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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/02/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio
e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1395 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(p. iva Parte_1
in persona del socio accomandatario, (c.f. P.IVA_1 Parte_1
, (c.f. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. , (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giacomo Triolo e Carla C.F._4
Sgarito per procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
1 Appellanti
p. iva Parte_5 P.IVA_2
Appellato contumace a socio unico (c.f. e per essa Controparte_1 P.IVA_3
quale mandataria, in forza di procura del 20.07.2017 rep. 60852 racc.11359 ai rogiti del Notaio , (p. iva nuova Persona_1 CP_2 P.IVA_4
denominazione di in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
rappresentata e difesa dell'Avv. Caterina Santangelo in forza di procura generale alle liti del 17.09.2010 rep. 67655 racc. n. 18701 ai rogiti del Not. Persona_2
Interveniente
Conclusioni di parte appellante:
in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente la sentenza del
Tribunale di Agrigento, n.533/2019 emessa e depositata il 15.04.2019 e notificata in data 28.05.2019;
nel merito:
- ritenere e dichiarare la sussistenza del superamento del tasso soglia per effetto del tasso di mora;
- ritenere e dichiarare che la banca ha posto in essere un comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza;
- ritenere e dichiarare che vi è stato superamento del tasso soglia di usura, e per l'effetto dichiarare la nullità parziale del contratto relativamente alla clausola
2 interessi per violazione dell'art. 1815 comma secondo e/o comunque ritenere interamente che nulla è dovuto a titolo di interessi;
- per l'effetto, rideterminare l'importo dovuto dagli appellanti depurandolo dal tasso di interesse tempo per tempo;
- ritenere e dichiarare che il tasso di interesse applicato è indeterminato per effetto dell'utilizzo del piano di ammortamento alla francese, anatocismo nascosto e capitalizzazione di interessi e per effetto di commissioni spese varie che producono un tasso effettivo maggiore rispetto a quello dichiarato dalla convenuta opposta nel contratto;
- accertare e quantificare il reale importo che devono corrispondere e/o ricevere gli appellanti;
- ritenere e dichiarare che la ha violato gli obblighi di informazione;
CP_4
- ritenere e dichiarare che gli appellanti hanno diritto al risarcimento del danno procuratogli dalla banca mediante applicazione di clausole illegittime da determinarsi anche in equitativa (danno consistente nella privazione di liquidità,
utilizzata per pagare debiti insussistenti o in misura superiore al dovuto, anziché
essere impiegata in investimenti produttivi o comunque in occasioni di espansione dell'attività economica oggetto d'impresa), mediante la mancata erogazione della seconda tranche e mediante la segnalazione alla Centrale Rischi;
- condannare l'azienda di credito appellata a risarcire i danni subiti dagli opponenti patrimoniali e non patrimoniali (biologici e morali) per le argomentazioni di cui sopra che verranno determinati in via equitativa dalla Corte di Appello;
3 - ritenere e dichiarare, comunque, nulla la garanzia ipotecaria in quanto eccessiva rispetto alla concessione del mutuo;
- in via subordinata, accertare la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale pro tempore vigente.
Conclusioni dell'interveniente:
rigettare il proposto appello poiché infondato in fatto ed in diritto;
rigettare la proposta opposizione poiché assolutamente infondata sia in fatto che in diritto;
rigettare le domande avversarie tutte poiché assolutamente generiche,
indeterminate, non provate e comunque poiché assolutamente infondate sia in fatto che in diritto;
dichiarare, passata in giudicato la sentenza per i capi non impugnati e le domande non riproposte in questo grado con l'atto di appello come sopra specificate;
in via incidentale:
riformare parzialmente la sentenza n. 533/2019 nella parte in cui espressamente recita “l'interesse moratorio era pari al 8,40% e, invece, per come accertato dal
c.t.u. il tasso soglia era pari al 5,99% sicchè il tasso di mora era usurario” e quindi nelle adottate conclusioni ove ha “dichiarato la nullità e quindi l'inefficacia del
tasso di mora previsto nel contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato inter
partes il 12 marzo 2007;” e -per lo effetto- accertare e dichiarare che il tasso di mora
4 pattuito nel contratto di mutuo per cui è causa, pari all'8,40%, non era usurario poiché entro i limiti del tasso soglia di cui alle rilevazioni trimestrali 1° gennaio –
31 marzo 2007 D.M. 19 dicembre 2006 per la categoria “Mutui a Tasso fisso”;
dichiarare, conseguentemente dovuti gli interessi moratori di cui al contratto di mutuo nella misura dell'8,40%;
rigettare l'odierno appello e la proposta opposizione a precetto;
dichiarare, in riforma parziale della sentenza n.533/2019, valido ed efficace l'opposto atto di precetto come notificato.
Con vittoria di spese e compensi del primo e secondo grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 533 del 15.4.2019, il Tribunale di Agrigento, accogliendo parzialmente l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da
[...]
nonché da , Parte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
e avverso il precetto loro notificato da per il Pt_3 Parte_4 Parte_5
pagamento di € 88.651,13, oltre interessi di mora al saggio convenzionale con decorrenza dal 17.11.2015, in dipendenza del contratto di mutuo fondiario stipulato il 12.3.2007, in relazione al quale aveva assunto il ruolo di terza Parte_4
datrice di ipoteca e le altre persone fisiche quello di fideiussori-, ha accertato che il saggio degli interessi moratori, fissato in contratto in 8,4 punti percentuali, superava la soglia fissata a termini della Legge n. 108 del 1996 in 5,99 punti percentuali e ha ritenuto in conseguenza non dovuti i soli interessi moratori. Ha invece respinto: la pretesa degli opponenti di considerare la commissione di estinzione anticipata
5 rilevante ai fini della verifica di usurarietà delle condizioni economiche di concessione del mutuo;
l'eccezione di illegittimità per contrarietà al disposto dell'art. 1283 c.c. del piano di ammortamento "alla francese" prescelto dalle parti per la restituzione delle somme mutuate;
l'eccezione di inefficacia delle modifiche apportate dall'istituto di credito ai sensi dell'art. 118 T.U.B. in quanto "generica e
priva di un adeguato supporto probatorio sulla individuazione della clausola
contrattuale unilateralmente e modificata senza la preventiva comunicazione", la domanda di accertamento della nullità della garanzia ipotecaria eccessiva rispetto all'importo finanziato;
la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da violazione degli obblighi contrattuali gravanti sulla banca perché
sguarnita di prova;
per la medesima ragione, nonchè per l'assenza di profili di illegittimità nella condotta della banca anche in considerazione dell'obbligatorietà
della segnalazione, in dipendenza delle previsioni degli artt. 51, 66 e 107 comma 3
TUB, la domanda di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale
dei Rischi della banca d'Italia.
, Parte_1 Parte_1 Parte_2
e hanno proposto impugnazione parziale avverso
[...] Parte_3 Parte_4
la sentenza:
- dolendosi della mancata applicazione della sanzione di gratuità del mutuo ex art. 1815 comma 2 c.c. pur a fronte del riscontro di usurarietà genetica del carico economico correlato all'operazione di credito. Valutano erronea la soluzione dell'epurazione dei soli interessi moratori, fondata sul presupposto della separata considerazione di interessi moratori e corrispettivi che la giurisprudenza di
6 legittimità insegnava invece dover essere unitariamente valutati e assoggettati alla disciplina antiusura. Segnalano che la convenzione negoziale prevedeva, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario, l'obbligo per questi di corrispondere, in aggiunta alle rate scadute e al capitale a scadere, anche gli interessi di mora come previsti all'art. 4 del contratto, quantificati alla data di conclusione della convenzione negoziale in 8.4 punti percentuali, nonché la commissione secca di estinzione anticipata, indicata all'art 6 del contratto in 3 punti percentuali, così che di fatto il saggio, comprensivo anche della commissione di estinzione anticipata "al termine di un anno dalla decadenza" dal beneficio del termine, sarebbe stato "pari all'11,40% (8,40% per interessi di mora e 3% in termini
di penale)" (pag. 10 dell'atto di appello). Evidenziano, ancora, che del tutto correttamene il consulente tecnico contabile nominato nel primo grado di giudizio aveva conteggiato la commissione di estinzione anticipata entro il TAEG, con l'effetto di rivelare l'usura genetica anche rispetto agli interessi corrispettivi;
- denunziando la nullità "per indeterminatezza del tasso contrattualizzato" (pag. 16
dell'atto di appello) in quanto privo dell'esplicitazione del tasso annuo effettivo,
imposta dalla delibera CICR del marzo 2003 e chiedono applicarsi la clausola sostitutitva di cui all'art. 117 comma VII T.U.B.;
- riproponendo l'eccezione di illegittimità del piano di ammortamento in quanto strutturato in funzione di una "formula di matematica attuariale contenente
l'interesse composto e non quello semplice previsto, invece, dal codice civile all'art.
821, comma 3", così da violare le previsioni degli artt. 1283 e 1284 c.c.;
7 - adducendo la "illogicità della sentenza" (pag. 18 dell'atto di appello) in relazione alla mancata rilevazione della violazione del disposto degli art. 118 e 119 T.U.B.,
non avendo la banca mai provveduto né alla rendicontazione in favore del mutuatario, né alla comunicazione delle variazioni contrattuali a questi sfavorevoli.
Nel giudizio è volontariamente intervenuta rappresentata Controparte_1
dalla mandataria spendendo la qualità di cessionaria del credito CP_2
oggetto di causa in dipendenza del contratto di cessione di crediti in blocco concluso con ai sensi degli articoli 1 e 4 della L. 30.4.1999 n. 130, in data Parte_5
14 luglio 2017. L'interveniente si è opposta all'accoglimento del gravame e ha proposto impugnazione incidentale onde far constare la rispondenza a norma del saggio degli interessi moratori convenuto nel contratto di mutuo.
****
Prima di accedere al merito è necessario trattare delle eccezioni di:
- difetto di prova della ricomprensione del credito oggetto di causa tra quelli ceduti in blocco da a Parte_5 Controparte_5
- difetto di legittimazione processuale della procuratrice della cessionaria, CP_2
nuova denominazione di CP_3
sviluppate in comparsa conclusionale dagli appellanti, i quali, tuttavia, in sede di precisazione delle conclusioni nulla avevano dedotto o eccepito al riguardo.
Riguardo alla prima eccezione, va ribadito il consolidato insegnamento della
Suprema Corte secondo cui "in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una
banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito
8 in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che
occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi
comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie
consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché,
ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese,
danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare
i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della
Banca d'Italia" (Cass. civ. 22.4.2024 n. 10860, la quale espressamente richiama
Cass. n. 31188/2017 e Cass. n. 21821/2023). Merita inoltre osservare che l'orientamento che ritiene non sufficiente “la produzione dell'avviso dell'art. 58
TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “in quanto l'unico effetto di tale
pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al
debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che
l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti
gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter
affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (Cass 6.2.2024 n. 3405,
Cass., 20.7.2023, n. 21821) precisa che l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco è diversamente modulato a seconda del tenore della contestazione del debitore, di modo che tale prova “quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione
delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione
pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali
indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con
9 certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle
sue caratteristiche concrete” (Cass. 22.3.2024 n. 7866). In termini ancor più
articolati e precisi afferma la Suprema Corte che «In caso di azione (di cognizione
o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si
qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione
della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264
c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al
cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del
credito; quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del
debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul
creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza
vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche
in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a
tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche
operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia
dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della
suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della
cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della
cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore
ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in
tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri
elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di
crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità
dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto
10 di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso
di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in
considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società
cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito
controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco,
in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino
sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà
essere fornita dal cessionario in altro modo». (Cass. civ. 5/4/2023 n. 9412, il cui principio di diritto è richiamato e ribadito da Cass. civ. 29.2.2024 n. 5478).
Riportati tali insegnamenti al caso concreto e rilevato che:
° i debitori, silenti sino al deposito della comparsa conclusionale -oltre dunque il momento della precisazione delle conclusioni nelle quali non vi è traccia delle eccezioni- nonostante la tempestiva costituzione dell'interveniente, non hanno specificamente contestato l'operazione di cessione in sé considerata e neppure l'inclusione in essa dello specifico credito oggetto di causa;
° l'interveniente ha depositato l'avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. nel quale sono riportati gli estremi del contratto e adeguatamente specificati i connotati identificativi (data di insorgenza, qualità soggettive del debitore, caratteristiche oggettive del credito derivante da rapporti classificati a sofferenza) dei crediti oggetto della cessione in blocco da parte di In tale avviso è indicato Parte_5
un sito internet attraverso il quale cedente e cessionaria rendono disponibili "i dati
indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i
debitori ceduti che ne faranno richiesta"; ebbene, deprivando le contestazioni -
11 tardivamente- mosse in giudizio del grado minimo di specificità richiesto dall'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, gli appellanti non hanno dedotto di aver vanamente consultato il sito;
° con comportamento concludente dal significativo valore indiziario, la cedente dopo la cessione, non ha svolto ulteriore attività processuale ed Parte_5
anzi, ricevuta comunicazione della sentenza, ne ha dato tempestiva notizia alla cessionaria, la quale ha provveduto a notificarla ai soccombenti;
° è comprovato che il cessionario dispone dei titoli in forza dei quali è stato preannunziato l'avvio della procedura esecutiva, circostanza di pari valore indiziario e concludente;
deve affermarsi raggiunta la dimostrazione della legittimazione attiva di
[...]
rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
Quanto alla seconda eccezione, la procura speciale del 20.7.2017 con la quale
[...]
ha conferito mandato a società che in data Controparte_1 CP_3
25.6.2019 ha mutato la propria denominazione in non solo specifica CP_2
adeguatamente il perimetro dell'incarico affidato ("compiere … ogni atto, attività,
adempimento e formalità dallo stesso Procuratore ritenuti necessari e/o utili alla
amministrazione, gestione, incasso, il recupero …, anche attraverso le vie
giudiziarie, dei crediti", tali intendendosi, come chiarito nelle premesse dell'atto, il
"portafoglio di crediti pecuniari classificati in sofferenza" di cui la rappresentata
"con un'operazione di cartolarizzazione … è divenuta titolare, con efficacia a
decorrere dal 14 luglio 2017"), e dei poteri conferiti alla mandataria, ma è conforme alle indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
12 Ufficiale, nel quale la cessionaria riferiva di aver conferito incarico a CP_3
di "svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti" e ancora, in qualità di "special servicer di
porre in essere le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti
oggetto della cessione"
****
Quanto al merito, procedendo nella disamina secondo la tecnica dei punti di motivazione principiando dall'esame congiunto dell'appello incidentale e del primo motivo di impugnazione principiale e proseguendo poi con gli altri motivi di impugnazione principale nel rispetto dell'ordine espositivo impresso dagli appellanti, vale osservare:
- L'impugnazione incidentale è fondata, mentre deve essere respinto il I motivo di impugnazione principale. Le condizioni economiche convenute nel contratto di mutuo non confliggono con la disciplina antiusura.
Giova muovere da talune premesse descrittive della fattispecie negoziale sottoposta a vaglio.
Il "contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 238 e seguenti del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993 n. 385", stipulato in forma pubblica notarile il giorno
12 marzo 2007, rientra nella categoria di operazioni “mutui con garanzia a tasso
fisso” per la quale il D.M. 19.12.2006 adottato ai sensi della L. 108/1996 rileva il
TEGM nel 5,99%, così che il tasso soglia resta fissato nel 8,985% (ai sensi dell'art. 13 penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio
risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del
comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso,
aumentato della metà"). Questo il parametro di riferimento, è agevole rilevare che né gli interessi corrispettivi (5,60%), né l'indicatore del costo effettivo globale
(T.A.E.G.) che determina nel 5.792% annuo il carico economico complessivo dell'operazione di finanziamento, risultano fissati in misura eccedente il limite dell'usura. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo agli interessi di mora previsti dall'art. 4 comma 2 del contratto di mutuo in misura pari al " tasso
effettivo globale medio, vigente di tempo in tempo, per la categoria di operazioni
MUTUI, così come rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con
Decreto pubblicato su G.U.R.I. in applicazione della legge n. 108 del 7/3/1996,
maggiorato del 40% … e con arrotondamento ai 5 centesimi superiori" e , dunque,
in relazione all'epoca di stipula del contratto, come precisato al comma 3 del medesimo art. 4, in 8,40 punti percentuali, con un meccanismo che correla in via diretta il tasso -variabile- dei moratori al tasso soglia usura, mantenendolo strutturalmente e costantemente al di sotto di esso.
Resta dunque esclusa l'illiceità per contrarietà alla L. n. 108/1996 anche degli interessi moratori e ciò, peraltro, senza neppure considerare l'insegnamento di recente impartito dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n. 19597 del 18.9.2020) riguardo alle modalità di computo della soglia usuraria degli interessi moratori ovvero senza neppure considerare la maggiorazione di 2.1 punti percentuali indicata dall'art. 4,
ult. comma, del d.m. 19.12.2006 ("i tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1,
14 comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora
contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica
condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha
rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione
di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi
di ritardato pagamento e' mediamente pari a 2,1 punti percentuali") che la Suprema
Corte, nella sua funzione nomofilattica, ha segnalato come componente necessaria per l'individuazione della soglia degli interessi moratori. Giova in proposito brevemente rammentare che, risolvendo il conflitto segnalato con l'ordinanza di rimessione della sezione I che evidenziava l'opportunità di “valutare, anche alla
stregua del tenore letterale dell'art. 644 c.p. e della L. n. 108 del 1996, art. 2 e delle
indicazioni emergenti dai lavori preparatori di quest'ultima legge, nonchè delle
critiche mosse alla soluzione affermativa, se l'evidenziato principio di simmetria
consenta o meno di escludere l'assoggettamento degl'interessi di mora alla predetta
disciplina, in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della
determinazione del tasso effettivo globale medio;
qualora si opti per la soluzione
contraria, occorre poi stabilire se, ai fini della verifica in ordine al carattere
usurario degl'interessi, sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia
determinato in base alla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui al
comma 1 dell'art. 2 cit., o se, viceversa, la mera rilevazione del relativo tasso medio,
sia pure a fini dichiaratamente conoscitivi, imponga di verificarne l'avvenuto
superamento nel caso concreto, e con quali modalità debba aver luogo tale
riscontro, alla luce della segnalata irregolarità nella rilevazione” (Cass. civ. sez. I,
22/10/2019, n.26946 in parte motiva), le Sezioni Unite hanno sposato la tesi c.d.
15 estensiva e risolto numerose questioni applicative conseguenziali all'affermazione della riconduzione degli interessi moratori “che sono comunque convenuti e
costituiscono un possibile debito per il finanziato” nell'ambito della normativa antiusura.
Con specifico riguardo all'individuazione del limite per gli interessi moratori, le
Sezioni Unite hanno evidenziato che esso:
- deve trarsi comunque dai decreti ministeriali ai quali la L. n. 108/1996 rimanda per il recepimento delle rilevazioni periodiche trimestrali condotte dalla Banca
d'Italia, atteso che la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria per il quale ha optato il legislatore del 1996 esige anche per gli interessi moratori l'identificazione di un tasso soglia mediante rilevazioni statistiche. Rilevazioni sulla maggiorazione media richiesta dagli istituti di crediti in presenza di inadempimento o ritardo nell'inadempimento del finanziato che la Banca d'Italia ha condotto in passato e ancora conduce, sia pure con frequenza e finalità non perfettamente coincidenti con quelle proprie della L. n. 108/1996, e che ben possono “fondare la
fissazione di un cd. tasso-soglia limite” che comprenda anche i moratori.
Analogamente a quanto accade per gli interessi corrispettivi, tali rilevazioni assolvono ugualmente all'identificazione di clausole negoziali che, distando significativamente dalla media delle clausole analogamente stipulate, si pongono fuori mercato;
- si calcola sommando al t.e.g.m. il dato statistico esposto ai fini conoscitivi dalla
Banca d'Italia e moltiplicando il valore così ottenuto, in relazione al tempo della
16 stipula del contratto, della metà ovvero di un quarto con l'aggiunta di altri 4 punti percentuali.
Non valgono a immutare la valutazione di compatibilità del regolamento contrattuale oggetto di scrutinio con la disciplina antiusura le doglianze degli appellanti in punto di riconducibilità al carico economico oggetto di comparazione con il tasso soglia anche commissione di estinzione anticipata del 3% prevista all'art. 6 del contratto di mutuo. Questa rappresenta il corrispettivo versato una tantum dal finanziato per l'esercizio del jus poenitendi secondo quanto consentito dall'art. 40
T.U.B. (che si ascrive al genus dell'art. 1373 comma II c.c.) e svolge una funzione di indennizzo in favore della banca per la riduzione del margine di guadagno atteso dalla restituzione rateale e posticipata del debito. Proprio tale sua natura la esclude dal novero delle voci computabili a fini della verifica dell'usurarietà del finanziamento, difettando un nesso di collegamento tra l'onere e l'erogazione del finanziamento. La commissione per l'estinzione anticipata, invero “non è collegata
se non indirettamente all'erogazione del credito non rientrando tra i flussi di
rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo
nella corresponsione di quello. Non si è di fronte cioè a una remunerazione, a favore
della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del
cliente (argomento ex articolo due bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla
legge n. 2 del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo
previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento” (Cass. civ. 14.3.2022
n. 8109 e, in termini, Cass. civ., sez. III, 7.3.2022, n. 7352). A rinforzare il convincimento che la penale di anticipata estinzione non concorra al calcolo del
17 TEG del concreto rapporto negoziale è anche la giurisprudenza penale, secondo cui il collegamento che il legislatore pone all'art. 644 c.p., con l'impiego del termine
“corrispettivo”, tra le prestazioni dell'accipiens e del solvens rende evidente come il pagamento usurario debba trovare causa e relazione diretta nel sinallagma con quanto prestato dal mutuante. Ne discende che la clausola penale, per la sua funzione, non può essere considerata ex se come parte del “corrispettivo” previsto dall'art. 644 c.p. poiché, sul piano giuridico, l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale (Cass. pen. n.
5683/2012; Cass. pen. n. 29010/2018). Tale valore di penale la commissione mantiene anche nell'ipotesi (qui peraltro non ricorrente, avendo la banca richiesto con l'atto di precetto unicamente il pagamento delle rate scadute e del capitale a scadere alla data della risoluzione, oltre agli interessi di mora) in cui sia pretesa dalla banca per il caso di risoluzione anticipata del rapporto per inadempimento del mutuatario, secondo quanto consentito dall'art. 10 del capitolato delle condizioni generali di contratto.
L'errore ricostruttivo insito nell'allegazione degli appellanti si apprezza anche sul piano metodologico ove di consideri che:
- del tutto arbitrario e privo di autentico valore descrittivo del costo del finanziamento si rivela il cumulo matematico delle diverse componenti di costo del finanziamento o della reale incidenza degli interessi moratori, prospettato come pari a 11,40%, (ovvero 8,40+ 3), non fosse altro perché, mentre i primi sono dovuti ad anno, la penale per estinzione anticipata è (nel concreto, sarebbe stata) calcolata una
tantum sul capitale residuo;
18 - conduce alla valorizzazione non del momento genetico del contratto, come imposto dal D.L. n. 394/2000, convertito con modificazioni dalla L. n. 24/2001, norma di interpretazione autentica della disciplina contenuta nella L. n. 108/1996, ma di accadimenti non solo successivi, ma anche eventuali attinenti alla fase di svolgimento del rapporto;
- vulnera il principio di omogeneità/simmetria di confronto tra TEG del singolo rapporto e tasso-soglia usura, principio che le Sezioni Unite (Cass. Sez.Un. n.
16303/2018) collocano al centro del vigente sistema antiusura posto che, proprio in forza delle ragioni sopra evidenziate, le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medi ai sensi della Legge sull'usura” della Banca d'Italia già
nell'aggiornamento del febbraio 2006 escludono espressamente dal calcolo del TEG
le penali a carico del cliente per il caso di estinzione anticipata del rapporto («Le
penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto,
laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno
aggiunte alle spese di chiusura della pratica» (paragrafo C4).
II motivo di impugnazione:
Nessuna previsione di rango primario o regolamentare impone di indicare nei contratti di mutuo il T.A.E., tasso annuo effettivo, indicatore presente invece nei contratti di conto corrente bancario onde fornire al correntista conoscenza dell'incidenza effettiva su base annua del tasso degli interessi debitori in conseguenza della loro periodica capitalizzazione infrannuale.
Il contratto di mutuo specifica invece, insieme al tasso nominale (5.60%) anche l'I.S.C. (5.792%), così ottemperando alle disposizioni della l'emanazione della
19 delibera CICR 4.3.2003 n. 286 (la quale, all'art. 9 comma II demanda alla Banca
d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali, in ragione
delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un
indicatore sintetico di costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che
concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo
la formula stabilita dalla banca d'italia medesima”). Non può tuttavia non osservarsi che la mancata indicazione dell'ISC o TAEG non avrebbe implicato incertezza sul contenuto effettivo del contratto e sul tasso di interesse pattuito. La
mancanza di tali indicatori si ripercuote unicamente sull'aspetto della completezza e immediatezza informativa per il cliente: il TAEG (o l'ISC) infatti non è un ulteriore tasso negoziale, ma un valore derivato che, riflettendo e sintetizzando in un'unica espressione numerica il costo dell'operazione di credito, offre alla parte finanziata un utile strumento per la comparazione preventiva e rapida delle offerte di diversi operatori bancari (esigenza, nel concreto, ragionevolmente neppure avvertita posto che il tasso concordato degli interessi corrispettivi è meramente replicativo del tasso di riferimento periodicamente fissato dalla normativa regolamentare). La mancata condivisione di simile strumento di carattere informativo non equivale, pertanto, ad assenza di un requisito tassativo e indefettibile del regolamento negoziale, quale invece è la pattuizione convenzionale degli interessi. “In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di
finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come
tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata
indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione
20 automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non
determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea
rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria
degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass.
9.12.2021 n.
39169 e, nei medesimi termini, Cass. n. 4597/2023, 17187/2023, 34889/2023).
Non vi è dunque luogo per l'applicazione di meccanismi sanzionatori previsti dall'art. 1284 c.c. o dall'art. 117 TUB, con riconduzione del tasso degli interessi al saggio legale o al tasso previsto dalla disciplina bancaria, giacché il saggio convenzionale è analiticamente e chiaramente determinato in contratto in termini che soddisfano il disposto dell'art. 1346 c.c.
III motivo di impugnazione principale:
Sostengono gli appellanti che l'adozione di un piano di ammortamento a rata costante c.d. alla francese ha determinato l'applicazione di un tasso di interesse composto, superiore a quello indicato nel contratto con conseguente violazione del divieto di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c..
Il rilievo è infondato nel merito. Sovvengono al riguardo i chiarimenti di recente offerti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. 29.5.2024 n. 15130)
chiamata a risolvere la questione, a essa rimessa con rinvio pregiudiziale ex art. 363
bis c.p.c., concernente l'individuazione delle conseguenze giuridiche derivanti dall'omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario con piano di ammortamento a rata costante, del regime di capitalizzazione composto degli interessi. Alla Suprema Corte è stato richiesto se tale omissione comporti la nullità
del contratto per difetto di determinatezza, ai sensi del combinato disposto degli artt.
21 1346 e 1418 comma II c.c., ovvero possa tradursi in una violazione della disposizione dell'art. 117 comma IV TUB, il quale impone, a pena di nullità, che i contratti indichino "il tasso di interesse ogni altro prezzo e condizioni praticate
inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora".
Il rischio paventato dagli appellanti, ovvero l'immanenza di un effetto anatocistico nel sistema di costruzione del piano di rimborso a rate costanti, è certamente da escludersi. Come in più occasioni già rilevato da questa Corte (da ultimo, Corte
App. Palermo 30.11.2024 n. 1950), l'ammortamento c.d. «alla francese» o «a rate costanti» prevede un rimborso del finanziamento a rate posticipate, ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi, questi ultimi computati unicamente sul capitale residuo non ancora restituito. E' strutturato sul susseguirsi di rate di importo sempre uguale nel tempo, composte da una quota di interessi che è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell'ammortamento,
e da una quota di capitale che, all'inverso, è minore all'inizio e si accresce progressivamente. Similmente a quanto avviene nell'ammortamento con quota capitale costante e rata variabile, c.d. «all'italiana», in cui la quota di capitale rimborsato con ciascuna rata è costante, mentre varia la quota di interessi che,
calcolata anch'essa solo sul capitale residuo, rende variabile l'ammontare delle rate,
necessariamente maggiore all'inizio e sempre minore nell'approssimarsi alla scadenza del piano, anche nell'ammortamento alla francese "il rimborso delle
frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del
capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli
interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della
22 quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento
della quota scrivibile a capitale e così via" (Cass. S.U. 1513072024).
Nessuna delle due modalità di restituzione rateale dei finanziamenti produce un effetto anatocistico, in quanto è previsto che gli interessi siano calcolati sempre e solo sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale,
non vi è anatocismo.
Neppure l'obiettiva maggiore onerosità complessiva di un piano di ammortamento sviluppato con il sistema alla francese rispetto a una convenzione contrattuale del tutto omologa (per importo erogato, durata e periodicità della restituzione e saggio di interesse corrispettivo) strutturata con il criterio di ammortamento all'italiana è
indicativa di un effetto anatocistico, tanto meno occulto. La differenza tra i due modelli di ammortamento ha primariamente a oggetto le modalità di restituzione,
posto che, nell'ammortamento alla francese, si prevede una rata costante nel suo ammontare durante tutto il rapporto, che consente al debitore, specie quando, come nel caso di specie, trattasi di un imprenditore commerciale, di conoscere e meglio gestire il proprio impegno finanziario e i flussi di cassa. Di contro il vantaggio per il soggetto finanziatore risiede nel fatto che il capitale resta per più tempo in mano al mutuatario che lo restituisce più lentamente, così che maggiore è l'incidenza complessiva degli interessi. Ed è esattamente questa la differenza che, ove si provasse a sviluppare comparativamente due diversi piani di ammortamento del mutuo, determina, a parità di condizioni, la maggiore incidenza degli interessi nel piano alla francese, rispetto a quello all'italiana. Il maggior carico di interessi del prestito nei piani di ammortamento "alla francese" non dipende, dunque "da un
23 fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul
capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente
anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del
capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei
primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi
corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del
termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto", costituendo il
"naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si
articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non
decrescente" (Cass. S.U. n. 15130/2024).
Procedendo ulteriormente nell'analisi, deve ancora osservarsi proprio l'opzione convenzionale in favore di una rata costante impone l'utilizzo, nella predisposizione del piano di ammortamento, di una formula di matematica finanziaria, nota sotto il nome di “legge di sconto composto”, unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite. Essa consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitali compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, c.d. “equivalenza finanziaria”, criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario, così che è "anche solo astrattamente
inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che
trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori
interessi" (Cass. 15130/2024). L'opposta conclusione, prosegue la Corte, non può
essere dedotta in termini puramente astratti (che prescindano, cioè, da una specifica e argomentata deduzione circa l'avvenuta produzione in concreto di un simile
24 effetto) sul rilievo che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime composto. E' questa, infatti, "espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota
capitale è incrementata con gli interessi generati però, non (necessariamente) su
altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a
generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi
nel periodo successivo". Come già chiarito da altre pronunzie di legittimità, invero,
"nessuna contraddizione ... può essere ravvisata fra l'utilizzo (da parte del giudice
di merito) dell'aggettivo "composto", da intendersi come evocato in correlazione
con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di
interessi dovuta per ciascuna rata "è calcolata applicando il tasso convenuto solo
sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo" (Cass. n. 34677/2022). In altri termini, il regime composto è espressione identificativa di un meccanismo che
"permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi
diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di
rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti
temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei
mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti
acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o
quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma
dei valori attuali di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, ex
art. 1866 c.c.)" (Cass. S.U. n. 1513/2024).
IV motivo di impugnazione:
25 Le doglianze espresse non superano il vaglio preliminare di ammissibilità ex art. 342 c.p.c. atteso che non si confrontano con il passaggio argomentativo del
Tribunale il quale sottolineava che l'asserita violazione degli obblighi informativi ex art. 118 T.U.B. non è supportata dalla dimostrazione -e, deve soggiungersi,
dall'allegazione- della condizione negoziale che la banca avrebbe unilateralmente modificato in pejus senza rispettare le condizioni di efficacia per l'utilizzo dello speciale suo diritto potestativo. Priva di attinenza alla concreta vicenda negoziale,
ovvero un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento sviluppato per una durata definita di tempo, è infine la doglianza relativa al mancato invio di comunicazioni periodiche, non necessarie a fronte della consegna all'atto della stipula del contratto,
del piano di ammortamento.
****
Conclusivamente, dunque, mentre l'appello principale deve essere respinto,
l'accoglimento di quello incidentale si traduce nel rigetto integrale dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla società debitrice e dai suoi garanti.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio,
liquidate in misura prossima ai medi dei compensi previsti dal dm n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, in € 9.100,00, di cui €
2.800,00 per la fase di studio, € 1.800,00 per la fase introduttiva ed € 4.500,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m.
n. 55/2014, devono essere poste a carico solidale degli appellanti.
P.Q.M.
26 La Corte di Appello, definitivamente pronunziando nella contumacia, qui dichiarata,
di Controparte_6
rigetta l'appello proposto da Parte_1
e con atto di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
citazione notificato a il 27.6.2019 avverso la sentenza del Tribunale Parte_5
di Agrigento n. 533 del 15 aprile 2019;
condanna gli appellanti, sotto il vincolo della solidarietà alla refusione in favore dell'interveniente rappresentata da delle Controparte_1 CP_2
spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.100,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante principale il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello il giorno 13 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 L. n. 108/96, infatti, "Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio
e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1395 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(p. iva Parte_1
in persona del socio accomandatario, (c.f. P.IVA_1 Parte_1
, (c.f. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. , (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giacomo Triolo e Carla C.F._4
Sgarito per procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
1 Appellanti
p. iva Parte_5 P.IVA_2
Appellato contumace a socio unico (c.f. e per essa Controparte_1 P.IVA_3
quale mandataria, in forza di procura del 20.07.2017 rep. 60852 racc.11359 ai rogiti del Notaio , (p. iva nuova Persona_1 CP_2 P.IVA_4
denominazione di in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
rappresentata e difesa dell'Avv. Caterina Santangelo in forza di procura generale alle liti del 17.09.2010 rep. 67655 racc. n. 18701 ai rogiti del Not. Persona_2
Interveniente
Conclusioni di parte appellante:
in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente la sentenza del
Tribunale di Agrigento, n.533/2019 emessa e depositata il 15.04.2019 e notificata in data 28.05.2019;
nel merito:
- ritenere e dichiarare la sussistenza del superamento del tasso soglia per effetto del tasso di mora;
- ritenere e dichiarare che la banca ha posto in essere un comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza;
- ritenere e dichiarare che vi è stato superamento del tasso soglia di usura, e per l'effetto dichiarare la nullità parziale del contratto relativamente alla clausola
2 interessi per violazione dell'art. 1815 comma secondo e/o comunque ritenere interamente che nulla è dovuto a titolo di interessi;
- per l'effetto, rideterminare l'importo dovuto dagli appellanti depurandolo dal tasso di interesse tempo per tempo;
- ritenere e dichiarare che il tasso di interesse applicato è indeterminato per effetto dell'utilizzo del piano di ammortamento alla francese, anatocismo nascosto e capitalizzazione di interessi e per effetto di commissioni spese varie che producono un tasso effettivo maggiore rispetto a quello dichiarato dalla convenuta opposta nel contratto;
- accertare e quantificare il reale importo che devono corrispondere e/o ricevere gli appellanti;
- ritenere e dichiarare che la ha violato gli obblighi di informazione;
CP_4
- ritenere e dichiarare che gli appellanti hanno diritto al risarcimento del danno procuratogli dalla banca mediante applicazione di clausole illegittime da determinarsi anche in equitativa (danno consistente nella privazione di liquidità,
utilizzata per pagare debiti insussistenti o in misura superiore al dovuto, anziché
essere impiegata in investimenti produttivi o comunque in occasioni di espansione dell'attività economica oggetto d'impresa), mediante la mancata erogazione della seconda tranche e mediante la segnalazione alla Centrale Rischi;
- condannare l'azienda di credito appellata a risarcire i danni subiti dagli opponenti patrimoniali e non patrimoniali (biologici e morali) per le argomentazioni di cui sopra che verranno determinati in via equitativa dalla Corte di Appello;
3 - ritenere e dichiarare, comunque, nulla la garanzia ipotecaria in quanto eccessiva rispetto alla concessione del mutuo;
- in via subordinata, accertare la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale pro tempore vigente.
Conclusioni dell'interveniente:
rigettare il proposto appello poiché infondato in fatto ed in diritto;
rigettare la proposta opposizione poiché assolutamente infondata sia in fatto che in diritto;
rigettare le domande avversarie tutte poiché assolutamente generiche,
indeterminate, non provate e comunque poiché assolutamente infondate sia in fatto che in diritto;
dichiarare, passata in giudicato la sentenza per i capi non impugnati e le domande non riproposte in questo grado con l'atto di appello come sopra specificate;
in via incidentale:
riformare parzialmente la sentenza n. 533/2019 nella parte in cui espressamente recita “l'interesse moratorio era pari al 8,40% e, invece, per come accertato dal
c.t.u. il tasso soglia era pari al 5,99% sicchè il tasso di mora era usurario” e quindi nelle adottate conclusioni ove ha “dichiarato la nullità e quindi l'inefficacia del
tasso di mora previsto nel contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato inter
partes il 12 marzo 2007;” e -per lo effetto- accertare e dichiarare che il tasso di mora
4 pattuito nel contratto di mutuo per cui è causa, pari all'8,40%, non era usurario poiché entro i limiti del tasso soglia di cui alle rilevazioni trimestrali 1° gennaio –
31 marzo 2007 D.M. 19 dicembre 2006 per la categoria “Mutui a Tasso fisso”;
dichiarare, conseguentemente dovuti gli interessi moratori di cui al contratto di mutuo nella misura dell'8,40%;
rigettare l'odierno appello e la proposta opposizione a precetto;
dichiarare, in riforma parziale della sentenza n.533/2019, valido ed efficace l'opposto atto di precetto come notificato.
Con vittoria di spese e compensi del primo e secondo grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 533 del 15.4.2019, il Tribunale di Agrigento, accogliendo parzialmente l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da
[...]
nonché da , Parte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
e avverso il precetto loro notificato da per il Pt_3 Parte_4 Parte_5
pagamento di € 88.651,13, oltre interessi di mora al saggio convenzionale con decorrenza dal 17.11.2015, in dipendenza del contratto di mutuo fondiario stipulato il 12.3.2007, in relazione al quale aveva assunto il ruolo di terza Parte_4
datrice di ipoteca e le altre persone fisiche quello di fideiussori-, ha accertato che il saggio degli interessi moratori, fissato in contratto in 8,4 punti percentuali, superava la soglia fissata a termini della Legge n. 108 del 1996 in 5,99 punti percentuali e ha ritenuto in conseguenza non dovuti i soli interessi moratori. Ha invece respinto: la pretesa degli opponenti di considerare la commissione di estinzione anticipata
5 rilevante ai fini della verifica di usurarietà delle condizioni economiche di concessione del mutuo;
l'eccezione di illegittimità per contrarietà al disposto dell'art. 1283 c.c. del piano di ammortamento "alla francese" prescelto dalle parti per la restituzione delle somme mutuate;
l'eccezione di inefficacia delle modifiche apportate dall'istituto di credito ai sensi dell'art. 118 T.U.B. in quanto "generica e
priva di un adeguato supporto probatorio sulla individuazione della clausola
contrattuale unilateralmente e modificata senza la preventiva comunicazione", la domanda di accertamento della nullità della garanzia ipotecaria eccessiva rispetto all'importo finanziato;
la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da violazione degli obblighi contrattuali gravanti sulla banca perché
sguarnita di prova;
per la medesima ragione, nonchè per l'assenza di profili di illegittimità nella condotta della banca anche in considerazione dell'obbligatorietà
della segnalazione, in dipendenza delle previsioni degli artt. 51, 66 e 107 comma 3
TUB, la domanda di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale
dei Rischi della banca d'Italia.
, Parte_1 Parte_1 Parte_2
e hanno proposto impugnazione parziale avverso
[...] Parte_3 Parte_4
la sentenza:
- dolendosi della mancata applicazione della sanzione di gratuità del mutuo ex art. 1815 comma 2 c.c. pur a fronte del riscontro di usurarietà genetica del carico economico correlato all'operazione di credito. Valutano erronea la soluzione dell'epurazione dei soli interessi moratori, fondata sul presupposto della separata considerazione di interessi moratori e corrispettivi che la giurisprudenza di
6 legittimità insegnava invece dover essere unitariamente valutati e assoggettati alla disciplina antiusura. Segnalano che la convenzione negoziale prevedeva, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario, l'obbligo per questi di corrispondere, in aggiunta alle rate scadute e al capitale a scadere, anche gli interessi di mora come previsti all'art. 4 del contratto, quantificati alla data di conclusione della convenzione negoziale in 8.4 punti percentuali, nonché la commissione secca di estinzione anticipata, indicata all'art 6 del contratto in 3 punti percentuali, così che di fatto il saggio, comprensivo anche della commissione di estinzione anticipata "al termine di un anno dalla decadenza" dal beneficio del termine, sarebbe stato "pari all'11,40% (8,40% per interessi di mora e 3% in termini
di penale)" (pag. 10 dell'atto di appello). Evidenziano, ancora, che del tutto correttamene il consulente tecnico contabile nominato nel primo grado di giudizio aveva conteggiato la commissione di estinzione anticipata entro il TAEG, con l'effetto di rivelare l'usura genetica anche rispetto agli interessi corrispettivi;
- denunziando la nullità "per indeterminatezza del tasso contrattualizzato" (pag. 16
dell'atto di appello) in quanto privo dell'esplicitazione del tasso annuo effettivo,
imposta dalla delibera CICR del marzo 2003 e chiedono applicarsi la clausola sostitutitva di cui all'art. 117 comma VII T.U.B.;
- riproponendo l'eccezione di illegittimità del piano di ammortamento in quanto strutturato in funzione di una "formula di matematica attuariale contenente
l'interesse composto e non quello semplice previsto, invece, dal codice civile all'art.
821, comma 3", così da violare le previsioni degli artt. 1283 e 1284 c.c.;
7 - adducendo la "illogicità della sentenza" (pag. 18 dell'atto di appello) in relazione alla mancata rilevazione della violazione del disposto degli art. 118 e 119 T.U.B.,
non avendo la banca mai provveduto né alla rendicontazione in favore del mutuatario, né alla comunicazione delle variazioni contrattuali a questi sfavorevoli.
Nel giudizio è volontariamente intervenuta rappresentata Controparte_1
dalla mandataria spendendo la qualità di cessionaria del credito CP_2
oggetto di causa in dipendenza del contratto di cessione di crediti in blocco concluso con ai sensi degli articoli 1 e 4 della L. 30.4.1999 n. 130, in data Parte_5
14 luglio 2017. L'interveniente si è opposta all'accoglimento del gravame e ha proposto impugnazione incidentale onde far constare la rispondenza a norma del saggio degli interessi moratori convenuto nel contratto di mutuo.
****
Prima di accedere al merito è necessario trattare delle eccezioni di:
- difetto di prova della ricomprensione del credito oggetto di causa tra quelli ceduti in blocco da a Parte_5 Controparte_5
- difetto di legittimazione processuale della procuratrice della cessionaria, CP_2
nuova denominazione di CP_3
sviluppate in comparsa conclusionale dagli appellanti, i quali, tuttavia, in sede di precisazione delle conclusioni nulla avevano dedotto o eccepito al riguardo.
Riguardo alla prima eccezione, va ribadito il consolidato insegnamento della
Suprema Corte secondo cui "in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una
banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito
8 in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che
occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi
comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie
consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché,
ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese,
danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare
i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della
Banca d'Italia" (Cass. civ. 22.4.2024 n. 10860, la quale espressamente richiama
Cass. n. 31188/2017 e Cass. n. 21821/2023). Merita inoltre osservare che l'orientamento che ritiene non sufficiente “la produzione dell'avviso dell'art. 58
TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “in quanto l'unico effetto di tale
pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al
debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che
l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti
gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter
affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (Cass 6.2.2024 n. 3405,
Cass., 20.7.2023, n. 21821) precisa che l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco è diversamente modulato a seconda del tenore della contestazione del debitore, di modo che tale prova “quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione
delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione
pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali
indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con
9 certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle
sue caratteristiche concrete” (Cass. 22.3.2024 n. 7866). In termini ancor più
articolati e precisi afferma la Suprema Corte che «In caso di azione (di cognizione
o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si
qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione
della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264
c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al
cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del
credito; quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del
debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul
creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza
vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche
in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a
tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche
operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia
dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della
suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della
cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della
cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore
ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in
tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri
elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di
crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità
dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto
10 di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso
di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in
considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società
cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito
controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco,
in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino
sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà
essere fornita dal cessionario in altro modo». (Cass. civ. 5/4/2023 n. 9412, il cui principio di diritto è richiamato e ribadito da Cass. civ. 29.2.2024 n. 5478).
Riportati tali insegnamenti al caso concreto e rilevato che:
° i debitori, silenti sino al deposito della comparsa conclusionale -oltre dunque il momento della precisazione delle conclusioni nelle quali non vi è traccia delle eccezioni- nonostante la tempestiva costituzione dell'interveniente, non hanno specificamente contestato l'operazione di cessione in sé considerata e neppure l'inclusione in essa dello specifico credito oggetto di causa;
° l'interveniente ha depositato l'avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. nel quale sono riportati gli estremi del contratto e adeguatamente specificati i connotati identificativi (data di insorgenza, qualità soggettive del debitore, caratteristiche oggettive del credito derivante da rapporti classificati a sofferenza) dei crediti oggetto della cessione in blocco da parte di In tale avviso è indicato Parte_5
un sito internet attraverso il quale cedente e cessionaria rendono disponibili "i dati
indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i
debitori ceduti che ne faranno richiesta"; ebbene, deprivando le contestazioni -
11 tardivamente- mosse in giudizio del grado minimo di specificità richiesto dall'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, gli appellanti non hanno dedotto di aver vanamente consultato il sito;
° con comportamento concludente dal significativo valore indiziario, la cedente dopo la cessione, non ha svolto ulteriore attività processuale ed Parte_5
anzi, ricevuta comunicazione della sentenza, ne ha dato tempestiva notizia alla cessionaria, la quale ha provveduto a notificarla ai soccombenti;
° è comprovato che il cessionario dispone dei titoli in forza dei quali è stato preannunziato l'avvio della procedura esecutiva, circostanza di pari valore indiziario e concludente;
deve affermarsi raggiunta la dimostrazione della legittimazione attiva di
[...]
rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
Quanto alla seconda eccezione, la procura speciale del 20.7.2017 con la quale
[...]
ha conferito mandato a società che in data Controparte_1 CP_3
25.6.2019 ha mutato la propria denominazione in non solo specifica CP_2
adeguatamente il perimetro dell'incarico affidato ("compiere … ogni atto, attività,
adempimento e formalità dallo stesso Procuratore ritenuti necessari e/o utili alla
amministrazione, gestione, incasso, il recupero …, anche attraverso le vie
giudiziarie, dei crediti", tali intendendosi, come chiarito nelle premesse dell'atto, il
"portafoglio di crediti pecuniari classificati in sofferenza" di cui la rappresentata
"con un'operazione di cartolarizzazione … è divenuta titolare, con efficacia a
decorrere dal 14 luglio 2017"), e dei poteri conferiti alla mandataria, ma è conforme alle indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
12 Ufficiale, nel quale la cessionaria riferiva di aver conferito incarico a CP_3
di "svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti" e ancora, in qualità di "special servicer di
porre in essere le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti
oggetto della cessione"
****
Quanto al merito, procedendo nella disamina secondo la tecnica dei punti di motivazione principiando dall'esame congiunto dell'appello incidentale e del primo motivo di impugnazione principiale e proseguendo poi con gli altri motivi di impugnazione principale nel rispetto dell'ordine espositivo impresso dagli appellanti, vale osservare:
- L'impugnazione incidentale è fondata, mentre deve essere respinto il I motivo di impugnazione principale. Le condizioni economiche convenute nel contratto di mutuo non confliggono con la disciplina antiusura.
Giova muovere da talune premesse descrittive della fattispecie negoziale sottoposta a vaglio.
Il "contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 238 e seguenti del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993 n. 385", stipulato in forma pubblica notarile il giorno
12 marzo 2007, rientra nella categoria di operazioni “mutui con garanzia a tasso
fisso” per la quale il D.M. 19.12.2006 adottato ai sensi della L. 108/1996 rileva il
TEGM nel 5,99%, così che il tasso soglia resta fissato nel 8,985% (ai sensi dell'art. 13 penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio
risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del
comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso,
aumentato della metà"). Questo il parametro di riferimento, è agevole rilevare che né gli interessi corrispettivi (5,60%), né l'indicatore del costo effettivo globale
(T.A.E.G.) che determina nel 5.792% annuo il carico economico complessivo dell'operazione di finanziamento, risultano fissati in misura eccedente il limite dell'usura. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo agli interessi di mora previsti dall'art. 4 comma 2 del contratto di mutuo in misura pari al " tasso
effettivo globale medio, vigente di tempo in tempo, per la categoria di operazioni
MUTUI, così come rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con
Decreto pubblicato su G.U.R.I. in applicazione della legge n. 108 del 7/3/1996,
maggiorato del 40% … e con arrotondamento ai 5 centesimi superiori" e , dunque,
in relazione all'epoca di stipula del contratto, come precisato al comma 3 del medesimo art. 4, in 8,40 punti percentuali, con un meccanismo che correla in via diretta il tasso -variabile- dei moratori al tasso soglia usura, mantenendolo strutturalmente e costantemente al di sotto di esso.
Resta dunque esclusa l'illiceità per contrarietà alla L. n. 108/1996 anche degli interessi moratori e ciò, peraltro, senza neppure considerare l'insegnamento di recente impartito dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n. 19597 del 18.9.2020) riguardo alle modalità di computo della soglia usuraria degli interessi moratori ovvero senza neppure considerare la maggiorazione di 2.1 punti percentuali indicata dall'art. 4,
ult. comma, del d.m. 19.12.2006 ("i tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1,
14 comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora
contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica
condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha
rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione
di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi
di ritardato pagamento e' mediamente pari a 2,1 punti percentuali") che la Suprema
Corte, nella sua funzione nomofilattica, ha segnalato come componente necessaria per l'individuazione della soglia degli interessi moratori. Giova in proposito brevemente rammentare che, risolvendo il conflitto segnalato con l'ordinanza di rimessione della sezione I che evidenziava l'opportunità di “valutare, anche alla
stregua del tenore letterale dell'art. 644 c.p. e della L. n. 108 del 1996, art. 2 e delle
indicazioni emergenti dai lavori preparatori di quest'ultima legge, nonchè delle
critiche mosse alla soluzione affermativa, se l'evidenziato principio di simmetria
consenta o meno di escludere l'assoggettamento degl'interessi di mora alla predetta
disciplina, in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della
determinazione del tasso effettivo globale medio;
qualora si opti per la soluzione
contraria, occorre poi stabilire se, ai fini della verifica in ordine al carattere
usurario degl'interessi, sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia
determinato in base alla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui al
comma 1 dell'art. 2 cit., o se, viceversa, la mera rilevazione del relativo tasso medio,
sia pure a fini dichiaratamente conoscitivi, imponga di verificarne l'avvenuto
superamento nel caso concreto, e con quali modalità debba aver luogo tale
riscontro, alla luce della segnalata irregolarità nella rilevazione” (Cass. civ. sez. I,
22/10/2019, n.26946 in parte motiva), le Sezioni Unite hanno sposato la tesi c.d.
15 estensiva e risolto numerose questioni applicative conseguenziali all'affermazione della riconduzione degli interessi moratori “che sono comunque convenuti e
costituiscono un possibile debito per il finanziato” nell'ambito della normativa antiusura.
Con specifico riguardo all'individuazione del limite per gli interessi moratori, le
Sezioni Unite hanno evidenziato che esso:
- deve trarsi comunque dai decreti ministeriali ai quali la L. n. 108/1996 rimanda per il recepimento delle rilevazioni periodiche trimestrali condotte dalla Banca
d'Italia, atteso che la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria per il quale ha optato il legislatore del 1996 esige anche per gli interessi moratori l'identificazione di un tasso soglia mediante rilevazioni statistiche. Rilevazioni sulla maggiorazione media richiesta dagli istituti di crediti in presenza di inadempimento o ritardo nell'inadempimento del finanziato che la Banca d'Italia ha condotto in passato e ancora conduce, sia pure con frequenza e finalità non perfettamente coincidenti con quelle proprie della L. n. 108/1996, e che ben possono “fondare la
fissazione di un cd. tasso-soglia limite” che comprenda anche i moratori.
Analogamente a quanto accade per gli interessi corrispettivi, tali rilevazioni assolvono ugualmente all'identificazione di clausole negoziali che, distando significativamente dalla media delle clausole analogamente stipulate, si pongono fuori mercato;
- si calcola sommando al t.e.g.m. il dato statistico esposto ai fini conoscitivi dalla
Banca d'Italia e moltiplicando il valore così ottenuto, in relazione al tempo della
16 stipula del contratto, della metà ovvero di un quarto con l'aggiunta di altri 4 punti percentuali.
Non valgono a immutare la valutazione di compatibilità del regolamento contrattuale oggetto di scrutinio con la disciplina antiusura le doglianze degli appellanti in punto di riconducibilità al carico economico oggetto di comparazione con il tasso soglia anche commissione di estinzione anticipata del 3% prevista all'art. 6 del contratto di mutuo. Questa rappresenta il corrispettivo versato una tantum dal finanziato per l'esercizio del jus poenitendi secondo quanto consentito dall'art. 40
T.U.B. (che si ascrive al genus dell'art. 1373 comma II c.c.) e svolge una funzione di indennizzo in favore della banca per la riduzione del margine di guadagno atteso dalla restituzione rateale e posticipata del debito. Proprio tale sua natura la esclude dal novero delle voci computabili a fini della verifica dell'usurarietà del finanziamento, difettando un nesso di collegamento tra l'onere e l'erogazione del finanziamento. La commissione per l'estinzione anticipata, invero “non è collegata
se non indirettamente all'erogazione del credito non rientrando tra i flussi di
rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo
nella corresponsione di quello. Non si è di fronte cioè a una remunerazione, a favore
della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del
cliente (argomento ex articolo due bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla
legge n. 2 del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo
previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento” (Cass. civ. 14.3.2022
n. 8109 e, in termini, Cass. civ., sez. III, 7.3.2022, n. 7352). A rinforzare il convincimento che la penale di anticipata estinzione non concorra al calcolo del
17 TEG del concreto rapporto negoziale è anche la giurisprudenza penale, secondo cui il collegamento che il legislatore pone all'art. 644 c.p., con l'impiego del termine
“corrispettivo”, tra le prestazioni dell'accipiens e del solvens rende evidente come il pagamento usurario debba trovare causa e relazione diretta nel sinallagma con quanto prestato dal mutuante. Ne discende che la clausola penale, per la sua funzione, non può essere considerata ex se come parte del “corrispettivo” previsto dall'art. 644 c.p. poiché, sul piano giuridico, l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale (Cass. pen. n.
5683/2012; Cass. pen. n. 29010/2018). Tale valore di penale la commissione mantiene anche nell'ipotesi (qui peraltro non ricorrente, avendo la banca richiesto con l'atto di precetto unicamente il pagamento delle rate scadute e del capitale a scadere alla data della risoluzione, oltre agli interessi di mora) in cui sia pretesa dalla banca per il caso di risoluzione anticipata del rapporto per inadempimento del mutuatario, secondo quanto consentito dall'art. 10 del capitolato delle condizioni generali di contratto.
L'errore ricostruttivo insito nell'allegazione degli appellanti si apprezza anche sul piano metodologico ove di consideri che:
- del tutto arbitrario e privo di autentico valore descrittivo del costo del finanziamento si rivela il cumulo matematico delle diverse componenti di costo del finanziamento o della reale incidenza degli interessi moratori, prospettato come pari a 11,40%, (ovvero 8,40+ 3), non fosse altro perché, mentre i primi sono dovuti ad anno, la penale per estinzione anticipata è (nel concreto, sarebbe stata) calcolata una
tantum sul capitale residuo;
18 - conduce alla valorizzazione non del momento genetico del contratto, come imposto dal D.L. n. 394/2000, convertito con modificazioni dalla L. n. 24/2001, norma di interpretazione autentica della disciplina contenuta nella L. n. 108/1996, ma di accadimenti non solo successivi, ma anche eventuali attinenti alla fase di svolgimento del rapporto;
- vulnera il principio di omogeneità/simmetria di confronto tra TEG del singolo rapporto e tasso-soglia usura, principio che le Sezioni Unite (Cass. Sez.Un. n.
16303/2018) collocano al centro del vigente sistema antiusura posto che, proprio in forza delle ragioni sopra evidenziate, le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medi ai sensi della Legge sull'usura” della Banca d'Italia già
nell'aggiornamento del febbraio 2006 escludono espressamente dal calcolo del TEG
le penali a carico del cliente per il caso di estinzione anticipata del rapporto («Le
penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto,
laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno
aggiunte alle spese di chiusura della pratica» (paragrafo C4).
II motivo di impugnazione:
Nessuna previsione di rango primario o regolamentare impone di indicare nei contratti di mutuo il T.A.E., tasso annuo effettivo, indicatore presente invece nei contratti di conto corrente bancario onde fornire al correntista conoscenza dell'incidenza effettiva su base annua del tasso degli interessi debitori in conseguenza della loro periodica capitalizzazione infrannuale.
Il contratto di mutuo specifica invece, insieme al tasso nominale (5.60%) anche l'I.S.C. (5.792%), così ottemperando alle disposizioni della l'emanazione della
19 delibera CICR 4.3.2003 n. 286 (la quale, all'art. 9 comma II demanda alla Banca
d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali, in ragione
delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un
indicatore sintetico di costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che
concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo
la formula stabilita dalla banca d'italia medesima”). Non può tuttavia non osservarsi che la mancata indicazione dell'ISC o TAEG non avrebbe implicato incertezza sul contenuto effettivo del contratto e sul tasso di interesse pattuito. La
mancanza di tali indicatori si ripercuote unicamente sull'aspetto della completezza e immediatezza informativa per il cliente: il TAEG (o l'ISC) infatti non è un ulteriore tasso negoziale, ma un valore derivato che, riflettendo e sintetizzando in un'unica espressione numerica il costo dell'operazione di credito, offre alla parte finanziata un utile strumento per la comparazione preventiva e rapida delle offerte di diversi operatori bancari (esigenza, nel concreto, ragionevolmente neppure avvertita posto che il tasso concordato degli interessi corrispettivi è meramente replicativo del tasso di riferimento periodicamente fissato dalla normativa regolamentare). La mancata condivisione di simile strumento di carattere informativo non equivale, pertanto, ad assenza di un requisito tassativo e indefettibile del regolamento negoziale, quale invece è la pattuizione convenzionale degli interessi. “In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di
finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come
tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata
indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione
20 automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non
determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea
rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria
degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass.
