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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 79/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PERDICHIZZI GIANLUCA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in
Bologna, via Dagnini 15;
RICORRENTE contro
( , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv. GIROLDI VALERIA e MANZI
ORESTE, elettivamente domiciliat0 C/O 43100 ; CP_1 CP_1
CONVENUTA OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, CP_1 etc.
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della pensione secondo quanto dedotto in atti e, per l'effetto:
b) disapplicare tutte le avverse circolari sulla cui scorta abbia illegittimamente calcolato il CP_1 tetto maggiore (più favorevole) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 658/1996, con particolare ma non esclusivo riguardo alle nn. 190/97 e 200/98;
c) condannare, perciò, l convenuto a: CP_2
c1) ricalcolare il tetto a) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 658/1996 ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste in AGO per tutto il periodo di riferimento ovvero l'intera vita lavorativa del pensionato istante alle dipendenze di
(non soltanto a partire dal 1° gennaio 1997, come illegittimamente CP_3 operato da controparte);
c2) individuare correttamente il tetto maggiore o “più favorevole” tra i due contemplati dalla norma sopra citata, va da sé utilizzando il tetto a) come calcolato al punto c1) che precede;
c3) riliquidare la pensione del ricorrente con applicazione del meccanismo bifasico di parametrazione tra trattamento corrispostogli, da un lato, e tetto maggiore o “più favorevole”correttamente individuato, dall'altro, come illustrato dalla compiegata Cass.
12161/19;
c4) in via generica, a corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento spettanti (sia per i ratei già maturati e corrisposti, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del presente ricorso o, comunque, secondo il diritto vivente alla sentenza decisoria di lite, sia per quelli maturandi e percipiendi pro futuro) secondo quanto dedotto e allegato in atti, con espressa riserva di quantificazione in successivo separato giudizio, secondo legge, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali su ciascuna differenza di rateo mensile dovuta, dalla maturazione sino al definitivo soddisfo;
Pag. 2 di 13 d) con vittoria delle spese del grado, oltre accessori di legge (rimborso forfetario 15%, C.P.A.
e I.V.A.), a distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
e) con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in itinere iudicii, anche in replica alle avverse difese».
Per la parte convenuta:
«Dichiarare pregiudizialmente la
1) inammissibilità del ricorso avversario per carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c.
gradatamente
2) la nullità del ricorso per indeterminatezza
3) l'inammissibilità dello stesso per decadenza
Nel merito,
4) rigettarsi in ogni caso la proposta domanda perché infondata in fatto e in diritto, accertando la correttezza.
In denegatissima ipotesi di accoglimento anche parziale, e salvo gravame
5) contenere eventuali pretese di parte ricorrente nei limiti della prescrizione dei ratei ex art
38 del D.L.
6.7.2011 n. 98 (conv. in legge n. 111/11),
Con vittoria di spese competenze ed onorari».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.1.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di condannare a riliquidare la sua pensione, mediante: CP_1
- ricalcolo del tetto a) ex art. 3 co. 2 d.lgs. 658/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste in AGO per tutto il periodo di riferimento, ossia la vita lavorativa del ricorrente alle dipendenze di Telecom Italia s.p.a.;
Pag. 3 di 13 - individuazione del tetto più favorevole tra i due contemplati dalla norma sopra citata;
- applicazione del meccanismo bifasico di parametrazione tra trattamento corrispostogli e tetto più favorevole;
- condanna generica alla corresponsione delle differenze di trattamento spettanti, con riserva di quantificazione in successivo giudizio.
2. si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare la carenza di interesse CP_1
ad agire del ricorrente e la decadenza dello stesso dall'azione e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
5. Tutte le questioni giuridiche oggetto della presente controversia, comprese le preliminari eccezioni processuali, sono state già affrontate da questo Tribunale in un caso perfettamente sovrapponibile al caso di specie (Trib. Parma, 5 novembre 2024,
n. 866). Si ritiene di aderire all'indirizzo ermeneutico adottato da tale precedente, anche in quanto conforme alla giurisprudenza di merito maggioritaria, richiamando di seguito le argomentazioni ivi svolte anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
«Va preliminarmente disattesa l'eccezione, sollevata dall di carenza di interesse ad agire CP_1 in capo a parte ricorrente.
ha agito per la rideterminazione del trattamento pensionistico Parte_2 liquidatole nel “Fondo Telefonici” gestito dall in relazione ad una base contributiva CP_1 maggiore, calcolata alla stregua dell'onnicomprensività della retribuzione.
Già la sola domanda volta all'accertamento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in essere inserendo nella base pensionabile A.G.O tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento denota, invero, un interesse ad agire, nel senso prescritto dall'art. 100 c.p.c., in quanto è volta ad ottenere un provvedimento giudiziale che importa un'utilità giuridicamente rilevante.
E, invero, l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto, essendo sufficiente uno stato di
Pag. 4 di 13 incertezza oggettiva sull'esistenza d'un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incidenza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. nn. 7096/2012, 8464/2011, 13556/2008).
Se, poi, si tiene conto del fatto che il diverso parametro di calcolo invocato dall'attrice - per come prospettato e per come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità di cui si dirà in seguito - dovrebbe comportare un innalzamento del trattamento pensionistico, è evidente che l'azione intrapresa miri anche a conseguire dei vantaggi pratici.
Effettuando, dunque, detto scrutinio sulla scorta della prospettazione della ricorrente, non può quindi essere esclusa - come vorrebbe - la sussistenza di un concreto interesse, in CP_1 capo alla ad ottenere una sentenza che pronunci sul merito delle domande Parte_2 proposte.
2.3. Anche l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza è infondata.
Invero, pur non essendo stato quantificato l'importo preciso che si chiede all all'esito CP_1 della richiesta applicazione di un diverso metodo di calcolo della pensione, il petitum è sufficientemente determinato, consistendo nella richiesta di ricalcolo della pensione secondo specifici parametri normativi indicati con sufficiente precisione.
