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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/12/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Glauco Zaccardi ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 179 /2024 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. CASSONE Parte_1 C.F._1
ERNESTO attrice
E
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. DE SIENA Controparte_1 P.IVA_1
ER convenuto
Conclusioni
Per l'attrice: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenuta la responsabilità del CP_1
per la causale di cui in narrativa, condannarlo al pagamento, in favore della sig.ra
[...] Pt_1
, della somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento per le lesioni fisiche riportate nel
[...] sinistro de quo, oltre interessi e rivalutazione;
o a quella somma minore o maggiore che dovesse risultare”.
Per il convenuto: “si chiede il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui sopra, con ogni conseguenziale statuizione di legge e di ragione. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, nata il [...], con atto di citazione notificato al Comune di il Parte_1 CP_1
19.1.2024, ha allegato che il 15.12.2020, alle ore 13,10 circa, mentre percorreva a piedi, in Cassino
(FR), il marciapiedi in Via Marconi, in direzione del civico n. 71, giunta nei pressi della locale attività di vendita biciclette, era rimasta incastrata, con il piede sinistro, in una crepa presente sul marciapiedi ed era rovinata a terra;
impossibilitata a rialzarsi a causa dei dolori lancinanti che aveva accusato all'arto inferiore sinistro, aveva chiesto aiuto ed erano intervenuti in suo soccorso Persona_1
, e , presenti sul posto al momento del fatto. Persona_2 Persona_3 Persona_4
Lamentata la violazione da parte dell'Amministrazione Comunale del dovere di diligente custodia della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, dedotto di avere riportato esiti di ostiosintesi tibia e persone sinistri, con conseguente necessità di intervento chirurgico di stintesi con placca e viti e, successivamente, di ulteriore intervento per la rimozione dei mezzi di sintesi, l'attrice ha concluso domandando la condanna del al risarcimento del danno per lesioni fisiche, da Controparte_1 liquidarsi in euro 30.000 o nella diversa somma di giustizia.
Si è costituito il convenuto, eccependo l'esclusiva ascrivibilità del sinistro alla danneggiata, perché le pretese insidie erano evidenti e, in pieno giorno, comportandosi con l'ordinaria diligenza l'attrice ben avrebbe potuto evitare la caduta. Oltretutto, ella risiedeva a distanza di circa 100 metri dal luogo del sinistro, cosicché era ben in grado di conoscere le condizioni di dissesto di Via Marconi in quel punto.
Costituitesi entrambe le parti nei rispettivi termini di legge e procedutosi ad istruttoria con interrogatorio formale dell'attrice, con escussione dei testimoni e Persona_2 Per_1
nonché con espletamento di consulenza tecnica medico legale sulla persona della ,
[...] Pt_1 all'udienza del 18.12.2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'esito degli scritti conclusionali e di replica delle parti di cui all'art. 189 c.p.c., sulle conclusioni sopra riportare la causa è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
I testimoni e indifferenti ai fatti di causa e muniti di conoscenza Persona_2 Persona_1 particolarmente qualificata del fatto oggetto di accertamento per avervi assistito personalmente, hanno confermato la ricostruzione del sinistro come dedotta dall'attrice.
Entrambi, rispondendo ai capitoli di prova formulati dalla difesa della in atto di citazione e Pt_1 nella memoria ex art. 171-bis n. 2 c.p.c., hanno confermato di avere visto l'attrice inciampare su una crepa del terreno del marciapiede di Via Marconi 71 all'altezza di un negozio di biciclette. Tutti e due i testimoni, poi, hanno riconosciuto il luogo di causa nella foto, documento 2 allegato all'atto di citazione. Tale fotografia mostra un marciapiede completamente dissestato, nel quale gli avvallamenti e le crepe interessano praticamente tutta la larghezza della sede del passaggio a piedi e si protraggono per diversi metri, almeno pari allo spazio di lunghezza di due autovetture.
