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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/04/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Ada Gambardella Giudice relatore dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2531/2024 V.G., promossa
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , entrambi rappresentati dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Faedda Mario Antonio
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
Causa in punto di separazione consensuale, rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
[...]
cede al sig. la quota di sua proprietà pari Parte_2 Parte_1
1/2 dei seguenti beni:
1) l'Immobile sito in Olmedo, via Don Luigi Sturzo n. 61 (ex n. 37), piano S1-T-1-2, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Olmedo al Foglio 5, Mapp. 1456, (ex
Mapp. 619 Catasto Terreni) Cat. A/2, Classe 1, 10 vani, Sup. Catastale mq 281, Rendita
€ 645,57, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, riservandosi il diritto di abitazione, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva. Sull'immobile di cui al presente capo la Signora Pt_2
manterrà comunque il diritto di abitazione nonché l'uso degli arredi e i corredi in essa presenti;
più precisamente ella continuerà ad abitare in via esclusiva l'immobile in forza del diritto di abitazione sulla quota di ½ di cui alla precedente riserva e nel resto in forza di concessione del sig. che appena possibile trasferirà la propria Pt_1
residenza in altro alloggio e si impegna a consentire alla signora l'uso Pt_2
esclusivo dell'intero immobile vita natural durante. Ai sensi della Legge 28 febbraio
1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni gli odierni ricorrenti dichiarano e garantiscono, edotti delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del T.U. n. 445/2000, che la costruzione del predetto immobile è avvenuta in conseguenza di Concessione edilizia n. 31 del 29/06/1996 e Concessione edilizia n.
95/2002 del 17/10/2003 sull'area distinta al Catasto Terreni del Comune di Olmedo al
Foglio 5, Mapp. 619; le parti, consapevoli delle sanzioni previste dalla legge per le dichiarazioni false, reticenti e comunque non rispondenti al vero, ai sensi degli articoli
3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarano: che l'immobile di cui al presente capo è stato realizzato in forza di regolare concessione edilizia sul terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Olmedo al Foglio 5, Mapp. 619, di mq 403
(circa) pervenuto ad entrambi i coniugi in regime di comunione legale in forza di atto pubblico di compravendita del 19/12/1995 a rogito del Dott. , Notaio Persona_1
in Sassari, Repertorio n. 22.135, Fascicolo n. 10.195 del 19/12/1995, trascrizione n. RP
124 del 1996; che l'immobile di cui sopra non è stato oggetto di lavori per i quali dovesse richiedersi concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge n.
47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni;
che l'immobile è pienamente conforme allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una planimetria ai sensi della vigente normativa. Le parti garantiscono inoltre la sussistenza dei requisiti previsti per legge per l'agibilità di quanto in oggetto. In deroga a quanto prescritto dall'articolo 1477, ult. comma del codice civile, il sig. esonera la sig.ra Pt_1
dal consegnare il certificato attestante la sussistenza dei requisiti sopra citati. Pt_2
La parte alienante dichiara altresì che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari;
2) locale ad uso magazzino posto al piano terra del fabbricato sito in La Maddalena via
Fratelli Bandiera snc, composto da due magazzini, disimpegno e cortile di pertinenza, della superficie di metri quadrati 88 (ottantotto) circa, confinante con l'immobile di cui infra, con via Fratelli Bandiera e con proprietà , salvo altri o aventi Parte_3
causa, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 14, particella 2598, sub. 7, via Fratelli
Bandiera snc, Piano T, categoria C/2, classe 1, consistenza mq 48, superficie catastale totale: 88 mq. rendita euro 151,22;
3) locale a uso magazzino posto al piano terra del fabbricato sito in La Maddalena via
Fratelli Bandiera snc, composto da magazzino e cortile di pertinenza, della superficie di metri quadrati 63 (sessantatre) circa, confinante con l'immobile di cui sopra, con via
Fratelli Bandiera e con proprietà , salvo altri o aventi causa, censito Parte_3
al Catasto Fabbricati al Foglio 14, Particella 2598, sub. 8, Via Fratelli Bandiera snc, Piano T, categoria C/2, classe 1, consistenza mq 49, superficie catastale totale: 63 mq, rendita euro 154,37.
La piena proprietà degli immobili di cui ai capi 2 e 3 è pervenuta ai coniugi in quote uguali in forza dell'atto di compravendita stipulato a La Maddalena in data 23 ottobre
2023, Rep. N. 7840, racc. n. 6258, a Rogito del Dott. Notaio in Cagliari, Persona_2
registrato in Cagliari il 25/10/2023 n. 22372, Serie 1T. Gli immobili di cui ai capi 2 e
3 risultano individuati nella loro precisa e reale consistenza nelle due planimetrie allegate al citato rogito notarile acquisite al Catasto in data 13 maggio 2021, Prot. n.
SS0031073, sotto le lettere A e B. Le parti, sotto la propria responsabilità, dichiarano che i dati catastali sopra indicati e le planimetrie sopra citate sono conformi allo stato di fatto degli immobili oggetto del presente atto. La signora garantisce la Pt_2
piena e perfetta proprietà, la disponibilità, la libertà da pesi, vincoli, oneri, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi ed ipoteche, degli immobili di cui ai capi 2 e 3 del presente atto, dovendo in caso contrario risponderne per legge. Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 47/1985 e del D.P.R. n. 380/2001 la parti, consapevoli delle sanzioni previste dalla legge per le dichiarazioni false, reticenti e comunque non rispondenti al vero, ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarano: che i lavori di costruzione degli immobili di cui ai capi 2 e 3 sono iniziati in data anteriore al giorno 1 settembre 1967; che gli immobili di cui al presente atto sono immuni da vizi per i quali siano stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 41 della
Legge 17 agosto 1942 n. 1150, modificata dall'art. 13 della Legge 6 agosto 1967 n.
765, per il caso di opere eseguite in assenza di licenza o sulla base di licenza annullata, ed ai sensi del nono comma dell'art. 15 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10; che sugli stessi non sono stati eseguiti lavori per i quali dovesse richiedersi concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni;
che le planimetrie sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una planimetria ai sensi della vigente normativa. I coniugi dichiarano altresì che l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari. Le parti dichiarano espressamente di non volersi avvalere della facoltà di produrre il documento previsto dall'art. 34 bis 3 comma D.P.R. N. 380/21 (per l'allegazione all'atto della dichiarazione che assevera lo stato legittimo edilizio ed urbanistico degli immobili), consapevoli che in caso di difformità sostanziale tra titoli edilizi enunciati nell'atto e la stato di fatto della costruzione potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica oltre alla decadenza e/o mancato ottenimento delle agevolazioni e preclusione dalla presentazione di nuovi progetti edilizi. I ricorrenti dichiarano che per gli immobili sopra elencati rinunziano al certificato energetico con esonero dalla consegna del medesimo certificato attestante la sussistenza dei requisiti sopra citati.
In conseguenza della cessione di cui ante, che avviene senza conguaglio, il signor
[...]
diviene unico proprietario degli immobili dianzi descritti, mentre la signora Pt_1
manterrà il diritto di abitazione sull'immobile sito in Olmedo via Don Luigi Pt_2
Sturzo n. 61 meglio indicato al capo 1 del presente atto, rinunciando espressamente all'iscrizione di ipoteca legale sugli immobili oggetto di trasferimento. Le parti garantiscono inoltre la sussistenza dei requisiti previsti per legge per l'agibilità di quanto in oggetto. In deroga a quanto prescritto dall'articolo 1477, ult. comma del codice civile, il sig. esonera la sig.ra dal consegnare il certificato Pt_1 Pt_2
attestante la sussistenza dei requisiti sopra citati.
Si chiede di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione, a spese delle parti, del ricorso per la separazione consensuale e conseguente omologa, con esonero dello stesso Conservatore da ogni responsabilità.
Il sig. , entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, Parte_1
verserà alla Sig.ra a titolo di contributo per il suo Parte_2
mantenimento, l'importo di € 750,00 (settecentocinquanta/00) che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
Con la compensazione delle spese. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.8.2025 e Parte_1 [...]
coniugati con matrimonio civile dal 17.9.1977 e genitori di tre figli tutti Parte_2
maggiorenni ed indipendenti economicamente, chiedevano all'intestato Tribunale che venisse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi all'udienza di comparizione dell'8.4.2025, a causa di frequenti incomprensioni e di un progressivo allontanamento, è venuta meno l'affectio coniugalis.
Per quanto riguarda il profilo delle statuizioni economiche anche relative al trasferimento immobiliare, l'accordo espresso e confermato all'udienza dell'8.4.2025 non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
Come da congiunta domanda le spese della procedura sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...] e CodiceFiscale_3 [...]
(C.F. nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_4
4.3.1955, entrambi residenti in [...], che hanno contratto in Pavia il 17.9.1977 matrimonio civile, regolarmente trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Pavia al n. 52 Parte I Anno 1977, alle condizioni sopra riportate, mandando alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile di Pavia per l'annotazione della presente sentenza;
2. dispone che entro e non oltre il giorno cinque di Parte_1
ogni mese versi alla Sig.ra a titolo di contributo per il Parte_2
suo mantenimento l'importo di € 750,00 (settecentocinquanta/00) che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo indici ISTAT;
3. dà atto dell'accordo tra e Parte_1 Parte_2
in ordine al trasferimento immobiliare e all'operazione negoziale, così come dal verbale dell'8.4.2025 che qui si richiama;
4. spese compensate.
Sassari, 11.4.2025
Il Giudice estensore – dott.ssa Ada Gambardella
Il Presidente – dott.ssa Stefania Deiana