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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/576
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
Composta da
Dr. Maria Mitola -Presidente
Dr. Michele Prencipe - Consigliere
Dr. Emma Manzionna - Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 576/2023 promossa da:
c.f.: rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. MONGELLI Michele (c.f.: presso il cui studio in Bari alla via Cardinale C.F._2
Mimmi n.10 è elettivamente domiciliato;
il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax al seguente n.080 603557, oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE contro
società in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (Partita Iva ), e , (Codice Fiscale ), P.IVA_1 Controparte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio COZZOLI (Codice Fiscale ), con studio in C.F._4
Gravina in Puglia (Ba) alla Piazza Plebiscito n. 7, giusta mandato in atti;
APPELLATI
nonché
, e , in qualità di CP_3 Controparte_4 Controparte_5 eredi del defunto Persona_1
APPELLATI contumaci
Avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Bari n. 1103/2023 pubbl. il 28/03/2023 nel proc. RG n.
7927/2012
pagina 1 di 5 All'udienza collegiale del 18.03.2025, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per il deposito della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va premesso che la controversia nasceva dalla procedura esecutiva immobiliare n. 189/2010 R.E. pendente innanzi al Tribunale di Barie, cui era riunita la procedura iscritta al n. 321/2010 R.E., con il pignoramento, in danno di della quota indivisa pari ad 1/3 di talune unità Parte_1 immobiliari, site in Gravina in Puglia, alla via C. Roselli, n. 2-4-6-7, in comproprietà con e titolari delle restanti quote. Persona_1 Controparte_6
Il G.E., con ordinanza del 17 aprile 2012, disponeva la divisione ex art. 600 comma 2, c.p.c., con contestuale sospensione della procedura esecutiva, poiché nessun comproprietario manifestava la volontà di acquisire la quota pignorata.
Con atto di citazione del 25 giugno 2012, la società Parte_2
in qualità di creditori procedenti, citavano in giudizio tutti i contitolari delle
[...] restanti quote di proprietà indivisa, chiedendo, in via principale, di dichiarare la divisione ex art. 600
c.p.c. degli immobili pignorati, previa determinazione della loro consistenza e sulla base di un progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un C.T.U., o, in via subordinata, nel caso di indivisibilità dei beni, di disporre la vendita, provvedendo alla divisione del ricavato tra gli aventi diritto, il tutto con vittoria di spese e onorari del giudizio.
Si costituivano e gli eredi di medio Persona_1 Controparte_6 tempore deceduto, e Persona_2 Controparte_7 Controparte_8
eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità del giudizio per Controparte_9 mancata notifica dell'avviso ai comproprietari ex art. 599 c.p.c., e l'esistenza di una divisione convenzionale attuata dai genitori danti causa ( e , Controparte_5 CP_10 tenendo altresì conto del possesso ultraventennale da loro esercitato.
Infine, contestavano la stima offerta del nominato in sede esecutiva.
Si costituiva anche l'altro comproprietario, che eccepiva la pendenza di un Parte_1 giudizio di opposizione all'esecuzione, iscritto al numero 7403/2012 R.G.E., finalizzato alla declaratoria di nullità del titolo posto a base dell'esecuzione stessa.
Rigettata l'eccezione preliminare di improcedibilità del giudizio, la causa proseguiva sino all'emissione, il 19.02.2015, della sentenza parziale n. 779/2015 con la quale veniva dichiarato il diritto di procedere alla divisione giudiziale dell'immobile pignorato e, contestualmente, con separata ordinanza, veniva disposta CTU, al fine di accertare la comoda divisibilità del compendio pignorato, predisponendo uno o più progetti di divisione in base alle quote spettanti a ciascun condividente. pagina 2 di 5 Depositato l'elaborato peritale in data 26.10.15, e dopo l'interruzione del giudizio stante il decesso del procuratore costituito di , le parti aderivano al progetto di divisione in Persona_1 natura predisposto dal c.t.u., approvato e dichiarato esecutivo con ordinanza del 27.10.2020, anche in punto di conguagli, e pertanto la causa, rimessa in decisione veniva decisa con la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione con la quale il Tribunale di Bari condannava a Parte_1 rifondere al difensore di parte attrice, avv. Cozzoli Antonio, dichiaratosi antistatario, le spese processuali che liquidava in complessivi € 9.900,80, oltre € 1.485,12, € 474,00 oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. Disponeva, altresì, che le somme versate dai condividenti a titolo di conguaglio fossero versate sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva sospesa nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Rilevava il primo giudice che nel giudizio di divisione endoesecutiva il creditore procedente che intraprende il giudizio divisorio anticipandone le spese, non essendo comproprietario, non è portatore di un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti, e pertanto non poteva partecipare alla ripartizione a carico della massa.
