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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/06/2025, n. 8881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8881 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27004/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27004/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Martucci Clavica, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (pec:
); Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Micol Amici, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (pec: ); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.06.2024 , premesso che con Parte_1 provvedimento di autorizzazione dell'accordo di cui alla negoziazione assistita sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori del 22.12.2022 veniva definita la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 8.10.2005 con
1 , adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le CP_1
condizioni di divorzio previamente stabilite. A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva che era mutata la situazione famigliare e chiedeva pertanto, a parziale modifica delle condizioni, disporsi che i coniugi provvederanno autonomamente al mantenimento dei figli per il periodo in cui li terranno con sé, revocando ogni disposizione economica a carico del padre per il loro mantenimento, sia in forma di assegno sia di pagamento del canone di locazione, ponendo a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie in favore dei figli. Chiedeva, altresì, in subordine, posto che non si ravvisi disparità reddituale tra le parti che lo giustifichi, la revoca del contributo del pagamento del canone di locazione dell'immobile e la riduzione del mantenimento dei figli, da determinarsi in euro 500,00 a figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso Controparte_2
dedotto, attesa l'insussistenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto, chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 07.04.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis 21 cpc innanzi al
Giudice delegato le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo e chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) il dr. corrisponderà Pt_1 alla signora per il mantenimento dei figli un assegno mensile di € 500,00 CP_1 per ciascun figlio (e quindi complessivi € 1.000,00 mensili) entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di maggio 2025, oltre successiva rivalutazione Istat dal maggio 2026, con l'intesa di versare direttamente ai ragazzi una parte di detto assegno, quantificata in € 150,00 mensili oltre l'Istat eventualmente maturato per detta quota, a partire dal compimento del loro ventesimo anno di età (tale somma verrà utilizzata dai ragazzi per provvedere in autonomia alle esigenze di vestiario, benzina e socialità nei giorni di permanenza presso l'abitazione materna). Qualora
i ragazzi dovessero trattenersi all'estero o fuori Roma per ragioni di studio per un periodo più lungo di un mese (Erasmus, università in altra città o all'estero), ferma restando la possibilità di differenti intese tra le parti in relazione al progetto,
l'assegno verrà versato direttamente a loro per le spese di sostegno personale, salvo una quota di € 150,00 a figlio, oltre Istat frattanto maturato su detta quota, che continuerà ad essere corrisposta alla madre in ragione delle spese fisse di casa che ella dovrà comunque continuare a sostenere nei mesi di assenza dei figli per
2 garantire loro il rientro nell'abitazione (condominio, quota fissa utenze, Tari, manutenzione ordinaria, etc.); 2) il dr. a far data dal mese di maggio 2025 Pt_1
provvederà a far fronte al 50% delle spese straordinarie in favore dei ragazzi come da Protocollo di Intesa del Tribunale Civile di Roma, salvo per le spese scolastiche e universitarie, che sosterrà in misura del 70% (intendendo rette, libri e ogni spesa correlata), residuando pertanto alla signora di far fronte alle rimanenti CP_1
quote; 3) a fronte della revoca dell'obbligo di pagamento del canone di locazione per l'abitazione di via della Mendola, e pertanto sempre a ulteriore mantenimento dei figli, il dr. si impegna a versare alla sig.ra al momento del rogito Pt_1 CP_1 dell'atto di acquisto di detto immobile da parte di quest'ultima, con assegno circolare intestato al venditore o secondo le diverse indicazioni fornite dalla sig.ra la somma di € 50.000,00, importo che, in caso di futura ed eventuale CP_1 vendita dell'immobile da parte della signora quest'ultima corrisponderà ai CP_1
ragazzi al compimento dei 25 anni di età di ciascuno comprensiva di interessi legali, mediante bonifico sui rispettivi conti correnti al 50% tra gli stessi. 4) fino all'acquisto dell'immobile di via della Mendola da parte della sig.ra con o CP_1 senza mutuo, il dr. continuerà a provvedere al pagamento dell'intero Pt_1
canone di locazione, e comunque non oltre i tre mesi successivi alla presente scrittura (maggiogiugno e luglio 2025). Allo scadere di detto termine, ossia dal mese di agosto 2025 egli corrisponderà soltanto il 50% del canone stesso. Qualora dopo sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo non sia stato possibile, per motivo non imputabile alla sig.ra stipulare l'atto di acquisto dell'immobile CP_1
