Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente rel.
2) dott. Alberto Canale Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4421/2024 R.G. vertente
T R A
Avv. AL DI, c.f. , difensore di sé stesso, C.F._1 elett.te dom.to in Torre le Nocelle via De NI (pec
. APPELLANTE Email_1
E
, in persona del suo procuratore Controparte_1 speciale dott. che la rappresenta in forza di procura Controparte_2 speciale rilasciata con scrittura privata del 4 febbraio 2011 autenticata a ministero Dott. Notaio in Vignola (MO), Rep. n. 10371/2011, Persona_1 con sede in Valsamoggia (BO), Località Monteveglio, via della Costituzione n. 3/2, P. IVA , rappresentata e assistita, in forza di procura P.IVA_1 speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dal prof. avv. Giampiero Veronesi (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo Studio dello stesso in Anzola dell'Emilia (BO), Via F.lli Cervi n. 35 (pec . Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1569/2024 del Tribunale di Avellino, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: l'avv. AL DI, appellante: “chiedo pertanto che il gravame sia accolto perché fondato su argomenti inconfutabili nessuna prova contraria veniva addotta da parte , come le risultanze cella Ctu con ogni conseguente statuizione sulle spese del doppio grado”.
1
Svolgimento del processo
Con citazione del 27.4.2021, DI AL ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 449/2021 del 23/26 aprile 2021, con il quale il Tribunale di Avellino ha ingiunto al medesimo di pagare in favore della soc. CP_1
la somma di € 7.604,33, oltre interessi legali al Controparte_1 saggio di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. dal 28 gennaio 2021 sino al soddisfo e spese del monitorio per fatture insolute derivanti da contratto di manutenzione.
Si costituiva la soc. la quale chiedeva di rigettare Controparte_1
l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 449/2021 del 23 aprile 2021 emesso dal Tribunale di Avellino.
L'istruttoria si compendiava della prova testimoniale e della c.t.u.. La causa veniva decisa all'udienza dell'11.9.2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Con sentenza n. 1569/2024 pubblicata l'11.9.2024, il Tribunale di Avellino così statuiva:” rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 449/2021 opposto;
Compensa integralmente le spese di lite in esse comprese quelle di CTU già liquidate con separato provvedimento”.
Avverso tale sentenza pubblicata l'11.9.2024, non notificata, con citazione del 4.10.2024 e iscritta a ruolo l'11.10.2024, proponeva appello l'avv. AL DI, chiedendo la riforma della predetta sentenza.
Si costituiva il 29.1.2025 (udienza fissata in citazione il 20.2.2025), la soc. unipersonale, la quale eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ed il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Disposto il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di prima comparizione, la causa è stata rinviata all'udienza 28.3.2025 per la discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281
2 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e per il deposito di brevi note conclusionali.
Motivi della decisione
L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
L'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ratione temporis alla controversia in esame in forza di quanto previsto dall'art. 35 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che:” L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, l'appello non possa superare il preliminare vaglio di ammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Ed invero, il Tribunale ha rigetto l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall'avv. AL DI per i seguenti motivi:” orbene il decreto ingiuntivo è stato ottenuto per ottenere il pagamento dell'importo di € 7.604,33, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. dal 28 gennaio 2021 per fatture insolute derivanti da contratto di manutenzione che la società opposta assume essere stato stipulato in data 27/10/2010 tra la stessa e l'avv. DI. Sul punto, si osserva che l'unica doglianza articolata dall'opponente concerne la mancata sottoscrizione del contratto in ragione del disconoscimento negli ampi termini in cui è stato formulato. In sintesi, parte opponente nega i rapporti contrattuali invocando la propria estraneità. Di contro parte opposta invoca l'inammissibilità del compiuto disconoscimento avendo l'opponente implicitamente riconosciuto il detto contratto avendo corrisposto il pagamento della prima fattura. Di qui la necessità della disposta CTU grafologica poi espletata. Ed invero, il giudicante esaminata la vicenda per come rappresentata dalle parti in uno con il corredo probatorio documentale, prende atto degli esiti della espletata Ctu che richiama integralmente, essendo condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato, dott.ssa