Il giudizio era seguito all'interesse dei comproprietari ad ottenere la separazione della quota, ma era il comproprietario-debitore, che con il suo inadempimento aveva dato luogo al giudizio di divisione endoesecutivo che doveva essere considerato soccombente rispetto al creditore attore;
con riguardo, invece, ai comproprietari doveva trovare applicazione il criterio del riparto delle spese in proporzione alle rispettive quote in ragione del comune interesse allo scioglimento della comunione.
Pertanto, le spese sostenute da tutti i condividenti costituiti andavano interamente compensate e quelle sostenute dagli attori, invece, andavano poste in solido a carico di Parte_1 secondo le regole della soccombenza.
Con atto di citazione in appello notificato il 27.04.2023, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 1103/2023 emessa dal Tribunale di Bari, censurandola con più motivi, al fine di sentire accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Costituitisi, e hanno resistito Controparte_1 Controparte_2 all'appello di cui hanno chiesto il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza, della quale hanno chiesto la correzione dell'errore materiale relativamente al calcolo delle spese generali e degli esborsi.
ha inoltre chiesto l'integrazione della sentenza nella parte in cui era stata omessa Controparte_2 la pronuncia in ordine al diritto del medesimo ad ottenere la ripetizione di quanto esborsato per la quota parte del compenso del CTU, pari ad € 2.681,74, da porre a carico del debitore esecutato odierno appellante. Parte_1
, e , in qualità di eredi CP_3 Controparte_4 Controparte_5 del defunto pur ritualmente citati non si sono costituiti e ne va Persona_1 dichiarata la contumacia.
pagina 3 di 5 Con provvedimento del 12.09.2024 questa Corte d'Appello ha rinviato la causa all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies cpc con termine per note sino a 60 e per repliche fino a 20 gg prima dell'udienza.
Nei termini indicati solo l'appellata depositava le memorie e, a margine dell'udienza, depositava le note scritte di udienza.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
Motivi della decisione
L'appellante ha impugnato la sentenza rilevando che il primo giudice pur dando conto delle difese di
, e successivamente dei sui eredi, circa l'improcedibilità del giudizio per Persona_1 mancata notifica dell'avviso ai comproprietari ex art. 599 c.p.c., nonché dell'esistenza di una divisione convenzionale attuata dagli originari danti causa che avrebbero altresì esercitato un possesso ultraventennale sui detti beni, “in modo sbrigativo” aveva richiamato la sentenza parziale emessa nello stesso giudizio con la quale tutte le eccezioni erano state rigettate, richiamandone, implicitamente, le motivazioni.
Segnatamente, nella sentenza non definitiva, in particolare, l'eccezione di improcedibilità veniva respinta sia perché, essendo stata proposta dai condividenti e non anche dal debitore esecutato, ed la costituzione in giudizio aveva sanato il vizio, sia perché non era stato indicato il pregiudizio derivante da tale omissione.
L'eccezione invece doveva ritenersi fondata, stante la perentorietà della norma e l'operatività indipendentemente dall'interesse ad agire in ambito processuale dei terzi condividenti cui era rivolta.
La sentenza è stata altresì, censurata per violazione dell'art 789 c.p.c. in quanto, secondo l'appellante, le parti condividenti avevano in maniera collaborativa trovato un accordo per la divisione dei beni e pertanto non si comprendevano le ragioni della condanna al pagamento di ulteriori spese legali per il fatto di essersi trovato nella posizione di coerede di beni indivisi a garanzia del credito azionato.
I motivi sono inammissibili e infondati.
