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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/10/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile-Minori
Riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Concettina Epifanio Presidente
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere relatore
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Dott. Carlo Talarico Consigliere Onorario - Esperto
Dott.ssa Brunella Pasquino Consigliere Onorario – Esperto
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 550/2025 R.V.G., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23 settembre 2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo Parte_1 telematico, dall'Avv. Giacomo Dominijanni, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata,
elettivamente domicilia: Email_1
APPELLANTE
E
nella qualità di tutore della minore , nata in Controparte_1 Persona_1
Germania l'11 settembre 2011, elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via A. Turco n. 18, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Silipo, che la rappresenta e difende giusta autorizzazione del Giudice tutelare del
Tribunale Civile di Catanzaro in seno al procedimento di V.G. n. 2524/2022 del 12 giugno 2025, e in forza di procura speciale alla lite depositata nel fascicolo telematico;
APPELLATA
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
Per : “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata: Parte_1
1) In via istruttoria:
a) ripristinare immediatamente, e non condizionatamente alla disponibilità della minore, gli incontri tra madre
e figlia, mantenendoli per un congruo arco temporale;
1 b) contestualmente, assicurare a , come ripetutamente invocato anche nelle relazioni dei servizi sociali, un Per_1 adeguato supporto terapeutico, per un congruo arco temporale;
c) disporre un periodo di convivenza della minore con la madre, , presso la attuale residenza di Parte_1 questa ultima, in ZE (CZ), Contrada Comunelli, 16;
d) disporre CTU fondata su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, che dovranno essere indicati nella relazione, secondo i criteri prescritti dall'art. 473 bis 25 c.c., che accerti le condizioni fisiche e la reale capacità di discernimento e atotodeterminazione della minore e la sua reale volontà, nonché le migliori soluzioni per il suo benessere e il suo futuro, nonché che valuti e accerti la capacità genitoriale della madre;
e) previo compimento delle attività di cui ai precedenti par. a), b), c), riascoltare la minore, ai sensi dell'art. 473 bis 25 c.c., in presenza e con l'ausilio scientifico di uno psicoterapeuta, o comunque di soggetto avente idonea qualifica professionale che ne interpreti, con cognizioni scientifiche, alla luce del suo vissuto e della descritta successione storica dei fatti, anche processuali, i comportamenti, le azioni, le – reali o presunte o condizionate o mistificanti – espressioni di volontà, le esigenze;
nel merito:
a) previo, se ritenuto necessario, espletamento dell'attività istruttoria sopra indicata, reintegrare Parte_1 nella responsabilità genitoriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 332 c.c., autorizzando la convivenza della minore
con la madre, nella residenza di ZE (CZ), Contrada Comunelli, 16, con tutte le Persona_2 prescrizioni e/o cautele e/o misure di tutela e salvaguardia della minore eventualmente ritenute necessarie”.
Per il Tutore di : “Si chiede il rigetto dell'appello per come spiegato da Persona_1 controparte con conferma della decisione del Tribunale per i Minorenni con prodromico rigetto della richiesta di ulteriore attività istruttoria domandata in secondo grado”.
Per il P.G.: “Si conclude per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado”.
FATTO
Con ricorso depositato in data 30 novembre 2023 ha chiesto la reintegrazione della Parte_1 responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore , nata l'[...], Persona_1 con collocazione della minore presso la madre in ZE, in contrada Comunelli, 16, deducendo:
- che, in accoglimento di ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Catanzaro, con decreto n. 2764/2022, del 17-29 agosto 2022, la aveva dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale;
- che, con tale provvedimento, il Tribunale per i Minorenni aveva altresì confermato l'affidamento della minore al
Servizio Sociale del Comune di Catanzaro e il suo collocamento presso la struttura “Palazzolo” di Catanzaro Lido, nonché incaricato il Servizio Sociale di proseguire in ogni intervento e percorso atto a sostenere la minore e di elaborare un programma di contatti e relazioni madre- minore;
- che, nel provvedimento privativo della responsabilità genitoriale, il Tribunale pe i Minorenni aveva incaricato lo specifico Settore del Tribunale e il Servizio Sociale di Catanzaro di individuare, anche disgiuntamente, idonea famiglia affidataria per la minore;
2 - che il decreto privativo era stato emesso sui presupposti: a) della gravità della condotta materna, inosservante, secondo il Tribunale, delle pregresse prescrizioni del Tribunale, atteso che la donna non era riuscita ad innovare il suo sistema di vita non impegnandosi in un processo di integrazione e così evidenziando l'allarmante inaffidabilità con effetti negativi nella formazione psicofisica e socialità della figlia che, peraltro, stava acquisendo in ambiente comunitario una quotidianità e uno stile di vita consono alla sua età e al suo benessere psicofisico;
b) della necessità di prevenire che la condotta genitoriale, inosservante dei doveri inerenti la potestà, causasse nocumento alla minore;
- che le prescrizioni richiamate nel decreto privativo, erano state impartite sempre dal Tribunale per i Minorenni di
Catanzaro con decreto reso l'1 settembre 2021 nel procedimento n. 126/2021 V.G., col quale il Tribunale aveva:
a) affidato la minore al Servizio Sociale di Catanzaro, deputandolo all'assunzione di tutte le decisioni inerenti la minore, previa consultazione non vincolante della madre;
b) disposto il collocamento di madre e figlia presso il sig. , residente in [...]in Contrada Persona_3
Timpone Buda, 13;
c) prescritto alla madre di assumere uno stile educativo e responsabile, favorire l'impegno scolastico, la socializzazione e l'integrazione della minore, impegnarsi nell'acquisizione della conoscenza della lingua italiana, consolidare il progetto di autonomia personale, genitoriale, lavorativa;
d) incaricato il Servizio Sociale di Catanzaro di attendere all'esecuzione del decreto, monitorando la situazione familiare e relazionando sull'andamento dell'affidamento;
e) incaricato il Consultorio di intervenire a sostegno dello sviluppo delle prerogative genitoriali della madre;
- che, tuttavia, successivamente al suddetto decreto, la Procura aveva proposto il menzionato ricorso per la decadenza dalla potestà genitoriale sulla scorta di una comunicazione della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Catanzaro nella quale si dava notizia dell'avvio di un procedimento penale recante il n. 191/2022
r.g.n.r., a carico della indagata per il reato di minaccia grave ai danni di;
Pt_1 Persona_3
- che ne era scaturita l'emissione, da parte del Tribunale, di un provvedimento provvisorio e urgente con il quale:
a) era stata nominata l'avv. quale curatrice speciale della minore;
b) era stata revocata la Controparte_2 collocazione della minore e della madre presso il sig. ; c) era stato demandato al Servizio Sociale Persona_3 di Catanzaro, confermato affidatario della minore, ogni intervento in ordine al collocamento della diade madre/minore, o della sola minore in caso di disfunzionalità della madre, e la elaborazione di un progetto di tutela;
- che, quindi, il Tribunale era pervenuto, con decreto del 17-19 agosto 2022, alla declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale dacché, secondo il Tribunale, la madre avrebbe manifestato un comportamento oppositivo agli operatori del Servizio Sociale e alla loro attività di sostegno e supporto all'inserimento della diade in ambito comunitario, il che aveva indotto il Servizio affidatario a individuare una separata Casa di accoglienza di Cicala per la madre, che poi l'aveva abbandonata, mentre la minore aveva palesato buon adattamento nella comunità di collocamento nonostante l'ostracismo della genitrice, non incline ad accettare le regole e osteggiante lo sviluppo della sua socialità;