In tale panorama probatorio appare provato l'inadempimento al dovere di custodia gravante sul convenuto, per avere questi omesso di adottare la necessaria e adeguata manutenzione del marciapiede e per avervi, non di meno, consentito il transito pedonale.
In proposito, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione (ordinanza
30775/2017, tra le altre), dal quale non si rinvengono valide ragioni per scostarsi, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
Nel caso oggetto del presente giudizio, mentre, alla stregua delle deposizioni dei testi Per_2
e appare provato il nesso di causalità tra la caduta dell'attrice e la cosa
[...] Persona_1 in custodia - la quale ha causato il sinistro con i suoi avvallamenti e con le sue increspature - il convenuto ha allegato che, essendo le malformazioni del suolo evidenti e, essendo avvenuto il sinistro in pieno giorno, quindi in condizioni di perfetta visibilità, nonché vivendo l'attrice a soli 100 metri dal luogo dell'incidente (e quindi potendosi presumere che ella conoscesse lo stato dei luoghi), sussisterebbe quel concorso di colpa della danneggiata tale da rivestire efficacia causale assorbente.
Ciò perché la condotta della sarebbe stata negligente. Pt_1
Al riguardo, ben conosce il Tribunale l'orientamento della Suprema Corte (ordinanza
14228/2023) secondo cui, in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
Nella specie, peraltro, la Cassazione ha confermato la sentenza di merito che, proprio con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime. Senonché, nel caso di specie, ritiene il giudice che tale principio di diritto non sia applicabile;
come dimostra la fotografia, documento 2 allegato all'atto di citazione, la sede del marciapiede era contraddistinta da avvallamenti e increspature praticamente in tutta la larghezza e, oltretutto, per una lunghezza di almeno 8 metri, cosicché l'insidia non era evitabile con l'ordinaria diligenza, perché il pedone, in quel punto, era costretto a imbattervisi. La foto mostra all'evidenza come non si potesse percorrere quel tratto di marciapiede senza passare in corrispondenza di insidie.
Manca, in altri termini, quella condizione di evitabilità dell'insidia con l'ordinaria diligenza alla quale la Suprema Corte riconduce l'effetto assorbente del concorso di colpa del danneggiato.
Va, quindi, affermata la responsabilità del convenuto.
In ordine al pregiudizio subito dalla , costei agisce per il ristoro del pregiudizio all'integrità Pt_1 fisica.
Il consulente tecnico di ufficio, con valutazione del tutto scevra da vizi logici o di metodo e, come tale, pienamente utilizzabile ai fini della decisione, anche perché non sottoposta a convincenti obiezioni dalle parti, ha accertato che l'attrice, per effetto del sinistro del 15.12.2020, ha riportato frattura bimalleolare della caviglia sinistra, con diagnosi “Esiti di Frattura bimalleolare caviglia sinistra trattata con osteosintesi (placca e viti) successivamente rimossa con sfumata ripercussione funzionale. Esito cicatriziale chirurgico a sfumato pregiudizio estetico” perfettamente compatibile con l'evento descritto in atto di citazione e con le risultanze del Pronto Soccorso di che ha CP_1 effettuato gli accertamenti e l'intervento di urgenza il giorno stesso del fatto.
Ne è derivata, secondo l'ausiliare del Tribunale, un'inabilità temporanea totale per giorni trenta, un'invalidità temporanea parziale al 75% per giorni 30 e al 50% per ulteriori giorni trenta;
l'invalidità permanente è stata quantificata al 3% e le spese mediche giustificate sono tate liquidate in euro
484,01.
Il c.t.u. ha risposto alle note critiche della difesa dell'attrice, la quale ha dedotto che l'elaborato peritale non avrebbe considerato adeguatamente la limitazione funzionale residua e avrebbe omesso di tenere presente che la cicatrice, pure rilevata, comporta un danno estetico e morale.