2.4. Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza, anche alla luce delle conclusioni del punto c4) del ricorso, in cui la stessa sig.ra chiede tenersi conto “del termine Parte_2 triennale di decadenza dal deposito del ricorso”, per quanto concerne la condanna generica alle differenze di trattamento.
Invero, secondo l'ormai assolutamente consolidato orientamento della migliore giurisprudenza (vedasi, ex multis, C. App. Torino Sentenza n. 234/2023 pubbl. il
09/06/2023 RG n. 102/2023, Pres. Fierro, “la Suprema Corte ha mutato Parte_3 orientamento, ritenendo che il termine di decadenza di cui all'art. 47 DPR 639/1970 trovi applicazione anche con riguardo a prestazioni decorrenti ante luglio 2011, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore dell'art.38, comma 1, lett. d) n.1 del D.L. 98/2011 conv. in L.
111/2011 (cfr. Cass.123/22 3807/21; 17430/21; 11909/21; 28416/20; 3580/19; 29754/19).
La Corte di legittimità ha precisato che “tale soluzione realizza il bilanciamento tra il fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, ed il fine di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n.13355 del 2014)”.
Pag. 5 di 13 L'applicabilità della fattispecie decadenziale anche a prestazioni già liquidate, ma a decorrere all'entrata in vigore della nuova disciplina è stata ulteriormente precisata dalla Suprema Corte con alcuni corollari che si possono sintetizzare come segue:
- la decadenza è evitata dalla proposizione dell'azione giudiziaria, stante il tenore letterale della norma ed in adesione ai principi generali in materia di decadenza;
- la decadenza non è tombale, vale a dire non travolge i ratei futuri ed infratriennali, con riferimento al carattere fondamentale ed imprescrittibile del diritto a pensione;
- la decadenza è invece “mobile”, nel senso che riguarda unicamente le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non eventuali differenze sui ratei futuri e sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza;
tale soluzione interpretativa è indotta da una lettura combinata dell'art. 47, comma 6 in discussione con i commi 2 e 3 in relazione ai quali l'art.6 del d.l. 29.3.91 n.103, convertito in l.
1.6.91 n.166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione dei ratei pregressi”.
Applicando alla fattispecie in esame i condivisibili principi di cui sopra, si deve ritenere quanto segue:
- che la fattispecie decadenziale di cui all'art. 47 d.P.R. 639/70, si applichi anche alla pretesa di riliquidazione prospettata dalla sig.ra che è titolare del trattamento Parte_2 pensionistico dal 2002 e ha depositato il ricorso giudiziale diretto ad ottenere detta riliquidazione in data 24.1.2024;
- che, a differenza di quanto l' ha prospettato, tale applicazione non determina CP_2
l'inammissibilità dell'azione, ma incide unicamente sui ratei;
- che la decadenza opera nel senso che occorre fare riferimento alla domanda giudiziale del
24.1.2024 e, andando a ritroso da tale data, risultano non 'colpiti' da decadenza gli eventuali ratei compresi nell'ultimo triennio, e, quindi, decorrenti dal 24.1.2011.
Per le stesse argomentazioni di cui sopra, poi, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione.
2.5. Nel merito, il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento.
Sul punto, si richiamano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., le condivisibili argomentazioni rese dalla Corte di Appello di Milano, con la pronuncia n.
796/2024, in una fattispecie analoga a quella in controversia:
CP_
“[il pensionato] lamenta l'erronea applicazione, da parte dell dell'art. 3, comma 2, del
D.L.vo n. 658/96 (…)… Come risulta dal tenore della disposizione, le formule delineate alle
Pag. 6 di 13 lettere a) e b) non disciplinano il sistema di computo della pensione, ma rappresentano i parametri con i quali deve essere confrontato l'importo della pensione. Non vi sono divergenze tra le parti in ordine all'interpretazione della lettera b), nel senso che è pacifico che la retribuzione pensionabile a cui applicare la percentuale del 90% deve essere calcolata secondo le norme in vigore nel “Fondo Telefonici”, che esclude dalla base pensionabile alcune voci retributive. E' controversa, invece, l'interpretazione della lettera a) della CP_ disposizione citata, in quanto l' sostiene che l'80% della retribuzione pensionabile deve essere determinata secondo le norme AGO, ma includendo nella base non tutte le voci retributive (come è previsto per la disciplina AGO), bensì solo quelle (più ristrette) previste CP_ nella 'base' del “Fondo Telefonici”. [Il pensionato] sostiene, al contrario, che l' assume una base di calcolo errata (e inferiore) per computare il tetto di parametrazione ex lettera a) dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 658/96 ovvero la retribuzione imponibile pensionabile prevista dal regime del “Fondo Telefonici” (c.d. imponibile fondo ex art. 9 della legge n.
1450/56) sino al 31/12/96, anziché esclusivamente e senza alcuno spartiacque temporale, quella (superiore) prevista nell'assicurazione generale obbligatoria (c.d. imponibile AGO ex art. 12 della legge n. 153/69): “In altre parole, l' effettua detto calcolo utilizzando, CP_2 come retribuzione di riferimento, quella sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del Fondo TELEFONICI sino al 31 dicembre 1996 anziché il decisamente più ampio imponibile ago per tutto il periodo di riferimento, ovvero l'intera vita lavorativa del pensionato alle dipendenze di ….” questo metodo “palesa due criticità: 1) la CP_3 reiterazione dell'Istituto nell'utilizzare, quale base retributiva imponibile per il calcolo del tetto ex lett. a), anche l'imponibile fondo anziché, secundum legem, soltanto l'imponibile AGO;
2) la mancata inclusione, nella cennata base retributiva imponibile ai fini del calcolo del noto tetto, delle retribuzioni relative al calcolo delle quote pensionistiche C e D, afferenti a diversi archi temporali della vita lavorativa del pensionato, e quindi da considerare ex lege in seno all'imponibile AGO (che copre la retribuzione lorda percetta dal lavoratore per l'intera durata del rapporto con il proprio ex datore di lavoro)” (cfr. ricorso ex art. 442 c.p.c. pag. 29 e seg.).
