Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/04/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2181/24 V.G.
introdotta da
Parte 2 elett.te dom.ti in Lavello Parte 1 '
presso lo studio dell'avv. Gustavo Di Ciommo che li rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrenti
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: affidamento e mantenimento di figli minori.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 05.03.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
Parte_1 e Parte 2Con ricorso del 08.11.2024
hanno chiesto congiuntamente che sia regolamentato l'affidamento, la frequentazione con i genitori e il relativo contributo di mantenimento del figlio minore Per 1 nato il
29.07.2018 dalla relazione affettiva tra essi intercorsa, ai seguenti patti e condizioni:
A) Affidare il figlio minore, Persona 2 ad entrambi i
/
sull'affidamento genitori secondo le disposizioni condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La Sig.ra Pt 1 avrà la facoltà
- love lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella del figlio Per 1 purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza,
Pt 1 sarà tenuta a darne tempestiva notiziala Sig.ra
Pt 2al Sig. con congruo preavviso di tempo.
B) II CP_1 Pt 2 compatibilmente con i propri impegni di
/
lavoro e salvi diversi accordi tra i genitori, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio almeno due pomeriggi alla settimana (il martedì ed il giovedì) dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Il padre potrà, altresì, tenere con sé il figlio nei weekend alternativamente una settimana (il venerdì e il sabato) e la successiva settimana (il sabato e la domenica), dalle ore 10.00 alle ore 21.00.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà del piccolo Per_1
C) Per quanto concerne le festività natalizie, ad anni alterni, il Sig. Pt 2 avrà la facoltà di trascorrere con il figlio i giorni del 23 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 21.00.
Relativamente alle vacanze pasquali, il Sig. Pt 2 avrà la facoltà di trascorrere con il figlio, ad anni alterni, il sabato e la domenica di Pasqua e l'anno successivo il lunedì e il martedì in albis in modo che Per_1 possa trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa.
In ordine alle vacanze estive, il Sig. Pt 2 avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig. Pt 2
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
Qualora la Sig.ra Pt 1 decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio, dovrà darne notizia al Sig.
Pt 2 con congruo preavviso indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. Ogni giorno il padre potrà trattenersi al telefono o in videochiamata con il figlio in un orario compreso tra le
19.00 e le 20.00, senza interferenze della madre o di chicchessia
Considerata la capacità lavorativa di entrambi e l'età D)
del figlio ancora minorenne, il Sig. Parte 2
quale genitore non collocatario a decorrere dal
-
prossimo mese di novembre compreso, si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio per dodici mensilità, la somma globale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici Istat-Foi, purchè
l'indice sia positivo.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della
Sig.ra Pt 1 , oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla medesima, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese solare.
Il Sig. Pt 2 rimborserà, inoltre, alla Sig.ra Pt 1 il E)
50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio Per 1 dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche
(con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi,
viaggivacanza trascorsi in assenza dei genitori, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
F) Il Sig. Pt 2 rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
H) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
I) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono in maniera indipendente.
All'udienza del 05.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte, i ricorrenti hanno concluso in conformità dell'accordo e la causa è stata riservata in decisione.
Come detto, i ricorrenti hanno concordato le condizioni regolatrici dell'affidamento, della frequentazione e del mantenimento del figlio minore.
In merito ai rapporti tra i genitori, l'accordo non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
Esso risponde inoltre all'interesse del figlio minore a giovarsi dell'affidamento congiunto e della conseguente partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la sua educazione, la sua istruzione e gli indirizzi di vita, nonché all'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi.
Anche dal punto di vista economico, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, come documentata in atti, secondo la quale la madre lavora come aiuto cuoco con contratto a tempo determinato presso un ristorante-pizzeria di Lavello e percepisce una retribuzione mensile di circa
1.000,00 euro, mentre il padre è socio di maggioranza nonché amministratore e legale rappresentante di una società che gestisce un Bar Tabacchi in Lavello e ha un reddito annuale medio complessivo di circa 50.000,00 euro,
l'accordo garantisce il diritto del minore al mantenimento ed al soddisfacimento delle sue esigenze di vita.
Esso va pertanto omologato.
Nulla per le spese, considerata la domanda congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda con ricorso del proposta da Parte 1 e Parte 2
08.11.2024 così provvede:
a) omologa l'accordo delle parti sull'affidamento, la collocazione abitativa prevalente, la frequentazione con il genitore non convivente e il mantenimento del figlio minore Per 1 come integralmente trascritto nella parte motiva della presente sentenza;
b) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio del 26.03.2025
La Presidente est.