Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1440 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 07/03/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 con l'avvocato Vincenzo Manciocchi (C.F. ), nel C.F._5 cui studio in Latina, Via Guglielmo Oberdan 24, sono elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avvocato CP_1 C.F._6 Giovanni D'Erme (C.F. ), nel cui studio in Latina, C.F._7
Via Zeppieri snc, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
pag. 1 di 22
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 226 del 2022 del
03/02/2022 del Tribunale di Latina.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e nella qualità di esercente Parte_1 la responsabilità genitoriale su , e Parte_2 Parte_4 Pt_3
, evocavano in giudizio , al fine di ottenere la
[...] CP_1 declaratoria di nullità o, in via subordinata, l'annullamento o, in via ulteriormente gradata, una pronuncia rescissoria, avente ad oggetto il contratto di cessione del credito stipulato da (marito e Parte_5 padre degli attori) ed il convenuto.
Deduceva, in particolare, di essere, unitamente ai figli, erede di
; di essere intervenuta, con gli stessi, volontariamente, dopo Parte_5 la sua morte, nel giudizio risarcitorio intrapreso dal;
di aver _5 ottenuto sentenza (1929/2013, emessa dal Tribunale di Latina) di condanna in solido, anche della al pagamento della somma di Controparte_2 euro 391.071,15, oltre interessi e spese.
Rappresentava di essere venuta a conoscenza - in occasione della richiesta di liquidazione di indennizzo inoltrata alla Controparte_3
- dell'esistenza di una scrittura privata del 2008, autenticata da
[...] notaio, con la quale il , ancor prima di ottenere ragione in giudizio, _5 aveva ceduto, al convenuto , il 50% di tutti i crediti risarcitori CP_1 connessi al sinistro. Contestava la nullità del contratto per assenza di causa o, comunque, per illiceità della stessa, alla luce delle gravi vicende giudiziarie nelle quali era stato coinvolto il convenuto, accusato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni di diverse Compagnie assicurative. Rappresentava, in ogni caso, la ricorrenza delle condizioni per l'annullamento del contratto, il versando, successivamente al _5 sinistro, in uno stato di depressione e smarrimento, collegato, peraltro al consumo di sostanze alcoliche e psicotrope.
Agiva, in via ulteriormente gradata, per la rescissione del contratto, rappresentando, da un lato, l'insussistenza di prestazioni, da parte del convenuto, tali da giustificare un compenso tanto elevato e, dall'altro, in ogni caso, la condizione di grave crisi economica del , unico _5 percettore di reddito familiare, all'esito del sinistro e della perdita di capacità lavorativa (quest'ultimo avendo sempre svolto l'attività di camionista ed essendo stato sottoposto ad amputazione del braccio).
pag. 2 di 22 Si costituiva , respingendo tutti gli addebiti ed CP_1 eccependo, in particolare, la prescrizione dell'azione di annullamento e di rescissione.
Produceva la scrittura privata autenticata avente ad oggetto la cessione di credito impugnata. Avverso tale documento, parte attrice presentava querela di falso, asserendo che non aveva mai sottoscritto tale documento. Parte_5
Il giudice istruttore, precedente titolare del ruolo, ammetteva la querela e disponeva consulenza calligrafica, all'esito della quale la causa veniva rimessa al collegio per la decisione che, con sentenza non definitiva del 25.1.2019, rigettava la querela e rimetteva la causa sul ruolo per l'ulteriore istruzione delle domande principali, rinviando all'esito del giudizio ogni statuizione sulle spese di lite. ”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale di Latina disponeva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta tutte le domande articolate da parte attrice in citazione;
-Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., articolata da parte convenuta;
-Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite (per le domande principali e per l'incidente di querela) in favore del convenuto, liquidandole, come in parte motiva, in via onnicomprensiva, già compensate per un terzo, in euro 7.458,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%;
-Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice.“
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Orbene, in via del tutto preliminare, deve osservarsi come alla luce del carattere incidentale della querela di falso nella fase della sua ammissibilità (..) il relativo procedimento assume natura formalmente autonoma ed indipendente rispetto al giudizio principale, anche sotto il profilo della competenza (Cass. civ. Sez. VI - 2,
Ord., (ud. 22/02/2017) 22-03-2017, n. 7243).
