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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1147/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2254/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3067/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
1 e pubblicata il 21/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01EV00409 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01EV00409 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01EV00409 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGT di primo grado, con sentenza n. 3067/01/22, ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente
Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TYX01EV00409/2021 relativo al periodo d'imposta 2017, rideterminando la base imponibile sulla base della ritenuta prova contraria offerta dal contribuente circa l'utilizzo dei maggiori ricavi presunti, con compensazione parziale delle spese di lite.
Con atto ritualmente proposto, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina ha impugnato tale decisione deducendo che:
- la sentenza ha erroneamente valorizzato documentazione priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;
- il giudice di primo grado ha applicato scorrettamente la presunzione iuris tantum di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale;
la prova contraria offerta dal contribuente non dimostra né reinvestimento né accantonamento degli utili;
la decisione è affetta da motivazione incompleta e valutazione frammentaria delle prove, in violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
L'appellato non si costituiva nel presente grado e veniva dichiarato contumace.
La causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
1. La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa, come affermato in modo costante dalla Corte di Cassazione, opera in via iuris tantum, e può essere superata solo da una prova contraria rigorosa, documentale e univoca, idonea a dimostrare che i maggiori ricavi siano stati accantonati, oppure reinvestiti nell'attività societaria, oppure non siano mai entrati nella disponibilità del socio.
Il contribuente, gravato da tale onere probatorio, non ha fornito alcuna prova idonea a superare tale presunzione.
2. sentenza di primo grado
La sentenza impugnata va riformata integralmente poiché:
a) Ha attribuito valore decisivo a documenti non idonei a superare la presunzione .Gli elementi esaminati
(compensazioni contabili, transazioni, quietanze) non dimostrano né l'effettivo reinvestimento né
l'accantonamento degli utili extracontabili.
Il primo giudice ha illegittimamente ritenuto provata la mancata percezione dell'utile sulla base di mere ricostruzioni contabili interne, insufficienti alla luce dei criteri elaborati dalla Cassazione e correttamente richiamati dall'Ufficio nell'appello.
b) Ha ridotto la base imponibile in assenza di prova contraria piena
La compensazione di poste debitorie non elimina l'esistenza dell'utile: la compensazione costituisce modalità alternativa di estinzione dell'obbligazione con pari effetto economico e non esclude l'arricchimento rilevante ai fini fiscali. La conclusione del primo giudice va riformata.
c) Ha ignorato l'effetto del consolidamento dell'accertamento societario
L'accertamento in capo alla società – non impugnato – costituisce base solida e autonoma dell'imputazione al socio, rafforzando la presunzione e aggravando l'onere probatorio del contribuente.
Il primo giudice non ha considerato tale aspetto, richiamato invece nell'atto d'appello.
3. Decisione nel merito
Riformata integralmente la sentenza di primo grado, il ricorso introduttivo del contribuente deve essere rigettato, poiché la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non è stata superata;
la documentazione allegata dal contribuente è insufficiente, parziale e priva di reale valenza confutativa;
la ricostruzione dell'Ufficio è coerente, documentata e conforme ai consolidati principi di diritto.
4. Spese
In considerazione della natura della controversia,si dispone la compensazione integrale delle spese del doppio grado tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio Palermo,13.1.26 IL PRESIDENTE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2254/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3067/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
1 e pubblicata il 21/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01EV00409 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01EV00409 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01EV00409 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGT di primo grado, con sentenza n. 3067/01/22, ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente
Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TYX01EV00409/2021 relativo al periodo d'imposta 2017, rideterminando la base imponibile sulla base della ritenuta prova contraria offerta dal contribuente circa l'utilizzo dei maggiori ricavi presunti, con compensazione parziale delle spese di lite.
Con atto ritualmente proposto, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina ha impugnato tale decisione deducendo che:
- la sentenza ha erroneamente valorizzato documentazione priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;
- il giudice di primo grado ha applicato scorrettamente la presunzione iuris tantum di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale;
la prova contraria offerta dal contribuente non dimostra né reinvestimento né accantonamento degli utili;
la decisione è affetta da motivazione incompleta e valutazione frammentaria delle prove, in violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
L'appellato non si costituiva nel presente grado e veniva dichiarato contumace.
La causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
1. La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa, come affermato in modo costante dalla Corte di Cassazione, opera in via iuris tantum, e può essere superata solo da una prova contraria rigorosa, documentale e univoca, idonea a dimostrare che i maggiori ricavi siano stati accantonati, oppure reinvestiti nell'attività societaria, oppure non siano mai entrati nella disponibilità del socio.
Il contribuente, gravato da tale onere probatorio, non ha fornito alcuna prova idonea a superare tale presunzione.
2. sentenza di primo grado
La sentenza impugnata va riformata integralmente poiché:
a) Ha attribuito valore decisivo a documenti non idonei a superare la presunzione .Gli elementi esaminati
(compensazioni contabili, transazioni, quietanze) non dimostrano né l'effettivo reinvestimento né
l'accantonamento degli utili extracontabili.
Il primo giudice ha illegittimamente ritenuto provata la mancata percezione dell'utile sulla base di mere ricostruzioni contabili interne, insufficienti alla luce dei criteri elaborati dalla Cassazione e correttamente richiamati dall'Ufficio nell'appello.
b) Ha ridotto la base imponibile in assenza di prova contraria piena
La compensazione di poste debitorie non elimina l'esistenza dell'utile: la compensazione costituisce modalità alternativa di estinzione dell'obbligazione con pari effetto economico e non esclude l'arricchimento rilevante ai fini fiscali. La conclusione del primo giudice va riformata.
c) Ha ignorato l'effetto del consolidamento dell'accertamento societario
L'accertamento in capo alla società – non impugnato – costituisce base solida e autonoma dell'imputazione al socio, rafforzando la presunzione e aggravando l'onere probatorio del contribuente.
Il primo giudice non ha considerato tale aspetto, richiamato invece nell'atto d'appello.
3. Decisione nel merito
Riformata integralmente la sentenza di primo grado, il ricorso introduttivo del contribuente deve essere rigettato, poiché la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non è stata superata;
la documentazione allegata dal contribuente è insufficiente, parziale e priva di reale valenza confutativa;
la ricostruzione dell'Ufficio è coerente, documentata e conforme ai consolidati principi di diritto.
4. Spese
In considerazione della natura della controversia,si dispone la compensazione integrale delle spese del doppio grado tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio Palermo,13.1.26 IL PRESIDENTE