00 in acconto, di cui € 4.000,00 versati in contanti il 31.03.2021 e i restanti €
1.250,00 subito dopo;
- inoltre, gli importi richiesti per la realizzazione della contro parete in cartongesso
REI 120, mai concordati per iscritto, sarebbero eccessivi e fuori mercato e, comunque, le opere non sarebbero state eseguite a regola d'arte, poiché sulla parete in cartongesso sarebbe stata applicata la stabilitura anziché la rasatura, mentre la verniciatura della pavimentazione sarebbe iniziata a “saltare” poco tempo dopo il termine dei lavori;
- infine, il convenuto non avrebbe rilasciato la certificazione REI 120 di resistenza al fuoco della parete in cartongesso realizzata.
Ha quindi chiesto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, accertati i vizi delle opere eseguite dall'opposto e i costi necessari per la sistemazione a regola d'arte delle medesime, di dichiarare la compensazione, anche parziale, tra detto importo ed il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto e comunque di condannare il convenuto al rilascio delle certificazioni della parete in cartongesso.
Si è costituito in giudizio , deducendo che: Controparte_1
- all'inizio del 2021 aveva commissionato Parte_2 all'opposta la realizzazione di una parete antincendio REI 120 senza certificazione e con rivestimento in cartongesso e, in aggiunta, la tinteggiatura dell'opera in cartongesso, nonché la verniciatura dell'intera pavimentazione del fabbricato;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'opponente aveva chiesto che la parete ed il rivestimento in cartongesso venissero realizzati in modo da ottenere il rilascio della certificazione per la resistenza al fuoco;
- la modifica richiesta aveva comportato l'impiego di differenti materiali e un maggior numero di ore di manodopera e, conseguentemente, un incremento del valore della prestazione eseguita;
pagina 5 di 11 - la parete era stata eseguita a regola d'arte e, quindi, erano state emesse le fatture nn.
5/2021 e 10/2021, azionate in via monitoria, esclusivamente riferite alla realizzazione della parete antincendio REI 120 ed al successivo rivestimento in cartongesso;
- l'opponente aveva pagato all'opposto la sola somma di € 4.000,00 che, tuttavia, si riferirebbe all'esecuzione della prestazione, diversa da quella oggetto della domanda monitoria, di verniciatura della pavimentazione del capannone della carrozzeria;
non sarebbero, invece, mai stati corrisposti gli ulteriori € 1.250,00 dedotti in citazione;
- la parete REI sarebbe stata eseguita a regola d'arte, con utilizzo di idoneo rasante cementizio, e il prezzo applicato, pari ad € 73,00 al metro quadrato, sarebbe congruo all'opera realizzata;
- era volontà della convenuta rilasciare la certificazione REI 120 di resistenza al fuoco non appena fosse avvenuto il pagamento del dovuto.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione e, in subordine, di condannare l'impresa individuale al pagamento Parte_2
della somma di Euro 8.782,43, o della diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre interessi dal giorno del dovuto.
Alla prima udienza del 13.04.2022 è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. dell'opposto e sono stati assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, all'udienza del 26.10.2022 il giudice, temporaneo sostituito della sottoscritta, ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. e, alla successiva udienza, fallito il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.01.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
Con ordinanza in data 05.04.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per l'espletamento di CTU diretta a determinare il prezzo di mercato per l'esecuzione di una parete del tipo di quella eseguita dall'opposta, nonché per accertare la sussistenza e le cause dei vizi denunciati dall'opponente e i costi per l'emenda.
pagina 6 di 11 Espletata la CTU, all'udienza del 30.102024 le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
ha agito in via monitoria per ottenere da il Controparte_1 Parte_1
pagamento del corrispettivo per i lavori, consistenti nella realizzazione di una parete REI
120, resistente al fuoco, con rivestimento in cartongesso, eseguiti dall'opposto presso il capannone di proprietà dell'opponente.
Risulta provato, in quanto oggetto di concorde allegazione da parte di entrambe le parti, che, nell'anno 2021, titolare dell'impresa individuale Parte_1 Parte_2
di , commissionò a la realizzazione sia di una parete Parte_1 Controparte_1 antincendio REI 120 con rivestimento in cartongesso e tinteggiatura dell'opera, sia la verniciatura della pavimentazione del fabbricato adibito a carrozzeria. Pertanto, deve ritenersi che tra le parti sia stato stipulato un unico contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di entrambe le opere (parete in cartongesso e verniciatura pavimentazione) richieste da , apparendo artificiosa, né, comunque, compatibile con Parte_1
l'evidenziata unitaria genesi e, comunque, con lo svolgimento del rapporto contrattuale, la ricostruzione, propugnata dall'opposta, per cui le lavorazioni di verniciatura costituirebbero
“distinte prestazioni” esulanti dal thema decidendum dell'odierno giudizio. Al contrario, qualificato come unico contratto d'appalto il titolo in forza del quale entrambe le prestazioni (parete in cartongesso e verniciatura pavimentazione) furono eseguite dal convenuto, devono essere giudicate ammissibili anche le eccezioni e le domande svolte dall'opponente e aventi ad oggetto l'avvenuto pagamento di acconti e la sussistenza dei vizi delle opere inerenti la verniciatura della pavimentazione.
