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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 4632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4632 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT Elena Dal Dosso, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 19/05/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21929 /2024 R.G. promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FEDERICO UNGARETTI DELL'IMMAGINE (c.f. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per procura in Email_1
atti
RICORRENTE contro
(c.f. ), in qualità di titolare dell'impresa Controparte_1 C.F._3
individuale REY MA UP NT DI AL , con sede in Luni, CP_1
Via Aurelia n. 5
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: contratto d'opera
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 10/06/2024 avanti il Tribunale di Milano, Pt_1
ha esposto di avere incaricato, in data 17/07/2022, l'impresa Rey AX OU EN di
[...]
pagina 1 di 5 per la fornitura e posa di serramenti destinati alla propria abitazione, sita in San Controparte_1
Donato Milanese, Via Verdi n. 17; che, versati due acconti, gli infissi sono stati consegnati ed installati in data 13/01/2023, mentre non è stato eseguito il previsto smaltimento dei vecchi infissi;
che le opere svolte presentano difformità e vizi, prontamente denunciati (finestre danneggiate o di dimensioni errate, finiture e sigillature non eseguite, cassonetti di misure sbagliate che sono stati ritirati immediatamente dal personale), che l'impresa non è intervenuta a sistemare, pretendendo invece il pagamento del saldo;
di avere perciò promosso nei confronti della controparte, avanti il
Tribunale di Milano, un procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c., a conclusione del quale il CTU ha constatato la sussistenza dei vizi e difformità lamentati, quantificando danni per l'ammontare di euro
16.000,00, ed ha riscontrato la mancanza di tutti i cassonetti, il cui prezzo non è stato pagato.
Sulla base di tali allegazioni ha chiesto di accertare l'inadempimento della impresa convenuta e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella complessiva somma di euro
16.000,00, oltre ad euro 1.800,74 oltre iva di legge per le spese di consulenza tecnica preventiva, e alle spese e competenze del presente giudizio e del procedimento ex art. 696-696-bis c.p.c.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso e il decreto ex art. 281 undecies c.p.c. sono stati ritualmente notificati in data 05/12/2024 all'impresa Controparte_2
, in persona del suo titolare, il quale non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
[...]
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo di A.T.P. R.G. n. 32270/2023 svolto avanti il Tribunale di Milano, sezione 7 civile, dott. Vitale, nonché dei documenti prodotti dal ricorrente, e giunge in decisione sulle conclusioni precisate come in atti, previa discussione orale nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il rapporto dedotto in giudizio, in forza del quale il convenuto si è obbligato ad eseguire, presso l'immobile del ricorrente, sito in San Donato Milanese, Via Verdi n. 17, la fornitura e posa degli infissi e dei serramenti descritti nell'offerta n. 94557 del 04/07/2022, per il prezzo complessivo di euro 56.798.00 esclusa Iva, risulta provato documentalmente dall'offerta contrattuale anzidetta e dalla
“pro forma di saldo” del 12/04/2023 emessa dall'impresa (docc. 2 e 4), oltre ad emergere dagli atti del fascicolo relativo al procedimento per A.T.P. R.G. n. 32270/2023 svolto avanti il Tribunale di
Milano, sezione settima civile, dott. Gian Piero Vitale, in seno al quale l' qui contumace, si CP_1
era invece costituito e difeso, dichiarandosi disponibile ad installare i cassonetti mancanti e deducendo di essere creditore del saldo di euro 15.855,00 oltre iva, pari al 20% dell'importo delle lavorazioni (cfr. doc. 6).
pagina 2 di 5 Il negozio intercorso, considerato il modulo organizzativo dell'impresa convenuta (ditta individuale), configura un contratto d'opera, disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti cod. civ.
Pt_ A seguito del ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. proposto dal signor , è stata ammessa una consulenza tecnica preventiva volta a verificare la sussistenza dei vizi e difetti lamentati dal ricorrente, a quantificare il costo degli interventi necessari per eliminarli, nonché a individuare i manufatti eventualmente mancanti e quantificare il costo per il loro montaggio.