La dedotta improcedibilità della domanda per questioni relative alla notificazione dell'avviso ai comproprietari deve intendersi definitivamente acclarata e superata in quanto vi era stata una prima rituale notificazione di tale atto processuale e, successivamente, non essendo stati rinvenuti nel fascicolo processuale i documenti oggetto di notificazione, l'odierna appellata, diligentemente, aveva dapprima compiuto ricerche sull'intervenuta notificazione e l'aveva successivamente rinnovata.
Senza contare che la questione, unitamente ad altre era stata decisa con la sentenza non definitiva e la decisione non avrebbe più potuto essere posta in discussione.
Per quanto attiene alle questioni relative alla ripartizione delle spese, non possono che condividersi le ragioni del primo giudice in quanto è noto che i costi e gli oneri sopportati dai creditori procedenti pagina 4 di 5 nell'ambito della divisione endo -esecutiva debbano gravare sul debitore esecutato, per evidenti ragioni di soccombenza.
Respinto l'appello va disposta la chiesta correzione dell'errore materiale in dispositivo e integrata la decisione disponendo il rimborso, da parte dell'appellante soccombente, in favore di CP
, delle spese di CTU da quest'ultimo anticipate e pari a € 2.681,74
[...]
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (IV scaglione valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni trattate).
Ricorrono le condizioni perché l'appellante sia dichiarata tenuta al pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Bari n. 1103/2023 pubbl. il 28/03/2023, così
[...] provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Dispone la correzione dell'errore materiale della sentenza e per l'effetto in dispositivo debba leggersi e intendersi che il compenso processuale “si liquida in € 9.900,80 oltre € 1485,12 per spese generali ed € 699,93 per spese borsuali etc. oltre IVA e CAP come per legge”;
3) Integra il dispositivo disponendo il rimborso da parte di in favore di Parte_1
delle spese di CTU da questi versate, pari a € 2.681,74 Controparte_2
4) condanna alla rifusione in favore degli appellati delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.996,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;
5) dichiara l'appellante tenuto al pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Così deciso, camera di consiglio del 18.03.2025
Il Presidente est.
(Maria Mitola)
pagina 5 di 5
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
Composta da
Dr. Maria Mitola -Presidente
Dr. Michele Prencipe - Consigliere
Dr. Emma Manzionna - Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 576/2023 promossa da:
c.f.: rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. MONGELLI Michele (c.f.: presso il cui studio in Bari alla via Cardinale C.F._2
Mimmi n.10 è elettivamente domiciliato;
il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax al seguente n.080 603557, oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE contro
società in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (Partita Iva ), e , (Codice Fiscale ), P.IVA_1 Controparte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio COZZOLI (Codice Fiscale ), con studio in C.F._4
Gravina in Puglia (Ba) alla Piazza Plebiscito n. 7, giusta mandato in atti;
APPELLATI
nonché
, e , in qualità di CP_3 Controparte_4 Controparte_5 eredi del defunto Persona_1
APPELLATI contumaci
Avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Bari n. 1103/2023 pubbl. il 28/03/2023 nel proc. RG n.
7927/2012
pagina 1 di 5 All'udienza collegiale del 18.03.2025, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per il deposito della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va premesso che la controversia nasceva dalla procedura esecutiva immobiliare n. 189/2010 R.E. pendente innanzi al Tribunale di Barie, cui era riunita la procedura iscritta al n. 321/2010 R.E., con il pignoramento, in danno di della quota indivisa pari ad 1/3 di talune unità Parte_1 immobiliari, site in Gravina in Puglia, alla via C. Roselli, n. 2-4-6-7, in comproprietà con e titolari delle restanti quote. Persona_1 Controparte_6
Il G.E., con ordinanza del 17 aprile 2012, disponeva la divisione ex art. 600 comma 2, c.p.c., con contestuale sospensione della procedura esecutiva, poiché nessun comproprietario manifestava la volontà di acquisire la quota pignorata.
