Articolo 2505 ter del Codice civile
Articolo 2505 bisArticolo 2495
Versione
1 gennaio 2004
Art. 2505-ter.

(( (Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese). )) ((Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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