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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/11/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice Dott. Carlo Gabutti, all'udienza del 05/11/2025 celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha emesso nella causa iscritta al n. R.G. 1036 /2025
SENTENZA
TRA
, CF: ) nata il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Caterina Simonetta
(C.F. , del Foro di Palmi, giusta procura in calce al presente atto, ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Rizziconi alla Via S. Teresa n. 22, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la
[...] carica presso la Sede Centrale di Roma, Via Ciro il Grande n. 21, la Sede Provinciale di
Reggio Calabria, Via D. Romeo n. 15 e la Sede Locale di Palmi, Via Alessandro Volta 2;
RESISTENTE
OGGETTO: Pensione Di Vecchiaia Anticipata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/03/2025, l'istante in epigrafe ha dedotto:
-Di aver inoltrato in data 03.08.2024 all' domanda di pensione di vecchiaia anticipata, CP_1
respinta dall' per assenza del requisito dell'invalidità pari o superiore all'80%; CP_1
-Di essere in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 1, co. 1 e 8 del D.Lgs n. 503/92, ossia: compimento dell'età anagrafica di 55 anni;
requisito contributivo pari a 1040 settimane;
-Di aver proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di reiezione dell' . CP_1
Tanto premesso, ella ha chiesto l'accertamento di una percentuale di invalidità pari o superiore all'80% ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata dalla data di inoltro della domanda amministrativa o, in subordine, da quella riconosciuta in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' , il quale resisteva con diffuse argomentazioni al ricorso e ne CP_1
chiedeva il rigetto.
La causa all'odierna udienza, celebrata secondo le modalità innanzi indicate, veniva decisa sulla base dei documenti come da sentenza versata in atti.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, co. 1 e 8 del D.Lgs n. 503/92.
Nello specifico, la predetta norma dispone che “
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata. […]
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
Ebbene, nel caso in esame il ricorso presenta una carenza assertiva, non avendo la Pt_2
indicato le mansioni e l'attività lavorativa svolta. Trattandosi di prestazione riconducibile all'invalidità ordinaria ex lege 222/84, invero, la ricorrente nulla ha dedotto in ordine all'attività lavorativa disimpegnata e ha genericamente allegato di avere il requisito contributivo.
Anche se la norma de qua non specifica a quale tipo di invalidità si debba fare riferimento e non menziona espressamente la l. 222/84, si deve ritenere che la percentuale di invalidità dell'80% debba essere accertata in base ai criteri stabiliti per l'invalidità pensionabile sia per ragioni di tipo sistematico, in quanto la disposizione di legge è inserita in un contesto normativo concernente i trattamenti previdenziali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non i benefici di carattere assistenziale, sia per ragioni di tipo teleologico. Il legislatore, infatti, consente all'invalido di fruire del trattamento pensionistico con un'anzianità anagrafica inferiore rispetto agli altri lavoratori e tale trattamento di favore può giustificarsi solo in presenza di un'elevata riduzione della capacità lavorativa intesa non in modo generico ma con riferimento alle mansioni effettivamente svolte.
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità, (Cass. 15465/2004; cfr. anche Cass. 12726/2008) secondo cui “la percentuale dell'invalidità specificata dalla norma, ai fini dell'applicabilità dell'innalzamento dell'età pensionabile, esclude infatti qualsiasi differenziazione dei soggetti invalidi in relazione alla prestazione (assegno di invalidità ovvero pensione di inabilità) e comprende ovviamente, essendo fissato un limite minimo di invalidità, anche quella situazione di invalidità totale che consente, in concorso con gli altri requisiti di legge, la concessione della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 della legge n.
222/1984, da calcolarsi a norma dello stesso articolo. Questa interpretazione della norma è avvalorata dal testo dell'art. 3 della legge delega n. 421 del 1992, che espressamente indicava gli "inabili" come soggetti da escludere dall'innalzamento dell'età pensionabile. Trova conferma, altresì, nella legislazione successiva ed in particolare nell'art. 1 comma 15 della legge n. 335 del 1995, il quale espressamente prevede che "le maggiorazioni di cui all'art. 2 comma 3 della legge 12 giugno 1984 n. 222 si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di una anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato.” D'altra parte, ulteriore argomento a sostegno della tesi in esame si desume dal recente orientamento della Suprema Corte (Cass. 11750/2015) secondo cui l'assegno di invalidità civile risulta compatibile con il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata. Si tratta, infatti, di due istituti diversi, basati su due presupposti differenti.
Tale deficit di allegazione, dunque, determina il rigetto della domanda. Le suddette carenze assertive non possono essere sanate neppure valorizzando la documentazione allegata al ricorso. Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1878/2012) secondo cui “nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto,
l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti
o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, considerato il contrasto giurisprudenziale sul punto e la diversa qualità delle parti, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in persona del Dott. Carlo Gabutti, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Palmi, 05/11/2025
Il Giudice
Dott. Carlo Gabutti