Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 299/2020 RG vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Settimo Del Freo del Parte_1
foro di Massa ed elettivamente domiciliato in Firenze, viale Poggio Imperiale, n.
14, presso l'avv. Graziella Ferraroni;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Antonucci del foro Controparte_1
di Lucca;
APPELLATA
E
APPELLATA CONTUMACE CO
All'udienza del 5.11.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1
di Lucca: - in via preliminare … sospenderne la efficacia esecutiva;
- Nel merito: - A)
Accertare e dichiarare che le convenute appellate non hanno rilasciato, né offerto il rilascio
dell'immobile di Forte dei Marmi e per l'effetto, dichiarare illegittimo, nullo e/o inefficace
il precetto notificato;
- B) Accertare e dichiarare, con i parametri di calcolo dedotti, l'esatto
importo delle somme dovute a favore ed a carico del sig. in base alla sentenza Parte_1
azionata dal 25/07/2007 al 27/09/2010, e dal momento della pubblicazione della sentenza
(27/09/2010) all'effettivo rilascio, a titolo di mancato godimento, di danno emergente e
lucro cessante, a favore del sull'immobile di Forte dei Marmi tuttora nella Parte_1
detenzione delle Sigg.re e - C) per l'effetto, nella ipotesi CP_1 CO
di cui ai punti B), condannare le convenute appellate al pagamento delle somme dovute e
che verranno accertate a favore del sig. , anche mediante conguaglio e Parte_1
compensazione con quanto accertato a favore delle Sigg.re e CP_1 CP_2
; - D) Dichiarare nulla la sentenza nella parte in cui (pag. 3 punto 3 lett. b)
[...]
nega in diritto al risarcimento per vizio di ultrapetizione ex art. 112 cp.c.; - In via
istruttoria si chiede, all'occorrenza, ammissione della CTU come capitolata nella memoria
n. 2 del 13/09/2019”. Con vittoria o compensazione di spese di lite di I grado e vittoria di
quelle di II grado>>.
Per : <reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Controparte_1
rigettare il presente appello perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare
integralmente il contenuto della impugnata sentenza del Tribunale di Lucca. Con vittoria
di diritti, onorari e spese di entrambi i giudizi>>.
I FATTI DI CAUSA
In esito ad un giudizio divisionale, definito dal Tribunale di Lucca con la sentenza n. 1119 del 2010, e , anche quali Controparte_1 CO
uniche eredi della madre notificavano a Controparte_3 Parte_1
2 un precetto intimandogli il pagamento di € 222.897,52, importo Pt_1
risultante fra i contrapposti crediti per conguagli e rendiconti.
Avverso il precetto proponeva opposizione Parte_1
lamentando che le non avevano, per parte loro, provveduto al rilascio Parte_1
dell'immobile in Forte dei Marmi che era stato a lui assegnato in sede di divisione. Evidenziava inoltre che, siccome il titolo esecutivo era dato da una sentenza di divisione ereditaria, avente natura costitutiva ed efficace solo col passaggio in giudicato, neppure il capo relativo ai conguagli ed ai rendiconti poteva ritenersi esecutivo prima di tale momento. Opponeva in compensazione un proprio controcredito derivante dall'indebita occupazione da parte delle del suddetto immobile in Forte dei Marmi e dai danni causati Parte_1
dall'omessa manutenzione del medesimo. Concludeva chiedendo che fosse dichiarato il difetto di titolo esecutivo, perché la sentenza di divisione non poteva reputarsi tale, e, in subordine, per l'accertamento delle proprie ragioni di credito,
con la condanna delle al pagamento della maggior somma dovuta Parte_1
rispetto a quella da esse intimata col precetto opposto.
Si costituivano e per chiedere il rigetto CP_2 Controparte_1
dell'opposizione.
Con sentenza pubblicata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
all'udienza del 3.1.2020, il Tribunale di Lucca riteneva:
- che se, da una parte, era vero che il pagamento dei conguagli e dei rendiconti, in quanto corrispettivo dell'assegnazione dell'immobile in Forte dei
Marmi in favore dell'opponente, non poteva essere preteso dalle in Parte_1
assenza del rilascio dell'immobile medesimo in favore dell'assegnatario, tuttavia,
dall'altra, vi era da rilevare che le seppur dopo l'accoglimento Parte_1
dell'istanza di sospensione del processo esecutivo, avevano offerto la consegna,
3 per cui il motivo di opposizione sollevato sul punto da era Parte_1
superato e andava disatteso;
- che la parte condannatoria della sentenza di divisione, relativa ai conguagli e ai rendiconti, non poteva considerarsi provvisoriamente esecutiva.
Tuttavia, il ricorso in cassazione proposto avverso la sentenza di appello riguardava unicamente le statuizioni condannatorie, per cui in merito alla divisione degli immobili detta sentenza era passata in giudicato, con la conseguenza che anche la parte condannatoria, seppur impugnata in cassazione,
era da reputarsi esecutiva;
- che quanto alla domanda di pagamento dell'indennità per l'occupazione abusiva degli immobili osservava che: <la corrispettività dell'obbligo di consegnare
l'immobile e quello di pagare il conguaglio e il rendiconto vale infatti in entrambi i sensi.
Così, cioè, come le opposte non possono pretendere il pagamento senza offrire la consegna,
allo stesso modo, specularmente, l'opponente non può pretendere la consegna senza offrire
il pagamento. Poiché quest'ultimo non è stato offerto, egli non può dunque reclamare la
consegna e pertanto non ha titolo per chiedere alcunché a titolo di indennità di
occupazione. Quest'ultima in tanto può, infatti ritenersi dovuta in quanto l'obbligo di
consegna risulti attuale, ciò che, come appena detto, non è fino a quando il non Parte_1
offra – per quanto con riserva di ripetizione laddove la Cassazione dovesse riformare la
sentenza di appello – la somma che, ai sensi di quest'ultima spetta alel controparti>>;
- che era parimenti da respingere la domanda risarcitoria, poiché il non aveva allegato alcun danno in concreto patito per l'omessa Parte_1
manutenzione dell'immobile;
- per tali ragioni così statuiva: <
condanna l'opponente a rifondere alle opposte le spese di lite, che Parte_1
liquida in € 12.000 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap e iva>>.
4 Con citazione notificata in data 6.2.2020 proponeva Parte_1
appello per i seguenti motivi:
1) con il primo motivo censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto che il credito ai conguagli e ai rendiconti avesse natura corrispettiva e sinallagmatica rispetto al rilascio dell'immobile in Forte dei Marmi, derivando detto credito dalla divisione ereditaria di due distinte masse ereditarie: la prima derivante dalla morte di e ove era compreso Persona_1 Persona_2
l'immobile di Forte dei Marmi;
la seconda derivante dalla morte di Per_3
e formata dagli immobili in Pietrasanta. Evidenziava
[...] Persona_2
quindi che il credito intimato nel precetto opposto era frutto di distinte e autonome obbligazioni stabilite nella sentenza di divisione, non direttamente né
esclusivamente connesse all'assegnazione dell'immobile in Forte dei Marmi.
Rimarcava di avere più volte chiesto il rilascio dell'immobile a partire dalla sentenza di primo grado, senza che le avessero provveduto alla Parte_1
consegna. Eccepiva inoltre la tardività delle produzioni documentali con le quali le avevano preteso di dimostrare di avere offerto, pure tardivamente, il Parte_1
rilascio dell'immobile, senza, peraltro, rispettare le modalità stabilite dall'art. 1216 cod. civ.. Né, a suo dire, l'offerta poteva reputarsi seria, siccome condizionata al pagamento del conguaglio non quantificato e ancora oggetto di contestazione essendo pendente in cassazione il giudizio di divisione. Allegava
che le ancora continuavano a detenere l'immobile; Parte_1
2) col secondo motivo impugnava la sentenza impugnata sotto molteplici e articolati profili:
a) in primo luogo, censurava il rigetto della domanda di rendiconto per l'indebita occupazione dell'immobile di Forte dei Marmi da parte delle Parte_1
per il periodo successivo al 25.7.2007, ripercorrendo le medesime ragioni evidenziate nel primo motivo e facendo altresì rilevare che il conguaglio non era
5 correttamente quantificato, per cui non poteva essere adempiuto. Evidenziava
che l'indennità per il mancato godimento dell'immobile di Forte dei Marmi era stata chiesta in relazione a due differenti periodi: il primo decorrente dal deposito della c.t.u. di primo grado nel giudizio divisionale e sino alla pubblicazione della sentenza di divisione n. 1119/2010 (27.9.2010) e il secondo dalla pubblicazione della sentenza divisionale (27.9.2010) al rilascio. Infatti, nel primo periodo il rendiconto andava computato sulla quota di 11/18 (61% della proprietà) di cui esso era titolare prima della divisione e solo dopo la pubblicazione della Parte_1
sentenza per l'intera proprietà a seguito dell'assegnazione del bene statuita dalla sentenza del 2010 in suo favore che, sul punto, non era stata gravata di appello dalle convenute. Illustrava che la privazione del godimento dell'immobile in
Forte dei Marmi a lui assegnato in proprietà esclusiva, protrattasi per oltre nove anni, aveva pregiudicato il diritto di proprietà e giustificava il riconoscimento della chiesta indennità. Rimarcava, inoltre, che la sentenza impugnata aveva negato anche il diritto al rendiconto per le quote di proprietà che appartenevano ad esso appellante anche prima della comunione ereditaria, che non erano legate da alcun rapporto sinallagmatico con il conguaglio;
b) quanto alla domanda di risarcimento dei danni per mancata manutenzione, parimenti respinta nel merito dal primo giudice, allegava che detta domanda era stata rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto non riproposta, per cui, sul punto, la sentenza di primo grado era viziata da ultrapetizione;
c) allegava l'appellante che il pregiudizio da esso subito dal 25.7.2007 non era precluso in questa sede in quanto fondato su titolo e causa petendi diversa rispetto ai motivi di ricorso per cassazione ancora pendente sul giudizio di divisione. Eccepiva, quindi, in compensazione il proprio controcredito derivante dall'adeguamento dei conguagli al mancato godimento dell'immobile in Forte
6 dei Marmi, che era ancora pacificamente nella disponibilità delle Parte_1
allegando che detto controcredito era da reputarsi certo siccome non contestato dalle parti appellate. Rimarcava che le compensazioni eseguite nel precetto opposto non tenevano conto del rendiconto maturato sull'immobile in Forte dei
Marmi dal 27.7.2007 al 27.9.2010 per la quota di 11/18, per cui l'aggiornamento del conguaglio alla data della sentenza, in linea capitale, era pari a € 120.803,44,
oltre rivalutazione monetaria sino al saldo. A ciò doveva poi aggiungersi l'indennità per il mancato godimento dell'immobile dal 27.9.2010 all'attualità,
poiché il bene non era stato ancora rilasciato. Il pregiudizio conseguente poteva quantificarsi in € 353.234,65 pari al 4,5% del valore dell'immobile assegnato,
coerente anche con il coefficiente di quantificazione del diritto d'uso e di abitazione di cui aveva fruito la (madre delle , sebbene CP_3 Parte_1
escluso dal giudice della divisione;
d) eccepiva anche un ulteriore errore nel precetto opposto sul calcolo del conguaglio spettante ad esso sull'immobile di Strettoia e dovuto dalle Parte_1
convenute, siccome ammontante a € 96.587,85 e non a € 94.417,88. Mentre il rendiconto dovuto da esso appellante alle per l'immobile dello Parte_1 Pt_2
era inferiore di € 1.271,05. Per cui operate le corrette compensazioni erano le appellate che dovevano pagare a la somma di € 156.882,89, Parte_1
già detratte anche le spese della sentenza di primo grado;
3) col quarto motivo impugnava la regolamentazione delle spese di lite,
che, a suo dire, andavano compensate, considerato che l'offerta di rilascio era stata fatta solo in corso di causa. Censurava, inoltre, anche la liquidazione delle spese, operata senza fare alcun riferimento allo scaglione di valore preso in considerazione e comunque eccessiva, posto che non era stata svolta alcuna attività istruttoria, né le avevano depositato le memorie ex art. 183 cod. Parte_1
proc. civ..
7 Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva facendo rilevare che, laddove fosse stato Controparte_1
corretto l'assunto sostenuto dall'appellante, secondo cui le prestazioni di pagamento dei conguagli e dei rendiconti e quella di consegna dell'immobile non avessero natura corrispettiva, allora il credito intimato col precetto opposto doveva reputarsi immediatamente liquido ed esigibile. In merito alla indennità
di occupazione successiva alla sentenza divisionale di primo grado, faceva rilevare che la stessa non era stata riproposta in appello e quindi era da reputarsi assorbita e preclusa in sede di opposizione a precetto. Eccepiva inoltre che il controcredito opposto in compensazione dall'appellante principale non era né
liquido né esigibile, invocando, al riguardo, i principi enunciati da Cass. S. U.
23225/2016. Concludeva come in epigrafe per il rigetto dell'appello.
non si costituiva in appello. CO
Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza depositata il 16.1.2024
era rilevata la nullità della citazione in appello per il mancato rispetto dei termini a comparire nei confronti di e ne era ordinata la CO
rinnovazione. Alla successiva udienza del 4.6.2024 era rilevata la nullità della notificazione della citazione in appello, come rinnovata, perché notificata presso il procuratore domiciliatario in primo grado oltre un anno dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e ne era ordinata la rinnovazione. Eseguito tale incombente, all'udienza del 5.11.2024, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vi è da dichiarare la contumacia di CO
, la quale non si è costituita nonostante la rituale notificazione dell'appello
[...]
8 eseguita, a mezzo posta, oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza alla parte personalmente, con plico ricevuto dalla destinataria il giorno 13.6.2024 per l'udienza del 4.11.2024.
In fatto giova premettere che il titolo esecutivo in forza del quale è stato intimato il precetto è costituito dalla sentenza del Tribunale di Lucca n.
1119/2010, confermata in appello e in cassazione, con la quale è stato, per quanto qui di interesse, così statuito:
<dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra , Parte_1
e in relazione alle masse n. 1 e n. 2 indicate e Controparte_1 Controparte_4
descritte nella …>>; CP_5
<dichiara titolare della quota di 11/18 del valore complessivo Parte_1
della massa n. 1 e della massa n. 2; e titolari Controparte_1 CO
ciascuno della quota di 2/18 del valore complessivo della massa n. 1 e n. 2;
[...]
titolare della quota di 3/18 del valore complessivo della massa n. 1 e della CP_4
massa n. 2>>;
<approva il progetto di divisione di cui all'elaborato peritale …;>>
<provvede alla divisione della massa n. 1) attribuendo a , in Parte_1
proprietà esclusiva, l'immobile situato in Forte dei Marmi, fraz. Vittoria Apuana meglio
descritto (…) disponendo che questi versi a titolo di conguaglio alle altre condividenti la
somma complessiva di € 334.055,58, oltre rivalutazione dal 25.7.2007 al saldo, di cui €
95.444,44 a ciascuna delle parti attrici e e € Controparte_1 CO
143.166,66 a , oltre rivalutazione come sopra>>; Controparte_3
<provvede alla divisione della massa n. 2) attribuendo a , in Parte_1
proprietà esclusiva, l'immobile situato nel Comune di Pietrasanta, fraz. Strettoia, località
, meglio descritto (…) e attribuendo a , Pt_2 Controparte_1 CO
e in proprietà indivisa, l'immobile situato nel Comune di Controparte_3
Pietrasanta, località Strettoia meglio descritto (…). Dispone che , Controparte_1
9 e , a titolo di conguaglio, a CO Controparte_6 Parte_1
la complessiva somma di € 81.888,88 (gravante per 2/18 ciascuna sulle sorelle
[...]
e per 3/18 sulla >>; Parte_1 CP_3
<determina il rendiconto per l'immobile situato in Forte dei Marmi secondo i
parametri e le modalità adottate dal nella tabella 1 allegata alla perizia CP_5
25.7.2007, stabilendo che la quota di deve essere calcolata in ragione Parte_1
di 11/18 (e non di 9/18) e dunque determinando la somma a lui dovuta dalle altre
condividenti, ciascuna per la quota di spettanza, in € 94.338,09 al 25.7.2007, oltre
rivalutazione da tale data al saldo>>;
<determina il rendiconto per l'immobile situato in località allo secondo Pt_2
i criteri e le modalità adottate dal nella tabella 3 allegata alla perizia CP_5
25.7.2007 al saldo>>;
<respinge la domanda di rendiconto relativa all'immobile di Strettoia…>>.
Come sopra anticipato, la sentenza n. 1119/2010, impugnata limitatamente ai criteri di commisurazione dei conguagli e dei rendiconti riconosciuti sino al
2007, era integralmente confermata in appello nel 2018 e in cassazione nel 2022
(v. sentenza della Corte d'Appello e ordinanza della Cassazione in atti) e passava così in giudicato.
Ciò premesso in fatto, si esaminano congiuntamente il primo e il secondo motivo di appello siccome connessi.
Ritiene il Collegio che i conguagli e i rendiconti accertati nella sentenza di divisione non diano luogo ad un “corrispettivo” dell'assegnazione in proprietà
esclusiva degli immobili ai condividenti, giacché i conguagli e, a maggior ragione i rendiconti, non costituiscono un prezzo al cui pagamento è subordinato l'effetto traslativo della quota di proprietà, ma soltanto una perequazione del valore delle quote da assegnare ai condividenti (v. Cass. 22833 del 2006).
10 Di conseguenza: <
assegnato la proprietà di un bene indiviso, a fronte di un conguaglio in denaro,
diventa proprietario dell'intero immobile al momento del passaggio in giudicato della sentenza, a prescindere dall'avvenuto pagamento del conguaglio, perché
da quel momento la divisione è definitivamente sciolta. Allo stesso modo, il pagamento del conguaglio è dovuto immediatamente>> (v. Cass. 2442/2022) ed il creditore del conguaglio potrà ricorrere ai normali mezzi di soddisfazione del proprio credito restando comunque ferma la assegnazione in proprietà esclusiva dei cespiti immobiliari.
Ciò posto, ai fini della esigibilità del credito azionato in precetto, perde di ogni rilevanza la questione della tempestività o della tardività dell'offerta di rilascio dell'immobile formulata dalle nel corso del giudizio di primo Parte_1
grado, posto che il credito al conguaglio portato dal precetto poteva essere immediatamente azionato dalle parti appellate in esito al passaggio in giudicato della sentenza di divisione n. 1119/2010, che, in merito all'assegnazione degli immobili, non ha costituito oggetto di impugnazione, posto che nelle successive fasi del giudizio si è discusso unicamente dei conguagli e dei rendiconti maturati sino al 2007 (ossia al deposito della consulenza tecnica di primo grado).
Occorre adesso verificare se il ha o meno diritto all'indennità di Parte_1
mancato godimento dell'immobile di Forte dei Marmi a lui assegnato in proprietà esclusiva per i distinti periodi indicati nell'atto di appello, ossia: dal
2007 al 2010 e dal 2010 al rilascio, avendo egli opposto il relativo controcredito in compensazione (e chiesto la condanna per l'eccedenza) rispetto al conguaglio di cui le hanno intimato il pagamento col precetto opposto. Parte_1
Al riguardo osserva il Collegio che dal tenore della motivazione e del dispositivo della sentenza n. 1119, pubblicata nel settembre del 2010, appare evidente che il giudice della divisione, pur essendo stato investito della domanda
11 di rendiconto, specificatamente inerente anche al “mancato godimento”
dell'immobile di Forte dei Marmi, l'ha accolta solo parzialmente e sino alla data di deposito della c.t.u. (25.7.2007), non accogliendola e, quindi, implicitamente rigettandola per il periodo successivo al deposito della consulenza d'ufficio di primo grado.
Del mancato accoglimento, ovvero dell'implicito rigetto della domanda di rendiconto per il periodo successivo al deposito della c.t.u. di primo grado svolta nel giudizio divisionale, il non si è lamentato in appello, né in Parte_1
cassazione, dove ha offerto censure relative alla quantificazione di tale indennizzo, ma non al fatto che il primo giudice l'aveva riconosciuto solo al 2007
e non l'aveva accolta per il periodo successivo.
In tal modo la statuizione con la quale il giudice della divisione ha limitato il rendiconto alla data del deposito della c.t.u. (luglio 2007) è divenuta definitiva,
anche perché la sentenza n. 1119/2010 è stata integralmente confermata in appello
(nel 2018) e, ora, anche in cassazione (nel 2022) ed è passata in giudicato con riguardo a tutte le sue statuizioni.
Da ciò consegue che va negato che competa al a titolo di Parte_1
rendiconto, l'indennità per l'occupazione dell'immobile di Forte dei Marmi dal
25.7.2007 al passaggio in giudicato della sentenza di divisione, perché la relativa questione deve ritenersi certamente preclusa in questa sede, siccome relativa a fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo che, sebbene siano stati fatti valere nel giudizio divisionale nell'ambito delle azioni di rendiconto esperite,
sono stati solo parzialmente accolti dal giudice della divisione sino al 2007 e disattesi per il periodo successivo, senza che sul punto la sentenza di primo grado sia stata impugnata in appello né in cassazione.
Le relative questioni sono pertanto precluse in sede esecutiva, ove si tratta unicamente di interpretare il titolo al limitato fine di darvi esecuzione, senza che
12 possano essere sollevate domande ormai coperte dal sopravvenuto giudicato,
che ne comportino una modifica o la riforma.
Per analogo ordine di ragioni, la domanda di rendiconto per il periodo successivo al passaggio in giudicato della sentenza divisionale all'attualità deve parimenti ritenersi preclusa in questa sede, attesa l'irrevocabilità della sentenza di divisione, che ha accolto l'azione di rendiconto per un periodo temporale limitato al 2007, in tal modo rigettando la domanda sia per il periodo dal 2007 al
2010, sia, e a maggior ragione, per il periodo successivo.
Si interroga, ora, il Collegio se la domanda con la quale il ha fatto Parte_1
valere pregiudizio da mancato godimento dell'immobile anche per il periodo successivo al passaggio in giudicato della sentenza di divisione e sino al rilascio
(che non consta abbia avuto ancora luogo), non possa, invece, essere riqualificata ed intendersi come proposta a titolo di risarcimento dei danni per l'occupazione
sine titulo dell'immobile da parte delle parti appellate, lesiva del diritto di proprietà esclusiva di quale assegnatario dell'immobile di Parte_1
Forte dei Marmi. Trattandosi, infatti, di domanda che non trova titolo nella comunione ereditaria, ormai definitivamente sciolta, ma nella lesione del diritto di proprietà dell'appellante, essa potrebbe, in ipotesi, non essere preclusa dal giudicato nascente dalla sentenza di divisione ereditaria n. 1119/2010.
A tale quesito deve, tuttavia, darsi una risposta negativa. Nel corso del primo grado del presente giudizio di opposizione all'esecuzione il ha Parte_1
sempre reclamato l'“aggiornamento” dei rendiconti e dei conguagli e in sede di precisazione delle conclusioni ha altresì espresso la: <riserva di chiedere il
risarcimento del danno per il ritardato rilascio dell'immobile di Forte dei Marmi correlato
anche al goduto diritto di abitazione nonostante fosse stato negato dal Tribunale e per la
presenza di eventuali danni (all'immobile)>> (v. verbale di udienza dell'11.12.2019).
13 Il che scioglie ogni dubbio interpretativo sulla qualificazione della domanda e conduce a negare che nel presente giudizio il abbia opposto Parte_1
in compensazione un controcredito di natura risarcitoria da mancato godimento dell'immobile (ovvero da ritardato rilascio) divenuto definitivamente di sua proprietà in esito allo scioglimento della comunione ereditaria, siccome tale controcredito ha costituito oggetto di esplicita riserva da parte dell'appellante in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al primo giudice.
In ogni caso, trattandosi di credito contestato e illiquido, deve ritenersi preclusa in sede esecutiva la possibilità per il debitore intimato di farlo valere in compensazione (v. Cass. Sez. U n. 23225/2016), non potendosi ritenere che le contestazioni sollevate dalla parte appellata sul punto siano pretestuose.
Sotto i profili esaminati l'appello va quindi respinto e va confermata,
seppur con diversa motivazione, la statuizione di rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta da già pronunciata dal primo giudice. Parte_1
L'appello va, invece, accolto nella parte in cui la sentenza di primo grado ha pronunciato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni all'immobile di Forte dei Marmi, reputandoli non provati.
Sul punto, la sentenza gravata è effettivamente incorsa nel lamentato vizio di ultrapetizione, posto che la domanda di risarcimento dei danni arrecati all'immobile anche per omessa manutenzione non solo non era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, ma aveva costituito oggetto di esplicita riserva da parte del di farla valere in separata sede, per cui essa doveva Parte_1
essere intesa come rinunciata.
Quanto, infine, agli errori di calcolo del precetto, osserva il Collegio che le censure sollevate dall'appellante non possano essere accolte, mostrandosi le stesse da un lato inammissibili e dall'altro infondate.
14 Sono inammissibili perché non viene adeguatamente spiegato in cosa consisterebbero i presunti errori di calcolo contenuti nel precetto. Né, al riguardo,
offrono ausilio le tabelle contenute nel doc. 3 depositato dall'appellante.
Infatti, la tabella n. 4 del doc. 3 è intitolata “affitto controparti imm.le Pt_2
(corretto interesse calcolato per intero dal su periodi parziali)” e pare, dunque, CP_5
riguardare presunti errori di calcolo della c.t.u. svolta dal dott. CP_5
nell'ambito del giudizio di divisione definito con la sentenza n. 1119/2010 che devono reputarsi definitivamente preclusi in questa sede.
Quanto all'errore denunciato con riguardo alla tabella n. 3 del doc. 3,
relativa al computo della rivalutazione monetaria della “quota Vincenzo” dal
25.7.2007 al 31.12.2018 sul capitale di € 81.888,88, rileva il Collegio che non è
ravvisabile alcun errore di computo. Questo perché, rilevati gli indici Istat (FOI
Generale) relativi al periodo corrispondente (decorrenza luglio 2007: 130,2 –
scadenza dicembre 2018: 102,1) il capitale di € 81.888,88 rivalutato dal 25.7.2007
al 31.12.2018 ammonta all'importo di € 94.417,88 e non al maggiore importo (€
96.587,85) preteso dal reclamante.
Quanto al motivo di impugnazione sulle spese si osserva quanto segue.
Le statuizioni sulle spese sono state impugnate sotto due profili: il primo perché vi sarebbe stata una giusta ragione di compensazione perché l'offerta della consegna dell'immobile era intervenuta solo in corso di causa;
il secondo perché dette spese erano state liquidate in modo eccessivo non essendo stato indicato neppure lo scaglione di valore di riferimento.
Sotto il primo profilo il terzo motivo di appello va disatteso, posto che,
come sopra detto, l'offerta del rilascio dell'immobile non condiziona in alcun modo l'esigibilità del credito al conguaglio una volta che è divenuta definitiva la sentenza di divisione.
15 Parimenti infondata è la censura, con la quale il in via oltretutto Parte_1
generica, si lamenta dell'importo liquidato: infatti, tenuto conto dell'importo intimato in precetto (€ 222.897,52) ed applicati i parametri dello scaglione di valore corrispondente (€ 52.001 - € 260.000), può rilevarsi che il primo giudice ha liquidato le spese legali in misura inferiore ai medi, ivi compresa la fase istruttoria e di trattazione, posto che detta fase è stata espletata in primo grado,
ove le parti appellate hanno depositato documenti necessari ai fini della decisione.
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va revocata la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria e confermato, invece,
seppur con diversa motivazione, il rigetto dell'opposizione all'esecuzione già
pronunciato dal primo giudice e la liquidazione delle spese del grado.
Tenuto conto dell'esito della lite, le spese del doppio grado seguono la preponderante soccombenza dell'appellante e, confermata la liquidazione già
operata dal primo giudice, sono liquidate per il presente grado, come da dispositivo in base al valore della causa (€ 222.897,52) ed alle vigenti tariffe forensi, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e con atto notificato in data 6.2.2020 Controparte_1 CO
avverso la sentenza n. 3/20 del Tribunale di Lucca, pubblicata in data 3.1.2020,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CO
2) in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
16 4) condanna al rimborso delle spese del doppio grado Parte_1
in favore delle parti appellate che, confermata la liquidazione del primo giudice,
liquida per il presente grado ed in favore della sola in Controparte_1
complessivi € 5000 per compensi, oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva,
disponendone il pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TU spese di giustizia.
Firenze, 3.6.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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