Quanto alla prima obiezione, il c.t.u., con argomentazione plausibile e immune da vizi logici, ha chiarito che “il trattamento chirurgico di osteosintesi e la rimozione delle placche e viti alla visita si presenta con una funzionalità articolare nei limiti, dove sia la flessione dorsale che plantare sono conservate così come la pronazione e la supinazione. La deambulazione sulle punte e sul tallone è conservata e non vi sono deficit del tono muscolare. Quanto evidenziato è stato rapportato alle tabelle di legge, delle microinvalidità, rapportandosi alla limitazione dei movimenti articolari della tibio tarsica di 1/3 che in virtù delle tabelle vale 4 punti percentuali. Non essendoci tale limitazione funzionale (1/3) è stato valutato poco meno. Dalle stesse tabelle si evince che la percentuale del 6%
(chiesta dall'Avvocato) è da riferire ad una limitazione dei movimenti articolari della tibio tarsica di un ½..”.
Quanto alla cicatrice, poi, poco esposta e visibile e quindi a basso impatto estetico, la stessa è stata valutata sì nella forbice espressa dalle tabelle di cui alla vigente normativa in tema microinvalidità di cui al D. M. 03.07.03, ma verso il minimo, tale da comportare una quantificazione finale e complessiva dell'invalidità permanente al 3%.
Le risposte dell'ausiliare del Tribunale alle obiezioni della difesa dell'attrice appaiono convincenti e fondate su un corretto governo degli strumenti della scienza medica e adeguatamente motivate. Le conclusioni del c.t.u. vanno quindi condivise.
In punto di liquidazione del danno, ritiene il Tribunale utilizzabili le Tabelle per la liquidazione del danno biologico attualmente in uso presso il Tribunale di Milano;
sul punto, del resto, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte (Cassazione, ordinanza 26747/2025, di recente, tra le molte), i parametri delle Tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano devono essere presi a riferimento, da parte del giudice di merito, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ovvero quale criterio di riscontro e verifica di una liquidazione improntata a diversi criteri.
Applicando le Tabelle ultime approvate (2024), tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (42 anni, essendo nata il [...] ed essendole occorso l'incidente per cui è causa il
15.12.2020), devono essere liquidati euro 3.738 per invalidità permanente (non spettando alcun incremento per sofferenza, in difetto di allegazioni specifiche e di prova sul punto da parte dell'attrice), euro 3.450 per l'inabilità temporanea totale per giorni 30, euro 2.587,50 per l'invalidità temporanea al 75% per giorni 30 ed euro 1.725 per l'invalidità temporanea parziale al 50% per giorni
30; spettano, poi, euro 484,01 riconosciuti dal c.t.u. come importo congruo e documentato di spese mediche.
Il totale da risarcire, dunque, è pari a euro 11.984,51, ammontare per capitale già rivalutato al momento della pronuncia della presente sentenza, senza riconoscimento di un aumento per personalizzazione, in difetto di specifiche allegazioni e prove sul punto.
Su tale somma competono (Cassazione, sentenza 5503/2003) gli interessi legali facendo applicazione di un indice medio nel periodo compreso tra la data dell'illecito e quella della liquidazione del danno. Le spese di lite, liquidate secondo il d.m. 55/2014 tenuto conto del valore della causa come coincidente con l'importo che si riconosce dovuto all'attrice (quindi nello scaglion tra euro 5.200 ed euro 26.000), nonché il compenso del c.t.u., già liquidato con decreto, sono poste a carico del parte soccombente. La condanna è pronunciata in favore dello Stato, essendo stata ammessa CP_1
l'attrice al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Condanna il convenuto al risarcimento in favore dell'attrice del danno, che si liquida in euro
11.984,51 oltre agli interessi legali al tasso medio nel periodo compreso tra il 15.12.2020 e la data di pronuncia della presente sentenza, nonché agli interessi legali fino al saldo;
- Condanna il convenuto al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.500 oltre Cpa e Iva.
- Pone il compenso del c.t.u., liquidato con separato provvedimento, definitivamente a carico del convenuto.
