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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14798 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47316 / 2023 promossa da:
Avv. , difeso in proprio ed elettivamente domiciliato Parte_1
presso il suo studio in Roma, via Zandonai n. 75
ATTORE nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Maria Corbò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni n. 55
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
14.10.2025.
OGGETTO: controversia in materia di assicurazione.
Con ricorso ex art. 281- decies cpc, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, evocava in giudizio Parte_1 [...]
e, premesso di aver sottoscritto la Polizza Salute per la Controparte_1
famiglia n. 80015960320602 con la Compagnia resistente (ex polizza Fideuram) in data 1996 e di averla sempre rinnovata, di aver aperto nel luglio 2021 il sinistro n.
2021080000016000 per il rimborso delle cure mediche sostenute per aver contratto il
Pagina 1 virus Sars-OV 2, che tale sinistro gli veniva liquidato nel settembre 2021 con il riconoscimento di una diaria giornaliera di € 103,00 per i 37 giorni di isolamento per un totale di € 3.822,00, di aver contratto nuovamente il virus nel dicembre 2021 quando decideva di trascorrere qualche giorno all'estero per le festività natalizie, che arrivato alle ore 22.00 del 28.12.2021 all'aeroporto di Abu Dabi - dove avrebbe dovuto trascorrere una sola notte in albergo per poi ripartire per Dubai - ed eseguito un tampone obbligatorio risultava nuovamente positivo, che era stato obbligato a scegliere di raggiungere una struttura medica ospedaliera attrezzata o l'autoisolamento, che sceglieva la seconda opzione presso l'hotel già prenotato per quella sera, che l'isolamento era durato alcuni giorni e la spesa sostenuta, al netto della prima notte già prenotata, era pari ad € 1.574,65, che tornato in Italia risultava negativo al virus in data 09.01.2022 soffrendo tuttavia di prolungati diversi malesseri, che la diaria giornaliera prevista in polizza era pari ad € 103,00 che moltiplicata per i dodici giorni di malattia gli davano diritto all'indennizzo di € 1.236,00, che successivamente gli veniva rilasciato il green pass che riportava la data del 30.12.21 come data dell'accertato contagio per motivi legati ai tempi tecnici della registrazione, che provvedeva ad aprire il nuovo sinistro, che il pagamento dell'indennizzo gli veniva rifiutato in quanto la Compagnia sosteneva che l'evento non rientrava nelle coperture di polizza, che successivamente veniva reso edotto che per le polizze stipulate prima del 09.03.2020 l'estensione della garanzia era terminata l'08.03.2021, che tale modifica di polizza non era stata in alcun modo comunicata inducendo, tra l'altro, in errore il ricorrente che poco tempo prima era stato indennizzato per il medesimo evento, chiedeva quindi il risarcimento dei danni non solo materiali ma anche non patrimoniali e morali, evidenziando che il tentativo di mediazione aveva avuto esito negativo, con richiesta di condanna della controparte - previo accertamento della validità ed efficacia della polizza - al pagamento nei suoi confronti di € 1.574,65 per il risarcimento danni subiti a seguito dell'isolamento obbligatorio, di € 1.236,00 per i giorni di diaria, di € 878,00 per le spese mediche sostenute come da ricevute in atti e di € 1.423,11 per il risarcimento danni non
Pagina 2 patrimoniali, per complessivi € 5.111,76 o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata chiedeva la condanna della Compagnia resistente al pagamento dei giorni di diaria per € 1.236,00 oltre ai danni subiti per l'isolamento obbligatorio di €
1.574,65 per complessivi € 2.810,65; in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto. Parte resistente, oltre a ritenere la domanda infondata e non provata, deduceva la carenza di copertura assicurativa in quanto la polizza prevedeva esclusivamente il rimborso per le spese di cura sostenute dall'assicurato nei casi di ricovero - con o senza intervento chirurgico - resosi necessario da malattia o infortunio o, nel caso in cui l'assicurato non avesse sostenuto spese per il ricovero o per l'intervento chirurgico, una diaria sostitutiva del rimborso, con il limite di 180 giorni, e il pagamento di un indennizzo, in caso di invalidità permanente non inferiore al 25% derivata da malattia insorta durante la vigenza della polizza e non oltre un anno dopo la sua cessazione, secondo una specifica tabella. Specificava, poi, che a fronte dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del OV Controparte_1
aveva previsto, in modo del tutto gratuito e per tutte le polizze
[...]
sanitarie, l'estensione della diaria di ricovero non solo al caso di degenza in ospedale ma anche durante l'isolamento domiciliare e senza alcuna franchigia o periodi di carenza sino all'08.03.2021, come da comunicato stampa del 12.06.2020; solo sulla base di tale estensione - limitata nel tempo - la Compagnia aveva provveduto a liquidare all'odierno ricorrente il precedente sinistro (spese di isolamento domiciliare dovuto al contagio del OV dal 24.08.2020 al 29.09.2020) mentre quello per cui è causa, si era verificato il 28.12.2021, oltre il limite temporale di efficacia dell'estensione gratuitamente offerta a tutti gli assicurati;
del tutto legittimamente quindi l'indennizzo era stato rifiutato in quanto l'evento non era coperto dalla polizza. Contestava, comunque, le domande formulate ritenendo non dovute le spese richieste per il soggiorno presso l'albergo di Abu Dabi in quanto la polizza prevedeva solo il rimborso delle spese di cura ma non certo le spese sostenute per il soggiorno presso una struttura alberghiera. Nulla poi era dovuto per la diaria giornaliera in
Pagina 3 quanto il sinistro si era verificato oltre il termine dell'estensione gratuita della polizza e comunque le due domande non potevano essere entrambe svolte in quanto le previsioni del rimborso delle spese sostenute per il ricovero e la diaria giornaliera erano tra loro alternative. Negava il danno non patrimoniale e morale in quanto, oltre che non provati, non erano compresi in garanzia;
analogamente negava il diritto al rimborso per le spese mediche. Chiedeva quindi il rigetto di tutte le domande di parte ricorrente in quanto prive di copertura assicurativa e comunque, in subordine, in quanto infondate e non provate;
con vittoria delle spese di giudizio.
Con le memorie ex art. 281- duodecies, IV comma, cpc parte ricorrente dichiarava l'illegittimità della limitazione della validità della polizza per la garanzia contro il
OV ad un solo anno. Il OV, infatti, quale malattia, era da considerarsi ab origine ricompreso nella polizza sanitaria di cui si discute ed un'eventuale esclusione dello stesso dalle malattie indennizzabili sarebbe dovuto essere portato a conoscenza degli assicurati quale modifica contrattuale. Dichiarava, infine, che lo stesso Ministero della Salute, con nota del 28.05.2021, aveva equiparato il periodo di isolamento fiduciario al ricovero ospedaliero. Precisava, quindi, le conclusioni chiedendo, previo accertamento della validità e dell'efficacia della polizza, che la controparte venisse condannata, in via principale, al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'isolamento obbligatorio per € 1.574,65, oltre ai giorni di diaria pari ad € 1.236,00
e al rimborso delle spese mediche sostenute nei novanta giorni successivi al sinistro pari ad € 878,00 per un totale di € 3.688,65 o, in via secondaria, al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'isolamento obbligatorio per € 1.574,65 e al rimborso delle spese mediche sostenute nei novanta giorni successivi al sinistro per € 878,00 per un totale di € 2.452,65; con rinuncia alla richiesta di risarcimento dei danni morali come precedentemente richiesti.
Con le memorie ex art. 281- duodecies, IV comma, cpc la Compagnia resistente, riportandosi a tutte le precedenti difese, evidenziava come nel caso in esame - diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente - non era stato rigettato l'indennizzo in quanto il OV non era riconosciuto come malattia o in quanto
Pagina 4 malattia espressamente esclusa ma semplicemente perché il caso in esame non rientrava nelle garanzie di polizza poiché non vi era stato alcun ricovero e, di conseguenza, alcuna spesa di degenza era stata sostenuta né alcuna diaria poteva essere corrisposta.
