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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6839 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio civile iscritto al n. 638/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 31.5.2025 tra:
con sede legale in Torino, P.zza S. Carlo 156, e sede Parte_1 secondaria in Milano Via Monte di Pietà n° 8, codice fiscale ed iscrizione del
Registro Imprese – Ufficio di Torino n° , iscritta all'Albo delle Banche P.IVA_1 al n. 5361 e capogruppo del Gruppo Bancario , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e per esso del suo procuratore speciale Avv.
[...]
nata a Sessa Aurunca (CE) il [...], in [...] procura speciale del CP_1
14.4.2021 per Notaio Dott.ssa di Milano Rep. n. Persona_1
6744, Racc. n. 4736 (All. 1), rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Martella (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Roma, Largo di Torre Argentina, n. 11, in forza di procura alle liti allegata telematicamente all'atto di appello
- APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE CONTRO
, codice fiscale , nato a [...] Controparte_2 C.F._2 il 12 ottobre 1952, residente in [...], rappresentato e difeso –in virtù di procura stesa a margine dell'atto di citazione introduttivo di lite- dall'avv. Raffaele Panaccione, con lo stesso elettivamente domiciliato in AN
Giorgio a Liri, Via Rio di Coccio, snc.
- APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 1603/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 1603/21 con cui il Tribunale di Cassino, pronunciando sulle domande proposte nei suoi confronti da ha così statuito: Controparte_2
“Accoglie le domande proposte da nei confronti di e per Controparte_2 Parte_1
l'effetto:
accoglie la domanda di accertamento proposta da Dichiara la nullità Controparte_2 parziale dei medesimi contratti ai quali è succeduto il convenuto sia Parte_1 in ordine alla convenzione di interessi ultra legali che alla clausola disciplinante la capitalizzazione anatocistica degli interessi ed agli addebiti per commissioni, spese e c.m.s.;
condanna il convenuto al pagamento in favore di di Parte_1 Controparte_2
€ 68.643,68 oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo;
condanna al pagamento delle spese e delle competenze di loe in Parte_1 favore di che si quantificano in € 560,00 per spese ed € 7.000,00 per Controparte_2 compensi professionali oltre magg. IVA e cassa come per legge;
pag. 2/10 pone definitivamente a carico di i compensi liquidati al ctu. con Parte_1 separato decreto”.
A fondamento del gravame l'appellante ha posto i seguenti motivi:
a) Violazione degli artt. 2907 c.c. e 99 c.p.c.
b) Violazione degli artt. 2907 c.c. e 99 – 100 c.p.c.
c) Violazione degli artt. 2907 c.c. e 99 – 112 c.p.c.
d) Violazione degli artt. 1842, 2697, 2935 e 2946 c.c.
e) Violazione degli artt. 1827 – 2935 – 2945 c.c. e 112 c.p.c.
f) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.
g) Violazione degli artt. 1284, 1224 e 2033 c.c. nonché degli artt. 2907 c.c. e 99 – 112
c.p.c.
Sulla base dei detti articolati motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, per tutti i motivi dedotti con il presente atto, revocare e riformare integralmente la Sentenza n. 1603/2021 del
Tribunale Ordinario di Cassino, Sezione Prima Civile, depositata il 30.11.2021, comunicata il 30.11.2021 e non notificata, resa a definizione del giudizio R.G. n.
743/2018. Per l'effetto, in accoglimento dell'appello principale:
A) in via preliminare, sospendere, ex artt. 283 e 351 c.p.c., con Decreto inaudita altera parte da confermare con Ordinanza, o in subordine previa convocazione delle parti con Ordinanza Collegiale, l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della Sentenza n.
1603/2021 del Tribunale Ordinario di Cassino, Sezione Civile, depositata il
30.11.2021;
B) nel merito, rigettare integralmente la domanda del Sig. ed Controparte_2 accogliere la domanda dell'appellante che si ripropone nei limiti dei motivi di gravame, e quindi:
1. In via preliminare di merito: rigettare le domande dell'appellato per decorso del termine decennale di prescrizione, per tutto il periodo anteriore al 20.2.2008
(decennio con riferimento alla data della notifica dell'atto di citazione), come previsto dagli artt. 2935 e 2946 c.c., in relazione: sia al diritto alla riclassificazione del saldo ex art. 1827, secondo comma, c.c.; sia ex artt. 2220 c.c. e 119 T.U. pag. 3/10 Bancario;
sia alle domande di accertamento e di ripetizione di indebito ex art. 2033
c.c., per operazioni anteriori al decennio decorrente da ogni singola annotazione in c/c ex art. 2935 c.c..
2. Nel merito, salvo gravame, rigettare tutte le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, nonché: i) dichiarare l'inammissibilità della domanda di ripetizione e di accertamento formulate in primo grado dalla controparte, poiché proposte con conto corrente aperto;
ii) rigettare le domande di accertamento e ripetizione della controparte, perché infondate in fatto ed in diritto.
3. In ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1 all'appellante.
C) In via istruttoria, dichiarare la Ctu del primo grado inammissibile;
in subordine, salvo gravame, disporne la rinnovazione conformemente ai principi di diritto dell'atto di appello.
Con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio ex DM 55/2014, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”.
Si è costituito il quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo Controparte_2 dire, inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta proposto appello incidentale avverso la medesima sentenza sulla base di un unico motivo costituito dalla dedotta violazione da parte del Giudicante del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Omessa pronuncia sulla domanda di accertamento.
Ha, quindi, così concluso:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigettare, per quanto di ragione, l'appello proposto in via principale da Parte_1 perché infondato in fatto ed in diritto;
[...]
- in accoglimento dell'appello incidentale proposta dalla parte appellata, così provvedere:
a) accertare e dichiarare, per le ragioni indicate in citazione, la nullità ed inefficacia delle clausole negoziali dei contratti di conto corrente indicato in citazione, numero 1000/82 (già
18/90), per l'effetto, b) in riferimento al contratto di conto corrente n. 1000/82 (già
18/90), come articolatosi nel tempo in punto di numerazione, accertare il saldo creditore pag. 4/10 alla data del 31 maggio 2017 in + € 65.177,55 ovvero + € 63.931,34 ed ordinare l'esatta annotazione del saldo-conto riliquidato alla stessa data.
- in ogni caso, condannare al rimborso delle spese di lite oltre Parte_1 accessori e oneri fiscali del presente grado di giudizio, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
Accolta la invocata inibitoria, alla udienza a trattazione scritta del 31.5.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Essendo tuttavia nelle more della decisione verificato il trasferimento ad altro Ufficio del precedente Presidente del Collegio, la causa è stata rimessa suo ruolo al fine di consentire la ricomposizione di un diverso Collegio giudicante.
Alla odierna udienza sempre a trattazione scritta e sulle rinnovate conclusioni delle parti, la
Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Prendendo le mosse dall'appello principale proposto dalla banca, osserva il Collegio:
con il primo motivo la difesa appellante si duole della erroneità della sentenza di primo grado per avere il Tribunale accolto la domanda di ripetizione di indebito pur essendo il rapporto di conto corrente ancora acceso al momento della proposizione della stessa.
In realtà, sul punto la Corte si è già pronunciata in sede di concessione della inibitoria richiesta dall'Istituto di credito ed alla relativa ordinanza non può che farsi richiamo essendo pacifico che la domanda di ripetizione è inammissibile nel caso in cui il rapporto sia ancora aperto.
Sul punto la stessa S.C. a SS.UU. si è pronunciata con la nota sentenza n. 5887/2021 a conferma di numerosi altri precedenti.
Ma, tuttavia, va anche evidenziato che il Giudice è incorso in errore nel pronunciare la sentenza di condanna della banca alla ripetizione in favore della controparte della somma pag. 5/10 come ricalcolata dal ctu. non avendo tenuto conto della espressa rinuncia alla domanda formulata dal CP_2
Il motivo va, pertanto, sul punto accolto e la sentenza va riformata quanto alla statuizione relativa alla pronuncia di condanna della banca alla restituzione della somma ricalcolata in favore del CP_2
Come seconda doglianza la appellante censura la sentenza per avere ritenuto ammissibile la domanda di accertamento pur in presenza di una chiara inscindibilità della domanda di accertamento rispetto a quella di ripetizione di indebito sicchè, essendo inammissibile quest'ultima, anche la prima non poteva che seguire la medesima sorte.
