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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 3317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3317 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10537/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10537/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Corso Galileo Ferraris, 101 Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. VIOLI GESSICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Nichelino il Parte_1 CP_1
01/12/2012.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 16/03/2013. Persona_1
Con ricorso depositato il 12/06/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva quindi l'assegnazione in suo favore dell'abitazione familiare, l'affido condiviso pagina 1 di 3 del figlio con previsione di un calendario di visita padre-figlio e un contributo al mantenimento del figlio da parte del padre.
All'udienza del 24/03/2025, innanzi al GOP delegato, comparivano le parti. Il resistente, invero, pur comparendo, non si costituiva in giudizio. In tale sede, però, dichiarava di aderire integralmente alle domande di cui al ricorso della ricorrente. Il difensore della ricorrente, pertanto, chiedeva la revoca della udienza con assegnazione di un termine per il deposito delle conclusioni. Il GOP provvedeva in conformità.
Il ricorrente il 12/05/2025 depositava note scritte richiamandosi alle conclusioni rassegnate in sede di ricorso introduttivo. Il Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
dal comportamento tenuto nel corso degli anni dai coniugi, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Per ciò che concerne le altre domande spiegate dalla ricorrente, il Collegio ritiene di accoglierle integralmente. Le stesse paiono univocamente rispettose e conformi al benessere psico-fisico del minore.
Peraltro, questo Collegio evidenzia come l'odierno resistente, seppure non costituito nel giudizio e quindi contumace, sia comparso in sede di udienza e abbia espresso la volontà di aderire alle istanze materne.
Deve, quindi, essere disposto l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori (non sussistendo i presupposti per prevedere un differente regime di affido) con collocazione del minore presso la madre e con previsione, in ogni caso, di un calendario per il regime di visita padre-figlio, in modo da preservare la bigenitorialità. Stante la collocazione del minore presso la madre, anche la casa familiare viene ad ella assegnata in forza dell'art. 337 sexies c.c.
Si accoglie, altresì, la richiesta della ricorrente in ordine al contributo paterno al mantenimento del figlio, che sarà pari a €250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, stante, altresì, la non opposizione del resistente contumace.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 2 di 3 visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ASSEGNA alla moglie SI.ra , l'abitazione (ad ella assegnata dall'Agenzia Territoriale Parte_1 per la Casa del Piemonte Centrale per conto del Comune di Torino) sita in Nichelino, Via Parri Ferruccio
n. 3.
DISPONE che il figlio minore venga affidato ad entrambi genitori con possibilità Persona_2 del padre di vederlo, previo accordo con la madre, e in difetto di accordo:
- ciascuna settimana, dal mercoledì dopo scuola al sabato sera prima di cena;
- ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 06 gennaio;
- durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni;
- in alternanza tra i genitori le altre festività, ponti e compleanno del bambino;
- nel periodo estivo, per 2 settimane, anche non consecutive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
DISPONE che il padre provveda al mantenimento del minore con un assegno mensile di €250,00 da versarsi a mezzo bonifico alla SI.ra entro il giorno 5 di ciascun mese, da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, ed oltre il 50% delle spese straordinarie come disciplinate nel
Protocollo del Tribunale di Torino.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10537/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Corso Galileo Ferraris, 101 Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. VIOLI GESSICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Nichelino il Parte_1 CP_1
01/12/2012.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 16/03/2013. Persona_1
Con ricorso depositato il 12/06/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva quindi l'assegnazione in suo favore dell'abitazione familiare, l'affido condiviso pagina 1 di 3 del figlio con previsione di un calendario di visita padre-figlio e un contributo al mantenimento del figlio da parte del padre.
All'udienza del 24/03/2025, innanzi al GOP delegato, comparivano le parti. Il resistente, invero, pur comparendo, non si costituiva in giudizio. In tale sede, però, dichiarava di aderire integralmente alle domande di cui al ricorso della ricorrente. Il difensore della ricorrente, pertanto, chiedeva la revoca della udienza con assegnazione di un termine per il deposito delle conclusioni. Il GOP provvedeva in conformità.
Il ricorrente il 12/05/2025 depositava note scritte richiamandosi alle conclusioni rassegnate in sede di ricorso introduttivo. Il Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
dal comportamento tenuto nel corso degli anni dai coniugi, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Per ciò che concerne le altre domande spiegate dalla ricorrente, il Collegio ritiene di accoglierle integralmente. Le stesse paiono univocamente rispettose e conformi al benessere psico-fisico del minore.
Peraltro, questo Collegio evidenzia come l'odierno resistente, seppure non costituito nel giudizio e quindi contumace, sia comparso in sede di udienza e abbia espresso la volontà di aderire alle istanze materne.
Deve, quindi, essere disposto l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori (non sussistendo i presupposti per prevedere un differente regime di affido) con collocazione del minore presso la madre e con previsione, in ogni caso, di un calendario per il regime di visita padre-figlio, in modo da preservare la bigenitorialità. Stante la collocazione del minore presso la madre, anche la casa familiare viene ad ella assegnata in forza dell'art. 337 sexies c.c.
Si accoglie, altresì, la richiesta della ricorrente in ordine al contributo paterno al mantenimento del figlio, che sarà pari a €250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, stante, altresì, la non opposizione del resistente contumace.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 2 di 3 visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ASSEGNA alla moglie SI.ra , l'abitazione (ad ella assegnata dall'Agenzia Territoriale Parte_1 per la Casa del Piemonte Centrale per conto del Comune di Torino) sita in Nichelino, Via Parri Ferruccio
n. 3.
DISPONE che il figlio minore venga affidato ad entrambi genitori con possibilità Persona_2 del padre di vederlo, previo accordo con la madre, e in difetto di accordo:
- ciascuna settimana, dal mercoledì dopo scuola al sabato sera prima di cena;
- ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 06 gennaio;
- durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni;
- in alternanza tra i genitori le altre festività, ponti e compleanno del bambino;
- nel periodo estivo, per 2 settimane, anche non consecutive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
DISPONE che il padre provveda al mantenimento del minore con un assegno mensile di €250,00 da versarsi a mezzo bonifico alla SI.ra entro il giorno 5 di ciascun mese, da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, ed oltre il 50% delle spese straordinarie come disciplinate nel
Protocollo del Tribunale di Torino.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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