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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/07/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 2.07.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. mediante concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N° 7366/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Ciccone Vincenzo
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa CP_1 dall'avv.to Anna Oliva
Resistente
Ragioni in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.12.2023 la parte ricorrente in epigrafe deduceva: di essere titolare sin dal 1.2.2009 di pensione di reversibilità categoria SO n. 28448261; che in data 24.07.2023 l' richiedeva la CP_1
restituzione della somma pari ad Euro 3554,82 per indebita percezione di ratei di pensione di reversibilità per il periodo dal 1.1.2020 al 31.12.2021, non spettanti per rideterminazione dei trattamenti di famiglia e revoca della maggiorazione ANF a seguito della verifica dei redditi anno 2020; che tale richiesta era priva di adeguata motivazione anche perché dal prospetto Te08 allegato alla comunicazione suddetta risultava in realtà modificato l'importo del rateo di pensione di reversibilità e non i trattamenti di famiglia;
che tali somme erano irripetibili operando la sanatoria di cui all'art. 52 legge 88/89 per come interpretata in via autentica dalla legge 412/91; che ella aveva, infatti, percepito tali somme in buona fede avendo sempre regolarmente comunicato i propri redditi all' come da dichiarazioni in atti;
che, in ogni caso, tali CP_1
somme erano irripetibili per intervenuta decadenza ex art. 13 legge 412/91; che il ricorso al Comitato provinciale proposto in data 4.10.2023 non aveva CP_1 avuto alcun esito.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Nola Sezione Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare illegittima la richiesta di ripetizione di indebito avanzata dall' in data 24.07.2023 per le causali di cui in ricorso con conseguente CP_1
annullamento dell'indebito e di condannare l' al pagamento delle spese, CP_1
diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario nella misura di legge con attribuzione al procuratore.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 eccependo l'infondatezza della domanda per le motivazioni illustrate in memoria ed insistendo per il suo rigetto.
All' udienza del 2.07.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa mediante sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata.
Il presente giudizio verte sulla richiesta di ripetizione avanzata dall' in CP_1 data 24.07.2023 della somma di euro 3554,82 a titolo di ratei di pensione di reversibilità percepiti dalla ricorrente nel periodo dal 1.1.2020 al 31.12.2021 e non dovuti, per intervenuto superamento dei limiti reddituali, a seguito di verifiche da parte dell'istituto previdenziale delle dichiarazioni dei redditi della ricorrente per gli anni 2020 e 2021, in applicazione della circolare n. CP_1
43 del 23.06.2020. La parte ricorrente, dopo aver eccepito la carenza di motivazione del provvedimento di indebito del 24.07.2023, sostiene l'integrale irripetibilità delle somme richieste dall' invocando l'art. 52 e la norma qualificata di CP_1 interpretazione autentica contenuta nell'art. 13 comma 1 della legge 412/91 secondo cui : “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo
1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
In particolare, espone di avere tempestivamente comunicato all' i redditi CP_1 percepiti per l'anno 2020 e l'anno 2021 e che ,dunque, si tratti di errore imputabile all' nel pagamento di somme in base a formale, definitivo CP_1 provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore. Inoltre, allega la carenza di dolo, tenuto conto della tempestiva comunicazione dei redditi all'ente previdenziale.
Orbene, con riferimento al difetto di motivazione della richiesta di restituzione del 24.07.2023 avanzata dall' come recentemente osservato dagli stessi CP_1
Giudici di legittimità, “l'onere del pensionato di provare i fatti costitutivi del trattamento pensionistico, per come delineato dalla pronuncia resa dalla Corte a
Sezioni Unite del 2010, si manifesterebbe solo allorquando l'ente previdenziale abbia provveduto in sede amministrativa ad indicare, sia pure in modo sintetico, le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate;
che codesta conclusione appare confliggente con i principi elaborati da Cass. n. 2032 del 2006 (espressamente e adesivamente richiamati da
Cass. S.U. n. 18046 del 2010), secondo cui, atteso che gli atti di gestione del rapporto obbligatorio, ancorché posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, non possono incidere sul diritto di credito alla prestazione previdenziale o assistenziale, che spetterà all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost., restano totalmente privi di rilevanza i comportamenti tenuti dall'ente previdenziale in sede stragiudiziale, pur quando consistiti nella mancata (o inadeguata) specificazione delle ragioni per le quali si riteneva non sussistente il diritto medesimo” (così in parte motiva Cassazione Civile, sezione
VI, 14.3.2018 n. 6375).
L'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto invocato spetta, quindi, alla parte ricorrente, che nel caso in esame non ha specificamente contestato la diversa base reddituale posta a fondamento del ricalcolo della pensione incentrando, piuttosto, le ragioni del ricorso esclusivamente sulla carenza di dolo e sulla ritenuta tardività dell'azione di recupero. Il giudizio previdenziale non è, difatti, un giudizio di impugnazione di un atto amministrativo - come mostra di ritenere la ricorrente - ma verte sul rapporto previdenziale e mira, come nella specie, all'accertamento negativo del debito;
non è diretto, cioè, alla verifica della legittimità del provvedimento impugnato, ma si estende al merito della pretesa creditoria.
Tanto precisato, giova rilevare che in materia di indebito previdenziale trova applicazione l'art. 52 della L. n. 88/1989 che prevede: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
La norma stabilisce, altresì, al comma 2 che: Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
Tale disposizione normativa è stata successivamente interpretata (o meglio, integrata, secondo quanto ritenuto da Corte Cost. n. 39 del 1993) dall'art. 13, l.
30/12/1991, n. 412 il quale ha disposto: “1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente alla verifica delle CP_1 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”
La disciplina complessiva che si ricava dalla lettura congiunta delle citate disposizioni va, dunque, ricostruita nel senso che l'indebito previdenziale pensionistico per essere ripetibile, deve CP_1 derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_1
La sanatoria prevista dalla norma è, quindi, rivendicabile a prescindere dalla natura dell'errore in cui sia incorso l' (e, dunque, anche in caso di errore CP_2 del tutto incolpevole) salva l'ipotesi di omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, purché detti fatti non siano già conosciuti all'ente (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 1978 del 03/02/2004, sent. n. 13915/2021, ord. n. 5984/2022).
Infatti, nel settore dell'indebito previdenziale “diversamente dalla generale regola codicistica (art. 2033 cod. civ.) di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e una situazione idonea a ingenerare affidamento" (Corte Cost. n.
166/1966, Cass n. 1446/2008 e Cass. n. 11921/2015). L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale l' CP_3
). (Cass.Sez. L, Ordinanza n. 5984 del 23/02/2022 su cit.).
[...]
Inoltre, “l'obbligo dell di procedere annualmente alla verifica dei redditi CP_1 dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551). “Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, CP_1 soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, co.
2. Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano «immessi nei circuiti delle verifiche CP_2 contabili" (così ancora Corte Cost. cit.). Tempi sui quali si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico”. (cfr. Cass. n. 3802/2019).
Vale aggiungere, altresì, ad ulteriore precisazione, che “Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva CP_1 soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla CP_2 comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico.” (Cass. Sez. L n. 15039 del 31/05/2019 e n.
3215/2018).
Nel caso in esame l' era in grado di conoscere la situazione reddituale della CP_1 parte ricorrente essendo pacifico che ha regolarmente trasmesso le dichiarazioni reddituali.Ciò che va accertato, quindi, è che l' abbia rispettato il termine CP_1 decadenziale stabilito dal su citato art. 13 c. 2 della L. n. 412/1991.
Tenuto conto delle considerazioni in proposito su espresse, oltre che della lettura testuale della norma (che utilizza l'espressione "entro l'anno successivo" per indicare il termine entro cui debba avvenire il recupero, non già "entro un anno" dalla verifica) l'art. 13, co. 2, si interpreta, dunque, nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla
"verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero, senza che, in tal caso, venga in alcun modo in considerazione la mancanza del dolo del pensionato (v. Cass.
n. 3802/2019 cit.). La S.C. ha evidenziato che il termine “recupero” va inteso nel senso della formale richiesta di restituzione all'interessato e non già in quello di concreto pagamento dell'importo (Cass., sez. lav., 20.5.2021, n. 13918).
Orbene , nella fattispecie in esame è pacifico che la parte ricorrente abbia regolarmente dichiarato i propri redditi al fisco sia nel 2020 che nel 2021 , tanto che lo stesso ha basato il ricalcolo della pensione proprio sulle CP_1 dichiarazioni fiscali, senza svolgere, a quanto consta, ulteriori attività di accertamento.
La comunicazione di ripetizione dell'indebito è del 24.07.2023 ed alla luce dei criteri dettati dalla Corte di Cassazione, la verifica dei redditi e l'iniziativa per il recupero dell'indebito sono tempestivi con riferimento ai soli ratei dell'anno
2021.
Infatti, per la pensione erogata nell'anno 2020 i redditi percepiti nell'anno 2020 sono stati legalmente conosciuti dall' solo nel 2021 e la richiesta di CP_1 restituzione è stata inviata nel 2023 e, dunque, ben oltre l'anno civile successivo alla verificabilità. Con riguardo alla pensione erogata nel 2021 i redditi del 2021 sono risultati conoscibili nel 2022 (dichiarazione 2021 presentata il 29.06.2022 cfr. fascicolo e la richiesta di ripetizione dei ratei indebitamente percepiti CP_1 nel 2021 è stata comunicata tempestivamente entro l'anno civile successivo, ovvero il 24.07.2023.
Per come osservato, infatti, in fattispecie analoga, dalla Suprema Corte “nel caso di specie si discute sui tempi di ripetizione dell'indebito accertato in esito alla dichiarazione dei redditi del 2004, comunicata dal .... nel corso dell'anno 2005.
Pertanto, la decadenza di cui all'art. 13, co. 2, maturava allo spirare del 31.12.2006 e
l'atto di recupero dell'ottobre 2006 è da considerare tempestivo” (così, in parte motiva, Cassazione Civile, sezione lavoro, 8.02.2019 n. 3802).
Ne discende alla stregua di tutte le suesposte considerazioni che la richiesta di ripetizione di indebito del 24.07.2023 è illegittima limitatamente alla restituzione dei ratei di pensione di reversibilità dal 1.1.2020 al 31.12.2020.
Le spese di lite stante il parziale accoglimento della domanda sono integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuta la restituzione all' dei ratei di pensione di reversibilità di cui alla CP_1 comunicazione del 24.07.2023 limitatamente al periodo dal 1.1.2020 al CP_1
31.12.2020
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nola il 2.07.2025
IL Gl
Dott. ssa Daniela Ammendola