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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/06/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -
composta dai SInori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 688 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Ciabattari, Pt_1
elettivamente domiciliata come in atti
- Appellante -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Marta Cicchillitti, elettivamente domiciliata come in Controparte_1
atti
- Appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1980/2024 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 17/02/2024.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso in riassunzione presentato da a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale da parte Controparte_1
del Tribunale di Velletri, con cui la ricorrente ha agito in giudizio nei confronti della formulando le Pt_1
seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970
la illegittimità e/o invalidità e/o nullità e/o annullamento del licenziamento intimato dalla in persona Pt_1
del suo legale rappresentante pro tempore, alla ricorrente con la lettera del 13.12.2021 per tutti i motivi di
cui in premessa e per L'EFFETTO CONDANNARE la società in persona del legale rappresentante Pt_1
pro tempore a: - REINTEGRARE la ricorrente nel posto di lavoro nonché - PAGARE alla ricorrente un'
indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento sino
a quello dell'effettiva reintegrazione, con un importo in ogni caso non inferiore alle 12 mensilità della
retribuzione di fatto;
- VESARE i contributi assistenziali e previdenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale. ➢ IN VIA SUBORDINATA previo accertamento dei requisiti dimensionali della resistente
ACCERTARE E DICHIARARE, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, l'insussistenza del
fatto posto alla base del licenziamento della ricorrente in quanto carente di motivazione (non risultando il
nominativo della ricorrente nell'organigramma della filiale Roma 3) e per l'effetto condannare la resistente
a norma dell'art. 18 comma 7° della legge 300/1970 come modificato dall'art. 1 comma 42 della legge
92/2012 che prevede l'applicazione della tutela reintegratoria in caso di manifesta insussistenza del fatto
posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
sempre in via subordinata nella denegata
ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, in ogni caso, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ➢ ACCERTARE E DICHIARARE che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro per il licenziamento impugnato, accertare e
dichiarare la illegittimità e/o invalidità e/o nullità e/o annullamento del licenziamento intimato alla ricorrente
con lettera del 13.12.2021 per le causali e i motivi sopra esposti e, per l'effetto, condannare la resistente al
pagamento di una indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 mensilità ed un
massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 18 ,comma 5, l.300/1970,
tenendo conto dell'anzianità del lavoratore, del numero dei dipendenti, della dimensione dell'attività
economica e del comportamento e condizioni delle parti. In via ulteriormente subordinata: previa ogni più
opportuna declaratoria del caso e di legge, dichiarare l'inefficacia del licenziamento impugnato per mancata
effettuazione della procedura conciliativa prevista dall'art. 7 dalla legge 604 del 1966 per licenziamento
economico per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi
dell'art.18, comma 6 l. 300/1970. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio in favore della
sottoscritta procuratrice antistataria.”
A sostegno delle sue richieste la ricorrente deduceva, in punto di fatto, di avere svolto dal 19.4.2016 al
13.12.2021, senza soluzione di continuità, la propria attività lavorativa con la qualifica di magazziniere alle dipendenze delle varie società che si erano succedute nel tempo nella gestione delle attività appaltate dalla
Cont Cont società committente presso il centro in Ciampino, via Baldinelli 130; di avere lavorato dal
01.09.2020 alle dipendenze della con la qualifica di magazziniere 5°livello presso la detta filiale;
di Pt_1
avere comunicato la società resistente alla fine del mese di ottobre 2021 ai propri dipendenti una
Cont riorganizzazione delle filiali in conseguenza della quale vi sarebbe stato un trasferimento, su base
Cont principalmente volontaria, di alcuni dipendenti presso la filiale Roma 3 e di essere stata Parte_2
rassicurata che tale riorganizzazione e conseguente trasferimento non l'avrebbe interessata in considerazione
Cont della anzianità dalla stessa acquisita presso la filiale di Ciampino;
di essere stata invece licenziata dalla società con lettera del 13.12.2021 in cui veniva richiamato l'accordo sindacale dell'8.10.2021 per il Pt_1
Cont trasferimento del personale per l'apertura della nuova filiale Roma 3 e di avere impugnato il licenziamento con missiva del 27.1.2022; di non essere stata assunta, successivamente alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro da parte della società resistente e di averle l'Inps rifiutato l'erogazione della NASPI.
