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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/08/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione Civile per le Controversie di Locazione, composta dai seguenti magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.sa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.sa Arianna Sbano Consigliere rel.
All'esito della camera di consiglio del 19 giugno 2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 790/2024 R.G. cui è riunito il n. 791/24 R.G., vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. MASSUCCI ELENA elett.te dom.to in Indirizzo Telematico
Associazione (c.f.: ), in persona del Parte_2 CP_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. GIULIO CESARE Parte_3
PASCALI elett.dom.ta in Fermo, Via Ognissanti n. 13
-appellanti-
CONTRO quale legale rappresentante della Controparte_2 Parte_4 rappresentato e difeso dall'avv. PARADISI FRANCESCA, elett.te dom.to in VIA FALERIENSE
N.2160 Parte_1
- appellato-
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti ricorsi in appello, poi riuniti, il e la Parte_1 [...]
in persona del , hanno proposto Parte_4 Parte_3 appello avverso la medesima sentenza n. 461/2024, resa dal Tribunale di Fermo, Sezione Civile,
pagina 1 di 6 pubblicata il 25.06.2024, notificata il 04.07.2024, con la quale il Giudice definitivamente pronunciando sulle domande proposte ha così deciso, riportando testualmente: “Il Tribunale di Fermo, nella persona del GOP Rossella Maurizi, accoglie il ricorso promosso ex art. 447 bis cpc e 668 cpc dal sig. CP_2
n.q. di legale rapp.te della e dichiara la nullità dell'ordinanza di
[...] Parte_4 convalida di sfratto emessa nel giudizio n.873/23 RG Tribunale di fermo e ogni atto conseguenziale.
Condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, e , Parte_5 Parte_3 in solido tra loro, in favore della da distrarsi in favore dell'Avv. Francesca Parte_4
Paradisi dichiaratosi procuratore antistatario, e che liquida in € 5.077,00 oltre Rimb.forf. 15% oltre iva
e cap come per legge quanto mal presente giudizio ed in € 3.503,00 oltre aum forf 15% oltre iva e cap come per legge quanto alla fase del reclamo n. 1117/23 RG Tribunale di Fermo, oltre ad € 277,60 per spese documentate (C.U e marca e spese di notifica) da distrarsi in favore dell'Avv. Francesca Paradisi dichiaratosi procuratore antistatario. Così deciso in Fermo li 24/06/2024”.
Il predetto giudizio aveva quale antefatto il procedimento per convalida di sfratto incardinato dal
Comune di al fine di ottenere la liberazione dell'immobile locato alla Parte_1 [...]
in ragione della scadenza del contratto, non rinnovato, e dell'ingente morosità Parte_4 quantificata in € 9.622,33, a fronte di un mancato pagamento dei canoni di locazione dall'anno 2014, data di stipula del contratto.
Considerato che la era commissariata dal 25.02.2023, con Parte_4
Commissario nominato nella persona della Dott.ssa , il Parte_3 Parte_1 provvedeva a convenire in giudizio la in persona del suddetto
[...] Parte_4 commissario, ritenuto unico rappresentante dell'associazione, sicché l'atto di intimazione di sfratto veniva notificato alla in persona del Commissario straordinario, in data Parte_4
15.06.2023. La TR, in persona del Commissario, si costituiva in giudizio in data 22.06.2023 ed il
GOP, perdurando la morosità e in assenza di opposizione del legittimato passivo, convalidava lo sfratto.
Successivamente, con ricorso in opposizione ex artt. 447 bis e 668 c.p.c., del 05.07.2023, che veniva iscritto al n. R.G. 993/2023, notificato in data 14.09.2023 via PEC, il Sig. Controparte_2 conveniva in giudizio il in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t. e la Parte_1
Dott.ssa in qualità di commissario straordinario della Parte_3 Parte_4
dinanzi al Tribunale di Fermo, per chiedere la sospensione con decreto emesso inaudita altera
[...] parte dell'esecutorietà dell'ordinanza di convalida di sfratto e, nel merito, la dichiarazione di nullità del procedimento R.G. 873/2023, sostenendo il difetto di potere di rappresentanza della Parte_4 in capo al e l'inesistenza della morosità.