3 - che il suddetto decreto non era stato, a suo tempo, impugnato per assoluta carenza, nella di risorse Pt_1 economiche e di solidarietà umana nel territorio italiano, ma, comunque, esso era inidoneo al giudicato non definitivo ma soltanto “rebus sic stantibus”;
- che, invero, la situazione fattuale prospettata dal Tribunale nel decreto privativo non rispondeva a quella attuale, radicalmente mutata, ciò legittimandola a invocare il reintegro nella responsabilità genitoriale;
- che, infatti, aveva, da oltre un anno, stabile dimora e quindi residenza, in ZE (CZ), in contrada Comunelli,
16, ove conviveva more uxorio con il proprietario dello stabile ivi esistente, Prof. , stimato Persona_4 docente in pensione e dirigente sindacale della Gilda Unams;
- che il summenzionato Prof. attendeva, con ampia capienza di mezzi economici al sostentamento Persona_4 della ricorrente, del tutto gratuitamente e per avere, egli, da oltre un anno, preso a cuore le sorti della donna, bisognosa di un riferimento affettivo, oltre che economico, stabile e duraturo;
- che tale situazione, nuova e sopravvenuta rispetto al quadro fattuale rappresentato nel provvedimento privativo, le infondeva sicurezza economica e serenità psichica, con ovvie ripercussioni positive anche nel rapporto con la figlia minore;
- di avere anche intrapreso, presso la nuova residenza, un'attività economica artigianale di sartoria e restauro mobili che le procurava introiti certamente suscettibili di incremento;
- di non versare, quindi, in quella condizione di “nomadismo”, dovuta alla penuria di risorse economiche, che aveva caratterizzato la prima fase della sua permanenza in Italia, potendo, finalmente, contare su una ampia, comoda e spaziosa abitazione, contemplante ampia zona destinata alla figlia minore, di proprietà del suo convivente e su uno stabile nucleo familiare ed affettivo, senza preoccupazioni di natura economica;
- di avere inoltre, ormai acquisito la padronanza della lingua italiana, ulteriore indice del compimento del suo percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano;
- che nessun giudicato penale – e nemmeno una sentenza di primo grado – esisteva in merito ai fatti prospettati nella querela di , non potendo fondarsi, la privazione della responsabilità genitoriale, sulla mera Persona_3 pendenza di un procedimento penale fondato esclusivamente su dichiarazioni unilaterali di una presunta parte offesa, da ritenersi, peraltro, inattendibile;
- di avere sempre osservato il programma di incontri con la figlia minore;
- di avere, quindi, profuso caparbietà e impegno nel percorso di recupero della responsabilità genitoriale, quantunque lo stesso rischiasse di essere complicato da un decreto del Giudice tutelare, della cui esistenza la ricorrente era venuta solo informalmente a conoscenza, disponente che la minore frequentasse una coppia Per_1 di persone al di fuori della struttura di accoglienza;
- che la sua figlia il cui affetto filiale verso la madre, peraltro, mai era stato messo in dubbio dal Tribunale, Per_1 aveva spontaneamente manifestato, in scritti versati in atti, il desiderio di vivere con la madre in un nucleo familiare coeso e sereno, condizione, questa, finalmente realizzabile alla luce della descritta situazione fattuale sopravvenuta al decreto privativo.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la tutrice della minore chiedendo il rigetto della domanda.
È stata esperita istruttoria mediante:
4 - audizione della minore e della madre;
- acquisizione di diverse relazioni dei servizi sociali, dei Carabinieri e del Comune di Lamezia Terme.
Indi, la causa è stata decisa con sentenza n. 132, pubblicata 29 ottobre 2024 con la quale il Tribunale per i minorenni di Catanzaro ha così deciso:
“RIGETTA il ricorso proposto da e le ulteriori richieste;
Parte_1
CONFERMA l'affidamento della minore al Servizio Sociale del Comune di Persona_1
Catanzaro per la durata di anni due dal deposito della presente sentenza, alla cui scadenza ed in caso di mancato inoltro di relazione sociale che ne chiede la proroga lo stesso verrà meno;
CONFERMA il collocamento della minore presso l'attuale struttura, con divieto di distoglimento senza
l'autorizzazione della Autorità Giudiziaria, con facoltà per il Servizio Sociale in raccordo con la tutrice e con lo specifico Settore di questo Tribunale di individuare, se rispondente all'esclusivo interesse della minore, altro e diverso assetto collocativo, curandone l'esecuzione;
INCARICA il Servizio Sociale affidatario: di continuare a promuovere ogni sostegno e percorso formativo, educativo e psicologico in favore della minore, con la collaborazione del soggetto collocatario;
di relazionare con urgenza relativamente ad eventuali situazioni di rischio;
a che il Servizio Sociale affidatario, tenuto conto dell'esclusivo interesse della minore, acquisita Parte_2 la sua disponibilità e nel rispetto dei suoi tempi, gestisca le relazioni madre-minore in luogo neutro e forma osservata, nelle forme e nei tempi ritenuti congrui, con la collaborazione e la partecipazione della tutrice, che dovranno svolgersi rigorosamente in lingua italiana, con ulteriore facoltà di immediata sospensione in caso di situazioni disfunzionali o che compromettano il benessere della minore;
NULLA per le spese”.
con ricorso depositato il 28 aprile 2025, ha proposto appello, affidandolo a otto motivi che Parte_1 si esamineranno.
Con decreto di data 5 maggio 2025 il Presidente della Corte di Appello di Catanzaro ha fissato l'udienza del 23 settembre 202 per la discussione in camera di consiglio.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio , nella qualità di tutrice della Controparte_1 minore , chiedendo il rigetto del gravame con conseguenziale conferma della decisione Persona_1 di primo grado.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso e la conseguente conferma del provvedimento oggetto di impugnazione.
L'udienza del 23 settembre 2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., che le parti hanno ritualmente presentato. Indi, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di appello, così rubricato: “Violazione degli artt. 330 e 332 c.c. – Violazione degli artt. 115
e 116 c.p.c. – Omessa ed erronea valutazione delle prove”, l'appellante lamenta che il Tribunale, pur ritenendo acquisito e pacifico che le condizioni di vita della sono radicalmente mutate in meglio rispetto a quelle Pt_1 considerate nel decreto ablativo, come desumibile dal fatto che lo stesso Tribunale, infatti, ha ritenuto superfluo,
5 sul tema, ogni approfondimento istruttorio, atteso che ciò era stato accertato dalle relazioni dei Carabinieri in atti e dalla relazione dei Servizi Sociali – Distretto Socio Sanitario di Lamezia Terme, del 5 aprile 2024, il Tribunale ha inspiegabilmente ed erroneamente ritenuto irrilevanti tali circostanze, emarginandole in motivazione a poche righe, così “ingenerosamente frustando lo sforzo profuso dall'appellante” (cfr. ricorso in appello, pag. 16). La ricorrente ha, invero, provato di avere profondamente innovato e stabilizzato il suo “sistema di vita” e di avere, contestualmente, compiuto enormi progressi nel processo di integrazione nel territorio italiano. È, invero, ovvio
– differentemente da quanto ritenuto dal Tribunale che la ha inspiegabilmente ritenuta irrilevante – che tale, profondamente mutata situazione personale della ricorrente necessariamente interferisca effetti positivi nel rapporto con la figlia in passato inevitabilmente condizionato dalle travagliate vicende della ricorrente. Per_1
Tuttavia, la sentenza impugnata, su tale tema, trascurando le evidenze istruttorie ed erroneamente valutando le prove in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., “ha erroneamente ritenuto che persistesse, sotto il profilo delle condizioni di vita della ricorrente – familiari, sociali, economiche, di residenza – motivo di inadeguatezza alla funzione genitoriale, piuttosto che constatare che il percorso di recupero della è approdato a un livello di Pt_1 sua integrazione nel territorio italiano che avrebbe imposto, ai sensi dell'art. 332 c.c., anche per i suoi benefici effetti sulla minore, la reintegra nella responsabilità genitoriale per essere cessate le ragioni per le quali la decadenza era stata pronunciata” (cfr. ricorso in appello, pag. 17).