Cassino, lì 24/12/2025
Il Giudice
Dr. Glauco Zaccardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Glauco Zaccardi ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 179 /2024 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. CASSONE Parte_1 C.F._1
ERNESTO attrice
E
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. DE SIENA Controparte_1 P.IVA_1
ER convenuto
Conclusioni
Per l'attrice: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenuta la responsabilità del CP_1
per la causale di cui in narrativa, condannarlo al pagamento, in favore della sig.ra
[...] Pt_1
, della somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento per le lesioni fisiche riportate nel
[...] sinistro de quo, oltre interessi e rivalutazione;
o a quella somma minore o maggiore che dovesse risultare”.
Per il convenuto: “si chiede il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui sopra, con ogni conseguenziale statuizione di legge e di ragione. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, nata il [...], con atto di citazione notificato al Comune di il Parte_1 CP_1
19.1.2024, ha allegato che il 15.12.2020, alle ore 13,10 circa, mentre percorreva a piedi, in Cassino
(FR), il marciapiedi in Via Marconi, in direzione del civico n. 71, giunta nei pressi della locale attività di vendita biciclette, era rimasta incastrata, con il piede sinistro, in una crepa presente sul marciapiedi ed era rovinata a terra;
impossibilitata a rialzarsi a causa dei dolori lancinanti che aveva accusato all'arto inferiore sinistro, aveva chiesto aiuto ed erano intervenuti in suo soccorso Persona_1
, e , presenti sul posto al momento del fatto. Persona_2 Persona_3 Persona_4
Lamentata la violazione da parte dell'Amministrazione Comunale del dovere di diligente custodia della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, dedotto di avere riportato esiti di ostiosintesi tibia e persone sinistri, con conseguente necessità di intervento chirurgico di stintesi con placca e viti e, successivamente, di ulteriore intervento per la rimozione dei mezzi di sintesi, l'attrice ha concluso domandando la condanna del al risarcimento del danno per lesioni fisiche, da Controparte_1 liquidarsi in euro 30.000 o nella diversa somma di giustizia.
Si è costituito il convenuto, eccependo l'esclusiva ascrivibilità del sinistro alla danneggiata, perché le pretese insidie erano evidenti e, in pieno giorno, comportandosi con l'ordinaria diligenza l'attrice ben avrebbe potuto evitare la caduta. Oltretutto, ella risiedeva a distanza di circa 100 metri dal luogo del sinistro, cosicché era ben in grado di conoscere le condizioni di dissesto di Via Marconi in quel punto.
Costituitesi entrambe le parti nei rispettivi termini di legge e procedutosi ad istruttoria con interrogatorio formale dell'attrice, con escussione dei testimoni e Persona_2 Per_1
nonché con espletamento di consulenza tecnica medico legale sulla persona della ,
[...] Pt_1 all'udienza del 18.12.2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'esito degli scritti conclusionali e di replica delle parti di cui all'art. 189 c.p.c., sulle conclusioni sopra riportare la causa è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
I testimoni e indifferenti ai fatti di causa e muniti di conoscenza Persona_2 Persona_1 particolarmente qualificata del fatto oggetto di accertamento per avervi assistito personalmente, hanno confermato la ricostruzione del sinistro come dedotta dall'attrice.
Entrambi, rispondendo ai capitoli di prova formulati dalla difesa della in atto di citazione e Pt_1 nella memoria ex art. 171-bis n. 2 c.p.c., hanno confermato di avere visto l'attrice inciampare su una crepa del terreno del marciapiede di Via Marconi 71 all'altezza di un negozio di biciclette. Tutti e due i testimoni, poi, hanno riconosciuto il luogo di causa nella foto, documento 2 allegato all'atto di citazione. Tale fotografia mostra un marciapiede completamente dissestato, nel quale gli avvallamenti e le crepe interessano praticamente tutta la larghezza della sede del passaggio a piedi e si protraggono per diversi metri, almeno pari allo spazio di lunghezza di due autovetture.
In tale panorama probatorio appare provato l'inadempimento al dovere di custodia gravante sul convenuto, per avere questi omesso di adottare la necessaria e adeguata manutenzione del marciapiede e per avervi, non di meno, consentito il transito pedonale.
In proposito, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione (ordinanza
30775/2017, tra le altre), dal quale non si rinvengono valide ragioni per scostarsi, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
Nel caso oggetto del presente giudizio, mentre, alla stregua delle deposizioni dei testi Per_2
e appare provato il nesso di causalità tra la caduta dell'attrice e la cosa
[...] Persona_1 in custodia - la quale ha causato il sinistro con i suoi avvallamenti e con le sue increspature - il convenuto ha allegato che, essendo le malformazioni del suolo evidenti e, essendo avvenuto il sinistro in pieno giorno, quindi in condizioni di perfetta visibilità, nonché vivendo l'attrice a soli 100 metri dal luogo dell'incidente (e quindi potendosi presumere che ella conoscesse lo stato dei luoghi), sussisterebbe quel concorso di colpa della danneggiata tale da rivestire efficacia causale assorbente.
Ciò perché la condotta della sarebbe stata negligente. Pt_1
Al riguardo, ben conosce il Tribunale l'orientamento della Suprema Corte (ordinanza
14228/2023) secondo cui, in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
Nella specie, peraltro, la Cassazione ha confermato la sentenza di merito che, proprio con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime. Senonché, nel caso di specie, ritiene il giudice che tale principio di diritto non sia applicabile;
come dimostra la fotografia, documento 2 allegato all'atto di citazione, la sede del marciapiede era contraddistinta da avvallamenti e increspature praticamente in tutta la larghezza e, oltretutto, per una lunghezza di almeno 8 metri, cosicché l'insidia non era evitabile con l'ordinaria diligenza, perché il pedone, in quel punto, era costretto a imbattervisi. La foto mostra all'evidenza come non si potesse percorrere quel tratto di marciapiede senza passare in corrispondenza di insidie.
Manca, in altri termini, quella condizione di evitabilità dell'insidia con l'ordinaria diligenza alla quale la Suprema Corte riconduce l'effetto assorbente del concorso di colpa del danneggiato.
Va, quindi, affermata la responsabilità del convenuto.
In ordine al pregiudizio subito dalla , costei agisce per il ristoro del pregiudizio all'integrità Pt_1 fisica.
Il consulente tecnico di ufficio, con valutazione del tutto scevra da vizi logici o di metodo e, come tale, pienamente utilizzabile ai fini della decisione, anche perché non sottoposta a convincenti obiezioni dalle parti, ha accertato che l'attrice, per effetto del sinistro del 15.12.2020, ha riportato frattura bimalleolare della caviglia sinistra, con diagnosi “Esiti di Frattura bimalleolare caviglia sinistra trattata con osteosintesi (placca e viti) successivamente rimossa con sfumata ripercussione funzionale. Esito cicatriziale chirurgico a sfumato pregiudizio estetico” perfettamente compatibile con l'evento descritto in atto di citazione e con le risultanze del Pronto Soccorso di che ha CP_1 effettuato gli accertamenti e l'intervento di urgenza il giorno stesso del fatto.
Ne è derivata, secondo l'ausiliare del Tribunale, un'inabilità temporanea totale per giorni trenta, un'invalidità temporanea parziale al 75% per giorni 30 e al 50% per ulteriori giorni trenta;
l'invalidità permanente è stata quantificata al 3% e le spese mediche giustificate sono tate liquidate in euro
484,01.
Il c.t.u. ha risposto alle note critiche della difesa dell'attrice, la quale ha dedotto che l'elaborato peritale non avrebbe considerato adeguatamente la limitazione funzionale residua e avrebbe omesso di tenere presente che la cicatrice, pure rilevata, comporta un danno estetico e morale.
Quanto alla prima obiezione, il c.t.u., con argomentazione plausibile e immune da vizi logici, ha chiarito che “il trattamento chirurgico di osteosintesi e la rimozione delle placche e viti alla visita si presenta con una funzionalità articolare nei limiti, dove sia la flessione dorsale che plantare sono conservate così come la pronazione e la supinazione. La deambulazione sulle punte e sul tallone è conservata e non vi sono deficit del tono muscolare. Quanto evidenziato è stato rapportato alle tabelle di legge, delle microinvalidità, rapportandosi alla limitazione dei movimenti articolari della tibio tarsica di 1/3 che in virtù delle tabelle vale 4 punti percentuali. Non essendoci tale limitazione funzionale (1/3) è stato valutato poco meno. Dalle stesse tabelle si evince che la percentuale del 6%
(chiesta dall'Avvocato) è da riferire ad una limitazione dei movimenti articolari della tibio tarsica di un ½..”.
Quanto alla cicatrice, poi, poco esposta e visibile e quindi a basso impatto estetico, la stessa è stata valutata sì nella forbice espressa dalle tabelle di cui alla vigente normativa in tema microinvalidità di cui al D. M. 03.07.03, ma verso il minimo, tale da comportare una quantificazione finale e complessiva dell'invalidità permanente al 3%.
Le risposte dell'ausiliare del Tribunale alle obiezioni della difesa dell'attrice appaiono convincenti e fondate su un corretto governo degli strumenti della scienza medica e adeguatamente motivate. Le conclusioni del c.t.u. vanno quindi condivise.
In punto di liquidazione del danno, ritiene il Tribunale utilizzabili le Tabelle per la liquidazione del danno biologico attualmente in uso presso il Tribunale di Milano;
sul punto, del resto, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte (Cassazione, ordinanza 26747/2025, di recente, tra le molte), i parametri delle Tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano devono essere presi a riferimento, da parte del giudice di merito, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ovvero quale criterio di riscontro e verifica di una liquidazione improntata a diversi criteri.
Applicando le Tabelle ultime approvate (2024), tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (42 anni, essendo nata il [...] ed essendole occorso l'incidente per cui è causa il
15.12.2020), devono essere liquidati euro 3.738 per invalidità permanente (non spettando alcun incremento per sofferenza, in difetto di allegazioni specifiche e di prova sul punto da parte dell'attrice), euro 3.450 per l'inabilità temporanea totale per giorni 30, euro 2.587,50 per l'invalidità temporanea al 75% per giorni 30 ed euro 1.725 per l'invalidità temporanea parziale al 50% per giorni
30; spettano, poi, euro 484,01 riconosciuti dal c.t.u. come importo congruo e documentato di spese mediche.
Il totale da risarcire, dunque, è pari a euro 11.984,51, ammontare per capitale già rivalutato al momento della pronuncia della presente sentenza, senza riconoscimento di un aumento per personalizzazione, in difetto di specifiche allegazioni e prove sul punto.
Su tale somma competono (Cassazione, sentenza 5503/2003) gli interessi legali facendo applicazione di un indice medio nel periodo compreso tra la data dell'illecito e quella della liquidazione del danno. Le spese di lite, liquidate secondo il d.m. 55/2014 tenuto conto del valore della causa come coincidente con l'importo che si riconosce dovuto all'attrice (quindi nello scaglion tra euro 5.200 ed euro 26.000), nonché il compenso del c.t.u., già liquidato con decreto, sono poste a carico del parte soccombente. La condanna è pronunciata in favore dello Stato, essendo stata ammessa CP_1
l'attrice al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Condanna il convenuto al risarcimento in favore dell'attrice del danno, che si liquida in euro
11.984,51 oltre agli interessi legali al tasso medio nel periodo compreso tra il 15.12.2020 e la data di pronuncia della presente sentenza, nonché agli interessi legali fino al saldo;
- Condanna il convenuto al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.500 oltre Cpa e Iva.
- Pone il compenso del c.t.u., liquidato con separato provvedimento, definitivamente a carico del convenuto.
Cassino, lì 24/12/2025
Il Giudice
Dr. Glauco Zaccardi