[...] Parte_3
pagina 2 di 6 Decidendo la suddetta controversia, il GOP in motivazione riteneva: - il commissario speciale nella figura di non ha alcun potere di legale rappresentanza della Parte_3 Parte_4 anzi il provvedimento di Commissariamento del 25.02.2023 è atto giuridicamente inesistente;
- la Part TR GI è legittimamente rappresentata dal;
- è stata data prova Controparte_2 dell'intervenuto accordo di pagamento dei canoni insoluti da rinegoziare e rateizzare in sede di stipula di nuovo contratto di locazione;
- il nuovo contratto di locazione non è stato stipulato dal Comune che lo ha sospeso.
Ebbene, con l'atto di appello, ritiene il l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata per i seguenti motivi: Violazione art. 112 c.p.c. – vizio di ultra petita;
2) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: - Violazione della norma ex art. 668 c.p.c.: carenza dei presupposti per la proposizione dell'opposizione dopo la convalida;
- Violazione art. 668 c.p.c.: difetto motivi di merito a sostegno dell'opposizione e travisamento delle risultanze istruttorie;
3) Omesso esame di fatti decisivi e discussi tra le parti (art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c.) e considerazioni conclusive;
4) Condanna alle spese.
La sentenza è impugnata anche dalla in persona del Parte_4 [...]
che ha pure proposto i seguenti motivi di appello: 1) declaratoria di inesistenza giuridica e Parte_3 di illegittimita' del provvedimento di commissariamento del 25.02.2023 – violazione dell'art. 112 c.p.c.
– vizio di ultrapetizione;
2) poteri di rappresentanza della in capo al commissario Parte_4 straordinario – mancanza dei presupposti di cui all'art. 668 c.p.c. – inammissibilità dell'opposizione alla convalida di sfratto;
3) infondatezza nel merito dell'opposizione ex art. 668 c.p.c. – morosita' nel pagamento dei canoni;
4) condanna al pagamento delle spese processuali anche per il reclamo iscritto al n. 1117/23 r.g. Tribunale di Fermo – violazione dell'art. 91 c.p.c..
Si è costituito in entrambi i procedimenti di appello eccependo, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello promosso da in qualità di legale rapp.te della Parte_3
in quanto promosso da soggetto diverso da quello che ha partecipato al giudizio Parte_4 di primo grado;
nel merito, l'infondatezza degli appelli proposti da e dal Parte_3 [...]
. Parte_1
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va respinta l'eccezione sollevata da parte appellante in merito all'inammissibilità dell'appello di la quale, sia in primo grado che nel presente, è Parte_3 sempre intervenuta quale ossia in rappresentanza di Parte_6 quest'ultima e non a titolo meramente personale. pagina 3 di 6 Nel merito, la questione centrale del presente giudizio, al di là del vizio di ultrapetizione sollevato da entrambe le appellanti, attiene al riconoscimento o meno della legittimazione di a Controparte_2 rappresentare la TR Egli assume, invero, di rivestire il ruolo di legale rappresentante Parte_4 per essere stato nominato Priore e vice Presidente della stessa, nel corso dell'assemblea dei contradaioli del 25.3.2023, indetta dalla ex Presidente il 20.02.2023, ossia prima dell'emissione del Parte_7 provvedimento di commissariamento straordinario del 25.02.2023 e prima della notifica dell'atto di sfratto avvenuta nel mese di giugno 2023. Ciò che non dice, tuttavia, è che egli rivestirebbe il ruolo di legale rappresentante solo dalla data del 21.5.2023, allorquando si dimetteva la Presidente a Pt_8 sua volta, nominata Presidente nel corso della medesima assemblea di cui sopra, venendo, dunque, per
Statuto, ad esercitare i poteri sostituivi del Presidente, in sua assenza (v. art. 5 dello Statuto che, tuttavia, non chiarisce se tale sostituzione si giustifica solo per assenza temporanea o anche stabile, come in caso di dimissioni).
