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23 ottobre 2005
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13 giugno 2014
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3 settembre 2015
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1 febbraio 2022
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23 gennaio 2026
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Art. 66. Tutela amministrativa e giurisdizionale 1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del presente Capo da parte degli operatori, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e 144 del presente Codice.
2. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui alle ((Sezioni I, II, III e IV del presente Capo)) nonche' dell'articolo 141-sexies, commi 1, 2 e 3, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.(25) ((55)) 3. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del presente Codice.
4. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato svolge le funzioni di autorita' competente ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nelle materie di cui alle ((Sezioni I, II, III e IV del presente Capo)) . ((55)) 5. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.
E' altresi' fatta salva la possibilita' di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie di cui alle sezioni da I a IV del presente capo, mediante il ricorso alle procedure di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice. (25)
(24)
------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. ------------- AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016". ------------- AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".
2. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui alle ((Sezioni I, II, III e IV del presente Capo)) nonche' dell'articolo 141-sexies, commi 1, 2 e 3, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.(25) ((55)) 3. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del presente Codice.
4. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato svolge le funzioni di autorita' competente ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nelle materie di cui alle ((Sezioni I, II, III e IV del presente Capo)) . ((55)) 5. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.
E' altresi' fatta salva la possibilita' di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie di cui alle sezioni da I a IV del presente capo, mediante il ricorso alle procedure di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice. (25)
(24)
------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. ------------- AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016". ------------- AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".
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- 1. AGCM: nuovo regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei…Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 19 novembre 2014 · 56.290676
[…] La nuova formulazione dell'articolo 66 del Codice del Consumo (ad opera del menzionato Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21) si presta, infatti, ad entrambe le interpretazioni laddove stabilisce che “L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti” (comma 2) ed, ancora, che “In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del presente Codice” (comma 3). […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Castrovillari, sentenza 06/07/2025, n. 1248Provvedimento: […] Giudice di Pace di Castrovillari in data 4.10.2021: In via preliminare: dichiarare come non applicabile al caso de quo l'art. 66 codice del consumo poiché trattasi di norma non afferente ai fatti di causa; […] sicché va riconosciuta, in proprio favore, la qualifica di consumatore, con conseguente radicarsi della competenza in capo al giudice del luogo della sua residenza ex art. 66-bis del Codice del Consumo, per come già statuito dal Giudice di Pace di Castrovillari nella gravata sentenza, che va pertanto confermata.Leggi di più...
- contributo unificato·
- giudice del consumatore·
- competenza territoriale·
- lavoratore dipendente·
- art. 96 c.p.c. lite temeraria·
- compensazione spese di lite·
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