Con il secondo motivo di appello, così rubricato: “Violazione degli artt. 330 e 332 c.c. – Violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c. – Omessa ed erronea valutazione delle prove”, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui afferma che la “nonostante la sua non giovanissima età e la sua presenza in Italia da molti Pt_1 anni, pur con l'allegato conseguimento della attestazione B1, ancora non parla fluentemente la lingua italiana, per come emerso sulla scorta del verbale di audizione in atti”. Trattasi di assunto inserito in un contesto di ingeneroso, preconcetto e non veritiero, poiché disancorato dagli esiti dell'istruttoria, tratteggiamento della donna come soggetto refrattario a qualsiasi volontà di progredire.
In realtà, prosegue l'appellante, il verbale di udienza del 5 marzo 2024, di audizione della attesta Pt_1 esattamente il contrario di quanto asserito in motivazione, emergendo, da esso, che la ricorrente ha correttamente e coerentemente risposto, senza il supporto di alcuno, a tutte le domande poste dal giudice delegato, il quale, peraltro, ha proceduto alla audizione senza l'ausilio di un interprete, da lui ritenuto non necessario.
In ogni caso, è “tranchant” l'attestato del , di conseguimento, da parte della Controparte_3 ricorrente, previo superamento dell'esame nella sessione dell'8 maggio 2024, di attestato di conoscenza della lingua italiana al livello B1.
Tuttavia, la sentenza impugnata, anche su tale tematica, trascurando le evidenziate risultanze istruttorie ed erroneamente valutando le prove in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., “ha descritto la ricorrente come soggetto indolente e negligente nell'apprendimento della lingua, erroneamente ricavandone, in violazione degli artt. 330 e 332 c.c., persistente profilo di inadeguatezza alla funzione genitoriale, piuttosto che constatare che il percorso di recupero e di integrazione nel territorio della è approdato, anche in tale aspetto, come da Pt_1 descritti esiti istruttori, a un livello di padronanza linguistica che avrebbe imposto, ai sensi dell'art. 332 c.c., la
6 reintegra nella responsabilità genitoriale per essere cessate le ragioni per le quali la decadenza era stata pronunciata” (cfr. ricorso in appello, pag. 20).
Con il terzo motivo di appello, così rubricato: “Violazione degli artt. 330 e 332 c.c. – Violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. – Omessa ed erronea valutazione delle prove”, adduce che, parimenti frutto di erronea valutazione si palesano le valutazioni della sentenza impugnata, “anch'esse di ineffabile severità”, in merito al presunto atteggiamento “colpevolizzante” della nei confronti della minore. Pt_1
Risulta incomprensibile che, nel tratteggiare ingiustamente a tinte fosche la personalità della il Tribunale Pt_1 le abbia ascritto di avere “indotto la minore, ingenerandole sensi di colpa, a non sperimentare anche in via temporanea altre dinamiche familiari adeguate ed accudenti”: cioè, in sostanza, di avere osteggiato il percorso di affidamento della minore alla famiglia , la cui frequentazione ne era stata disposta. Per_5
Innanzitutto è da precisare che tale – così definita dal giudice di primo grado – “sperimentazione” non escludeva l'iter di recupero della responsabilità genitoriale, che la ha tenacemente seguito incontrando Pt_1 periodicamente la figlia presso i Servizi Social – fin quando le è stato consentito – “non essendo ragionevolmente pretendibile che vi rinunciasse, rassegnandosi alla definitiva assimilazione della minore nella potenziale famiglia affidataria. Appare, invero, incomprensibile l'assunto del Tribunale che la avrebbe dovuto Pt_1 accondiscendere a “forme di sperimentazione anche temporanea di dinamiche familiari”, non avendo, evidentemente, una madre protesa al recupero della genitorialità il potere di tracciare il limite temporale finale dell'“esperimento”” (cfr. ricorso in appello, pag. 21). In altri termini, è ovvio che la madre naturale aneli alla riconquista del proprio ruolo subito e senza compromessi, nel comprensibile timore che “sperimentazioni in via temporanea” “tracimino” in assetti definitivi e irreversibili. Quindi, in realtà, “la ha semplicemente, Pt_1 legittimamente seguito il proprio iter riabilitativo, con intensa e naturale partecipazione affettiva ed emotiva mentre la ritrosia di al suo affido alla famiglia è stata del tutto spontanea e naturale” (cfr. ricorso Per_2 Per_5 in appello, pag. 22).
D'altro canto, in virtù del provvedimento imprevedibilmente adottato dal Tribunale, nella udienza del 7 maggio
2024, di sospendere le relazioni madre/figlia, “è incomprensibile come il Tribunale abbia ravvisato un atteggiamento condizionante e colpevolizzante della madre, che non poteva metterlo in atto essendole precluso di incontrare ” (cfr. ricorso in appello, pag. 26). In realtà, diversamente da quanto ritenuto dal primo Per_1 giudice, la avversione di alla famiglia era frutto di sua determinazione autonoma e non etero- Per_1 Per_5 determinata, come agevolmente desumibile dalla relazione di aggiornamento della Equipe dell'Istituto Palazzolo dell'8 luglio 2024.
Con il quarto motivo, così rubricato: “Violazione degli artt. 330 e 332 c.c. – Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
– Omessa ed erronea valutazione delle prove. – Incompleta e sperequata attività istruttoria – Violazione degli artt. 187, 188, 473 bis.25 e 473 bis. 27 c.p.c.”, censura la sentenza nella parte in cui afferma che sarebbe Per_1 determinata a non convivere con la madre e che, senza coercizione alcuna di rapporti affettivi per loro natura incoercibili, ne dovrebbe essere rispettata tale autodeterminazione, che sarebbe stata da lei espressa con lucidità, maturità e capacità di discernimento.
7 In realtà, il rapporto madre-figlia è stato profondamente condizionato dal provvedimento sospensivo degli incontri, inopportunamente e intempestivamente adottato proprio nel momento in cui si erano creati (o quanto meno si stavano creando) i presupposti per il ricongiungimento tra madre e figlia. La repentina interruzione degli incontri ha, evidentemente, negativamente condizionato il prosieguo dell'istruttoria e la decisione della causa: infatti la minore, per come descritto nelle successive relazioni pubblicate il 19 giugno 2024, l'8 luglio 2024, il 12 agosto 2024, pur mantenendo un atteggiamento di recisa opposizione, a volte, addirittura, ostilità, nei confronti dei coniugi , ha smarrito la precedente serenità ed è “apparsa confusa, disorientata, insicura, mendace […] Per_5 mentre, prima, del provvedimento del 7 maggio 2024, la sua costante ricerca della madre era stata riscontrata e descritta nelle relazioni della equipe multidisciplinare “Fondo Povertà 2018” del 5 febbraio 2024 e del 30 aprile
2024 nonché in quelle coeve e precedenti dei servizi sociali […] (cfr. ricorso in appello, pag. 33). In sostanza, la sorprendente decisione di interrompere i rapporti tra madre e figlia, “ha preluso, impedendo alla madre la coltivazione del rapporto con la figlia nel momento più positivo e cruciale dell'iter riabilitativo, a un frettoloso e superficiale rigetto della domanda” (cfr. ricorso in appello, pag. 34).
Il Tribunale, inoltre, non ha considerato le varie relazioni depositate dalla tutrice, che destituiscono di fondamento l'assunto, nella sentenza impugnata, che sarebbe soggetto maturo, consapevole e lucido nell'esprimere la Per_2 presunta volontà di non ricongiungersi alla madre: la minore “versa, invece, in delicata e precaria condizione psicologica che non le consente, allo stato, di assumere determinazioni motivate, razionali e coerenti, e le sue condotte fluttuanti e contraddittorie ne sono frutto, nonché di personalità manipolativa ed egoista e, nondimeno, della confusione e del disorientamento in lei indotti dalla interruzione coatta degli incontri con la madre (cfr. ricorso in appello, pag. 39).
