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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/12/2024, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott. Pietro Genoviva Presidente
Dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 173/2023 R.G. tra
(c.f. ) rappr. e dif. da Avv. Alessandra Dal Cin Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
e
(c.f. , rappr. e dif. da Avv. Siriana De Controparte_1 C.F._2
Roma
APPELLATA
Conclusioni: l'appellante ha precisato le conclusioni nelle note scritte previste dall'art. 352, co. 1 n. 1, c.p.c. mentre per l'appellato valgono le conclusioni precisate in comparsa di costituzione in difetto di deposito delle note scritte ex art. 352 cit..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Taranto al precetto Parte_1
notificatogli in data 3 maggio 2021 - avente ad oggetto l'intimazione di pagamento della somma di euro 1.840,50 oltre alle spese - da sulla base del verbale di Controparte_1
separazione consensuale del 9 luglio 2007, omologato in data 7 novembre 2007, munito di formula esecutiva in data 23 novembre 2012 e notificato al predetto in data 31 gennaio 2013, nonché sulla base dell'ordinanza provvisoria del 17 giugno 2020 con la quale, nell'ambito di giudizio instaurato dal precettato con ricorso iscritto al n. 736/2019 r.g. volto alla modifica delle condizioni di separazione, l'assegno da corrispondere alla era stato ridotto ad euro 200,00 mensili. CP_1
Il a fondamento dell'opposizione, deduceva la carenza del titolo esecutivo in Pt_1 quanto l'ordinanza del 17 giugno 2020 non era munita della formula esecutiva e nel merito sosteneva che la riduzione con essa disposta non poteva che avere decorrenza a far tempo dall'instaurazione del giudizio sicché le somme oggetto di intimazione di pagamento non erano dovute;
concludeva chiedendo la declaratoria di nullità del precetto e degli atti prodromici e conseguenti o, in subordine, la riduzione dell'importo oggetto di intimazione di pagamento, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la e contestava il fondamento dell'opposizione chiedendone il CP_1
rigetto con vittoria si spese.
Con sentenza n. 702/2023 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 24 marzo 2023 il
Tribunale adito, qualificata l'opposizione quale opposizione agli atti esecutivi poiché le contestazioni, attinenti alla mancata allegazione del titolo esecutivo, costituivano eccezioni riguardanti la regolarità del titolo e non la sua eventuale inesistenza, ne rilevava la tardività e la dichiarava inammissibile con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della . CP_1
ha proposto appello lamentando che l'opposizione dovesse qualificarsi Parte_1
in termini di opposizione all'esecuzione e non invece quale opposizione agli atti esecutivi ed ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni formulate in prime cure, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita eccependo in via preliminare la tardività dell'iscrizione Controparte_1
a ruolo dell'atto di appello;
in subordine ha chiesto il rigetto dell'impugnazione con conferma della sentenza impugnata;
in ogni caso vinte le spese di lite.
Fissata udienza ex art. 352 c.p.c., depositati gli atti ivi previsti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è improcedibile poiché l'iscrizione a ruolo è tardiva.
L'atto di appello è stato notificato in data 2 maggio 2023. Il termine per l'iscrizione a ruolo è venuto a scadenza in data 12 maggio 2023. L'iscrizione a ruolo dell'atto di pag. 2/4 appello notificato in via digitale risulta effettuata alle ore 00.07 del 13 maggio 2023 ed è pertanto tardivo.
La difesa dell'impugnante ha sostenuto che la notifica è avvenuta in data 12 maggio
2023 a tarda ora con generazione della “documentazione in atti”, non meglio specificata, entro tale data (i.e. la mezzanotte del 12 maggio 2023), anche se la data del deposito risulta quella del 13 maggio 2023 alle ore 00.07, ed ha imputato tale esito al fatto che “il file era pesante ed il sistema era stato lento nell'elaborazione”.
L'assunto non è provato.
Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, co. 7, del d.l. n. 179/2012 (conv., con modif., in l. n. 221/2012), inserito dall'art. 1, co. 19, n.