Secondo la tesi dell'originario ricorrente, ora appellato, infatti, egli sarebbe l'unico legittimato a rappresentare l'associazione venendo disconosciuta la validità del Parte_4 provvedimento di commissariamento adottato dal Consiglio di Presidenza dell'Ente Manifestazioni
Storiche Contesa del Secchio del 25.2.2023. In realtà, con l'originario ricorso in opposizione alla convalida di sfratto, il non aveva disconosciuto espressamente il provvedimento di CP_2 commissariamento ma aveva, sostanzialmente, sostenuto che, “gli organi dell'associazione ed i poteri rimessi in capo ai medesimi, non sono venuti meno con la nomina del commissario straordinario”, a maggior ragione “che il commissario ha visto una precisa identificazione e limitazione dei propri poteri ad opera del G.O.T. Liberti con ordinanza del 3.06.23 resa nell'ambito del giudizio che ha proprio ad oggetto la legittimità ed i poteri del commissario”.
Ebbene, entrambe le tesi non appaiono sostenibili.
Quanto alle originarie allegazioni dei cui all'atto di citazione, non è vero che con l'ordinanza del 3 giugno 2023 il Got avesse dettato disposizioni limitative dei poteri del Commissario, limitandosi, al contrario, a prendere atto, dalla documentazione versata in atti, che il Commissario garantiva la prosecuzione dell'attività essenziale al sostentamento economico finanziario dell'associazione, come risultante dal verbale dell'assemblea della presieduta dal Commissario. Da ciò Parte_4 non può che desumersi che il Commissario svolgeva tutte le funzioni demandate, per Statuto, al
Presidente. D'altronde, non avrebbe alcun senso logico né giuridico procedere al commissariamento di un'associazione, lasciando intatti i poteri di rappresentanza in capo all'originario legale rappresentante.
pagina 4 di 6 Il Commissariamento è, infatti, misura prevista dallo stesso Statuto della Parte_4 in caso di gravi irregolarità (v. art. 9), circostanze che rendono, evidentemente, necessario rimuovere gli organi aventi poteri decisionali.
È proprio uno di questi casi, ossia l'avere la promosso modifiche statutarie senza Pt_4
l'approvazione dell'Assemblea dei soci promotori dell'Ente Contesa, che ha causato l'adozione dell'atto di commissariamento, il che non può che implicare l'azzeramento dei poteri degli organi dell'associazione.
Non vale, dunque, sostenere, in maniera, peraltro, poco attendibile, che la Parte_4 non avrebbe sottoscritto il regolamento di commissariamento dell'anno 1994, atteso che tale documento presenta, in calce, proprio la firma in corrispondenza con il nome della (firma che potrebbe Pt_4 essere comparata con quella del soggetto rivestente all'epoca la carica di Presidenza, laddove la si volesse disconoscere). Ad ogni modo, come detto, la possibilità del Commissariamento è espressamente e pacificamente prevista dallo Statuto della e alle ipotesi previste dai vari Statuti Parte_4 di contrada rimanda anche l'art. 8 del vigente Statuto dell'Ente Contesa, sicché non si può in alcun modo dubitare della legittimità del provvedimento di commissariamento, avvenuto secondo le regole datesi dall'associazione in parola (v. anche sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 656/2024 emessa nelle more del presente giudizio).
E', quindi, evidente che l'intera fase di convalida dello sfratto si è svolta in contraddittorio ed in presenza della rappresentata dal Commissario le cui funzioni sono Parte_4 Parte_3 state temporaneamente sospese soltanto tra il 3 luglio 2023 ed il 25 settembre 2023 (con provvedimento cautelare) e cioè in epoca successiva alla notifica dell'intimazione di sfratto ed alla convalida di sfratto.