La doglianza va respinta sulla base della ormai consolidata giurisprudenza di Legittimità la quale ha ribadito anche di recente come vi sia lo specifico interesse del correntista ad ottenere una pronuncia di accertamento del saldo del conto, anche ove esso sia ancora aperto previa eliminazione di prelievi illegittimi (Cass. Sez. I^ n. 9756/2024 da ultimo).
Dunque, correttamente il ha proposto la domanda di accertamento del rapporto CP_2 con la controparte.
Come terzo motivo la appellante richiama gli stessi argomenti già proposti con il primo motivo, ovvero il vizio della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha emesso sentenza di condanna alla ripetizione della diversa somma ricalcolata a credito del correntista in assenza di specifica domanda.
Tale motivo va accolto negli stessi termini già in precedenza specificati con la conseguenza della parziale riforma della sentenza impugnata.
Con il quarto motivo lamenta la erroneità della sentenza nella parte in cui il Parte_1
Primo Giudice ha ritenuto non meritevole di accoglimento la eccezione di prescrizione sollevata da essa appellante la quale, contrariamente a quanto affermato, aveva puntualmente contestato la esistenza di un affidamento avendo dimostrato che per il periodo precedente all'anno 2005 non era esistente alcun contratto e, quindi, sarebbe stato pag. 6/10 preciso onere della controparte fornire la prova contraria, per cui tutte le rimesse operate dal avrebbero dovuto ritenersi di natura solutoria con la conseguente maturata CP_2 prescrizione decennale.
Inoltre, alcun elemento di prova avrebbe dovuto il giudicante ricavare dalla espletata ctu. che aveva in realtà potuto prendere atto solo di parte degli estratti conto in quanto non integralmente prodotti da controparte su cui incombeva l'onere probatorio.
Orbene, il ctu. ha ben evidenziato come abbia esaminato effettivamente i seguenti documenti:
- copia contratto C/C ordinario n. 18/90 del 5/5/1988 del Parte_2 divenuto poi Intesa AN PA
- copia contratto di apertura di credito in conto corrente 18/90 del 5/5/1988
- copia contratto di apertura di credito con consumatori del 15/10/2005 della INTESA
SAN PA
- copie estratti conto corredati di scalare dal 30/06/1988 AL 31/05/2017
Dunque, risulta provata la apertura di credito contestata dalla banca.
Ha testualmente affermato il ctu:
“Pertanto si è verificata l'esistenza di contratti scritti e firmati dalle parti, le condizioni contrattuali in essi convenute sono state prese a riferimento per il ricalcolo delle competenze. Se durante il periodo di applicazione dei contratti si è rinvenuto dagli scalari degli estratti conto un tasso più favorevole al cliente si è applicato questo come convenuto dal giudice.
Le spese non validamente ed esplicitamente indicate nei contratti sono state epurate e si è proceduto alla applicazione dei tassi convenzionali, poichè espressamente previsti nei contratti prodotti agli atti. Ove negli estratti conto è stato rilevato un tasso più favorevole al correntista, si è proceduto con l'adozione di quest'ultimo come espressamene richiesto nei quesiti”.
Gli estratti conto, unitamente ai contratti, hanno consentito all'ausiliario di verificare le rimesse effettuate dal correntista tanto da aver ricalcolato il saldo tenendo conto anche della intervenuta maturata prescrizione.
pag. 7/10 E' sufficiente, a tal fine, prendere atto di quanto dallo stesso indicato nel suo elaborato laddove ha eliminato dal ricalcolo la somma di € 3.290,56 relativa, appunto, alle rimesse solutorie prescritte.
Anche tale motivo deve essere, pertanto, respinto.