La causa veniva istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti;
all'udienza del 14.10.2025, a seguito di discussione e previa surroga, da parte di questo giudice, nel proprio ruolo della causa assegnata originariamente ad altro giudice trasferito presso altri uffici come da disposizioni del Presidente di Sezione f.f., veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, III comma, cpc, previa concessione di termini per il deposito di note conclusive.
La domanda non è fondata e deve essere rigettata.
Parte attrice ha depositato la polizza originaria stipulata nel 1996 da Controparte_2
per il proprio nucleo familiare, che vede tra le persone assicurate anche parte attrice,
; incontestata è la circostanza che la polizza sia stata sempre Parte_1
rinnovata e che fosse in vigore all'epoca dei fatti.
Entrambe le parti, poi, hanno depositato le condizioni generali di assicurazione;
tra le due produzioni non sussiste alcuna difformità. Si tratta pertanto di comprenderne l'esatta portata al fine di stabilire se l'evento denunciato da parte ricorrente sia ricompreso o meno in garanzia.
Le condizioni generali di contratto prevedono - pag. 6, Oggetto dell'Assicurazione - il rimborso delle spese di cura nei casi di ricovero, con o senza intervento chirurgico, resosi necessario da malattia o infortunio, oltre al rimborso delle spese di cura sostenute per altre cause non applicabili al caso di specie (intervento chirurgico senza ricovero resosi necessario da malattia o infortunio e ricovero resosi necessario da parto o aborto terapeutico).
Inoltre prevede il rimborso di alcune spese di degenza e di cura sostenute durante il ricovero o per l'intervento chirurgico e alcune spese sostenute nei 90 giorni precedenti o successivi al ricovero o intervento chirurgico “purché pertinenti la
Pagina 5 malattia o l'infortunio che ha reso necessario il ricovero o l'intervento chirurgico”.
E' inoltre prevista come garanzia aggiuntiva la diaria sostitutiva del rimborso spese nel caso in cui l'assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa di degenza o di cura.
Nel caso in esame il ricorrente ha contratto il covid;
trattasi effettivamente di malattia, ossia di un'alterazione patologica dello stato di salute del Parte_1
Tuttavia il ricorrente non è stato né ricoverato né tantomeno operato a causa del contagio da covid e pertanto la polizza non è operativa nel caso di specie;
alcun rimborso né alcuna diaria sostitutiva gli sono dovute in quanto entrambe le garanzie sono legate ad un avvenuto ricovero: la prima infatti riguarda il rimborso di alcune spese sostenute durante il ricovero e nei 90 giorni precedenti e/o successivi allo stesso, l'altra, in alternativa, nel caso in cui l'assicurato, pur con il ricovero, non abbia sostenuto alcuna spesa tra quelle indicate come rimborsabili.
Non può ritenersi valida, secondo questo giudice, l'assimilazione proposta dal tra la degenza ospedaliera e l'isolamento domiciliare fiduciario in caso di Parte_1
contagio da covid.
Innanzitutto lo stesso glossario di polizza identifica il termine RICOVERO con la degenza, anche diurna (day hospital), in istituto di cura pubblico o privato: è evidente quindi il riferimento esclusivo ad un ricovero presso un ospedale o una casa di cura.
Inconferente a tal fine appare poi la produzione in giudizio della segnalazione del
09.04.2022 della di Controparte_3
alcune criticità relative alla copertura assicurativa del personale della Polizia di Stato con Intesa San Paolo RBM Salute in tema di contagio da covid, non appartenendo il ricorrente alle forze di polizia né conoscendo poi il reale contenuto della polizza collettiva di cui ci si lamenta.
Altresì inconferente appare la nota del del 28.05.2021, sempre Controparte_3
prodotta da parte ricorrente, con cui si rappresenta che l'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza fiduciaria domiciliare con sorveglianza attiva dovute al covid-19 “ …
Pagina 6 inizialmente è stata stabilita dall'art. 19 del decreto legge n. 9/2020 e successivamente dall'art. 87, comma 1, del decreto legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020 …”, in quanto normativa espressamente riferita ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Pertanto tali disposizioni, sia per la ristretta platea a cui sono riferite rispetto all'intera collettività sia per la loro natura emergenziale in quanto dettate in epoca di pandemia, sono insuscettibili di applicazione più generalizzata e non sono certo dotate di efficacia tale da andare a modificare le pattuizioni intercorse tra privati.
Nessuna nota del Ministero della Salute in merito all'asserita equiparazione è stata poi prodotta da parte ricorrente ma esclusivamente delle risposte in merito alla malattia.
La domanda viene pertanto rigettata per inoperatività della polizza, essendo del tutto infondate le doglianze di parte attrice del non riconoscimento da parte di
[...]
del covid come malattia o dell'esclusione dello stesso dalle Controparte_4
malattie rientranti nella polizza in esame, con conseguente illegittima modifica delle pattuizioni contrattuali in quanto non comunicate agli assicurati.
A fronte delle chiare disposizioni contrattuali deve infine ritenersi irrilevante la precedente liquidazione effettuata nel 2021 a favore di parte ricorrente - sempre per contagio da covid avvenuto nel 2020 - in quanto la Compagnia aveva previsto gratuitamente, come da comunicato stampa del 12.06.2020, un'estensione - per tutte le polizze salute - della diaria da ricovero anche durante l'isolamento domiciliare ma tale gratuita estensione era stata prevista sino all'08.03.2021 pertanto non era operante all'epoca dei fatti di causa (dicembre 2021).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura media tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa:
Pagina 7 - rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
per inoperatività della polizza nel caso in esame;
Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di giudizio che liquida in € 2.552,00 per compenso
[...]
professionale oltre spese generali, IVA e CPA.
Roma, 24.10. 2025
Il Giudice
Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate
Pagina 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47316 / 2023 promossa da:
Avv. , difeso in proprio ed elettivamente domiciliato Parte_1
presso il suo studio in Roma, via Zandonai n. 75
ATTORE nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Maria Corbò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni n. 55
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
14.10.2025.
OGGETTO: controversia in materia di assicurazione.
Con ricorso ex art. 281- decies cpc, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, evocava in giudizio Parte_1 [...]
e, premesso di aver sottoscritto la Polizza Salute per la Controparte_1
famiglia n. 80015960320602 con la Compagnia resistente (ex polizza Fideuram) in data 1996 e di averla sempre rinnovata, di aver aperto nel luglio 2021 il sinistro n.
2021080000016000 per il rimborso delle cure mediche sostenute per aver contratto il
Pagina 1 virus Sars-OV 2, che tale sinistro gli veniva liquidato nel settembre 2021 con il riconoscimento di una diaria giornaliera di € 103,00 per i 37 giorni di isolamento per un totale di € 3.822,00, di aver contratto nuovamente il virus nel dicembre 2021 quando decideva di trascorrere qualche giorno all'estero per le festività natalizie, che arrivato alle ore 22.00 del 28.12.2021 all'aeroporto di Abu Dabi - dove avrebbe dovuto trascorrere una sola notte in albergo per poi ripartire per Dubai - ed eseguito un tampone obbligatorio risultava nuovamente positivo, che era stato obbligato a scegliere di raggiungere una struttura medica ospedaliera attrezzata o l'autoisolamento, che sceglieva la seconda opzione presso l'hotel già prenotato per quella sera, che l'isolamento era durato alcuni giorni e la spesa sostenuta, al netto della prima notte già prenotata, era pari ad € 1.574,65, che tornato in Italia risultava negativo al virus in data 09.01.2022 soffrendo tuttavia di prolungati diversi malesseri, che la diaria giornaliera prevista in polizza era pari ad € 103,00 che moltiplicata per i dodici giorni di malattia gli davano diritto all'indennizzo di € 1.236,00, che successivamente gli veniva rilasciato il green pass che riportava la data del 30.12.21 come data dell'accertato contagio per motivi legati ai tempi tecnici della registrazione, che provvedeva ad aprire il nuovo sinistro, che il pagamento dell'indennizzo gli veniva rifiutato in quanto la Compagnia sosteneva che l'evento non rientrava nelle coperture di polizza, che successivamente veniva reso edotto che per le polizze stipulate prima del 09.03.2020 l'estensione della garanzia era terminata l'08.03.2021, che tale modifica di polizza non era stata in alcun modo comunicata inducendo, tra l'altro, in errore il ricorrente che poco tempo prima era stato indennizzato per il medesimo evento, chiedeva quindi il risarcimento dei danni non solo materiali ma anche non patrimoniali e morali, evidenziando che il tentativo di mediazione aveva avuto esito negativo, con richiesta di condanna della controparte - previo accertamento della validità ed efficacia della polizza - al pagamento nei suoi confronti di € 1.574,65 per il risarcimento danni subiti a seguito dell'isolamento obbligatorio, di € 1.236,00 per i giorni di diaria, di € 878,00 per le spese mediche sostenute come da ricevute in atti e di € 1.423,11 per il risarcimento danni non
Pagina 2 patrimoniali, per complessivi € 5.111,76 o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata chiedeva la condanna della Compagnia resistente al pagamento dei giorni di diaria per € 1.236,00 oltre ai danni subiti per l'isolamento obbligatorio di €
1.574,65 per complessivi € 2.810,65; in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto. Parte resistente, oltre a ritenere la domanda infondata e non provata, deduceva la carenza di copertura assicurativa in quanto la polizza prevedeva esclusivamente il rimborso per le spese di cura sostenute dall'assicurato nei casi di ricovero - con o senza intervento chirurgico - resosi necessario da malattia o infortunio o, nel caso in cui l'assicurato non avesse sostenuto spese per il ricovero o per l'intervento chirurgico, una diaria sostitutiva del rimborso, con il limite di 180 giorni, e il pagamento di un indennizzo, in caso di invalidità permanente non inferiore al 25% derivata da malattia insorta durante la vigenza della polizza e non oltre un anno dopo la sua cessazione, secondo una specifica tabella. Specificava, poi, che a fronte dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del OV Controparte_1
aveva previsto, in modo del tutto gratuito e per tutte le polizze
[...]
sanitarie, l'estensione della diaria di ricovero non solo al caso di degenza in ospedale ma anche durante l'isolamento domiciliare e senza alcuna franchigia o periodi di carenza sino all'08.03.2021, come da comunicato stampa del 12.06.2020; solo sulla base di tale estensione - limitata nel tempo - la Compagnia aveva provveduto a liquidare all'odierno ricorrente il precedente sinistro (spese di isolamento domiciliare dovuto al contagio del OV dal 24.08.2020 al 29.09.2020) mentre quello per cui è causa, si era verificato il 28.12.2021, oltre il limite temporale di efficacia dell'estensione gratuitamente offerta a tutti gli assicurati;
del tutto legittimamente quindi l'indennizzo era stato rifiutato in quanto l'evento non era coperto dalla polizza. Contestava, comunque, le domande formulate ritenendo non dovute le spese richieste per il soggiorno presso l'albergo di Abu Dabi in quanto la polizza prevedeva solo il rimborso delle spese di cura ma non certo le spese sostenute per il soggiorno presso una struttura alberghiera. Nulla poi era dovuto per la diaria giornaliera in
Pagina 3 quanto il sinistro si era verificato oltre il termine dell'estensione gratuita della polizza e comunque le due domande non potevano essere entrambe svolte in quanto le previsioni del rimborso delle spese sostenute per il ricovero e la diaria giornaliera erano tra loro alternative. Negava il danno non patrimoniale e morale in quanto, oltre che non provati, non erano compresi in garanzia;
analogamente negava il diritto al rimborso per le spese mediche. Chiedeva quindi il rigetto di tutte le domande di parte ricorrente in quanto prive di copertura assicurativa e comunque, in subordine, in quanto infondate e non provate;
con vittoria delle spese di giudizio.
Con le memorie ex art. 281- duodecies, IV comma, cpc parte ricorrente dichiarava l'illegittimità della limitazione della validità della polizza per la garanzia contro il
OV ad un solo anno. Il OV, infatti, quale malattia, era da considerarsi ab origine ricompreso nella polizza sanitaria di cui si discute ed un'eventuale esclusione dello stesso dalle malattie indennizzabili sarebbe dovuto essere portato a conoscenza degli assicurati quale modifica contrattuale. Dichiarava, infine, che lo stesso Ministero della Salute, con nota del 28.05.2021, aveva equiparato il periodo di isolamento fiduciario al ricovero ospedaliero. Precisava, quindi, le conclusioni chiedendo, previo accertamento della validità e dell'efficacia della polizza, che la controparte venisse condannata, in via principale, al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'isolamento obbligatorio per € 1.574,65, oltre ai giorni di diaria pari ad € 1.236,00
e al rimborso delle spese mediche sostenute nei novanta giorni successivi al sinistro pari ad € 878,00 per un totale di € 3.688,65 o, in via secondaria, al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'isolamento obbligatorio per € 1.574,65 e al rimborso delle spese mediche sostenute nei novanta giorni successivi al sinistro per € 878,00 per un totale di € 2.452,65; con rinuncia alla richiesta di risarcimento dei danni morali come precedentemente richiesti.
Con le memorie ex art. 281- duodecies, IV comma, cpc la Compagnia resistente, riportandosi a tutte le precedenti difese, evidenziava come nel caso in esame - diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente - non era stato rigettato l'indennizzo in quanto il OV non era riconosciuto come malattia o in quanto
Pagina 4 malattia espressamente esclusa ma semplicemente perché il caso in esame non rientrava nelle garanzie di polizza poiché non vi era stato alcun ricovero e, di conseguenza, alcuna spesa di degenza era stata sostenuta né alcuna diaria poteva essere corrisposta.
La causa veniva istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti;
all'udienza del 14.10.2025, a seguito di discussione e previa surroga, da parte di questo giudice, nel proprio ruolo della causa assegnata originariamente ad altro giudice trasferito presso altri uffici come da disposizioni del Presidente di Sezione f.f., veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, III comma, cpc, previa concessione di termini per il deposito di note conclusive.
La domanda non è fondata e deve essere rigettata.
Parte attrice ha depositato la polizza originaria stipulata nel 1996 da Controparte_2
per il proprio nucleo familiare, che vede tra le persone assicurate anche parte attrice,
; incontestata è la circostanza che la polizza sia stata sempre Parte_1
rinnovata e che fosse in vigore all'epoca dei fatti.
Entrambe le parti, poi, hanno depositato le condizioni generali di assicurazione;
tra le due produzioni non sussiste alcuna difformità. Si tratta pertanto di comprenderne l'esatta portata al fine di stabilire se l'evento denunciato da parte ricorrente sia ricompreso o meno in garanzia.
Le condizioni generali di contratto prevedono - pag. 6, Oggetto dell'Assicurazione - il rimborso delle spese di cura nei casi di ricovero, con o senza intervento chirurgico, resosi necessario da malattia o infortunio, oltre al rimborso delle spese di cura sostenute per altre cause non applicabili al caso di specie (intervento chirurgico senza ricovero resosi necessario da malattia o infortunio e ricovero resosi necessario da parto o aborto terapeutico).
Inoltre prevede il rimborso di alcune spese di degenza e di cura sostenute durante il ricovero o per l'intervento chirurgico e alcune spese sostenute nei 90 giorni precedenti o successivi al ricovero o intervento chirurgico “purché pertinenti la
Pagina 5 malattia o l'infortunio che ha reso necessario il ricovero o l'intervento chirurgico”.
E' inoltre prevista come garanzia aggiuntiva la diaria sostitutiva del rimborso spese nel caso in cui l'assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa di degenza o di cura.
Nel caso in esame il ricorrente ha contratto il covid;
trattasi effettivamente di malattia, ossia di un'alterazione patologica dello stato di salute del Parte_1
Tuttavia il ricorrente non è stato né ricoverato né tantomeno operato a causa del contagio da covid e pertanto la polizza non è operativa nel caso di specie;
alcun rimborso né alcuna diaria sostitutiva gli sono dovute in quanto entrambe le garanzie sono legate ad un avvenuto ricovero: la prima infatti riguarda il rimborso di alcune spese sostenute durante il ricovero e nei 90 giorni precedenti e/o successivi allo stesso, l'altra, in alternativa, nel caso in cui l'assicurato, pur con il ricovero, non abbia sostenuto alcuna spesa tra quelle indicate come rimborsabili.
Non può ritenersi valida, secondo questo giudice, l'assimilazione proposta dal tra la degenza ospedaliera e l'isolamento domiciliare fiduciario in caso di Parte_1
contagio da covid.
Innanzitutto lo stesso glossario di polizza identifica il termine RICOVERO con la degenza, anche diurna (day hospital), in istituto di cura pubblico o privato: è evidente quindi il riferimento esclusivo ad un ricovero presso un ospedale o una casa di cura.
Inconferente a tal fine appare poi la produzione in giudizio della segnalazione del
09.04.2022 della di Controparte_3
alcune criticità relative alla copertura assicurativa del personale della Polizia di Stato con Intesa San Paolo RBM Salute in tema di contagio da covid, non appartenendo il ricorrente alle forze di polizia né conoscendo poi il reale contenuto della polizza collettiva di cui ci si lamenta.
Altresì inconferente appare la nota del del 28.05.2021, sempre Controparte_3
prodotta da parte ricorrente, con cui si rappresenta che l'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza fiduciaria domiciliare con sorveglianza attiva dovute al covid-19 “ …
Pagina 6 inizialmente è stata stabilita dall'art. 19 del decreto legge n. 9/2020 e successivamente dall'art. 87, comma 1, del decreto legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020 …”, in quanto normativa espressamente riferita ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Pertanto tali disposizioni, sia per la ristretta platea a cui sono riferite rispetto all'intera collettività sia per la loro natura emergenziale in quanto dettate in epoca di pandemia, sono insuscettibili di applicazione più generalizzata e non sono certo dotate di efficacia tale da andare a modificare le pattuizioni intercorse tra privati.
Nessuna nota del Ministero della Salute in merito all'asserita equiparazione è stata poi prodotta da parte ricorrente ma esclusivamente delle risposte in merito alla malattia.
La domanda viene pertanto rigettata per inoperatività della polizza, essendo del tutto infondate le doglianze di parte attrice del non riconoscimento da parte di
[...]
del covid come malattia o dell'esclusione dello stesso dalle Controparte_4
malattie rientranti nella polizza in esame, con conseguente illegittima modifica delle pattuizioni contrattuali in quanto non comunicate agli assicurati.
A fronte delle chiare disposizioni contrattuali deve infine ritenersi irrilevante la precedente liquidazione effettuata nel 2021 a favore di parte ricorrente - sempre per contagio da covid avvenuto nel 2020 - in quanto la Compagnia aveva previsto gratuitamente, come da comunicato stampa del 12.06.2020, un'estensione - per tutte le polizze salute - della diaria da ricovero anche durante l'isolamento domiciliare ma tale gratuita estensione era stata prevista sino all'08.03.2021 pertanto non era operante all'epoca dei fatti di causa (dicembre 2021).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura media tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa:
Pagina 7 - rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
per inoperatività della polizza nel caso in esame;
Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di giudizio che liquida in € 2.552,00 per compenso
[...]
professionale oltre spese generali, IVA e CPA.
Roma, 24.10. 2025
Il Giudice
Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate
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