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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/03/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Presidente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1047 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 e promossa
DA
l'Avvocato Jacopo Saccomani (C.F. ) C.F._1
--
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale Controparte_1
dello Stato di Ancona
-contumace-
IN FATTO E DIRITTO
Letta l'opposizione proposta dall'Avv. Jacopo Saccomani avverso il provvedimento emesso in data 11.10.2024 e comunicato in data
30.10.2024 con cui l'intestata Corte, sez. penale, ha ridotto l'importo liquidato con precedente decreto per l'attività difensiva prestata, quale difensore d'ufficio nel procedimento penale a carico di sul CP_2
rilievo che per mero errore materiale il precedente decreto del 2.7.2024
1 aveva disposto la liquidazione in 1.200,00 € in luogo della cifra di 946,00
€, “come quantificabile in relazione allefasi da liquidare e da quanto richiesto”; rilevato che:
-l'opponente censura il provvedimento deducendo la violazione dell'art 82 del dPR n.115/2002, atteso che il decreto emesso il 2.07.2024 (all.2) e depositato il 10.07.2024 non era stato impugnato nei termini e pertanto dopo la scadenza non poteva essere in alcun modo revocato, modificato o integrato dal giudice; egli lamenta la carenza di motivazione del decreto impugnato, ribadendo,
nel merito, che la precedente liquidazione dei compensi risultava in linea con le tariffe professionali, con il Protocollo sottoscritto unitamente alle
Camere Penali e con quanto richiesto nel corpo dell'istanza di liquidazione. considerato che: il decreto oggi impugnato, ha disposto d'ufficio, in assenza di istanza di parte, la correzione dell'errore materiale del precedente decreto “nel senso che l'importo da liquidare nel decreto messo in data 2.7.2024 sia da liquidare in 946,00 €, oltre 300,00 € di spese e rimborso forfettario del 15% Iva e CPA.”
Il provvedimento impugnato prevede dunque una diversa determinazione del compenso dell'opponente, nella minore somma di € 946,00 (oltre €
300 per spese) , mediante un provvedimento di correzione di errore materiale.
2 Si rileva al riguardo, oltre alla mancanza dell' di istanza di parte, l'assenza dei presupposti di ammissibilità.
Ed invero, secondo il consolidato indirizzo della S.C. il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art.287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass. 572 del 2019).
Orbene, nel caso di specie tale difetto di corrispondenza non è immediatamente desumibile dal provvedimento oggetto di correzione, fermo restando che il decreto di liquidazione del compenso al difensore ha natura decisoria e giurisdizionale e non è revocabile, né modificabile d'ufficio poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvo i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa (Cass. 12795 del
2015; 1196 del 2017; Cass., sez. II, 7.4.2023, n. 9545 “Il decreto di liquidazione del compenso al difensore per patrocinio a spese dello Stato, in particolare, non è revocabile né modificabile d'ufficio poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il
suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa…” ;).
3 In assenza dunque di evidente divergenza tra intendimento del giudice e sua esteriorizzazione, desumibile dal contenuto dell'atto, riconducibile ad una mera svista, il provvedimento impugnato, consistendo in una nuova deliberazione, modificativa di quella resa antecedentemente, integra una
“violazione del giudicato”.
Il decreto in esame va dunque annullato, ferma la liquidazione contenuta nel precedente provvedimento, emesso il 2.07.2024 dal medesimo ufficio.
Le spese del presente giudizio, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Presidente accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto impugnato, emesso dalla Corte d'Appello di Ancona, sez penale, ferma la liquidazione contenuta nel provvedimento del 2.07.2024 emesso dallo stesso ufficio.
Condanna il alla refusione delle spese del Controparte_1
presente giudizio, che liquida in 200,00 €, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, il 27 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
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