Deduceva, in diritto, l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di repêchage e per non avere la società resistente specificato e/o comunicato i criteri in virtù dei quali la scelta del licenziamento era ricaduta sulla ricorrente invece che su altri colleghi di lavoro.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza della società convenuta che aveva eccepito anche la decadenza dall'impugnativa del licenziamento, ha così disposto: “ accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e
dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato con risoluzione del rapporto di lavoro alla data del
licenziamento stesso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, di
un'indennità risarcitoria pari a 20 mensilità della retribuzione come indicata in ricorso oltre accessori di
legge; condanna il resistente alla rifusione al ricorrente delle spese legali che liquidano in euro 4.000,00 oltre
iva, cpa e spese come per legge con distrazione”.
Il primo giudice, ritenuta infondata l'eccezione di decadenza per il rispetto del termine dei 180 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario e richiamata la parte del contenuto dell'accordo sindacale dell'8.10.2021
per la riorganizzazione delle filiali e e dei criteri di selezione del personale, ha Parte_3 CP_3
ritenuto illegittima la motivazione posta alla base del provvedimento espulsivo argomentando che: i) lo schema dell'accordo sindacale pattuito tra le parti prevedeva un mutamento del soggetto giuridico titolare dell'obbligazione retributiva, con la conseguenza che il rapporto continuava a sussistere, con il medesimo contenuto e medesime condizioni, con il nuovo datore di lavoro: “il passaggio del lavoratore al nuovo fornitore
presso la nuova filiale, quindi, non comportava la risoluzione del rapporto, ma semplicemente un cambio di
datore di lavoro”; ii) le generiche affermazioni della società resistente sull'impossibilità di “repêchage”, per la soppressione di alcune posizioni lavorative all'interno del sito in via Baldinelli e per l'assenza di posizioni disponibili in cui reimpiegare la ricorrente, erano rimaste sfornite di prova “non essendo stata minimamente
descritta l'organizzazione aziendale, gli appalti in corso, il numero dei dipendenti addetti alla filiale e le
relative mansioni né essendo state documentate le asserite risoluzioni di ulteriori rapporti lavorativi”; iii) in base alla disciplina applicabile al caso di specie (d.lgs. 23/2015), il rapporto di lavoro doveva dichiararsi risolto alla data del licenziamento con condanna della parte resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria fissata in 20 mensilità rapportate all'ultima retribuzione di riferimento indicata in ricorso in euro 1.482,45, tenuto conto della disparità economica delle parti, del comportamento scarsamente aderente ai canoni di correttezza e buona fede tenuto dal datore di lavoro, delle dimensioni dell'azienda ( otre 400 dipendenti).
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello la lamentando l'erroneità della sentenza impugnata: Pt_1
1) per avere ritenuto infondata l'eccezione di decadenza, essendo la fattispecie in giudizio regolata dall'art. 428 c.p.c., che non prevede una continuità tra il giudizio definito con ordinanza di incompetenza territoriale e quello successivamente incardinato davanti al giudice territorialmente competente;
2) per avere ritenuto illegittima la motivazione del licenziamento, mentre la perdita dell'appalto de quo da parte della non Pt_1
poteva che comportare la cessazione del rapporto di lavoro con la ricorrente che, comunque, era rimasta assente ingiustificata non essendosi più presentata sul luogo di lavoro, né della né del nuovo datore di lavoro;
Pt_1
3) per avere ritenuto non assolto dalla società resistente l'onere probatorio sull'obbligo di repêchage, laddove la lavoratrice non si era più recata sul luogo di lavoro venendo così meno ogni diritto della stessa in termini di repêchage, circostanza mai eccepita ex adverso e che avrebbe trovato conferma in sede testimoniale, se ammessa;
4) per avere riconosciuto alla lavoratrice un indennizzo del tutto sproporzionato e per avere parametrato la tutela indennitaria sull'ultima busta paga senza considerare le somme percepite a titolo di NASPI dalla ricorrente;
5) per avere errato nella quantificazione delle spese legali, trattandosi di una causa priva della fase istruttoria e di quella decisionale
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, delle conclusioni rassegnate nella memoria difensiva di primo grado.
Si è costituita la parte appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., chiedendone,
nel merito, il rigetto.