Così qualificato il rapporto contrattuale costituente titolo della domanda svolta in via monitoria e precisato l'oggetto delle obbligazioni gravanti sull'opposto, va osservato che l'opponente ha allegato in citazione che il convenuto gli avrebbe preventivato il costo delle opere da realizzarsi nella somma complessiva di € 8.800,00 complessivi oltre IVA, di cui €
5.800,00 per la costruzione della parete, € 3.000,00 per la verniciatura, oltre € 1.000,00 per la manodopera. A fronte di quanto sopra, l'opposto non ha specificamente contestato la circostanza dell'avvenuto accordo sul corrispettivo della prestazione contrattuale di verniciatura nella misura di € 3.000,00, oltre IVA, limitandosi ad affermare che il maggior pagina 7 di 11 corrispettivo per la realizzazione della parete, richiesto con le fatture azionate in via monitoria, sarebbe stato congruo rispetto alle opere svolte.
Pertanto, mentre deve dirsi provato, in quanto non specificamente contestato, che il corrispettivo, pattuito oralmente tra le parti, per le opere di verniciatura fosse pari ad €
3.000,00, oltre IVA, in assenza di prova – non fornita da nessuna delle due parti, né documentalmente, né altrimenti - dell'avvenuta pattuizione del corrispettivo per la realizzazione della parete REI, il corrispettivo dell'opera va determinato a norma dell'art. 1657 c.c., a mente del quale, se le parti non ne hanno determinato la misura, né stabilito il modo per determinarlo, lo stesso è calcolato con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi e, in mancanza, è determinato dal giudice.
La determinazione della misura del corrispettivo va pertanto operata sulla base delle risultanze della CTU espletata, da ritenersi integralmente condivisa dal giudicante, in quanto immune da vizi logici o giuridici.
In particolare, richiesto al consulente d'ufficio di determinare il prezzo di mercato, all'epoca dell'esecuzione delle opere, per la realizzazione di una parete in cartongesso antincendio REI 120, del tipo di quella eseguita da presso il capannone Controparte_1
di e per la tinteggiatura della stessa, l'ausiliario, appurato che il Parte_1
convenuto ha realizzato una parete con pannelli prefabbricati per una superficie complessiva di mq 118,75, ha determinato il prezzo dell'opera, sulla base dei prezzi delle opere edili redatti dalla Camera di Commercio di Milano all'epoca della realizzazione
(2021), in € 9.800,00, oltre IVA.
Pertanto, condiviso il metodo di calcolo del CTU, in quanto fondato sui pertinenti listini della camera di commercio, il corrispettivo complessivo per le opere realizzate dal convenuto in favore dell'attore, in esecuzione del contratto di appalto stipulato oralmente tra le parti, deve essere determinato nella misura di € 12.800,00, oltre IVA, di cui €
9.800,00, oltre IVA per la realizzazione della parete ed € 3.000,00 oltre IVA per la verniciatura della pavimentazione e, quindi, in € 15.616,00, IVA al 22% inclusa.
E' pacifico che l'opponente avesse già, prima del giudizio, corrisposto all'opposto la somma di € 4.000,00 a parziale pagamento delle opere, sicché il corrispettivo ancora dovuto al convenuto risulta pari ad € 11.616,00. Non è, infatti, stato dimostrato dall'attore anche l'ulteriore pagamento, allegato in citazione, di € 1.250,00, stante l'assenza di documentazione utile a comprovarlo e l'inammissibilità, eccepita dall'opposto nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 3 c.p.c., dei capitoli di prova orale per testi diretti alla prova pagina 8 di 11 del pagamento (cfr., capp. nn. 1 e 2 memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. opponente), alla luce del divieto alla prova testimoniale del pagamento di somme superiori ad € 2,58 sancito dagli artt. 2721 e 2726 c.c..
L'opponente ha, tuttavia, chiesto altresì l'accertamento dei vizi alle opere realizzate dall'opposto e contestati in citazione, consistenti nell'applicazione, sulla parete in cartongesso, della stabilitura, in luogo della rasatura in gesso, e nel distacco dal pavimento dello strato di vernice applicato, nonché la compensazione delle somme dovutegli per l'emenda con il credito vantato dal convenuto. Con riguardo ai predetti vizi delle opere, oggetto delle contestazioni svolte dall'attore in citazione, appaiono inammissibili, in quanto tardive, le eccezioni di decadenza ex art. 1667 c.c., svolte dal convenuto solo nella comparsa conclusionale, in luogo che nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (cfr., Cass. n. 2222/2022).
