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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 24/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 72 2020 promossa da:
Parte_1 C.F._1
Avv. GUIDI EDOARDO
Attore contro
Controparte_1 P.IVA_1
Avv.CIPOLLINI FABRIZIO
convenuto
Svolgimento del processo
- Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 08/01/2020, ha convenuto in Parte_1
Giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, per le ragione tutte esposte in premessa conseguenziali all'evento per cui è causa,
accertata la responsabilità del conducente dell'autobus di proprietà della Soc. condannare Controparte_1
la medesima Soc. (P.I. ), con Sede in Ascoli Piceno 63100 alla Via Controparte_1 P.IVA_1
dell'Aspo snc, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, a corrispondere in favore di Parte_1
(Cod. Fisc. ), nato in [...] il [...] ed ivi residente in C.F._1
Frazione Piano Risteccio ala Via Loreto Acunzoli n.10, la somma di Euro 13.206,17, oppure di quella pagina 1 di 7 somma maggiore o minore che meglio risulterà in corso di causa, per il danno come patito dall'attore per i fatti narrati nella premessa, oltre gli interessi dalla domanda al saldo. Vittoria di spese e compensi professionali di causa.
Deduceva l'attore che in data 17.9.2017, durante il tragitto con l'autobus di linea “Lunerti Bus”, nei pressi di Bologna, a causa di una brusca frenata del mezzo ove viaggiava quale terzo trasportato cadeva a terra riportando lesioni personali, attribuendo la responsabilità alla . Controparte_1
Proseguiva l'attore narrando di aver stimolato il procedimento di negoziazione assistita ex art. 2 e ss del
D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, ma senza esito.
- Si costituiva in Giudizio, la convenuta che impugnava e contestava la domanda attrice Controparte_1
per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, a) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea ovvero la prescrizione del relativo diritto e per l'effetto rigettarla per tutti i motivi esposti in narrativa;
con vittoria di spese e compensi di causa;
b) In via subordinata,
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del Sig. nella causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto, previo Parte_1
accertamento degli effettivi danni patrimoniali e non patrimoniali, liquidare in suo favore la somma che parrà di Giustizia detratta la somma di € 2.280,00 percepita a titolo di acconto, con compensazione delle spese e dei compensi di causa.
- Nel corso del giudizio, veniva espletata la prova testimoniale ed esperita la CTU medico-legale sulla persona di . Parte_1
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione a) La domanda di parte attrice va indubbiamente qualificata come domanda ex art. 1681 cc, norma che prevede che il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e pagina 2 di 7 della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.
Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito.
Trattasi, quindi, di responsabilità di natura contrattuale, per cui il debitore, al fine di escludere la responsabilità da inadempimento, ha l'onere di dimostrare che questo è stato determinato da impossibilità
della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile.
Pertanto, non spetta al passeggero provare la colpa del vettore perché essa è presunta. Incombe pertanto sul vettore fornire la prova liberatoria. E, in particolare, in tal caso, egli è tenuto a fornire una prova più
specifica: deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele idonee ad evitare il danno.
b) sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Come è noto, a mente dell'art. 2938 cc l'eccezione di prescrizione non è rilevabile d'ufficio; tale eccezione, quindi, deve essere rilevata dalla parte che ha interesse alla declaratoria di avvenuta prescrizione del diritto e costituisce eccezione di merito e deve essere proposta a pena di decadenza nella comparsa di risposta secondo le previsioni dell'art. 167 cpc e nei termini di cui all'art. 166 del codice di rito.
Nel corso del presente giudizio, la parte convenuta non ha rispettato i termini di cui all'art. 166 cpc,
essendosi costituita in giudizio oltre i termini di cui alle memorie ex art. 183 cpc comma VI, decadendo così dal diritto di proporre l'eccezione di prescrizione, che pertanto va rigettata.
c) Sotto il profilo dell'onere probatorio il viaggiatore che patisce danni in conseguenza del trasporto ha l'onere di provare che l'evento si è verificato in virtù di un trasporto oggetto di un contratto, anche a titolo gratuito, il danno subito ed il nesso di causalità tra questo e l'attività esplicata dal vettore in esecuzione del contratto.
pagina 3 di 7 Parte convenuta, sul punto, nelle proprie asserzioni difensive non ha – obiettivamente – formulato specifica contestazione del fatto che l'attore si trovasse trasportato in virtù di un rapporto obbligatorio,
essendosi limitata a dedurre genericamente l'insussistenza di un documento di viaggio, con conseguente applicazione dell'art. 115 cpc I comma al caso di specie. In ogni caso, la qualità del vettore quale azienda di noleggio con servizio di conducente per operare trasferimenti appare fatto di comune esperienza e le risultanze della prova testimoniale in riferimento alla effettiva presenza dell'attore sul veicolo di parte convenuta per essere trasportato unitamente ad altre persone ad una manifestazione politica, consentono di ritenere confermata la prova dell'esistenza di un rapporto obbligatorio tra parte attrice e quella convenuta. Si tenga in debito conto, inoltre, come la convenuta abbia risarcito il danno patito dall'attore proponendo offerta liberatoria, poi non accettata dall'attore. Infine, deve ritenersi che seppur parte attrice non ha fornito il titolo di viaggio, detto titolo per comune esperienza non viene conservato oltre la durata del tragitto.
L'attore, poi, ha ampiamente fornito la prova del danno patito e del nesso causale tra il danno e l'attività
compiuta dal vettore.
Sul punto, gli esiti della prova testimoniale confermano l'assunto di parte attrice.
Risulta provato che l'attore, trasportato sul pullman della convenuta, si alzò per recarsi in bagno quando,
a causa di una brusca frenata, il passeggero rovinò a terrà riportando lesioni fisiche.
Non sussistono ragioni per negare attendibilità ai testi escussi i quali, in modo puntuale e preciso, hanno ricostruito l'evento occorso all'attore, confermando la dinamica rappresentata nell'atto introduttivo del giudizio, appena sopra riportata.
Il comportamento di parte attrice deve considerarsi nella norma e non può affatto qualificarsi come fatto colposo in quanto è il comportamento che ci aspetta dal fruitore del servizio nelle circostanze di tempo e di luogo nelle quali è avvenuto il sinistro. Ovvero, è pacifico, in quanto fatto non contestato, che nel pullman in questione esistesse un servizio igienico e che i viaggiatori potessero utilizzarlo durante il pagina 4 di 7 viaggio (ciò è evidente in quanto, altrimenti, il bagno non sarebbe stato realizzato) non risultando provato il contrario.
Dal canto suo, il vettore, al fine di sottrarsi dalla presunzione di responsabilità ex art. 1681 c.c. a suo carico, avrebbe dovuto provare che la caduta è stato un fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza.
D'altronde, obbligazione di carattere essenziale, intrinsecamente ed indissolubilmente connessa all'obbligo fondamentale di trasportare è quella di trasferire incolume a destinazione l'oggetto trasportato: nel trasporto di persone essa si caratterizza come obbligo di vigilanza e di protezione dell'incolumità del passeggero.
In ordine alla sussistenza del nesso causale tra l'evento ed il danno subito dall'attrice vanno richiamate, perché condivise dal Tribunale in quanto frutto di corretto metodo di indagine e di puntuale adempimento dell'incarico conferito, le conclusioni raggiunte dalla CTU medico-legale le cui resultanze in merito al nesso eziologico fra le principali conseguenze del sinistro appaiono condivisibili.
In particolare, il c.t.u. così conclude: Le lesioni sono evolute in guarigione clinica in assenza di postumi permanenti suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo ex art 32 comma 3-ter comma 3-
quater della legge n 27 del 24/3/12.
L'inabilità temporanea, sulla base dei dati anamnestici e della documentazione esibita, si può valutare in giorni 8 (otto) per l'inabilità biologica temporanea parziale al 75%, in giorni 30 (trenta) per l'inabilità
temporanea parziale al 50% e in ulteriori 30 (trenta) giorni di invalidità biologica temporanea al 25%
come da periodo previsto per la completa risoluzione di un quadro clinico come quello riportato dal periziando. Le spese mediche sostenute e documentate in atti, pari a 244 euro, di cui 183 euro relativi alla visita e consulenza medico legale, risultano congrue. In considerazione dell'assenza di postumi permanenti, non si ritengono necessarie ulteriori spese future.
pagina 5 di 7 E' da evidenziare, come la parte attrice, ed in particolare il proprio consulente tecnico di parte, non hanno sollevato obiezioni alle conclusioni a cui è giunto il c.t.u., non avendo proposto osservazioni alla c.t.u.
Gli esiti della relazione di perizia d'ufficio possono essere fatti propri dal tribunale, tenuto anche conto del fatto che la c.t.u. appare esente da vizi procedimentali e di natura metodologica.
All'attore spetta, quindi, la somma di euro 2.337,87, comprensiva del danno di natura morale tabellarmente definito in relazione all'entità delle lesioni patite (i t.r. 75% euro 331,44, i.t.r. 50% 828,60,
i.t.r. 25% 414,30, danno morale 519,53), a cui dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla data dell'evento al soddisfo.
Si deve tenere conto che la parte convenuta, in sede stragiudiziale, versò all'attore la somma di euro
2.280,00, fatto pacificamente acquisito al processo.
Tale somma va pertanto detratta dal dovuto, per cui all'attore spetta la somma di euro 42,13.
d) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 828,00; le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico delle parti nella misura di 1/3 a carico dell'attrice e di 2/3 a carico della parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di euro 42,13 oltre interessi legali dall'evento al soddisfo.
- Condanna la convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite che vengono liquidate in euro 828,00,
oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge;
le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico delle parti nella misura di 1/3 a carico dell'attrice e di 2/3 a carico della parte convenuta pagina 6 di 7 Così è deciso in Ascoli Piceno,24/03/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
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