Con ordinanza del 7/10/2024 il Collegio ha invitato le parti a depositare l'originale o la copia autenticata dell'elenco dei lavoratori allegato al verbale dell'accordo sindacale dell'8/10/2021.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c. la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione formulata dalla parte appellata di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Si osserva che, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., “l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”. Nel caso di specie, non ricorrono le condizioni per affermare la palese infondatezza dell'appello, avendo, da un lato, l'appellante compiutamente indicato ed argomentato le ragioni del gravame e le parti della sentenza impugnata ritenute erronee. Né il gravame appare prima facie infondato nel merito, alla luce dell'oggetto della causa e delle argomentazioni in fatto ed in diritto devolute alla cognizione della Corte, meritevoli di verifica in questa sede.
L'appello, anche se ammissibile, non è meritevole di accoglimento per le considerazioni di seguito espresse.
Osserva la Corte che non è revocabile in dubbio che quello intimato dalla società sia un licenziamento per
Cont giustificato motivo oggettivo, motivato dalla perdita dell'appalto presso la nuova filiale zona Est di Roma
, come espressamente indicato nella lettera di recesso, che riporta “Essendo Lei compresa nella lista,
Cont concordata ed approvata da tutte le OO.SS., relativa al trasferimento del personale sulla nuova filiale
Roma 3, dal 22.11.2021 Lei fa parte dell'organigramma della nuova filiale. Pertanto Le comunichiamo la
cessazione del rapporto di Lavoro, a far data dalla data odierna”.
La società appellante, d'altra parte, ha formulato in primo grado e reitera in questa sede l'eccezione di decadenza dell'azione intrapresa dalla lavoratrice per essere stato presentato il ricorso giudiziale per l'impugnativa del licenziamento in data 28.4.2023, oltre il termine dei 180 giorni previsti per legge,
dall'impugnazione stragiudiziale del 27.1.2022. Ribadisce che la norma contenuta nell'art. 428 c.p.c. non prevede una continuità tra il giudizio definito con l'ordinanza di incompetenza territoriale e quello successivamente incardinato davanti al giudice territorialmente competente.
La doglianza non è fondata.
La fattispecie è infatti regolata dall'art. 50 c.p.c. che, nel disciplinare la riassunzione della causa davanti al giudice competente, prevede che “il processo continua davanti al nuovo giudice “mantenendo una struttura
unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice
incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la
prosecuzione di quello originario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione
di merito che, nel rito del lavoro, aveva riconosciuto rilevanza preclusiva alla non contestazione, ex art. 416
c.p.c., valutando il contegno processuale tenuto dalla parte alla prima udienza dinanzi al giudice della
riassunzione, in luogo di quello avuto nel giudizio “a quo”) (Ordinanza|1° marzo 2021| n. 5542, N.
9915/2019).
Nel caso in esame l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento è del 27/01/2022 ed il ricorso davanti al
Tribunale di Velletri, dichiaratosi incompetente territorialmente, è stato depositato ed iscritto in data
21/07/2022, nel rispetto del termine semestrale per la presentazione del ricorso giudiziario.
Con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione ( indicati nel ricorso in appello come sub 3 e 4) la società
appellante censura la sentenza del giudice di prime cure per avere ritenuto illegittima la motivazione posta a base del provvedimento espulsivo, rilevando che il licenziamento della lavoratrice era stato determinato dalla soppressione di alcune posizioni lavorative all'interno del sito in via R.B. Bandinelli in Roma e conseguente trasferimento del personale coinvolto, tra cui l'odierna appellata, su un altro sito a pochi chilometri di distanza alle dipendenze di un'altra società, alle medesime condizioni contrattuali e con salvezza dell'anzianità di servizio maturata. Afferma che la non si era recata più sul luogo di lavoro della e non CP_1 Parte_1
si era messa neppure a disposizione del nuovo datore di lavoro. Sostiene che stante la perdita dell'appalto “non poteva essere messa in discussione la legittimità della determinazione datoriale e quindi la cessazione della posizione lavorativa dell SI.ra . Contesta, infine, la decisione impugnata per avere ritenuto CP_1
violato, da parte della società datrice di lavoro, l'obbligo di repêchage nonostante la lavoratrice non avesse fornito la prova necessaria a giustificare la dedotta doglianza e, tra l'altro, non si era recata sul luogo di lavoro della nuova società “venendo meno ogni diritto della stessa in termini di repêchage”.
I motivi non sono fondati. In materia, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, una volta necessariamente esplicitata la ragione organizzativa o produttiva posta a giustificazione causale della risoluzione del rapporto, al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, nonché la verifica dell'esistenza del nesso causale tra l'accertata ragione inerente l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro come dichiarata dall'imprenditore e l'intimato licenziamento, essendo, in altri termini, necessario che la riorganizzazione sia effettiva, che la stessa si ricolleghi causalmente alla ragione dichiarata dall'imprenditore e che il licenziamento si ponga in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all'operata ristrutturazione (Cass. Sez. L, Sentenza n.
