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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/04/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4670/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 30 luglio 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Massimo MARTINELLI, come Parte_1 C.F._1
da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Ilaria Controparte_1 C.F._2
BALDUZZI, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da note di trattazione scritta depositate Parte_1 Controparte_1
telematicamente da entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio nel comune di Sesto San Giovanni Parte_1 Controparte_1
(MI) in data 27 marzo 1982.
Dalla loro unione sono nati (16 febbraio 1996) e (8 aprile 1981), entrambi maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente indipendenti. Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la separazione personale dalla Pt_1
moglie, senza proporre ulteriori domande.
Regolarmente costituitasi in giudizio, la NO ha aderito alla domanda sullo status e ha CP_1
inoltre richiesto un contributo per il proprio mantenimento.
Con istanza depositata telematicamente, i coniugi hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto il rinvio della prima udienza con celebrazione in forma scritta.
Con le note difensive scritte depositate in occasione dell'udienza, le parti hanno quindi precisato congiuntamente le proprie conclusioni e il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha recepito in via provvisoria ed urgente l'accordo raggiunto e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento.
La natura delle doglianze esposte delle parti e le dichiarazioni rese sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Passando alle condizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, questo Collegio ritiene di poter decidere in conformità, in quanto le condizioni pattuite appaiono conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico bensì rispondenti agli interessi delle parti, come concordemente valutati.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio nel comune di Sesto San Giovanni (MI) in data 27 marzo 1982;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Sesto San Giovanni (Atto n. 16, Parte I, Anno 1982);
3. provvede in conformità all'accordo delle parti, come di seguito trascritto:
b) il signor verserà alla NO un contributo al mantenimento per Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 350,00 mensili, entro il giorno 10 di ciascun mese a decorrere da febbraio 2025 e per dodici mensilità. L'importo sarà erogato a mezzo bonifico bancario sul cc intestato alla beneficiaria
e identificato con il seguente IBAN [...] e sarà soggetto a rivalutazione
ISTAT con decorrenza febbraio 2026;
4. prende atto dei seguenti accordi assunti dalle parti:
c) Il signor acconsente a che la NO , provveda ad asportare i propri effetti Pt_1 CP_1 personali ancora giacenti presso l'abitazione familiare;
5. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 30 luglio 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Massimo MARTINELLI, come Parte_1 C.F._1
da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Ilaria Controparte_1 C.F._2
BALDUZZI, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da note di trattazione scritta depositate Parte_1 Controparte_1
telematicamente da entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio nel comune di Sesto San Giovanni Parte_1 Controparte_1
(MI) in data 27 marzo 1982.
Dalla loro unione sono nati (16 febbraio 1996) e (8 aprile 1981), entrambi maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente indipendenti. Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la separazione personale dalla Pt_1
moglie, senza proporre ulteriori domande.
Regolarmente costituitasi in giudizio, la NO ha aderito alla domanda sullo status e ha CP_1
inoltre richiesto un contributo per il proprio mantenimento.
Con istanza depositata telematicamente, i coniugi hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto il rinvio della prima udienza con celebrazione in forma scritta.
Con le note difensive scritte depositate in occasione dell'udienza, le parti hanno quindi precisato congiuntamente le proprie conclusioni e il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha recepito in via provvisoria ed urgente l'accordo raggiunto e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento.
La natura delle doglianze esposte delle parti e le dichiarazioni rese sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Passando alle condizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, questo Collegio ritiene di poter decidere in conformità, in quanto le condizioni pattuite appaiono conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico bensì rispondenti agli interessi delle parti, come concordemente valutati.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio nel comune di Sesto San Giovanni (MI) in data 27 marzo 1982;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Sesto San Giovanni (Atto n. 16, Parte I, Anno 1982);
3. provvede in conformità all'accordo delle parti, come di seguito trascritto:
b) il signor verserà alla NO un contributo al mantenimento per Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 350,00 mensili, entro il giorno 10 di ciascun mese a decorrere da febbraio 2025 e per dodici mensilità. L'importo sarà erogato a mezzo bonifico bancario sul cc intestato alla beneficiaria
e identificato con il seguente IBAN [...] e sarà soggetto a rivalutazione
ISTAT con decorrenza febbraio 2026;
4. prende atto dei seguenti accordi assunti dalle parti:
c) Il signor acconsente a che la NO , provveda ad asportare i propri effetti Pt_1 CP_1 personali ancora giacenti presso l'abitazione familiare;
5. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo