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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 2797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2797 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. AN TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1548 del R.G.A.C. dell'anno 2019, vertente
TRA
, IN PERSONA DEL L.R.P.T. (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Pt_1 P.IVA_1
BE De SE
-attrice-
E
c.f. ) in proprio e quale l.r.p.t. dell' CP_1 C.F._1 [...]
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Luana Tassone
[...]
-convenuto-
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 4/11/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna di e Pt_1 CP_1
CP_ dell' , in solido tra loro, al pagamento dell'importo di € 35.680,95, quale residuo del debito maturato dal convenuto nei confronti dell'attrice per l'attività che quest'ultima ha prestato nell'ambito dello svolgimento del corso di formazione professionale per “Operatore del Benessere –
Estetica – 24 VV2”, come da accordo del 29/6/2011.
A sostegno della domanda ha dedotto che, per la terza e quarta annualità del corso, la somma CP_ complessivamente dovuta dall' è stata determinata, in contraddittorio tra le parti, in € 78.498,09,
Pag. 1 a 5 da corrispondere mediante n. 11 rate mensili di pari importo (€ 7.136,19), dal 30/1/2018 al
30/11/2018. Sennonché, l'associazione convenuta, dopo aver onorato puntualmente il pagamento delle prime rate, ha omesso, invece, di corrispondere quelle scadenti al 30/5/2018, al 30/6/2018, al
30/8/2018, al 30/10/2018 ed al 30/11/2018, per un insoluto complessivo pari ad € 35.680,95.
CP_ 1.1. Si è costituito in proprio e quale l.r.p.t. dell' , il quale, preliminarmente, CP_1 ha eccepito l'assenza del vincolo di solidarietà passiva con l'associazione rappresentata, ai sensi dell'art. 38 c.c.; nel merito, ha argomentato per l'erroneità dell'importo richiesto.
1.2. Istruita documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4/11/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note di trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. nelle seguenti forme: 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
2. La domanda spiegata parte attrice è fondata e merita accoglimento.
In materia di inadempimento nelle obbligazioni contrattuali, per quanto attiene all'onere probatorio che grava sulla parte che agisce in giudizio, la giurisprudenza ha ormai da tempo graniticamente chiarito che questa deve provare il titolo costitutivo del rapporto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento, gravando sulla controparte l'onere della prova contraria (cfr. su tutte Cassazione
SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533). Invero, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o della inimputabilità dell'eventuale inadempimento. Peraltro, anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando , ancora una volta, sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 15659/2011).
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto la nota prot. n. 2248/17 del 18/12/2017, sottoscritta dalla CP_
e dalla (ciascuna in persona dei rispettivi ll.rr.pp.tt.), con cui la prima ha concordato Pt_1 con la seconda le modalità di versamento degli importi dovuti a titolo di compenso per la collaborazione prestata dalla convenuta nell'organizzazione del corso “Operatore del Benessere –
Estetica” (III-IV anno), con previsione di un pagamento dilazionato in n. 11 rate mensili di pari
Pag. 2 a 5 importo (€ 7.136,19), con decorrenza 30/1/2018 e scadenza al 30/11/2018 (doc. n. 2 del fascicolo di parte attrice).
CP_ La ha, inoltre, allegato l'inadempimento parziale dell'obbligazione assunta dalla . Pt_1
A fronte di siffatte deduzioni, sarebbe spettato al convenuto l'onere di allegare e dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'avversa pretesa.
Detto onere non è stato, tuttavia, assolto, essendosi limitato il convenuto ad eccepire che la terza annualità del corso è stata integralmente saldata e che, quanto alla quarta annualità, i pagamenti previsti dal piano di rientro sono stati sospesi con nota n. 768 del 23/10/2018 (doc. n. 9 del fascicolo di parte convenuta), a causa dei ritardi dei pagamenti da parte della GI LA (ente erogatore dei finanziamenti per l'organizzazione del corso).
Orbene, la prima circostanza, oltre ad essere indimostrata (non essendo stata prodotta la prova dei pagamenti elencati dal convenuto), è inconferente rispetto all'oggetto della controversia, dal CP_ momento che i versamenti che l' ha dedotto di aver effettuato sono, in parte, relativi ad un arco temporale antecedente rispetto al piano di rientro (ci si riferisce, in particolare, ai seguenti pagamenti:
€ 50.000,00 in data 10/2/2014, € 31.795,00 in data 22/6/2016, € 19.645,33 in data 12/12/2017); in parte, non sono oggetto di contestazione, né di richiesta giudiziale (le rate versate in data 1/2/2018 e
23/2/2018).
Quanto alla sospensione dei pagamenti, deve essere rilevato che l'accordo del 18/12/2017 non subordina in alcun modo il pagamento delle rate all'accreditamento dei fondi da parte della GI
LA.
CP_ Né, invero, può essere valorizzata la previsione dell'art. 7, co. 2, della convenzione tra ed Pt_1
(doc. n. 3 del fascicolo di parte convenuta), ai sensi della quale “i pagamenti verranno effettuati
[...] attraverso emissione di bonifici bancari con le stesse modalità che saranno adottate dalla GI CP_ LA entro cinque giorni dalla disponibilità sul conto corrente dedicato comunicato da alla
GI LA”.
La clausola in esame fissa il termine entro il quale i pagamenti devono essere effettuati, ma non li subordina in alcun modo alla erogazione dei finanziamenti da parte della GI LA e non può, pertanto, essere considerata quale condizione sospensiva.
In ogni caso, anche a voler ammettere che si tratti di una condizione sospensiva, manca la prova che l'associazione convenuta si sia comportata, in pendenza di condizione, secondo buona fede, ex art. 1358 c.c., richiedendo o, comunque, coltivando ogni iniziativa volta ad ottenere dalla GI
LA le somme in relazione alle quali è stata apposta la clausola sfavorevole alla controparte, al
Pag. 3 a 5 fine di non frustare la possibilità di avveramento della condizione;
di talché l'assenza di prova di un contegno commissivo da parte della convenuta implica, ex art. 1359 c.c., l'avveramento della condizione, con conseguente responsabilità contrattuale della stessa, tenuta al pagamento.
Del pari indimostrata è la decurtazione dell'importo dovuto emergente dal rendiconto finale del
18/6/2018, dal momento che, agli atti (doc. n. 6 del fascicolo di parte convenuta), in quella data, risulta soltanto una mail inviata da a (Gruppo Esisud) in cui si fa CP_1 Controparte_3 riferimento ad un allegato rendiconto, che però non è stato prodotto, sicché non può essere valutato.
In definitiva, le argomentazioni della parte convenuta, generiche ed indimostrate, non sono idonee a contrastare efficacemente gli assunti dell'attrice.
CP_ Sussiste, altresì, la responsabilità solidale, in proprio, del l.r.p.t. della , CP_1
L'art. 38 c.c. stabilisce che, delle obbligazioni contratte dall'associazione non riconosciuta, rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
La responsabilità di cui all'art. 38, comma 2, c.c. presuppone sempre un'attività negoziale posta in essere da colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta creando rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che detta responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa. Grava, pertanto, su colui che invochi in giudizio tale responsabilità l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (cfr. Cassazione civile sez. I, 18/04/2024, n.10490.
In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ravvisato detta responsabilità nella sottoscrizione dei contratti bancari in nome e per conto dell'associazione, nei limiti delle obbligazioni assunte).
Nel caso di specie, la responsabilità solidale del convenuto emerge dalla circostanza per la quale il piano di rientro del 18/12/2017 risulta sottoscritto dallo stesso. Peraltro, per come dedotto anche nella sua prospettazione difensiva, egli si è sempre occupato della questione relativa alle pendenze in essere con la , di talché può ritenersi accertato che abbia svolto attività negoziale in nome e per Pt_1 conto dell'associazione.
CP_ In conclusione, la domanda proposta dall'attrice deve essere accolta e, per l'effetto, la , in persona del l.r.p.t., e in solido tra loro, devono essere condannati a corrispondere, CP_1 in favore della , l'importo di € 35.680,95, oltre interessi legali dalle singole scadenze delle Pt_1
Pag. 4 a 5 rate impagate fino al saldo (trattandosi di obbligazione pecuniaria, produttiva di interessi di pieno diritto, ex art. 1282 c.c.).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii., della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), del suo valore (€ 35.680,95), delle singole fasi del giudizio (studio, introduttiva, trattazione e decisoria) e di un importo pari al minimo tariffario, tenuto conto della non particolare complessità della questione controversa affrontata.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. AN TA, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. accoglie la domanda proposta parte attrice e, per l'effetto, condanna l Controparte_2
in persona del
[...] Controparte_2
l.r.p.t., e in solido tra loro, al pagamento, in favore della , in persona del CP_1 Pt_1
l.r.p.t., della somma di € 35.680,95, oltre interessi come indicato in parte motiva;
2. condanna l' Controparte_2
in persona del l.r.p.t., e in solido tra loro, alla rifusione delle
[...] CP_1 spese di lite, liquidate in € 286,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Catanzaro, 22/12/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
AN TA
Pag. 5 a 5