L'ausiliario dell'ufficio, incaricato di accertare la sussistenza dei vizi denunciati, le loro cause e le spese necessarie per la loro eliminazione, mentre non ha riscontrato difetti della parete di cartongesso, precisando che la stessa è stata eseguita a regola d'arte (cfr., p. 8 elaborato peritale), ha invece verificato che la vernice della pavimentazione si distacca in numerosi punti e ricondotto le cause del fenomeno, alternativamente: a) alla non corretta pulizia del supporto di cemento prima della posa in opera;
b) al non corretto utilizzato del primer di adesione (indicata come causa più probabile); c) alla non corretta miscelazione del prodotto bicomponente. Ha, comunque, escluso che il distaccamento sia imputabile all'utilizzo dell'opera da parte del committente e concluso che, in ogni caso, il difetto è imputabile a una realizzazione dell'opera, da parte dell'appaltatore, non a regola d'arte
(cfr., p. 12 elaborato peritale).
Il consulente d'ufficio ha quindi indicato le opere necessarie per emendare il vizio (cfr., p.
12 elaborato peritale) e determinato, sulla base dei prezzi informativi opere edili edizione
III quadrimestre 2023, redatto dalla Camera di Commercio di Milano, oltre che ai prezzi di mercato rilevati nella zona a maggio 2024, i costi da sostenersi per eseguirle, nella misura di € 7.950,00, oltre IVA.
Alla luce di quanto sopra, deve dirsi pertanto accertato il diritto dell'attore al risarcimento dei danni pari ai costi da sostenersi per l'eliminazione dei vizi delle opere (quale sostitutivo legale dell'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore, tenutovi ex art. 1668 c.c. – cfr.,
Cass. n. 24305/2017), da liquidarsi nella misura, determinata all'esito della CTU, di €
9.699,00, IVA inclusa.
pagina 9 di 11 Al contrario, deve escludersi il riconoscimento delle ulteriori voci di danno pretese dall'attore e pari ai costi di “preparazione dei lavori di riparazione” e al danno da “fermo dell'attività”, in mancanza di prova rigorosa dei medesimi, a tal proposito dovendosi osservare che la dimostrazione delle predette voci di danno avrebbe dovuto essere fornita dalla stessa attrice, non potendo essere demandata al CTU la valutazione, in assenza di elementi oggettivi su cui svolgere l'indagine, l'accertamento del lucro cessante dell'impresa e dell'effettiva esistenza di un danno emergente diverso da quello pari ai costi per l'emenda dei vizi.
Il credito dell'appaltatore al corrispettivo (€ 11.616,00 residui) e quello del committente al risarcimento dei danni (€ 9.699,00), come sopra determinati, si elidono, fino a concorrenza, per compensazione impropria (cfr., fra le altre, Cass., n. 17390/2007; Cass., n.
11943/2002). Pertanto, all'esito dell'operazione matematica di sottrazione, deve essere accertata la sussistenza di un residuo credito dell'appaltatore opposto di € 1.917,00.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato, mentre deve Parte_1
essere condannato a pagare a la minor somma di € 1.917,00, oltre Controparte_1
interessi al tasso ex D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza dell'ultima fattura azionata in via monitoria fino al saldo.
Deve, inoltre, essere accolta la domanda riconvenzionale di condanna, formulata dall'opponente, di condanna dell'opposto alla consegna della certificazione antincendio Rei
120 relativa alla parete in cartongesso realizzata, essendo incontestato l'obbligo del convenuto di provvedere al rilascio della medesima e non avendo quest'ultimo, nel corso del giudizio, provato l'adempimento dell'obbligazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui deve essere Parte_1
condannato a rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio che Controparte_1
si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, sulla base del deciusm, e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, considerati i parametri medi per tutte le fasi del giudizio - in complessivi € 2.552,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
L'accertamento di vizi delle opere per somme maggiori di quelle oggetto della pretesa creditoria azionata in giudizio in via monitoria e la necessità di eseguire l'accertamento anche al fine della determinazione del corrispettivo dell'appalto costituiscono motivi che pagina 10 di 11 giustificano, invece, l'attribuzione ad entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 3820/2021 del 02.11.2021;
2) condanna a pagare a la minor somma di € Parte_1 Controparte_1
1.917,00, oltre interessi al tasso ex D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza dell'ultima fattura azionata in via monitoria fino al saldo;
3) condanna a consegnare a la certificazione Controparte_1 Parte_1
antincendio Rei 120 relativa alla parete in cartongesso realizzata in esecuzione del contratto stipulato tra le parti;
4) condanna a rifondere a le spese sostenute per Parte_1 Controparte_1 il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.552,00 per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
5) pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
30 gennaio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Samuel Auguardo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cantù, via
Risorgimento, 13
- parte attrice opponente- nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Luca Controparte_1 C.F._2
Gerla, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Abbiategrasso, Via Curioni, 4
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
via preliminare: rigettare, qualora proposta, la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3820/2021 R.g. e n. 1710/2021 Ing., emesso il
2.11.2021 dal Tribunale Ordinario di Como, Giudice Dott. A. Abate, per i motivi di opposizione di cui alle lettere A), B) e C) del presente atto;
Nel merito in via principale: esperiti gli accertamenti e le declaratorie del caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 3820/2021 R.g. e n. 1710/2021 Ing., emesso il 2.11.2021 dal
Tribunale Ordinario di Como, Giudice Dott. A. Abate, per i motivi di opposizione di cui alle lettere A), B) e C) del presente atto;
In via riconvenzionale o di eccezione riconvenzionale e di compensazione:
A) accertato e dichiarato che il signor versava acconti al signor Parte_1 [...]