Come quinto motivo si lamenta la omessa motivazione da parte del Giudice di prime cure sulla sollevata eccezione di prescrizione formulata con riferimento al diritto del correntista alla riclassificazione del saldo in violazione dell'art. 112 c.p.c.
In sostanza, anche con riferimento al diverso diritto di riclassificazione sarebbe maturata la prescrizione in capo all'attore.
La questione è stata in verità affronta dalla S.C. la quale ha fissato il principio per il quale
“se il correntista ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei ad incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione” (Ord. 10.6.2024 n.
16113).
Ne consegue, da quanto sopra, che la azione di rettifica è comunque soggetta alla prescrizione decennale, non potendosi la stessa ritenere imprescrittibile laddove è invece soggetta a prescrizione la azione diretta all'accertamento presupposto in base al cui esito la rettifica va materialmente effettuato.
Pur tuttavia, se in linea di principio il motivo sarebbe condivisibile, pur tuttavia il gravame è poi risultato di fatto genericamente formulato non essendo stati chiariti in che termini sarebbero state da ritenersi prescritte le annotazioni effettuate dalla banca, tanto più che, come visto in precedenza, risulta che dal ricalcolo sono stati eliminate tutte le rimesse solutorie accertate dall'ausiliario.
Ne consegue, il rigetto del gravame in parte qua.
Il sesto motivo attiene alla erroneità della ctu e, quindi, della sentenza nella parte in cui non si sarebbe tenuto conto che il non avrebbe ottemperato al proprio onere CP_2
pag. 8/10 probatorio di fornire tutta la documentazione necessaria per la integrale ricostruzione del rapporto.
In verità, come già in precedenza rilevato, il ctu. ha avuto modo di esaminare tutti i contratti in essere e i relativi estratti conto così da poter ricostruire tutta la movimentazione.
Tra l'altro, pur certamente essendo onere della parte attrice fornire tutta la documentazione, è altrettanto vero che, come afferma la S.C., la mancanza anche di alcuni e/c non impedisce comunque la ricostruzione del rapporto ben potendosi utilizzare una ctu. come nel caso di specie (Cass. Sez. I^ 7374/25).
Il motivo va quindi respinto.
Il settimo motivo relativo alla erroneità della sentenza in punto alla condanna della banca alla ripetizione della somma ricalcolata in favore del nonché della rivalutazione CP_2 monetaria in uno agli interessi, deve ritenersi chiaramente assorbita dall'accoglimento del primo motivo del gravame in ordine alla erroneità della statuizione di condanna.
Quanto all'appello incidentale del esso è sovrapponibile ai primi due motivi CP_2 dell'appello della in quanto avente ad oggetto la statuizione di condanna della stessa Pt_3 alla ripetizione del saldo come ricalcolato.
Dunque, tale motivo non può che essere accolto per le ragioni già esposte.
Va, di contro, ordinato alla banca di provvedere alla rettifica del saldo del c/c in oggetto alla data del 31.5.2017 nella somma di € 63.931,34.
Quanto al regime delle spese del presente grado, l'accoglimento di entrambi gli appelli in ordine alla statuizione di condanna della banca alla ripetizione delle somme in favore della controparte, fa ritenere sussistenti giuste ragioni per la integrale compensazione tra le stesse delle spese e competenze del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e su quello incidentale proposto da avverso la Parte_1 Controparte_2 sentenza n. 1603/21 del Tribunale di Cassino, così provvede:
pag. 9/10 in accoglimento parziale dell'appello principale e in accoglimento di quello incidentale, riforma in parte la sentenza impugnata e, per l'effetto, annulla la statuizione nella parte in cui la è stata condannata alla ripetizione in favore della appellante della Pt_3 Pt_3 complessiva somma di € 68.643,68 oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo.
Condanna la banca appellante alla rettifica del saldo del c/c n. 1000/82 alla data del
31.5.2017 in € 63.931,34 a credito del correntista.