Ne consegue che l'opposizione proposta dal ex art. 668 c.p.c. doveva essere dichiarata CP_2 inammissibile e quindi respinta in quanto: i) la notifica dell'intimazione di sfratto era stata correttamente effettuata al , dott.ssa che alla data del 15 giugno 2023 Parte_3 Parte_3 era il legale rappresentante della ii) lo sfratto era stato convalidato in presenza Parte_4 dell'intimato dato che la non solo si era ritualmente costituita in giudizio, ma Parte_4 aveva anche partecipato all'udienza del 22 giugno 2023 nel corso della quale il Giudice aveva convalidato lo sfratto.
Ad abundantiam, anche laddove dovesse, per assurdo, riconoscersi la legittimazione in capo al l'opposizione avrebbe dovuto, comunque, respingersi. CP_2
Al di là della evidente situazione di morosità della TR (la quale non può ritenersi essere venuta meno solo in ragione di mere offerte di rinegoziazione e di una cessione di credito mai accettata per soli euro 2.246,95 a fronte di una morosità di euro 9.622,17), l'intimazione di sfratto è stata motivata pagina 5 di 6 anche per scadenza del contratto, sicché lo stesso non poteva che essere convalidato essendo il contratto di locazione scaduto il 31.12.2022.
Entrambi gli appelli vanno, di conseguenza, accolti (con assorbimento dei motivi non esaminati) ed in riforma della sentenza di primo grado, va dichiarata inammissibile l'opposizione proposta dal per difetto di legittimazione ad agire. CP_2
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) in accoglimento degli appelli ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
2) condanna a Controparte_2 Controparte_2 rifondere alle parti appellanti le spese del doppio grado che liquida, per ciascuna parte, nella misura di euro 2.540,00 per onorari per il primo grado, di euro 2.000,00 per il secondo grado, il tutto oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 19 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione Civile per le Controversie di Locazione, composta dai seguenti magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.sa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.sa Arianna Sbano Consigliere rel.
All'esito della camera di consiglio del 19 giugno 2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 790/2024 R.G. cui è riunito il n. 791/24 R.G., vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. MASSUCCI ELENA elett.te dom.to in Indirizzo Telematico
Associazione (c.f.: ), in persona del Parte_2 CP_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. GIULIO CESARE Parte_3
PASCALI elett.dom.ta in Fermo, Via Ognissanti n. 13
-appellanti-
CONTRO quale legale rappresentante della Controparte_2 Parte_4 rappresentato e difeso dall'avv. PARADISI FRANCESCA, elett.te dom.to in VIA FALERIENSE
N.2160 Parte_1
- appellato-
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti ricorsi in appello, poi riuniti, il e la Parte_1 [...]
in persona del , hanno proposto Parte_4 Parte_3 appello avverso la medesima sentenza n. 461/2024, resa dal Tribunale di Fermo, Sezione Civile,
pagina 1 di 6 pubblicata il 25.06.2024, notificata il 04.07.2024, con la quale il Giudice definitivamente pronunciando sulle domande proposte ha così deciso, riportando testualmente: “Il Tribunale di Fermo, nella persona del GOP Rossella Maurizi, accoglie il ricorso promosso ex art. 447 bis cpc e 668 cpc dal sig. CP_2
n.q. di legale rapp.te della e dichiara la nullità dell'ordinanza di
[...] Parte_4 convalida di sfratto emessa nel giudizio n.873/23 RG Tribunale di fermo e ogni atto conseguenziale.
Condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, e , Parte_5 Parte_3 in solido tra loro, in favore della da distrarsi in favore dell'Avv. Francesca Parte_4
Paradisi dichiaratosi procuratore antistatario, e che liquida in € 5.077,00 oltre Rimb.forf. 15% oltre iva
e cap come per legge quanto mal presente giudizio ed in € 3.503,00 oltre aum forf 15% oltre iva e cap come per legge quanto alla fase del reclamo n. 1117/23 RG Tribunale di Fermo, oltre ad € 277,60 per spese documentate (C.U e marca e spese di notifica) da distrarsi in favore dell'Avv. Francesca Paradisi dichiaratosi procuratore antistatario. Così deciso in Fermo li 24/06/2024”.
Il predetto giudizio aveva quale antefatto il procedimento per convalida di sfratto incardinato dal
Comune di al fine di ottenere la liberazione dell'immobile locato alla Parte_1 [...]
in ragione della scadenza del contratto, non rinnovato, e dell'ingente morosità Parte_4 quantificata in € 9.622,33, a fronte di un mancato pagamento dei canoni di locazione dall'anno 2014, data di stipula del contratto.
Considerato che la era commissariata dal 25.02.2023, con Parte_4
Commissario nominato nella persona della Dott.ssa , il Parte_3 Parte_1 provvedeva a convenire in giudizio la in persona del suddetto
[...] Parte_4 commissario, ritenuto unico rappresentante dell'associazione, sicché l'atto di intimazione di sfratto veniva notificato alla in persona del Commissario straordinario, in data Parte_4
15.06.2023. La TR, in persona del Commissario, si costituiva in giudizio in data 22.06.2023 ed il
GOP, perdurando la morosità e in assenza di opposizione del legittimato passivo, convalidava lo sfratto.
Successivamente, con ricorso in opposizione ex artt. 447 bis e 668 c.p.c., del 05.07.2023, che veniva iscritto al n. R.G. 993/2023, notificato in data 14.09.2023 via PEC, il Sig. Controparte_2 conveniva in giudizio il in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t. e la Parte_1
Dott.ssa in qualità di commissario straordinario della Parte_3 Parte_4
dinanzi al Tribunale di Fermo, per chiedere la sospensione con decreto emesso inaudita altera
[...] parte dell'esecutorietà dell'ordinanza di convalida di sfratto e, nel merito, la dichiarazione di nullità del procedimento R.G. 873/2023, sostenendo il difetto di potere di rappresentanza della Parte_4 in capo al e l'inesistenza della morosità.
[...] Parte_3
pagina 2 di 6 Decidendo la suddetta controversia, il GOP in motivazione riteneva: - il commissario speciale nella figura di non ha alcun potere di legale rappresentanza della Parte_3 Parte_4 anzi il provvedimento di Commissariamento del 25.02.2023 è atto giuridicamente inesistente;
- la Part TR GI è legittimamente rappresentata dal;
- è stata data prova Controparte_2 dell'intervenuto accordo di pagamento dei canoni insoluti da rinegoziare e rateizzare in sede di stipula di nuovo contratto di locazione;
- il nuovo contratto di locazione non è stato stipulato dal Comune che lo ha sospeso.
Ebbene, con l'atto di appello, ritiene il l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata per i seguenti motivi: Violazione art. 112 c.p.c. – vizio di ultra petita;
2) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: - Violazione della norma ex art. 668 c.p.c.: carenza dei presupposti per la proposizione dell'opposizione dopo la convalida;
- Violazione art. 668 c.p.c.: difetto motivi di merito a sostegno dell'opposizione e travisamento delle risultanze istruttorie;
3) Omesso esame di fatti decisivi e discussi tra le parti (art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c.) e considerazioni conclusive;
4) Condanna alle spese.
La sentenza è impugnata anche dalla in persona del Parte_4 [...]
che ha pure proposto i seguenti motivi di appello: 1) declaratoria di inesistenza giuridica e Parte_3 di illegittimita' del provvedimento di commissariamento del 25.02.2023 – violazione dell'art. 112 c.p.c.
