TAR Salerno, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 8
TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Insussistenza di preclusioni all'erogazione delle prestazioni in service

    La Corte ha ritenuto che l'esternalizzazione totale dell'attività laboratoristica in favore di un soggetto terzo, senza preventiva comunicazione all'ASL, eludesse il sistema di controlli connesso all'accreditamento istituzionale e alterasse il riparto dei tetti di spesa.

  • Rigettato
    Violazione del principio di affidamento e difetto di istruttoria nella sospensione dei pagamenti

    La Corte ha ritenuto legittima la sospensione dei pagamenti in conseguenza del diniego di accreditabilità, poiché l'aggregazione si è rivelata inidonea a erogare prestazioni remunerabili a carico del SSR.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990

    La Corte ha escluso l'annullabilità del provvedimento per violazione dell'art. 10 bis L. n. 241/1990, poiché l'esito sfavorevole della verifica ex art. 5, comma 5, del r.r. Campania n. 1/2007 era un approdo vincolato, rendendo il contenuto del provvedimento non modificabile.

  • Rigettato
    Danno ingiusto derivante dalla condotta amministrativa illegittima

    La domanda risarcitoria è stata respinta in quanto è stata esclusa l'antigiuridicità dell'operato dell'AS EL.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 8
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 8
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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