Con atto di citazione del 25 giugno 2012, la società Parte_2
in qualità di creditori procedenti, citavano in giudizio tutti i contitolari delle
[...] restanti quote di proprietà indivisa, chiedendo, in via principale, di dichiarare la divisione ex art. 600
c.p.c. degli immobili pignorati, previa determinazione della loro consistenza e sulla base di un progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un C.T.U., o, in via subordinata, nel caso di indivisibilità dei beni, di disporre la vendita, provvedendo alla divisione del ricavato tra gli aventi diritto, il tutto con vittoria di spese e onorari del giudizio.
Si costituivano e gli eredi di medio Persona_1 Controparte_6 tempore deceduto, e Persona_2 Controparte_7 Controparte_8
eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità del giudizio per Controparte_9 mancata notifica dell'avviso ai comproprietari ex art. 599 c.p.c., e l'esistenza di una divisione convenzionale attuata dai genitori danti causa ( e , Controparte_5 CP_10 tenendo altresì conto del possesso ultraventennale da loro esercitato.
Infine, contestavano la stima offerta del nominato in sede esecutiva.
Si costituiva anche l'altro comproprietario, che eccepiva la pendenza di un Parte_1 giudizio di opposizione all'esecuzione, iscritto al numero 7403/2012 R.G.E., finalizzato alla declaratoria di nullità del titolo posto a base dell'esecuzione stessa.
Rigettata l'eccezione preliminare di improcedibilità del giudizio, la causa proseguiva sino all'emissione, il 19.02.2015, della sentenza parziale n. 779/2015 con la quale veniva dichiarato il diritto di procedere alla divisione giudiziale dell'immobile pignorato e, contestualmente, con separata ordinanza, veniva disposta CTU, al fine di accertare la comoda divisibilità del compendio pignorato, predisponendo uno o più progetti di divisione in base alle quote spettanti a ciascun condividente. pagina 2 di 5 Depositato l'elaborato peritale in data 26.10.15, e dopo l'interruzione del giudizio stante il decesso del procuratore costituito di , le parti aderivano al progetto di divisione in Persona_1 natura predisposto dal c.t.u., approvato e dichiarato esecutivo con ordinanza del 27.10.2020, anche in punto di conguagli, e pertanto la causa, rimessa in decisione veniva decisa con la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione con la quale il Tribunale di Bari condannava a Parte_1 rifondere al difensore di parte attrice, avv. Cozzoli Antonio, dichiaratosi antistatario, le spese processuali che liquidava in complessivi € 9.900,80, oltre € 1.485,12, € 474,00 oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. Disponeva, altresì, che le somme versate dai condividenti a titolo di conguaglio fossero versate sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva sospesa nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Rilevava il primo giudice che nel giudizio di divisione endoesecutiva il creditore procedente che intraprende il giudizio divisorio anticipandone le spese, non essendo comproprietario, non è portatore di un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti, e pertanto non poteva partecipare alla ripartizione a carico della massa.
Il giudizio era seguito all'interesse dei comproprietari ad ottenere la separazione della quota, ma era il comproprietario-debitore, che con il suo inadempimento aveva dato luogo al giudizio di divisione endoesecutivo che doveva essere considerato soccombente rispetto al creditore attore;
con riguardo, invece, ai comproprietari doveva trovare applicazione il criterio del riparto delle spese in proporzione alle rispettive quote in ragione del comune interesse allo scioglimento della comunione.
Pertanto, le spese sostenute da tutti i condividenti costituiti andavano interamente compensate e quelle sostenute dagli attori, invece, andavano poste in solido a carico di Parte_1 secondo le regole della soccombenza.
Con atto di citazione in appello notificato il 27.04.2023, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 1103/2023 emessa dal Tribunale di Bari, censurandola con più motivi, al fine di sentire accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Costituitisi, e hanno resistito Controparte_1 Controparte_2 all'appello di cui hanno chiesto il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza, della quale hanno chiesto la correzione dell'errore materiale relativamente al calcolo delle spese generali e degli esborsi.
ha inoltre chiesto l'integrazione della sentenza nella parte in cui era stata omessa Controparte_2 la pronuncia in ordine al diritto del medesimo ad ottenere la ripetizione di quanto esborsato per la quota parte del compenso del CTU, pari ad € 2.681,74, da porre a carico del debitore esecutato odierno appellante. Parte_1
, e , in qualità di eredi CP_3 Controparte_4 Controparte_5 del defunto pur ritualmente citati non si sono costituiti e ne va Persona_1 dichiarata la contumacia.
pagina 3 di 5 Con provvedimento del 12.09.2024 questa Corte d'Appello ha rinviato la causa all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies cpc con termine per note sino a 60 e per repliche fino a 20 gg prima dell'udienza.
