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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 2220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2220 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. Antonio Cantillo, all'esito dello scambio delle note scritte disposto con ordinanza del 19/06/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione del 21/11/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico, fuori udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 409 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso per C.F._1
A.T.P., dall'avv. Concetta Rosa ed elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Carmine,
n. 92, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F.: Controparte_1
), in persona del suo Commissario Straordinario e l.r.p.t., rapp.to e difeso, P.IVA_1
giusta procura generale alle liti del 22/03/2024 per Notar di Fiumicino, Persona_1
dall'avv. Francesco Bove e con questi elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n.
1 38, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto, nonché presso il domicilio digitale
PEC: t;
Email_2
Resistente
OGGETTO: assegno di invalidità e/o invalidità pari o superiore al 67% CP_1
(opposizione ad CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 21/01/2025, esponeva Parte_1
che, versando nelle condizioni mediche per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%,
avendo diritto ai benefici ex Lege n. 118/71 e n. 509/88, o, in subordine, dell'invalidità in misura pari o superiore al 67%, aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento degli invocati benefici e, a seguito del rigetto dell'istanza da parte della
, aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante CP_3
ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici in questione.
In ragione delle non soddisfacenti – per la ricorrente – risultanze dell'A.T.P., la medesima proponeva ricorso, previo deposito di atto di dissenso, con il quale, impugnando le conclusioni del C.T.U., chiedeva accogliersi il ricorso previo accertamento della sussistenza del suo diritto alle prestazioni richieste, valutando debitamente l'aggravamento delle condizioni di salute della parte, come da certificati medici allegati.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratisi antistatario.
2 2. Con memoria depositata il 09/04/2025 si costituiva in giudizio l il quale CP_1
concludeva per l'improcedibilità della domanda, nonché per l'infondatezza ed il rigetto nel merito della stessa. Il tutto con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
3. Nel corso del giudizio veniva conferito incarico integrativo allo stesso C.T.U. per l'effettuazione di un supplemento di consulenza volta ad attualizzare la valutazione medico-legale alla luce delle sopravvenienze documentate, nonché ad approfondire le ragioni di doglianza mosse da parte ricorrente al primo accertamento consulenziale.
Veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 21/11/2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
L' provvedeva, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di CP_1
udienza, riportandosi ai propri atti difensivi, mentre nulla depositava la ricorrente.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierno non è fondata e va,
pertanto, disattesa.
2. Ed invero, in sede di integrazione della consulenza ad opera del C.T.U. che ha operato nell'ambito del procedimento per A.T.P., la perizianda, pur regolarmente invitata dall'ausiliare, si è volontariamente sottratta agli accertamenti peritali senza addurre alcuna giustificazione, né provare un legittimo impedimento, rendendo impossibile al CTU, e di riflesso al giudicante, procedere ad una nuova valutazione di merito in ordine alla fondatezza della pretesa azionata.
3 Tale circostanza è stata opportunamente rappresentata e segnalata dal C.T.U. dott.
[...]
al quale, in data 19/06/2025, è stato conferito mandato integrativo di consulenza Per_2
medico legale sulla persona di . Parte_1
Segnatamente, il medesimo, con nota del 17/07/2025, telematicamente depositata agli atti del fascicolo, ha segnalato che, nonostante l'istante fosse stata convocata a visita, era risultata assente senza addurre alcuna giustificazione e che nessuna ulteriore documentazione sanitaria, utile a dimostrare l'aggravamento delle patologie sofferte dalla stessa, era stata prodotta.
Di conseguenza, non avendo potuto il consulente d'ufficio espletare l'incarico integrativo affidatogli, per non essersi la ricorrente presentata alla data e nel luogo fissati per il prosieguo delle operazioni peritali, lo stesso ha confermato la diagnosi di “ARTRITE
REUMATOIDE IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO. SINDROME DEPRESSIVA
REATTIVA.”, già riportata nella relazione di A.T.P. depositata il 18/12/2024.
In proposito, l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità è
nel senso che il diniego del periziando a sottoporsi a consulenza tecnica d'ufficio medico-
legale o l'ingiustificata sottrazione alla medesima, integrando un comportamento processuale valutabile ai fini dell'art. 116 c.p.c., rilevino sotto il profilo dell'onere della prova, imponendo il rigetto della domanda ritualmente formulata.
In particolare, in ordine al contegno processuale della parte che si sottragga all'incombente istruttorio della perizia medico-legale, la giurisprudenza ha più volte evidenziato che "l'onere di sottoporsi a visita medica disposta in sede di CTU grava
sull'interessato a ottenere la prestazione, rientrando nell'ambito del generale onere di
provare la fondatezza del diritto controverso: pertanto, la mancata presentazione
dell'interessato alla visita peritale comporta il rigetto della domanda in difetto di prova"
(Tribunale di Palermo, sent. n. 758 dell'8 febbraio 2016).
4 Tale assunto è stato a più riprese confermato dalla Suprema Corte, la quale, valutando la condotta di mancata cooperazione della parte ai fini di una completa diagnosi, ha affermato che “nelle controversie previdenziali nelle quali sia disposta nuova consulenza
tecnica sullo stato di salute dell'assicurato a seguito di specifico gravame, si configura a
carico del medesimo un onere di collaborazione, consistente nella sottoposizione a visita
medica, che costituisce presupposto imprescindibile dell'accertamento medico. Pertanto
la mancata, ingiustificata presentazione dell'assicurato alla visita medica, in quanto
preclusiva delle necessarie indagini medico-legali, equivale al mancato soddisfacimento
dell'onere della prova a carico dell'istante e ben può giustificare il rigetto della domanda”
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 12662/95; Cass. n. 3311/99; Cass. 101/2001; Cass. 29906/11).
Ed ancora, in termini similari "in materia di controversie previdenziali, grava
sull'interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione uno specifico
onere di collaborazione, rientrate nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza
del diritto controverso, consistente nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede
di consulenza tecnica di ufficio;
ne consegue che la mancata presentazione
dell'interessato alla visita peritale disposta in fase di appello - anche se instaurato
dall'istituto previdenziale a seguito di una sentenza di primo grado fondata su una
consulenza svolta in primo grado e favorevole al ricorrente- comporta il rigetto della
domanda per difetto di prova" (Cass. sez. lav. n. 19577 del 26/08/2013).
Pertanto, occorre prendere atto che in sede di A.T.P. il Consulente aveva concluso – sulla scorta di ragionamento chiaro, condivisibile e debitamente articolato – nel senso dell'insufficienza delle patologie sofferte dalla ricorrente (“ARTRITE REUMATOIDE IN
TRATTAMENTO FARMACOLOGICO. SINDROME DEPRESSIVA REATTIVA.”) ad integrare i requisiti sanitari necessari per l'attribuzione dei benefici invocati, specificando,
in particolare che “La documentazione sanitaria specialistica allegata, il mio esame
obiettivo nel corso della visita cui ho sottoposto la signora in data Parte_1
5 04.11.24, mi hanno indotto a diagnosticare le patologie sopra riportate, la cui valenza
invalidante allo stato attuale è valutabile nella misura del 62%, così come derivante dalla
sommazione dei codici di riferimento: Cod 9303 + Cod 2205 della Tabella di legge”; in sede di integrazione dell'accertamento peritale a seguito di opposizione, poi,, la ricorrente non si è presentata al C.T.U. nel giorno fissato per l'integrazione delle operazioni peritali,
senza addurre alcuna giustificazione in ordine alla mancata comparizione, né ha prodotto documentazione idonea a dimostrare un aggravamento delle patologie sofferte;
di conseguenza deve, alla luce della giurisprudenza sopra rassegnata, e considerato il disposto dell'art. 116 del codice di rito, che abilita il giudice a trarre argomenti di prova dal contegno tenuto dalle parti, pervenirsi al rigetto della domanda avanzata dall'istante per difetto di prova.
E, infatti, la ricorrente, sottraendosi al predetto incombente istruttorio, in dispregio di ogni onere di collaborazione, ha reso, con la propria condotta processuale, impossibile la verifica in merito alla correttezza dell'operato del C.T.U. in sede di A.T.P. e, in definitiva,
l'accertamento della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici da lei stessa invocati.
Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va rigettata,
con conseguente omologa delle risultanze della consulenza espletata in sede di A.T.P.,
ove il consulente nominato ha concluso per l'insussistenza delle condizioni clinico funzionali per la concessione dei benefici invocati.
3. Quanto alle spese di giudizio, occorre prendere atto del deposito da parte della ricorrente della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., sicché
nulla va disposto in merito alle stesse.
Per le medesime ragioni, vanno poste a carico dell' le spese relative all'espletata CP_1
C.T.U., le quali saranno liquidate con autonomo decreto.
P. Q. M.
6 Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 409 del ruolo generale dell'anno 2025, promosso da Parte_1
contro l in persona del legale
[...] Controparte_4
rappresentante p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione avverso l e, per l'effetto, omologa l'esito negativo CP_2
dell'accertamento tecnico preventivo in atti;
2) nulla per spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
3) pone a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con autonomo decreto. CP_1
Salerno, 03/12/2025. Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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