, in quanto coerenti con i risultati delle indagini, immuni da Persona_2 vizi logici e sorrette da congrua motivazione. Segnatamente il suddetto c.t.u. ha accertato che “Il metodo grafologico applicato in ambito peritale si fonda sullo studio dinamico della scrittura, basato, cioè, non soltanto sull'analisi morfologica e strutturale dei segni grafici, ma soprattutto sull'esame delle peculiarità gestuali, degli automatismi (gesti che sfuggono al controllo della volontà razionale), del ritmo scrittorio e dell'ambito di variabilità grafica specifico di ciascun individuo (proprio le modalità soggettive di attuazione delle variazioni, invero, assumono un significativo valore identificatorio e conferiscono ad ogni grafismo il proprio carattere unico e personale). Compito
3 dell'esperto, una volta eseguita una simile indagine, è quello di pervenire ad un giudizio di eterografia od omografia degli scritti a confronto, fondato non su criteri meramente quantitativi, bensì su valutazioni di tipo qualitativo, che tengano, cioè, conto della natura delle somiglianze e delle differenze rilevate. A tal riguardo va chiarito che la grafologia moderna considera “formali” od
“esteriori” quegli indici grafici che possono essere intenzionalmente controllati e modificati (come la morfologia delle lettere), mentre attribuisce carattere
“sostanziale” a tutti i parametri legati alla “rarità eidomotoria”, ossia alle motricità complesse ed originali, alla dinamica esecutiva, ai “gesti fuggitivi”. Tale criterio gerarchico impone, in sede di bilancio comparativo, di attribuire rilevanza decisiva agli elementi gestuali, dovendo qualificarsi le similarità o divergenze meramente morfologiche, o comunque relative ad altri parametri di per sé non identificativi di una determinata mano scrivente (come ad esempio l'inclinazione o la dimensione), “aspetti di secondo ordine”, che, potendo essere naturalmente condivisi da più soggetti, o agevolmente riprodotti, mai potranno rivestire un ruolo centrale nella formulazione del giudizio attributivo. Laddove registri una compresenza di divergenze sostanziali e concordanze meramente esteriori, pertanto, il perito non potrà che concludere per la diversità di mano dei grafismi a confronto, bastando una singola discordanza concernente un elemento grafico altamente identificativo per condurlo ad un giudizio di eterografia (si consideri, a tal proposito, quanto affermato dal fondatore della scuola grafologica italiana, secondo il quale “… Per_3
l'identità - di mano, n.d.r.- richiede l'avveramento di tutti i segni grafologici, per la non identità invece basta che un solo segno ragionevolmente si imponga a non farla ammettere …” o, ancora, quanto stabilito dal principio noto come
“III legge di , in base al quale “... le somiglianze rilevate tra CP_3 due scritture non sono sufficienti per dimostrarne l'identità. Occorre che non esistano differenze qualitative o che esse siano spiegabili perché riferite ad una speciale circostanza di fatto...”). Orbene, con riguardo al caso di specie, come già evidenziato, dai confronti tra le firme in verifica V1 - V3 e le sottoscrizioni A1 - A48, certamente provenienti dalla mano dell'avv. AL DI in quanto apposte dinanzi a LI LI (tra cui la sottoscritta), sono emerse discordanze oggettive che concernono le componenti più qualitative del grafismo, cioè quei contrassegni identificativi quali: la conduzione del filo grafico, l'abilità grafomotoria e la personalizzazione del gesto, la forma e le modalità di ideare e strutturare i tratti grafici, il calibro, la direzione del tracciato, la gestione dello spazio, la qualità del tratto e la distribuzione della forza pressoria, di guisa che ve n'è quanto basta per concludere che le verificande, solo apparentemente riconducibili all'avv. AL DI, non sono state vergate dalla sua mano. Infine, dai confronti tra le verificande V1 - V3 con le firme C1 - C3, apposte sul “contratto di vendita e installazione di impianto fotovoltaico” apparentemente stipulato tra l'avv. AL DI e la il 27 ottobre 2010, ammesse come Controparte_1
4 comparative in quanto tardivamente disconosciute dall'avv. DI, sono emerse, al contrario, concordanze oggettive concernenti tutti i predetti parametri grafici, potendosi quindi affermare con altrettanta certezza che esse sono state vergate dalla medesima mano scrivente, che non è quella dell'avv. DI”. Questo giudicante, pur ritenendo valida la conclusione cui è giunto il CTU se ne discosta. Alla luce della consolidata giurisprudenza in materia, il giudice può discostarsi dalle risultanze della CTU espletata, essendo però necessaria una motivazione;
tale assunto è stato ulteriormente confermato, anche di recente, dalla Cass. Civ., con l'ordinanza n. 20/2021 del 11 gennaio 2021, secondo cui “Il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU”. Ferma la superiore premessa, questo giudice richiama il principio di diritto espresso di recente dalla Suprema Corte - che pone alla base della decisione di infondatezza della spiegata opposizione - secondo cui, anche nell'ipotesi di non riconducibilità delle sottoscrizioni alla persona, l'accertamento in concreto, con un accurato esame di atti o comportamenti concludenti, che integrano la manifestazione di volontà, che la persona si è avvalsa del contratto facendolo proprio, va interpretata come ratifica. Ebbene, nel caso che ci occupa, è emerso documentalmente oltre il possesso da parte della società opposta dei documenti identificativi dell'opponente nonché la mancata contestazione