per l'importo di € 5.250,00=, per le ragioni esposte nel motivo di opposizione CP_1 di cui alla lettera A) dell'atto di citazione in opposizione, dichiarare la compensazione, anche parziale, tra detta somma ed il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto;
B) accertata mediante CTU, per le ragioni esposte nel motivo di opposizione di cui alla lettera B) dell'atto di citazione, l'esistenza dei vizi e difetti denunziati dal signor Pt_1
e/o la regolare esecuzione delle opere commissionate al , nonché i costi Controparte_1
pagina 1 di 11 necessari per la sistemazione a regola d'arte di dette opere, dichiarare la compensazione, anche parziale, tra detto importo ed il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto;
ovvero condannare il signor a rifondere al signor l'importo Controparte_1 Pt_1 rappresentato dalla eventuale differenza positiva tra i suddetti costi (da accertarsi mediante
CTU) e il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi nella misura di legge;
C) accertato, per le ragioni esposte nel motivo di opposizione di cui alla lettera C) dell'atto introduttivo del giudizio, l'inadempimento del signor all'obbligo di Controparte_1 fornire la certificazione antincendio Rei 120 relativa alla parete in cartongesso allo stesso commissionata, condannare il convenuto opposto a rilasciare all'opponente della documentazione richiesta.
D) con la condanna del signor alla rifusione al ricorrente in opposizione Controparte_1 di ogni tipo di spese, competenze e compensi del giudizio, oltre agli accessori di legge.
In via istruttoria: ammettere i seguenti capitoli di prova per testimoni e per interrogatorio formale del signor , preceduti dalla formula “Vero che?”: Controparte_1 1) “Vero che il signor il 31.03.2021 ricevette dal signor Controparte_1 Parte_1
un primo acconto di € 4.000,00= in contanti per l'esecuzione delle opere
[...] commissionate, come risulta dal doc. 4) che si rammostra?”; 2) “Vero che il signor ricevette poco tempo dopo dal signor Controparte_1 Parte_1
un secondo acconto di € 1.250,00= in contanti per l'esecuzione delle opere
[...] commissionate?;
3) “Vero che la fattura n. 5 del 26.03.2021, che si mostra al teste (doc. 1 del fascicolo di parte convenuta) risulta perciò pagata?”;
4) “Vero che la verniciatura eseguita dall'impresa individuale sull'intera Controparte_1 pavimentazione presenta difetti rappresentati dal distacco di ampie porzioni del rivestimento dal supporto in cls, come risulta dalla fotografia allegata al documento 8) che si mostra?”;
5) “Vero che il distacco iniziò pochi mesi dopo il termine dei lavori da parte dell'impresa individuale e che ad oggi il distacco del rivestimento si verifica Controparte_1 ancora?”;
6) “Vero che il difetto indicato al capitolo 5 può essere imputato ad una errata preparazione del fondo della pavimentazione, ovvero a utilizzo di materiale non idoneo al tipo di pavimentazione ovvero derivare dalla errata stesura della vernice?”;
7) “Vero che il fondo esistente in cls non è stato pulito adeguatamente e non sono state eliminate sostanze, polveri che avrebbero impedito l'adesione perfetta della vernice alla pavimentazione?;
8) “Vero che non è stato realizzato il necessario stato di primer prima di procedere alla verniciatura, ovvero qualora fosse stato steso lo strato, la sostanza utilizzata non era adeguata alla lavorazione?”;
9) “Vero che la vernice utilizzata non era del tipo epossidica a due componenti predosati?”;
10) “Vero che la vernice utilizzata anche se del tipo epossidico potrebbe non essere stata diluita correttamente?”;
11) “Vero che la superficie della parete in cartongesso realizzata dall'impresa individuale di presenta rilievi e avvallamenti, come risulta dalla fotografia allegata al Controparte_1 doc. 8 che si mostra al teste?” 12) “Vero che la parete in cartongesso a fine lavorazione eseguita deve essere perfettamente liscia e levigata sia al tatto che alla vista?”
pagina 2 di 11 13) “Vero che per nascondere i rilievi e gli avvallamenti indicati al capitolo 11, la ditta del signor ha dovuto posare un'altra mano di stabilitura per tentare di Controparte_1 nascondere il difetto e rendere la superficie più uniforme possibile?”
14) “Se conferma la necessità di realizzare le opere di sistemazione indicate nel documento 8) che si mostra al teste e la quantificazione dei costi ivi indicata”;
15) “Se conferma integralmente il contenuto della relazione tecnica da lei redatta, doc. 8 che si mostra al testimone?”;
16) “Vero che per la realizzazione della parete in cartongesso REI 120 nella primavera del 2021 era possibile ipotizzare un costo al metro quadrato variabile tra € 50,00= e € 67,00=, come risulta dai doc.
5-6 che si mostrano al testimone?”.
