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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 8722/2023 del Tribunale di Napolidel
24-26/9/2023, iscritto al n. 1197/2024 r.g.a.c.c. pendente
TRA
Parte_1
(codice fiscale non indicato), rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Massimo Belfatto
(c.f. ; C.F._1
AP P E L L AN T E
E
), Controparte_1 P.IVA_1 costituitosi in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c. dall'Avv.
Bruno Incoronato (c.f. ); C.F._2
AP P E L L A TO
NONCHÉ
n. 1197/2024 R.G.AA.CC. Pag. 1 di 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Controparte_2
AP P E L L A TA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio il , Parte_1 Controparte_1 CP_1 onde sentirlo condannare al pagamento di € 45.218,08 a titolo di risarcimento dei danni provocati ai pellami, che lo stesso conservava in un locale tenuto in locazione, dalle infiltrazioni di acqua provenienti dall'impianto di riscaldamento del condominio.
Si costituiva il condominio che resisteva alla domanda e chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della con cui aveva stipulato un contratto di Controparte_2
assicurazione.
Quest'ultima non si costituiva.
Con sentenza n. 8722/2023, il Tribunale così provvedeva: “1) dichiara la responsabilità esclusiva del sito in in persona Controparte_3 CP_1 dell'Amministratore p.t. per i sinistri occorsi alla ditta istante;
2) per l'effetto condanna il medesimo convenuto condominio al pagamento in favore della ditta attrice per i danni subiti quantificati sulla base della ctu, della complessiva somma di € 27.539,70 oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda giudiziale all' effettivo soddisfo;
3)condanna inoltre il convenuto alla rifusione delle spese processuali CP_1 in favore dell'attrice, che si liquidano in complessive euro 3000,00 per compenso oltre spese generali, al 15% I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione in favore del suo procuratore.
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto come CP_1 liquidate in decreto”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il chiedendo la riforma della Pt_1 sentenza di primo grado e la condanna del condominio al pagamento di ulteriori € 9.912.
Si è costituito il che ha resistito all'appello. CP_1
Non si è costituita la Controparte_2
Alla prima udienza del 2/7/2024 la Corte ha rilevato che l'appellante non aveva fornito la prova della notifica dell'atto di citazione in appello tramite posta elettronica certificata e che il non aveva depositato l'autorizzazione dell'assemblea a CP_1
n. 1197/2024 R.G.AA.CC. Pag. 2 di 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
costituirsi in giudizio. Ha pertanto concesso termine fino al 30/10/2024 per il deposito di tali documenti.
In data 25/10/2024, il difensore dell'appellante ha depositato un'istanza con la quale ha dichiarato il decesso del avvenuto il 18/8/2024, ed ha chiesto la Pt_1
cancellazione della causa dal ruolo, deducendo che gli eredi avevano rinunciato all'eredità e non avevano intenzione di proseguire il giudizio.
All'udienza del 17/12/2024 nessuna delle parti è comparsa;
la Corte ha rinviato pertanto all'udienza del 21/1/2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
Neppure a tale udienza le parti sono comparse, nonostante la regolare comunicazione del precedente rinvio.
Deve quindi dichiararsi l'estinzione del processo di appello ai sensi degli artt. 309
e 181 c.p.c.. La circostanza del decesso dell'appellante, infatti, non ha prodotto l'effetto interruttivo in quanto non è stata rappresentata con le modalità di cui all'art. 300 comma
1° c.p.c. (dichiarazione in udienza o notifica alle altre parti) ed anzi lo stesso difensore del non ha chiesto l'interruzione, bensì la cancellazione della causa dal ruolo. Pt_1
Nessuna statuizione occorre sulle spese, in considerazione di quanto previsto dall'art. 310 ultimo comma c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 8722/2023 del Tribunale di Napoli emessa il 24-26/9/2023: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo di appello ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c..
Così deciso in Napoli, il 21 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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