Conferma per il resto la sentenza di primo grado e compensa interamente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso alla camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente
Dott. Camillo Romandini
pag. 10/10
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio civile iscritto al n. 638/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 31.5.2025 tra:
con sede legale in Torino, P.zza S. Carlo 156, e sede Parte_1 secondaria in Milano Via Monte di Pietà n° 8, codice fiscale ed iscrizione del
Registro Imprese – Ufficio di Torino n° , iscritta all'Albo delle Banche P.IVA_1 al n. 5361 e capogruppo del Gruppo Bancario , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e per esso del suo procuratore speciale Avv.
[...]
nata a Sessa Aurunca (CE) il [...], in [...] procura speciale del CP_1
14.4.2021 per Notaio Dott.ssa di Milano Rep. n. Persona_1
6744, Racc. n. 4736 (All. 1), rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Martella (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Roma, Largo di Torre Argentina, n. 11, in forza di procura alle liti allegata telematicamente all'atto di appello
- APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE CONTRO
, codice fiscale , nato a [...] Controparte_2 C.F._2 il 12 ottobre 1952, residente in [...], rappresentato e difeso –in virtù di procura stesa a margine dell'atto di citazione introduttivo di lite- dall'avv. Raffaele Panaccione, con lo stesso elettivamente domiciliato in AN
Giorgio a Liri, Via Rio di Coccio, snc.
- APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 1603/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 1603/21 con cui il Tribunale di Cassino, pronunciando sulle domande proposte nei suoi confronti da ha così statuito: Controparte_2
“Accoglie le domande proposte da nei confronti di e per Controparte_2 Parte_1
l'effetto:
accoglie la domanda di accertamento proposta da Dichiara la nullità Controparte_2 parziale dei medesimi contratti ai quali è succeduto il convenuto sia Parte_1 in ordine alla convenzione di interessi ultra legali che alla clausola disciplinante la capitalizzazione anatocistica degli interessi ed agli addebiti per commissioni, spese e c.m.s.;
condanna il convenuto al pagamento in favore di di Parte_1 Controparte_2
€ 68.643,68 oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo;
condanna al pagamento delle spese e delle competenze di loe in Parte_1 favore di che si quantificano in € 560,00 per spese ed € 7.000,00 per Controparte_2 compensi professionali oltre magg. IVA e cassa come per legge;
pag. 2/10 pone definitivamente a carico di i compensi liquidati al ctu. con Parte_1 separato decreto”.
A fondamento del gravame l'appellante ha posto i seguenti motivi:
a) Violazione degli artt. 2907 c.c. e 99 c.p.c.
b) Violazione degli artt. 2907 c.c. e 99 – 100 c.p.c.
c) Violazione degli artt. 2907 c.c. e 99 – 112 c.p.c.
d) Violazione degli artt. 1842, 2697, 2935 e 2946 c.c.
e) Violazione degli artt. 1827 – 2935 – 2945 c.c. e 112 c.p.c.
f) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.
g) Violazione degli artt. 1284, 1224 e 2033 c.c. nonché degli artt. 2907 c.c. e 99 – 112
c.p.c.
Sulla base dei detti articolati motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, per tutti i motivi dedotti con il presente atto, revocare e riformare integralmente la Sentenza n. 1603/2021 del
Tribunale Ordinario di Cassino, Sezione Prima Civile, depositata il 30.11.2021, comunicata il 30.11.2021 e non notificata, resa a definizione del giudizio R.G. n.
743/2018. Per l'effetto, in accoglimento dell'appello principale:
A) in via preliminare, sospendere, ex artt. 283 e 351 c.p.c., con Decreto inaudita altera parte da confermare con Ordinanza, o in subordine previa convocazione delle parti con Ordinanza Collegiale, l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della Sentenza n.