10699 del 03/05/2017, Cass. Sez. L, Sentenza n. 8661 del 28/03/2019, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 3819 del
14/02/2020; Cass. Sez. L, Sentenza n. 752 del 12/01/2023). Anche in epoca recente, la Suprema Corte ha ribadito che “è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva
e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un
incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo
attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che
abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità,
in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.; ove, però, il giudice accerti in concreto l'inesistenza della ragione
organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la
pretestuosità della causale addotta (Cass. n. 10699 del 2017, Cass. n. 9468 del 2019). E' sufficiente che le
ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore
efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento
dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa (Cass. n. 25201
del 2017)” (Cass. 752/2023 cit.). Posto che l'onere della prova circa la sussistenza dei richiamati presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ricade sul datore di lavoro, la cessazione di un appalto può costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento di un lavoratore dipendente dell'impresa già aggiudicataria di quell'appalto, laddove non residui alcuna possibilità di utile reimpiego della risorsa (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8531 del 12/04/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 8973 del 2018).
In via preliminare, giova ribadire che l'elemento costitutivo del giustificato motivo oggettivo è rappresentato sia dalle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia dall'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (cd. "repêchage"). Pertanto, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l'illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono su quest'ultimo gli oneri di allegazione e di prova di esistenza del giustificato motivo oggettivo che include anche l'impossibilità del cd. repêchage, ossia dell' inesistenza di altri posti di lavoro di utile ricollocazione del lavoratore (vedi, ex plurimis, Cass., 14/12/2022, n.36657), senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra i suddetti oneri (vedi Cass., 12/02/2020, n.3475). Quanto all'onere di ricollocamento, il datore ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale (Cass. 13 agosto 2008, n. 21579; Cass. 8 marzo
2016, n. 4509; Cass. 6 dicembre 2018, n. 31653; Cass. 11 novembre 2019, n. 29099).
In merito, poi, al c.d. “repêchage”, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “Per orientamento
consolidato di questa Corte, riaffermato anche nel vigore della modifica al testo dell'art. 18 St. lav. introdotta
dalla legge n. 92/2012, fatto costitutivo del giustificato motivo oggettivo è rappresentato sia dalle ragioni
inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia
l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore ( cd. “repêchage”) ( v. tra le altre Cass. 20/10/2017 n.
24882; Cass. 05/01/2017 n. 160; Cass. 13/06/2016 n. 12101) e tale ricostruzione è stata avallata dalla Corte
Costituzionale la quale, nella sentenza n. 125/2022 cit., dopo avere ricordato che è onere del datore di lavoro
dimostrare i presupposti legittimanti il licenziamento, alla luce dell'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604,
che completa e rafforza, sul versante processuale, la protezione del lavoratore contro i licenziamenti
illegittimi, con riferimento al licenziamento intimato per << ragioni inerenti all'attività produttiva,
all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa ( art. 3 della legge n. 604 del 1966) ha
precisato che << il fatto che è all'origine del licenziamento per giustificato motivo oggettivo include tali
ragioni e, in via prioritaria, il nesso causale tra le scelte organizzative del datore di lavoro e il recesso dal
contratto, che si configura come extrema ratio, per l'impossibilità di collocare altrove il lavoratore”. Sul
datore di lavoro incombe quindi l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del
potere di recesso, ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attività produttiva, l'organizzazione o
il funzionamento dell'azienda nonché l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte (ex plurimis, vedi Cass. 13/6/2016 n.12101, Cass. 20/10/2017
n.24882; Cass. 2/5/2018 n.10435).
Alla luce dei principi richiamati rileva il Collegio che la società appellante non ha assolto all'onere probatorio,
come già correttamente rilevato dal Tribunale.
Il Tribunale, con motivazione pienamente condivisibile, ha ritenuto che la motivazione del licenziamento deve ritenersi illegittima, a prescindere dall'effettivo inserimento del nominativo della ricorrente tra il personale da trasferire, avendo la società sostenuto che il licenziamento era stato determinato dalla soppressione di alcune posizioni lavorative e dalla indisponibilità di posizioni in cui reimpiegare la ricorrente, essendo stata costretta a “limare ulteriormente le risorse presenti”. Ha argomentato il giudice di prime cure che “le generiche affermazioni della convenuta sono completamente sfornite di prova non essendo stata minimamente descritta l'organizzazione aziendale, gli appalti in corso, il numero dei dipendenti addetti alla filiale e le relative mansioni nè essendo state documentate le asserite risoluzioni di ulteriori rapporti lavorativi”.