L'assunto attoreo è fondato. Al riguardo, il Collegio riporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., condividendola, la motivazione del precedente di questo Ufficio, già sopra richiamato, che ha deciso una controversia del tutto analoga alla presente, concernendo la riliquidazione della pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo n.
562/96, che, come il disposto di cui si discute in questo giudizio, recita: “L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per
Pag. 7 di 13 cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto 1995, n.335”). Nello specifico, la Corte di
Appello di Milano ha così argomentato la decisione: “In materia la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che: “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal "fondo elettrici" presso l l'art. 3, comma 2, lett. a), del CP_1
d.lgs. n. 562 del 1996 - nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime dell'assicurazione generale obbligatoria CP_1 dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'ottanta percento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. a), della l. n. 335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione” (Cass. 272-2017, n. 4888; conf. Cass. 5.6.2014, n. 12624; Cass. 8363/2018). Nella fattispecie L' non ha provato di aver correttamente calcolato la quota a secondo i citati CP_1 criteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità; ed anzi, in relazione al mancato rispetto di Par tali principi, depone la lettera circolare del 19.11.2015 prodotta da ( doc. 3 fasc. CP_1
XX ) e dalla quale si evince la interpretazione per la quale, ai fini del calcolo del parametro di cui al d.lgs. 16 settembre 1996 n. 562, art. 3, comma 2 lett. a , in relazione al periodo antecedente al 1.1.1997, dovrebbe assumersi come retribuzione di riferimento quella sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del Fondo. va accertato il diritto di Par alla corretta riliquidazione della propria pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 592/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria per tutto il Par periodo di riferimento e cioè l'intera vita lavorativa dell'appellante alle dipendenze di;
CP_ Par con condanna dell al pagamento delle differenze spettanti a , nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso di primo grado” (così CA MI n. 1195/23, citata). Il principio di diritto sopra enunciato (“..dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione”) opera, invero,
Pag. 8 di 13 anche nella fattispecie in esame, stante il medesimo tenore letterale delle disposizioni - dettate per il Fondo Elettrici e per il Fondo Telefonici, del tutto assimilabili - che indicano i parametri da utilizzare per stabilire il tetto di cui alla lettera a)”.
Con la pronuncia citata, la Corte d'Appello ha reso condivisibili considerazioni anche al fine di argomentare in ordine all'inidoneità dei dati numerici esposti da a fondare la non CP_1 applicabilità dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 658/1996, quale parametro esterno, alla fattispecie concreta e, dunque, a determinare il rigetto della domanda attorea;
considerazioni che, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., si reputa opportuno richiamare per esteso: “I rilievi del primo giudice circa la non applicabilità dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n.
658/1996, quale parametro esterno, alla fattispecie concreta, in ragione dei dati numerici esposti da nella propria memoria difensiva nel giudizio di primo grado, non valgono CP_1 poi, ad avviso del Collegio, a determinare il rigetto delle domande attoree.
In primo luogo, come evidenziato dall'appellante, va considerato che nel presente giudizio ha formulato una domanda di accertamento della corretta applicazione della norma Pt_5 di legge ed una correlata domanda di condanna generica al pagamento di eventuali differenze pensionistiche.
Per la domanda di accertamento, relativa a quale sia la corretta interpretazione della norma astrattamente applicabile al caso di specie, sussiste un evidente interesse ad agire in capo alla pensionata, in quanto propugna un diverso criterio di calcolo del parametro esterno da CP_1 utilizzare per stabilire l'ammontare del tetto massimo del trattamento pensionistico oggetto di causa e la pensionata ha interesse a contrastare - peraltro fondatamente, per i motivi anzi detti – la tesi di Il diverso tema costituito dalla liquidazione di eventuali differenze CP_1 pensionistiche e, ancor prima, quello della correttezza dell'importo in concreto già liquidato da alla pensionata, è invece oggetto solo di una domanda di condanna generica, CP_1 restando estraneo al perimetro del giudizio qualsivoglia considerazione sul quantum della pensione spettante a Secondo la Suprema Corte di Cassazione, “Nulla impedisce Pt_5 all'attore di restringere ab origine la propria pretesa alla sola condanna generica sull'an debeatur. (…) la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente a ottenere una condanna generica costituisce espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento e risponde a un interesse giuridicamente rilevante dell'attore a forme di tutela cautelare (Sez. U, Sentenza n. 12103 del 23/11/1995, Rv. 494765). (…)
Affermata, dunque, l'ammissibilità della domanda limitata dall'inizio alla sola condanna generica del convenuto, si pone il dubbio se questi abbia facoltà di opporvisi. Sul punto le
Pag. 9 di 13 Sezioni unite, con la sentenza appena citata (n. 12103 del 23/11/1995), hanno chiarito che la tesi affermativa (…) non trova riscontro nella disciplina del processo civile. In particolare,
l'opposizione del convenuto non potrebbe qualificarsi come un mero atto di impulso processuale: una simile definizione si attaglia all'ipotesi in cui, come nella previsione dell'art. 278 c.p.c., nel corso del giudizio diretto a una pronuncia di condanna specifica, l'attore faccia istanza di sentenza non definitiva di condanna generica;
in tale caso l'opposizione del convenuto non fa che mantenere la causa nei limiti e nella linea della domanda originariamente proposta ed è collegata al potere giudiziale di valutare l'opportunità di pronunciare di una sentenza non definitiva. Ma nè il potere di valutazione del giudice, nè il relativo potere di sollecitazione del convenuto a una determinazione quantitativa del danno, vengono in gioco quando l'attore abbia fin dall'inizio agito per la sola condanna generica. Il preteso potere del convenuto di opporsi alla domanda di condanna generica non può trovare giustificazione neppure nel principio di concentrazione processuale che, eccezionalmente derogabile in virtù dell'istituto della condanna generica prevista dall'art. 278 c.p.c., riprenderebbe pienamente il suo vigore per effetto dell'opposizione.