1603/2021 del Tribunale Ordinario di Cassino, Sezione Civile, depositata il
30.11.2021;
B) nel merito, rigettare integralmente la domanda del Sig. ed Controparte_2 accogliere la domanda dell'appellante che si ripropone nei limiti dei motivi di gravame, e quindi:
1. In via preliminare di merito: rigettare le domande dell'appellato per decorso del termine decennale di prescrizione, per tutto il periodo anteriore al 20.2.2008
(decennio con riferimento alla data della notifica dell'atto di citazione), come previsto dagli artt. 2935 e 2946 c.c., in relazione: sia al diritto alla riclassificazione del saldo ex art. 1827, secondo comma, c.c.; sia ex artt. 2220 c.c. e 119 T.U. pag. 3/10 Bancario;
sia alle domande di accertamento e di ripetizione di indebito ex art. 2033
c.c., per operazioni anteriori al decennio decorrente da ogni singola annotazione in c/c ex art. 2935 c.c..
2. Nel merito, salvo gravame, rigettare tutte le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, nonché: i) dichiarare l'inammissibilità della domanda di ripetizione e di accertamento formulate in primo grado dalla controparte, poiché proposte con conto corrente aperto;
ii) rigettare le domande di accertamento e ripetizione della controparte, perché infondate in fatto ed in diritto.
3. In ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1 all'appellante.
C) In via istruttoria, dichiarare la Ctu del primo grado inammissibile;
in subordine, salvo gravame, disporne la rinnovazione conformemente ai principi di diritto dell'atto di appello.
Con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio ex DM 55/2014, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”.
Si è costituito il quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo Controparte_2 dire, inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta proposto appello incidentale avverso la medesima sentenza sulla base di un unico motivo costituito dalla dedotta violazione da parte del Giudicante del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Omessa pronuncia sulla domanda di accertamento.
Ha, quindi, così concluso:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigettare, per quanto di ragione, l'appello proposto in via principale da Parte_1 perché infondato in fatto ed in diritto;
[...]
- in accoglimento dell'appello incidentale proposta dalla parte appellata, così provvedere:
a) accertare e dichiarare, per le ragioni indicate in citazione, la nullità ed inefficacia delle clausole negoziali dei contratti di conto corrente indicato in citazione, numero 1000/82 (già
18/90), per l'effetto, b) in riferimento al contratto di conto corrente n. 1000/82 (già
18/90), come articolatosi nel tempo in punto di numerazione, accertare il saldo creditore pag. 4/10 alla data del 31 maggio 2017 in + € 65.177,55 ovvero + € 63.931,34 ed ordinare l'esatta annotazione del saldo-conto riliquidato alla stessa data.
- in ogni caso, condannare al rimborso delle spese di lite oltre Parte_1 accessori e oneri fiscali del presente grado di giudizio, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
Accolta la invocata inibitoria, alla udienza a trattazione scritta del 31.5.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Essendo tuttavia nelle more della decisione verificato il trasferimento ad altro Ufficio del precedente Presidente del Collegio, la causa è stata rimessa suo ruolo al fine di consentire la ricomposizione di un diverso Collegio giudicante.
Alla odierna udienza sempre a trattazione scritta e sulle rinnovate conclusioni delle parti, la
Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Prendendo le mosse dall'appello principale proposto dalla banca, osserva il Collegio:
con il primo motivo la difesa appellante si duole della erroneità della sentenza di primo grado per avere il Tribunale accolto la domanda di ripetizione di indebito pur essendo il rapporto di conto corrente ancora acceso al momento della proposizione della stessa.
In realtà, sul punto la Corte si è già pronunciata in sede di concessione della inibitoria richiesta dall'Istituto di credito ed alla relativa ordinanza non può che farsi richiamo essendo pacifico che la domanda di ripetizione è inammissibile nel caso in cui il rapporto sia ancora aperto.
Sul punto la stessa S.C. a SS.UU. si è pronunciata con la nota sentenza n. 5887/2021 a conferma di numerosi altri precedenti.
Ma, tuttavia, va anche evidenziato che il Giudice è incorso in errore nel pronunciare la sentenza di condanna della banca alla ripetizione in favore della controparte della somma pag. 5/10 come ricalcolata dal ctu. non avendo tenuto conto della espressa rinuncia alla domanda formulata dal CP_2
Il motivo va, pertanto, sul punto accolto e la sentenza va riformata quanto alla statuizione relativa alla pronuncia di condanna della banca alla restituzione della somma ricalcolata in favore del CP_2
Come seconda doglianza la appellante censura la sentenza per avere ritenuto ammissibile la domanda di accertamento pur in presenza di una chiara inscindibilità della domanda di accertamento rispetto a quella di ripetizione di indebito sicchè, essendo inammissibile quest'ultima, anche la prima non poteva che seguire la medesima sorte.