Osserva il Collegio in merito che nel costituirsi in primo grado l'odierna appellante non ha contestato l'allegazione di parte ricorrente in base alla quale “la ragione posta a fondamento della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente risulta inoltre del tutto infondata, in quanto il nominativo
Parte della ricorrente non risultava presente nella lista richiamata nella missiva del 13.12.2021 della lista che veniva consegnata alla ricorrente dal rappresentante SA;
ha, invece, prodotto un elenco di Persona_1
lavoratori trasferiti (doc.4 fascicolo primo grado parte resistente) in cui risulta il nominativo dell'originaria ricorrente, senza motivare alcunchè in merito alla difformità tra i due elenchi.
Il Collegio ha, pertanto, invitato le parti a depositare l'originale o copia autenticata dell'elenco dei lavoratori allegato al verbale dell'accordo sindacale dell'8/10/2021.
Il difensore della parte appellata ha rappresentato e documentato di avere richiesto alla Controparte_4
, organizzazione sindacale sottoscrittrice dell'accordo sindacale dell'8.10.2021 il rilascio di copia
[...]
autentica dell'elenco dei lavoratori allegato al predetto verbale, senza avere avuto alcuna risposta, mentre il difensore dell'appellante ha depositato lo stesso documento prodotto in primo grado, senza alcuna autenticazione di conformità della copia all'elenco allegato al verbale dell'accordo sindacale (tale non essendo l'attestazione di conformità del 22/11/2024 del difensore relativa all'all. 1 e 2).
La società datrice di lavoro ha ribadito, anche nella presente fase di gravame, la piena legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, come comprovato dalla mancanza di nuove assunzioni e dalla ulteriore riduzione del personale. Circostanze che, per i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio, sopra richiamati, avrebbero dovuto essere rigorosamente provate dall'appellante che si è invece limitata a depositare una dichiarazione della stessa società del 19.1.2023 di non avere effettuato
Cont nuove assunzioni di magazzinieri nella filiale di Roma Bandinelli, di avere ridotto ulteriormente il numero di dipendenti e di essere disposta a produrre la documentazione necessaria. Allegazioni del tutto generiche che non sono state supportate da alcun documento e rispetto alle quali deve ritenersi inammissibile la prova testimoniale genericamente indicata dalla società resistente in primo grado.
Infondato è anche il motivo di appello che contesta l'indennità riconosciuta alla lavoratrice ed il numero delle mensilità su cui il giudice di prime cure ha quantificato l'indennizzo.
Ritiene la Corte del tutto equa la condanna della società appellante al pagamento di venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (buste paga allegate al ricorso di primo grado) in favore della lavoratrice, alla luce dei criteri indicati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 194/2018, in particolare valutando la condotta delle parti, la gravità del recesso, le dimensioni della società (oltre 400 dipendenti). L'aliunde perceptum, di cui la società chiede di tenere conto, e di cui avrebbe comunque dovuto fornire prova, non rileva in quanto menzionato dalla disciplina di cui al decreto legislativo n. 23/15 solo per il caso di reintegra del lavoratore,
che nel caso di specie non ricorre.
Con l'ultimo motivo di gravame, infine, la società appellante lamenta l'errata quantificazione delle spese legali, ritenuta sproporzionata rispetto al giudizio, privo di fase istruttoria e decisionale.
Osserva il Collegio che, vertendosi in materia di licenziamento il valore della causa è indeterminabile, e la liquidazione delle spese processuali effettuata dal primo giudice è del tutto proporzionata ove si consideri che,
considerando le voci dello studio della controversia, della fase introduttiva e della fase decisionale, omettendo quella istruttoria effettivamente non espletata, la liquidazione delle spese legali in euro 4.000,00 è inferiore ai valori medi.
Tali i motivi della decisione alla stregua dei quali l'appello non è meritevole di accoglimento.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
In considerazione del tenore della decisione ricorrono le condizioni oggettive di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato,
se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di che si liquidano in complessivi € 4.300,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del Controparte_1
15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1
quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 20 febbraio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa