Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00008/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01261/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1261 del 2024, proposto da
Aggregazione Centro Diagnostico Analisi Cliniche, Centro Diagnostico Analisi Cliniche S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Pasquale D'Avanzo Sas, Hematology S.r.l., Debrasi S.r.l. Unipersonale, Studio di Medicina di Laboratorio Bresciani S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AS EL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Rita Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della delibera del Direttore Generale dell’AS EL n. 630 del 7 maggio 2024, recante diniego di accreditabilità, nonché per la condanna dell’AS EL al risarcimento dei danni derivanti dal proprio operato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AS EL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il dott. OL Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 Col ricorso in epigrafe, l’Aggregazione Centro Diagnostico Analisi Cliniche (hub) – Contratto di rete (in appresso, Aggregazione o Centro), il Centro Diagnostico Analisi Cliniche s.r.l. (spoke) (in appresso Centro Diagnostico), il Laboratorio Analisi Cliniche dott. Pasquale D’Avanzo s.a.s. (spoke) (in appresso, Laboratorio Analisi), la Hematology s.r.l. (spoke) (in appresso, H.), la Debrasi s.r.l. unipersonale (spoke) (in appresso, D.) e lo Studio di Medicina di Laboratorio Bresciani s.r.l. (spoke) (in appresso, Studio di Medicina) agivano per: - l’annullamento: -- della delibera n. 630 del 7 maggio 2024, con la quale il Direttore Generale dell’AS EL aveva denegato l’accreditabilità della proponente, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del r. r. Campania n. 1/2007; -- della nota Comitato di Coordinamento Aziendale per l’Accreditamento (CCAA) dell’AS EL prot. n. 101091 del 9 novembre 2023, recante la sospensione cautelativa dei pagamenti delle prestazioni remunerate dal Servizio sanitario regionale (SSR); -- della nota del Nucleo di Valutazione presso il Dipartimento di Prevenzione dell’AS EL (in appresso, Nucleo di Valutazione) prot. n. 29468 del 21 marzo 2024; -- dei verbali del Nucleo Operativo di Controllo (NOC) del Distretto Sanitario di EL dell’AS EL n. 123 del 19 ottobre 2023 e n. 131 del 27 dicembre 2023; -- della nota del Dipartimento di Prevenzione dell’AS EL prot. n. 99429 del 6 novembre 2023; -- della nota del Referente Tetti di Spesa dell’AS EL prot. n. 104046 del 20 novembre 2023; -- della relazione finale del CCAA dell’AS EL del 6 maggio 2024; -- per la condanna dell’AS EL al risarcimento per equivalente monetario dei danni derivati dal suo operato asseritamente illegittimo e quantificati nella misura complessiva di € 2.279.178,00, di cui € 454.435,99 a titolo di danno emergente per mancato pagamento volumi di produzione registrati nel periodo settembre 2023 – maggio 2024, € 669.821,00 a titolo di danno emergente per scioglimento della costituita rete laboratoristica e connessa impossibilità di proseguire i rapporti convenzionali con l’AS e con gli spokes, € 710.632,00 a titolo di danno emergente per perdita dell’avviamento commerciale, € 100.000,00 a titolo di danno emergente per costi “sommersi”, € 344.290,00 a titolo di lucro cessante.
2. La determinazione declinatoria impugnata, adottata all’indomani dell’accreditabilità con riserva riconosciuta all’Aggregazione ricorrente con delibera direttoriale n. 852 del 31 maggio 2022, era, segnatamente motivata in base al rilievo – emerso in esito alle verifiche condotte ai sensi dell’art. 5, comma 5, del r. r. Campania n. 1/2007 – che nel periodo agosto 2022 – novembre 2023 le prestazioni laboratoristiche imputate alla menzionata Aggregazione (con sede in EL, via Brigata, n. 55), in qualità di hub della rete laboratoristica costituita dagli spoke Centro Diagnostico, Laboratorio Analisi, H., D. e Studio di Medicina, risultavano effettivamente erogate non già dalla stessa, bensì, in forza di contratto di service del 15 ottobre 2021, da un soggetto terzo (MF LAB soc. cons. r.l., con sede in Acerra, via De Gasperi, n. 107-109-111, in appresso, M.).
