TRIB
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/06/2025, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1831/2025 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Di Prima ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio, sito in Catania Corso Martiri della Libertà n.188, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via CP_1
Ciro il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria P.IVA_1
Battiato ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS di
Catania, sita in Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 25.02.2025, ha contestato le Parte_1 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 4554/2024
r.g., assumendo, in breve, che il CTU non ha esplicitato i codici di ciascuna patologia e la relativa percentuale di invalidità, né ha valutato adeguatamente il grave deficit statico dinamico, le difficoltà nella deambulazione e nel compimento dei passaggi posturali, possibili solo con appoggio e/o ausilio di terzi, né tanto meno ha attenzionato appropriatamente la valutazione psicodiagnostica effettuata l'1.10.2024 del Servizio di Psicologia-Ambulatorio di
S. Pietro Clarenza, comprovante la sussistenza di un deterioramento cognitivo di medio grado unitamente ad un grave deficit delle autonomie di base e delle autonomie complesse del vivere quotidiano nonché, per come meglio esplicitato dal proprio CTP nella relazione versata in atti, che “L'uso di un ventilatore polmonare e di una CPAP notturna per sindrome delle apnee ostruttive richiede un'assistenza continua o comunque un monitoraggio per la gestione delle crisi respiratorie. La storia di fibrillazione atriale (FA), l'ipertensione, la chiusura dell'auricola sinistra, la trombosi venosa profonda e l'arteriopatia obliterante comportano un rischio elevato di eventi cardiovascolari acuti, che necessitano di vigilanza e aiuto immediato in caso di emergenze”.
Su tali premesse, il ricorrente ha chiesto, previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, di “statuire che … è affetto da patologie gravi e permanenti tali da escludere in toto la sua capacità ad attendere agli atti quotidiani della vita ed a deambulare autonomamente avente diritto, oltre i benefici di cui alla L.104/92 art.3 co. 3 (beneficio già riconosciuto in sede di ATP), al beneficio dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa (14.11.2023). Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del … Procuratore e Difensore antistatario … (ex) art.93 C.P.C.”. CP_ In data 27.05.2025 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, in estrema sintesi, ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi dedotte stante la carenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali nonché del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato;
quindi, all'udienza del 13.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c.,
Pagina 2 trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione normativa da ultimo richiamata.
____________________________
Sul piano processuale, innanzi tutto, va rilevato che nulla osta all'ammissibilità del ricorso, in quanto l'atto introduttivo della presente fase è stato depositato il 25.02.2025 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta il 3.02.2025, a sua volta, resta resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del
10.01.2025.
Nel merito, il thema decidendum oggetto del presente giudizio attiene all'accertamento del requisito sanitario funzionale ad accedere all'indennità di accompagnamento, laddove, all'esito della fase sommaria, il ricorrente è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 della l. n. 104/1992 e, restando condiviso il giudizio medico legale espresso in sede amministrativa rispetto alla condizione di invalidità dalla competente
Commissione medica, riconosciuto invalido totale e permanente nella misura del 100%.
Ciò posto, occorre rilevare che l'indennità di accompagnamento spetta ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, bisognano di un'assistenza continua.
Nell'interpretare le condizioni legittimanti l'accesso al beneficio in parola, la Suprema Corte
è costante nell'affermare che deve trattarsi “chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità", della necessità e dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti” (tra le varie, Cass. 30.03.2011, n.7273).
Di conseguenza, resta escluso che possa riconoscersi la sussistenza del beneficio de quo in presenza di una semplice difficoltà a deambulare ovvero a compiere gli atti quotidiani della vita proprio perché la richiamata normativa è incentrata sul concetto di “impossibilità” (così Cass.
n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche Cass. n.12521/2009, Cass. n. 14076/2006, n.
10281/2003, n. 3228/1999); parimenti, non giova la temporaneità ovvero l'episodicità del
Pagina 3 contesto, rientrando nell'area di rilevanza della normativa in esame, per come ribadito dalla
Suprema Corte, soltanto quelle situazioni “acclarate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili manifestazioni del vivere quotidiano, quali ad esempio, il portarsi fuori dalla propria abitazione” (v., ancora, in motivazione, Cass.
1.12.2017, n.28900).