Ne consegue l'erroneità della sentenza, frettolosamente emessa, in violazione delle norme processuali sopra indicate, nella superficiale convinzione, estranea a rigore scientifico, che avrebbe consapevolmente e Per_1 lucidamente espresso la volontà di non convivere con la madre – così rigettando l'invocato reintegro ex art. 332
c.c. – ma dopo un'istruttoria incompleta e penalizzante la ricorrente:
a) perché gli incontri con sono stati sospesi, essendo impedito alla di tenere vivo e alimentare il Per_1 Pt_1 rapporto con la figlia;
b) perché il Tribunale ha omesso di nominare un CTU, ai sensi dell'art. 473 bis 25 c.p.c, affinché fossero valutate, con indagini fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, la reale capacità di discernimento e introspezione della minore, messa in dubbio dalla tutrice e dagli operatori dei servizi sociali, e le sue effettive esigenze, nonché le capacità genitoriali della ricorrente;
c) in quanto alla minore non è stato fornito, per un congruo arco temporale, un adeguato supporto psicoterapeutico,
pur ritenuto necessario dalla tutrice e dai servizi sociali al fine di una più lucida e veritiera analisi interiore, e la stessa è stata ascoltata, dal giudice istruttore e dai servizi sociali, senza l'ausilio di uno psicoterapeuta o comunque di un soggetto avente idonea qualifica professionale che ne interpretasse con cognizioni scientifiche i comportamenti, le azioni, le espressioni di volontà “(reali o presunte o condizionate o mistificanti)” (cfr. ricorso in appello, pag. 40) e le esigenze, alla luce del suo vissuto e della decritta successione storica dei fatti.
8 Con il quinto motivo, così rubricato: “Violazione degli artt. 330 e 332 c.c. – Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
– Omessa ed erronea valutazione delle prove – Incompleta e sperequata attività istruttoria – Violazione degli artt. 187, 188, 473 bis.25 e 473 bis. 27 c.p.c.”, censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la minore avrebbe espresso la volontà di non vedere la madre, che andrebbe assecondata senza che possa Per_1 costituire oggetto di sperimentazioni di convivenza con la genitrice, subordinando, peraltro, in dispositivo, gli incontri madre/figlia alla “disponibilità” della minore.
In realtà, la sentenza è erronea: a) poiché viziata e condizionata dal non avere, il Tribunale disposto che, anche prima dell'ascolto, convivesse, anche temporaneamente, con la madre naturale – quindi con nucleo Per_1 familiare composto dalla stessa e dal – perché poi ne fosse valutato l'atteggiamento in esito, cioè Per_4 dopo aver testato la nuova condizione di vita della genitrice (che non può non avere riflessi positivi nel rapporto madre/figlia); b) poiché non ha disposto il prosieguo degli incontri madre/figlia incondizionatamente, ma subordinatamente alla “disponibilità” della minore, la cui espressione di volontà è stata valutata in modo superficiale.
Con il sesto motivo, così rubricato: “Violazione degli artt. 330 e 332 c.c. – Violazione dell'art. 27 della
Costituzione – Violazione dell'art. 651 c.p.p. e delle norme del codice di procedura penale sulla formazione della prova nel dibattimento e sul giudicato – Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – omessa ed erronea valutazione delle prove”, si duole l'appellante che la sentenza abbia tratto elementi di inidoneità della ricorrente alla funzione genitoriale dalla pendenza del procedimento penale n. 191/2022 r.g.n.r. presso la Procura della Repubblica di
Catanzaro, in cui ella è imputata del reato di minaccia aggravata.
Il Tribunale ha erroneamente tenuto in conto il fatto contestato alla ricorrente, valutandolo come ostativo al recupero della responsabilità genitoriale, come se esso fosse stato definitivamente accertato, ai sensi dell'art. 651
c.p.p., nonostante il procedimento sia, allo stato, fermo alla udienza predibattimentale di cui all'art. 554 bis e seguenti c.p.p.: così violando, peraltro, anche la presunzione costituzionale di non colpevolezza sino a una sentenza definitiva di condanna, sancita dall'art. 27 della Costituzione. Ebbene, le “ovvie ragioni appena esposte imponevano di non tenere conto del fatto oggetto del capo di imputazione, costituente mera contestazione, che, in mancanza di accertamento del reato passato in giudicato, avrebbe dovuto essere considerato “tamquam non esset”, mentre il Tribunale ne ha illegittimamente ricavato un elemento precludente il recupero della responsabilità genitoriale” (cfr. ricorso in appello, pag. 45).
Con il settimo motivo di appello, così rubricato: “Violazione degli artt. 330 e 332 c.c. – Violazione degli artt. 115
e 116 c.p.c. – Omessa ed erronea valutazione delle prove”, adduce che, la sentenza impugnata, nel tracciare “un irreale e addirittura surreale quadro “satanico” della ricorrente” (cfr. ricorso in appello, pag. 47), ha affermato che la ricorrente avrebbe denegato mezzi di sostentamento alla minore e a costei consegnato vestiario di misure inadeguate: ancora una volta, però, senza alcun appiglio alle risultanze istruttorie, erroneamente valutate.
A confutare tali assunti della sentenza di primo grado soccorrono le relazioni dell 2018 del Parte_3
5 febbraio 2024 e 30 aprile 2024, in cui veniva riferito di un atteggiamento collaborativo e positivo della Pt_1
Quanto agli abiti e alle scarpe confezionati dalla che esercita attività di sartoria, essi erano, a volte, Pt_1
9 volutamente, e opportunamente, più grandi della presumibile taglia di in ragione del costante sviluppo Per_1 fisico della minore.
Con l'ottavo motivo di appello, così rubricato: “Violazione degli artt. 330 e 332 c.c. – Violazione degli artt. 115
e 116 c.p.c. – Omessa ed erronea valutazione delle prove – violazione degli artt. 2, 3, 30, 31 della Costituzione”,
l'appellante adduce che, “la sentenza impugnata è, ancora, spietata quanto iniqua ed erronea” (cfr. ricorso in appello, pag. 50), nella parte in cui afferma la inidoneità della alla funzione genitoriale poiché Pt_1 necessiterebbe tuttora di una figura maschile di riferimento e non avrebbe sviluppato un'attività economica tale da garantire in autonomia il sostentamento di Per_1
Al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, però, è stato ampiamente allegato e provato (si vedano le relazioni dei Carabinieri in atti e quella dei Servizi Sociali di Lamezia Terme) che il nucleo familiare attuale della Pt_1
è solido sotto il profilo affettivo ed economico e che il , docente di Lingue in pensione e sindacalista, Per_4 ne è compagno serio e affidabile e titolare, oltre che di buona e certa situazione reddituale derivante da rapporto da pubblico impiego e risorse private (v. dichiarazione dei redditi prodotta), di ottima reputazione nell'ambiente sociale: “tale situazione garantendo a , a differenza dal passato, stabilità affettiva e una vita agiata” (cfr. Per_1 ricorso in appello, pag. 51).
Pertanto, la sentenza impugnata, “male interpretando le evidenziate risultanze istruttorie ed erroneamente valutando le prove in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ha erroneamente ritenuto persistente, sotto il profilo in esame, la inadeguatezza alla funzione genitoriale, ai sensi dell'art. 330 c.c., non applicando l'invocato art.
332 c.c., anche in violazione dei principi costituzionali sopra enunciati che statuiscono doveri di solidarietà economica e sociale, il divieto di discriminazione per condizioni economiche, personali, sociali, il diritto di ognuno di mantenere, istruire, educare i figli, la protezione della maternità” (cfr. ricorso in appello, pag. 52).
Il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo che, in quanto volti a censurare la valutazione del materiale probatorio da parte del Tribunale per i minorenni di Catanzaro sono evidentemente connessi e possono essere esaminati congiuntamente, sono complessivamente infondati.
