Articolo 9 della Legge 23 ottobre 2003, n. 286
Articolo 8Articolo 10
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11 novembre 2003
Art. 9. (Validita' delle deliberazioni) 1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti in carica.
Entrata in vigore il 11 novembre 2003
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