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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/10/2025, n. 2398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2398 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 02/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12801/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. INGUSCIO ANNA COSIMA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Assegno di invalidità civile – giudizio di merito ex art. 445 bis co. 6 c.p.c.
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile nonché lo status di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. 104/92
L' ha chiesto preliminarmente di dichiarare il ricorso inammissibile;
nel merito, ha chiesto CP_1 di rigettare il ricorso perché improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile a norma dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., in quanto la parte ricorrente si è limitata ad eccepire genericamente l'incompletezza dell'indagine medica effettuata dal CTU nominato in fase di ATP, senza specificare i motivi di contestazione rispetto alle conclusioni del consulente e senza chiarire di quali patologie non avrebbe tenuto conto.
Si tratta di un vizio genetico dell'atto introduttivo, che preclude l'esame nel merito e che non può essere sanato dalla produzione di documentazione medica successiva.
Al punto 5), la ricorrente si è infatti limitata a dedurre che “da una accurata analisi della relazione tecnica si appalesa l'incompletezza dell'indagine medica effettuata: essa ha portato alla luce solo alcune delle patologie cui risulta, in realtà, essere affetta la sig.ra , le quali sono Parte_1 dettagliatamente documentate da referti medici specialistici.
1 Le non poche minorazioni rinvenute a carico della ricorrente, inoltre, non vanno considerate nella loro singolarità come malattie a se stanti ma vanno inquadrate nella complessità di uno stato patologico: si tratta, invero, di infermità concorrenti ad integrare lo stato di completa invalidità con conseguente diritto all'assegno di invalidità e al riconoscimento del suo stato di portatore di handicap in situazione di gravità. L'orientamento diagnostico del ctu e la valutazione medico legale adottata non appare congrua alla luce di un'attribuzione di codici ministeriali non compatibili con le patologie in discussione;
appare palese, infatti, come il ctu abbia sottovalutato patologie croniche, progressive e suscettibili soltanto di peggioramento. Ci troviamo di fronte alla presenza di plurime patologie croniche, progressive e suscettibili soltanto di peggioramento, in particolare a carico dell'apparato cardiologico, psichico e osteoarticolare che sicuramente determinano una riduzione totale e permanente della capacità lavorativa ...”.
Come eccepito dall , “Si tratta di una motivazione solo apparente poiché in nessun punto CP_1 vengono indicate specificamente le patologie dalle quali sarebbe affetta la ricorrente, le ragioni per le quali le stesse sarebbero state sottostimate dal ctu, i differenti codici ministeriali che avrebbero dovuto essere applicati”. Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 25/10/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara il ricorso inammissibile.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 03/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 02/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12801/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. INGUSCIO ANNA COSIMA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Assegno di invalidità civile – giudizio di merito ex art. 445 bis co. 6 c.p.c.
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile nonché lo status di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. 104/92
L' ha chiesto preliminarmente di dichiarare il ricorso inammissibile;
nel merito, ha chiesto CP_1 di rigettare il ricorso perché improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile a norma dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., in quanto la parte ricorrente si è limitata ad eccepire genericamente l'incompletezza dell'indagine medica effettuata dal CTU nominato in fase di ATP, senza specificare i motivi di contestazione rispetto alle conclusioni del consulente e senza chiarire di quali patologie non avrebbe tenuto conto.
Si tratta di un vizio genetico dell'atto introduttivo, che preclude l'esame nel merito e che non può essere sanato dalla produzione di documentazione medica successiva.
Al punto 5), la ricorrente si è infatti limitata a dedurre che “da una accurata analisi della relazione tecnica si appalesa l'incompletezza dell'indagine medica effettuata: essa ha portato alla luce solo alcune delle patologie cui risulta, in realtà, essere affetta la sig.ra , le quali sono Parte_1 dettagliatamente documentate da referti medici specialistici.
1 Le non poche minorazioni rinvenute a carico della ricorrente, inoltre, non vanno considerate nella loro singolarità come malattie a se stanti ma vanno inquadrate nella complessità di uno stato patologico: si tratta, invero, di infermità concorrenti ad integrare lo stato di completa invalidità con conseguente diritto all'assegno di invalidità e al riconoscimento del suo stato di portatore di handicap in situazione di gravità. L'orientamento diagnostico del ctu e la valutazione medico legale adottata non appare congrua alla luce di un'attribuzione di codici ministeriali non compatibili con le patologie in discussione;
appare palese, infatti, come il ctu abbia sottovalutato patologie croniche, progressive e suscettibili soltanto di peggioramento. Ci troviamo di fronte alla presenza di plurime patologie croniche, progressive e suscettibili soltanto di peggioramento, in particolare a carico dell'apparato cardiologico, psichico e osteoarticolare che sicuramente determinano una riduzione totale e permanente della capacità lavorativa ...”.
Come eccepito dall , “Si tratta di una motivazione solo apparente poiché in nessun punto CP_1 vengono indicate specificamente le patologie dalle quali sarebbe affetta la ricorrente, le ragioni per le quali le stesse sarebbero state sottostimate dal ctu, i differenti codici ministeriali che avrebbero dovuto essere applicati”. Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 25/10/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara il ricorso inammissibile.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 03/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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