La doglianza va respinta sulla base della ormai consolidata giurisprudenza di Legittimità la quale ha ribadito anche di recente come vi sia lo specifico interesse del correntista ad ottenere una pronuncia di accertamento del saldo del conto, anche ove esso sia ancora aperto previa eliminazione di prelievi illegittimi (Cass. Sez. I^ n. 9756/2024 da ultimo).
Dunque, correttamente il ha proposto la domanda di accertamento del rapporto CP_2 con la controparte.
Come terzo motivo la appellante richiama gli stessi argomenti già proposti con il primo motivo, ovvero il vizio della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha emesso sentenza di condanna alla ripetizione della diversa somma ricalcolata a credito del correntista in assenza di specifica domanda.
Tale motivo va accolto negli stessi termini già in precedenza specificati con la conseguenza della parziale riforma della sentenza impugnata.
Con il quarto motivo lamenta la erroneità della sentenza nella parte in cui il Parte_1
Primo Giudice ha ritenuto non meritevole di accoglimento la eccezione di prescrizione sollevata da essa appellante la quale, contrariamente a quanto affermato, aveva puntualmente contestato la esistenza di un affidamento avendo dimostrato che per il periodo precedente all'anno 2005 non era esistente alcun contratto e, quindi, sarebbe stato pag. 6/10 preciso onere della controparte fornire la prova contraria, per cui tutte le rimesse operate dal avrebbero dovuto ritenersi di natura solutoria con la conseguente maturata CP_2 prescrizione decennale.
Inoltre, alcun elemento di prova avrebbe dovuto il giudicante ricavare dalla espletata ctu. che aveva in realtà potuto prendere atto solo di parte degli estratti conto in quanto non integralmente prodotti da controparte su cui incombeva l'onere probatorio.
Orbene, il ctu. ha ben evidenziato come abbia esaminato effettivamente i seguenti documenti:
- copia contratto C/C ordinario n. 18/90 del 5/5/1988 del Parte_2 divenuto poi Intesa AN PA
- copia contratto di apertura di credito in conto corrente 18/90 del 5/5/1988
- copia contratto di apertura di credito con consumatori del 15/10/2005 della INTESA
SAN PA
- copie estratti conto corredati di scalare dal 30/06/1988 AL 31/05/2017
Dunque, risulta provata la apertura di credito contestata dalla banca.
Ha testualmente affermato il ctu:
“Pertanto si è verificata l'esistenza di contratti scritti e firmati dalle parti, le condizioni contrattuali in essi convenute sono state prese a riferimento per il ricalcolo delle competenze. Se durante il periodo di applicazione dei contratti si è rinvenuto dagli scalari degli estratti conto un tasso più favorevole al cliente si è applicato questo come convenuto dal giudice.
Le spese non validamente ed esplicitamente indicate nei contratti sono state epurate e si è proceduto alla applicazione dei tassi convenzionali, poichè espressamente previsti nei contratti prodotti agli atti. Ove negli estratti conto è stato rilevato un tasso più favorevole al correntista, si è proceduto con l'adozione di quest'ultimo come espressamene richiesto nei quesiti”.
Gli estratti conto, unitamente ai contratti, hanno consentito all'ausiliario di verificare le rimesse effettuate dal correntista tanto da aver ricalcolato il saldo tenendo conto anche della intervenuta maturata prescrizione.
pag. 7/10 E' sufficiente, a tal fine, prendere atto di quanto dallo stesso indicato nel suo elaborato laddove ha eliminato dal ricalcolo la somma di € 3.290,56 relativa, appunto, alle rimesse solutorie prescritte.
Anche tale motivo deve essere, pertanto, respinto.