– vizio di ultrapetizione;
2) poteri di rappresentanza della in capo al commissario Parte_4 straordinario – mancanza dei presupposti di cui all'art. 668 c.p.c. – inammissibilità dell'opposizione alla convalida di sfratto;
3) infondatezza nel merito dell'opposizione ex art. 668 c.p.c. – morosita' nel pagamento dei canoni;
4) condanna al pagamento delle spese processuali anche per il reclamo iscritto al n. 1117/23 r.g. Tribunale di Fermo – violazione dell'art. 91 c.p.c..
Si è costituito in entrambi i procedimenti di appello eccependo, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello promosso da in qualità di legale rapp.te della Parte_3
in quanto promosso da soggetto diverso da quello che ha partecipato al giudizio Parte_4 di primo grado;
nel merito, l'infondatezza degli appelli proposti da e dal Parte_3 [...]
. Parte_1
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va respinta l'eccezione sollevata da parte appellante in merito all'inammissibilità dell'appello di la quale, sia in primo grado che nel presente, è Parte_3 sempre intervenuta quale ossia in rappresentanza di Parte_6 quest'ultima e non a titolo meramente personale. pagina 3 di 6 Nel merito, la questione centrale del presente giudizio, al di là del vizio di ultrapetizione sollevato da entrambe le appellanti, attiene al riconoscimento o meno della legittimazione di a Controparte_2 rappresentare la TR Egli assume, invero, di rivestire il ruolo di legale rappresentante Parte_4 per essere stato nominato Priore e vice Presidente della stessa, nel corso dell'assemblea dei contradaioli del 25.3.2023, indetta dalla ex Presidente il 20.02.2023, ossia prima dell'emissione del Parte_7 provvedimento di commissariamento straordinario del 25.02.2023 e prima della notifica dell'atto di sfratto avvenuta nel mese di giugno 2023. Ciò che non dice, tuttavia, è che egli rivestirebbe il ruolo di legale rappresentante solo dalla data del 21.5.2023, allorquando si dimetteva la Presidente a Pt_8 sua volta, nominata Presidente nel corso della medesima assemblea di cui sopra, venendo, dunque, per
Statuto, ad esercitare i poteri sostituivi del Presidente, in sua assenza (v. art. 5 dello Statuto che, tuttavia, non chiarisce se tale sostituzione si giustifica solo per assenza temporanea o anche stabile, come in caso di dimissioni).
Secondo la tesi dell'originario ricorrente, ora appellato, infatti, egli sarebbe l'unico legittimato a rappresentare l'associazione venendo disconosciuta la validità del Parte_4 provvedimento di commissariamento adottato dal Consiglio di Presidenza dell'Ente Manifestazioni
Storiche Contesa del Secchio del 25.2.2023. In realtà, con l'originario ricorso in opposizione alla convalida di sfratto, il non aveva disconosciuto espressamente il provvedimento di CP_2 commissariamento ma aveva, sostanzialmente, sostenuto che, “gli organi dell'associazione ed i poteri rimessi in capo ai medesimi, non sono venuti meno con la nomina del commissario straordinario”, a maggior ragione “che il commissario ha visto una precisa identificazione e limitazione dei propri poteri ad opera del G.O.T. Liberti con ordinanza del 3.06.23 resa nell'ambito del giudizio che ha proprio ad oggetto la legittimità ed i poteri del commissario”.
Ebbene, entrambe le tesi non appaiono sostenibili.
Quanto alle originarie allegazioni dei cui all'atto di citazione, non è vero che con l'ordinanza del 3 giugno 2023 il Got avesse dettato disposizioni limitative dei poteri del Commissario, limitandosi, al contrario, a prendere atto, dalla documentazione versata in atti, che il Commissario garantiva la prosecuzione dell'attività essenziale al sostentamento economico finanziario dell'associazione, come risultante dal verbale dell'assemblea della presieduta dal Commissario. Da ciò Parte_4 non può che desumersi che il Commissario svolgeva tutte le funzioni demandate, per Statuto, al
Presidente. D'altronde, non avrebbe alcun senso logico né giuridico procedere al commissariamento di un'associazione, lasciando intatti i poteri di rappresentanza in capo all'originario legale rappresentante.
pagina 4 di 6 Il Commissariamento è, infatti, misura prevista dallo stesso Statuto della Parte_4 in caso di gravi irregolarità (v. art. 9), circostanze che rendono, evidentemente, necessario rimuovere gli organi aventi poteri decisionali.