di via della Mendola, le parti si impegnano a rivedere il presente accordo limitatamente ai punti 3 e 4. Ove la mancata stipula dopo i 6 mesi derivi invece da volontà della sig.ra il pagamento del 50% del canone a carico del dr. CP_1
verrà meno, con facoltà per le parti di agire a tutela dei propri diritti anche Pt_1
in via di modifica delle condizioni divorzili. 5) Le parti si impegnano a far sì che le operazioni di acquisto dell'immobile di via della Mendola da parte della signora avvengano nei tempi più brevi per quanto di rispettiva competenza. A tal CP_1
fine la sig.ra si impegna ad inoltrare al dr. tutta la corrispondenza CP_1 Pt_1
con la proprietà, il Notaio ed eventuali tecnici e/o intermediari. 6) Le parti si impegnano a far sì che il dr. rientri dell'importo di € 20.124,00 infruttifero Pt_1 di interessi e di eventuali ulteriori importi da lui versati all'ente locatore a titolo di
3 garanzia al momento della sottoscrizione del contratto di locazione dell'immobile di via della Mendola, come da impegno assunto in sede di separazione in data
01.07.2020 e documentazione di spesa. 7) All'esito della definizione di quanto sopra, e fermi restando gli impegni di cui ai punti 1- 6, le parti dichiarano di non avere altro a che pretendere l'una dall'altra, fatti salvi i dovuti rimborsi di spese straordinarie pregresse sulla base della previgente ripartizione, tra cui le spese ortodontiche in favore dei figli già preventivate e che il dr. dovrà finire di Pt_1 pagare per intero e l'abbonamento annuale alla palestra per entrambi i figli acquistato dalla sig.ra a settembre 2024, rispetto al quale il dr. CP_1 Pt_1
dovrà finire di corrisponderle l'80% di propria spettanza per il quale le parti avevano concordato una restituzione rateale mensile. 8) Spese legali compensate”.
Il GD preso atto rimetteva la decisione al Collegio.
Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili eventualmente previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti, così come le eventuali altre clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa,
a modifica dell'accordo di cui al provvedimento di autorizzazione prot. n. 2209/22
Reg. accordi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio del
22.12.2022:
- Dispone in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto previsto nell'accordo congiunto, integralmente riportato in parte motiva;
- Compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma in data 23.05.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27004/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Martucci Clavica, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (pec:
); Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Micol Amici, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (pec: ); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.06.2024 , premesso che con Parte_1 provvedimento di autorizzazione dell'accordo di cui alla negoziazione assistita sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori del 22.12.2022 veniva definita la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 8.10.2005 con
1 , adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le CP_1
condizioni di divorzio previamente stabilite. A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva che era mutata la situazione famigliare e chiedeva pertanto, a parziale modifica delle condizioni, disporsi che i coniugi provvederanno autonomamente al mantenimento dei figli per il periodo in cui li terranno con sé, revocando ogni disposizione economica a carico del padre per il loro mantenimento, sia in forma di assegno sia di pagamento del canone di locazione, ponendo a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie in favore dei figli. Chiedeva, altresì, in subordine, posto che non si ravvisi disparità reddituale tra le parti che lo giustifichi, la revoca del contributo del pagamento del canone di locazione dell'immobile e la riduzione del mantenimento dei figli, da determinarsi in euro 500,00 a figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso Controparte_2
dedotto, attesa l'insussistenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto, chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 07.04.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis 21 cpc innanzi al
Giudice delegato le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo e chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) il dr. corrisponderà Pt_1 alla signora per il mantenimento dei figli un assegno mensile di € 500,00 CP_1 per ciascun figlio (e quindi complessivi € 1.000,00 mensili) entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di maggio 2025, oltre successiva rivalutazione Istat dal maggio 2026, con l'intesa di versare direttamente ai ragazzi una parte di detto assegno, quantificata in € 150,00 mensili oltre l'Istat eventualmente maturato per detta quota, a partire dal compimento del loro ventesimo anno di età (tale somma verrà utilizzata dai ragazzi per provvedere in autonomia alle esigenze di vestiario, benzina e socialità nei giorni di permanenza presso l'abitazione materna). Qualora