Nel verificare la sussistenza del requisito sanitario per cui è causa, il CTU nominato in sede sommaria ha attenzionato la documentazione medica prodotta in atti e, dopo aver raccolto l'anamnesi familiare, fisiologica e patologica di , ha sottoposto Parte_1 quest'ultimo ad un accurato esame obiettivo, così personalmente constatando che trattasi di soggetto “Normotipo, macrosplancnico, in buone condizioni di nutrizione e sanguificazione. Il sensorio è integro;
la cute e le mucose sono di colorito normale;
il pannicolo adiposo sottocutaneo è ben rappresentato. L'apparato muscolare è normotonico e normotrofico.
Altezza . cm 175 Peso : Kg 85,000”.
Inoltre, il tecnico d'ufficio ha accertato:
- con riferimento al sistema nervoso, che il ricorrente è “Soggetto parzialmente orientato nel tempo e nello spazio. Collaborante. Non deficit mnesico-cognitivi apprezzabili.”;
- con riferimento all'apparato osteoarticolare che il “Rachide (è) apparentemente in asse, con dolore riferito alla digitopressione mirata della apofisi spinose cervicali e lombo-sacrali. I movimenti dei vari segmenti della colonna vertebrale vengono riferiti come dolenti ed appaiono limitati. Il segno di SE è bilateralmente positivo e limitati anche i Per_1
movimenti delle ginocchia. I passaggi posturali, i trasferimenti principali e la deambulazione sono autonomi, ma richiedono appoggio monolaterale”;
- con riferimento all'apparato respiratorio, la presenza di “Torace di forma tronco-conica, ipo-espansibile con gli atti del respiro. F.V.T. normo-trasmesso. Suono plessico normale. Basi polmonari ipo-espansibili. Normale il murmure vescicolare”;
- con riferimento all'apparato cardiovascolare, “All'ispezione, itto della punta non visibile né palpabile. Non si nota la presenza di anomale pulsazioni e/o tumefazioni L'aia cardiaca percussoriamente non è ben delimitabile. I toni cardiaci sono validi, aritmici. Polsi periferici normo-pulsanti. Frequenza: 75 b/m' P.A. : 130/80 mmHg”;
- con riferimento all'apparato digerente e uro –genitale, “Addome globoso, con cicatrice ombelicale normo-introflessa; evidente cicatrice xifo-sovrapubica da pregressa procedura laparatomica di resezione colica. Esso è trattabile ed indolente alla palpazione sia superficiale che profonda. Il fegato deborda due dita trasverse dall'arcata costale ed è di consistenza conservata. bilateralmente negativo. Punti ureterali non dolenti”. Per_2
Pagina 4 Procedendo a compendiare il complesso patologico riscontrato a carico del ricorrente, il
CTU ha diagnosticato che è affetto da “Esiti di resezione colica per carcinoma del Pt_1
colon trasverso – BPCO ed OSAS di grado lieve, rispettivamente in trattamento farmacologico
e con C-PAP – FA permanente trattata con chiusura percutanea dell'auricola – Deficit statico- dinamico di moderata entità in soggetto poliartrosico – Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado lieve – Medio decadimento cognitivo”.
Nell'analizzare il quadro clinico emerso a carico del periziato in guisa di sincerarsi dell'eventuale compromissione della capacità dello stesso di compiere gli atti quotidiani della vita, l'ausiliario dell'Ufficio ha osservato “è affetto da carcinoma del colon trascerso, Pt_1
già trattato chirurgicamente con resezione parziale. Nessuna documentazione sanitaria è stata offerta allo scrivente riguardo tale condizione patologica. La sua effettiva esistenza è stata rilevata dal referto di un esame TAC dell'addome, che descrive gli esiti di resezione colica parziale, con anastomosi colo-colica, oltre che dal richiamo nella certificazione relativa a recente valutazione specialistica neurologica.
Non risulta che, alla demolizione chirurgica del carcinoma, sia seguita chemioterapia.