alla diffida di pagamento che il contratto di manutenzione ed estensione della garanzia del 27/10/2010 era collegato al contratto di vendita e installazione di impianto fotovoltaico stipulato tra le parti nella medesima data e che l'acquisto è effettivamente avvenuto con l'integrale pagamento del relativo prezzo da parte dell'opponente sebbene anche tale contratto sia stato riconosciuto come apocrifo. E' evidente quindi che parte opponente si è inequivocabilmente avvalso dell'operazione, facendola propria ed acquisendo in tal modo a sé gli effetti dell'attività svolta dal falso sottoscrittore (assumendone le relative obbligazioni) nell'ambito procedimentale sia dell'acquisto dell'impianto, corrispondendo l'intero prezzo dell'acquisto e non disconoscendo in questa sede la sottoscrizione, sia della successiva manutenzione, corrispondendo il pagamento della prima fattura n. 11008751 del 30 aprile 2011 e avvalendosi della sostituzione di due pannelli dell'impianto avvenuta da parte dell'opposta nell'anno 2015 (a garanzia biennale scaduta), circostanza quest'ultima peraltro non contestata dall'opponente. Il successivo disconoscimento della firma del contratto, effettuato solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo ed anche l'esito della Ctu confermativo dell'apocrifia della firma, scolorano sul piano della decisività a fronte del formarsi in capo al giudice del motivato convincimento che quell'atto sia stato fatto proprio, nei suoi immediati vantaggi ed anche nelle conseguenti obbligazioni, dal soggetto che ne risulta l'apparente
5 firmatario ( cfr. Cass. Sentenza del 22 febbraio 2023 n. 5479 ) E' pacifico che il riconoscimento della sottoscrizione di cui all'art. 2702 c.c. è avvenuto in modo implicito con la conseguenza che l'esecuzione della prestazione oggetto del rapporto obbligatorio che trae origine dalla scrittura privata (poi disconosciuta) ha valore di riconoscimento della sottoscrizione ivi apposta o comunque di quella dell'apparente firmatario. Conclusivamente, sulla scorta delle risultanze istruttorie documentali deve ritenersi raggiunta la prova della debenza delle somme richieste sia in ordine all'an che al quantum, come incardinate ai rapporti contrattuali e provate con la documentazione trasfusa in atti da parte opposta. Alla luce di quanto sopra l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 449/2021 emesso dall'intestato Tribunale deve essere integralmente confermato, rimanendo all'evidenza assorbite tutte le ulteriori difese di parte opponente. Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti”.
Nel caso di specie l'appellante, dopo aver premesso che “la decisione che s'impugna è l'ennesima prova purtroppo che quando la giustizia di prime cure è in mani inesperte finisce per affaticare il già oneroso carico di lavoro del gravame. La vicenda trae origine dal contatto con l'Agenzia della Beghelli di Benevento dove mi fecero il preventivo per l'acquisto del fotovoltaico e mi diedero dei versamenti da eseguire. Questa è di sicuro accettazione tacita di un contratto mai sottoscritto che onoravo puntualmente. Non sottoscrivevo invece e non accettavo nessuna manutenzione: del resto dopo il montaggio del materiale non ho visto più nessuno. I due pannelli mi furono spediti per cortesia ma dovevo farli montare io che mi avvalsi di un tecnico di fiducia tutto a mie spese. La confusione operata nella sentenza impugnata è frutto di peripezie della fantasia ma non di logica. Del contratto di manutenzione in oggetto manca un elemento fondamentale, l'oggetto, salvo prova contraria”, chiedeva in primo luogo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e concludeva per “la riforma della sentenza impugnata e restituzione prima rata con ogni statuizione sulle spese del doppio grado”.
Dunque, appare evidente, che l'appellante non ha prospetto alcun argomento di censura, limitandosi ad enunciare mere questioni di ingiustizia e non ha indicato le ragioni di fatto o di diritto così da porre il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato sulla decisione impugnata.
La palese genericità dell'appello, del tutto inidoneo a configurare la motivata critica alla decisione impugnata richiesta dall'art. 342 c.p.c. nella formulazione
6 dinanzi riportata e, peraltro, già imposto dalla previgente formulazione della medesima norma, esonera, ovviamente, da ogni valutazione afferente al merito.
Le spese del giudizio di appello, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi -stante il rilievo della semplice questione di inammissibilità- di al d.m. n.147/2022 per le cause di valore sino ad € 26.000,00 seguono la soccombenza dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall'avv. AL DI, avverso la sentenza n. 1569/2024 del Tribunale di Avellino, così provvede:
a) Dichiara inammissibile l'appello;
b) Condanna AL DI al pagamento, in favore della soc.
[...]
, delle spese e competenze del giudizio di appello che Controparte_1 liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso in Napoli, il 28.3.2025
Il Presidente est.
Dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
(Alla redazione integrale del provvedimento ha contribuito il funzionario a.u.p.p. dott.ssa Ilaria Faticoni)
7