i ragazzi dovessero trattenersi all'estero o fuori Roma per ragioni di studio per un periodo più lungo di un mese (Erasmus, università in altra città o all'estero), ferma restando la possibilità di differenti intese tra le parti in relazione al progetto,
l'assegno verrà versato direttamente a loro per le spese di sostegno personale, salvo una quota di € 150,00 a figlio, oltre Istat frattanto maturato su detta quota, che continuerà ad essere corrisposta alla madre in ragione delle spese fisse di casa che ella dovrà comunque continuare a sostenere nei mesi di assenza dei figli per
2 garantire loro il rientro nell'abitazione (condominio, quota fissa utenze, Tari, manutenzione ordinaria, etc.); 2) il dr. a far data dal mese di maggio 2025 Pt_1
provvederà a far fronte al 50% delle spese straordinarie in favore dei ragazzi come da Protocollo di Intesa del Tribunale Civile di Roma, salvo per le spese scolastiche e universitarie, che sosterrà in misura del 70% (intendendo rette, libri e ogni spesa correlata), residuando pertanto alla signora di far fronte alle rimanenti CP_1
quote; 3) a fronte della revoca dell'obbligo di pagamento del canone di locazione per l'abitazione di via della Mendola, e pertanto sempre a ulteriore mantenimento dei figli, il dr. si impegna a versare alla sig.ra al momento del rogito Pt_1 CP_1 dell'atto di acquisto di detto immobile da parte di quest'ultima, con assegno circolare intestato al venditore o secondo le diverse indicazioni fornite dalla sig.ra la somma di € 50.000,00, importo che, in caso di futura ed eventuale CP_1 vendita dell'immobile da parte della signora quest'ultima corrisponderà ai CP_1
ragazzi al compimento dei 25 anni di età di ciascuno comprensiva di interessi legali, mediante bonifico sui rispettivi conti correnti al 50% tra gli stessi. 4) fino all'acquisto dell'immobile di via della Mendola da parte della sig.ra con o CP_1 senza mutuo, il dr. continuerà a provvedere al pagamento dell'intero Pt_1
canone di locazione, e comunque non oltre i tre mesi successivi alla presente scrittura (maggiogiugno e luglio 2025). Allo scadere di detto termine, ossia dal mese di agosto 2025 egli corrisponderà soltanto il 50% del canone stesso. Qualora dopo sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo non sia stato possibile, per motivo non imputabile alla sig.ra stipulare l'atto di acquisto dell'immobile CP_1
di via della Mendola, le parti si impegnano a rivedere il presente accordo limitatamente ai punti 3 e 4. Ove la mancata stipula dopo i 6 mesi derivi invece da volontà della sig.ra il pagamento del 50% del canone a carico del dr. CP_1
verrà meno, con facoltà per le parti di agire a tutela dei propri diritti anche Pt_1
in via di modifica delle condizioni divorzili. 5) Le parti si impegnano a far sì che le operazioni di acquisto dell'immobile di via della Mendola da parte della signora avvengano nei tempi più brevi per quanto di rispettiva competenza. A tal CP_1
fine la sig.ra si impegna ad inoltrare al dr. tutta la corrispondenza CP_1 Pt_1
con la proprietà, il Notaio ed eventuali tecnici e/o intermediari. 6) Le parti si impegnano a far sì che il dr. rientri dell'importo di € 20.124,00 infruttifero Pt_1 di interessi e di eventuali ulteriori importi da lui versati all'ente locatore a titolo di
3 garanzia al momento della sottoscrizione del contratto di locazione dell'immobile di via della Mendola, come da impegno assunto in sede di separazione in data
01.07.2020 e documentazione di spesa. 7) All'esito della definizione di quanto sopra, e fermi restando gli impegni di cui ai punti 1- 6, le parti dichiarano di non avere altro a che pretendere l'una dall'altra, fatti salvi i dovuti rimborsi di spese straordinarie pregresse sulla base della previgente ripartizione, tra cui le spese ortodontiche in favore dei figli già preventivate e che il dr. dovrà finire di Pt_1 pagare per intero e l'abbonamento annuale alla palestra per entrambi i figli acquistato dalla sig.ra a settembre 2024, rispetto al quale il dr. CP_1 Pt_1
dovrà finire di corrisponderle l'80% di propria spettanza per il quale le parti avevano concordato una restituzione rateale mensile. 8) Spese legali compensate”.
Il GD preso atto rimetteva la decisione al Collegio.
Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili eventualmente previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti, così come le eventuali altre clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa,
a modifica dell'accordo di cui al provvedimento di autorizzazione prot. n. 2209/22
Reg. accordi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio del
22.12.2022:
- Dispone in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto previsto nell'accordo congiunto, integralmente riportato in parte motiva;
- Compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma in data 23.05.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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