È opportuno premettere che il Tribunale ha rigettato il ricorso proposto da e le ulteriori sue richieste, Parte_1 così argomentando:
preliminarmente, non si ritiene necessario procedere ad ulteriore approfondimento istruttorio quale l'audizione di , a CTU o ad altra integrazione probatoria, per come invocati dalla difesa della ricorrente, Persona_4 avuto riguardo agli esiti degli accertamenti delegati, delle risultanze documentali, delle dichiarazioni delle parti e dell'ascolto della minore “in un quadro in cui l'insieme delle complessive risultanze istruttorie è del tutto esaustivo” (cfr. sentenza, pag. 11);
sulla scorta dei dati che precedono non ricorrono le condizioni per la reintegrazione della responsabilità genitoriale e per un diverso collocamento della minore presso la madre. Nel complesso permane, infatti, un funzionamento disfunzionale e lacunoso non adeguato alle esigenze accuditive ed educative della figlia, nonché incompatibile con una gestione autonoma, ove la madre: (i) continua ad assumere atteggiamenti oppositivi e non autenticamente collaborativi verso i Servizi e i relativi percorsi;
(ii) continua a denotare inconsapevolezza rispetto alle importanti criticità rilevate nel tempo nella gestione genitoriale senza alcuna seria rivisitazione critica;
(iii) continua a
10 disattendere le ammonizioni e, pur sostenendo disponibilità finanziarie sue e del compagno omette di contribuire alle esigenze economiche della figlia, pur riservandole indumenti usati, non della taglia della bambina e poco compatibili con le sue doti sartoriali e con il fattivo impegno nel settore dell'abbigliamento; (iv) continua nei contegni disfunzionali nell'approccio con la figlia sia in punto di comunicazione in lingua italiana non sempre adoperata sia in punto di serio condizionamento e di manipolazione, con evidenti ricadute sul benessere psico- fisico della minore che non solo non riceve serenità e sostegno dalle relazioni con la madre per il suo percorso di crescita, ma ne viene in concreto ulteriormente danneggiata attraverso la riproposizione di atteggiamenti perfettamente in linea con i moduli comportamenti di pregiudizio e di grave rischio del passato;
(v) è imputata, pur impregiudicata l'autonomia del procedimento penale, per reato di minaccia grave e di serio allarme sociale che certamente in via logica non depone per un modus operandi improntato a dinamiche equilibrate e comunque di pacifica convivenza;
(vi) non solo non ha acquisito la benché minima consapevolezza della marginalità e del disagio in cui ha costretto la figlia a vivere con e presso di lei ma poi ha indotto la minore, ingenerandole sensi di colpa, a non sperimentare anche in via temporanea altre dinamiche familiari adeguate ed accudenti;
(vii) nonostante la sua non giovanissima età e la sua presenza in Italia da molti anni, pur con l'allegato conseguimento della attestazione B1, ancora non parla fluentemente la lingua italiana, per come emerso sulla scorta del verbale di audizione in atti, e continua a non essere autonoma a livello personale ed abitativo necessitando ancora di un riferimento maschile dal quale dover ricevere ospitalità e sostegno, ove le richiamate attività lavorative non sono in linea con quanto oggetto di documentazione fotografica piuttosto rappresentativa di disordinata allocazione all'interno dell'abitazione di oggetti in disuso e comunque depongono per proventi occasionali e modesti (cfr. fattura da ultimo allegata); (viii) continua nella riproposizione di moduli comportamentali che non prospettano alcun segnale di maturata presa di coscienza e di adeguata gestione della figlia ormai quasi adolescente e che da parte sua, ben conoscendo la madre di cui ha vivido ricordo in fatto di esperienze multiproblematiche, ha lucidamente espresso serie perplessità sul suo recupero, ove la capacità genitoriale deve essere necessariamente piena, assolutamente affidabile e non ammette la presenza di figure tutoriali, avuto riguardo al principio di centralità dell'interesse della minore a vedersi garantito un rapporto affettivo con una figura genitoriale che offra garanzie di stabilità e di sicurezza e denoti atteggiamenti e condotte finalizzati a curarne lo sviluppo psichico ed affettivo;
(ix) la volontà espressa dalla minore di voler rimanere in struttura e che per il momento non intende intrattenere rapporti con la madre.
I Giudici di prime cure hanno dunque concluso che “In siffatto quadro ed a fronte di una situazione genitoriale ancora ampiamente compromessa devesi, peraltro, rimarcare l'orientamento non coercitivo di questo Tribunale originato dalla esigenza di non imporre rapporti affettivi per loro natura incoercibile tenuto conto della età della minore e dei suoi desideri che impongono considerazione e rispetto, dovendosi escludere forme di
“sperimentazione” attraverso temporanei periodi di convivenza della diade madre-minore o più intense frequentazioni, essendo soggetto di diritti e non oggetto di pretese decontestualizzate da un vissuto Per_1 doloroso e non ancora elaborato;
- Tanto comporta il rigetto del ricorso in quanto non sono cessate le ragioni che hanno dato luogo al provvedimento ablativo assunto, per cui non escluso ogni pericolo di pregiudizio per la figlia” (cfr. sentenza, pag. 13).
11 Si tratta di argomentazioni che resistono alle censure dell'appellante che si duole, in buona sostanza, di rigetto della domanda di revoca del provvedimento col quale il Tribunale ne ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale, ex art. 330 c.c.
Sotto il profilo normativo, dalla lettura in combinato disposto degli artt. 330 c.c. (“il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”) e 333 c.c. (“Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”) si desume che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel contesto familiare d'origine. Ciò è confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire, atteso che i provvedimenti modificativi ed ablativi della responsabilità genitoriale sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli” (Cass. civ., 7 giugno 2017, n. 14145; conf. Cass. civ., 9 maggio 2023, n. 12237). E ancora: “Il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (Cass. civ., 9 marzo 2023, 12237; Cass. civ., n.
9763/2019).
È dunque evidente che il provvedimento di decadenza di cui all'art. 330 c.c., al pari del provvedimento di sospensione di cui all'art. 333 c.c., non ha finalità punitive delle condotte tenute dai genitori, ma perseguono esclusivamente l'obiettivo di proteggere e promuovere i diritti dei minori di età laddove la responsabilità genitoriale venga esercitata in modo pregiudizievole per il loro benessere psico-fisico.
Come puntualizzato dalla Suprema Corte, “i provvedimenti modificativi e ablativi della responsabilità dei genitori sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e, pertanto, non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma piuttosto sono fondati sull'accertamento – da parte del giudice – degli effetti lesivi che hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale” (cfr. Cass. civ., 7 giugno 2017, n.14145, cit.).
Di conseguenza, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (o abbia abusato dei relativi poteri), ma
12 “occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali” (cfr. Cass. civ., 16 settembre 2024, n. 24708). Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass. civ., 3 agosto 2023, n. 23669).
Per l'adozione di un provvedimento di decadenza, il paradigma normativo e gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità richiedono l'accertamento rigoroso di un concreto pregiudizio per il minore derivante dalla condotta del genitore (in specie, della madre), nonché una prognosi attuale ed effettiva sull'eventuale recupero del suo ruolo genitoriale.
Nel caso in esame, la sig.ra è stata dichiarata decaduta con provvedimento del 17-29 agosto 2022, adottato Pt_1 dal Tribunale nel preminente interesse della minore , per ovviare ad un funzionamento Persona_1 genitoriale gravemente disfunzionale della madre che:
adottava un comportamento altamente oppositivo e disfunzionale all'atto dell'inserimento in comunità con la figlia;
si sottraeva ai colloqui di programma con l'equipe, con atteggiamento visibilmente agitato, assumeva condotte provocatorie e di aggressione verbale nei confronti degli operatori, recando disturbo anche agli altri ospiti della struttura, con impossibilità di attivare un percorso di sostegno e di supporto in comune ambito comunitario con la minore;
la donna era stata sorpresa dalla Polizia Ferroviaria di Lamezia Terme nei pressi dell'autostrada, a piedi, che molto provata sosteneva di volersi recare a Roma;
ne era seguita la ospitalità della donna in una casa di accoglienza di
Cicala;
la bambina era scoperta anche dal punto di vista sanitario “non risultando alcuna presa in carico da pediatra di base, né disponendo di documentazione al seguito che attesti di essere stata sottoposta a controlli medici e bilanci di salute”;
la aveva volontariamente abbandonato la struttura dove aveva trovato ospitalità; Pt_1
ella non si era mai presentata agli incontri con il CSM, nonostante le frequenti convocazioni;
la bimba permaneva in struttura, manifestando un progressivo adattamento in ambito comunitario, con sempre maggiore apertura presso le figure accudenti, mentre aveva mostrato disagio verso la figura materna, sollievo rispetto ad un diverso sistema di vita (“stasera non c'è qui, almeno posso giocare … non ho amici, mamma non vuole che parli con le persone, perché non devo raccontare nulla della mia vita … mia mamma ha un problema, non vuole che io vada dal dottore … ho creduto a quello che mi ha detto mamma anche se lo so che è strana, con mamma non si capisce niente, sono cinque anni che mi fa fare quello che vuole e mi porta da un posto all'altro”), poca propensione all'igiene personale, la convinzione su una presunta “caccia” alle bambine come lei con la pelle e gli occhi chiari, messa in atto dalle autorità politiche tedesche, in ragione della quale “sono andata via dalla
Germania perché mi volevano prendere” (v. decreto cit.).
13 Il Tribunale ha ritenuto che queste gravi criticità non siano venute meno, evidenziando, in senso contrario che, invero, anche dopo l'adozione del provvedimento di decadenza, la madre ha persistito negli atteggiamenti oppositivi e non autenticamente collaborativi verso i Servizi e i relativi percorsi;
continua a disattendere le ammonizioni;
omette di contribuire alle esigenze economiche della figlia;
continua nei contegni disfunzionali nell'approccio con la figlia sia in punto di comunicazione in lingua italiana non sempre adoperata sia in punto di serio condizionamento e di manipolazione, con evidenti ricadute sul benessere psico-fisico della minore;
continua a non parlare fluentemente la lingua italiana, nonostante la sua non giovanissima età e la sua presenza in Italia da molti anni;
continua a non essere autonoma a livello personale ed abitativo necessitando ancora di un riferimento maschile dal quale dover ricevere ospitalità e sostegno.
Ora. A dire dell'appellante, il Tribunale per i Minorenni avrebbe confermato il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale della trascurando le risultanze istruttorie ed erroneamente valutando le prove in Pt_1 violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dei principi costituzionali in materia.
Si tratta di doglianza che non può essere condivisa.
In linea generale, è indubbio che il giudice “deve fondare il proprio convincimento sull'esame e la valutazione di tutte le risultanze istruttorie comunque acquisite al giudizio, dando conto in motivazione di aver valutato tutti gli elementi decisivi ed enunciando le ragioni della preferenza accordata all'uno piuttosto che all'altro” (cfr. Cass. civ., 18 ottobre 1991, n. 11041). La valutazione complessiva delle prove – dirette e indirette, positive e negative, convergenti o divergenti – comporta che il giudizio su un medesimo fatto non possa che essere l'esito di una valutazione che includa tutte le prove che lo riguardano.
È non vi è dubbio che, la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, proprio perché rappresenta una misura estrema che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, sicché postula un inadempimento dei doveri inerenti alla funzione genitoriale di particolare importanza, che abbia arrecato o sia suscettibile di arrecare al figlio un grave pregiudizio – richiede che la valutazione del giudice riposi su fatti concreti e che gli elementi indiziari eventualmente utilizzati nel ragionamento inferenziale abbiano il carattere della gravità, della precisione e della concordanza.
Ebbene, a giudizio di questa Corte, nel caso di specie, il giudice delle prime cure ha correttamente proceduto ad una valutazione globale delle risultanze processuali (prova documentale e audizione della minore e della di lei madre), nel quadro di una indagine unitaria e globale, ed è pervenuto ad una pronuncia di rigetto della domanda di revoca del provvedimento di decadenza della dalla responsabilità genitoriale che, certamente, merita di Pt_1 essere confermato, poiché dall'ampia attività istruttoria espletata in primo grado - che, peraltro, rende manifestamente superflue le richieste istruttorie articolate dall'appellante – emerge chiaramente che la sig.ra ha violato i suoi doveri (ovvero ha abusato dei suoi poteri), così causando un grave pregiudizio alla figlia. Pt_1
In primo luogo, la ha violato l'obbligo proprio di ciascun genitore di stabilire la residenza abituale del Pt_1 minore, ex art. 316, comma 1, c.c., da intendersi quale luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, ma anche scolastici, amicali ed altro, derivanti dallo svolgersi della sua quotidiana vita di relazione.
14 Nel caso in esame, è indubbio che la madre non abbia adempiuto all'obbligo in questione, sottoponendo Per_1 fin dalla più tenera età, a condizioni di “nomadismo”.
È la stessa bambina a riferire che, la madre“Sono cinque anni che mi fa fare quello che vuole e mi porta da un posto all'altro”.
Questa circostanza, del resto, è stata sostanzialmente ammessa dalla stessa che, in sede di sua audizione, Pt_1 ha dichiarato di essere venuta in Italia, dalla Germania, passando per Strasburgo, poiché, in Germania vi era un ordine di arresto nei suoi confronti, a suo dire successivamente annullato. Per_ Giunte in Italia, la sig.ra intraprendeva convivenza more uxorio dapprima con tale , poi con tale Pt_1
, conclusesi burrascosamente, con il repentino allontanamento della e della figlia che, ha Persona_3 Pt_1 riferito di aver assistito a litigi anche violenti della madre con i vari compagni.
Come riferito da in sede di audizione (cfr. verbale di udienza del 19 luglio 2024): “Ricordo che mamma Per_1 stava con un uomo che si chiamava , siamo venuti in Italia passando dalla Germania e dalla Francia per Per_6 raggiungere la famiglia di . Una sera mamma ci ha litigato, erano tutti e due molto aggressivi, anche perché Per_6 mamma sceglie uomini non sempre giusti per lei […]”.
Nel corso della sua audizione, ha riferito di avere personalmente assistito ad un violentissimo litigio della Per_1 madre con il , il quale avrebbe tentato di aggredire la donna con un grosso coltello, alla presenza della Per_6 Per_ bambina (cfr. verbale di udienza: “Ricordo lui [il , n.d.r.] che ha preso anche un coltello per aggredire mamma, ma un coltello grande grande. Sono queste le cose che non voglio che succedono, io sono rimasta scioccata. Mamma per scappare ha rotto una porta di vetro e mi sono anche tagliata”).
Queste condotte (nomadismo, convivenze con soggetti poi rivelatisi aggressivi, condotte violente anche della madre), oltre a mettere a repentaglio la sicurezza personale e la salute psico-fisica della minore (che, come sopradetto, prima dell'intervento del Tribunale, non risultava presa in carico da pediatra di base, né risultava essere mai stata sottoposta a controlli medici e bilanci di salute) hanno ingenerato nella stessa sentimenti di insicurezza e di frustrazione che, invero, persistono attualmente ed anzi si accentuano nei giorni successivi agli incontri con la madre (cfr. Relazione di aggiornamento dell'Equipe multidisciplinare dell'11 aprile 2024: “[…]
Il legame affettivo forte che aveva in passato con la madre, e che la portava a vivere in modo angoscioso Per_2
e arrabbiato, oggi sembrerebbe affievolito;
tuttavia, negli ultimi mesi, nei giorni successivi all'incontro con la madre, l'equipe educativa ha notato nella ragazza inquietudine, rabbia e pensieri contrastanti […]”).
