Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. cont. 1210/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI nella seguente composizione collegiale: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. cont. 1210/2024 tra
CF: e Parte_1 C.F._1 Pt_2
C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
CARUSO ADRIANO APPELLANTE
E
CF , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BOTTACCHI BRUNELLA
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da atti di causa, note e comparse conclusionali depositate per l'udienza di discussione ex art. 350 bis cpc del 03.04.2025.
Va premesso che la presente sentenza viene redatta in forma coincisa così come prescritto dall'art. 350 bis cpc laddove recita: “la sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi”.
Rigettava altresì la domanda risarcitoria avanzata dagli attori per l'ammontare di € 10.000,00, corrispondente al valore nominale dei titoli, ritenendo che la mancata consegna del foglio informativo cui era tenuta (ai sensi CP_1
del disposto degli art. 3 comma 1 e 6 del DM 19.12.2000) non poteva essere considerata come causa efficiente della mancata conoscenza del termine prescrizionale e dunque dell'impedimento a far valere tempestivamente il proprio diritto, tenuto conto della presunzione assoluta di conoscenza derivante dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM di riferimento (DM
Economia e Finanze del 17.10.2001), che prevedeva il termine di durata di sette anni dei BPF serie AA3.
Con l'atto di appello gli istanti censuravano la sentenza del primo giudice ritenendo che fosse innegabile che l'omessa consegna del foglio illustrativo rivestisse una valenza preponderante per il verificarsi del danno patito dagli istanti e che tale inadempimento di agli obblighi imposti dagli CP_1
artt. 3 comma 1 e 6 del DM 19.12.2000 avesse cagionato agli attori un deficit di conoscenza tale da far venitr meno la possibilità di usufruire di una compiuta e immediatamente accessibile rappresentazione dei termini della operazione in ordine alla durata dei titoli ed alla relativa prescrizione. Evidenziavano dunque il preteso errore commesso dal Giudice di prime cure nell'omettere di esaminare le doglianze degli istanti in merito al deficit di informazione sulla prescrizione dei buoni e la portata dell'inadempimento di Controparte_1 e nel non aver rilevato il nesso causale esistente tra la mancata consegna del foglio informativo e la presunta intervenuta prescrizione e/o diritto risarcitorio.
Deducevano al riguardo che tale dovere informativo non poteva dirsi soddisfatto con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 17 Ottobre 2001, poiché detto provvedimento, istitutivo dei buoni a termine serie AA3, nulla prevedeva in materia di prescrizione, prescrizione invece indicata sul foglio informativo che violando così gli artt. 3 e 6 del D.M. 19 Controparte_1
dicembre 2000 e i relativi doveri di correttezza, buona fede e informazione, non ha mai consegnato agli istanti.
Con un secondo motivo impugnava la decisione sostenendo l'errore del
Tribunale nell'aver rilevato che, in ottemperanza all'art. 6 del D.M. 19-12-2000, era disponibile e visibile al pubblico un avviso sulle condizioni praticate con le dettagliate caratteristiche dei titoli, trattandosi di circostanza non contestata.
Rilevava che detto fatto era stato oggetto di specifica contestazione e che, in ogni caso, detto avviso non indicava la disciplina di detta serie di buoni postali contenendo un mero rinvio ai fogli informativi la cui consegna costituiva obbligo centrale non ottemperato da . CP_1
Concludevano quindi per la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento della domanda di rimborso dei due buoni postali fruttiferi, ovvero di quella subordinata di risarcimento del danno.
Si costituiva , la quale chiedeva il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado per le ragioni in fatto e diritto esposte in comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito sinteticamente esposte. Nel caso di specie, contrariamente a quanto asserito dagli appellanti, il termine di prescrizione ordinario decennale dei BPF serie AA3 oggetto di causa si ricava agevolmente dal DM Economia e Finanze 17.10.2001 laddove, all'art. 8, commi 1), 2) e 3), si indica espressamente quale termine di durata quello di sette anni. Detto termine costituisce quindi, allo stesso tempo, anche il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale ordinario decennale pacificamente applicabile ai buoni postali di cui è causa.
Ciò premesso, secondo oramai consolidato orientamento di legittimità (vedi
Cass. Civ. SS.UU. n. 13979/2007; Cass. N. 19002/2017), i buoni fruttiferi postali vanno qualificati come titoli di legittimazione necessari, ex art. 2002 c.c., unicamente ad identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, giustificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione del rapporto e dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla normativa specificamente per essi dettata dai decreti ministeriali emanati in materia, idonei ad integrare “ab externo”, anche in itinere, il contenuto del contratto, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 cc.