Detto principio, infatti, ha un ambito più ristretto, in quanto limitativo del diverso fenomeno del frazionamento in più sentenze non definitive della decisione sulla, peraltro già dedotta, materia del contendere. Il principio di concentrazione, quindi, ben richiamabile in una situazione regolata dall'art. 278 c.p.c., esula dalla fattispecie in cui ab origine la materia del contendere sia limitata al solo an debeatur. Non si perviene a diverse conclusioni neppure richiamando l'art. 111 Cost., comma 2, in tema di ragionevole durata del processo. Infatti, per un verso, la "ragionevole durata" deve essere riferita al giudizio quale risulta in base alle domande formulate dalle parti e non vale a giustificare l'ampliamento dell'oggetto di una causa, il cui thema decidendum è circoscritto al solo accertamento dell'an debeatur, anche al quantum debeatur, per la cui liquidazione non è stata proposta alcuna domanda. Per altro verso, ragionando diversamente si finirebbe per appesantire - e quindi, paradossalmente, per allungare la durata- di un giudizio in cui l'interesse dell'attore ad una condanna generica risponde proprio ad esigenze di celerità della decisione. (…). Il convenuto, tuttavia, non resta sprovvisto di tutela a fronte di una domanda di condanna generica che, in esito all'accertamento del solo an debeatur, potrebbe poi essere usata nei suoi confronti per ottenere provvedimenti cautelari o interinali. Occorre considerare, infatti, che la condanna generica implica l'accertamento non solo del diritto leso e della lesione avvenuta, ma anche della sussistenza del danno quindi del diritto al risarcimento), ancorché quest'ultima valutazione possa essere fatta con apprezzamento sommario e sulla base di un giudizio di semplice
Pag. 10 di 13 probabilità. (…) Di fronte a questa situazione, ben può individuarsi un interesse del convenuto alla negazione dell'esistenza di quel danno che, seppur sommariamente, è già oggetto della controversia. La tutela del convenuto, dunque, si esplica mediante la proposizione di una domanda riconvenzionale di accertamento negativo della sussistenza del danno, su basi di certezza, volta a contrastare una domanda di accertamento positivo su basi probabilistiche.
In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: "Il convenuto non può opporsi a una domanda di condanna generica, ma ha la facoltà di domandare in via riconvenzionale l'accertamento negativo della sussistenza del danno, con conseguente onere dell'attore, in tal caso, di dare piena prova dell'esistenza del danno e conseguente divieto per il giudice, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., di rimettere la determinazione del quantum ad un separato giudizio" Sez.
3, Sentenza n. 3366 del 20/02/2015, Rv. 634518; così, nella sostanza, anche Sez. 1, Sentenza
n. 25510 del 16/12/2010, Rv. 615795, sebbene nella massima ufficiale si faccia riferimento alla "facoltà di opposizione" del convenuto)” (Cass., 24/10/2017, n.251139). Nel caso di specie, tuttavia, non ha spiegato alcuna domanda riconvenzionale, ragione per cui, CP_1 come eccepito da ogni considerazione sul quantum degli importi del trattamento Pt_5 pensionistico esula dal perimetro della controversia”.
A ciò deve, peraltro, aggiungersi che l'esattezza del dato numerico indicato da fine CP_4 di sostenere la non applicabilità in radice alla della norma di cui all'art. 3 comma 2 Parte_2
d.lgs. n. 658/1996 è stata contestata dalla pensionata.
Posto, dunque, che i dati numerici indicati da non sono accompagnati da alcun CP_1 prospetto di calcolo, né dall'enunciazione dei criteri di computo e dei dati contabili impiegati, la contestazione effettuata dalla pensionata in ordine all'esattezza dei risultati non può reputarsi generica, soprattutto ove si consideri che all'attore che abbia scelto di formulare domanda di condanna generica per ragioni di economia processuale (e per evitare, quindi, di dedurre ed argomentare in merito al quantum della pensione) non può essere chiesta – in assenza di riconvenzionale avversaria - una contestazione del dato numerico in termini talmente specifici da richiedere, per essere effettuata, l'assolvimento di oneri analoghi a quelli che, con la legittima scelta della domanda di condanna generica, ha ritenuto di voler evitare».
6. A tali argomentazioni si aggiunge solamente che, contrariamente a quanto sostenuto da non può ritenersi che il ricorrente, deducendo solo l'applicazione della CP_1 circolare 200/1998 di al caso di specie e producendo conteggi riferiti ad altre CP_1
Pag. 11 di 13 posizioni, non abbia allegato in modo sufficientemente specifico l'erronea modalità di calcolo del proprio trattamento pensionistico.
7. Poiché la situazione del ricorrente rientra pacificamente nel perimetro applicativo della circolare, deve presumersi che la stessa sia stata utilizzata come parametro di riferimento per il calcolo della sua pensione, anche considerando il fatto che CP_1 non ha allegato né provato che la circolare del 1998 sia stata superata da successivi atti regolamentari e che dunque non sussistono elementi per dubitare che la stessa sia tutt'ora utilizzata da per la determinazione dei trattamenti pensionistici CP_1 degli iscritti all'ex Fondo Telefonici.
8.
Per questi motivi
, deve essere condannato a riliquidare la pensione del CP_1 ricorrente attraverso il ricalcolo del tetto a) dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 658/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento, e, cioè, l'intera vita lavorativa del ricorrente alle dipendenze di Telecom Italia S.p.a.
9. Di conseguenza, deve essere condannato al pagamento delle differenze CP_1
spettanti al ricorrente, nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso (24.01.2024).
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di previdenza di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
11. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 12 di 13 1. condanna a riliquidare la pensione di , inserendo nella base CP_1 Parte_1
pensionabile AGO tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e prendendo come parametro per il calcolo del tetto AGO la base pensionabile AGO ottenuto sommando
“competenze correnti” con “altre competenze”;
2. condanna a corrispondere a le differenze di trattamento CP_1 Parte_1
eventualmente spettanti a far data dal 24.1.2021, maggiorate di interessi, a decorrere dai singoli ratei al saldo.
3. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 43,00 per esborsi, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, 27/02/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PERDICHIZZI GIANLUCA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in
Bologna, via Dagnini 15;
RICORRENTE contro
( , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv. GIROLDI VALERIA e MANZI
ORESTE, elettivamente domiciliat0 C/O 43100 ; CP_1 CP_1
CONVENUTA OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, CP_1 etc.
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della pensione secondo quanto dedotto in atti e, per l'effetto:
b) disapplicare tutte le avverse circolari sulla cui scorta abbia illegittimamente calcolato il CP_1 tetto maggiore (più favorevole) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 658/1996, con particolare ma non esclusivo riguardo alle nn. 190/97 e 200/98;
c) condannare, perciò, l convenuto a: CP_2
c1) ricalcolare il tetto a) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 658/1996 ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste in AGO per tutto il periodo di riferimento ovvero l'intera vita lavorativa del pensionato istante alle dipendenze di
(non soltanto a partire dal 1° gennaio 1997, come illegittimamente CP_3 operato da controparte);
c2) individuare correttamente il tetto maggiore o “più favorevole” tra i due contemplati dalla norma sopra citata, va da sé utilizzando il tetto a) come calcolato al punto c1) che precede;
c3) riliquidare la pensione del ricorrente con applicazione del meccanismo bifasico di parametrazione tra trattamento corrispostogli, da un lato, e tetto maggiore o “più favorevole”correttamente individuato, dall'altro, come illustrato dalla compiegata Cass.
12161/19;
c4) in via generica, a corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento spettanti (sia per i ratei già maturati e corrisposti, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del presente ricorso o, comunque, secondo il diritto vivente alla sentenza decisoria di lite, sia per quelli maturandi e percipiendi pro futuro) secondo quanto dedotto e allegato in atti, con espressa riserva di quantificazione in successivo separato giudizio, secondo legge, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali su ciascuna differenza di rateo mensile dovuta, dalla maturazione sino al definitivo soddisfo;
Pag. 2 di 13 d) con vittoria delle spese del grado, oltre accessori di legge (rimborso forfetario 15%, C.P.A.
e I.V.A.), a distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
e) con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in itinere iudicii, anche in replica alle avverse difese».
Per la parte convenuta:
«Dichiarare pregiudizialmente la
1) inammissibilità del ricorso avversario per carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c.
gradatamente
2) la nullità del ricorso per indeterminatezza
3) l'inammissibilità dello stesso per decadenza
Nel merito,
4) rigettarsi in ogni caso la proposta domanda perché infondata in fatto e in diritto, accertando la correttezza.
In denegatissima ipotesi di accoglimento anche parziale, e salvo gravame
5) contenere eventuali pretese di parte ricorrente nei limiti della prescrizione dei ratei ex art
38 del D.L.
6.7.2011 n. 98 (conv. in legge n. 111/11),
Con vittoria di spese competenze ed onorari».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.1.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di condannare a riliquidare la sua pensione, mediante: CP_1
- ricalcolo del tetto a) ex art. 3 co. 2 d.lgs. 658/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste in AGO per tutto il periodo di riferimento, ossia la vita lavorativa del ricorrente alle dipendenze di Telecom Italia s.p.a.;
Pag. 3 di 13 - individuazione del tetto più favorevole tra i due contemplati dalla norma sopra citata;
- applicazione del meccanismo bifasico di parametrazione tra trattamento corrispostogli e tetto più favorevole;
- condanna generica alla corresponsione delle differenze di trattamento spettanti, con riserva di quantificazione in successivo giudizio.
2. si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare la carenza di interesse CP_1
ad agire del ricorrente e la decadenza dello stesso dall'azione e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
5. Tutte le questioni giuridiche oggetto della presente controversia, comprese le preliminari eccezioni processuali, sono state già affrontate da questo Tribunale in un caso perfettamente sovrapponibile al caso di specie (Trib. Parma, 5 novembre 2024,
n. 866). Si ritiene di aderire all'indirizzo ermeneutico adottato da tale precedente, anche in quanto conforme alla giurisprudenza di merito maggioritaria, richiamando di seguito le argomentazioni ivi svolte anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
«Va preliminarmente disattesa l'eccezione, sollevata dall di carenza di interesse ad agire CP_1 in capo a parte ricorrente.
ha agito per la rideterminazione del trattamento pensionistico Parte_2 liquidatole nel “Fondo Telefonici” gestito dall in relazione ad una base contributiva CP_1 maggiore, calcolata alla stregua dell'onnicomprensività della retribuzione.
Già la sola domanda volta all'accertamento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in essere inserendo nella base pensionabile A.G.O tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento denota, invero, un interesse ad agire, nel senso prescritto dall'art. 100 c.p.c., in quanto è volta ad ottenere un provvedimento giudiziale che importa un'utilità giuridicamente rilevante.
E, invero, l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto, essendo sufficiente uno stato di
Pag. 4 di 13 incertezza oggettiva sull'esistenza d'un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incidenza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. nn. 7096/2012, 8464/2011, 13556/2008).
Se, poi, si tiene conto del fatto che il diverso parametro di calcolo invocato dall'attrice - per come prospettato e per come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità di cui si dirà in seguito - dovrebbe comportare un innalzamento del trattamento pensionistico, è evidente che l'azione intrapresa miri anche a conseguire dei vantaggi pratici.
Effettuando, dunque, detto scrutinio sulla scorta della prospettazione della ricorrente, non può quindi essere esclusa - come vorrebbe - la sussistenza di un concreto interesse, in CP_1 capo alla ad ottenere una sentenza che pronunci sul merito delle domande Parte_2 proposte.
2.3. Anche l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza è infondata.
Invero, pur non essendo stato quantificato l'importo preciso che si chiede all all'esito CP_1 della richiesta applicazione di un diverso metodo di calcolo della pensione, il petitum è sufficientemente determinato, consistendo nella richiesta di ricalcolo della pensione secondo specifici parametri normativi indicati con sufficiente precisione.
2.4. Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza, anche alla luce delle conclusioni del punto c4) del ricorso, in cui la stessa sig.ra chiede tenersi conto “del termine Parte_2 triennale di decadenza dal deposito del ricorso”, per quanto concerne la condanna generica alle differenze di trattamento.
Invero, secondo l'ormai assolutamente consolidato orientamento della migliore giurisprudenza (vedasi, ex multis, C. App. Torino Sentenza n. 234/2023 pubbl. il
09/06/2023 RG n. 102/2023, Pres. Fierro, “la Suprema Corte ha mutato Parte_3 orientamento, ritenendo che il termine di decadenza di cui all'art. 47 DPR 639/1970 trovi applicazione anche con riguardo a prestazioni decorrenti ante luglio 2011, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore dell'art.38, comma 1, lett. d) n.1 del D.L. 98/2011 conv. in L.
111/2011 (cfr. Cass.123/22 3807/21; 17430/21; 11909/21; 28416/20; 3580/19; 29754/19).
La Corte di legittimità ha precisato che “tale soluzione realizza il bilanciamento tra il fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, ed il fine di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n.13355 del 2014)”.
Pag. 5 di 13 L'applicabilità della fattispecie decadenziale anche a prestazioni già liquidate, ma a decorrere all'entrata in vigore della nuova disciplina è stata ulteriormente precisata dalla Suprema Corte con alcuni corollari che si possono sintetizzare come segue:
- la decadenza è evitata dalla proposizione dell'azione giudiziaria, stante il tenore letterale della norma ed in adesione ai principi generali in materia di decadenza;
- la decadenza non è tombale, vale a dire non travolge i ratei futuri ed infratriennali, con riferimento al carattere fondamentale ed imprescrittibile del diritto a pensione;
- la decadenza è invece “mobile”, nel senso che riguarda unicamente le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non eventuali differenze sui ratei futuri e sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza;
tale soluzione interpretativa è indotta da una lettura combinata dell'art. 47, comma 6 in discussione con i commi 2 e 3 in relazione ai quali l'art.6 del d.l. 29.3.91 n.103, convertito in l.
1.6.91 n.166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione dei ratei pregressi”.
Applicando alla fattispecie in esame i condivisibili principi di cui sopra, si deve ritenere quanto segue:
- che la fattispecie decadenziale di cui all'art. 47 d.P.R. 639/70, si applichi anche alla pretesa di riliquidazione prospettata dalla sig.ra che è titolare del trattamento Parte_2 pensionistico dal 2002 e ha depositato il ricorso giudiziale diretto ad ottenere detta riliquidazione in data 24.1.2024;
- che, a differenza di quanto l' ha prospettato, tale applicazione non determina CP_2
l'inammissibilità dell'azione, ma incide unicamente sui ratei;
- che la decadenza opera nel senso che occorre fare riferimento alla domanda giudiziale del
24.1.2024 e, andando a ritroso da tale data, risultano non 'colpiti' da decadenza gli eventuali ratei compresi nell'ultimo triennio, e, quindi, decorrenti dal 24.1.2011.
Per le stesse argomentazioni di cui sopra, poi, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione.
2.5. Nel merito, il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento.
Sul punto, si richiamano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., le condivisibili argomentazioni rese dalla Corte di Appello di Milano, con la pronuncia n.
796/2024, in una fattispecie analoga a quella in controversia:
CP_
“[il pensionato] lamenta l'erronea applicazione, da parte dell dell'art. 3, comma 2, del
D.L.vo n. 658/96 (…)… Come risulta dal tenore della disposizione, le formule delineate alle
Pag. 6 di 13 lettere a) e b) non disciplinano il sistema di computo della pensione, ma rappresentano i parametri con i quali deve essere confrontato l'importo della pensione. Non vi sono divergenze tra le parti in ordine all'interpretazione della lettera b), nel senso che è pacifico che la retribuzione pensionabile a cui applicare la percentuale del 90% deve essere calcolata secondo le norme in vigore nel “Fondo Telefonici”, che esclude dalla base pensionabile alcune voci retributive. E' controversa, invece, l'interpretazione della lettera a) della CP_ disposizione citata, in quanto l' sostiene che l'80% della retribuzione pensionabile deve essere determinata secondo le norme AGO, ma includendo nella base non tutte le voci retributive (come è previsto per la disciplina AGO), bensì solo quelle (più ristrette) previste CP_ nella 'base' del “Fondo Telefonici”. [Il pensionato] sostiene, al contrario, che l' assume una base di calcolo errata (e inferiore) per computare il tetto di parametrazione ex lettera a) dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 658/96 ovvero la retribuzione imponibile pensionabile prevista dal regime del “Fondo Telefonici” (c.d. imponibile fondo ex art. 9 della legge n.
1450/56) sino al 31/12/96, anziché esclusivamente e senza alcuno spartiacque temporale, quella (superiore) prevista nell'assicurazione generale obbligatoria (c.d. imponibile AGO ex art. 12 della legge n. 153/69): “In altre parole, l' effettua detto calcolo utilizzando, CP_2 come retribuzione di riferimento, quella sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del Fondo TELEFONICI sino al 31 dicembre 1996 anziché il decisamente più ampio imponibile ago per tutto il periodo di riferimento, ovvero l'intera vita lavorativa del pensionato alle dipendenze di ….” questo metodo “palesa due criticità: 1) la CP_3 reiterazione dell'Istituto nell'utilizzare, quale base retributiva imponibile per il calcolo del tetto ex lett. a), anche l'imponibile fondo anziché, secundum legem, soltanto l'imponibile AGO;
2) la mancata inclusione, nella cennata base retributiva imponibile ai fini del calcolo del noto tetto, delle retribuzioni relative al calcolo delle quote pensionistiche C e D, afferenti a diversi archi temporali della vita lavorativa del pensionato, e quindi da considerare ex lege in seno all'imponibile AGO (che copre la retribuzione lorda percetta dal lavoratore per l'intera durata del rapporto con il proprio ex datore di lavoro)” (cfr. ricorso ex art. 442 c.p.c. pag. 29 e seg.).
