TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/04/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 11040/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
[...]
alle ore 8.30 sono presenti per parte ricorrente l'avv. SISSI TERMINI in sostituzione dell'avv. DAVI' SALVATORE che conclude riportandosi alle difese e domande di cui ai propri atti insistendo nella distrazione delle spese di lite.
E' pure presente l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA per l' che conclude CP_1
come in comparsa di risposta e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.05
*********************
Successivamente, alle ore 17.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 11040/2024 R.G.L. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. DAVI' SALVATORE ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, via Re
Federico n. 26, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Cagliari, Ufficio Legale , via CP_1
Delitala n. 2, con gli avv.ti Stefania Sotgia e Alessandro Doa che lo rappresentano e difendono giusta procura indicata in atti.
- opposto -
E
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP_1
- convenuto contumace -
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento
All'udienza dell'11 aprile 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando:
❖ Dichiara la contumacia di Controparte_2
.
[...]
2 ❖ Dichiara la prescrizione dei crediti oggetto dell'avviso di addebito n.
59620160002785660000 di cui all'intimazione di pagamento opposta n°
29620249016494830/000.
❖ Dichiara compensate le spese di lite tra parte ricorrente e l' . CP_1
❖ Condanna a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente che CP_1
liquida in € 1.500,00 oltre spese esenti, spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.7.2024 il ricorrente come indicato in epigrafe oppose l'intimazione di pagamento n° 29620249016494830/000. (notificata in data 11.7.2024) limitatamente all'avviso di addebito n. 59620160002785660000
(del complessivo importo di euro 2.781,27) eccependone l'intervenuta prescrizione quinquennale maturata successivamente dall'asserita notifica di tale atto (23 maggio 2016).
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l'ente previdenziale contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto ed eccependo, la rituale notifica dell'avviso di addebito opposto con conseguente irretrattabilità della pretesa creditoria stante l'omessa impugnazione nei termini;
in ogni caso, invocava l'applicabilità al caso in esame della legislazione emergenziale in materia di sospensione della prescrizione.
L'ente riscossore, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni delle parti, è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di CP_1
Nel merito, il ricorso va accolto.
Va, anzitutto, esaminata l'eccezione di tardività sollevata dall'ente previdenziale.
Sul punto appare opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006) che, seppur in materia di
3 opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che: “Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante
l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora.
Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi
- va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981”.
La sentenza appena riportata detta dei principi ben applicabili al caso di specie in quanto chiarisce che, nel caso come quello odierno, in cui si contesti l'“omessa notifica della stessa cartella” o si adducano, comunque, “fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (quale, appunto, la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo), l'unico strumento giurisdizionale disponibile
è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti previdenziali oggetto di una cartella
4 esattoriale non opposta appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Ciò posto, non resta che esaminare il merito dell'opposizione, ovvero la prescrizione dei crediti previdenziali oggetto di giudizio.
Va, anzitutto, va puntualizzato che il diritto di credito azionato dall'Ente convenuto mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale che l'ente riscossore asserisce aver ritualmente notificato.
La riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata anche per i crediti contributivi dal D. Lgs. 46/1999, costituisce, infatti, un procedimento alternativo rispetto a quello giurisdizionale (costituito ad esempio dal procedimento monitorio) finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale sufficiente e al tempo stesso necessario alla riscossione in forma coattiva (con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato (non potendosi estendere ad esso la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di actio iudicati) al regime prescrizionale speciale proprio della sua natura ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L. 335/1995.
A tal proposito giova menzionare la pronunzia della Suprema Corte che si è espressa a Sezioni Unite (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 17/11/2016, n. 23397; v anche
Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. n. 21 del 03-01-2018) statuendo che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in
5 quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
In particolare l'art. 3 della L. 335/1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Orbene, poiché l'avviso di addebito opposto riguarda crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, va applicato il termine prescrizionale quinquennale.
Era, dunque, onere dell'ente riscossore dimostrare di avere compiuto atti interruttivi del suddetto termine.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dall'ente previdenziale emerge che l'avviso di addebito n 59620160002785660000 è stato ritualmente notificato con raccomandata AR n. 65036153069-8 23 maggio 2016. Parte_2
Tuttavia, stante la contumacia dell'ente riscossore, non vi è prova in atti che siano intervenuti ulteriori atti interruttivi della prescrizione successivamente all'iscrizione a ruolo.
Né può ritenersi, come sostiene l'ente previdenziale, che il credito non sia comunque prescritto stante l'intervenuta sospensione dei termini prescrizionali come disposta alla legislazione emergenziale.
6 Come noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020, dalla disposizione emergenziale dell'art. 37, D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal
23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal
31.12.2020 al 30.6.2021, in forza dell'art. 11, c.
9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi
129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni (129+182), grazie alla somma delle due sospensioni.
Va chiarito che quelle appena riportate sono le disposizioni specificamente relative alla sospensione dei termini di prescrizione.
L'ente previdenziale fa riferimento anche a diverse disposizioni che, però, riguardano la sospensione della prescrizione dei crediti per i quali siano stati
7 sospesi i termini di versamento e precisamente l'art 68 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto cura Italia) che
- al comma 1 testualmente recita: «Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
159»;
- al comma 4-bis testualmente recita «Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate».
In altri termini, la tesi dell' , secondo cui per effetto del combinato CP_1
disposto delle disposizioni richiamate il credito sarebbe prescritto deve essere disattesa
Intanto, va precisato che l'art. 68 comma 4 (che prevede la proroga di 24 mesi) non può trovare applicazione perché si riferisce espressamente ai termini di versamenti tributari e non tributari non ancora scaduti affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione .
8 Per quanto riguarda, poi, il periodo di sospensione della prescrizione, pur dando atto di diversi orientamenti nella giurisprudenza di merito, nel caso in esame, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento de qua (11 luglio 2024) il termine prescrizionale era in ogni caso maturato sia applicando il termine di 311 giorni - derivante dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020 e dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020,
n. 183 (30 marzo 2022) - sia quello di 542 giorni - derivante da succitato art. 68 comma 1 (16.11.2022).
In ordine alle spese di lite, in considerazione della posizione processuale dell'ente creditore, si ritiene equo compensarle integralmente tra questo e il ricorrente.
Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(tenuto conto dell'attività svolta), ponendole a carico dell'ente riscossore e disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza aver riscosso compenso alcuno.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo,11 aprile 2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
9