È proprio uno di questi casi, ossia l'avere la promosso modifiche statutarie senza Pt_4
l'approvazione dell'Assemblea dei soci promotori dell'Ente Contesa, che ha causato l'adozione dell'atto di commissariamento, il che non può che implicare l'azzeramento dei poteri degli organi dell'associazione.
Non vale, dunque, sostenere, in maniera, peraltro, poco attendibile, che la Parte_4 non avrebbe sottoscritto il regolamento di commissariamento dell'anno 1994, atteso che tale documento presenta, in calce, proprio la firma in corrispondenza con il nome della (firma che potrebbe Pt_4 essere comparata con quella del soggetto rivestente all'epoca la carica di Presidenza, laddove la si volesse disconoscere). Ad ogni modo, come detto, la possibilità del Commissariamento è espressamente e pacificamente prevista dallo Statuto della e alle ipotesi previste dai vari Statuti Parte_4 di contrada rimanda anche l'art. 8 del vigente Statuto dell'Ente Contesa, sicché non si può in alcun modo dubitare della legittimità del provvedimento di commissariamento, avvenuto secondo le regole datesi dall'associazione in parola (v. anche sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 656/2024 emessa nelle more del presente giudizio).
E', quindi, evidente che l'intera fase di convalida dello sfratto si è svolta in contraddittorio ed in presenza della rappresentata dal Commissario le cui funzioni sono Parte_4 Parte_3 state temporaneamente sospese soltanto tra il 3 luglio 2023 ed il 25 settembre 2023 (con provvedimento cautelare) e cioè in epoca successiva alla notifica dell'intimazione di sfratto ed alla convalida di sfratto.
Ne consegue che l'opposizione proposta dal ex art. 668 c.p.c. doveva essere dichiarata CP_2 inammissibile e quindi respinta in quanto: i) la notifica dell'intimazione di sfratto era stata correttamente effettuata al , dott.ssa che alla data del 15 giugno 2023 Parte_3 Parte_3 era il legale rappresentante della ii) lo sfratto era stato convalidato in presenza Parte_4 dell'intimato dato che la non solo si era ritualmente costituita in giudizio, ma Parte_4 aveva anche partecipato all'udienza del 22 giugno 2023 nel corso della quale il Giudice aveva convalidato lo sfratto.
Ad abundantiam, anche laddove dovesse, per assurdo, riconoscersi la legittimazione in capo al l'opposizione avrebbe dovuto, comunque, respingersi. CP_2
Al di là della evidente situazione di morosità della TR (la quale non può ritenersi essere venuta meno solo in ragione di mere offerte di rinegoziazione e di una cessione di credito mai accettata per soli euro 2.246,95 a fronte di una morosità di euro 9.622,17), l'intimazione di sfratto è stata motivata pagina 5 di 6 anche per scadenza del contratto, sicché lo stesso non poteva che essere convalidato essendo il contratto di locazione scaduto il 31.12.2022.
Entrambi gli appelli vanno, di conseguenza, accolti (con assorbimento dei motivi non esaminati) ed in riforma della sentenza di primo grado, va dichiarata inammissibile l'opposizione proposta dal per difetto di legittimazione ad agire. CP_2
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) in accoglimento degli appelli ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
2) condanna a Controparte_2 Controparte_2 rifondere alle parti appellanti le spese del doppio grado che liquida, per ciascuna parte, nella misura di euro 2.540,00 per onorari per il primo grado, di euro 2.000,00 per il secondo grado, il tutto oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 19 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
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