3. A sostegno della domanda annullatoria proposta avverso il diniego definitivo di accreditabilità, nonché avverso la sospensione cautelativa dei pagamenti, la ricorrente deduceva, in estrema sintesi, che: a) l’erogazione delle prestazioni laboratoristiche “in service” non sarebbe stata contrattualmente preclusa e sarebbe stata, comunque, comprovatamente idonea al conseguimento di una valutazione positiva dell’operatività della rete accreditata con riserva, cosicché sarebbe stata insuscettibile di giustificare l’esito negativo della verifica condotta dagli organi preposti e senza che rilevasse in senso contrario la contestata chiusura temporanea dell’hub (cagionata da fenomeni di infiltrazioni occorsi nei relativi locali a seguito di eventi meteorici); b) la sospensione cautelativa dei pagamenti sarebbe stata disposta sine die in termini irragionevoli, in violazione del principio di affidamento, nonché in difetto del presupposto e di istruttoria, l’erogazione delle prestazioni “in service” essendo stata, in ogni caso, correttamente eseguita; c) la delibera direttoriale n. 630 del 7 maggio 2024 non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990.
4. A sostegno, poi, della proposta domanda risarcitoria, lamentava, oltre alla denunciata illegittimità della condotta amministrativa, il danno ingiusto da quest’ultima colposamente cagionato, siccome posta in essere in violazione dei principi di correttezza e buona fede, e consistito precipuamente nella mancata percezione delle remunerazioni delle prestazioni sanitarie regolarmente erogate nel periodo settembre 2023 – maggio 2024, nel recesso degli spoke aderenti alla rete costituita, con conseguente interruzione delle attività sanitarie, nel mancato guadagno conseguibile in caso di prosecuzione dell’attività.
5. L’intimata AS EL si costituiva in giudizio.
6. All’udienza del 9 dicembre 2025, la causa era trattenuta in decisione.
7. Venendo ora a scrutinare il ricorso, esso si rivela infondato nel merito per le ragioni illustrate in appresso.
8. Onde apprezzare l’infondatezza degli ordini di doglianze rubricato retro, sub n. 3.a-b, scrutinabili congiuntamente stante la loro stretta interrelazione reciproca, giova previamente ricostruire la vicenda fattuale a monte della determinazione declinatoria assunta dall’amministrazione resistente.
8.1. Innanzitutto, come evincesi dal tenore della delibera direttoriale di accreditabilità con riserva n. 852 del 31 maggio 2022, del contratto di rete del 10 settembre 2021 (rep. n. 228775; racc. n. 45402) e della relazione finale del CCAA del 6 maggio 2024:
- con istanza del 30 marzo 2021, prot. n. 4881/DP, il Centro Diagnostico (con sede in EL, via Del Balzo, n. 17) aveva richiesto, in qualità di soggetto aggregatore, al Comune di EL l’autorizzazione alla realizzazione di una rete laboratoristica ai sensi del decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario nella Regione Campania (DCA) n. 109 del 19 novembre 2013 (recante il “Piano di Riassetto della Rete Laboratoristica Territoriale Privata”), costituita, giusta apposito accordo quadro trasmesso via p.e.c. il 26 luglio 2021 (prot. n. 11338/DP del 29 luglio 2021), tra il medesimo Centro Diagnostico, il Laboratorio Analisi, la H., la D. e lo Studio di Medicina, in qualità di spoke fuoriusciti dalla rete laboratoristica capitanata dalla M. (previo assenso di quest’ultima, trasmesso il 12 agosto 2021, prot. n. 12031/DP);
- sulla scorta del parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell’AS EL prot. n. 12015 del 12 agosto 2021 ed a seguito della stipula contratto di rete senza soggettività giuridica del 10 settembre 2021 (rep. n. 228775; racc. n. 45402), le strutture dianzi indicate costituivano l’Aggregazione ricorrente, avente come hub il Centro, con sede in EL, via Brigata, n. 55;
- susseguiva, quindi, la SCIA del 18 agosto 2021 (trasmessa via p.e.c. il 20 ottobre 2021 con nota comunale dell’8 ottobre 2021, prot. n. 79669), avente per oggetto l’esercizio dell’hub presso il Centro, con sede in EL, via Brigata, n. 55, per attività analitiche di laboratorio generale di base con settori specializzati A1, A2, A3, A4 e A6.
8.2. Successivamente al suindicato pronunciamento di accreditabilità con riserva, in data 15 ottobre 2021, veniva stipulato tra l’Aggregazione e la M. un “contratto di service”, in base al quale la prima affidava alla seconda «l'esecuzione degli esami di laboratorio, anche ad elevata tecnologia, che prevedono tecniche particolari».
8.3. In ulteriore prosieguo, all’indomani della stipula, in data 31 gennaio 2023, del contratto di servizi ex art. 8 quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, avente per oggetto la disciplina delle prestazioni di patologia clinica erogate nell’anno 2022:
- il NOC del Distretto Sanitario di EL dell’AS EL rilevava, nel verbale n. 123 del 19 ottobre 2023, che, in occasione del sopralluogo effettuato in pari data (alle ore 10.15), l’hub del Centro era risultato chiuso;
- con nota via p.e.c. del 31 ottobre 2023, il Centro comunicava all’AS EL che: «A decorrere dal giorno 2 novembre 2023 fino al 30 novembre 2023 le attività analitiche svolte all’interno dei locali ubicati EL, alla via Brigata, n. 55, sono state cautelativamente e temporaneamente sospese. A causa delle gravi infiltrazione di acqua piovana, conseguenti al fenomeni temporaleschi verificatisi ad EL negli scorsi mesi di settembre e ottobre a tutela precipua del personale impiegato, la scrivente ha disposto l’interruzione cautelativa delle attività analitiche di sviluppo del campioni da parte del laboratorio centralizzato. Nelle more della definitiva sistemazione dei locali che si stima possa avvenire entro il 31 dicembre 2023, l’Aggregazione continuerà comunque ad erogare le prestazioni sanitarie, avendo stipulato, al fine di garantire continuità assistenziale ai pazienti, un contratto di service con una struttura debitamente autorizzata»;
- con riferimento a tale comunicazione, il Referente Tetti di Spesa dell’AS EL, nella nota del 20 novembre 2023, prot. n. 104046, osservava che non figurava specificata la struttura affidataria delle prestazioni esternalizzate né rilasciata apposita autorizzazione al ricorso ad un simile modulo operativo;
- frattanto, in concomitanza dei sopralluoghi effettuati il 2 ed il 3 novembre 2023 (cfr. verbali in pari date, corredati di riproduzioni fotografiche), per incarico del CCAA, dalla Commissione Tecnica Multidisciplinare (CTM) dell’AS EL di cui alla delibera della Giunta regionale della Campania (DGRC) n. 7301 del 31 dicembre 2001 i locali ubicati in EL, via Brigata, n. 55, risultavano chiusi e l’hub ivi insediato risultava inattivo da lungo tempo, come rilevabile dall’aspetto esteriore («si vedono efflorescenze alle pareti, impianti spenti, citofono staccato») e come confermato dalla responsabile del contestualmente ispezionato spoke funzionante (Centro Diagnostico) di EL, via Circumvallazione, n. 107, la quale aveva dichiarato che «i prelievi ematici vengono consegnati al corriere di M»;
- successivamente, il Responsabile del Nucleo di Valutazione dell’AS EL, nella nota del 21 marzo 2024, prot. n. 29468, osservava che – come emergente dall’allegato elenco di esami prodotti – nel periodo agosto 2022 – novembre 2023, tutte le prestazioni laboratoristiche riferibili all’Aggregazione risultavano eseguite non già presso l’hub di EL, via Brigata, n. 55, bensì, in forza del “contratto di service” del 15 ottobre 2021, dalla M.;
- di qui, dunque, il parere negativo pronunciato dal CCAA dell’AS EL, all’esito delle verifiche condotte, ai sensi ai sensi dell’art. 5, comma 5, del r. r. Campania n. 1/2007, ai fini dell’accreditabilità definitiva o meno dell’Aggregazione, nonché il relativo recepimento nell’impugnata delibera direttoriale n. 630 del 7 maggio 2024.
9. Gli elementi fattuali dianzi enunciati restituiscono un assetto organizzativo connotato in termini di mera esteriorità e fittizietà del laboratorio centralizzato (hub), con sede in EL, via Brigata, n. 55, dietro il cui schermo interpositivo traspare dissimulata la reale operatività della M., alla cui rete laboratoristica facevano, ab origine, capo i singoli spoke ricorrenti.
9.1. Costituiscono, infatti, dati oggettivi e innegabili le circostanze che: - già prima della segnalazione delle problematiche di infiltrazioni del 31 ottobre 2023, ossia al momento del sopralluogo del 19 ottobre 2023 (cfr. verbale n. 123, in pari data), l’hub insediato in EL, via Brigata, n. 55, risultava chiuso; - la risalenza di tale inattività (all’evidenza, ben più remota rispetto al manifestarsi delle anzidette problematiche contingenti di infiltrazioni) è comprovata dai contenuti dei sopralluoghi effettuati il 2 ed il 3 novembre 2023 (cfr. verbali in pari date, corredati di riproduzioni fotografiche); - alla stregua dell’elenco di esami a corredo della nota del Responsabile del Nucleo di Valutazione dell’AS EL prot. n. 29468 del 21 marzo 2024, nel periodo agosto 2022 – novembre 2023, tutte le prestazioni laboratoristiche riferibili all’Aggregazione risultavano eseguite non già presso l’hub di EL, via Brigata, n. 55, bensì, in forza del “contratto di service” del 15 ottobre 2021, dalla M.
9.2. Sono rimaste, così, inevitabilmente frustrate la ratio e la funzione del regime di accreditamento istituzionale, il quale postula, per definizione, l’instaurazione su base concessoria di un rapporto contrattuale tra il Servizio sanitario nazionale (SSN) e ciascuna singola struttura privata ammessa ad erogare prestazioni in favore della collettività remunerabili a carico del primo e, perciò, assoggettate ad un rigoroso sistema di controlli sia in fase costitutiva (sul piano del possesso dei prescritti requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici e della compatibilità col fabbisogno assistenziale) sia in fase operativa (sul piano della quantità, della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni erogate). Perché si è finito per esternalizzare totalmente l’attività laboratoristica a carico del SSR in favore di un soggetto terzo rispetto al rapporto di accreditamento istituzionale, con conseguente elusione del menzionato sistema di controlli, a quest’ultimo funzionalmente e teleologicamente connesso, nonché col rischio di alterazione del riparto dei tetti di spesa relativi alle annualità in contestazione, individualmente determinati nei confronti delle singole strutture accreditate (quale, appunto, l’Aggregazione).
Un simile approccio trova conferma, a contrario, nelle seguenti osservazioni, articolate da Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2021, n. 1252, con cui viene contrapposta la tendenziale insurrogabilità delle strutture private accreditate presso il SSN nel rapporto diretto con l’utenza alla configurabilità dell’outsourcing da parte delle strutture sanitarie pubbliche per l’erogazione di prestazioni, che rimangono, comunque, a sé ascrivibili nei confronti della medesima utenza: «L'accreditamento – con le stringenti verifiche circa il possesso dei necessari requisiti organizzativi, tecnologici e qualitativi che il suo rilascio presuppone – è appunto funzionale a garantire che la scelta dell'esecutore della prestazione sanitaria da parte dell'utente finale avvenga a favore di soggetti preventivamente selezionati al fine di offrire le più ampie garanzie di idoneità, sicurezza e appropriatezza, tenuto conto del coinvolgimento nell'attività di un bene fondamentale quale la salute dei cittadini: tale verifica di idoneità, non potendo essere compiuta in maniera episodica dall'utente, viene infatti operata "a monte" e da parte dell'amministrazione concedente, trovando espressione, appunto, nell'accreditamento della struttura sanitaria privata interessata ad agire nell'ambito del SSN ed ai fini del perseguimento dei suoi obiettivi. Caratteristiche del tutto diverse presenta, invece, la figura dell'affidamento "in service", cui inerisce la presente controversia: caratteristiche che, quindi, non consentono di assimilare la fattispecie in esame a quella che, secondo la norma citata, subordina l'esercizio dell'attività sanitaria al conseguimento dell'accreditamento. In tale ipotesi, infatti, la prestazione (nella specie, l'esecuzione del test genetico) viene erogata nell'ambito di un rapporto che l'utente instaura direttamente con la struttura pubblica, la quale a sua volta ne affida l'esecuzione in "service" ad un laboratorio privato selezionato mediante apposita gara. Manca quindi, nella fattispecie in esame, il "contatto" tra il paziente e la struttura esecutrice della prestazione (e, quindi, la propedeutica scelta della seconda da parte del primo), con la conseguente necessità di una verifica preventiva di idoneità all'erogazione della stessa: verifica che viene posta in essere, in questo caso, dalla struttura pubblica cui il paziente si rivolge, all'atto di individuare, mediante apposita gara, il laboratorio cui affidare in "service" l'esecuzione dei test genetici, sulla scorta della definizione e dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla gara delle aziende interessate».