Deve, pertanto, ritenersi ferma la competenza del giudice monocratico sulle domande originariamente introdotte in via principale (ed aventi ad oggetto la nullità, annullabilità e/o rescindibilità dell'atto di cessione impugnato) ed autonome rispetto alla querela di falso incidentale.
Tanto premesso, in via del tutto preliminare, deve osservarsi come parte attrice abbia avanzato domanda di nullità nonché, in via subordinata, di annullamento e/o rescissione aventi ad oggetto il contratto di cessione del credito stipulato tra e . Il convenuto si è costituito, _5 CP_1 tardivamente, il giorno stesso dell'udienza di prima comparizione, fissata in citazione, sicché non risulta ammissibile l'eccezione di prescrizione relativa alla proposizione delle domande di annullamento e di rescissione sollevate con la propria comparsa di costituzione e risposta.
pag. 3 di 22 Ciò premesso, con riferimento alla domanda di nullità, per assenza della causa, osserva il Tribunale come la censura risulti infondata, venendo qui in rilievo, invero, una cessione di credito futuro, peraltro determinabile, in quanto parametrato al danno risarcibile, in favore del cedente, in occasione di un sinistro già verificatosi ed a fronte di lesioni consolidatesi al tempo della stipula del negozio.
Allegata alla memoria n. II di parte convenuta, vi è, a ben vedere, la procura rilasciata dal , con autentica notarile del Parte_6
26.7.2000, per la gestione del sinistro, con attribuzione di ogni connesso potere, ivi compreso quello di nominare un difensore e di riscuotere le somme.
Dalla scrittura privata, autenticata dal notaio in data 11.3.2008, qui impugnata, si evince che la cessione del credito risulta volta a remunerare l'attività del procuratore. Viene ceduto, infatti, il credito risarcitorio, nella misura del cinquanta per cento, “al netto delle spese”. Il riferimento alle spese, da prededurre alla somma eventualmente liquidata a titolo di risarcimento, costituisce elemento di rilievo ai fini della riconducibilità della cessione alla remunerazione dell'attività di intermediazione del perito assicurativo. In tal senso milita anche l'omonimia tra il convenuto, CP_1
, ed il difensore (Avv. Claudio TA che, dagli articoli di giornale
[...] allegati da parte attrice risulterebbe essere il figlio del convenuto) nominato per il giudizio risarcitorio, come si evince dalla sentenza emessa dal Tribunale di Latina, n. 1939/2013, all'esito del procedimento iscritto al n.r.g. 2127/2008, introdotto con ricorso del 30.5.2008 (e dunque successivo alla sottoscrizione dell'atto di cessione del credito dell'11.3.2008). Sebbene l'atto di cessione risulti sottoscritto dal perito e dal _5
(e non già dai difensori nominati per il giudizio risarcitorio) lo stesso risulta assimilabile al c.d. patto di quota lite, all'epoca dei fatti consentito (sul punto si osserva come il d.l. 223/06, convertito in L. 248/06, al fine di tutelare la concorrenza nel settore dei servizi professionali, ha abrogato tutte le disposizioni che prevedevano, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, "l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti" (art. 2, comma 1 lett. a), facendo salve le disposizioni riguardanti "le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti" (art. 2, comma 2); lo stesso d.l., inoltre, ha previsto la nullità, se non redatti in forma scritta, dei patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali (art. 2, comma 2 bis, che ha così sostituito il comma 3 dell'art. 2233 cc); il detto d.l., quindi, ha abrogato l'obbligatorietà delle tariffe minime e, con la generale abrogazione del divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, ha espressamente pag. 4 di 22 eliminato il divieto di patto di quota lite, fatto salvo l'obbligo di dare all'accordo la forma scritta). Quanto all'invocata nullità per illiceità della causa, alla luce degli allegati risvolti penali della condotta ascritta al e alle ulteriori CP_1 domande subordinate, di annullamento e di rescissione, si osserva quanto segue.