L'assunto attoreo è fondato. Al riguardo, il Collegio riporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., condividendola, la motivazione del precedente di questo Ufficio, già sopra richiamato, che ha deciso una controversia del tutto analoga alla presente, concernendo la riliquidazione della pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo n.
562/96, che, come il disposto di cui si discute in questo giudizio, recita: “L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per
Pag. 7 di 13 cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto 1995, n.335”). Nello specifico, la Corte di
Appello di Milano ha così argomentato la decisione: “In materia la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che: “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal "fondo elettrici" presso l l'art. 3, comma 2, lett. a), del CP_1
d.lgs. n. 562 del 1996 - nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime dell'assicurazione generale obbligatoria CP_1 dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'ottanta percento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. a), della l. n. 335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione” (Cass. 272-2017, n. 4888; conf. Cass. 5.6.2014, n. 12624; Cass. 8363/2018). Nella fattispecie L' non ha provato di aver correttamente calcolato la quota a secondo i citati CP_1 criteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità; ed anzi, in relazione al mancato rispetto di Par tali principi, depone la lettera circolare del 19.11.2015 prodotta da ( doc. 3 fasc. CP_1
XX ) e dalla quale si evince la interpretazione per la quale, ai fini del calcolo del parametro di cui al d.lgs. 16 settembre 1996 n. 562, art. 3, comma 2 lett. a , in relazione al periodo antecedente al 1.1.1997, dovrebbe assumersi come retribuzione di riferimento quella sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del Fondo. va accertato il diritto di Par alla corretta riliquidazione della propria pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 592/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria per tutto il Par periodo di riferimento e cioè l'intera vita lavorativa dell'appellante alle dipendenze di;
CP_ Par con condanna dell al pagamento delle differenze spettanti a , nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso di primo grado” (così CA MI n. 1195/23, citata). Il principio di diritto sopra enunciato (“..dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione”) opera, invero,
Pag. 8 di 13 anche nella fattispecie in esame, stante il medesimo tenore letterale delle disposizioni - dettate per il Fondo Elettrici e per il Fondo Telefonici, del tutto assimilabili - che indicano i parametri da utilizzare per stabilire il tetto di cui alla lettera a)”.
Con la pronuncia citata, la Corte d'Appello ha reso condivisibili considerazioni anche al fine di argomentare in ordine all'inidoneità dei dati numerici esposti da a fondare la non CP_1 applicabilità dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 658/1996, quale parametro esterno, alla fattispecie concreta e, dunque, a determinare il rigetto della domanda attorea;
considerazioni che, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., si reputa opportuno richiamare per esteso: “I rilievi del primo giudice circa la non applicabilità dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n.
658/1996, quale parametro esterno, alla fattispecie concreta, in ragione dei dati numerici esposti da nella propria memoria difensiva nel giudizio di primo grado, non valgono CP_1 poi, ad avviso del Collegio, a determinare il rigetto delle domande attoree.
In primo luogo, come evidenziato dall'appellante, va considerato che nel presente giudizio ha formulato una domanda di accertamento della corretta applicazione della norma Pt_5 di legge ed una correlata domanda di condanna generica al pagamento di eventuali differenze pensionistiche.
Per la domanda di accertamento, relativa a quale sia la corretta interpretazione della norma astrattamente applicabile al caso di specie, sussiste un evidente interesse ad agire in capo alla pensionata, in quanto propugna un diverso criterio di calcolo del parametro esterno da CP_1 utilizzare per stabilire l'ammontare del tetto massimo del trattamento pensionistico oggetto di causa e la pensionata ha interesse a contrastare - peraltro fondatamente, per i motivi anzi detti – la tesi di Il diverso tema costituito dalla liquidazione di eventuali differenze CP_1 pensionistiche e, ancor prima, quello della correttezza dell'importo in concreto già liquidato da alla pensionata, è invece oggetto solo di una domanda di condanna generica, CP_1 restando estraneo al perimetro del giudizio qualsivoglia considerazione sul quantum della pensione spettante a Secondo la Suprema Corte di Cassazione, “Nulla impedisce Pt_5 all'attore di restringere ab origine la propria pretesa alla sola condanna generica sull'an debeatur. (…) la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente a ottenere una condanna generica costituisce espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento e risponde a un interesse giuridicamente rilevante dell'attore a forme di tutela cautelare (Sez. U, Sentenza n. 12103 del 23/11/1995, Rv. 494765). (…)
Affermata, dunque, l'ammissibilità della domanda limitata dall'inizio alla sola condanna generica del convenuto, si pone il dubbio se questi abbia facoltà di opporvisi. Sul punto le
Pag. 9 di 13 Sezioni unite, con la sentenza appena citata (n. 12103 del 23/11/1995), hanno chiarito che la tesi affermativa (…) non trova riscontro nella disciplina del processo civile. In particolare,
l'opposizione del convenuto non potrebbe qualificarsi come un mero atto di impulso processuale: una simile definizione si attaglia all'ipotesi in cui, come nella previsione dell'art. 278 c.p.c., nel corso del giudizio diretto a una pronuncia di condanna specifica, l'attore faccia istanza di sentenza non definitiva di condanna generica;
in tale caso l'opposizione del convenuto non fa che mantenere la causa nei limiti e nella linea della domanda originariamente proposta ed è collegata al potere giudiziale di valutare l'opportunità di pronunciare di una sentenza non definitiva. Ma nè il potere di valutazione del giudice, nè il relativo potere di sollecitazione del convenuto a una determinazione quantitativa del danno, vengono in gioco quando l'attore abbia fin dall'inizio agito per la sola condanna generica. Il preteso potere del convenuto di opporsi alla domanda di condanna generica non può trovare giustificazione neppure nel principio di concentrazione processuale che, eccezionalmente derogabile in virtù dell'istituto della condanna generica prevista dall'art. 278 c.p.c., riprenderebbe pienamente il suo vigore per effetto dell'opposizione.