Dalla relazione del geom. , depositata il 28/02/2024, emerge che: Controparte_3
- i serramenti presenti nella villetta, installati dalla impresa resistente ai piani interrato, terra e primo, sono costituiti da finestre e porte finestre in PVC colore bianco, dotati di vetrocamera, posati sulla muratura perimetrale del fabbricato, doppia guarnizione, maniglia in metallo colore argento satinato e ferramenta a più punti di chiusura (ribalta e/o battente); oltre ai serramenti apribili , sono stati forniti alcuni serramenti fissi con fermavetro, al piano terra adiacente alla zona camino e al primo piano in corrispondenza del vano scala;
- i serramenti forniti presentano problematiche strutturali ed estetiche, descritte in dettaglio con riferimento a ciascun serramento, quali la mancanza di sigillatura, la mancanza dei profili, scheggiature della verniciatura superficiale, montaggio fuori squadra, misure sbagliate, materiali non conformi, nonché problematiche sui componenti di fissaggio e sull'allineamento degli infissi
(vd. relazione, pagg. da 4 a 7);
- alcuni manufatti non sono stati forniti, né posati: mancano tutti i cassonetti delle tapparelle previsti nell'offerta contrattuale (il cui costo, da preventivo, è di €. 15.515,00 + IVA); non sono stati forniti la portafinestra di dimensioni cm. 110 x h.250, per il salone al piano terra, né il motore elettrico e il rullo della tapparella;
- altri manufatti, pur forniti, non sono stati montati: nel salone al piano terra, non è stato montato il serramento sopra finestra di dimensioni cm. 110 x 110; non risulta installato il serramento fisso con fermavetri di dimensioni cm. 30 x h 150 del vano scala al primo piano;
- i costi di ripristino sono stimati pari ad € 8.681,00 per interventi di sostituzione di alcuni serramenti (in specie: finestra piccola taverna, finestra sala da pranzo, finestra entrata salone, porta finestra salone, due fermavetri camino salone, due finestre ad angolo camera, finestra bagno a sinistra, finestra ad angolo destra studio), e pari ad € 3.650,00 per interventi di assistenza muraria e di sigillature e stuccature (comprensivi di manodopera, materiale e trasporto), mentre, in relazione alle problematiche afferenti i serramenti per i quali non è stata ritenuta necessaria la sostituzione, è stata stimata una diminuzione del valore delle opere pari al 30% del prezzo, per complessivi € 3.686,40 (vd. relazione, pagg. da 7 a 9). pagina 3 di 5 Le valutazioni del CTU appaiono del tutto condivisibili, e non vi è ragione di discostarsi dal suo apprezzamento e dalle sue indicazioni, ritenendo convincenti le conclusioni a cui perviene, tanto più che nessuna delle parti ha avanzato osservazioni.
Poiché all'esito dell'A.T.P. risultano accertate le problematiche degli infissi e dei serramenti forniti e posati dall'impresa convenuta presso l'abitazione del ricorrente, inadempimento dell' è CP_1
provato.
In mancanza di diversa evidenza, che era onere del convenuto dimostrare, quest'ultimo è tenuto a rispondere dei danni cagionati dal suo inadempimento.
Con riferimento al quantum debeatur, si ritiene corretta e condivisibile la stima dei costi di ripristino, come svolta dal CTU, dovendo quindi accertarsi che il ricorrente, in conseguenza dell'avverso inadempimento, ha patito un danno complessivo pari ad euro 16.000,00.
In conclusione, il ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto dal convenuto l'importo di euro
16.000,00, a titolo risarcitorio.
Va esclusa la rivalutazione monetaria in considerazione dell'attualità delle quantificazioni operate nella relazione del CTU.
La domanda del ricorrente è pertanto fondata e va accolta.
Le spese seguono la soccombenza del convenuto, tenuto alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite del presente giudizio ed anche del procedimento di A.T.P., che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta.
L'Alfieri dovrà altresì rifondere al ricorrente le spese erogate al C.T.U, come liquidate dal giudice nell'A.T.P., pari ad euro 1.800,74 di cui euro 210,00 per esborsi ed euro 1590,74 per compensi professionali, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso depositato il
10/06/2024, notificato il 05/12/2024, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 nella contumacia di quest'ultimo, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda del ricorrente, condanna a pagare a Controparte_1
la somma di euro 16.000,00; Parte_1
pagina 4 di 5 2. condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate quanto alla fase di A.T.P., in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.337,00 per compensi, e quanto al presente giudizio in euro
264,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, il tutto oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge, nonché alla refusione delle spese erogate al CTU per il procedimento di A.T.P. R.G. n. 32270/2023 come liquidate dal giudice e anticipate dal ricorrente.
Così deciso in Milano il 06/06/2025
Il GOT
Elena Dal Dosso
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