Inoltre, essendo detti DM Economia e Finanze, contenenti il regolamento legale ed economico di tali buoni postali, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sussiste una presunzione assoluta di conoscenza degli stessi in capo ai risparmiatori che potevano agevolmente accedervi attraverso la consultazione della relativa Gazzetta Ufficiale, per cui il fondamentale e determinante obbligo informativo può ritenersi in tal modo assolto da (vedi da Controparte_1
ultimo Cass. ordinanza n. 33631/2024 del 20.12.2024, sulla scia di SS.UU n.
3963/2019).
Per tali ragioni nessuna rilevanza sul piano giuridico può assumere, con riguardo al decorso del termine prescrizionale, la dedotta circostanza della mancata consegna ai risparmiatori dei fogli informativi imposta all'emittente dagli artt. 3 e 6 del DM 19.12.2000, in quanto, a prescindere da detto inadempimento di , i risparmiatori/appellanti sulla base CP_1
dell'ordinaria diligenza avrebbero potuto prendere conoscenza del termine di decorrenza della prescrizione ordinaria o attraverso la lettura del DM di riferimento in quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale o richiedendo le relative informazioni presso gli uffici postali, e dunque essi ben potevano far valere il relativo diritto al rimborso sin dalla data di scadenza dei buoni postali, considerato anche che tali buoni postali, benchè mancanti della indicazione della serie AA3, contenevano la evidente dizione (posta in alto a sinistra) di che avrebbe dovuto allertare ed indurre Controparte_2
l'utente ad attivarsi per accertare quale fosse la durata legale dello stesso.
Al riguardo, giova ancora osservare che “l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass.
22072/2018, Cass. 10828/2015, Cass. 14193/2021).
La domanda di rimborso dei titoli è stata dunque correttamente rigettata dal primo giudice per intervenuta prescrizione del relativo diritto degli attori/appellanti.
Ad analoghe conclusioni, e sulla base delle medesime argomentazioni, deve pervenirsi con riguardo alla domanda subordinata di risarcimento del danno da inadempimento (pre)contrattuale avanzata dagli attori che va pertanto ugualmente rigettata. Al riguardo va precisato che non si ritiene possa essere fonte di responsabilità risarcitoria da parte di l'inadempimento CP_1
dell'obbligo di consegna del foglio informativo stabilito dagli artt. 3 e 6 del DM
19.12.2000 in quanto, a seguito della valutazione del reciproco comportamento tenuto dalle parti, deve ritenersi che detta violazione sia ininfluente, sotto il profilo causale, nella determinazione del danno subito dagli utenti (derivante dalla mancata riscossione dei buoni per intervenuta prescrizione dei medesimi). Difatti la predetta condotta colposa negligente e di inerzia dei risparmiatori - consistita nel non aver attinto direttamente al DM di riferimento per ricavare il regime giuridico e prescrizionale del buono postale ovvero nel non avere richiesto/attinto in proposito tempestive informazioni presso gli uffici postali o tramite il portale internet di , nonostante la chiara CP_1
indicazione “A TERMINE” apposta sui due buoni - assurge a causa efficiente, immediata e diretta, dell'evento-danno, ed assume tale rilevanza da interrompere il nesso di causalità tra detto secondario inadempimento di
[...]
(mancata consegna del foglio informativo) e le conseguenze dannose CP_1
derivate dalla prescrizione.
L'appello è dunque infondato e va rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese processuali del grado di appello dell'appellata Controparte_1
seguono la soccombenza degli appellanti e Parte_1 Pt_2
e si liquidano in solido a carico di questi ultimi come da dispositivo, ai
[...]
sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase del giudizio, esclusa la fase istruttoria non tenutasi in appello.
Visto il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di legge di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 per dichiarare la sussistenza dell'obbligo degli appellanti e di versare in solido un Parte_1 Parte_2
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto, proposto avverso la sentenza emessa dal
Tribunale di Napoli n. 187/2024 dell'08.01.2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2) Condanna in solido gli appellanti e Parte_1 Parte_2
al pagamento, in favore dell'appellata delle spese del Controparte_1
grado di appello che liquida in € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa;
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrendone i presupposti di legge stante il rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza dell'obbligo per gli appellanti e di versare Parte_1 Parte_2
in solido un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli il 10.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio