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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/04/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, in persona dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Dania Mori Presidente rel.
- dott.ssa Carla Santese Consigliere
- ing. Lorenzo Castellani Esperto
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2750/18 RG promossa da:
e tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Valentina Barbara Iovino;
RICORRENTI
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sarah Fontana CP_1
RESISTENTE
Comune , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Usai CP_2
RESISTENTE
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pinzauti Controparte_3
TERZA CHIAMATA
Causa trattenuta in decisione all'udienza collegiale cartolare del 25.3.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Conclusioni ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in premessa, disattesa ogni contraria istanza:
In via istruttoria, ammettere le prove richieste e non ammesse, oltre che accogliere le richieste di chiarimenti/rinnovazione CTU – sulle cause degli allagamenti e sulla stima dei danni – come sopra precisato;
Nel merito, accertare le cause che hanno determinato l'evento dannoso occorso nella notte tra il 19 ed il 20 agosto 2013 e gli altri episodi accaduti nelle date 29.09.13, 20.10.13, 11.02.2014,
10.06.2015 e 12.06.2016 nonché la responsabilità solidale di e o Controparte_4 CP_1
in ipotesi concorrente dei due Enti, nel grado e/o misura che sarà accertata nel corso del presente giudizio, nella causazione dei danni subiti dai comparenti e meglio descritti in narrativa, per tutti i motivi ivi dedotti;
accertare altresì la diminuzione di valore che gli immobili di proprietà dei signori Parte_3
o e hanno subito per effetto dei citati allagamenti nella Parte_1 Parte_1
misura del 30% rispetto al valore di mercato ovvero in quella maggiore o minore misura percentuale che sarà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria e, per l'effetto,
Condannare il , in persona del Sindaco pro tempore e/o la Controparte_4 CP_5 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nel grado e nella misura che sarà
[...] accertata all'esito dell'espletanda istruttoria a rimuovere le cause dei suddetti allagamenti nei termini e con le modalità che saranno individuate nel corso del presente giudizio e condannare, altresì, il , in persona del Sindaco pro tempore e/o la società in Controparte_4 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nel grado e misura che sarà accertata nel corso dell'espletanda istruttoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., o in ipotesi ai sensi dell'art.
2050 cc o 2043 c.c. , al risarcimento di tutti i danni materiali subiti dal sig. o Parte_3
nella misura di Euro 30.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia Parte_1
a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre all'importo derivante dalla quantificazione monetaria della diminuzione di valore dell'immobile di proprietà nella misura del 30%, b) dal sig.
[...]
nella misura di Euro 72.906,36, oltre all'importo derivante dalla Parte_1
quantificazione monetaria della diminuzione di valore dell'immobile di proprietà nella misura del
30%, e c) dalla signora nella misura di Euro 24.981,71 . Parte_2
Condannare altresì il , in persona del Sindaco pro tempore e/o la società Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, nel grado e misura che sarà Controparte_1 accertata nel corso dell'espletanda istruttoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., o in ipotesi ai sensi dell'art. 2050 cc o 2043 c.c. , al risarcimento di tutti i danni morali subiti nella misura che il Giudice vorrà quantificare, anche in via equitativa, in almeno 10.000 euro per attore;
In ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge e con vittoria di spese e competenze, anche di CTP e CTU”.
Conclusioni : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, CP_1
In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a per tutti CP_1
i motivi esposti in narrativa;
Nel merito accertare l'esclusiva responsabilità del oggi Controparte_6
e /o la sussistenza del caso fortuito e in ogni caso Controparte_7
dichiarare la carenza di qualunque responsabilità in capo a;
CP_1
accertare e dichiarare l'esclusione di qualunque responsabilità in capo a anche a CP_1
fronte della totale mancanza dei presupposti di cui agli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c.; nella denegata ipotesi di ammissibilità della domanda:
ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare:
le cause dell'allagamento, e le concause con particolare riferimento ai copiosi residui di erba secca derivante dalla manutenzione realizzata dal CP_8
con la collaborazione dell'ente comunale parte convenuta nel presente procedimento, che tutte le
[...]
opere di urbanizzazione richieste ai privati costruttori siano state realizzate e se questi ultimi, sempre come prescritto dall'atto autorizzativo, abbiano informato e richiesto alla scrivente Società le prescrizioni tecniche da osservare per l'allacciamento alla rete fognaria del nuovo immobile e se queste, eventualmente, siano state rispettate con lavori eseguiti a regola d'arte;
che la tubazione in ferro che attraversa il fosso del è posizionata a valle dell'abitazione Pt_4
degli attori in maniera tale da non impedire il deflusso delle acque neanche in regime di piena e che la causa dell'intasamento sono stati proprio i copiosi residui di erba secca della manutenzione del;
CP_6
l'eccezionalità dell'evento meteorico del momento dell'allagamento;
il c.d. “rischio idraulico” della zona in cui è ubicato l'immobile di proprietà dei ricorrenti.
condannare parte attrice al pagamento delle spese di CTU;
con vittoria di spese e onorari;
Conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Controparte_4
Firenze, contrariis reiectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva del con conseguente estromissione dello stesso Controparte_4
dalla presente causa;
- nel merito: rigettare le domande attoree nei confronti del Controparte_4 perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze professionali di causa, oltre accessori come per legge”.
Conclusioni : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Controparte_3
Firenze, contrariis reiectis: - in via preliminare: accertata la decorrenza del termine prescrizionale ex art. 2952 c.c. per la denuncia di sinistro di alla società assicuratrice, Controparte_1
dichiarare, per l'effetto, prescritto il diritto di garanzia azionato nel presente Giudizio da nei confronti di per tutti i motivi dedotti in comparsa di Controparte_1 Controparte_3
costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, rendendo ogni conseguenziale provvedimento di legge;
- nel merito in tesi: respingere tutte le domande dedotte dagli attori nei confronti di CP_1
ed, in ogni caso, una volta accertata la eventuale tempestività della denuncia della
[...]
chiamante in garanzia a respingere tutte le domande, anche di CP_1 Controparte_3
garanzia, dedotte da e/o da qualsivoglia parte processuale nei confronti di Controparte_1
Controparte_3
poiché infondate, sia in fatto che in diritto, e comunque non provate, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, con vittoria di spese, anche di eventuali C.T.U. e C.T.P., e compensi professionali;
- nel merito in ipotesi: in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dedotte dagli attori nei confronti di e di quelle, anche di garanzia, dedotte da Controparte_1 CP_1
e/o da qualsivoglia parte nei confronti di ridurre l'ammontare del
[...] Controparte_3
risarcimento eventualmente dovuto secondo quanto provato in corso di Giudizio e di accoglimento, anche parziale, della domanda di garanzia avverso limitarne l'accoglimento Controparte_3
nei limiti di garanzia e massimali previsti in polizza, con detrazione degli scoperti e/o franchigie ivi pattuiti per ciascun sinistro, e comunque nei limiti della sola quota di coassicurazione, e con esclusione di qualsivoglia vincolo solidale, ripartendo, infine, tra i soggetti ritenuti eventualmente responsabili e condannati le rispettive quote di corresponsabilità, sia ai fini del riparto e regresso ex art. 2055 c.c., sia in considerazione della limitazione della copertura assicurativa di
[...]
alle sole somme dovute in forza della quota di co-responsabilità concreta CP_3
dell'assicurata, con esclusione del vincolo di solidarietà, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, anche di CTU e CTP”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di fronte al Tribunale di Prato.
Con atto di citazione del 2.02.2017 e Parte_1 Parte_2 Parte_3
o convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Prato il e Parte_1 Controparte_4
, deducendo di essere proprietari di due unità immobiliari poste in via dei Tini nn. CP_1
10/12 – località Iolo – , realizzate previo permesso di costruire rilasciato dal Comune e dotate CP_4
di un piano interrato adibito ad uso taverna, le quali nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2013 subivano il primo di numerosi allagamenti: in particolare erano avvenuti ben 6 episodi occorsi nelle date del 19-20.08.13, 29.09.13, 20.10.13, 11.02.2014, 10.06.2015 e 12.06.2016, verificatisi nel corso di eventi piovosi che avevano causato la risalita dalle caditoie stradali delle acque della fognatura prospiciente le abitazioni (fognatura risulta di tipo misto, ovvero collettante sia i reflui urbani che le acque di pioggia di tetti, resedi e strade); il primo e più grave episodio, che aveva causato danni ingenti agli immobili, distruggendo e lesionando gravemente la maggior parte degli arredi e delle suppellettili ivi presenti, si era verificato nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2013, intorno alle ore 2:00, quando i piani seminterrati delle abitazioni poste ai civici nn. 10 e 12 di via dei Tini erano stati letteralmente invasi dalle acque provenienti dalla pubblica via, per il tramite della rampa carrabile esistente.
Erano intervenuti i Vigili del Fuoco, nel cui rapporto d'intervento (n. 2328 del 20 agosto 2013) si legge: “sulla sede stradale di via dei Tini erano presenti tre tombini per lo smaltimento delle acque pluviali, i quali stavano facendo fuoriuscire dell'acqua maleodorante. Il livello sulla sede stradale era alzato talmente tanto da consentire all'acqua di inondare la discesa e invadere le abitazioni site ai civici nn. 10/12”… “nelle strade limitrofe l'acqua della pioggia defluiva regolarmente e […]
i tombini stradali per lo smaltimento delle acque meteoriche siti in via dei Tini erano gli unici a far fuoriuscire l'acqua” (doc.8).
Deducevano gli attori che l'inondazione aveva invaso il piano interrato di ciascuno dei due edifici per un livello di oltre un metro, causando la pressoché completa distruzione degli arredi e dei loro effetti personali, nonché il danneggiamento della struttura stessa delle abitazioni, i cui pavimenti e muri rimanevano impregnati dall'acqua e dalla fanghiglia fuoriuscita dalle caditorie stradali, con totale danneggiamento degli impianti elettrico, idraulico, termico;
come se non bastasse, a ciò si aggiungeva l'intero contenuto delle fosse biologiche delle abitazioni che, atteso l'alzarsi del livello dell'acqua, sversavano dai sanitari dei bagni.
Sostenevano altresì che nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2013 le precipitazioni meteoriche furono intense, ma non di carattere eccezionale e che dopo tale evento avevano provveduto a realizzare uno scalino in cemento dinnanzi alla rampa carrabile per impedire in futuro che l'acqua dalla sede stradale potesse di nuovo scendere lungo la rampa in discesa ed allegare i locali interrati.
Per questi motivi
gli attori, dopo aver provveduto a redigere documentazione fotografica dello stato dei luoghi nonché un elenco ed una quantificazione dei danni subiti nel corso del primo episodio alluvionale e fatto eseguire una consulenza tecnica all'ingegnere idraulico Controparte_9
(secondo la quale l'allagamento verificatosi in via dei Tini nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2013 era stato causato da un'inadeguatezza della rete fognaria di valle, nel tratto fra la stessa via e l'immissione nel Fosso della Filimortula, a causa della esigua dimensione della sezione del canale fognario tombato che scorre proprio sotto la predetta via dei Tini), chiedevano al Tribunale di Prato di condannare e il , la prima in qualità di ente gestore e il secondo CP_1 Controparte_4
in qualità di proprietario della rete fognaria, in tesi ex art. 2051 c.c. ed in ipotesi ex art.2050 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni loro arrecati, quantificati nella somma di 30.000 euro per di euro 72.906,36 per e di Parte_3 Parte_1
euro 24.981,71 per oltre al danno derivante dalla diminuzione di valore dei due Parte_2
immobili nella misura del 30% del valore di mercato, oltre al danno morale subito dagli attori da liquidarsi anche in via equitativa.
Si costituiva di fronte al Tribunale di Prato eccependo, in via preliminare, il difetto CP_1
di competenza del giudice ordinario adito a favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, cui ex lege, art 140 del R.D. 1775/33, è demandata la competenza in tema di opere idrauliche e regime delle acque;
eccepiva altresì la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree perché infondate;
chiedeva infine l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia assicurativa , per essere manlevata nella denegata ipotesi di Controparte_10
soccombenza.
Si costituiva anche il , anch'esso eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_4
competenza del giudice ordinario adito a favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, nonché la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree perché infondate.
A seguito dell'autorizzata chiamata in causa, si costituiva eccependo la Controparte_3
decorrenza del termine prescrizionale della domanda di Publiacqua ex art. 2952 c.c. ed il rigetto, nel merito, delle domande attoree ed in ogni caso della domanda di garanzia;
nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, chiedeva di mantenere la manleva nel rispetto dei limiti del massimale di polizza ed al netto della franchigia e con esclusione di qualsiasi vincolo solidale.
Il Tribunale di Prato, omessa ogni attività istruttoria, con sentenza emessa ex art. 281 sexies all'udienza del 19.9.18, accoglieva l'eccezione preliminare di rito e dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Prato a decidere la controversia, essendo competente il Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche per la compensando le spese di lite tra tutte le parti. CP_11
2. Il presente giudizio.
e o hanno riassunto il Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1
processo di fronte a questo TRAP con ricorso depositato in data 5.12.18, riproponendo negli stessi termini la loro domanda risarcitoria verso e il , concludendo quindi CP_1 Controparte_4
come meglio indicato in epigrafe.
In data 7.3.19 si è costituita nel processo riassunto , che preliminarmente ha Controparte_3 rinnovato l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dalla sua chiamante in causa CP_1
ex artt. 2943 – 2952 c.c. e nel merito ha contestato la fondatezza della domanda risarcitoria,
[...]
concludendo per il rigetto della stessa come meglio indicato in epigrafe.
In data 24.5.19 si è costituita anche che preliminarmente ha ribadito il proprio CP_1
difetto di legittimazione passiva sostenendo che, sulla scorta di quanto accertato dai Vigili del
Fuoco intervenuti subito dopo l'evento piovoso verificatosi tra il 19 e 20.8.13, la causa principale dell'allagamento delle strade verificatosi quella notte nella zona di residenza dei ricorrenti era da imputare alla cattiva manutenzione dei fossi della zona (fosso del , fosso Filimortula e Pt_4 gora di San Frediano) per omessa o errata attività di sfalcio dell'erba ivi presente;
pertanto, considerato che la corretta manutenzione dei fossi compete non a (che gestisce solo il CP_1
reticolo fognario) bensì al oggi Controparte_6 Controparte_7
, nessuna responsabilità poteva esserle imputata per i fatti oggetto di causa.
[...]
ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva anche nel caso in cui CP_1
l'allagamento oggetto di causa fosse da ascriversi al cattivo stato di manutenzione delle caditoie stradali presenti in via dei Tini 17, in quanto essa, come gestore del Servizio Idrico Integrato di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue domestiche e industriali, non è responsabile della gestione delle fognature bianche ed appunto le acque meteoriche rientrano nel SII solo una volta che siano state convogliate nella fognatura, attraverso le caditoie stradali (caditoie la cui pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria non rientra quindi nell'attività disciplinata dalla
Convenzione di Affidamento del Servizio Idrico Integrato e spetta invece al Comune che è il proprietario della strada). ha poi invocato l'esimente del caso fortuito in ragione dell'eccezionalità dell'evento CP_1
piovoso indicato dai ricorrenti e comunque ha contestato la loro domanda risarcitoria sia un punto di an che di quantum, concludendo anche in via istruttoria come meglio indicato in epigrafe. In data 10.6.19 si è costituito nel giudizio riassunto anche il , riportandosi a quanto Controparte_4
già dedotto nella precedente causa e quindi sostenendo in primis il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo il Comune il soggetto tenuto alla manutenzione dei condotti fognari, essendo il servizio di fognatura stato affidato sulla base di una apposita convenzione a , che è CP_1
il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, il quale, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo n. 152 del 2006, “è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali
e comunitarie (...)".
Il Comune ha poi contestato nel merito la pretesa risarcitoria dei ricorrenti, ritenendola infondata nell'an e nel quantum, concludendo quindi per il rigetto della domanda.
Alla prima udienza di comparizione il giudice istruttore accoglieva la richiesta delle parti di concessione dei termini ex art. 183 cpc e le parti depositavano le tre memorie autorizzate.
All'esito il giudice istruttore disponeva CTU per accertare le cause dell'allagamento nonché
l'eventuale condizione di eccezionalità dell'evento meteorico al momento dell'allagamento e se la zona in cui è ubicato l'immobile di proprietà dei ricorrenti rientra o no in quelle definite a “rischio idraulico”, nominando consulente l'ing. . Il CTU si avvaleva di un ausiliario Persona_1
quale tecnico topografo e depositava la sua relazione tecnica in data 9.7.21.
Successivamente, con ordinanza in data 3.11.21, il nuovo giudice istruttore ammetteva in parte le prove testimoniali richieste dai ricorrenti, riservandosi all'esito di disporre CTU sulla quantificazione dei danni. Le prove testimoniali ammesse venivano esperite nell'udienza del
17.3.22 ed all'esito il giudice istruttore nominava CTU il geom. affinchè stimasse i Persona_2
costi di ripristino degli immobili dei ricorrenti, accertando se essi avessero subito un deprezzamento del loro valore di mercato a seguito dell'allagamento e stimasse, per quanto possibile, il danno riportato ad arredi e suppellettili documentato in atti.
Il CTU depositava la sua consulenza tecnica in data 17.10.22 e quindi il giudice istruttore Per_2 fissava davanti a sé per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16.2.23, all'esito della quale la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la discussione all'udienza del 26.9.2023. Tale udienza collegiale veniva rinviata per malattia del giudice istruttore alla data del 28.11.23 ed all'esito di detta udienza cartolare, con ordinanza ex art. 127 ter cpc emessa in data 12.12.23, la causa veniva trattenuta in decisione dal Collegio.
Tuttavia, non avendo il giudice istruttore depositato la sentenza nei termini di legge ed essendo poi andato in aspettativa per malattia, con ordinanza in data 18.12.24 la causa è stata rimessa sul ruolo per essere decisa con diverso collegio;
essa è stata quindi riassegnata al Pres. Mori quale giudice istruttore ed è stata fissata l'udienza collegiale con modalità cartolare alla data del 25.03.2025, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Sulla competenza a decidere la presente causa (e sul “difetto di legittimazione passiva” di
). CP_1
Ritiene questo che l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalle parti convenute di Pt_5
fronte al Tribunale di Prato fosse infondata;
la questione ha perso oramai di rilievo, posto che una volta qui riassunto il giudizio questo non ha proposto regolamento di competenza di fronte Pt_5
alla Corte di Cassazione, ma merita ugualmente di essere affrontata perché consente di prendere posizione anche sulla ulteriore eccezione di di difetto di legittimazione passiva, che è CP_1
parimenti infondata.
Invero, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, “È competente il giudice ordinario, e non il Tribunale delle acque, a conoscere della domanda di risarcimento del danno aquiliano causato da una tracimazione dell'impianto fognario pubblico, in conseguenza di eventi atmosferici” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19575 del 09/11/2012, Rv. 624410 - 01: in questa sentenza la Cassazione ha accolto il regolamento di competenza di ufficio sollevato dal Trap di
Napoli ex art. 45 cpc affermando la competenza del primo giudice, cioè il Tribunale civile di Nola).
Nella motivazione della predetta decisione si legge che “non possono ancora considerarsi pubbliche, come reso manifesto anche dall'esclusione dal demanio idrico proprio delle acque piovane non ancora convogliate in corso d'acqua o raccolte in invasi o cisterne (D.P.R. 18 febbraio
1999, n. 238, art. 1, Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n. 36), le acque piovane e quelle nere tracimanti o reflue da impianti fognari in occasione o dipendenza di precipitazioni atmosferiche, non potendo esse già considerarsi risorse suscettibili di sfruttamento a fini pubblici”.
In sostanza non sono acque pubbliche ne' quelle meteoriche, ne' quelle reflue (acque nere) che vengono convogliate negli impianti di fognatura, in quanto difetta nelle une e nelle altre (anche dopo l'ampliamento della nozione di cui alla L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 1, nonché, ora, del
D.Lgs. 152 del 2006, art. 144) la qualità di acque destinate a fini o scopi pubblici, ossia di risorse suscettibili di utilizzo nell'interesse generale, perchè le acque meteoriche refluenti nella rete fognaria, insieme ai liquami ivi pure convogliati, sono destinate esclusivamente allo smaltimento, senza possibilità di sfruttamento diretto a fini di pubblico generale interesse. Del resto lo stesso principio era stato affermato anche dalla pronuncia Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
5261 del 01/03/2017 (Rv. 643181 - 01), citata proprio dal Tribunale di Prato nella sua sentenza di incompetenza, la cui massima ufficiale è la seguente: "È competente il giudice ordinario, e non il
Tribunale delle acque, a conoscere della domanda di risarcimento del danno aquiliano causato da una tracimazione dell'impianto fognario pubblico in conseguenza di eventi atmosferici. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio della prospettazione, ha regolato la competenza in base alla domanda risarcitoria come formulata dall'attore, il quale aveva posto a fondamento di essa i danni subiti dalla propria vettura per il completo allagamento della carreggiata a seguito di un forte temporale, con conseguente rottura dei tombini della rete fognaria)”.
Ora è ben noto che la questione della competenza va affrontata sulla base della prospettazione della domanda ed in questo caso gli attori, diversamente da quanto sostenuto da ma anche CP_1
dalla sua assicurazione , non avevano affatto allegato di aver subito l'allagamento Controparte_3 dei vani seminterrati dei loro immobili a causa dell'esondazione delle acque correnti in uno o più fossi campestri limitrofi in concomitanza di un intenso evento meteorico, ma invece avevano sostenuto, sulla scorta della relazione tecnica dell'ing. (vedi doc. 31), che a seguito di CP_9
intense piogge l'acqua contenuta nel condotto fognario tombato che scorre proprio sotto via dei
Tini, a causa della ridotta dimensione del condotto ed essendo sottoposta a forte pressione, usciva all'esterno passando dalle caditoie stradali, così riversandosi in grande quantità sulla strada e penetrando all'interno dei loro locali seminterrati posti a quota inferiore;
gli attori quindi avevano dedotto che l'allagamento subito era stato causato proprio dalla mancata officiosità idraulica del condotto fognario e non dalla mancata manutenzione e/o incuria del fosso della Filimortula che recapita le acque nel torrente (ossia di un bene che non rientra nel reticolo fognario, CP_6
essendo un corso d'acqua sottoposto al controllo e alla manutenzione del competente consorzio di bonifica).
A ciò si aggiunga che, avendo la CTU svolta in corso di causa confermato la prospettazione di parte attrice elaborata sulla base della CT dell'ing. , si deve ritenere infondata l'eccezione di CP_9
difetto di legittimazione passiva di invero non propriamente inerente la questione della CP_1
sua legittimazione passiva ma il vero e proprio merito della causa, dovendosi escludere che dell'allagamento oggetto di causa dovrebbe rispondere il Controparte_7
per omessa o insufficiente manutenzione dei fossi campestri o anche il (come Controparte_4
proprietario della strada di via dei Tini e quindi obbligato alla pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria delle caditoie stradali), appunto perché la CTU ha dimostrato che l'evento di danno trova la sua genesi nella mancata officiosità idraulica del condotto fognario ubicato sotto via dei Tini e quindi non ha nulla a che vedere né con la omessa o scarsa manutenzione dei fossi limitrofi, né con la mancata pulizia delle caditorie stradali di via dei Tini.
4. Il merito.
4.1. La CTU dell'ing. . PE
Il presente processo va deciso, in ordine all'accertamento della causa dell'allagamento documentato dagli attori, da costoro subito nella notte il 19 ed il 20 agosto 2013, sulla scorta della CTU eseguita in corso di causa dall'ing. , la quale risulta completa, approfondita ed immune da Persona_1
vizi logici.
Questo infatti è l'evento che rileva ai fini del decidere in quanto, pur avendo gli attori menzionato nel proprio ricorso introduttivo ed anche nelle loro conclusioni ulteriori allagamenti subiti nelle date
29.09.13, 20.10.13, 11.02.2014, 10.06.2015 e 12.06.2016, in realtà non sono stati allegati danni ulteriori rispetto a quelli provocati dal primo episodio;
dovendosi quindi ritenere che gli ulteriori fenomeni siano stati indicati dagli attori nelle loro difese solo per confermare la tesi della totale inefficienza del condotto fognario prospiciente le loro abitazioni a convogliare regolarmente le acque ivi contenute a seguito di intensi fenomeni piovosi, con conseguente improvviso aumento del carico idrico ivi confluente.
Al CTU ing. è stato chiesto di accertare (anche sulla scorta delle difese svolte dalle parti PE
convenute):
“a) le cause che hanno provocato l'allagamento avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 agosto del
2013 negli immobili di proprietà degli attori e degli altri episodi di allagamento come indicati in ricorso (19- 20/08/2013; 29/09/2013; 20/10/2013; 11/02/2014; 10/06/2015; 12/06/2016) tutti verificatisi nel corso di eventi piovosi,
b) se nella fattispecie concorra un comportamento colposo di terzi costituito dal fatto addotto da
costituito dalla cattiva manutenzione dei fossi di scarico della zona (fosso del CP_1
, fosso Filimortula e la gora di San Frediano) a cui era tenuto il Pt_4 Controparte_7
e quindi per l' ingente presenza di erba secca che avrebbe determinato
[...]
l'esondazione del fosso e l'allagamento delle strade limitrofe, e, in ogni caso, alla cattiva manutenzione delle caditoie stradali;
c) se tutte le opere di urbanizzazione richieste ai privati costruttori siano state realizzate e se questi ultimi, sempre come prescritto dall'atto autorizzativo, abbiano informato e richiesto a CP_1 le prescrizioni tecniche da osservare per l'allacciamento alla rete fognaria del nuovo immobile e se queste, eventualmente, siano state rispettate con lavori eseguiti a regola d'arte; d) se possa ravvisarsi una condizione di eccezionalità dell'evento meteorico al momento dell'allagamento;
e) se la zona in cui è ubicato l'immobile di proprietà dei ricorrenti rientra in quelle definite a
“rischio idraulico”.
Preliminarmente il CTU ha stimato i tempi di ritorno di ciascuno degli eventi alluvionali indicati dagli attori nel loro ricorso, facendo riferimento ai dati registrati dalla competente stazione pluviometrica de La Ferruccia, accertando che tutti gli eventi risultano caratterizzati da tempi di ritorno sostanzialmente bassi (vedi prospetto indicato nella figura 6 a pag. 12 CTU).
Quindi il CTU ha effettuato l'indagine idrologico-idraulica della rete di drenaggio mediante l'utilizzo del software di calcolo SWMM (Storm Water Management Model), precisando che il reticolo da lui investigato è pari a circa 800 metri e si estende dal tratto fognario intubato sottopassante via dei Tini fino al fosso della Filimortula, così come raffigurato nella figura n. 8
(nella quale il tratto tombato del reticolo è stato indicato con colore verde ed il tratto a cielo aperto è stato indicato con colore azzurro, mentre le abitazioni degli attori sono state evidenziate inserendole in un cerchio rosso).
Fig. 8 – Reticolo oggetto di modellazione idraulica Il CTU ha proceduto alla ricostruzione del comportamento della rete di drenaggio solo per due dei sei eventi selezionati (ossia Evento I del 19-20 Agosto 2013 ed Evento VI del 12 Giugno 2016) e complessivamente sono stati simulati 5 scenari di calcolo (4 per il primo evento ed 1 per il secondo evento).
In particolare, in relazione al primo evento (che è quello di maggiore interesse, in quanto è proprio quello che ha originato i danni lamentati dagli attori), sono state fatte due ipotesi diverse, variando la scabrezza assunta per i tratti del reticolo a cielo aperto (quindi una prima ipotesi, scenario E I.3, di perfetta manutenzione e pulizia dei tratti a cielo aperto della rete di drenaggio con coefficiente di scabrezza di Manning n=0.025 e l'altra, scenario E I.4, di scarsa manutenzione e pulizia dei tratti a cielo aperto con coefficiente di scabrezza di Manning n=0.050); dovendo infatti il CTU calcolare, come richiesto al punto b) del quesito, se sull'allagamento potesse avere influito la cattiva manutenzione dei fossi di scarico della zona per l'ingente presenza di erba secca che avrebbe determinato l'esondazione del fosso e l'allagamento delle strade limitrofe, oppure avesse influito la cattiva manutenzione delle caditoie stradali.
I risultati dell'accertamento tecnico sono i seguenti: in entrambi gli eventi riprodotti (I e VI), la fognatura di Via dei Tini è risultata interessata da un comportamento in pressione, con fuoriuscite di acqua che interessano in particolar modo i pozzetti P9, P8 e P6; nel solo tratto di fognatura compreso tra i pozzetti P9 e P8 risultano fuoriuscire circa 9500 mc di acqua.
L'ubicazione planimetrica dei pozzetti posti in prossimità delle abitazioni degli attori è riportata nella Fig. 22:
Fig. 22 – Estratto planimetria di modellazione idraulica in Via dei Tini.
E' inoltre emerso che la variazione della condizione di valle imposta alla rete di drenaggio (al nodo terminale OUT1) negli scenari E I.1 ed E I.2 non produce effetti sulle condizioni di deflusso in via dei Tini e ciò significa che le condizioni di deflusso nella rete posta a valle del tratto complessivamente oggetto di modellazione non vanno a influire sulle potenziali esondazioni relative a Via dei Tini.
Infine anche gli effetti di interventi di manutenzione (cui risulta legata la maggiore o minore presenza di vegetazione in alveo) sui tratti di corso d'acqua a pelo libero presenti nell'area in esame non influiscono in maniera significativa sulle condizioni di deflusso in via dei Tini: infatti le simulazioni idrauliche effettuate variando la scabrezza dei tratti a cielo aperto implementate negli scenari E I.3 ed E I.4 non comportano miglioramenti o aggravi significativi per via dei Tini.
Il CTU ha segnalato poi una singolarità che causa insufficienze lungo la rete di drenaggio, in quanto ha evidenziato in particolare che nel pozzetto P4 confluiscono 2 tubazioni e se ne diramano altrettante e a monte di esso si verifica un rigurgito significativo verso la fognatura di Via dei Tini.
Il consulente d'ufficio ha quindi così concluso in ordine al punto a) del quesito: “In definitiva, le cause che hanno provocato l'allagamento avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2013 negli immobili di proprietà degli attori e degli altri episodi di allagamento (19-20/08/2013; 29/09/2013;
20/10/2013; 11/02/2014; 10/06/2015; 12/06/2016), tutti verificatisi nel corso di eventi piovosi, sono dovute a una generale insufficienza della rete di drenaggio in esame, caratterizzata da sezioni di deflusso generalmente ridotte. Si riscontrano infatti problematiche di deflusso anche per eventi
(come quelli presi in esame) caratterizzati da un'elevata probabilità di accadimento (ovvero tempi di ritorno bassi). In particolare i maggiori ostacoli al regolare smaltimento delle acque sono legati alle condizioni di deflusso che si hanno in corrispondenza del citato pozzetto P4, in cui nasce un significativo rigurgito che influenza anche Via dei Tini”.
Il CTU ha poi verificato, dopo aver ispezionato i fossi di scarico della zona, con particolare attenzione ai punti di innesto tra i tratti a cielo aperto e i tratti tombati, nonché le porzioni tombate del reticolo del e di via dei Tini con l'ausilio di tecnici della mediante Pt_4 CP_1 videoispezione, che non vi era un'ingente presenza di erba secca che avrebbe potuto determinare l'esondazione del fosso e l'allagamento delle strade limitrofe, fermi restando in ogni caso gli esiti delle simulazioni idrauliche eseguite a dimostrazione dell'inadeguatezza della rete;
per tali motivi il
CTU, nel rispondere al quesito di cui al punto b), ha concluso che “La corretta manutenzione del canale non consente di risolvere le problematiche che caratterizzano la rete, ma di alleviarle, soprattutto in termini di riduzione del rischio che si creino eventuali ostruzioni all'imbocco dei tratti tombati”.
Le predette conclusioni del CTU consentono di escludere qualsivoglia responsabilità per l'allagamento oggetto di causa del (soggetto neppure Controparte_7
chiamato in causa) per omessa o insufficiente manutenzione dei fossi campestri, come del resto ribadito dal CTU anche nella risposta alle osservazioni di (“si ribadisce che il CP_1 consulente d'ufficio ha già correttamente chiarito, attraverso i modelli realizzati, che la manutenzione - cui risulta legata la maggiore o minore presenza di vegetazione in alveo - sui tratti di corso d'acqua a pelo libero presenti nell'area in esame, non influisce in maniera significativa sulle condizioni di deflusso in Via dei Tini”: vedi a pag. 55 elaborato tecnico); qui infatti non si discute del fatto che uno o più tronchi fluttuanti siano andati ad ostruire l'imbocco dei tratti tombati del condotto fognario, ma appunto di una sua intrinseca inadeguatezza, quantomeno nella parte in cui esso scorre sotto via dei Tini, in relazione alla portata d'acqua in grado di essere di contenuta e smaltita adeguatamente in caso di piogge intense: tanto è vero che si legge nel rapporto d'intervento stilato dai Vigili del Fuoco in data 20 Agosto 2013, intervenuti nell'immediatezza del primo allagamento, che “sulla sede stradale di via dei Tini erano presenti tre tombini per lo smaltimento delle acque pluviali, i quali stavano facendo fuoriuscire dell'acqua maleodorante. Il livello sulla sede stradale era alzato talmente tanto da consentire all'acqua di inondare la discesa e invadere le abitazioni site ai civici nn. 10/12”….“nelle strade limitrofe l'acqua della pioggia defluiva regolarmente e i tombini stradali per lo smaltimento delle acque meteoriche siti in via dei Tini erano gli unici a far fuoriuscire l'acqua”; quindi anche tale accertamento dei VVFF consente di ritenere provato che l'acqua maleodorante che scorreva in quel tratto del condotto fognario, ivi contenuta in quantità esorbitante a causa dell'intensa pioggia e quindi sottoposta a forte pressione, era risalita e fuoriuscita dalle caditoie (o griglie) stradali e da qui si era riversata copiosa su via dei
Tini, per poi andare ad invadere i locali seminterrati degli attori scorrendo sulla rampa di accesso in forte pendenza.
E' quindi fuori luogo anche invocare la mancata pulizia delle caditoie stradali da parte del Comune come elemento determinante l'allagamento oggetto di causa, perché esso non ha nulla a che vedere con l'omessa pulizia delle strade o delle caditoie (che si sarebbero intasate non lasciando più far passare l'acqua meteorica all'interno del condotto fognario), in quanto è vero esattamente il contrario, cioè l'acqua contenuta nel condotto fognario che scorre sotto via dei Tini è risalita all'esterno ed è fuoriuscita sulla strada passando proprio dalle griglie stradali, a causa dell'inadeguatezza del condotto a contenerla e smaltirla regolarmente.
Le conclusioni del CTU sono peraltro perfettamente in linea con quelle del CT degli attori PE ing. , secondo cui l'allagamento dei locali degli attori verificatosi nella notte tra il 19 e il CP_9
20 agosto 2013 era stato causato appunto da un'inadeguatezza della rete fognaria di valle, nel tratto fra via dei Tini e l'immissione nel Fosso della Filimortula, a causa della esigua dimensione della sezione del canale fognario tombato che scorre proprio sotto la predetta via dei Tini. Questa essendo la causa dell'allagamento subito dagli attori quella notte, deve altresì escludersi che sussista nel caso di specie l'esimente del causo fortuito, costituita dall'eccezionalità dell'evento atmosferico.
Infatti il CTU, rispondendo al quesito sub d), dopo aver verificato i dati pluviometrici a disposizione facendo riferimento non solo alla stazione pluviometrica de La Ferruccia ma anche quella di Prato Università, ubicata nel raggio di 5 km dal baricentro del bacino idrografico in esame, ha accertato che tutti “gli eventi meteorologici in esame risultano caratterizzati da elevata frequenza di accadimento, pertanto, non si ravvisa una condizione di eccezionalità dei medesimi”
(vedi a pag. 48/49 CTU).
Va anche escluso che possa sussistere un concorso di colpa degli attori nella determinazione dell'evento lesivo, condizione che poteva eventualmente essere desunta dalle risposte del CTU ai quesiti indicati sub c) ed e).
Con il primo di essi si è infatti chiesto al consulente di accertare “se tutte le opere di urbanizzazione richieste ai privati costruttori siano state realizzate e se questi ultimi, sempre come prescritto dall'atto autorizzativo, abbiano informato e richiesto a le prescrizioni tecniche da CP_1 osservare per l'allacciamento alla rete fognaria del nuovo immobile e se queste, eventualmente, siano state rispettate con lavori eseguiti a regola d'arte”, in sostanza chiedendogli di verificare se gli attori avessero seguito o meno le prescrizioni contenute nella concessione edilizia chiesta ed ottenuta dal per realizzare gli immobili oggetto di causa, con riferimento al Controparte_4 prescritto allargamento stradale con relativa pavimentazione, nonchè all'allacciamento degli immobili alla rete fognaria comunale.
Orbene, il CTU ha accertato sotto il primo aspetto che effettivamente gli attori hanno realizzato il prescritto allargamento stradale di via dei Tini (cedendo al Comune a titolo gratuito un piccola porzione di terreno di loro proprietà) provvedendo anche alla relativa pavimentazione e, sotto il secondo aspetto, che il loro progettista e direttore lavori, ottenuto il permesso di costruire n.
348/2009, ha richiesto a l'allacciamento degli scarichi degli immobili alla rete CP_1
fognaria con comunicazione a mezzo mail del 10 agosto 2012, indicando esattamente quale fosse lo schema dell'impianto delle acque di scarico degli immobili in questione, come da relativi elaborati grafici;
il CTU non ha però reperito alcun documento indicante eventuali prescrizioni tecniche impartite da agli attori per l'allacciamento alla rete fognaria dei nuovi immobili, CP_1 pertanto, “non avendo rilevato tale tipo di documentazione prescrittiva, non è stato possibile verificarne il relativo rispetto e correttezza”.
Va anche precisato che il CTU ha confrontato lo schema dell'impianto di smaltimento delle acque chiare e scure allegato dal tecnico degli attori alla mail del 10.8.2012 con quello allegato al permesso di costruire, accertando alcune differenze: in particolare le tavole grafiche a corredo del permesso di costruire n. 348/2009 prevedevano per lo smaltimento delle acque scure una fossa biologica tricamerale allacciata alla fognatura comunale, previa raccolta in un pozzetto fiscale per il prelievo delle acque di risulta;
per le acque saponose, invece, era previsto il transito in un pozzetto degrassatore prima dell'immissione in fognatura;
viceversa dal sopralluogo in loco effettuato durante le operazioni peritali è emersa la presenza di una fossa biologica bicamerale in luogo della prevista fossa tricamerale, nonché l'assenza del pozzetto fiscale per prelievi. In sostanza tutte le tubazioni di scarico, comprese quella di smaltimento delle acque meteoriche provenienti da una porzione del tetto, sono state convogliate in un unico pozzetto situato nella parte superiore della rampa carrabile, con immissione in fognatura per tramite di un'unica tubazione del diametro di 160 mm.
Si deve tuttavia ritenere che queste difformità siano completamente irrilevanti ai fini della presente decisione, non avendo all'evidenza alcuna incidenza causale sull'evento di allagamento oggetto di causa, che prescinde completamente dalla tipologia di impianto di smaltimento delle acque di scarico degli immobili che è stato concretamente realizzato.
Per lo stesso motivo è completamente irrilevante l'ulteriore circostanza, sempre accertata dal CTU, che la tubazione del diametro di 160 mm, che immette le acque di scarico degli immobili degli attori nella pubblica fognatura, sia parzialmente ostruita da alcuni corrugati provenienti dalle pompe di sollevamento poste al piano sotto strada, con conseguente riduzione della sezione utile al passaggio delle acque di scarico (vedi figura 32).
Fig. 32 – Tubazione di recapito in fognatura pubblica. Infatti l'allagamento degli scantinati degli attori nulla ha a che fare con la ridotta capacità di scarico del loro impianto di smaltimento reflui (tanto che anche il CTU sul punto ha così concluso “si ritiene che la parzializzazione della condotta non abbia influito in maniera significativa durante
l'evento di riferimento, nei limiti dei dati a disposizione del presente studio”, vedi a pag. 46 dell'elaborato).
Altrettanto vale per l'annotazione del CTU secondo cui, stante la mancanza nell'impianto di una valvola a clepet (o valvola di non ritorno), “in caso di eventi meteorici significativi l'acqua potrebbe fluire dalla fognatura verso il pozzetto”, ossia in senso inverso rispetto al normale deflusso, anzi tale accertamento tecnico comprova semmai la veridicità dell'allegazione dei fatti contenuta nel ricorso introduttivo: la presenza della valvola a clepet sarebbe infatti stata concretamente utile, perchè avrebbe impedito il deflusso in senso inverso delle acque luride della pubblica fognatura verso il pozzetto di raccolta dell'immobile degli attori, cosa che invece si è concretamente verificata, con conseguente allagamento della loro fossa biologica, tanto che i relativi liquami sono risaliti per le tubazioni di scarico dei bagni e sono fuoriusciti dai sanitari (vedi foto e anche dichiarazioni testimoniali).
Quindi anche la mancanza della valvola a clepet è irrilevante ai fini del decidere, non concretizzando alcuna situazione rilevante ex art. 1227, comma primo cc, considerato che gli attori non hanno richiesto il risarcimento del danno loro causato dalla fuoriuscita dei liquami dai sanitari del bagno, ma solo quello provocato dal deterioramento delle mura e dei beni mobili presenti nelle taverne/cantinette allagate dalle acque fognarie che ivi si sono riversate provenendo dalla pubblica strada, dopo essere fuoriuscite all'esterno del condotto fognario attraverso le caditoie stradali.
Infine si deve dar conto della risposta del CTU al quesito sub e), con cui gli si è chiesto di accertare
“se la zona in cui è ubicato l'immobile di proprietà dei ricorrenti rientra in quelle definite a
“rischio idraulico”, quesito che è stato conferito al tecnico sulla scorta della difesa di parte ricorrente secondo la quale, nel caso in cui per le caratteristiche morfologiche dell'area, la strada di via dei Tini dovesse risultare soggetta a continui allagamenti, sarebbe configurabile una responsabilità in capo al per aver rilasciato ai ricorrenti il permesso di costruire, Controparte_4
consentendo loro anche la realizzazione dei locali seminterrati.
Orbene il CTU, dopo avere eseguito le sue ricerche consultando sia l'Ufficio Urbanistica del
Comune di Prato e che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appenino Settentrionale (ex. Autorità di Bacino del fiume Arno), ha accertato che mentre alla data di redazione del suo elaborato (2021) la pericolosità idraulica dell'area oggetto di causa era individuata nella classe “Pericolosità per alluvioni frequenti molto elevata (I.4) e da alluvione elevata (P3)”, viceversa nel 2009, ossia al momento del rilascio del permesso di costruire, era individuata nella classe definita “P.I.2 – Area a pericolosità media” e in tale tipologia di aree secondo il “piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico” datato 11 novembre 2004 erano “consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio”, quindi non sussisteva all'epoca alcuna limitazione ad aedificandum in via dei Tini per motivi di pericolosità idraulica.
Questa specifica circostanza del resto è stata ribadita proprio il geologo di fiducia degli attori,
nella sua relazione tecnica depositata al Comune per ottenere il rilascio del Persona_3
permesso a costruire l'immobile (vedi allegato D alla CTU a pag. 328): considerato che Per_2
nelle zone P.
1.2 come quella in cui doveva essere costruito l'immobile degli attori, essendo zona a pericolosità idraulica media, "sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio", il geologo certificava appunto: "nulla osta all'intervento come proposto in progetto".
Per tali motivi va disattesa dunque la richiesta di parte ricorrente contenuta nelle note scritte depositate in data 16.2.23 (e ribadita nelle successive difese, anche conclusionali), di richiamare a chiarimenti il CTU al fine di capire "se l'autorizzazione originaria di concessione edilizia PE
per la realizzazione del piano seminterrato delle abitazioni di proprietà degli attori e in generale delle abitazioni stesse sia stata concessa dal Comune di previa accurata valutazione di tutti i CP_4
rischi previsti e prevedibili connessi alla collocazione in area di pericolosità idraulica vigente durante l'anno 2009 “P.I.2 – area a pericolosità Media” e dunque tenendo conto della specifica situazione della via dei Tini e della zona, al fine di valutare se vi sia una concorrente responsabilità dell'ente convenuto".
4.2. La responsabilità di . CP_12
Così sommariamente riassunti gli esiti della CTU dell'ing. , risulta provata la responsabilità PE di , in qualità di gestore della rete fognaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. CP_1
2051 c.c., in ragione del malfunzionamento della stessa rete nel tratto sottostante via dei Tini.
Va premesso che l'art. 143 del d.lgs 152/2006, c.d. “Codice dell'ambiente”, prevede: “Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli
822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
Spetta anche all'ente di governo dell'ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823 secondo comma, del codice civile”.
A tale proposito nel territorio della è stata costituita l' CP_11 [...]
, quale forma di cooperazione dei Comuni e delle Controparte_13
Province ricomprese nell'ambito territoriale di riferimento, e tale ente ha concesso a CP_1
l'affidamento della gestione del “servizio idrico integrato”, il quale è definito dall'art. 141 del d.lgs 152/2006: “il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, abduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue”.
Dunque in virtù della Convenzione di Affidamento stipulata in 20.12.2001 con CP_1
l'Autorità (vedi doc. 3 è l'ente Controparte_13 CP_1
deputato alla gestione del servizio idrico integrato di acquedotto, fognatura e depurazione, alla quale quindi è affidato il servizio di raccolta delle acque reflue domestiche e industriali.
Sulla base di queste premesse è quindi il soggetto che ha la materiale disponibilità CP_1 della rete fognaria e che ne è pertanto il custode, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 cc, come tale tenuto alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, a prescindere dal fatto che uno o più tratti della rete siano di proprietà del o eventualmente di altri enti pubblici, in quanto la Controparte_4
rete è stata affidata in totale gestione a , con ciò delegando totalmente a tale ente CP_1
l'obbligo di custodia sulla res spettante al proprietario di essa.
Dispone infatti in proposito l'art. 4 della Convenzione, titolato “Responsabilità del gestore”: “Dalla data di attivazione dell'affidamento il Gestore è responsabile del buon funzionamento del Servizio secondo le disposizioni della Convenzione e i relativi allegati. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo, che restano di proprietà degli Enti locali associati nell'Autorità e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente dal Gestore. Il
Gestore terrà sollevati e indenni l'Autorità e gli Enti locali […] da ogni e qualsiasi responsabilità connessa alla gestione del Servizio […]. L'Autorità riconosce al Gestore piena autonomia organizzativa e gestionale nella conduzione del servizio e di quanto oggetto della convenzione”.
In sostanza, partendo dal presupposto che l'obbligo di custodia sulla res ben può essere trasferito ex contractu dal proprietario ad altro soggetto, si deve solo verificare se, in concreto, le parti abbiano consensualmente trasferito con la citata Convenzione il totale potere di fatto sulla res oppure no
(cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11671 del 14/05/2018, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30941 del
27/12/2017, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16422 del 27/07/2011): orbene, a parere di questo Tribunale in questa vicenda non vi sono spazi per poter configurare, come sostenuto da parte attrice, una concorrente responsabilità del per l'omesso adeguamento delle rete fognaria nel Controparte_4
tratto sottostante via dei Pini (per renderla funzionale e capace di smaltire regolarmente le acque di scarico anche in caso di intense piogge, pur non aventi carattere di evento eccezionale), perché nella citata Convenzione è stata affidata a la totale gestione del SII, che essa deve svolgere CP_1 con “piena autonomia organizzativa e gestionale nella conduzione del servizio” ed è quindi solo sul gestore che grava la responsabilità verso terzi derivante dall'omessa od erronea gestione del SII, perché il Comune (rectius l' ) non si è Controparte_13 riservata alcun potere, né di indirizzo, né di controllo, sull'operato del gestore. In sostanza si deve ritenere che la PA concedente abbia contrattualmente trasferito a CP_1
l'intero potere di fatto sul bene e, dunque, abbia trasferito in toto il conseguente obbligo di custodia.
Parte attrice nel sostenere la tesi contraria della concorrente responsabilità del Comune cita la sentenza Cass., Sez. 3, 2 aprile 2004, n. 6515, che tuttavia prende in considerazione la diversa ipotesi in cui il potere di fatto sulla res sia stato traferito dal titolare solo parzialmente: “qualora il potere di fatto sull'opera sia stato trasferito a terzi solo in parte, mantenendo l'ente l'obbligo di vigilanza e controllo, non viene meno il suo dovere di custodia, e quindi neppure la correlata responsabilità ex art. 2051 cod. civ., da cui l'ente proprietario si può liberare solo fornendo la prova del caso fortuito”.
Viceversa, a supporto dell'opinione qui sostenuta dell'esclusiva responsabilità di ex art. CP_1
2051 cc deve essere evidenziata la decisione della Cassazione
Sez. 3, Ordinanza n. 8888 del 13/05/2020 (Rv. 657841 - 01), resa in un caso analogo:
“L' deve provvedere, nei comuni serviti, ai sensi del r.d.l. n. 1464 del 1938, Controparte_14
ai lavori di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, nonché all'esercizio ed alla gestione di quest'ultima. Pertanto, tale società ha l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità alle stesse connessa e di risarcire
i terzi ex art. 2051 c.c. dei danni causati dall'attività svolta. (Nella fattispecie, nella quale un privato aveva agito per il risarcimento del danno provocato dalla tracimazione delle acque reflue dal collettore della fogna cittadina, la S.C. ha dato rilievo, altresì, alla convenzione stipulata dall'ente in questione con il comune interessato, con la quale era stata affidata al primo la gestione del servizio idrico integrato, ponendo a suo carico il dovere di adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla normativa vigente in tema di sicurezza)”. Questa decisione è stata recentemente confermata da Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33122 del 18/12/2024 (Rv. 673178 - 01).
Del resto, che la responsabilità per l'evento di danno oggetto di causa sia imputabile proprio a
è comprovato dalla circostanza che appunto tale soggetto in epoca recente si è CP_1
preoccupato di realizzare interventi di manutenzione straordinaria della rete fognaria nel tratto di interesse: con le note scritte del 16.2.23 parte attrice ha infatti prodotto un documento datato
12.1.23 - sicuramente ammissibile non solo per le caratteristiche del rito estremamente Pt_5
flessibili data la mancanza di preclusioni processuali, ma anche perchè documento prodotto alla prima udienza utile successiva alla sua formazione – che dimostra che ha chiesto al CP_1
in tale data la pubblicazione sull'albo pretorio dell'avviso dell'inizio del Controparte_4
procedimento espropriativo ex art. 15 del D.P.R. n° 327/2001, al fine di consentire ai propri tecnici di introdursi in aree private allo scopo di eseguire rilievi ed indagini finalizzate alla “sistemazione della rete fognaria in Via dei Tini e Via Sapri”.
4.3. La quantificazione del danno: le prove testimoniali e la CTU Per_2
Deve a questo punto darsi conto che le prove testimoniali esperite in corso di causa e la CTU estimatoria eseguita dal geometra hanno consentito di accertare l'entità dei danni Per_2
patrimoniali subiti dai ricorrenti.
I testi escussi hanno confermato che nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2013 i piani seminterrati delle abitazioni poste ai civici nn. 10 e 12 di via dei Tini in Iolo sono stati invasi dalle acque provenienti dalla pubblica via, per il tramite della rampa carrabile esistente ed hanno raggiunto il livello di oltre
1 metro, danneggiando i muri, i mobili e le suppellettili ivi presenti;
i testi hanno quindi visionato le innumerevoli foto prodotte dai ricorrenti (circa 200 per l'abitazione di Parte_1
e quasi tutte prodotte con la memoria istruttoria), riconoscendo i
[...] Parte_2
luoghi oggetto di causa e gli oggetti ivi presenti, alcuni dei quali sono stati irrimediabilmente danneggiati e resi inservibili (in particolare, la foto 43 mostra il televisore danneggiato, la foto 44 mostra alcuni abiti in mezzo al fango, la foto 48 evidenzia il galleggiamento nell'acqua di alcuni oggetti e la foto 50 evidenzia il livello raggiunto dall'acqua nei locali).
I testi inoltre, rispondendo sul capitolo n. 11, hanno confermato che l'intero contenuto delle fosse biologiche, atteso l'alzarsi del livello dell'acqua, era sversato dai sanitari del bagno (vedi foto nn.
45 e 46) ed anche che per rimuovere la quantità di acqua infiltrata all'interno dei fabbricati fu necessario aspirarla mediante l'utilizzo di una motopompa da parte dei Vigili del Fuoco, con un intervento durato oltre 5 ore e mezza (risposta sul capitolo n. 15).
E' stata inoltre svolta in corso di causa una CTU estimatoria, eseguita dal geometra Per_2
al quale è stato chiesto di stimare i costi del ripristino degli immobili, verificare se essi
[...]
avessero subito un ulteriore deprezzamento, nonché stimare per quanto possibile il danno riportato ad arredi e suppellettili documentato in atti.
IL CTU ha eseguito un previo sopralluogo accertando che i locali seminterrati di proprietà di e risultano cinque, ossia cucina-pranzo, locale Parte_1 Parte_2
disimpegno-antibagno, w.c. con aspiratore, scannafosso e cantina;
Il locale cucina-pranzo risulta riscaldato per mezzo di pannelli radianti a pavimento, come anche bagno ed antibagno;
il bagno e lo scannafosso risultano serviti anche da termo-arredo, uno per ogni locale. I locali risultano dotati di impianto elettrico e la cucina-pranzo dotata di tubazione del gas per la cottura dei cibi, di termo- camino a legno, predisposizione di climatizzatore, nonché dotata di piano cottura, lavello, lavastoviglie, allarme montato successivamente all'allagamento e video citofono, oltre forno, microonde, t.v. e frigorifero. Il locale cantina risulta senza alcun segno di ammaloramento, lo scannafosso risulta con un “alone” su porzione di un lato per un'altezza di circa 16 cm, il bagno e l'anti-bagno non denotano alcun segno di ammaloramento degli ambienti e il locale cucina/pranzo mostra una fascia di circa cm. 30 di altezza dal pavimento per una lunghezza di circa cm. 50, identificabile come velatura-alone nell'imbiancatura.
Il CTU esaminando la mobilia ha riscontrato un rigonfiamento della parte bassa di alcuni mobili della cucina e ha verificato il mancato funzionamento della vasca JA come pure il rigonfiamento del mobile del bagno.
Esaminati gli attigui locali seminterrati di proprietà di o il CTU ha Parte_3 Parte_1
accertato trattarsi di locali aventi stesse dimensioni, destinazioni e caratteristiche dei precedenti, quindi speculari;
non sono state rilevate problematiche agli immobili, in quanto i locali risultano tinteggiati dal proprietario;
la cucina si presenta in più punti con rigonfiamenti negli sportelli ed in parte della struttura.
Quanto alla stima dei danni, il CTU ha esaminato l'elenco dei beni danneggiati stilato dai ricorrenti con l'indicazione dei rispettivi danni e/o spese sostenute, che tuttavia sono stati confermati solo in minima parte.
Per esempio, per i locali cucina e bagno sono stati richiesti danni per € 17.800,00, ma il CTU ha non ha rinvenuto nella documentazione agli atti alcun elemento che evidenzi l'originale costo di acquisto con relative fatture, anche solo per capire se la cucina fosse stata nuova, oppure usata, al momento del posizionamento nell'abitazione in esame;
ha inoltre evidenziato come l'originaria cucina fosse quella ancora in uso al momento del sopralluogo, a seguito ad alcuni interventi di ripristino e/o sostituzioni, quindi ha stimato solo un danno di 4.000,00 euro.
Per gli arredi sono stati richiesti danni per circa € 5.430,00, ma anche qui il CTU non ha rinvenuto nella documentazione agli atti alcun elemento che evidenzi l'originale costo di acquisto con relative fatture ed anzi ha evidenziato l'anomala presenza in tale elenco di alcuni beni che sicuramente non si trovavano a terra e quindi, visto che l'allagamento non ha interessato tutta l'altezza del locale interrato, non è chiaro come possano aver subito danni da allagamento (ad esempio: cornici, mensole, lampada da tavolo, ecc… ), pertanto ha stimato un danno complessivo di 1.500,00 euro.
Per gli elettrodomestici sono stati richiesti danni per circa € 3.300,00 ma anche qui il CTU non ha rinvenuto fatture di acquisto ed inoltre dalle fotografie agli atti non emerge né la presenza né
l'eventuale tipologia di danno subito;
quanto alla vasca ad idromassaggio, non vi è prova che il suo mancato funzionamento sia stato causato dagli allagamenti denunciati e comunque essa mantiene la sua fruibilità di base come semplice vasca non idromassaggio. Per i casalinghi sono stati richiesti danni per circa € 880,00 (tra cui padelle, teglie per pizza, stenditoio in acciaio, pietra ollare e simili), ma a parte la mancata produzione di fatture di acquisto, il CTU ha ritenuto che detti beni non possano essere considerati come integralmente distrutti a seguito di un allagamento.
Sono stati richiesti danni per circa € 355,00 circa per articoli alimentari ma tale importo è stato considerato dal CTU troppo alto per il normale consumo di una famiglia, tenuto anche conto del fatto che i locali per la loro destinazione avrebbero dovuto avere un uso solo saltuario.
Parimenti non è stato integralmente riconosciuto il danno di circa € 3.350,00 richiesto per articoli elettronici non solo per la totale mancanza di fatture di acquisto ma anche per non aver potuto verificare la loro obsolescenza al momento dell'allagamento, elemento questo che, per i beni di natura elettronica, riveste una forte influenza sul loro valore;
alcuni di essi inoltre non risultavano di normale presenza in locali ad uso solo saltuario (notebook, scanner, 2 router, cornici digitali, etc...).
Parimenti non è stato riconosciuto integralmente il danno di circa € 7.325,00 per i libri (vengono indicati ben 445 volumi) e di circa € 1.500,00 per trascrizioni e manoscritti, beni di cui andrebbe considerato il deprezzamento per stato d'uso e vetustà, assai significativo per tale tipologia di beni, non essendo stato indicato dai ricorrenti alcun elemento idoneo a giustificare gli importi richiesti;
come pure non è stato riconosciuto integralmente il danno per oltre 150 fumetti per un valore di circa € 370,00 in mancanza di informazione su un eventuale recupero, anche solo in parte.
Stesse considerazioni valgono per i danni per circa € 2.500,00 richiesti per indumenti, riconosciuti dal CTU solo nel limite di 500,00 euro non solo in mancanza di fatture di acquisto dei capi ma soprattutto perchè la rilevante quantità di tale materiale è apparsa di difficile stivaggio negli ambienti oggetto di causa, soprattutto alla luce dei già numerosissimi beni indicati dai ricorrenti, essendo inoltre beni che normalmente non sono presenti in locali ad uso strettamente saltuario utilizzati come cucina-pranzo e non come camera da letto.
Stesse considerazioni valgono per i danni per circa € 580,00 richiesti per farmaci e cosmetici e per i danni per circa € 600,00 per utensili e ferramenta, come pure per i danni per circa € 1.710,00, per articoli come cucina da campeggio, fornellino da campeggio, barbecue, 2 biciclette, penna e tagliacarta in argento, etc…, oggetti che secondo il CTU anche in caso di bagnamento non dovrebbero riportare danni significativi tanto da ritenersi completamente inutilizzabili, dei quali inoltre manca qualsiasi fattura a dimostrazione dell'originale costo di acquisto e di cui si sconosce la vetustà al momento del sinistro.
In definitiva il CTU per i locali seminterrati di proprietà di e Parte_1 Pt_2
ha stimato la somma di euro 6.000,00 quali costi da sostenere e/o sostenuti per il necessario
[...]
ripristino dell'immobile, precisando che a tale scopo va considerato non solo il costo della tinteggiatura delle pareti interne dei locali, ma anche le opere necessarie alla verifica degli impianti presenti (tra cui quello elettrico, quello televisivo, quello termoidraulico, le pompe etc..), oltre alle spese tecniche necessarie per le verifiche dei lavori da eseguirsi, considerati altresì i costi sostenuti per l'esecuzione di un piccolo cordolo di cemento in testa alla rampa di accesso ai locai interrati, il quale ha evitato altri allagamenti.
Per tutti i beni danneggiati il CTU ha stimato per tale appartamento un danno complessivo totale pari a € 12.450,00, avendo potuto verificare la merce che era stata lamentata danneggiata per mezzo della documentazione fotografica reperita, utilizzando una valutazione forfettaria, per un totale di danni subiti pari a di € 18.450,00.
Per i locali seminterrati di proprietà di e il CTU ha stimato la Parte_3 Parte_1
medesima somma di euro 6.000,00 quali costi da sostenere e/o sostenuti per il necessario ripristino dell'immobile, e la complessiva somma di € 2.750,00 per la riparazione di impianti e per l'oggettistica danneggiata, per un totale di € 8.750,00.
Il CTU ha inoltre escluso che gli immobili abbiano potuto subire a causa dell'allagamento un deprezzamento del loro valore commerciale, invero non giustificabile sul piano logico (essendo sufficienti le opere di ripristino per riportarli allo status quo ante) ed anzi ha evidenziato che una gran parte dei danni si sono verificati in conseguenza di un inopportuno utilizzo dei locali, i quali, secondo il permesso di costruire n. 94/2013 rilasciato dal Comune di , dovevano essere adibiti CP_4
a “taverna” ed invece erano - e sono tuttora - adibiti a cucina-soggiorno ed anzi lo scannafosso è stato rifinito con pavimento, pareti intonacate e parzialmente piastrellate e munito di riscaldamento.
E' ovvio che la taverna sia una destinazione d'uso diversa da quella di cucina-soggiorno, perchè presuppone un uso saltuario e non continuativo dei locali (difatti nel progetto edilizio allegato al permesso di costruire la cucina e il soggiorno erano previsti al piano superiore, vedi sempre alleg. D alla CTU e molti dei danni concretamente verificatisi riguardano proprio quei mobili o Per_2
quegli elettrodomestici che di fatto non avrebbero dovuto essere presenti nei locali, se essi fossero stati utilizzati secondo la loro corretta destinazione.
A parere del Tribunale le valutazioni del CTU devono essere recepite, non essendo condivisibili le censure formulate da parte ricorrente secondo le quali il consulente avrebbe operato valutazioni che non gli competevano, al di fuori del quesito formulato dal Giudice, nel momento in cui di propria iniziativa ha acquisito la documentazione tecnica presso l'ufficio Urbanistica del Comune di CP_4 per verificare la destinazione d'uso degli immobili secondo il permesso di costruire: è vero infatti che il Giudice non ha chiesto al CTU di valutare l'improprio utilizzo dei locali taverna da parte degli attori, ma tale questione è sorta in sede di operazioni peritali perché sollevata dal CT di CP_1
ed il consulente di ufficio ha correttamente proceduto alle conseguenti verifiche, perché la questione dell'uso improprio o meno dei locali è assolutamente rilevante ai fini della stima dei danni subiti;
è infatti evidente che, se davvero i locali seminterrati fossero stati adibiti ad uso saltuario di taverna, anziché ad uso continuativo di cucina e soggiorno (con relativo bagno e vasca idromassaggio), determinati beni non sarebbero stati ivi collocati e non sarebbero quindi stati danneggiati.
Inoltre, ammesso e non concesso che il CTU non abbia preso in esame talune fatture di acquisto pur presenti agli atti, come sostenuto da parte ricorrente, sol perchè non gli sarebbero stati specificamente indicati i relativi documenti dal CT dei ricorrenti, per poterli individuare nella gran massa di documentazione prodotta, è anche vero che nel formulare tale censura parte ricorrente richiama determinati documenti che tuttavia, complessivamente valutati, non consentono di inficiare le conclusioni del geometra infatti la presenza della fattura di acquisto della vasca Per_2
idromassaggio è irrilevante, perché non consente di poter qualificare come danno il relativo costo, non solo perché non c'è alcuna prova che essa abbia smesso di funzionare a seguito dell'allagamento e non per altre cause (nella foto 46 si vede solo che la vasca JA è sporca di fango), ma anche perchè, a monte, la vasca idromassaggio non avrebbe proprio dovuto essere allocata nel seminterrato.
Come pure le fatture di acquisto degli elettrodomestici e di alcuni mobili contenute nel doc. n. 276 documentano spese ben inferiori ai danni richiesti dai ricorrenti: invero la fattura n. 27/12 del
30.8.12 intestata a documenta una spesa di euro 5.620,00 (Iva compresa) per Parte_2
l'acquisto di forno, microonde, lavastoviglie e frigorifero tutti marca Samsung, nonché n. 3 mobili del bagno e la fattura n. 39/12 del 20.11.12, sempre intestata a documenta una Parte_2 spesa di euro 1.890,00 per l'acquisto di piano cottura, tavolo, sedie e sgabelli;
dunque l'insieme di questi beni risulta acquistato dalla ricorrente per euro 7.510,00 complessive, ma se si va a guardare il doc. 12, costituente l'elenco dei danni reclamati, si vede che i coniugi hanno Controparte_15
richiesto la complessiva somma di ben euro 17.800,00 per un insieme di beni che è costituito essenzialmente da questi appena elencati, oltre ai mobili della cucina e al parquet;
pertanto la valutazione del CTU di 4.000,00 euro complessivi per tutti i beni contenuti in questo elenco risulta congrua, considerato che il parquet è costato 2.140,00 euro (vedi fattura n. 29/12 sempre nel doc.
276), che i mobili della cucina presentavano alcuni rigonfiamenti ma non erano completamente inservibili (tanto è vero che non sono stati sostituiti, ma evidentemente sono stati sostituiti solo i pannelli danneggiati) ed infine che diversi elettrodomestici (come il piano cottura, il forno, il microonde) non avrebbero potuto essere allocati nei locali seminterrati perchè non utilizzabili ad uso cucina.
Si deve quindi escludere che la stima del CTU sia del tutto superficiale e poco aderente Per_2
alla realtà, come sostenuto da parte ricorrente, perché anzi talvolta alcune voci appaiono sovrastimate: premesso che per valutare il grado di deterioramento degli oggetti il CTU non ha potuto fare altro che basarsi sulle foto in atti, per esempio per i capi di abbigliamento il CTU ha riconosciuto un danno di 500 euro, ma nelle uniche tre foto di indumenti prodotte (n. 44 e nn.
124/125) si vedono rispettivamente n. 5 giubbotti a terra adagiati sul fango, e n. 2 giubbotti a terra bagnati, che non appaiono né di particolare pregio, né irrimediabilmente danneggiati e quindi inservibili;
peraltro nello scontrino della lavanderia di euro 44,00 sono appunto indicati n. 7 capi
(vedi doc. 277).
Unica voce di danno che effettivamente non sembra essere stata considerata dal CTU è quella per la pulizia dell'immobile a seguito dell'allagamento, che non pare possa essere logicamente ricompresa nel costo del ripristino dei locali (valutato dal CTU 6.000,00 euro): per tale voce di danno sono stati prodotti due prevenivi della impresa di Pulizie Argo, datati entrambi 25.8.13, per euro 3.700,00 +
Iva per i coniugi (considerando l'uso di macchinari, materiali e manodopera Persona_4 per 40 ore lavorative) e per euro 2.700,00 euro + Iva per (considerando l'uso di Parte_3
macchinari, materiali e manodopera per 25 ore lavorative: vedi doc. 277 e 278). I ricorrenti tuttavia non hanno depositato alcuna fattura e ciò induce a pensare che non abbiano effettivamente fatto ricorso all'impresa di pulizie ma abbiano provveduto in proprio a tale incombente (anche perchè il preventivo è successivo di 5 gg. all'evento ed è poco plausibile che i ricorrenti abbiano aspettato fino ad allora senza pulire i locali).
Pertanto tale voce di danno potrà essere considerata in via puramente equitativa, valutando l'importo di euro 800,00 per i coniugi e quello di euro 500,00 per Persona_5 [...]
Parte_3
Come pure in via equitativa va liquidata una ulteriore somma a titolo di danno non patrimoniale, in considerazione dell'indubbio disagio sofferto dai ricorrenti per non aver potuto utilizzare i locali per un certo periodo di tempo ed in considerazione del dispiacere subito per la perdita di alcuni oggetti di affezione (come libri, fumetti e fotografie), mentre non risultano provati danni alla salute causati da ambiente non salubre;
per tale danno non patrimoniale si stima in via equitativa l'ulteriore somma di euro 500,00 per ciascuno dei ricorrenti.
In definitiva il danno totale subito da e ammonta a € Parte_1 Parte_2
20.250,00 (18.450,00 + 800,00 + 500,00 + 500,00) e quello subito da o Parte_3 Parte_1 ammonta a € 9.750,00 (8.750,00 + 500,00 + 500,00).
Trattandosi di credito di valore ed essendo stata richiesta dai ricorrenti la rivalutazione monetaria, considerato che la consulenza tecnica estimatoria è stata depositata dal geom. in data Per_2
7.10.22, questi importi rivalutati da allora (con gli interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata) ammontano all'attualità ad euro 22.600,00 (somma arrotondata) per Parte_1 e e ad euro 10.880,00 (somma arrotondata) per
[...] Parte_2 Parte_3
Parte_1
Su tali somme capitali liquidate alla data della presente sentenza decorrono interessi legali di mora sino al saldo.
5. La domanda di manleva avanzata da verso la sua assicurazione. CP_1
A questo punto ci si deve chiedere se in questo giudizio riassunto abbia o meno CP_1
rinnovato la richiesta di condanna della sua assicurazione a manlevarla da una eventuale condanna risarcitoria nei confronti degli attori, posto che nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione depositata in data 24.5.19 nulla si legge in proposito e neppure nelle identiche conclusioni precisate nelle note scritte depositate in corso di causa, ripetute esattamente nelle difese conclusionali depositate rispettivamente in data 8.9.23 e 15.11.23.
La risposta alla domanda è positiva sol perchè il processo riassunto è una continuazione di quello svoltosi davanti al Tribunale di Prato conclusosi con la sentenza di incompetenza;
considerato altresì che nella parte motiva della comparsa di costituzione in questo giudizio, al paragrafo n. 59, ha precisato che “in ogni caso, la scrivente intende precisare che il presente contenzioso CP_1
è diretto ad ottenere il risarcimento di danni coperti da regolare polizza assicurativa n. 350688323 stipulata con (Doc. 6), tenuta a rilevare indenne nel denegato caso Controparte_3 CP_1 di soccombenza”.
5.1. L'eccezione di prescrizione.
Prima di esaminare nel merito la domanda di manleva svolta da verso la sua CP_1 compagnia di assicurazione occorre esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata da quest'ultima.
La compagnia sostiene che in relazione all'allagamento del 19/20 agosto 2013 il difensore dei ricorrenti ha avanzato a la prima richiesta di risarcimento in data 20.9.13, la quale è CP_1
stata protocollata da in data 3.10.13 (vedi in tal senso il doc. 3 di;
ciò CP_1 CP_3 nonostante l'assicurata ha denunciato il sinistro alla sua assicurazione, nel contempo chiedendo di essere manlevata rispetto alla domanda risarcitoria degli attori, solo mediante la notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo di fronte al Tribunale di Prato avvenuta nel giugno del 2017 e, pertanto, ben oltre i 2 anni previsti dall'art. 2952, comma secondo c.c..
A parere del Tribunale l'eccezione è fondata.
Nel caso di specie si applica l'art. 2952 comma secondo cc, secondo cui i diritti derivanti dal contratto di assicurazione – ad eccezione di quello al pagamento delle rate di premio – si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, che va correlato con il comma terzo che aggiunge, con norma speciale per la responsabilità civile, che
“nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”.
Come giustamente sostenuto da , il termine biennale di prescrizione è quindi Controparte_3
cominciato a decorrere dal 3.10.13, ma entro il 3.10.15 non ha a sua volta chiesto CP_1
l'indennizzo alla sua assicurazione, neppure in via stragiudiziale, così interrompendo il termine di prescrizione.
, nella sua comparsa di risposta depositata davanti a questo TRAP successivamente CP_1 alla comparsa di risposta di , non ha svolto alcuna difesa in merito all'eccezione di Controparte_3
prescrizione e solo nella prima memoria ex art. 183 cpc ha sostenuto una argomentazione difensiva, tuttavia infondata.
Secondo nel caso di specie il termine biennale di prescrizione non sarebbe decorso in CP_1 quanto alla fattispecie si applicherebbe il disposto del quarto comma dell'art. 2952 cc, che testualmente recita: “la comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finchè il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto”.
L'argomentazione difensiva è infondata, in quanto nel caso di specie non è intervenuta entro il termine biennale di prescrizione alcuna comunicazione di alla sua assicurazione della CP_1 richiesta del terzo danneggiato o dell'azione risarcitoria da quest'ultimo proposta, tale da far scattare la sospensione: e' infatti ovvio che se avesse entro il 3.10.15 comunicato alla CP_1 sua assicurazione la richiesta risarcitoria degli attori chiedendo l'indennizzo previsto dalla polizza,
o se entro detto termine avesse direttamente notificato alla compagnia l'atto di chiamata in causa, il termine biennale si sarebbe interrotto e da tale momento sarebbe rimasto sospeso sino al termine del presente giudizio;
invece ciò non è accaduto e quindi la notifica dell'atto di chiamata in causa avvenuta nel giugno 2017 non può avere sospeso il corso della prescrizione ai sensi del quarto comma della norma, perché a quella data la prescrizione era già ampiamente maturata ed è evidente che si può parlare di sospensione del termine di prescrizione solo se esso non è ancora interamente decorso.
La domanda di manleva di deve quindi essere rigettata. CP_1
6. Le spese processuali. Le spese processuali si regolano sulla base del principio di soccombenza e dunque è CP_1
tenuta a rimborsarle sia agli attori che alla sua assicurazione, mentre gli attori sono tenuti a rimborsare le spese al . Controparte_4
Le spese si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri medi del DM 55/14, come aggiornati dal DM 147/22, sulla base del valore della causa in relazione al danno concretamente riconosciuto, computate tutte le fasi processuali ed applicato in favore dei ricorrenti anche l'aumento del 30% ex art. 4, comma secondo, per la difesa di più parti aventi stessa posizione processuale e perché difese contro più soggetti.
Ai ricorrenti spetta anche la liquidazione delle spese sostenute per il loro CT ing. , per CP_9
euro 1.142,00 comprensivo di accessori (vedi fatture prodotte in allegato alle note conclusive dei ricorrenti del 18.9.23), mentre non spetta alcuna liquidazione delle spese sostenute in favore del geom. autore della consulenza di parte che ha riconosciuto una svalutazione del 30% del Per_6
valore di mercato degli immobili, in realtà inesistente.
Vanno poi sensibilmente ridotte le spese sostenute dai ricorrenti in favore del geom. CP_16
, che ha svolto le funzioni di CT nella consulenza e che ha chiesto come onorario
[...] Per_2
3.000,00 euro per i coniugi e 1.800,00 euro per o Persona_4 Parte_3
invero tale compenso appare esoso, sia in relazione ai danni concretamente accertati in Parte_1
relazione ai quali andrebbe parametrato ex art. 11 DM 182/2002, sia considerando che il CT non ha prontamente segnalato al CTU, come da sua richiesta, durante il corso delle operazioni peritali e prima del deposito della bozza di relazione (avvenuta in data 13.9.22), gli specifici documenti telematici in cui erano riprodotte le fatture di acquisto dei beni, i quali sono stati individuati e trasmessi dal CT al CTU solo con le sue successive osservazioni (vedi sul punto a pag. 8 e a pag.
19/20 CTU;
vedi anche il dettaglio delle operazioni peritali eseguite, depositato dal CTU in Per_2
data 7.10.22 unitamente alla richiesta di liquidazione del compenso). Si ritiene pertanto, in applicazione della facoltà di cui all'art. 92, comma primo cpc, di liquidare per il pagamento degli onorari del geom. la minor somma di euro 500,00, oltre cassa previdenziale geometri del CP_16
5%.
Il , pure vittorioso, non ha invece richiesto il pagamento delle competenze del Controparte_4
proprio CT, nè ha prodotto la relativa notula o fattura.
Infine le spese delle due CTU svolte in corso di causa vanno imputate per metà a carico di e per metà a carico di , considerato che le due convenute hanno CP_1 Controparte_3 contestato sia nell'an che nel quantum la pretesa risarcitoria, che invece proprio sulla base dei due accertamenti tecnici è risultata fondata.
PQM
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ogni altra domanda o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così decide:
accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore CP_1
di e della somma di euro 22.600,00 e in favore di Parte_1 Parte_2
o della somma di euro 10.880,00, oltre in entrambi i casi a interessi Parte_3 Parte_1
legali dalla presente sentenza e sino al saldo;
rigetta la domanda dei ricorrenti svolta nei confronti del;
Controparte_4
rigetta la domanda di manleva svolta da nei confronti di;
CP_1 Controparte_3
condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dai ricorrenti, che liquida CP_1
in € 9.900,80 per compensi professionali, oltre al 15% per spese forfettarie, oltre Iva e Cap come per legge, oltre a euro 1.142,00 per la CT e a euro 500,00 oltre cassa geometri del 5% per CP_9
la CT;
CP_16
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali sostenute dal , che Controparte_4
liquida in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese forfettarie, oltre Iva e Cap come per legge;
condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da , che CP_1 Controparte_3
liquida in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese forfettarie, oltre Iva e
Cap come per legge;
pone definitivamente le spese delle due CTU svolte in corso di causa, come già liquidate con separati decreti, per metà a carico di e per metà a carico di . CP_1 Controparte_3
Così deciso in Firenze in data 16.4.25
Il Presidente estensore
Dott.ssa Dania Mori