9.3. Nel contempo, la verifica dell’idoneità dell’Aggregazione ai fini dell’accreditamento istituzionale definitivo ha sortito esito manifestamente sfavorevole, essendo stata oggettivamente acclarata l’incapacità gestionale del relativo hub di svolgere l’attività demandatagli in forza del contratto di rete del 10 settembre 2021, ossia di processare in via centralizzata le analisi di laboratorio («la funzione analitica (processing) delle imprese aderenti alla rete sarà concentrata presso il laboratorio sito in EL, via Brigata, n. 5 di titolarità della società "Centro Diagnostico di Analisi Cliniche s.r.l.", che conserverà altresì la fase pre-analitica e la fase post-analitica, nell'osservanza dei limiti e delle modalità per ciò previste dal DCA n. 59/2015 e s.m.i.».
La verifica in parola è prevista, in particolare, dall’art. 5, comma 5, del r. r. Campania n. 1/2007, a norma del quale l’accreditamento con riserva «è rilasciato dal dirigente del settore competente per la durata di quindici mesi a decorrere dalla concessione del titolo … allo scadere del dodicesimo mese dal rilascio del titolo deve essere attivata la verifica dell’attività svolta e dei risultati conseguiti». Ciò in un contesto dove, «mentre il titolo di accreditamento previsto per i soggetti privati e privati provvisoriamente accreditati presuppone una precedente e comprovata affidabilità … in termini di qualità prestazionali – che costituisce un dichiarato obiettivo dell'intero sistema dell'accreditamento istituzionale quale configurato dalla normativa statale e regionale di riferimento – condizione che discende dal fatto di essere già da tempo erogatori di prestazioni sanitarie per conto del SSN, l'accreditamento di cui all'art. 5, proprio per essere elargibile solo a soggetti ed attività nuove, assume di per sé efficacia temporanea e condizionata, come confermato dalla minore durata di validità del titolo e dalla sua caducazione in caso in cui la struttura non abbia risposto adeguatamente alla verifica del volume di attività svolto ed alla attesa qualità dei risultati. Proprio tale provvisorietà – che impedisce tra l'altro anche la possibilità del centro di essere immediatamente classificato, dovendosi a tal fine attendere il rilascio dell'accreditamento definitivo (art. 50, sesto comma del regolamento) – impone di ritenere che, in vista dell'obiettivo di immediato raggiungimento di adeguati standard qualitativi e di volumi prestazionali, il regolamento abbia inteso attribuire alla richiamata distinzione tipologica tra i modelli di cui agli artt. 4 e 5 priorità al primo di essi, in considerazione della immediata capacità che rivela di consentire l'ingresso nel mercato di soggetti erogatori maggiormente idonei ad assicurare fin dall'inizio un migliore funzionamento a regime dell'intero sistema. D'altra parte, l'ultimo comma dell'art. 4, nello stabilire un termine specifico per la presentazione delle istanze di accreditamento istituzionale da parte dei soggetti privati provvisoriamente accreditati già in esercizio – fissato in centoventi giorni dalla data di scadenza dell'ultimo termine prorogato per l'adeguamento ai requisiti di cui alla DGRC n. 3958/2001 –, indica il tipo di strutture con le quali si preferisce proseguire nel regime di accreditamento con il SSN, non essendo stato previsto altrettanto per le nuove attività di cui all'art. 5» (Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2010, n. 7074).
10. Le superiori considerazioni non possono dirsi menomate dall’argomento attoreo secondo cui l’erogazione di prestazioni laboratoristiche “in service”, ossia esternalizzate da strutture accreditate in favore di altre strutture accreditate presso il SSN, sarebbe ammessa dall’ordinamento sanitario.
Tale argomento prova troppo.
10.1. Al riguardo, giova, in primis, rammentare che il modello organizzativo di rete disciplinato dal DCA n. 109 del 19 novembre 2013 (“Piano di Riassetto della Rete Laboratoristica Territoriale Privata”) contempla la «concentrazione della fase analitica del processo di erogazione della prestazione, relativo ad un determinato potenziale di domanda servito da uno specifico insieme di strutture accreditate operanti nell’ambito territoriale di una stessa AS e/o ambito provinciale e/o regionale, presso uno dei laboratori partecipanti alla rete (laboratorio centralizzato), il quale potrà eventualmente dislocare gli spazi ad essa dedicati in altra sede distinta». «Il modello “di rete”, il cui laboratorio centralizzato dovrà essere dotato di spazi, strumentazione e personale adeguati al carico di lavoro da svolgere, potrà», dunque, «erogare tutte le prestazioni relative alla branca di Medicina di Laboratorio, modulando così l’assetto assistenziale in ragione delle prestazioni che intende erogare». «La concentrazione presso un “laboratorio centralizzato” dei processi relativi alla fase analitica e la permanenza sul territorio dei punti di pre-processing (fase pre-analitica) e post-processing (fase post-analitica) della prestazione diagnostica, costituisce un approccio certamente innovativo rispetto a quello monadico fino ad oggi comunemente adottato. Si possono configurare, pertanto, nuovi modelli di integrazione/collaborazione improntati sulla centralizzazione, in un'unica entità operativa, delle risorse umane, tecnologiche e strutturali, necessarie allo svolgimento della fase analitica del processo di erogazione della prestazione. Tale centralizzazione della fase analitica comporta una sinergia organizzativa – rete – tra le singole strutture di laboratorio, con individuazione di un'unica sede operativa di esecuzione delle prestazioni analitiche, con a capo un unico responsabile, alla quale confluiscono le altresì strutture che compongono la rete».
Nell’ambito di tale modello «il “service di laboratorio” può essere utilizzato solo tra aggregazioni che siano in possesso della stessa configurazione organizzativa prevista dal d.p.r. 14 gennaio 1997 e s.m.i., e per prestazioni di elevata complessità diagnostica. Le modalità operative del service saranno oggetto di un provvedimento da adottare entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee guida, laddove tale termine è da intendersi perentorio».
In altri termini, l’esternalizzazione delle analisi di laboratorio è subordinata alla triplice condizione che: a) le strutture affidatarie delle prestazioni “in service” posseggano i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi codificati dal d.p.r. 14 gennaio 1997; b) dette prestazioni debbano essere di elevata complessità diagnostica (non giustificandosi altrimenti il ricorso a terzi per l’esecuzione di attività di routine); c) il regime “in service” debba formare oggetto di apposita disciplina.
10.2. Nel dettare tale regolamentazione, il DCA n. 59 del 29 maggio 2015 ha, bensì consentito «l’utilizzo del “service”, definito come il conferimento di campioni biologici, per l’esecuzione di determinazioni analitiche, a laboratorio diverso da quello al quale afferisce l’utente», ma ha, nel contempo, prescritto, tra l’altro: - che esso debba essere circoscritto alle prestazioni contrassegnate con la lettera “R”, così come indicate nel DCA n. 40 del 13 luglio 2010; - «che i contratti relativi al trasferimento dell’esecuzione di esami tra strutture siano resi noti e depositati presso l’AS/Regione contraente»; - che il laboratori singoli o aggregati debbano «predisporre ed aggiornare … un elenco delle analisi inviate ad altri laboratori con l’indicazione dei laboratori che le eseguono». Tutto ciò, senza abdicare alla soglia della “elevata complessità diagnostica”, giustificativa – a tenore del precedente DCA n. 109 del 19 novembre 2013 – dell’affidamento in outsourcing delle attività per le quali le medesime strutture esternalizzanti risultano accreditate presso il SSN, così come, peraltro, confermato dal contratto all’uopo stipulato tra l’Aggregazione e la M. il 15 ottobre 2021, che demanda a quest’ultima «l’esecuzione degli esami di laboratorio, anche ad elevata tecnologia, che prevedono tecniche particolari».
Condizioni di ammissibilità del “service”, quelle dianzi enunciate, che non risultano comprovatamente osservate dall’Aggregazione, la quale – come già acclarato – ha interamente traslato in capo alla M. la propria attività laboratoristica, senza aver tempestivamente sottoposto alla competente AS EL il ricorso ad un simile (abnorme) modulo operativo.
11. Dall’acclarata legittimità del diniego di accreditabilità dell’Aggregazione discende, poi, la legittimità della determinazione di sospendere i pagamenti in favore di quest’ultima, siccome rivelatasi inidonea ad erogare prestazioni remunerabili a carico del SSR.
12. Neppure merita favorevole apprezzamento la censura di violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 (cfr. retro, sub n. 3.c).
Al riguardo, giova rammentare che l'ultimo periodo dell'art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241/1990, come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. i, del d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020, stabilisce che «la disposizione di cui al secondo periodo» («il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato») «non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10 bis» (peraltro, impropriamente invocato, nella specie, da parte ricorrente, trattandosi di preavviso di revoca, e non di rigetto); rimane, invece, applicabile la disposizione contenuta nel primo periodo dell’art. 21 octies, comma 2, della l, n. 241/1990, in base alla quale «non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».
In questo senso, il Cons. Stato, sez. III, 29 luglio 2022, n. 6708 e 23 dicembre 2022, n. 11289 ha precisato che solo in caso di provvedimento discrezionale l'eventuale violazione dell'art. 10 bis della l. n. 241/1990 determina l'annullamento del provvedimento, così inquadrando la portata dell'art. 21 octies, nella versione successiva alla riforma di cui all'art. 12, comma 1, lett. i, del d.l. n. 76/2020; ed invero, seppure la centralità del contraddittorio procedimentale consente l'emersione di fatti e circostanze che, sottoposte alla valutazione dell'amministrazione, possono indurre ad una favorevole conclusione del procedimento, questo aspetto diviene recessivo quando, in presenza di specifici presupposti individuati dal legislatore, una sola può essere la scelta legittima dell'amministrazione in conformità con la legge (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VI, 2 febbraio 2023, n. 752).
Nello stesso senso, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 22 agosto 2023, n. 4838 ha affermato che: «Le previsioni di cui all'art. 10 bis l. n. 241/1990 devono essere coordinate con quelle di cui all'art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990. Il primo periodo del comma due del predetto art. 21 octies opera tuttora in relazione alla violazione procedimentale del menzionato art. 10 bis. Ciò anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 12, comma 1, lett. i, del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 120/2020, le quali incidono propriamente sull'applicazione del secondo periodo del comma due dell'art. 21 octies L. n. 241/1990 in esame … La lettura coordinata dei menzionati artt. 10 bis e 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990, esclude che il provvedimento sia annullabile qualora, per la natura vincolata o comunque per la dimostrata non modificabilità del suo contenuto dispositivo, in sede di riedizione del potere non si potrebbe addivenire ad una decisione differente da quella in concreto adottata. In questi casi, l'attivazione del contraddittorio procedimentale – per il tramite della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza – risulterebbe non utile, in quanto non contribuirebbe in alcun modo a modificare il contenuto sostanziale della decisione. Ne consegue che l'annullamento del provvedimento negativo in relazione esclusivamente al vizio formale della mancata comunicazione del preavviso di rigetto ed una volta accertata l'infondatezza della pretesa sostanziale azionata dal privato, si tradurrebbe in un'antieconomica duplicazione di attività amministrativa, tenuto conto che, dopo la caducazione dell'atto impugnato, nella fase di riedizione del potere, la nuova decisione da assumere non potrebbe avere un contenuto ed un dispositivo diverso da quello proprio della decisione annullata (cfr. Cons. Stato, sez. II, 18 marzo 2020, n. 1925; 12 febbraio 2020, n. 1081; 17 settembre 2019, n. 6209; sez. III, 19 febbraio 2019, n. 1156; sez. IV, 11 gennaio 2019, n. 256 e 27 settembre 2018, n. 5562 …)».
Ebbene, nel caso in esame, alla luce delle considerazioni svolte retro, sub n. 8-10, l’esito sfavorevole della verifica ex art. 5, comma 5, del r. r. Campania n. 1/2007 ha costituito approdo vincolato, con la conseguenza che la gravata delibera direttoriale n. 630 del 7 maggio 2024 non può essere annullata per violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 (cfr. TAR Umbria, Perugia, 2 aprile 2024, n. 225).
13. In conclusione, stante l’acclarata infondatezza delle censure proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe deve essere respinto, sia quanto alla proposta domanda annullatoria, sia quanto alla proposta domanda risarcitoria (essendosi esclusa la denunciata antigiuridicità dell’operato dell’AS EL).
14. Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UI US, Presidente
OL Di OL, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL Di OL | UI US |
IL SEGRETARIO