9.12.2021 n.
39169 e, nei medesimi termini, Cass. n. 4597/2023, 17187/2023, 34889/2023).
Non vi è dunque luogo per l'applicazione di meccanismi sanzionatori previsti dall'art. 1284 c.c. o dall'art. 117 TUB, con riconduzione del tasso degli interessi al saggio legale o al tasso previsto dalla disciplina bancaria, giacché il saggio convenzionale è analiticamente e chiaramente determinato in contratto in termini che soddisfano il disposto dell'art. 1346 c.c.
III motivo di impugnazione principale:
Sostengono gli appellanti che l'adozione di un piano di ammortamento a rata costante c.d. alla francese ha determinato l'applicazione di un tasso di interesse composto, superiore a quello indicato nel contratto con conseguente violazione del divieto di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c..
Il rilievo è infondato nel merito. Sovvengono al riguardo i chiarimenti di recente offerti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. 29.5.2024 n. 15130)
chiamata a risolvere la questione, a essa rimessa con rinvio pregiudiziale ex art. 363
bis c.p.c., concernente l'individuazione delle conseguenze giuridiche derivanti dall'omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario con piano di ammortamento a rata costante, del regime di capitalizzazione composto degli interessi. Alla Suprema Corte è stato richiesto se tale omissione comporti la nullità
del contratto per difetto di determinatezza, ai sensi del combinato disposto degli artt.
21 1346 e 1418 comma II c.c., ovvero possa tradursi in una violazione della disposizione dell'art. 117 comma IV TUB, il quale impone, a pena di nullità, che i contratti indichino "il tasso di interesse ogni altro prezzo e condizioni praticate
inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora".
Il rischio paventato dagli appellanti, ovvero l'immanenza di un effetto anatocistico nel sistema di costruzione del piano di rimborso a rate costanti, è certamente da escludersi. Come in più occasioni già rilevato da questa Corte (da ultimo, Corte
App. Palermo 30.11.2024 n. 1950), l'ammortamento c.d. «alla francese» o «a rate costanti» prevede un rimborso del finanziamento a rate posticipate, ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi, questi ultimi computati unicamente sul capitale residuo non ancora restituito. E' strutturato sul susseguirsi di rate di importo sempre uguale nel tempo, composte da una quota di interessi che è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell'ammortamento,
e da una quota di capitale che, all'inverso, è minore all'inizio e si accresce progressivamente. Similmente a quanto avviene nell'ammortamento con quota capitale costante e rata variabile, c.d. «all'italiana», in cui la quota di capitale rimborsato con ciascuna rata è costante, mentre varia la quota di interessi che,
calcolata anch'essa solo sul capitale residuo, rende variabile l'ammontare delle rate,
necessariamente maggiore all'inizio e sempre minore nell'approssimarsi alla scadenza del piano, anche nell'ammortamento alla francese "il rimborso delle
frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del
capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli
interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della
22 quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento
della quota scrivibile a capitale e così via" (Cass. S.U. 1513072024).
Nessuna delle due modalità di restituzione rateale dei finanziamenti produce un effetto anatocistico, in quanto è previsto che gli interessi siano calcolati sempre e solo sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale,
non vi è anatocismo.
Neppure l'obiettiva maggiore onerosità complessiva di un piano di ammortamento sviluppato con il sistema alla francese rispetto a una convenzione contrattuale del tutto omologa (per importo erogato, durata e periodicità della restituzione e saggio di interesse corrispettivo) strutturata con il criterio di ammortamento all'italiana è
indicativa di un effetto anatocistico, tanto meno occulto. La differenza tra i due modelli di ammortamento ha primariamente a oggetto le modalità di restituzione,
posto che, nell'ammortamento alla francese, si prevede una rata costante nel suo ammontare durante tutto il rapporto, che consente al debitore, specie quando, come nel caso di specie, trattasi di un imprenditore commerciale, di conoscere e meglio gestire il proprio impegno finanziario e i flussi di cassa. Di contro il vantaggio per il soggetto finanziatore risiede nel fatto che il capitale resta per più tempo in mano al mutuatario che lo restituisce più lentamente, così che maggiore è l'incidenza complessiva degli interessi. Ed è esattamente questa la differenza che, ove si provasse a sviluppare comparativamente due diversi piani di ammortamento del mutuo, determina, a parità di condizioni, la maggiore incidenza degli interessi nel piano alla francese, rispetto a quello all'italiana. Il maggior carico di interessi del prestito nei piani di ammortamento "alla francese" non dipende, dunque "da un
23 fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul
capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente
anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del
capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei
primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi
corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del
termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto", costituendo il
"naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si
articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non
decrescente" (Cass. S.U. n. 15130/2024).
Procedendo ulteriormente nell'analisi, deve ancora osservarsi proprio l'opzione convenzionale in favore di una rata costante impone l'utilizzo, nella predisposizione del piano di ammortamento, di una formula di matematica finanziaria, nota sotto il nome di “legge di sconto composto”, unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite. Essa consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitali compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, c.d. “equivalenza finanziaria”, criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario, così che è "anche solo astrattamente
inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che
trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori
interessi" (Cass. 15130/2024). L'opposta conclusione, prosegue la Corte, non può
essere dedotta in termini puramente astratti (che prescindano, cioè, da una specifica e argomentata deduzione circa l'avvenuta produzione in concreto di un simile
24 effetto) sul rilievo che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime composto. E' questa, infatti, "espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota
capitale è incrementata con gli interessi generati però, non (necessariamente) su
altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a
generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi
nel periodo successivo". Come già chiarito da altre pronunzie di legittimità, invero,
"nessuna contraddizione ... può essere ravvisata fra l'utilizzo (da parte del giudice
di merito) dell'aggettivo "composto", da intendersi come evocato in correlazione
con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di
interessi dovuta per ciascuna rata "è calcolata applicando il tasso convenuto solo
sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo" (Cass. n. 34677/2022). In altri termini, il regime composto è espressione identificativa di un meccanismo che
"permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi
diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di
rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti
temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei
mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti
acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o
quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma
dei valori attuali di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, ex
art. 1866 c.c.)" (Cass. S.U. n. 1513/2024).
IV motivo di impugnazione:
25 Le doglianze espresse non superano il vaglio preliminare di ammissibilità ex art. 342 c.p.c. atteso che non si confrontano con il passaggio argomentativo del
Tribunale il quale sottolineava che l'asserita violazione degli obblighi informativi ex art. 118 T.U.B. non è supportata dalla dimostrazione -e, deve soggiungersi,
dall'allegazione- della condizione negoziale che la banca avrebbe unilateralmente modificato in pejus senza rispettare le condizioni di efficacia per l'utilizzo dello speciale suo diritto potestativo. Priva di attinenza alla concreta vicenda negoziale,
ovvero un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento sviluppato per una durata definita di tempo, è infine la doglianza relativa al mancato invio di comunicazioni periodiche, non necessarie a fronte della consegna all'atto della stipula del contratto,
del piano di ammortamento.
****
Conclusivamente, dunque, mentre l'appello principale deve essere respinto,
l'accoglimento di quello incidentale si traduce nel rigetto integrale dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla società debitrice e dai suoi garanti.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio,
liquidate in misura prossima ai medi dei compensi previsti dal dm n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, in € 9.100,00, di cui €
2.800,00 per la fase di studio, € 1.800,00 per la fase introduttiva ed € 4.500,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m.
n. 55/2014, devono essere poste a carico solidale degli appellanti.
P.Q.M.
26 La Corte di Appello, definitivamente pronunziando nella contumacia, qui dichiarata,
di Controparte_6
rigetta l'appello proposto da Parte_1
e con atto di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
citazione notificato a il 27.6.2019 avverso la sentenza del Tribunale Parte_5
di Agrigento n. 533 del 15 aprile 2019;
condanna gli appellanti, sotto il vincolo della solidarietà alla refusione in favore dell'interveniente rappresentata da delle Controparte_1 CP_2
spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.100,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante principale il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello il giorno 13 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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2 L. n. 108/96, infatti, "Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice