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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/12/2025, n. 3303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3303 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1621/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1621/2025 promossa in grado d'appello
DA
, nato a [...], il [...], residente in Parte_1
Castelnovetto (PV), via Marconi n. 19, CF: , rappresentato C.F._1
e difeso giusta delega in atti, dall'Avv. PIERCARLO COLLIVIGNARELLI del
Foro di Pavia (CF: ) con studio in Vigevano (PV) via C.F._2
Felice Cavallotti n. 8, presso cui ha eletto domicilio (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo Pec:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] d Puglia il 22.03.1946 cf. Controparte_1
, residente in [...]
Nazionale n. 391/b, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Panzeri (C.F.
) – PEC del Foro di C.F._4 Email_2
pagina 1 di 9 CC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CC Via Lungolario
C. Battisti n. 14;
APPELLATA avente ad oggetto: contratto di comodato sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia L'Ill.Ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, tener fermo il rilascio dell'immobile, che costituisce la conclusione più semplice e che non andava trattata in via riconvenzionale:
1) Condannare controparte al pagamento dell'importo di euro 19.600, oltre al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 cpc.
2) Ammettere le prove, come indicate in atto di citazione, purificate di ogni ed eventuale giudizio preclusivo.
3) Ammettere il terzo capitolo di prova, la cui non ammissione, non si è neppure compresa, trattandosi di soggetti che non avrebbero fatto altro che affermare che sono stati versati 19.600 euro.
4) Ordinare all'istituto bancario San Paolo di Robbio, di conoscere dettagliatamente, tutti i versamenti effettuati da e Parte_2 Parte_3
(Doc. 1 e 2).
[...]
5) Invitare controparte alla comunicazione dovuta per legge, della presenza dell'amministratore di sostegno, perché non si può conoscere che tutti i soggetti in Italia che ne abbiano diritto, siano pubblicizzati.
6) Restituzione delle somme per cui è stato condannato , oltre Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria, a cui si aggiunga un congruo importo, per la lite temeraria.
pagina 2 di 9 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio di primo e secondo grado”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria di rito e di merito, così giudicare
IN VIA PRELIMINARE
IN RITO
– Dichiarare l'inammissibilità dell'avverso gravame per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte nella narrativa della presente memoria di costituzione, da intendersi qui di seguito integralmente ritrascritte e richiamate, con ogni conseguente effetto e dovuta statuizione.
IN OGNI CASO NEL MERITO
Rigettare l'appello proposto da siccome infondato in fatto Parte_1
ed in diritto per le ragioni tutte spiegate in atti da intendersi qui di seguito integralmente ritrascritte e riportate, e, per l'effetto, confermare integralmente la pronuncia oggetto di gravame. Con vittoria delle competenze del grado ed espressa richiesta, ove ritenuto dall'Eccellentissima Corte adita, di condanna del signor ai sensi e per gli effetti dell'art 96 codice di rito Parte_1
comma tre.
IN VIA ISTRUTTORIA
Reiterate le istanze tutte dedotte in primo grado, da intendersi qui di seguito integralmente ritrascritte e riportate, solo ove occorrente, e ritenuto dall'Ecc.ma
Corte adita, si reiterano le opposizioni già spiegate rispetto a quelle ex adverso dedotte con istanza di darsi ingresso, in denegata ipotesi alla prova contraria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Pavia, con atto Parte_1
di citazione del 28.06.2024, affermando che le parti avevano Controparte_1
pagina 3 di 9 sottoscritto un contratto di comodato in data 1 agosto 2015, avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sito in Castelnovetto (PV) via Marconi n. 19, distinto al NCEU del comune di Castelnovetto, al foglio n. 17 mappale 1625, categ, A4, classe 2 rendita catastale euro 69,72 e che nel corso degli anni – esattamente dal luglio 2015 al luglio 2023 – prima per il tramite del sig. poi Parte_2
deceduto il 16 marzo 2023, e successivamente per mezzo del figlio sig. Parte_3
corrispondeva mensilmente alla sig.ra la somma di € 200,00
[...] CP_1
(duecento/00), per l'occupazione dell'immobile.
Chiedeva, stante la natura gratuita del contratto in essere, la restituzione degli importi versati nell'indicato periodo, complessivamente quantificati in €
19.600,00 (diciannovemilaseicento/00).
Si costituiva in giudizio la quale, preliminarmente, eccepiva la Controparte_1
carenza di legittimazione attiva in capo all'attore. Per la convenuta, infatti, il pur affermando che i pagamenti fossero stati effettuati da altri soggetti, Pt_1
non documentava in alcun modo l'esistenza di una delegazione di pagamento che legittimasse la sua pretesa restitutoria. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea: con riferimento alle somme versate dal sig. Parte_2
ammettendo questi versamenti, li riconduceva ad un senso di gratitudine che il medesimo provava verso la sig.ra per avere acconsentito alla stipula del CP_1
contratto di comodato con l'attore, che era suo amico e si trovava in una situazione di difficoltà economica e familiare. Contestava, invece, che il sig. Parte_3
avesse provveduto alla esecuzione di pagamenti in suo favore.
[...]
proponeva altresì domanda riconvenzionale, chiedendo il Controparte_1
rilascio dell'immobile oggetto del contratto di comodato.
A tal fine allegava e documentava la disdetta del contratto de quo, specificando altresì che alla disdetta non era seguita la riconsegna dell'immobile alla data indicata.
pagina 4 di 9 Il Tribunale con decreto del 18 ottobre 2024 disponeva il mutamento del rito da ordinario a speciale ex art. 447 bis cod. proc. civ.; concedeva termini per il deposito di memorie integrative e confermava l'udienza già precedentemente fissata in data 8 gennaio 2025.
In tale data, il giudice avanzava proposta transattiva in merito alla domanda riconvenzionale, proposta che le parti si riservavano di valutare, e concedeva termini per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter
c.p.c.
Con successiva ordinanza del 18 febbraio 2025, ritenendo che la causa avesse natura documentale, il giudice fissava in data 30 aprile 2025 l'udienza per la discussione, al cui esito pronunciava sentenza ex art. 429 c.p.c., così statuendo:
“- rigetta la domanda principale di Parte_1
- accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna Parte_1
a restituire a entro il termine di 180 giorni a decorrere dalla Controparte_1
pubblicazione della presente sentenza il fabbricato ad uso abitativo, composto di vani 2,5 complessivi, con servizi al PT/1 in Castelnovetto (PV) via Marconi n. 19, distinto al NCEU del comune di Castelnovetto, al foglio n. 17 mappale 1625, categ, A4, classe 2 rendita catastale euro 69,72 nonché dell'immobile (box) sito in Via Marconi n. 17;
- condanna altresì parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 6.713 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.”
In sintesi, rigettava le domande del per non aver quest'ultimo provato di Pt_1
aver “versato per ogni mese a decorrere dal mese di luglio 2015 la somma di euro
200 in favore dei soggetti delegati ad eseguire il pagamento in favore della resistente e che tra le parti sussista un rapporto contrattuale diverso da quello documentato”. pagina 5 di 9 Ha, invece, accolto la domanda riconvenzionale della resistente con cui chiedeva la restituzione di entrambi gli immobili.
Avverso detta sentenza ha interposto appello affidando il Parte_1
gravame ad un unico motivo di censura.
L'appellante contesta la ricostruzione dei fatti e le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure. In particolar modo il ritiene errato considerare non Pt_1
provato il rapporto di delega di pagamento intercorso prima con il sig. Pt_2
e successivamente con il proprio figlio
[...] Parte_3
Censura la pronuncia impugnata, affermando che laddove il giudice avesse fatto ricorso a massime di comune esperienza non si sarebbe potuto non considerare provato l'accordo de quo, con conseguente accoglimento della domanda di restituzione della somma di € 19.600,00 (diciannovemilaseicento/00).
Il ha prodotto, altresì, per la prima volta, copia di due attestazioni Pt_1
bancarie di bonifici eseguiti per ordine del sig. in favore della Parte_3
sig.ra entrambi per la somma di € 200,00 (duecento/00); ha Controparte_1
formulato, quindi, le conclusioni sopra riportate.
Si è costituita che ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342- 346 c.p.c., nonché la violazione ex art. 345 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di discussione del 22 ottobre 2025, nessuno è comparso per parte appellante e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 3 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
All'udienza odierna, la Corte esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ha invitato le parti alla discussione e all'esito, ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 437 c.p.c., dando lettura del dispositivo allegato al verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 6 di 9 Si deve preliminarmente rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ. è priva di pregio e va pertanto respinta. Il gravame per vero si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr.
Cass., Sez. 3, sent. 18 settembre 2015, n. 18307). Parimenti non meritevole di accoglimento è la richiesta avanzata per violazione dell'art. 346 c.p.c. in relazione all'art. 436-bis del codice di rito, non sussistendo nel caso di specie i presupposti previsti dalla citata norma.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della documentazione indicata ai nn. 1 e 2 dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 345 c.p.c.; si tratta di produzioni rispetto alle quali parte appellante non ha dedotto, allegato e documentato, circostanze ed elementi che consentano di concludere che non abbia potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Del pari inammissibile è la richiesta di prova orale reiterata dal come Pt_1
specificato dalla Suprema Corte la parte ha l'onere di dover “riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado” ( cfr. Cass., Sez. II, 23/3/ 2016, n. 5812, Cass. 9 giugno 2023).
Ad ogni buon conto, anche a voler considerare sufficiente il mero rinvio, le richieste istruttorie sono inammissibili in quanto genericamente formulate ed avente per oggetto circostanze da provarsi documentalmente.
Quanto alla richiesta di esibizione della documentazione bancaria inerente ai versamenti effettuati dai sigg.ri e si tratta di Parte_2 Parte_3
pagina 7 di 9 richiesta inammissibile perché formulata per la prima volta nel giudizio di appello.
Ciò detto, va poi osservato che il non ha censurato la sentenza impugnata Pt_1
nella parte in cui il Tribunale, accogliendo la domanda riconvenzionale della ha ordinato il rilascio dei beni immobili per cui è causa, sicché sul CP_1
punto è sceso il giudicato.
Nel merito, l'appello è infondato.
La sentenza impugnata, infatti, ha correttamente valutato le deduzioni, i fatti e le circostanze emerse nel corso del giudizio di primo grado. È incontestato e documentato che tra le parti in causa sia intercorso un contratto di comodato. È del pari incontestato che il sig. abbia eseguito dei versamenti Parte_2
periodici a mezzo bonifico bancario a favore della signora Controparte_1
mentre non v'è riscontro dei versamenti eseguiti dal sig. Parte_3
sempre a favore della odierna resistente, a seguito del decesso del sig. Ciò Pt_2
che parte attrice, oggi appellante, avrebbe dovuto provare, per avere diritto alla restituzione delle somme – in disparte ogni eventuale conseguenza con riferimento alla simulazione del contratto stipulato – era la presenza di una delega di pagamento rilasciata in prima istanza al sig. e successivamente Parte_2
al sig. finalizzata alla corresponsione della somma mensile di Parte_3
€ 200,00 (duecento/00); né tale accordo delegatorio può dirsi dimostrato per presunzioni, atteso che negli atti di causa non si rinviene alcun elemento, né fattuale, né documentale, idoneo a comprovarne l'esistenza. Parimenti, non risulta in atti alcuna prova della corresponsione dell'importo complessivo indicato nell'atto introduttivo del giudizio, pari ad € 19.600,00 (diciannovemila seicento/00), del quale è chiesta la condanna della alla restituzione. CP_1
Per i motivi sopra indicati l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in conformità ai parametri indicati nel DM 147/2022, secondo lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio e di introduzione, minimi per la fase di trattazione e decisione, considerato che si sono entrambe esaurite nell'unica udienza di discussione, in complessivi € 3.933,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia,
€ 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da contro avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Pavia n. 3998/2025 pubblicata in data 30 aprile 2025, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del DM 147/22 in complessivi € 3.933,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, se dovuto.
Così deciso in Milano, il 3 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Elena Mara Grazioli dott. Roberto Aponte
La presente sentenza è stata redatta in collaborazione con il dott. Alessandro
Gallucci, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1621/2025 promossa in grado d'appello
DA
, nato a [...], il [...], residente in Parte_1
Castelnovetto (PV), via Marconi n. 19, CF: , rappresentato C.F._1
e difeso giusta delega in atti, dall'Avv. PIERCARLO COLLIVIGNARELLI del
Foro di Pavia (CF: ) con studio in Vigevano (PV) via C.F._2
Felice Cavallotti n. 8, presso cui ha eletto domicilio (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo Pec:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] d Puglia il 22.03.1946 cf. Controparte_1
, residente in [...]
Nazionale n. 391/b, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Panzeri (C.F.
) – PEC del Foro di C.F._4 Email_2
pagina 1 di 9 CC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CC Via Lungolario
C. Battisti n. 14;
APPELLATA avente ad oggetto: contratto di comodato sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia L'Ill.Ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, tener fermo il rilascio dell'immobile, che costituisce la conclusione più semplice e che non andava trattata in via riconvenzionale:
1) Condannare controparte al pagamento dell'importo di euro 19.600, oltre al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 cpc.
2) Ammettere le prove, come indicate in atto di citazione, purificate di ogni ed eventuale giudizio preclusivo.
3) Ammettere il terzo capitolo di prova, la cui non ammissione, non si è neppure compresa, trattandosi di soggetti che non avrebbero fatto altro che affermare che sono stati versati 19.600 euro.
4) Ordinare all'istituto bancario San Paolo di Robbio, di conoscere dettagliatamente, tutti i versamenti effettuati da e Parte_2 Parte_3
(Doc. 1 e 2).
[...]
5) Invitare controparte alla comunicazione dovuta per legge, della presenza dell'amministratore di sostegno, perché non si può conoscere che tutti i soggetti in Italia che ne abbiano diritto, siano pubblicizzati.
6) Restituzione delle somme per cui è stato condannato , oltre Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria, a cui si aggiunga un congruo importo, per la lite temeraria.
pagina 2 di 9 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio di primo e secondo grado”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria di rito e di merito, così giudicare
IN VIA PRELIMINARE
IN RITO
– Dichiarare l'inammissibilità dell'avverso gravame per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte nella narrativa della presente memoria di costituzione, da intendersi qui di seguito integralmente ritrascritte e richiamate, con ogni conseguente effetto e dovuta statuizione.
IN OGNI CASO NEL MERITO
Rigettare l'appello proposto da siccome infondato in fatto Parte_1
ed in diritto per le ragioni tutte spiegate in atti da intendersi qui di seguito integralmente ritrascritte e riportate, e, per l'effetto, confermare integralmente la pronuncia oggetto di gravame. Con vittoria delle competenze del grado ed espressa richiesta, ove ritenuto dall'Eccellentissima Corte adita, di condanna del signor ai sensi e per gli effetti dell'art 96 codice di rito Parte_1
comma tre.
IN VIA ISTRUTTORIA
Reiterate le istanze tutte dedotte in primo grado, da intendersi qui di seguito integralmente ritrascritte e riportate, solo ove occorrente, e ritenuto dall'Ecc.ma
Corte adita, si reiterano le opposizioni già spiegate rispetto a quelle ex adverso dedotte con istanza di darsi ingresso, in denegata ipotesi alla prova contraria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Pavia, con atto Parte_1
di citazione del 28.06.2024, affermando che le parti avevano Controparte_1
pagina 3 di 9 sottoscritto un contratto di comodato in data 1 agosto 2015, avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sito in Castelnovetto (PV) via Marconi n. 19, distinto al NCEU del comune di Castelnovetto, al foglio n. 17 mappale 1625, categ, A4, classe 2 rendita catastale euro 69,72 e che nel corso degli anni – esattamente dal luglio 2015 al luglio 2023 – prima per il tramite del sig. poi Parte_2
deceduto il 16 marzo 2023, e successivamente per mezzo del figlio sig. Parte_3
corrispondeva mensilmente alla sig.ra la somma di € 200,00
[...] CP_1
(duecento/00), per l'occupazione dell'immobile.
Chiedeva, stante la natura gratuita del contratto in essere, la restituzione degli importi versati nell'indicato periodo, complessivamente quantificati in €
19.600,00 (diciannovemilaseicento/00).
Si costituiva in giudizio la quale, preliminarmente, eccepiva la Controparte_1
carenza di legittimazione attiva in capo all'attore. Per la convenuta, infatti, il pur affermando che i pagamenti fossero stati effettuati da altri soggetti, Pt_1
non documentava in alcun modo l'esistenza di una delegazione di pagamento che legittimasse la sua pretesa restitutoria. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea: con riferimento alle somme versate dal sig. Parte_2
ammettendo questi versamenti, li riconduceva ad un senso di gratitudine che il medesimo provava verso la sig.ra per avere acconsentito alla stipula del CP_1
contratto di comodato con l'attore, che era suo amico e si trovava in una situazione di difficoltà economica e familiare. Contestava, invece, che il sig. Parte_3
avesse provveduto alla esecuzione di pagamenti in suo favore.
[...]
proponeva altresì domanda riconvenzionale, chiedendo il Controparte_1
rilascio dell'immobile oggetto del contratto di comodato.
A tal fine allegava e documentava la disdetta del contratto de quo, specificando altresì che alla disdetta non era seguita la riconsegna dell'immobile alla data indicata.
pagina 4 di 9 Il Tribunale con decreto del 18 ottobre 2024 disponeva il mutamento del rito da ordinario a speciale ex art. 447 bis cod. proc. civ.; concedeva termini per il deposito di memorie integrative e confermava l'udienza già precedentemente fissata in data 8 gennaio 2025.
In tale data, il giudice avanzava proposta transattiva in merito alla domanda riconvenzionale, proposta che le parti si riservavano di valutare, e concedeva termini per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter
c.p.c.
Con successiva ordinanza del 18 febbraio 2025, ritenendo che la causa avesse natura documentale, il giudice fissava in data 30 aprile 2025 l'udienza per la discussione, al cui esito pronunciava sentenza ex art. 429 c.p.c., così statuendo:
“- rigetta la domanda principale di Parte_1
- accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna Parte_1
a restituire a entro il termine di 180 giorni a decorrere dalla Controparte_1
pubblicazione della presente sentenza il fabbricato ad uso abitativo, composto di vani 2,5 complessivi, con servizi al PT/1 in Castelnovetto (PV) via Marconi n. 19, distinto al NCEU del comune di Castelnovetto, al foglio n. 17 mappale 1625, categ, A4, classe 2 rendita catastale euro 69,72 nonché dell'immobile (box) sito in Via Marconi n. 17;
- condanna altresì parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 6.713 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.”
In sintesi, rigettava le domande del per non aver quest'ultimo provato di Pt_1
aver “versato per ogni mese a decorrere dal mese di luglio 2015 la somma di euro
200 in favore dei soggetti delegati ad eseguire il pagamento in favore della resistente e che tra le parti sussista un rapporto contrattuale diverso da quello documentato”. pagina 5 di 9 Ha, invece, accolto la domanda riconvenzionale della resistente con cui chiedeva la restituzione di entrambi gli immobili.
Avverso detta sentenza ha interposto appello affidando il Parte_1
gravame ad un unico motivo di censura.
L'appellante contesta la ricostruzione dei fatti e le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure. In particolar modo il ritiene errato considerare non Pt_1
provato il rapporto di delega di pagamento intercorso prima con il sig. Pt_2
e successivamente con il proprio figlio
[...] Parte_3
Censura la pronuncia impugnata, affermando che laddove il giudice avesse fatto ricorso a massime di comune esperienza non si sarebbe potuto non considerare provato l'accordo de quo, con conseguente accoglimento della domanda di restituzione della somma di € 19.600,00 (diciannovemilaseicento/00).
Il ha prodotto, altresì, per la prima volta, copia di due attestazioni Pt_1
bancarie di bonifici eseguiti per ordine del sig. in favore della Parte_3
sig.ra entrambi per la somma di € 200,00 (duecento/00); ha Controparte_1
formulato, quindi, le conclusioni sopra riportate.
Si è costituita che ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342- 346 c.p.c., nonché la violazione ex art. 345 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di discussione del 22 ottobre 2025, nessuno è comparso per parte appellante e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 3 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
All'udienza odierna, la Corte esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ha invitato le parti alla discussione e all'esito, ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 437 c.p.c., dando lettura del dispositivo allegato al verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 6 di 9 Si deve preliminarmente rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ. è priva di pregio e va pertanto respinta. Il gravame per vero si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr.
Cass., Sez. 3, sent. 18 settembre 2015, n. 18307). Parimenti non meritevole di accoglimento è la richiesta avanzata per violazione dell'art. 346 c.p.c. in relazione all'art. 436-bis del codice di rito, non sussistendo nel caso di specie i presupposti previsti dalla citata norma.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della documentazione indicata ai nn. 1 e 2 dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 345 c.p.c.; si tratta di produzioni rispetto alle quali parte appellante non ha dedotto, allegato e documentato, circostanze ed elementi che consentano di concludere che non abbia potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Del pari inammissibile è la richiesta di prova orale reiterata dal come Pt_1
specificato dalla Suprema Corte la parte ha l'onere di dover “riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado” ( cfr. Cass., Sez. II, 23/3/ 2016, n. 5812, Cass. 9 giugno 2023).
Ad ogni buon conto, anche a voler considerare sufficiente il mero rinvio, le richieste istruttorie sono inammissibili in quanto genericamente formulate ed avente per oggetto circostanze da provarsi documentalmente.
Quanto alla richiesta di esibizione della documentazione bancaria inerente ai versamenti effettuati dai sigg.ri e si tratta di Parte_2 Parte_3
pagina 7 di 9 richiesta inammissibile perché formulata per la prima volta nel giudizio di appello.
Ciò detto, va poi osservato che il non ha censurato la sentenza impugnata Pt_1
nella parte in cui il Tribunale, accogliendo la domanda riconvenzionale della ha ordinato il rilascio dei beni immobili per cui è causa, sicché sul CP_1
punto è sceso il giudicato.
Nel merito, l'appello è infondato.
La sentenza impugnata, infatti, ha correttamente valutato le deduzioni, i fatti e le circostanze emerse nel corso del giudizio di primo grado. È incontestato e documentato che tra le parti in causa sia intercorso un contratto di comodato. È del pari incontestato che il sig. abbia eseguito dei versamenti Parte_2
periodici a mezzo bonifico bancario a favore della signora Controparte_1
mentre non v'è riscontro dei versamenti eseguiti dal sig. Parte_3
sempre a favore della odierna resistente, a seguito del decesso del sig. Ciò Pt_2
che parte attrice, oggi appellante, avrebbe dovuto provare, per avere diritto alla restituzione delle somme – in disparte ogni eventuale conseguenza con riferimento alla simulazione del contratto stipulato – era la presenza di una delega di pagamento rilasciata in prima istanza al sig. e successivamente Parte_2
al sig. finalizzata alla corresponsione della somma mensile di Parte_3
€ 200,00 (duecento/00); né tale accordo delegatorio può dirsi dimostrato per presunzioni, atteso che negli atti di causa non si rinviene alcun elemento, né fattuale, né documentale, idoneo a comprovarne l'esistenza. Parimenti, non risulta in atti alcuna prova della corresponsione dell'importo complessivo indicato nell'atto introduttivo del giudizio, pari ad € 19.600,00 (diciannovemila seicento/00), del quale è chiesta la condanna della alla restituzione. CP_1
Per i motivi sopra indicati l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in conformità ai parametri indicati nel DM 147/2022, secondo lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio e di introduzione, minimi per la fase di trattazione e decisione, considerato che si sono entrambe esaurite nell'unica udienza di discussione, in complessivi € 3.933,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia,
€ 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da contro avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Pavia n. 3998/2025 pubblicata in data 30 aprile 2025, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del DM 147/22 in complessivi € 3.933,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, se dovuto.
Così deciso in Milano, il 3 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Elena Mara Grazioli dott. Roberto Aponte
La presente sentenza è stata redatta in collaborazione con il dott. Alessandro
Gallucci, magistrato ordinario in tirocinio.
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