Relativamente alla nullità per illiceità della causa, si rileva come parte attrice abbia prospettato il delitto di truffa, come ascrivibile al convenuto.
La giurisprudenza consolidata, a ben vedere, considera il contratto stipulato a valle della condotta delittuosa, riconducibile alla fattispecie della truffa, censurabile sotto il profilo dell'annullabilità, richiedendosi, peraltro, la prova effettiva ed onerosa del dolo, in termini di raggiri ed artifizi.
Va, tuttavia, sottolineato come, alla luce delle allegazioni di parte attrice, come ulteriormente caratterizzate dalla formulazione dei capitoli di prova testimoniali di cui alla memoria n. II, in ordine allo stato di infermità del , risulti posta a fondamento della domanda di invalidità, una _5 condizione di minorità dello stipulante.
Da questo punto di vista, deve osservarsi come la qualificazione della domanda risulti appannaggio del giudice, così come l'individuazione delle norme applicabili, alla luce del principio iura novit curia. Ebbene, a norma dell'art. art. 643 c.p., in tema di circonvenzione di persone incapaci, chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.
Alla luce delle difese di parte attrice, è proprio una simile fattispecie a venire in rilievo.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. II,
20.03.2017, n. 7081) il contratto concluso per effetto della consumazione del reato di circonvenzione d'incapace è nullo per contrarietà a norma imperativa penale, in quanto la disposizione incriminatrice, tutelando più che l'incapacità in sé l'autonomia privata e la libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica, sottende un interesse collettivo che travalica la mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguita dalle norme sull'annullabilità. A prescindere poi dal rilievo d'ufficio della questione di nullità, effettuato dal giudice istruttore, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., deve ritenersi che parte attrice abbia, sin dall'introduzione del giudizio, articolato la domanda di nullità, sia pur richiamando la fattispecie della truffa e non già
pag. 5 di 22 della circonvenzione di incapace, in quanto ha comunque allegato e valorizzato il profilo dello stato di minorità del , come sopra _5 evidenziato. Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria, anche tale domanda di nullità risulta infondata, per i motivi di seguito indicati. Quanto alla circonvenzione di incapace, deve osservarsi come non risulti adeguatamente provato l'elemento della minorazione e, in particolare, quello dell'induzione. Ai sensi dell'art. 643 c.p., integra circonvenzione di incapace la condotta di chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso.
La condotta consiste nell'induzione realizzata mediante l'abuso, cioè mediante lo sfruttamento, dei bisogni, delle passioni o della inesperienza, quanto al minore non infermo o deficiente psichico;
delle ridotte facoltà intellettive o volitive dipendenti da infermità o deficienza psichica per gli altri soggetti passivi. L'abuso di una delle situazioni che possono fungere da presupposto del fatto di circonvenzione è una nota interna dell'induzione, che contribuisce a tipicizzarla;
l'induzione senza abuso è perciò atipica.
Ai fini della configurabilità del delitto di circonvenzione di persone incapaci sono necessarie le seguenti condizioni: a) l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, in cui quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica;
b) l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso;
c) l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine e cioè quello di procurare a sé o ad altri un profitto;
d) la oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti (C., Sez. II, 1.3-
9.5.2019, n. 19834; C., Sez. V, 16.4.2012, n. 29003; v. anche C., Sez. II,
21.1-26.2.2019, n. 8454; C., Sez. II, 20.6.2013, n. 39144). La condotta di induzione si deve concretare in un'apprezzabile attività di suggestione, pressione morale e persuasione finalizzata a determinare, o quantomeno a rafforzare, la volontà minorata del soggetto passivo (C., Sez. II, 12.6.2015, n. 28080; C., Sez. II, 11.2.2010, n. 18158, secondo cui è sufficiente che il soggetto agente, grazie al rapporto instauratosi con l'incapace, sia in grado di condizionarne la volontà sì da indurlo a compiere atti pregiudizievoli che, in condizioni di normalità psichica, non avrebbe prestato).
pag. 6 di 22 La prova dell'induzione non richiede necessariamente la dimostrazione di episodi specifici, ben potendo il convincimento del giudice essere fondato su elementi indiretti e indiziari, come la natura degli atti compiuti e il pregiudizio da essi derivante (C., Sez. II, 23.1.2009, n. 17415; in senso conforme C., Sez. II, 13.11-19.12.2019, n. 51192; C., Sez. II, 9.1.2009, n. 6078).
L'attività di induzione può essere desunta in via presuntiva quando la persona offesa sia affetta da una malattia che la privi gravemente della capacità di discernimento, di volizione e di autodeterminazione ed il soggetto attivo non abbia nei suoi confronti alcuna particolare ragione di credito (C., Sez. II, 12.6-7.10.2019, n. 41081; C., Sez. II, 7.4.2009, n.
18583). Orbene, all'esito dell'istruttoria, non risulta in alcun modo provata l'attività induttiva, né risultano elementi indiziari sul punto, come desumibili dalla particolare condizione psicofisica del , al momento _5 della sottoscrizione dell'atto di cessione. All'udienza del 29.10.2020, il teste di parte attrice, Testimone_1 ha riferito: “Sono amica di famiglia, di lunga data, con gli attori, . _5
Li conosco da venti anni e più. Non conosco il convenuto. Vero. Capitava molto spesso che i Carabinieri contattassero per avvisarla Parte_1 del ritrovamento di in stato confusionale. Tanto so perché Parte_5 capitava spesso che anche io partecipassi alle ricerche con i familiari. Il
svolgeva lavori all'occorrenza. Lavorava in campagna o come _5 autotrasportatore. Io l'ho conosciuto un paio di anni prima dell'incidente, nel 1995. Era l'unico a lavorare. I ragazzi erano piccoli. Ricordo l'incidente. Fu un investimento, So che stette in ospedale per un po' di tempo. E'vero. Non so se si siano rivolti anche alla Caritas, ma sicuramente hanno chiesto aiuto agli amici. Noi in primis li abbiamo aiutati, facendo la spesa e di tanto in tanto corrispondendo somme all'occorrenza. Gran parte dell'aiuto è arrivato dalla famiglia della moglie del ”. _5 All'udienza del 19.1.2021, il teste di parte attrice, ha Testimone_2 dichiarato: “Sono medico di base. Ho avuto in cura il sig. , Parte_5 per almeno vent'anni e comunque fino alla sua morte che è avvenuta – non ricordo esattamente – tra il 2008 e il 2010. I familiari, moglie e figli, attori nel presente giudizio, sono tutti miei pazienti. Ho esclusivamente un rapporto di cura con gli stessi. Confermo che Parte_1 frequentemente, veniva contattata dai Carabinieri a seguito del ritrovamento del marito, , in stato confusionale. Preciso che Parte_5 il Busatto era tossicodipendente e, successivamente all'amputazione dell'arto, a seguito di un sinistro, cominciò ad abusare di sostanze anche per lenire il dolore lancinante. Spesso ha chiesto soldi anche a me. Si trattava di cifre irrisorie. Riferiva di averne bisogno per comprare le sigarette, ad esempio. Soffriva anche della sindrome dell'arto fantasma, avvertendo i dolori al braccio ancorché amputato, in ragione di un riflesso pag. 7 di 22 psichico. Confermo che il era l'unico della famiglia a lavorare, _5 come operaio. Non so specificare altro. Confermo che la famiglia del versava in gravi difficoltà economiche a seguito dell'incidente _5 inabilitante subito dal . A volte, riferivano di non avere denaro _5 neppure per il ticket. Non so di preciso chi li aiutasse”. I testi non hanno in alcun modo riferito in ordine a presunte attività induttive ascrivibili al convenuto, né sono state in grado di riferire sulla specifica condizione del Busatto al momento della sottoscrizione, limitandosi, piuttosto, a confermare il suo stato di disorientamento “negli anni successivi al verificarsi del sinistro” (del 1999) “e fino alla morte intervenuta il 3.1.2013” (cfr. il capitolo di prova n. 3 di cui alla memoria n. II di parte attrice).
