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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 25/09/2024 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LA RANA ANTONIO, Giudice monocratico in data 25/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 546/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Bonifica Sud Bacino Moro Sangro Sinello E Trigno - 01803490695
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. 6710347273 NESSUNA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Chieti Ricorrente_1 Srl, C.F. P.IVA_1, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1
, avverso l'avviso di pagamento n. 6710347273 con il quale gli è stato chiesto di provvedere al pagamento della somma di € 288,51, a titolo di contributo di notifica in favore del Consorzio di Bonifica Sud Vasto
.
Con il proprio ricorso la parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto provvedimento;
2) In via principale nel merito, accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato, per i motivi sopra esposti;
3) In via subordinata,accogliere la richiesta di riduzione del credito azionato;
4) Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si costituiva il Consorzio di Bonifica Sud Vasto il quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria, ogni contraria deduzione disattesa:
- Rigettare l'istanza di sospensione dell'avviso di pagamento;
- Dichiarare la infondatezza, illegittimità e la conseguente nullità dell'avverso ricorso;
- Il tutto con l'avversa condanna alle spese di giudizio, oltre accessori come per legge, da liquidare in via equitativa ed ai sensi dell'art. 96 cod. proc. Civ.”.
Nelle more del giudizio la parte ricorrente provvedeva alla rinuncia dell'istanza cautelare di sospensione mediante deposito di apposita istanza, nella quale veniva nuovamente significato il valore della controversia infrenato in € 288,51.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento per i seguenti motivi.
Nel merito della vicenda si evince che il ricorrente ritenga insussistente il presupposto del contributo consortile, in quanto il terreno richiamato non trarrebbe beneficio dall'attività di bonifica. Il Consorzio produceva della documentazione a corredo della propria memoria di costituzione, ivi compreso il Piano di
Classifica, dal quale si evince che il terreno è inglobato nel perimetro di contribuenza.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, con la Sentenza del 31 marzo 2022, n. 10494 - Cassazione
Civile - Sez. VI, che, in tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste (cfr. Sentenze n. 20359/2021 e n. 23220/2014). Nel caso di specie il Consorzio di Bonifica ha prodotto il Piano di Classifica con allegata documentazione dimostrante che il terreno del ricorrente ricada nelle particelle interessate dall'attività del Consorzio di Bonifica Sud Vasto
. La Corte di Cassazione, con Ord. Sez. 5 Num. 19366 Anno 2023, ha stabilito che occorre, quindi, precisare che la tematica dell'esistenza di un beneficio o vantaggio diretto per il contribuente cui subordinare il pagamento dei contributi consortili è questione già affrontata e risolta dai giudici di legittimità con unanime giurisprudenza, secondo la quale la adozione del cd. «perimetro di contribuenza» esonera il Consorzio dall'onere della prova della esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica
(cfr. Cass. nn. 19509/2004, 4605/2009; S.U. n. 26009/2008, 17066/2010, S.U. n. 11722/2010), riversandosi sul contribuente la prova della inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero la estinzione o modificazione del diritto di credito vantato dal Consorzio;
6.4. l'indicata interpretazione della regola di riparto ha ricevuto ulteriore conferma nelle decisioni rese a SS.UU. in data 30.10.2008 nn. 26009, 26010 e 26012 e, quindi, nella sentenza delle SS.UU. 14.5.2010 n. 11722 che hanno circoscritto la presunzione di persistenza del diritto del Consorzio, avente titolo nel provvedimento di perimetrazione, all'ipotesi in cui il consorziato non contesti specificamente la legittimità del Piano di classificazione e riparto o la inesattezza del suo contenuto, in quanto, in tal caso, venendo meno il presupposto che determina la presunzione di legittimità della pretesa contributiva, viene conseguentemente meno anche la giustificazione dell'inversione dell'onere probatorio che fa gravare sul consorziato la prova della difformità della pretesa rispetto all'an o al quantum dovuto in base ai criteri stabiliti dagli atti amministrativi presupposti;
6.5. in tema di contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (Sez. 5, Sentenza n. 11431 del 08/04/2022);
6.6. sussiste, quindi, la presunzione di legittimità della pretesa tributaria avanzata dal Consorzio, fondata sul presupposto impositivo del conseguimento o della conseguibilità del vantaggio ex art. 11 r.d. n. 215 del 1933 (come valutato nel Piano), non dovendo l'ente pubblico fornire ulteriori elementi probatori del credito, poiché in tal caso l'onere della prova contraria si trasferisce sul consorziato il quale, ove contesti l'inesistenza dei fatti costitutivi del diritto di creditoè t enuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, nonché all'onere di indicare ed esperire i relativi mezzi di prova (cfr. Cass.
n. 9100/2012).
Pertanto, sulla base del concorde orientamento giurisprudenziale e sulla presenza del Piano di Classifica si impone il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna alle spese
La spese del giudizio seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti del resistente.
Considerando le attività processuali in concreto svolte dal resistente, le questioni giuridiche sottese che non hanno richiesto un particolare impegno professionale (valore minimo), si reputa congruo liquidare l'importo di € 179,00 oltre accessori nella misura di legge. Considerata la richiesta formulata nelle conclusioni di parte resistente di condanna della parte ricorrente alla lite temeraria ex art. 96 cpc è necessario specificare che la ricorrente non ha depositato alcuna documentazione a sostegno delle proprie eccezioni, considerata la prevalente giurisprudenza in materia di contributo di bonifica ove, come già delineato, nella narrativa della sentenza, alla presenza di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, cosa non accaduta nel presente procedimento, ma considerata, altresì, la circostanza della rinuncia della parte ricorrente all'istanza cautelare di sospensione e considerato il modesto importo richiesto si impone la condanna della ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di € 500,00 ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Consorzio resistente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 179,00 oltre accessori nella misura dovuta per legge.
Condanna, altresì, la ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di
€ 500,00 per lite temeraria.
Così deciso in Chieti il 25.09.2024
Il Giudice
dr. Antonio La Rana
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 25/09/2024 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LA RANA ANTONIO, Giudice monocratico in data 25/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 546/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Bonifica Sud Bacino Moro Sangro Sinello E Trigno - 01803490695
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. 6710347273 NESSUNA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Chieti Ricorrente_1 Srl, C.F. P.IVA_1, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1
, avverso l'avviso di pagamento n. 6710347273 con il quale gli è stato chiesto di provvedere al pagamento della somma di € 288,51, a titolo di contributo di notifica in favore del Consorzio di Bonifica Sud Vasto
.
Con il proprio ricorso la parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto provvedimento;
2) In via principale nel merito, accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato, per i motivi sopra esposti;
3) In via subordinata,accogliere la richiesta di riduzione del credito azionato;
4) Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si costituiva il Consorzio di Bonifica Sud Vasto il quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria, ogni contraria deduzione disattesa:
- Rigettare l'istanza di sospensione dell'avviso di pagamento;
- Dichiarare la infondatezza, illegittimità e la conseguente nullità dell'avverso ricorso;
- Il tutto con l'avversa condanna alle spese di giudizio, oltre accessori come per legge, da liquidare in via equitativa ed ai sensi dell'art. 96 cod. proc. Civ.”.
Nelle more del giudizio la parte ricorrente provvedeva alla rinuncia dell'istanza cautelare di sospensione mediante deposito di apposita istanza, nella quale veniva nuovamente significato il valore della controversia infrenato in € 288,51.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento per i seguenti motivi.
Nel merito della vicenda si evince che il ricorrente ritenga insussistente il presupposto del contributo consortile, in quanto il terreno richiamato non trarrebbe beneficio dall'attività di bonifica. Il Consorzio produceva della documentazione a corredo della propria memoria di costituzione, ivi compreso il Piano di
Classifica, dal quale si evince che il terreno è inglobato nel perimetro di contribuenza.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, con la Sentenza del 31 marzo 2022, n. 10494 - Cassazione
Civile - Sez. VI, che, in tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste (cfr. Sentenze n. 20359/2021 e n. 23220/2014). Nel caso di specie il Consorzio di Bonifica ha prodotto il Piano di Classifica con allegata documentazione dimostrante che il terreno del ricorrente ricada nelle particelle interessate dall'attività del Consorzio di Bonifica Sud Vasto
. La Corte di Cassazione, con Ord. Sez. 5 Num. 19366 Anno 2023, ha stabilito che occorre, quindi, precisare che la tematica dell'esistenza di un beneficio o vantaggio diretto per il contribuente cui subordinare il pagamento dei contributi consortili è questione già affrontata e risolta dai giudici di legittimità con unanime giurisprudenza, secondo la quale la adozione del cd. «perimetro di contribuenza» esonera il Consorzio dall'onere della prova della esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica
(cfr. Cass. nn. 19509/2004, 4605/2009; S.U. n. 26009/2008, 17066/2010, S.U. n. 11722/2010), riversandosi sul contribuente la prova della inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero la estinzione o modificazione del diritto di credito vantato dal Consorzio;
6.4. l'indicata interpretazione della regola di riparto ha ricevuto ulteriore conferma nelle decisioni rese a SS.UU. in data 30.10.2008 nn. 26009, 26010 e 26012 e, quindi, nella sentenza delle SS.UU. 14.5.2010 n. 11722 che hanno circoscritto la presunzione di persistenza del diritto del Consorzio, avente titolo nel provvedimento di perimetrazione, all'ipotesi in cui il consorziato non contesti specificamente la legittimità del Piano di classificazione e riparto o la inesattezza del suo contenuto, in quanto, in tal caso, venendo meno il presupposto che determina la presunzione di legittimità della pretesa contributiva, viene conseguentemente meno anche la giustificazione dell'inversione dell'onere probatorio che fa gravare sul consorziato la prova della difformità della pretesa rispetto all'an o al quantum dovuto in base ai criteri stabiliti dagli atti amministrativi presupposti;
6.5. in tema di contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (Sez. 5, Sentenza n. 11431 del 08/04/2022);
6.6. sussiste, quindi, la presunzione di legittimità della pretesa tributaria avanzata dal Consorzio, fondata sul presupposto impositivo del conseguimento o della conseguibilità del vantaggio ex art. 11 r.d. n. 215 del 1933 (come valutato nel Piano), non dovendo l'ente pubblico fornire ulteriori elementi probatori del credito, poiché in tal caso l'onere della prova contraria si trasferisce sul consorziato il quale, ove contesti l'inesistenza dei fatti costitutivi del diritto di creditoè t enuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, nonché all'onere di indicare ed esperire i relativi mezzi di prova (cfr. Cass.
n. 9100/2012).
Pertanto, sulla base del concorde orientamento giurisprudenziale e sulla presenza del Piano di Classifica si impone il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna alle spese
La spese del giudizio seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti del resistente.
Considerando le attività processuali in concreto svolte dal resistente, le questioni giuridiche sottese che non hanno richiesto un particolare impegno professionale (valore minimo), si reputa congruo liquidare l'importo di € 179,00 oltre accessori nella misura di legge. Considerata la richiesta formulata nelle conclusioni di parte resistente di condanna della parte ricorrente alla lite temeraria ex art. 96 cpc è necessario specificare che la ricorrente non ha depositato alcuna documentazione a sostegno delle proprie eccezioni, considerata la prevalente giurisprudenza in materia di contributo di bonifica ove, come già delineato, nella narrativa della sentenza, alla presenza di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, cosa non accaduta nel presente procedimento, ma considerata, altresì, la circostanza della rinuncia della parte ricorrente all'istanza cautelare di sospensione e considerato il modesto importo richiesto si impone la condanna della ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di € 500,00 ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Consorzio resistente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 179,00 oltre accessori nella misura dovuta per legge.
Condanna, altresì, la ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di
€ 500,00 per lite temeraria.
Così deciso in Chieti il 25.09.2024
Il Giudice
dr. Antonio La Rana