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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 849/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: IERINO GIUSEPPE, Presidente
LUCENTE PAOLA, AT
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2302/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21576 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21576 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21576 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23641 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23641 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23641 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ha proposto ricorso in opposizione, nei confronti di CI spa e comune di
Cosenza avverso gli avvisi di accertamento nn 21576 e 23641, entrambi notificati il 21/12/23 e relativi rispettivamente a TARSU dal 2017 al 2019 per euro 10.256,00 e TARSU dal 2020 al 2022 per euro
8.624,00 sul magazzino sito alla Indirizzo_1
Evidenziava di essere stato nudo proprietario dell'immobile e che al momento dell'estensione del dominio lo stesso versava in condizioni di abbandono, era privo di arredi e dell'impianto elettrico, mentre l'impianto idrico non produceva consumi, perciò era inidoneo a produrre rifiuti negli anni di riferimento.
Ciò in base all'art 1 co 641 della L 147/2013 in vigore dal 1/1/2014.
Eccepiva l'omessa notifica sul calcolo del tributo, l'erronea quantificazione della superficie calpestabile stimata in mq 117 in luogo dei ritenuti mq 170, l'illegittima applicazione del cumulo materiale in luogo del cumulo giuridico per le sanzioni, erronea indicazione della categoria 13 per mancata destinazione del locale alla vendita e corretta individuazione nella categoria n 03 di locale adibito a deposito.
Si costituiva il comune di Cosenza che evidenziava, anzitutto, il difetto di legittimazione passiva dell'ente in favore del concessionario, e nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso
Municipia non si costituiva in giudizio.
La Corte, all'udienza della 6/02/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni sollevate dalla Parte Resistente costituita, il Comune di Cosenza.
Non si rileva un difetto di legittimazione passiva dell'Ente impositore, nonostante il Comune di Cosenza abbia affidato al concessionario Municipia s.p.a. l'incarico anche per l'accertamento dei tributi locali, oltre che per la riscossione.
La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, richiamata nelle controdeduzioni stabilisce il principio di diritto condivisibile secondo il quale l'affidamento al concessionario per l'accertamento dei tributi determina come conseguenza che anche il concessionario rivesta legittimazione passiva e quindi possa essere chiamato in giudizio dal contribuente, come nel caso di specie.
Tuttavia, le pronunce della Corte di Cassazione non escludono affatto la legittimazione passiva dell'Ente impositore, interessato a contrastare gli argomenti del contribuente, in particolare quelli riguardanti il merito della pretesa e coinvolgenti delibere, dichiarazioni, denunce, autorizzazioni o altri atti o fatti noti all'Ente impositore al quale il tributo è devoluto.
Nel merito il ricorso non merita accoglimento.
Giova evidenziare che l'immobile oggetto dell'avviso di accertamento non risulta iscritto alla TARI perché non dichiarato dal contribuente.
Ebbene, presupposto della tassa rifiuti è "il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani" (art. 1 comma 641 e ss I. 147/2013).
Secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 641 e seguenti della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità
2014) la Tari è dovuta nel caso in cui l'immobile inciso dal tributo sia suscettibile di produrre rifiuti.
Ne consegue che sono soggetti alla Tari anche gli immobili non utilizzati, nonostante non risultino essere allacciati alle reti idriche. Come nel caso della Tarsu, anche per la Tari la norma di legge impone la tassazione di tutti gli immobili “suscettibili di produrre rifiuti urbani”.
Del resto, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, riconduce l'applicazione del tributo alla mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, prescindendo dall'effettiva produzione degli stessi.
La tassa deve inoltre essere versata anche nel caso in cui non venga utilizzato il servizio di smaltimento svolto dall'amministrazione comunale.
La Corte di cassazione ha infatti più volte sottolineato che il presupposto della Tarsu era la semplice occupazione o detenzione di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ai sensi dell'articolo 62 del Dlgs
507/1993 e che l'esclusione di alcune parti dei locali dalla tassazione perché non idonee a produrre rifiuti
è subordinata all'adeguata delimitazione delle stesse e alla presenza di documentazione idonea a comprovare il diritto all'esclusione .
Peraltro l'onere della prova grava sempre sul contribuente che vuol far valere il diritto all'esclusione.
II D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, al comma 2, prevede che non sono soggetti alla tarsu i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
Una inutilizzabilità oggettiva che non dipenda, dunque, dalla scelta del proprietario dell'immobile.
La norma prescrive che il contribuente che intende far valere tale non assoggettamento al tributo ha l'onere di indicare tali circostanze nella denuncia originaria o di variazione, evenienza non ricorrente nella fattispecie che occupa-
Parimenti sulla errata applicazione delle sanzioni, osserva la Corte che in tema di tributi comunali non si ravvisano i presupposti per l'applicazione del criterio del cumulo giuridico. Il regime del cumulo giuridico si applica, invero, solo in questi casi: 1) Concorso formale. Quando con una sola azione od omissione si violano diverse disposizioni anche relative a tributi diversi (concorso formale eterogeneo). II) Concorso materiale. Quando anche con più azioni od omissioni si commettono diverse violazioni formali della medesima disposizione (concorso materiale omogeneo). III)Continuazione.
In considerazione di quanto osservato si può dedurre che in tema di tributi comunali, per le fattispecie ravvisabili di violazioni proprie di tale sistema, il regime del cumulo giuridico sia applicabile solo alle violazioni 11 formali (concorso materiale) e cioè a quelle violazioni che non incidono sulla determinazione del tributo.
Pertanto, perché si possa applicare il cumulo giuridico a più periodi di imposta occorre verificare che sussista il concorso di violazioni formali o la progressione nei vari anni considerati: che si ripetano, in sostanza, le stesse violazioni di carattere formale (omessa indicazione del codice fiscale, eccetera) oppure che le stesse siano legate da un vincolo di progressione che conduce alla violazione più grave.
Epperò al cumulo giuridico non sono interessati i tributi comunali, per i quali siffatto schema sanzionatorio rileva solo per le violazioni di carattere formale (non incidenti sul tributo).
La motivazione degli avvisi è congrua.
Al destinatario, pertanto, sono stati forniti tutti i dati necessari per ricostruire l'iter seguito dall'Amministrazione, le ragioni dell'imposizione della tassa e gli elementi posti a base del calcolo operato
(ubicazione dell'immobile non contestata, aliquota applicata con il richiamo alle delibere adottate dall'Amministrazione Comunale, mq. di superficie occupata, importo da pagare, richiami normativi e regolamentari ecc.) in perfetta sintonia con le disposizioni contenute nell'art. 71 L. 507/93 ed il contribuente è stato posto in condizione di esercitare validamente il suo diritto di difesa,
Quanto alla erronea enucleazione del magazzino,. in una piuttosto che in altra categoria l'assunto del ricorrente è meramente asserito e non dimostrato.
Parimenti non è dimostrata la diversa e minore ampiezza del magazzino, posto che la produzione allegata, costituita da uno stralcio di documento, peraltro, neppure sottoscritto non appare idonea a contrastare la superficie computata dall'ente.
P.Q.M.
La Corte tributaria provinciale di Cosenza, in composizione monocratica sezione quinta, definitivamente pronunciando così decide:
Rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del comune di Cosenza che si liquidano in complessive euro 780,00 da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ove richiesto.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: IERINO GIUSEPPE, Presidente
LUCENTE PAOLA, AT
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2302/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21576 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21576 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21576 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23641 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23641 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23641 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ha proposto ricorso in opposizione, nei confronti di CI spa e comune di
Cosenza avverso gli avvisi di accertamento nn 21576 e 23641, entrambi notificati il 21/12/23 e relativi rispettivamente a TARSU dal 2017 al 2019 per euro 10.256,00 e TARSU dal 2020 al 2022 per euro
8.624,00 sul magazzino sito alla Indirizzo_1
Evidenziava di essere stato nudo proprietario dell'immobile e che al momento dell'estensione del dominio lo stesso versava in condizioni di abbandono, era privo di arredi e dell'impianto elettrico, mentre l'impianto idrico non produceva consumi, perciò era inidoneo a produrre rifiuti negli anni di riferimento.
Ciò in base all'art 1 co 641 della L 147/2013 in vigore dal 1/1/2014.
Eccepiva l'omessa notifica sul calcolo del tributo, l'erronea quantificazione della superficie calpestabile stimata in mq 117 in luogo dei ritenuti mq 170, l'illegittima applicazione del cumulo materiale in luogo del cumulo giuridico per le sanzioni, erronea indicazione della categoria 13 per mancata destinazione del locale alla vendita e corretta individuazione nella categoria n 03 di locale adibito a deposito.
Si costituiva il comune di Cosenza che evidenziava, anzitutto, il difetto di legittimazione passiva dell'ente in favore del concessionario, e nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso
Municipia non si costituiva in giudizio.
La Corte, all'udienza della 6/02/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni sollevate dalla Parte Resistente costituita, il Comune di Cosenza.
Non si rileva un difetto di legittimazione passiva dell'Ente impositore, nonostante il Comune di Cosenza abbia affidato al concessionario Municipia s.p.a. l'incarico anche per l'accertamento dei tributi locali, oltre che per la riscossione.
La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, richiamata nelle controdeduzioni stabilisce il principio di diritto condivisibile secondo il quale l'affidamento al concessionario per l'accertamento dei tributi determina come conseguenza che anche il concessionario rivesta legittimazione passiva e quindi possa essere chiamato in giudizio dal contribuente, come nel caso di specie.
Tuttavia, le pronunce della Corte di Cassazione non escludono affatto la legittimazione passiva dell'Ente impositore, interessato a contrastare gli argomenti del contribuente, in particolare quelli riguardanti il merito della pretesa e coinvolgenti delibere, dichiarazioni, denunce, autorizzazioni o altri atti o fatti noti all'Ente impositore al quale il tributo è devoluto.
Nel merito il ricorso non merita accoglimento.
Giova evidenziare che l'immobile oggetto dell'avviso di accertamento non risulta iscritto alla TARI perché non dichiarato dal contribuente.
Ebbene, presupposto della tassa rifiuti è "il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani" (art. 1 comma 641 e ss I. 147/2013).
Secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 641 e seguenti della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità
2014) la Tari è dovuta nel caso in cui l'immobile inciso dal tributo sia suscettibile di produrre rifiuti.
Ne consegue che sono soggetti alla Tari anche gli immobili non utilizzati, nonostante non risultino essere allacciati alle reti idriche. Come nel caso della Tarsu, anche per la Tari la norma di legge impone la tassazione di tutti gli immobili “suscettibili di produrre rifiuti urbani”.
Del resto, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, riconduce l'applicazione del tributo alla mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, prescindendo dall'effettiva produzione degli stessi.
La tassa deve inoltre essere versata anche nel caso in cui non venga utilizzato il servizio di smaltimento svolto dall'amministrazione comunale.
La Corte di cassazione ha infatti più volte sottolineato che il presupposto della Tarsu era la semplice occupazione o detenzione di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ai sensi dell'articolo 62 del Dlgs
507/1993 e che l'esclusione di alcune parti dei locali dalla tassazione perché non idonee a produrre rifiuti
è subordinata all'adeguata delimitazione delle stesse e alla presenza di documentazione idonea a comprovare il diritto all'esclusione .
Peraltro l'onere della prova grava sempre sul contribuente che vuol far valere il diritto all'esclusione.
II D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, al comma 2, prevede che non sono soggetti alla tarsu i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
Una inutilizzabilità oggettiva che non dipenda, dunque, dalla scelta del proprietario dell'immobile.
La norma prescrive che il contribuente che intende far valere tale non assoggettamento al tributo ha l'onere di indicare tali circostanze nella denuncia originaria o di variazione, evenienza non ricorrente nella fattispecie che occupa-
Parimenti sulla errata applicazione delle sanzioni, osserva la Corte che in tema di tributi comunali non si ravvisano i presupposti per l'applicazione del criterio del cumulo giuridico. Il regime del cumulo giuridico si applica, invero, solo in questi casi: 1) Concorso formale. Quando con una sola azione od omissione si violano diverse disposizioni anche relative a tributi diversi (concorso formale eterogeneo). II) Concorso materiale. Quando anche con più azioni od omissioni si commettono diverse violazioni formali della medesima disposizione (concorso materiale omogeneo). III)Continuazione.
In considerazione di quanto osservato si può dedurre che in tema di tributi comunali, per le fattispecie ravvisabili di violazioni proprie di tale sistema, il regime del cumulo giuridico sia applicabile solo alle violazioni 11 formali (concorso materiale) e cioè a quelle violazioni che non incidono sulla determinazione del tributo.
Pertanto, perché si possa applicare il cumulo giuridico a più periodi di imposta occorre verificare che sussista il concorso di violazioni formali o la progressione nei vari anni considerati: che si ripetano, in sostanza, le stesse violazioni di carattere formale (omessa indicazione del codice fiscale, eccetera) oppure che le stesse siano legate da un vincolo di progressione che conduce alla violazione più grave.
Epperò al cumulo giuridico non sono interessati i tributi comunali, per i quali siffatto schema sanzionatorio rileva solo per le violazioni di carattere formale (non incidenti sul tributo).
La motivazione degli avvisi è congrua.
Al destinatario, pertanto, sono stati forniti tutti i dati necessari per ricostruire l'iter seguito dall'Amministrazione, le ragioni dell'imposizione della tassa e gli elementi posti a base del calcolo operato
(ubicazione dell'immobile non contestata, aliquota applicata con il richiamo alle delibere adottate dall'Amministrazione Comunale, mq. di superficie occupata, importo da pagare, richiami normativi e regolamentari ecc.) in perfetta sintonia con le disposizioni contenute nell'art. 71 L. 507/93 ed il contribuente è stato posto in condizione di esercitare validamente il suo diritto di difesa,
Quanto alla erronea enucleazione del magazzino,. in una piuttosto che in altra categoria l'assunto del ricorrente è meramente asserito e non dimostrato.
Parimenti non è dimostrata la diversa e minore ampiezza del magazzino, posto che la produzione allegata, costituita da uno stralcio di documento, peraltro, neppure sottoscritto non appare idonea a contrastare la superficie computata dall'ente.
P.Q.M.
La Corte tributaria provinciale di Cosenza, in composizione monocratica sezione quinta, definitivamente pronunciando così decide:
Rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del comune di Cosenza che si liquidano in complessive euro 780,00 da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ove richiesto.