2), della l. n. 228/2012 e modificato dall'art. 51, co. 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del
2014 (conv. con modifiche in l. n. 114/2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, co. 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dall'art. 13, co. 3, del d.m. n. 44/2011, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato nel giorno feriale immediatamente successivo (ex plurimis Cass. ord. 27 giugno 2019, n. 17328).
Più in dettaglio, dopo la prima PEC, c.d. ricevuta di attestazione che certifica che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario, viene generata la seconda PEC, i.e. la ricevuta di consegna attestante la consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario, e consistente nel messaggio con cui la casella di posta dell'ufficio giudiziario di destinazione attesta di aver ricevuto il file. Entrambe tali
PEC vengono generate in maniera automatica dal sistema, di norma subito dopo l'invio della busta telematica.
Seguono le successive PEC, e cioè la terza attestante l'esito dei controlli automatici del deposito sull'indirizzo del mittente, e la quarta attestante l'accettazione o meno del deposito da parte della cancelleria.
pag. 3/4 Ne deriva che la produzione a cura dell'impugnante della seconda PEC avrebbe consentito agevolmente la verifica dell'asserita tempestività dell'iscrizione a ruolo ove anteriore a quella risultante dal SICID e dal PCT, produzione che tuttavia non è avvenuta. Né si può presumere che la seconda PEC sia stata generata prima della mezzanotte del 2 maggio 2023.
In conclusione, assorbita ogni altra questione esposta dalle parti, l'appello va dichiarato improcedibile.
Le spese di lite del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 147/2022 in relazione al valore dichiarato della controversia attesa la semplicità dell'affare e tenuto conto delle attività effettivamente espletate, seguono la soccombenza.
All'improcedibilità dell'appello consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Taranto n. 702/2023 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 24 marzo 2023, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
del presente grado, liquidate in euro 962,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a e c.p.a.; dichiara, infine, la sussistenza dei presupposti ex art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott. Pietro Genoviva)
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott. Pietro Genoviva Presidente
Dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 173/2023 R.G. tra
(c.f. ) rappr. e dif. da Avv. Alessandra Dal Cin Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
e
(c.f. , rappr. e dif. da Avv. Siriana De Controparte_1 C.F._2
Roma
APPELLATA
Conclusioni: l'appellante ha precisato le conclusioni nelle note scritte previste dall'art. 352, co. 1 n. 1, c.p.c. mentre per l'appellato valgono le conclusioni precisate in comparsa di costituzione in difetto di deposito delle note scritte ex art. 352 cit..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Taranto al precetto Parte_1
notificatogli in data 3 maggio 2021 - avente ad oggetto l'intimazione di pagamento della somma di euro 1.840,50 oltre alle spese - da sulla base del verbale di Controparte_1
separazione consensuale del 9 luglio 2007, omologato in data 7 novembre 2007, munito di formula esecutiva in data 23 novembre 2012 e notificato al predetto in data 31 gennaio 2013, nonché sulla base dell'ordinanza provvisoria del 17 giugno 2020 con la quale, nell'ambito di giudizio instaurato dal precettato con ricorso iscritto al n. 736/2019 r.g. volto alla modifica delle condizioni di separazione, l'assegno da corrispondere alla era stato ridotto ad euro 200,00 mensili. CP_1
Il a fondamento dell'opposizione, deduceva la carenza del titolo esecutivo in Pt_1 quanto l'ordinanza del 17 giugno 2020 non era munita della formula esecutiva e nel merito sosteneva che la riduzione con essa disposta non poteva che avere decorrenza a far tempo dall'instaurazione del giudizio sicché le somme oggetto di intimazione di pagamento non erano dovute;
concludeva chiedendo la declaratoria di nullità del precetto e degli atti prodromici e conseguenti o, in subordine, la riduzione dell'importo oggetto di intimazione di pagamento, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la e contestava il fondamento dell'opposizione chiedendone il CP_1
rigetto con vittoria si spese.
Con sentenza n. 702/2023 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 24 marzo 2023 il
Tribunale adito, qualificata l'opposizione quale opposizione agli atti esecutivi poiché le contestazioni, attinenti alla mancata allegazione del titolo esecutivo, costituivano eccezioni riguardanti la regolarità del titolo e non la sua eventuale inesistenza, ne rilevava la tardività e la dichiarava inammissibile con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della . CP_1
ha proposto appello lamentando che l'opposizione dovesse qualificarsi Parte_1
in termini di opposizione all'esecuzione e non invece quale opposizione agli atti esecutivi ed ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni formulate in prime cure, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita eccependo in via preliminare la tardività dell'iscrizione Controparte_1
a ruolo dell'atto di appello;
in subordine ha chiesto il rigetto dell'impugnazione con conferma della sentenza impugnata;
in ogni caso vinte le spese di lite.
Fissata udienza ex art. 352 c.p.c., depositati gli atti ivi previsti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è improcedibile poiché l'iscrizione a ruolo è tardiva.
L'atto di appello è stato notificato in data 2 maggio 2023. Il termine per l'iscrizione a ruolo è venuto a scadenza in data 12 maggio 2023. L'iscrizione a ruolo dell'atto di pag. 2/4 appello notificato in via digitale risulta effettuata alle ore 00.07 del 13 maggio 2023 ed è pertanto tardivo.
La difesa dell'impugnante ha sostenuto che la notifica è avvenuta in data 12 maggio
2023 a tarda ora con generazione della “documentazione in atti”, non meglio specificata, entro tale data (i.e. la mezzanotte del 12 maggio 2023), anche se la data del deposito risulta quella del 13 maggio 2023 alle ore 00.07, ed ha imputato tale esito al fatto che “il file era pesante ed il sistema era stato lento nell'elaborazione”.
L'assunto non è provato.
Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, co. 7, del d.l. n. 179/2012 (conv., con modif., in l. n. 221/2012), inserito dall'art. 1, co. 19, n.
2), della l. n. 228/2012 e modificato dall'art. 51, co. 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del
2014 (conv. con modifiche in l. n. 114/2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, co. 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dall'art. 13, co. 3, del d.m. n. 44/2011, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato nel giorno feriale immediatamente successivo (ex plurimis Cass. ord. 27 giugno 2019, n. 17328).
Più in dettaglio, dopo la prima PEC, c.d. ricevuta di attestazione che certifica che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario, viene generata la seconda PEC, i.e. la ricevuta di consegna attestante la consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario, e consistente nel messaggio con cui la casella di posta dell'ufficio giudiziario di destinazione attesta di aver ricevuto il file. Entrambe tali
PEC vengono generate in maniera automatica dal sistema, di norma subito dopo l'invio della busta telematica.
Seguono le successive PEC, e cioè la terza attestante l'esito dei controlli automatici del deposito sull'indirizzo del mittente, e la quarta attestante l'accettazione o meno del deposito da parte della cancelleria.
pag. 3/4 Ne deriva che la produzione a cura dell'impugnante della seconda PEC avrebbe consentito agevolmente la verifica dell'asserita tempestività dell'iscrizione a ruolo ove anteriore a quella risultante dal SICID e dal PCT, produzione che tuttavia non è avvenuta. Né si può presumere che la seconda PEC sia stata generata prima della mezzanotte del 2 maggio 2023.
In conclusione, assorbita ogni altra questione esposta dalle parti, l'appello va dichiarato improcedibile.
Le spese di lite del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 147/2022 in relazione al valore dichiarato della controversia attesa la semplicità dell'affare e tenuto conto delle attività effettivamente espletate, seguono la soccombenza.
All'improcedibilità dell'appello consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Taranto n. 702/2023 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 24 marzo 2023, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
del presente grado, liquidate in euro 962,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a e c.p.a.; dichiara, infine, la sussistenza dei presupposti ex art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott. Pietro Genoviva)
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