Detto principio, infatti, ha un ambito più ristretto, in quanto limitativo del diverso fenomeno del frazionamento in più sentenze non definitive della decisione sulla, peraltro già dedotta, materia del contendere. Il principio di concentrazione, quindi, ben richiamabile in una situazione regolata dall'art. 278 c.p.c., esula dalla fattispecie in cui ab origine la materia del contendere sia limitata al solo an debeatur. Non si perviene a diverse conclusioni neppure richiamando l'art. 111 Cost., comma 2, in tema di ragionevole durata del processo. Infatti, per un verso, la "ragionevole durata" deve essere riferita al giudizio quale risulta in base alle domande formulate dalle parti e non vale a giustificare l'ampliamento dell'oggetto di una causa, il cui thema decidendum è circoscritto al solo accertamento dell'an debeatur, anche al quantum debeatur, per la cui liquidazione non è stata proposta alcuna domanda. Per altro verso, ragionando diversamente si finirebbe per appesantire - e quindi, paradossalmente, per allungare la durata- di un giudizio in cui l'interesse dell'attore ad una condanna generica risponde proprio ad esigenze di celerità della decisione. (…). Il convenuto, tuttavia, non resta sprovvisto di tutela a fronte di una domanda di condanna generica che, in esito all'accertamento del solo an debeatur, potrebbe poi essere usata nei suoi confronti per ottenere provvedimenti cautelari o interinali. Occorre considerare, infatti, che la condanna generica implica l'accertamento non solo del diritto leso e della lesione avvenuta, ma anche della sussistenza del danno quindi del diritto al risarcimento), ancorché quest'ultima valutazione possa essere fatta con apprezzamento sommario e sulla base di un giudizio di semplice
Pag. 10 di 13 probabilità. (…) Di fronte a questa situazione, ben può individuarsi un interesse del convenuto alla negazione dell'esistenza di quel danno che, seppur sommariamente, è già oggetto della controversia. La tutela del convenuto, dunque, si esplica mediante la proposizione di una domanda riconvenzionale di accertamento negativo della sussistenza del danno, su basi di certezza, volta a contrastare una domanda di accertamento positivo su basi probabilistiche.
In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: "Il convenuto non può opporsi a una domanda di condanna generica, ma ha la facoltà di domandare in via riconvenzionale l'accertamento negativo della sussistenza del danno, con conseguente onere dell'attore, in tal caso, di dare piena prova dell'esistenza del danno e conseguente divieto per il giudice, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., di rimettere la determinazione del quantum ad un separato giudizio" Sez.
3, Sentenza n. 3366 del 20/02/2015, Rv. 634518; così, nella sostanza, anche Sez. 1, Sentenza
n. 25510 del 16/12/2010, Rv. 615795, sebbene nella massima ufficiale si faccia riferimento alla "facoltà di opposizione" del convenuto)” (Cass., 24/10/2017, n.251139). Nel caso di specie, tuttavia, non ha spiegato alcuna domanda riconvenzionale, ragione per cui, CP_1 come eccepito da ogni considerazione sul quantum degli importi del trattamento Pt_5 pensionistico esula dal perimetro della controversia”.
A ciò deve, peraltro, aggiungersi che l'esattezza del dato numerico indicato da fine CP_4 di sostenere la non applicabilità in radice alla della norma di cui all'art. 3 comma 2 Parte_2
d.lgs. n. 658/1996 è stata contestata dalla pensionata.
Posto, dunque, che i dati numerici indicati da non sono accompagnati da alcun CP_1 prospetto di calcolo, né dall'enunciazione dei criteri di computo e dei dati contabili impiegati, la contestazione effettuata dalla pensionata in ordine all'esattezza dei risultati non può reputarsi generica, soprattutto ove si consideri che all'attore che abbia scelto di formulare domanda di condanna generica per ragioni di economia processuale (e per evitare, quindi, di dedurre ed argomentare in merito al quantum della pensione) non può essere chiesta – in assenza di riconvenzionale avversaria - una contestazione del dato numerico in termini talmente specifici da richiedere, per essere effettuata, l'assolvimento di oneri analoghi a quelli che, con la legittima scelta della domanda di condanna generica, ha ritenuto di voler evitare».
6. A tali argomentazioni si aggiunge solamente che, contrariamente a quanto sostenuto da non può ritenersi che il ricorrente, deducendo solo l'applicazione della CP_1 circolare 200/1998 di al caso di specie e producendo conteggi riferiti ad altre CP_1
Pag. 11 di 13 posizioni, non abbia allegato in modo sufficientemente specifico l'erronea modalità di calcolo del proprio trattamento pensionistico.
7. Poiché la situazione del ricorrente rientra pacificamente nel perimetro applicativo della circolare, deve presumersi che la stessa sia stata utilizzata come parametro di riferimento per il calcolo della sua pensione, anche considerando il fatto che CP_1 non ha allegato né provato che la circolare del 1998 sia stata superata da successivi atti regolamentari e che dunque non sussistono elementi per dubitare che la stessa sia tutt'ora utilizzata da per la determinazione dei trattamenti pensionistici CP_1 degli iscritti all'ex Fondo Telefonici.
8.
Per questi motivi
, deve essere condannato a riliquidare la pensione del CP_1 ricorrente attraverso il ricalcolo del tetto a) dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 658/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento, e, cioè, l'intera vita lavorativa del ricorrente alle dipendenze di Telecom Italia S.p.a.
9. Di conseguenza, deve essere condannato al pagamento delle differenze CP_1
spettanti al ricorrente, nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso (24.01.2024).
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di previdenza di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
11. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 12 di 13 1. condanna a riliquidare la pensione di , inserendo nella base CP_1 Parte_1
pensionabile AGO tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e prendendo come parametro per il calcolo del tetto AGO la base pensionabile AGO ottenuto sommando
“competenze correnti” con “altre competenze”;
2. condanna a corrispondere a le differenze di trattamento CP_1 Parte_1
eventualmente spettanti a far data dal 24.1.2021, maggiorate di interessi, a decorrere dai singoli ratei al saldo.
3. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 43,00 per esborsi, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, 27/02/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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