Come quinto motivo si lamenta la omessa motivazione da parte del Giudice di prime cure sulla sollevata eccezione di prescrizione formulata con riferimento al diritto del correntista alla riclassificazione del saldo in violazione dell'art. 112 c.p.c.
In sostanza, anche con riferimento al diverso diritto di riclassificazione sarebbe maturata la prescrizione in capo all'attore.
La questione è stata in verità affronta dalla S.C. la quale ha fissato il principio per il quale
“se il correntista ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei ad incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione” (Ord. 10.6.2024 n.
16113).
Ne consegue, da quanto sopra, che la azione di rettifica è comunque soggetta alla prescrizione decennale, non potendosi la stessa ritenere imprescrittibile laddove è invece soggetta a prescrizione la azione diretta all'accertamento presupposto in base al cui esito la rettifica va materialmente effettuato.
Pur tuttavia, se in linea di principio il motivo sarebbe condivisibile, pur tuttavia il gravame è poi risultato di fatto genericamente formulato non essendo stati chiariti in che termini sarebbero state da ritenersi prescritte le annotazioni effettuate dalla banca, tanto più che, come visto in precedenza, risulta che dal ricalcolo sono stati eliminate tutte le rimesse solutorie accertate dall'ausiliario.
Ne consegue, il rigetto del gravame in parte qua.
Il sesto motivo attiene alla erroneità della ctu e, quindi, della sentenza nella parte in cui non si sarebbe tenuto conto che il non avrebbe ottemperato al proprio onere CP_2
pag. 8/10 probatorio di fornire tutta la documentazione necessaria per la integrale ricostruzione del rapporto.
In verità, come già in precedenza rilevato, il ctu. ha avuto modo di esaminare tutti i contratti in essere e i relativi estratti conto così da poter ricostruire tutta la movimentazione.
Tra l'altro, pur certamente essendo onere della parte attrice fornire tutta la documentazione, è altrettanto vero che, come afferma la S.C., la mancanza anche di alcuni e/c non impedisce comunque la ricostruzione del rapporto ben potendosi utilizzare una ctu. come nel caso di specie (Cass. Sez. I^ 7374/25).
Il motivo va quindi respinto.
Il settimo motivo relativo alla erroneità della sentenza in punto alla condanna della banca alla ripetizione della somma ricalcolata in favore del nonché della rivalutazione CP_2 monetaria in uno agli interessi, deve ritenersi chiaramente assorbita dall'accoglimento del primo motivo del gravame in ordine alla erroneità della statuizione di condanna.
Quanto all'appello incidentale del esso è sovrapponibile ai primi due motivi CP_2 dell'appello della in quanto avente ad oggetto la statuizione di condanna della stessa Pt_3 alla ripetizione del saldo come ricalcolato.
Dunque, tale motivo non può che essere accolto per le ragioni già esposte.
Va, di contro, ordinato alla banca di provvedere alla rettifica del saldo del c/c in oggetto alla data del 31.5.2017 nella somma di € 63.931,34.
Quanto al regime delle spese del presente grado, l'accoglimento di entrambi gli appelli in ordine alla statuizione di condanna della banca alla ripetizione delle somme in favore della controparte, fa ritenere sussistenti giuste ragioni per la integrale compensazione tra le stesse delle spese e competenze del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e su quello incidentale proposto da avverso la Parte_1 Controparte_2 sentenza n. 1603/21 del Tribunale di Cassino, così provvede:
pag. 9/10 in accoglimento parziale dell'appello principale e in accoglimento di quello incidentale, riforma in parte la sentenza impugnata e, per l'effetto, annulla la statuizione nella parte in cui la è stata condannata alla ripetizione in favore della appellante della Pt_3 Pt_3 complessiva somma di € 68.643,68 oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo.
Condanna la banca appellante alla rettifica del saldo del c/c n. 1000/82 alla data del
31.5.2017 in € 63.931,34 a credito del correntista.
Conferma per il resto la sentenza di primo grado e compensa interamente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso alla camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente
Dott. Camillo Romandini
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