Nei termini indicati solo l'appellata depositava le memorie e, a margine dell'udienza, depositava le note scritte di udienza.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
Motivi della decisione
L'appellante ha impugnato la sentenza rilevando che il primo giudice pur dando conto delle difese di
, e successivamente dei sui eredi, circa l'improcedibilità del giudizio per Persona_1 mancata notifica dell'avviso ai comproprietari ex art. 599 c.p.c., nonché dell'esistenza di una divisione convenzionale attuata dagli originari danti causa che avrebbero altresì esercitato un possesso ultraventennale sui detti beni, “in modo sbrigativo” aveva richiamato la sentenza parziale emessa nello stesso giudizio con la quale tutte le eccezioni erano state rigettate, richiamandone, implicitamente, le motivazioni.
Segnatamente, nella sentenza non definitiva, in particolare, l'eccezione di improcedibilità veniva respinta sia perché, essendo stata proposta dai condividenti e non anche dal debitore esecutato, ed la costituzione in giudizio aveva sanato il vizio, sia perché non era stato indicato il pregiudizio derivante da tale omissione.
L'eccezione invece doveva ritenersi fondata, stante la perentorietà della norma e l'operatività indipendentemente dall'interesse ad agire in ambito processuale dei terzi condividenti cui era rivolta.
La sentenza è stata altresì, censurata per violazione dell'art 789 c.p.c. in quanto, secondo l'appellante, le parti condividenti avevano in maniera collaborativa trovato un accordo per la divisione dei beni e pertanto non si comprendevano le ragioni della condanna al pagamento di ulteriori spese legali per il fatto di essersi trovato nella posizione di coerede di beni indivisi a garanzia del credito azionato.
I motivi sono inammissibili e infondati.
La dedotta improcedibilità della domanda per questioni relative alla notificazione dell'avviso ai comproprietari deve intendersi definitivamente acclarata e superata in quanto vi era stata una prima rituale notificazione di tale atto processuale e, successivamente, non essendo stati rinvenuti nel fascicolo processuale i documenti oggetto di notificazione, l'odierna appellata, diligentemente, aveva dapprima compiuto ricerche sull'intervenuta notificazione e l'aveva successivamente rinnovata.
Senza contare che la questione, unitamente ad altre era stata decisa con la sentenza non definitiva e la decisione non avrebbe più potuto essere posta in discussione.
Per quanto attiene alle questioni relative alla ripartizione delle spese, non possono che condividersi le ragioni del primo giudice in quanto è noto che i costi e gli oneri sopportati dai creditori procedenti pagina 4 di 5 nell'ambito della divisione endo -esecutiva debbano gravare sul debitore esecutato, per evidenti ragioni di soccombenza.
Respinto l'appello va disposta la chiesta correzione dell'errore materiale in dispositivo e integrata la decisione disponendo il rimborso, da parte dell'appellante soccombente, in favore di CP
, delle spese di CTU da quest'ultimo anticipate e pari a € 2.681,74
[...]
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (IV scaglione valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni trattate).
Ricorrono le condizioni perché l'appellante sia dichiarata tenuta al pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Bari n. 1103/2023 pubbl. il 28/03/2023, così
[...] provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Dispone la correzione dell'errore materiale della sentenza e per l'effetto in dispositivo debba leggersi e intendersi che il compenso processuale “si liquida in € 9.900,80 oltre € 1485,12 per spese generali ed € 699,93 per spese borsuali etc. oltre IVA e CAP come per legge”;
3) Integra il dispositivo disponendo il rimborso da parte di in favore di Parte_1
delle spese di CTU da questi versate, pari a € 2.681,74 Controparte_2
4) condanna alla rifusione in favore degli appellati delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.996,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;
5) dichiara l'appellante tenuto al pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Così deciso, camera di consiglio del 18.03.2025
Il Presidente est.
(Maria Mitola)
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