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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 6718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6718 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Michele Caccese Presidente Dott. Stefano Celentano Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4272/2020 del R.G.A.C. riservata in decisione il 10/12/2025 pendente TRA
(c.f. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
) rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Sciaudone (c.f. C.F._4
, (c.f. ), C.F._5 Parte_5 C.F._6 [...]
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Sciaudone Pt_6 C.F._7
(c.f. in virtù di mandato su foglio a parte nonchè di procura speciale per C.F._5
Notar di Ventimiglia del 1/08/2013; Per_1
APPELLANTI E (p.iva , in persona del liquidatore e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. Dott. (c.f. ), rappresentata e difesa anche CP_2 C.F._8 disgiuntamente dall'Avv. Carlo Maria Palmiero (c.f. ) e dall'Avv. Livia Ronza C.F._9
(c.f. ), in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con C.F._10 appello incidentale;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2484/2020, pubblicata in data 27/10/2020.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26/11/2020, , Pt_1 Pt_2 Pt_3 [...]
e hanno proposto appello avverso la sentenza del Pt_5 Parte_6 Parte_4
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 618/2021, pubblicata in data 27/10/2020, con la quale veniva rigettata la domanda di parte attrice nonché la domanda riconvenzionale di parte convenuta e compensate le spese di lite.
Gli appellanti in via principale hanno chiesto dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 101 c.p.c. nonché invitarsi le parti all'esercizio del principio del contraddittorio
1 sulla questione rilevata d'ufficio dal Giudice (tenendo presente, comunque, che la documentazione non reperita dal Giudice di prime cure fosse già in atti o acquisibile ex art. 210, 213 c.p.c. presso la
PA) o rimettersi la causa in primo grado, con ogni conseguenziale provvedimento.
Hanno, altresì, richiesto, previa ammissione dei mezzi istruttori di cui all'atto di citazione e alle memorie ex art. 183 c.p.c. e, previa acquisizione della documentazione o delle informazioni richieste presso il Comune di Gricignano d'Aversa, fin dalla prima memoria ex art. 183 c.p.c., in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi l'inadempimento della Controparte_3
relativamente all'obbligazione di concludere il contratto definitivo di vendita, quanto
[...] al diritto di superficie, degli alloggi promessi con il contratto preliminare del 30/06/2005, come integrato con scrittura del 30/01/2007. Preso atto, poi, della disponibilità della parte promittente acquirente di provvedere al pagamento delle spese di allacciamento dell'energia elettrica, nella misura da determinarsi in corso di causa, e dell'IVA nella misura di legge, hanno chiesto pronunciarsi, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la sentenza che tenga luogo del contratto non concluso nonché il trasferimento dei diritti compravenduti, relativamente ai beni ancora trasferibili, vale a dire gli appartamenti riportati in catasto alla p.lla 5683, sub 11, 12 e 13, nonché sette box auto posti nel piano interrato di mq. 20 ciascuno e 7 posti auto di mq. 10 ciascuno posti all'interno del cortile condominiale.
Rilevato, inoltre, l'impossibilità a trasferire i diritti di superficie relativi a quattro degli alloggi promessi in vendita, gli appellanti hanno chiesto condannare la , in Controparte_3 persona del suo legale rapp.te pro-tempore, al pagamento della somma di € 400.000,00
(quattrocentomila/00), oltre rivalutazione e interessi dal 25.8.2011 e oltre l'ulteriore danno in caso di impossibilità a trasferire tutti i box auto e i posti auto promessi in vendita, in misura da determinarsi in corso di causa.
In via subordinata, gli appellanti hanno chiesto, laddove venga accertato che nessuno degli immobili promessi in vendita sia stato venduto a terzi, che la sentenza produca il trasferimento di tutti e sette gli appartamenti promessi in vendita in favore degli stessi, così come individuati, per piano e consistenza nel contratto preliminare e come catastalmente correttamente individuati.
Infine, hanno richiesto la condanna della , in persona del suo legale Controparte_3 rapp.te pro-tempore, al risarcimento del danno determinato dalla persistenza delle iscrizioni ipotecarie sugli immobili promessi in vendita, nella misura da determinarsi in corso di causa nonché al risarcimento del danno da mancata disponibilità dell'alloggio, da ragguagliarsi, quanto meno, al valore locativo delle unità promessa in vendita, a decorrere dal 25.8.2011 e sino all' effettivo trasferimento e pagamento delle somme dovute per gli alloggi non più trasferibili, con condanna
2 della al pagamento di spese e competenze di entrambi i gradi di Controparte_3 giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'appellata , Controparte_3 la quale, impugnando il gravame notificato, ha chiesto, in via principale, il rigetto dell'appello proposto in quanto inammissibile oltreché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
In via riconvenzionale, ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'inadempimento degli appellanti relativamente alla condanna degli stessi al pagamento della somma di € 40.000,00 ciascuno, per un totale di € 280.000,00 oltre Iva al tasso di legge, interessi legali e rivalutazione monetaria, con condanna della parte appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 03/12/2025, nessuno è comparso e, pertanto, la causa è stata rinviata, ex artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 10/12/2025; alla predetta udienza del 10/12/2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In conseguenza della mancata comparizione delle parti all' udienza del 03/12/2025 ed alla successiva udienza del 10/12/2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno
2013), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ.
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello, consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel provvedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie.
Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c;
3 2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, il 11/12/2025 Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci Dott. Michele Caccese
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