È da ritenere che la suddetta patologia neoplastica sia stata diagnosticata in epoca successiva a quella dell'accertamento sanitario effettuato da parte della Commissione di
Prima Istanza. Convincimento, questo, giustificata dalla circostanza che la pancolonscopia, ovvero l'esame che permise di formulare il primitivo sospetto diagnostico, risale al 2/5/2024, risultando, quindi, successiva all'epoca, 14/12/2023, della visita effettuata dalla Commissione prima citata
L'odierno periziato è anche affetto da BPCO (broncopatia cronica ostruttiva) e da OSAS
(Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno), entrambe in trattamento, rispettivamente farmacologico e con C-PAP. Si tratta di forme caratterizzate da pregiudizio funzionale di grado lieve, come illustrato dalla mancata somministrazione di O2-terapia.
Documentata l'esistenza di una forma di FA (fibrillazione atriale) di tipo permanente. Tale condizione patologica necessiterebbe di terapia anticoagulante orale, allo scopo di prevenire le complicanze tromboemboliche che le sono proprie. Il verificarsi di episodi di rettorragia rendono, però, controindicato tale trattamento, già al tempo sostituito con procedura di chiusura percutanea dell'auricola.
E' stato anche rilevato di un deficit statico-dinamico di moderata entità, conseguenza di verosimile processo artrosico-degenerativo, per il quale la deambulazione appare possibile solo con appoggio monolaterale.
Pagina 5 Descritta pure l'esistenza di un decadimento cognitivo, secondario ad un processo cerebro- vasculopatico (anch'esso plausibile in quanto non strumentalmente accertato).
Per quanto obiettivamente rilevato dal sottoscritto CTU, la suddetta condizione patologica è di grado moderato, non compromettendo significativamente le autonomie personali del
D ”. Pt_1
A fronte delle superiori risultanze, non è superfluo ribadire che ai fini del riconoscimento della capacità di un individuo di compiere gli elementari atti giornalieri, la persona va apprezzata nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale senza che rilevino episodiche situazioni, quali “gli spostamenti in contesti non domestici o in situazioni di emergenza” dedotti dal CTP, in quanto –come già detto- la verifica della loro inerenza costante al soggetto va attuata non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale, per esempio, il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana.
Nella fattispecie concreta, il CTU si è soffermato nella valutazione del grado di disautonomina del periziato, escludendo che le patologie di cui soffre, rebus sic stantibus, siano tali da annullare e/o limitare in misura rilevante le sue capacità nel compiere le attività semplici e complesse del vivere quotidiano, avendo riscontrato la sussistenza, in linea con l'età dello stesso, di un “apparato muscolare normotonico e normotrofico”, la capacità di effettuare in autonomia i passaggi posturali, i trasferimenti principali e la deambulazione, sia pure con l'ausilio di un appoggio monolaterale, nonché i movimenti dei vari segmenti della colonna vertebrale ancor quando dolenti e limitati, in un soggetto la cui sfera intellettiva, cognitiva o volitiva non risulta intaccata da gravi stati patologici ovvero da apprezzabili carenze intellettive.
Nel medesimo senso, del resto, la certificazione fisiatrica del 25.09.2024 sottolinea che “il cammino è in atto possibile solo a piccoli passi e per brevi tragitti in appoggio monopodalico”.
Non è secondario osservare allora che ha ormai ampiamente superato l'età di 65 Pt_1
anni, per cui il grado percentuale complessivo è non più valutabile in relazione alle ripercussioni sull'attività lavorativa di cui all'art. 6 del d.lgs. 509/88, cioè in base ai parametri indicati nelle tabelle del noto DM 5.02.92, ma deve essere riferito alle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
Da questo punto di vista, il giudizio medico-legale si basa sulla corretta valutazione delle capacità del soggetto di assicurarsi, in modo autonomo e sufficiente, quel minimo di funzioni vegetative e relazionali (quali nutrizione anche nel senso di procurarsi e prepararsi il cibo,
Pagina 6 vestizione, deambulazione, mantenere l'igiene personale e dell'ambiente domestico, etc.), laddove, nel caso di specie, non risultano allegate alla relazione psicologica dell'1.10.2024 svolta dal Servizio di Psicologia le risultanze del MMSE né delle scale ADL e IADL, per completezza non potendosi tacere che in tale relazione si attesta come il ricorrente al colloquio clinico si presenta “collaborante, (con) tono dell'umore tendenzialmente deflesso, eloquio stimolato, memoria autobiografica” per quanto “a breve termine lacunosa, emotività in situazione, adeguata” e il complessivo giudizio clinico tiene in conto di quanto meramente riferito dallo stesso interessato in difetto di un risconto diagnostico oggettivo di esso che in ambito processuale non vale a derogare all'assolvimento degli oneri probatori di cui all'art. 2967 c.c., volendo tralasciare che lo stralcio della scala di HE inserito in seno a tale allegato risulta sottoscritto dal fisiatra e non è affatto riconducibile al ricorrente non recando il nominativo di alcun paziente.
