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1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2505-ter.
(( (Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese). )) ((Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448.))
(( (Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese). )) ((Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448.))
Commentari • 6
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 1
I. L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies. II. La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa. III. Si applica alla scissione l'articolo 2501-sexies; la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501-quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, non sono richieste (1) quando la scissione avviene …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Venezia, sentenza 01/08/2022, n. 1440Provvedimento: […] Deont. Forense, di informare il G.R. come - sia pure in difetto di formale iscrizione ai sensi dell'art. 2505-ter c.c. per le pagina 2 di 11 ragioni appena esposte - l'atto di fusione tra le società CP_1 e Controparte_3 nella newco Progetto CP_2Leggi di più...
- opposizione alla fusione·
- art. 2504 cod. civ.·
- art. 2504 quater cod. civ.·
- art. 2503 cod. civ.·
- inopponibilità fusione·
- invalidità fusione·
- cancellazione espressioni sconvenienti·
- compensazione spese di lite·
- efficacia sanante iscrizione·
- autorizzazione Giudice delegato