Sentenza 16 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/09/2003, n. 13588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13588 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 3 5 8 8 7 indel to SEZIONE TERZA ✔ oggettive Composta dagli Ill.mi sigg R. G. N. 14817/01 Presidente Dott. Gaetano NICASTR Rel. Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI 77475 Cron. Consigliere Dott. Italo PURCARO 3565 - Consigliere Rep. Dott. Bruno DURANTE - Consigliere Ud. 24/02/03 Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN DE OT BE MA SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F S NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato BRUNO BERTUCCI, difesa dall'avvocato FAUSTO MANIACI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BA ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO BARBATO, che 10 difende anche disgiuntamente all'avvocato CLAUDIO ROSSI, giusta delega in atti;
2003
- controricorrente -
F 499 avverso la sentenza n. 956/00 della Corte d'Appello di 1 MILANO, Sezione I Civile, emessa il 29/02/00 e depositata il 14/04/00 (R.G. 2827/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/03 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Fausto MANIACI;
udito l'Avvocato Adriano BARBATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 10.10.1990 BA DR conven- ne dinanzi al Tribunale di Milano AN DE SC Vito- bello MA IS per sentirla condannare al pagamento " della somma di L. 60.000.000. Espose di aver depositato detta somma in un conto corrente bancario cointestato, a firma disgiunta, a sé medesimo e alla AN DE SC, in vista della costituzione di una società con la van DE School 1 Con tale LI NN, avente ad oggetto la com- mercializzazione di gioielli che la AN DE SC già andava producendo in forma artigianale. Affermò che la AN DE SC aveva prelevato dal cento l'intera somma e che la società non era stata costituita. Sostenne, quindi, l'obbligo della AN DE SC di restituirgli il predetto importo. La convenuta contestò il fondamen- - to della domanda. Con sentenza del 6.10.1997 il Tribu- 2 nale accolse la domanda sul rilievo che l'attribuzione patrimoniale effettuata dal BA in favore della AN DE SC aveva integrato un indebito oggettivo. Su appel- lo della AN DE SC la Corte di Milano, con senten- za del 14.4.2000, ha confermato la decisione del Tribu- nale, osservando che la erogazione della somma in argo- mento da parte del BA in favore della AN DE SC era qualificabile come mutuo di scopo, d'onde l'obbligo della mutuataria di restituire la somma al mutuante giacchè lo scopo (consistente nella costituzione della società) non era stato raggiunto. Ricorre la AN DE SC con tre motivi, illustrati anche con memoria. Resiste il BA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 99, 112 e 115 cod. proc. civ., 1813 e 2697 cod.civ., nonché "vizio di motivazione". Lamenta che nell'attribuzione patrimoniale fatale dal BA la corte di merito abbia ravvisato un mutuo, quantunque il BA non avesse provato come gli incombeva- di averle ero- gato la somma di danaro in discorso per un titolo che ne comportasse la restituzione. La doglianza non ha fondamento. Va subito premesso che erroneamente la Cor- te territoriale ha qualificato come mutuo di scopo la corresponsione del danaro da parte del BA in favore 3 della AN DE SC, identificando lo scopo del mutuo nella costituzione di una società. Poiché, infatti, nel mutuo c.d. di scopo il raggiungimento dello scopo inte- gra l'oggetto di una obbligazione del mutuatario non si vede in qual modo la AN DE SC avrebbe potuto rea- lizzare unilateralmente il contratto consensuale di 50- cietà, che ovviamente implica la partecipazione di più soggetti, né, tanto meno, si intende la ragione per la quale la società avrebbe potuto essere costituita solo attraverso la utilizzazione di un mutuo concesso dall'uno all'altro dei futuri soci. In realtà nel fatto accertato dai giudici del merito è chiaramente ravvisa- bile un conferimento societario, che fu anticipato dal BA e che rimase privo di causa perché fu fatto in vi- sta della costituzione di una società, che invece -come è pacifico- non fu costituita né contestualmente al conferimento né successivamente. Non a torto, quindi, il Tribunale ha qualificato il fatto in esame in termi- ni di indebito oggettivo, il quale, ai sensi dell'art. 2033 cod.civ., ha comportato l'obbligo dell' "accipiens" di restituire al "solvens" il pagamento da quest'ultimo effettuato. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazio- ne degli artt. 1351, 2332 n. 2 e 2475 cod.civ., nonché "vizio logico sul presupposto di fatto". Insiste nel 4 sostenere di aver stipulato, con il BA e con la Fanel- li, un contratto preliminare di società, che -a suo av- viso avrebbe, ai sensi dell'art. 2261 cod. civ., pre- cluso al BA (quale socio asseritamente privo della qualità di amministratore) la possibilità di pretenDEe la restituzione della somma erogatale e gli avrebbe, viceversa, attribuito soltanto il diritto di ottenere da lei il rendiconto della gestione societaria. Lamenta che la Corte di merito abbia escluso, in punto di fat- to, l'avvenuta stipulazione del contratto preliminare. La doglianza è inconcludente. Anche prescindendo dal rilevare che -con motivazione incensurabile in questa sede perché adeguatamente motivata la Corte di merito ha affermato che dalla svolta istruttoria non era emer- SO che le parti avessero stipulato un contratto preli- minare di società, non può comunque omettersi di consi- DEare che come si è detto- la società non fu comunque costituita, d' onde la inapplicabilità dell'art. 2261 to Cietario cod. civ., che si riferisce al rapporto società defini- tivo (con conseguente possibilità di distinzione tra semplici soci e soci amministratori) e non anche al rapporto prodotto da un contratto preliminare. Con l'ultimo motivo la ricorrente denunzia viola- zione degli artt. 157 e 246 cod. proc. civ. Lamenta che la Corte milanese abbia assunto a fondamento della sua 5 decisione la deposizione della teste LI NN, quantunque costei fosse incapace a testimoniare, poi- chè, avendo preso parte alle trattative per la costitu- zione della società, sarebbe stata -secondo la ricor- rente- portatrice di un interesse che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione al giudizio. La do- glianza è priva di fondamento. Da un canto, infatti, non è dato ravvisare alcun interesse che avrebbe potuto legittimare l'intervento della LI nella lite in- esclusivamente tra il BA e la AN DE stauratasi SC per una somma di danaro erogata dal primo alla seconda e, d'altro canto, nessuno specifico rilievo ri- sulta attribuito alla deposizione della LI dalla Corte territoriale, che ha anzi espressamente affermato di aver fondato la sua decisione anche, e soprattutto, sulle deposizioni di altri testi. Per di più l'unico punto della controversia investito dalla deposizione testimoniale della LI corrisponde alla dedotta (dalla ricorrente) stipulazione di un contratto preli- minare di società, la cui rilevanza -per le ragioni in- nanzi esposte- va radicalmente esclusa. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in € 2.500,00. 6
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condan- na la ricorrente al pagamento delle spese del gi udizio di cassazione, liquidate in € 10000, oltre agli on ora- ri, liquidati in € 2.500,00, oltre a spese ge nerali ed accessori come per legge. Roma, 24.2.2003. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE R am Wurther IL CANCELLIERE C1 ERIAEPOSITATO INSAN 2003 R innocenzo Battista Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE delle Entrate di Roma 2 il .11.03 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia serie 4 al n.34 162 versate € 14077 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. 115 del 30/5/2002) 7