Non giova a comprovare l'assunta disautonomia del paziente il fatto che si avvalga Pt_1
di un ventilatore meccanico portatile per trattare le apnee ostruttive del sonno non sussistendo evidenza clinica obiettiva che per ciò stesso il periziato non conservi autonomia negli spostamenti in casa, nelle ADL e/o che tale ausilio in ambito domestico è tale da ostacolare il compimento degli elementari atti giornalieri (quale lavarsi, vestirsi, alimentarsi da sé, spostarsi dentro e fuori dal letto ed in poltrona senza assistenza, espletare da sola l'igiene personale e i bisogni fisiologici), laddove la sussistenza di una semplice difficoltà nell'attuazione di essi non può ricondursi al concetto di “impossibilità” in quanto ben diverso e più rigoroso risolvendosi in una limitazione degli spostamenti nello spazio e nel tempo tale da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore per autogestirsi e provvedere alle basilari incombenze nell'ambito della sua vita quotidiana.
In atti, non sussiste documentazione attestante una recidiva della malattia tumorale né tanto meno in sede di raccolta dell'anamnesi ha riferito elementi tali per escludere la Pt_1
stabilizzazione del quadro clinico in conseguenza dell'intervento demolitivo al quale si è sottoposto, emergendo, anzi, dalla relazione dell'UOSD Radioterapia Oncologica dell'Ospedale S. Marco del mese di novembre 2024, “come già suggerito dai colleghi di
Milano, la non indicazione a terapia sistemica in atto”.
Alla luce di quanto precede, le critiche rivolte alla consulenza tecnica d'ufficio si risolvono in un mero dissenso diagnostico. La Suprema Corte ha osservato che le valutazioni della parte divergenti dall'apprezzamento dell'incidenza invalidante di una patologia svolta dal tecnico d'ufficio assumono rilievo solo ove sia ravvisabile una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte, peraltro, la parte stessa è tenuta ad indicare, o nell'omissione
Pagina 7 degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre, al di fuori di tali ristretti ambiti, la censura è da considerarsi una semplice manifestazione di dissenso diagnostico, insufficiente di per sé solo per la rinnovazione dell'accertamento tecnico, stante che l'art. 445 bis c.p.c. nel subordinare l'ammissibilità dell'opposizione alla formulazione di specifici motivi mira ad evitare che tale fase di giudizio possa risolversi in una mera duplicazione della fase sommaria
A fronte dei superiori rilievi, pertanto, l'opposizione va rigettata restando fatto proprio nelle statuizioni di cui in dispositivo l'apprezzamento medico legale del CTU nominato in fase sommaria.
Ai fini della regolamentazione delle spese giudiziali, la valutazione di soccombenza tra le parti deve svolgersi considerando che trattasi di unico giudizio a formazione successiva ed eventuale (sul punto, v. Cass. 04.04.2022 n. 10685), sicché, avuto riguardo alla parziale fondatezza della domanda originariamente proposta dal ricorrente con riguardo alla sussistenza della condizione di handicap grave accertata in fase sommaria e alle condizioni reddituali di rilevanti a norma dell'art. 152 dispos. att. c.p.c., va disposta la compensazione Pt_1
integrale delle spese processuali della fase sommaria e della fase contenziosa;
per la medesima ragione, i costi di CTU, nei rapporti interni tra le parti, restano poste definitivamente poste a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella controversia inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA in capo a la sussistenza del requisito sanitario Parte_1 dell'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100 % a far data dalla domanda amministrativa
ACCERTA altresì che è soggetto portatore di handicap in situazione di Parte_1
gravità ex art. 3 comma 3 ai sensi della l. n. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa.
RIGETTA per il resto il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio della fase sommaria a carico della parte resistente
COMPENSA per intero le spese processuali della fase sommaria e contenziosa
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 14.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 8