In sede di audizione (udienza del 19 luglio 2024), ha riferito: “[…] Io non voglio tornare con mamma, io Per_1 Per_ voglio prima assicurarmi che mamma non si separi da , perché secondo me stanno bene insieme e si vede Per_ Per_ che gli vuole bene. Mamma vuole bene ad , ma io conosco mamma e so che lei potrebbe scappare da lui, perché in passato ha lasciato altri uomini, e mi dispiace per mamma […] Io non so se mamma è una buona mamma, lei aveva e non so se ha ancora il problema che non capisce quando qualcuno che le sta intorno le vuole bene, lei spesso capita che li allontana e noi restiamo senza casa e senza un posto dove andare. Quando succedeva mamma cercava a quel punto un nuovo compagno per avere una casa. Io voglio qualcosa di stabile, non questa cosa” (cfr. enfasi qui aggiunta).
15 Ora. È evidente che, il fatto di avere intrapreso una nuova convivenza more uxorio, che sembrerebbe connotata da maggiore stabilità, con , non è sufficiente a formulare un giudizio prognostico favorevole in Persona_4 termini di imminente recupero del suo ruolo genitoriale, tale, cioè, da garantire alla figlia uno stabile sistema di vita (anche in ordine al luogo di residenza), ostandovi proprio il vissuto della come descritto dalla figlia Pt_1
(“ma io conosco mamma e so che lei potrebbe scappare da lui, perché in passato ha lasciato altri uomini”), che ha manifestato il timore di rimanere senza casa, qualora la convivenza venga meno, e, in maniera più sottile, ha censurato le modalità abitualmente impiegate dalla madre per ovviare a tale ipotesi: l'instaurazione di una nuova convivenza strumentale al reperimento di una nuova abitazione (“Quando succedeva mamma cercava a quel punto un nuovo compagno per avere una casa. Io voglio qualcosa di stabile, non questa cosa”).
Si tratta di una situazione alla quale la sig.ra avrebbe potuto (e potrebbe ancora, ma, allo stato, non ha Pt_1 fatto) ovviare inserendosi nel mondo del lavoro, in maniera seria e continuativa, e, più in generale, integrandosi nel territorio italiano e stabilizzando il suo sistema di vita, il che, ovviamente, esige, in primo luogo,
l'apprendimento e l'uso della lingua italiana.
Orbene, pur avendo l'appellante documentato la frequentazione di apposito corso per apprendere la lingua italiana,
è altrettanto pacifico che ella ne rifiuti l'impiego, insistendo per utilizzare la lingua tedesca nei suoi colloqui con la minore.
Così facendo, contravviene espressamente ad una delle prescrizioni imposte dal Tribunale, impedendo, in buona sostanza, agli operatori di verificare il contenuto delle conversazioni, sì da assicurarsi che esse non abbiano carattere minaccioso, vessatorio, ricattatorio, manipolatorio. Il rifiuto della lingua italiana sembrerebbe, altresì, poter preludere ad un eventuale futuro rientro in Germania della diade, sicché la madre si assicura che la figlia non dimentichi il tedesco.
Così come rifiuta di assicurare alla minore una residenza stabile e di favorirne l'integrazione, allo stesso modo, rifiuta di procacciarsi una stabile e seria attività lavorativa.
In merito, gli assunti dell'appellante, a cui dire “Io lavoro in casa e faccio restaurazione mobili e vestiti” (cfr. verbale di udienza del 5 marzo 2024), non hanno trovato sicuro conforto istruttorio. Dal corredo fotografico allegato alle informazioni dei Carabinieri di ZE Lido, riguardante le stanze asseritamente utilizzate come laboratorio di sartoria e di restauro mobili, si rileva essenzialmente un affastellamento ed accumulo disordinato di indumenti e di attrezzi, nonché di talune sedie ivi giacenti rappresentativi nel loro insieme più che di una attività artigianale in atto di un deposito disordinato e scomposto di oggetti in disuso.
A tal proposito, va condivisa la valutazione del Tribunale per i minorenni laddove ha ritenuto che le richiamate attività lavorative non sono in linea con quanto oggetto di documentazione fotografica piuttosto rappresentativa di disordinata allocazione all'interno dell'abitazione di oggetti in disuso e comunque depongono per proventi occasionali e modesti (cfr. fattura da ultimo allegata).
La madre è venuta meno ai suoi obblighi di cura e accudimento della minore, altresì, adottando una serie di comportamenti violenti nei confronti della figlia che ha, reiteratamente, affermato di non voler tornare dalla mamma nei cui confronti continua a manifestare sentimenti ambigui di affetto e, nel contempo, di timore e rifiuto.
16 In tal senso depone la Relazione dell'Equipe dell'Istituto delle Suore delle Poverelle – Istituto Palazzolo del 15 aprile 2024, laddove si legge: “La minore, mostra nei confronti della figura materna ambiguità, palesando alle figure educative sentimenti contrastanti;
alterna, infatti, momenti in cui vorrebbe vederla ad altri di rifiuto […] la ragazza racconta agli educatori alcuni stralci del dialogo avuto con la mamma riferendo, tuttavia, sentimenti contrastanti. In alcuni momenti afferma di sperare che la mamma possa cambiare così da riuscire ad assicurarle un futuro sereno, in altre spera di ritornare a vivere con lei e altre volte ancora riferisce di desiderare di andare
a vivere con i ma di continuare a mantenere gli incontri con la madre”. Per_5
Sempre dalla relazione del 15 aprile 2024 si evince, inequivocabilmente, come il timore che nutre verso la Per_1 madre la spinga ad essere “bugiarda”, per paura di ritorsioni.
Nella relazione in questione si dà atto che, non ha mai riferito alla madre di avere pernottato presso la Per_1 famiglia . A tal riguardo, scrivono i componenti l'Equipe, la bimba “si mostra, infatti, schiva e diffidente Per_5 nei confronti della signora Interpellata in merito dichiara di voler mantenere “la cosa “segreta” perché Pt_1 mamma sicuramente si arrabbia con me e non voglio che soffra” oppure “ho paura che mi faccia del male perché, quando a casa si arrabbiava, mi tirava le orecchie o mi buttava le bambole”.
Nella relazione è riferito altro episodio verificatosi il 26 febbraio 2024: dopo l'incontro con la madre, la minore ha riferito agli educatori di averle detto una bugia ovvero, che le scarpe e il giubbotto che aveva indosso in tale giorno, li avesse comperati personalmente grazie ai soldi vinti durante una tombolata in Casa Famiglia, cosa questa non veritiera perché i capi di vestiario erano stati acquistati dai coniugi . Alla richiesta di spiegazioni, Per_5 rispondeva, ancora una volta, di avere paura della madre e delle sue reazioni. Per_1
È, dunque, evidente che, per fronteggiare sentimenti di paura e timore ingenerati dalla madre, la piccola ha Per_1 dovuto acquisire la tendenza a mentire, così da poter continuare a frequentare i coniugi senza subire Per_5 ritorsioni, anche fisiche, da parte della madre.
Questi sentimenti di paura e timore persistono, se è vero che li ha palesati a chiare lettere anche nel corso Per_1 dell'audizione del 19 luglio 2024.
– ritenuta dal Tribunale “capace di discernimento” – ha infatti riferito: “[…] Io non voglio che mamma Per_1 litighi con nessuno. Lei quando litiga è fisica, a me mi prendeva per le orecchie. Lei è molto aggressiva, ma non alzava le mani, più la voce, non tanto con me, ma soprattutto con i suoi compagni”).
Va, altresì, stigmatizzata quale forma di violenza psicologica perpetrata dalla madre, la colpevolizzazione della figlia per la frequentazione dei sig.ri . Per_5
Come noto, la colpevolizzazione consiste in una forma di manipolazione e controllo della vittima, che viene sminuita e umiliata con ricatti emotivi;
ciò può provocare nella vittima sintomi di ansia, depressione, stress e bassa autostima. Paradossalmente, colpevolizzare può anche portare a una dipendenza affettiva dalla persona che maltratta, rendendo difficile uscire dal circolo vizioso della violenza.
Ebbene, nella relazione dei Servizi Sociali di Catanzaro del 3 maggio 2024 si dà atto dell'atteggiamento oppositivo tenuto dalla in molte occasioni di incontro con la figlia la quale “ha più volte espresso il suo dissenso alla Pt_1 madre piangendo, per poi, con sensi di colpa, chiederle scusa nel tentativo di non arrecarle dispiacere”.
17 Nella medesima relazione viene evidenziato la stato di “sofferenza emotiva” di che “sceglie di collocarsi Per_1 in uno spazio neutro al fine di evitare di arrecare delusioni con le sue affermazioni”.
In modo non dissimile, l'Equipe multidisciplinare “ ”, nella relazione del 30 aprile 2024, pur Controparte_4 dando atto di una complicità fatta di sguardi, abbracci e dialoghi, evidenzia l'atteggiamento di fastidio e disappunto manifestato dalla donna davanti alla scelta di di continuare a frequentare i coniugi . Più Per_1 Per_5 in dettaglio, “ soprattutto in un'occasione, ha manifestato tutto il suo fastidio e disappunto davanti alla Pt_1 scelta di di continuare a frequentare i coniugi . Infatti, nell'incontro tenutosi in data 22 Aprile, Per_2 Per_5 Pt_1 vedendo delle scarpe nuove ai piedi della figlia e appurato il fatto che fosse un regalo esclama: “Oh quanti regali” … e poi prosegue “devi decidere tu, cosa ti senti?” e risponde: “Non lo so”, e incalza: “Non Per_2 Pt_1 lo so non è vita, solo una strada quale tu vuoi prendere”. Davanti a queste affermazioni, così come tutte le volte in cui chiede come trascorre il tempo insieme ai coniugi , appare in difficoltà, risponde in modo Pt_1 Per_5 Per_2 sfuggente e cerca di cambiare in fretta discorso”.
La medesima equipe ha sottolineato l'influenza negativa di alcuni comportamenti materni che condizionano l'umore della figlia che, alla presenza della madre, talvolta fatica ad esprimere liberamente i propri pensieri e il proprio stato d'animo.
Ora. È certamente comprensibile quanto sostenuto in merito dalla Difesa della e cioè che la madre naturale Pt_1 aneli alla riconquista del proprio ruolo subito e senza compromessi, nel comprensibile timore di un affidamento definitivo della bambina ai coniugi . Ciò che, però, non può essere qui condiviso sono gli strumenti utilizzati Per_5 dalla per riappropriarsi del proprio ruolo, vale a dire comportamenti manipolatori, colpevolizzanti quando Pt_1 non anche, addirittura, violenti.
Non è un caso, a giudizio di questa Corte, che, nel corso di sua audizione, abbia reiteratamente affermato Per_1 di non voler vedere la mamma almeno per il momento, di non voler tornare con lei, di voler stare tranquilla (cfr. verbale di udienza del 19 luglio 2024: “Non sento e non vedo mamma da due mesi. Sono stata meglio a non sentirla, lei mi dava un poco di fastidio. Lei parlava male delle persone della struttura, della famiglia. Loro sono molto meglio di mamma, per questo lei faceva così […] Io non voglio tornare da mamma […] A mamma serve tempo per recuperare sé stessa, ma tanto tempo. Poi anche a me serve tempo per capire, devo capire se lei ha finalmente risolto i suoi problemi e poi capire se voglio tornare con lei, perché io non lo so se voglio tornare con lei anche se lei torna più tranquilla […]”).
L'art. 336 bis c.c. (ora art. 473 bis.4 c.p.c.) dispone che “Il minore … è ascoltato … nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano”.
In proposito la Suprema Corte ha affermato che l'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con legge n. 77 del 2003, nonché dall'art. 315 bis c.c. (introdotto dalla legge n. 219/2012) e dagli artt.336 bis e 337 octies c.c., inseriti dal d.lgs. n. 154/2013, che ha altresì abrogato l'art. 155 sexies c.c. e che l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad
18 essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse (Cass. civ., 25 gennaio 2021, n. 1474).
L'audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, pertanto, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto non solo se ritenga il minore dodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico.
L'audizione del minore consente dunque la sua partecipazione attiva, all'interno del processo che lo riguarda, e rappresenta il momento formale del procedimento deputato a raccogliere le sue opinioni e i suoi bisogni, che tanto più sono considerati, quanto più il loro accertamento sia attuale.
Nel caso in esame vi è stata una chiara volontà espressa da di voler rimanere in struttura e di non volere, Per_1 almeno per il momento, intrattenere rapporti, volontà di cui il Tribunale ha giustamente tenuto conto nel rigettare il ricorso della signora posto che dall'ascolto indubbiamente il giudice può trarre elementi utili per la Pt_1 formazione del proprio convincimento in ordine a fatti rilevanti per la causa.
Peraltro, reputa la Corte che, nel caso di specie, non sia necessario disporre nuova audizione che, non è superfluo sottolineare, non è un atto istruttorio, ma un diritto personalissimo, esercitato dal minore capace di discernimento, di esprimere la propria opinione in merito a tutte le questioni e procedure che lo riguardano, vale a dire sulle questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare (cfr. Cass. civ., 21 febbraio 2025, n. 4595; conf. Cass. civ., 20 marzo 2025, n. 7409). Né esso costituisce un adempimento burocratico da eseguire in via automatica così da dover essere replicato nei gradi di giudizio successivi al primo o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove l'adempimento sia stato già eseguito.
Nel caso in ispecie, la volontà e, più in generale, l'interesse obiettivo della minore è delineato con sufficiente chiarezza, senza necessità di reiterare l'ascolto.
In ultimo viene in rilievo la violazione dell'obbligo di mantenimento.
Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio (che continuano a vivere insieme o che hanno cessato la convivenza), impone di tenere a mente che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni (art. 315 bis, comma 1, c.c.).
Ebbene, dalle relazioni della struttura collocataria è agevole evincere che la madre porta alla figlia degli indumenti non sempre nuovi ed adeguati per taglia e stagionalità; che in occasione di un incontro al quale aveva partecipato anche che voleva donare alla figlia “qualche spicciolo”, la donna glielo aveva categoricamente Persona_4 impedito “affermando di non dover essere loro a sostenerla economicamente ma la comunità”; che una sola volta la madre ha contribuito per l'adesione della figlia ad una gita versando euro 59,00 pretendendo ricevuta di pagamento.
19 Ebbene, il comportamento oppositivo della madre, il rifiuto persistente di sottoporsi alle prescrizioni reiteratamente impartite dal Tribunale per i minorenni al fine di porre rimedio alla situazione di persistente e grave inadeguatezza genitoriale, a cagione della quale è stata esposta, fin dai primi anni della sua vita, ad un clima Per_1 familiare fortemente disfunzionale e pregiudizievole per la sua serena crescita psico-fisica, la sofferenza ingenerata nella minore, in preda ad ansia e agitazione in occasione degli incontri con la madre, la volontà reiteratamente manifestata dalla bambina di non fare ritorno dalla madre, l'evidente incapacità della madre di prendersi cura della figlia assicurandole stabilità affettiva e di domicilio nonché adeguato mantenimento, giustificano senz'altro la pronuncia reiettiva del Tribunale.
L'appello è, dunque, rigettato.
La peculiarità della vicenda oggetto di giudizio, valutata unitariamente alla natura del procedimento, volto al perseguimento del superiore interesse della minore, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2022, dell'obbligo dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 132/2024, Parte_1 resa dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro in data 25 ottobre 2024 e pubblicata i1 29 ottobre 2024, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, così decide:
- rigetta l'appello;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto;
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Si comunichi alle parti e al P.G.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile-Minori della Corte di Appello del
10 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Concettina Epifanio
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