******* Si chiede l'ammissione di consulenza tecnica di ufficio diretta a: a) verificare l'esistenza dei vizi denunziati dal signor e la regolare esecuzione Pt_1 delle opere commissionate al signor;
Controparte_1
b) determinare i costi necessari per la sistemazione a regola d'arte delle opere eseguite dal convenuto opposto.
******* Si chiede l'interrogatorio formale del signor sui capitoli di prova 1, 2 e Controparte_1
3.
Si chiede ammettersi la prova per testimoni con i soggetti di seguito indicati ed i capitoli di prova rispettivamente riferiti a ciascuno:
- signora residente a [...], sui capitoli Testimone_1 Tes_2
4-5;
- signor residente a [...], sui Testimone_3 capitoli 1-2-4-5;
- signor residente a [...], sui capitoli 1-2- Tes_4
4-5-6-11-12-13-16;
- , con studio a Solbiate con CA (Co), in via Cavour n. 4, sui Controparte_2 capitoli . Testimone_5
Conclusioni di parte convenuta opposta
Nel merito
-respingere, siccome infondata, l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
1710/2021 (R.G. 3820/2021) emesso nei confronti dell'impresa individuale
[...]
per la somma di Euro 8.782,43, oltre interessi dal dì del dovuto, Parte_2 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto In via subordinata
- condannare l'impresa individuale al pagamento Parte_2 Parte_2 della somma di Euro 8.782,43, o della diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre interessi dal dì del dovuto.
Con vittoria delle spese e competenze del giudizio di opposizione e del procedimento monitorio.
La convenuta opposta, in via istruttoria, formule le istanze di cui alle memorie ex art. 183, 6 comma, 2 e 3 c.p.c. non ammesse nel corso del procedimento chiedendo di essere ammessa a provare per testi le circostanze di seguito capitolate cap. 1 “Vero che, ad inizio anno 2021, la di Parte_2 Parte_1 commissiona all'impresa individuale la realizzazione di una parete Controparte_1 antincendio REI 120 senza certificazione e con rivestimento in cartongesso da eseguirsi presso il capannone adibito a carrozzeria sito in Albiolo, via degli Artigiani 1”?.
pagina 3 di 11 cap. 2 “Vero che la di richiedeva differente lavoro Parte_2 Parte_1 avente ad oggetto la tinteggiatura dell'opera in cartongesso e la verniciatura dell'intera pavimentazione del fabbricato”?.
cap. 3 “Vero che la di , in corso d'opera, su Parte_2 Parte_1 indicazione del proprio geometra, richiedeva che la parete ed il rivestimento in cartongesso venissero realizzati in modo da ottenere il rilascio di apposita certificazione per la resistenza al fuoco”?.
cap. 4 “Vero che l'impresa individuale acquistava materiali conformi Controparte_1 per la realizzazione una parete antincendio REI 120 certificata (doppia lastra di silicato di calcio “Supersil light mm. 2000 x 1200 x 23” della società Bifire S.r.l.) come da documento n. 3 che si rammostra al teste”?
cap. 5 “Vero che l'impresa individuale acquistava materiali conformi Controparte_1 per la realizzazione una parete in cartongesso (rasante cementizio “Macem TS 35 B” della società Waler S.r.l.) come da documento n. 3 che si rammostra al teste”?
cap. 6 “Vero che la parete antincendio REI 120 certificata viene realizzata con l'utilizzo di una lastra di calcio silicato della larghezza di 24 mm e con il conseguente trattamento di rasatura del cartongesso”?.
cap. 7 “Vero che la parete antincendio REI 120 certificata è stata realizzata a regola d'arte”?.
cap. 8 “Vero che l'impresa individuale Ibrioui riceveva l'importo di Euro CP_1
4.000,00 per la verniciatura della pavimentazione del capannone adibito a carrozzeria sito in Albiolo, via degli Artigiani 1”? Si indicano come testimoni sui predetti capitoli di prova:
Sig. residente in [...]; Tes_6
Sig. , domiciliato in Sesto San Giovanni, Via Torino 35; Tes_7
Sig. , domiciliato in Sesto San Giovanni, Via Torino 35. Tes_8
-chiede l'ammissione a prova contraria del teste Sig. residente in [...]Testimone_9
Lario, Via Bella 6, sui capitoli di prova formulati da parte avversaria ed eventualmente ammessi.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, titolare dell'impresa Parte_1
individuale , ha proposto opposizione al decreto Parte_2
ingiuntivo n. 3820/2021 del 02.11.2021, con il quale il Tribunale di Como gli ha ingiunto di pagare a la somma di € 8.782,43, oltre interessi e spese del Controparte_1
procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per i lavori di cartongesso eseguiti dall'opposto presso il capannone di proprietà dell'opponente.
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha dedotto che:
- l'opponente aveva commissionato a la costruzione, presso il Controparte_1
proprio capannone adibito a carrozzeria, di una parete in cartongesso antincendio
REI 120, la tinteggiatura della stessa e la verniciatura della pavimentazione;
- il prevenivo orale per la realizzazione delle opere, esposto dall'opposto, era pari a circa € 8.800,00 complessivi oltre Iva, di cui € 5.800,00 per la costruzione della parete, € 3.000,00 per la verniciatura ed € 1.000,00 per la manodopera;
pagina 4 di 11 - ricevute le due fatture azionate in via monitoria (nn. 5 e 10 del 2021), per complessivi € 8.782,23, l'attore le aveva prontamente contestate per iscritto, contestazione ribadita dal difensore dell'opponente a seguito della ricezione di intimazione di pagamento dal legale dell'opposto;
- in particolare, la pretesa creditoria dell'opposto sarebbe infondata in quanto, innanzitutto, l'opponente avrebbe già corrisposto al convenuto la somma di €
5.250,00 in acconto, di cui € 4.000,00 versati in contanti il 31.03.2021 e i restanti €
1.250,00 subito dopo;
- inoltre, gli importi richiesti per la realizzazione della contro parete in cartongesso
REI 120, mai concordati per iscritto, sarebbero eccessivi e fuori mercato e, comunque, le opere non sarebbero state eseguite a regola d'arte, poiché sulla parete in cartongesso sarebbe stata applicata la stabilitura anziché la rasatura, mentre la verniciatura della pavimentazione sarebbe iniziata a “saltare” poco tempo dopo il termine dei lavori;
- infine, il convenuto non avrebbe rilasciato la certificazione REI 120 di resistenza al fuoco della parete in cartongesso realizzata.
Ha quindi chiesto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, accertati i vizi delle opere eseguite dall'opposto e i costi necessari per la sistemazione a regola d'arte delle medesime, di dichiarare la compensazione, anche parziale, tra detto importo ed il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto e comunque di condannare il convenuto al rilascio delle certificazioni della parete in cartongesso.
Si è costituito in giudizio , deducendo che: Controparte_1
- all'inizio del 2021 aveva commissionato Parte_2 all'opposta la realizzazione di una parete antincendio REI 120 senza certificazione e con rivestimento in cartongesso e, in aggiunta, la tinteggiatura dell'opera in cartongesso, nonché la verniciatura dell'intera pavimentazione del fabbricato;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'opponente aveva chiesto che la parete ed il rivestimento in cartongesso venissero realizzati in modo da ottenere il rilascio della certificazione per la resistenza al fuoco;
- la modifica richiesta aveva comportato l'impiego di differenti materiali e un maggior numero di ore di manodopera e, conseguentemente, un incremento del valore della prestazione eseguita;
pagina 5 di 11 - la parete era stata eseguita a regola d'arte e, quindi, erano state emesse le fatture nn.
5/2021 e 10/2021, azionate in via monitoria, esclusivamente riferite alla realizzazione della parete antincendio REI 120 ed al successivo rivestimento in cartongesso;
- l'opponente aveva pagato all'opposto la sola somma di € 4.000,00 che, tuttavia, si riferirebbe all'esecuzione della prestazione, diversa da quella oggetto della domanda monitoria, di verniciatura della pavimentazione del capannone della carrozzeria;
non sarebbero, invece, mai stati corrisposti gli ulteriori € 1.250,00 dedotti in citazione;
- la parete REI sarebbe stata eseguita a regola d'arte, con utilizzo di idoneo rasante cementizio, e il prezzo applicato, pari ad € 73,00 al metro quadrato, sarebbe congruo all'opera realizzata;
- era volontà della convenuta rilasciare la certificazione REI 120 di resistenza al fuoco non appena fosse avvenuto il pagamento del dovuto.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione e, in subordine, di condannare l'impresa individuale al pagamento Parte_2
della somma di Euro 8.782,43, o della diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre interessi dal giorno del dovuto.
Alla prima udienza del 13.04.2022 è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. dell'opposto e sono stati assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, all'udienza del 26.10.2022 il giudice, temporaneo sostituito della sottoscritta, ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. e, alla successiva udienza, fallito il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.01.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
Con ordinanza in data 05.04.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per l'espletamento di CTU diretta a determinare il prezzo di mercato per l'esecuzione di una parete del tipo di quella eseguita dall'opposta, nonché per accertare la sussistenza e le cause dei vizi denunciati dall'opponente e i costi per l'emenda.
pagina 6 di 11 Espletata la CTU, all'udienza del 30.102024 le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
ha agito in via monitoria per ottenere da il Controparte_1 Parte_1
pagamento del corrispettivo per i lavori, consistenti nella realizzazione di una parete REI
120, resistente al fuoco, con rivestimento in cartongesso, eseguiti dall'opposto presso il capannone di proprietà dell'opponente.
Risulta provato, in quanto oggetto di concorde allegazione da parte di entrambe le parti, che, nell'anno 2021, titolare dell'impresa individuale Parte_1 Parte_2
di , commissionò a la realizzazione sia di una parete Parte_1 Controparte_1 antincendio REI 120 con rivestimento in cartongesso e tinteggiatura dell'opera, sia la verniciatura della pavimentazione del fabbricato adibito a carrozzeria. Pertanto, deve ritenersi che tra le parti sia stato stipulato un unico contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di entrambe le opere (parete in cartongesso e verniciatura pavimentazione) richieste da , apparendo artificiosa, né, comunque, compatibile con Parte_1
l'evidenziata unitaria genesi e, comunque, con lo svolgimento del rapporto contrattuale, la ricostruzione, propugnata dall'opposta, per cui le lavorazioni di verniciatura costituirebbero
“distinte prestazioni” esulanti dal thema decidendum dell'odierno giudizio. Al contrario, qualificato come unico contratto d'appalto il titolo in forza del quale entrambe le prestazioni (parete in cartongesso e verniciatura pavimentazione) furono eseguite dal convenuto, devono essere giudicate ammissibili anche le eccezioni e le domande svolte dall'opponente e aventi ad oggetto l'avvenuto pagamento di acconti e la sussistenza dei vizi delle opere inerenti la verniciatura della pavimentazione.
Così qualificato il rapporto contrattuale costituente titolo della domanda svolta in via monitoria e precisato l'oggetto delle obbligazioni gravanti sull'opposto, va osservato che l'opponente ha allegato in citazione che il convenuto gli avrebbe preventivato il costo delle opere da realizzarsi nella somma complessiva di € 8.800,00 complessivi oltre IVA, di cui €
5.800,00 per la costruzione della parete, € 3.000,00 per la verniciatura, oltre € 1.000,00 per la manodopera. A fronte di quanto sopra, l'opposto non ha specificamente contestato la circostanza dell'avvenuto accordo sul corrispettivo della prestazione contrattuale di verniciatura nella misura di € 3.000,00, oltre IVA, limitandosi ad affermare che il maggior pagina 7 di 11 corrispettivo per la realizzazione della parete, richiesto con le fatture azionate in via monitoria, sarebbe stato congruo rispetto alle opere svolte.
Pertanto, mentre deve dirsi provato, in quanto non specificamente contestato, che il corrispettivo, pattuito oralmente tra le parti, per le opere di verniciatura fosse pari ad €
3.000,00, oltre IVA, in assenza di prova – non fornita da nessuna delle due parti, né documentalmente, né altrimenti - dell'avvenuta pattuizione del corrispettivo per la realizzazione della parete REI, il corrispettivo dell'opera va determinato a norma dell'art. 1657 c.c., a mente del quale, se le parti non ne hanno determinato la misura, né stabilito il modo per determinarlo, lo stesso è calcolato con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi e, in mancanza, è determinato dal giudice.
La determinazione della misura del corrispettivo va pertanto operata sulla base delle risultanze della CTU espletata, da ritenersi integralmente condivisa dal giudicante, in quanto immune da vizi logici o giuridici.
In particolare, richiesto al consulente d'ufficio di determinare il prezzo di mercato, all'epoca dell'esecuzione delle opere, per la realizzazione di una parete in cartongesso antincendio REI 120, del tipo di quella eseguita da presso il capannone Controparte_1
di e per la tinteggiatura della stessa, l'ausiliario, appurato che il Parte_1
convenuto ha realizzato una parete con pannelli prefabbricati per una superficie complessiva di mq 118,75, ha determinato il prezzo dell'opera, sulla base dei prezzi delle opere edili redatti dalla Camera di Commercio di Milano all'epoca della realizzazione
(2021), in € 9.800,00, oltre IVA.
Pertanto, condiviso il metodo di calcolo del CTU, in quanto fondato sui pertinenti listini della camera di commercio, il corrispettivo complessivo per le opere realizzate dal convenuto in favore dell'attore, in esecuzione del contratto di appalto stipulato oralmente tra le parti, deve essere determinato nella misura di € 12.800,00, oltre IVA, di cui €
9.800,00, oltre IVA per la realizzazione della parete ed € 3.000,00 oltre IVA per la verniciatura della pavimentazione e, quindi, in € 15.616,00, IVA al 22% inclusa.
E' pacifico che l'opponente avesse già, prima del giudizio, corrisposto all'opposto la somma di € 4.000,00 a parziale pagamento delle opere, sicché il corrispettivo ancora dovuto al convenuto risulta pari ad € 11.616,00. Non è, infatti, stato dimostrato dall'attore anche l'ulteriore pagamento, allegato in citazione, di € 1.250,00, stante l'assenza di documentazione utile a comprovarlo e l'inammissibilità, eccepita dall'opposto nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 3 c.p.c., dei capitoli di prova orale per testi diretti alla prova pagina 8 di 11 del pagamento (cfr., capp. nn. 1 e 2 memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. opponente), alla luce del divieto alla prova testimoniale del pagamento di somme superiori ad € 2,58 sancito dagli artt. 2721 e 2726 c.c..
L'opponente ha, tuttavia, chiesto altresì l'accertamento dei vizi alle opere realizzate dall'opposto e contestati in citazione, consistenti nell'applicazione, sulla parete in cartongesso, della stabilitura, in luogo della rasatura in gesso, e nel distacco dal pavimento dello strato di vernice applicato, nonché la compensazione delle somme dovutegli per l'emenda con il credito vantato dal convenuto. Con riguardo ai predetti vizi delle opere, oggetto delle contestazioni svolte dall'attore in citazione, appaiono inammissibili, in quanto tardive, le eccezioni di decadenza ex art. 1667 c.c., svolte dal convenuto solo nella comparsa conclusionale, in luogo che nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (cfr., Cass. n. 2222/2022).
L'ausiliario dell'ufficio, incaricato di accertare la sussistenza dei vizi denunciati, le loro cause e le spese necessarie per la loro eliminazione, mentre non ha riscontrato difetti della parete di cartongesso, precisando che la stessa è stata eseguita a regola d'arte (cfr., p. 8 elaborato peritale), ha invece verificato che la vernice della pavimentazione si distacca in numerosi punti e ricondotto le cause del fenomeno, alternativamente: a) alla non corretta pulizia del supporto di cemento prima della posa in opera;
b) al non corretto utilizzato del primer di adesione (indicata come causa più probabile); c) alla non corretta miscelazione del prodotto bicomponente. Ha, comunque, escluso che il distaccamento sia imputabile all'utilizzo dell'opera da parte del committente e concluso che, in ogni caso, il difetto è imputabile a una realizzazione dell'opera, da parte dell'appaltatore, non a regola d'arte
(cfr., p. 12 elaborato peritale).
Il consulente d'ufficio ha quindi indicato le opere necessarie per emendare il vizio (cfr., p.
12 elaborato peritale) e determinato, sulla base dei prezzi informativi opere edili edizione
III quadrimestre 2023, redatto dalla Camera di Commercio di Milano, oltre che ai prezzi di mercato rilevati nella zona a maggio 2024, i costi da sostenersi per eseguirle, nella misura di € 7.950,00, oltre IVA.
Alla luce di quanto sopra, deve dirsi pertanto accertato il diritto dell'attore al risarcimento dei danni pari ai costi da sostenersi per l'eliminazione dei vizi delle opere (quale sostitutivo legale dell'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore, tenutovi ex art. 1668 c.c. – cfr.,
Cass. n. 24305/2017), da liquidarsi nella misura, determinata all'esito della CTU, di €
9.699,00, IVA inclusa.
pagina 9 di 11 Al contrario, deve escludersi il riconoscimento delle ulteriori voci di danno pretese dall'attore e pari ai costi di “preparazione dei lavori di riparazione” e al danno da “fermo dell'attività”, in mancanza di prova rigorosa dei medesimi, a tal proposito dovendosi osservare che la dimostrazione delle predette voci di danno avrebbe dovuto essere fornita dalla stessa attrice, non potendo essere demandata al CTU la valutazione, in assenza di elementi oggettivi su cui svolgere l'indagine, l'accertamento del lucro cessante dell'impresa e dell'effettiva esistenza di un danno emergente diverso da quello pari ai costi per l'emenda dei vizi.
Il credito dell'appaltatore al corrispettivo (€ 11.616,00 residui) e quello del committente al risarcimento dei danni (€ 9.699,00), come sopra determinati, si elidono, fino a concorrenza, per compensazione impropria (cfr., fra le altre, Cass., n. 17390/2007; Cass., n.
11943/2002). Pertanto, all'esito dell'operazione matematica di sottrazione, deve essere accertata la sussistenza di un residuo credito dell'appaltatore opposto di € 1.917,00.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato, mentre deve Parte_1
essere condannato a pagare a la minor somma di € 1.917,00, oltre Controparte_1
interessi al tasso ex D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza dell'ultima fattura azionata in via monitoria fino al saldo.
Deve, inoltre, essere accolta la domanda riconvenzionale di condanna, formulata dall'opponente, di condanna dell'opposto alla consegna della certificazione antincendio Rei
120 relativa alla parete in cartongesso realizzata, essendo incontestato l'obbligo del convenuto di provvedere al rilascio della medesima e non avendo quest'ultimo, nel corso del giudizio, provato l'adempimento dell'obbligazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui deve essere Parte_1
condannato a rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio che Controparte_1
si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, sulla base del deciusm, e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, considerati i parametri medi per tutte le fasi del giudizio - in complessivi € 2.552,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
L'accertamento di vizi delle opere per somme maggiori di quelle oggetto della pretesa creditoria azionata in giudizio in via monitoria e la necessità di eseguire l'accertamento anche al fine della determinazione del corrispettivo dell'appalto costituiscono motivi che pagina 10 di 11 giustificano, invece, l'attribuzione ad entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 3820/2021 del 02.11.2021;
2) condanna a pagare a la minor somma di € Parte_1 Controparte_1
1.917,00, oltre interessi al tasso ex D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza dell'ultima fattura azionata in via monitoria fino al saldo;
3) condanna a consegnare a la certificazione Controparte_1 Parte_1
antincendio Rei 120 relativa alla parete in cartongesso realizzata in esecuzione del contratto stipulato tra le parti;
4) condanna a rifondere a le spese sostenute per Parte_1 Controparte_1 il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.552,00 per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
5) pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
30 gennaio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
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