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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/02/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott. ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice nella causa iscritta a ruolo generale N. 3212-2024 tra
( CUI : con l'Avv. Marco BIGONI Parte_1 C.F._1
Parte Ricorrente
e
difesa ex lege da Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato - Firenze
Parte Convenuta ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 14/03/2024 , , cittadino del Bangladesh ivi nato il [...] ha Parte_1 impugnato la decisione con cui il Questore di Arezzo il 22.1.2024 - adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Perugia - ha respinto la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998 formalizzata in Questura il 14.3.2023 .
Nel ricorso ha esposto che la suddetta Commissione Territoriale aveva espresso parere negativo, a cui il Questore si è necessariamente adeguato, sulla sussistenza dei presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ma che tuttavia tali presupposti sussistono laddove venga valorizzato, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998 il reale percorso di integrazione socio- lavorativa maturato dal ricorrente in Italia rapportato alla condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi ove fosse costretto a tornare nel Paese da cui
Pagina 1 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini Pt_2
è sostanzialmente sradicato e che è afflitto da una situazione di diffusa instabilità socio-politico- economica, nonché sanitaria.
Ha esposto di avere fatto ingresso in Italia nel 2019 provvedendo nell'immediatezza alla richiesta d'asilo ma che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone aveva respinto la domanda, decisione negativa che egli aveva impugnato avanti al Tribunale di Catanzaro che al momento della presentazione della odierna domanda non aveva ancora deciso
In particolare ha rilevato di stare lavorando con stabilità e redditi dignitosi documentati da dichiarazione ISEE , lettera di assunzione contratti e buste paga nonostante il ritiro da parte della Questura del cedolino attestante la presentazione della domanda di protezione speciale ed ha concluso chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale con ordine alla Questura di rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con provvedimento in data 29.3.2024 il giudice relatore per il Collegio, ravvisate gravi e comprovate ragioni, ha sospeso il provvedimento impugnato nella parte in cui ordinava al ricorrente di lasciare il Territorio Nazionale ed ha ordinato alla Questura di la CP_1 restituzione della ricevuta di presentazione dell'istanza di riconoscimento della protezione speciale per consentirgli proseguimento dell'attività lavorativa.
Il giudice ha fissato quindi la data per la discussione del ricorso invitando il ricorrente a chiarire per evitare giudicati contrastanti l'esito della procedura ex articolo 35 bis D.L.vo 25\2008 pendente avanti al tribunale di Catanzaro.
Il si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistendo al ricorso di cui chiede il rigetto rifacendosi al parere della Commissione per la quale nonostante il lasso di tempo trascorso sul territorio, che non era stato indicato alcun elemento che esporrebbe il ricorrente ad una situazione di particolare vulnerabilità in caso di ritorno in Bangladesh né la documentazione prodotta e le dichiarazioni rese erano sufficienti per dimostrare un effettivo e stabile percorso di integrazione, non potendosi reputare idonea a tal fine la sola documentazione lavorativa in assenza di ulteriori elementi
La causa è stata quindi trattata all'udienza del 13.2.2025 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni osservato solo dalla difesa del ricorrente .
Nella nota depositata la difesa ha però informato, in risposta ai chiarimenti già chiesti dal giudice relatore, che il procedimento pendente avanti il Tribunale di Catanzaro si è concluso con l'accoglimento parziale del ricorso e il riconoscimento del diritto dell'odierno di ricorrente rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex articolo 19 comma 1.2 D.L.vo 286\1998 .
Ha chiesto comunque che la P.A. sia condannata alle spese di lite nell'abito di un giudizio di soccombenza virtuale.
IN DIRITTO Sulla domanda proposta in questo giudizio volta al riconoscimento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'art. 19 D.L.vo 286\1998 è certamente cessata in maniera chiara ed evidente la materia del contendere avendo il ricorrente ottenuto (nella pendenza di questo giudizio) in via giurisdizionale il permesso di soggiorno per protezione
Pagina 2 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
speciale convertibile in permesso di lavoro dal Tribunale Catanzaro nell'ambito del procedimento ex articolo 35 bis D.L.vo 25.\2008 talché il presente procedimento, diretto ad ottenere il medesimo permesso, non ha alcuna utilità di proseguire .
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Si ravvisano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite posto che, se è vero che il Tribunale di Catanzaro ha riconosciuto i presupposti della misura richiesta anche al Questore di Arezzo lo deve avere fatto su una documentazione ancora più aggiornata (al giugno 2024, epoca della decisione del Tribunale di Catanzaro) e ricca di quella presentata al Questore oltre un anno prima , senza contare che, è stato il giudice relatore per il collegio a sollevare la questione di litispendenza \connessione per continenza che ha portato alla cessazione della materia del contendere e.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione disattesa e respinta
- dichiara la cessazione della materia del contendere
- spese interamente compensate.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19.2.2025 sul relazione della d.ssa Guttadauro
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
spese interamente compensate. dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott. ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice nella causa iscritta a ruolo generale N. 3212-2024 tra
( CUI : con l'Avv. Marco BIGONI Parte_1 C.F._1
Parte Ricorrente
e
difesa ex lege da Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato - Firenze
Parte Convenuta ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 14/03/2024 , , cittadino del Bangladesh ivi nato il [...] ha Parte_1 impugnato la decisione con cui il Questore di Arezzo il 22.1.2024 - adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Perugia - ha respinto la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998 formalizzata in Questura il 14.3.2023 .
Nel ricorso ha esposto che la suddetta Commissione Territoriale aveva espresso parere negativo, a cui il Questore si è necessariamente adeguato, sulla sussistenza dei presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ma che tuttavia tali presupposti sussistono laddove venga valorizzato, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998 il reale percorso di integrazione socio- lavorativa maturato dal ricorrente in Italia rapportato alla condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi ove fosse costretto a tornare nel Paese da cui
Pagina 1 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini Pt_2
è sostanzialmente sradicato e che è afflitto da una situazione di diffusa instabilità socio-politico- economica, nonché sanitaria.
Ha esposto di avere fatto ingresso in Italia nel 2019 provvedendo nell'immediatezza alla richiesta d'asilo ma che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone aveva respinto la domanda, decisione negativa che egli aveva impugnato avanti al Tribunale di Catanzaro che al momento della presentazione della odierna domanda non aveva ancora deciso
In particolare ha rilevato di stare lavorando con stabilità e redditi dignitosi documentati da dichiarazione ISEE , lettera di assunzione contratti e buste paga nonostante il ritiro da parte della Questura del cedolino attestante la presentazione della domanda di protezione speciale ed ha concluso chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale con ordine alla Questura di rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con provvedimento in data 29.3.2024 il giudice relatore per il Collegio, ravvisate gravi e comprovate ragioni, ha sospeso il provvedimento impugnato nella parte in cui ordinava al ricorrente di lasciare il Territorio Nazionale ed ha ordinato alla Questura di la CP_1 restituzione della ricevuta di presentazione dell'istanza di riconoscimento della protezione speciale per consentirgli proseguimento dell'attività lavorativa.
Il giudice ha fissato quindi la data per la discussione del ricorso invitando il ricorrente a chiarire per evitare giudicati contrastanti l'esito della procedura ex articolo 35 bis D.L.vo 25\2008 pendente avanti al tribunale di Catanzaro.
Il si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistendo al ricorso di cui chiede il rigetto rifacendosi al parere della Commissione per la quale nonostante il lasso di tempo trascorso sul territorio, che non era stato indicato alcun elemento che esporrebbe il ricorrente ad una situazione di particolare vulnerabilità in caso di ritorno in Bangladesh né la documentazione prodotta e le dichiarazioni rese erano sufficienti per dimostrare un effettivo e stabile percorso di integrazione, non potendosi reputare idonea a tal fine la sola documentazione lavorativa in assenza di ulteriori elementi
La causa è stata quindi trattata all'udienza del 13.2.2025 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni osservato solo dalla difesa del ricorrente .
Nella nota depositata la difesa ha però informato, in risposta ai chiarimenti già chiesti dal giudice relatore, che il procedimento pendente avanti il Tribunale di Catanzaro si è concluso con l'accoglimento parziale del ricorso e il riconoscimento del diritto dell'odierno di ricorrente rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex articolo 19 comma 1.2 D.L.vo 286\1998 .
Ha chiesto comunque che la P.A. sia condannata alle spese di lite nell'abito di un giudizio di soccombenza virtuale.
IN DIRITTO Sulla domanda proposta in questo giudizio volta al riconoscimento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'art. 19 D.L.vo 286\1998 è certamente cessata in maniera chiara ed evidente la materia del contendere avendo il ricorrente ottenuto (nella pendenza di questo giudizio) in via giurisdizionale il permesso di soggiorno per protezione
Pagina 2 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
speciale convertibile in permesso di lavoro dal Tribunale Catanzaro nell'ambito del procedimento ex articolo 35 bis D.L.vo 25.\2008 talché il presente procedimento, diretto ad ottenere il medesimo permesso, non ha alcuna utilità di proseguire .
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Si ravvisano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite posto che, se è vero che il Tribunale di Catanzaro ha riconosciuto i presupposti della misura richiesta anche al Questore di Arezzo lo deve avere fatto su una documentazione ancora più aggiornata (al giugno 2024, epoca della decisione del Tribunale di Catanzaro) e ricca di quella presentata al Questore oltre un anno prima , senza contare che, è stato il giudice relatore per il collegio a sollevare la questione di litispendenza \connessione per continenza che ha portato alla cessazione della materia del contendere e.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione disattesa e respinta
- dichiara la cessazione della materia del contendere
- spese interamente compensate.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19.2.2025 sul relazione della d.ssa Guttadauro
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
spese interamente compensate. dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
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