Da questo punto di vista, risulta indimostrata, da un lato, la stessa condizione di minorazione al momento della sottoscrizione e, dall'altra, l'attività induttiva che pur potrebbe desumersi, in via indiziaria, dalle condizioni della vittima (rispetto alle quali, tuttavia, non risulta raggiunta una prova adeguata). A fronte dell'ampio lasso temporale descritto dai testimoni, non risultano specificamente richiamati episodi verificatisi in prossimità della sottoscrizione dell'atto di cessione impugnato (intervenuta nel 2008) sicché non è provato lo stato di minorità al momento della sottoscrizione e, in tal senso, neppure in via presuntiva, è dimostrata la richiesta attività di induzione, deducibile dalla concomitante apparente ed obbiettiva incapacità del (non essendovi prova che proprio all'epoca della _5 stipula, la persona asseritamente offesa fosse affetta da una malattia che la privasse gravemente della capacità di discernimento, di volizione e di autodeterminazione. In tal senso, cfr. C., Sez. II, 12.6-7.10.2019, n. 41081;
C., Sez. II, 7.4.2009, n. 18583).
Parte convenuta, peraltro, ha prodotto, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, la relazione tecnica medico-legale del 25.1.2008 (e cioè meno di due mesi prima della sottoscrizione dell'atto di cessione) redatta dall'ausiliario nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, iscritto al n.r.g. 3673/2007, tra il e la _5 [...]
dalla quale si evince che, ad un esame obbiettivo, il CP_2 periziando era in “buone condizioni generali” e che accedeva “al colloquio ben orientato nel tempo, spazio e persone. Normale il tono dell'umore. Risponde con collaborazione alle domande rivolte senza mostrare eccessiva polarizzazione ideativa sul trauma subito (..) Non segni di lesione cerebrale né disturbi del linguaggio”. Inammissibile, di contro, è il deposito di documenti allegati alle note depositate da parte attrice, a seguito del rilievo d'ufficio della questione di nullità ex art. 101 c.p.c., avente ad oggetto l'invalidità della cessione connessa alla circonvenzione di incapace.
pag. 8 di 22 Le parti, infatti, sono state invitate semplicemente a dedurre sulla questione, non potendosi ritenere che si siano, per ciò solo, riaperti i termini istruttori (già scaduti) per la produzione di documenti, peraltro tutti antecedenti alla proposizione della domanda.
In ogni caso, la certificazione medica, allegata alle note del 9.10.2019, riferisce genericamente di una sindrome depressiva, in sé inidonea a provare la compromissione delle capacità del di _5 orientare le proprie scelte.
Infine – sempre con riferimento all'inconfigurabilità di un'attività induttiva, a prescindere dall'insussistenza di prova in ordine alla minorità del - la cessione in contestazione è soltanto parziale, ed ha ad _5 oggetto il 50% di tutti i crediti spettanti al , al netto, peraltro, di _5 tutte le spese necessarie per il relativo recupero.
Sebbene, quindi, il profitto riconosciuto al per la sua attività CP_1 di intermediazione (provata alla luce della procura, dell'atto di cessione e della stessa documentazione giudiziale riferibile al e nella _5 disponibilità del , che l'ha prodotta) risulti obbiettivamente ingente, CP_1 lo stesso appare comunque connesso a mandato per il recupero del credito risarcitorio, sicché se da un lato non può in alcun modo sostenersi che la cessione sia priva di causa (esterna) dall'altro, neppure può ritenersi che il
, quale autore – secondo la prospettazione attorea – di condotte CP_1 rilevanti ai sensi dell'art. 643 c.p.c., non avesse, nei confronti del , _5 alcuna particolare ragione di credito (e, pertanto, anche da questo punto di vista, non possono ritenersi sussistenti indizi gravi, precisi e concordanti, in ordine all'esercizio, da parte del , di un'attività induttiva, considerata CP_1 la sussistenza di una causa attributiva). In definitiva, non risulta in alcun modo dimostrata l'attività induttiva, parte attrice essendosi, per lo più, limitata a depositare articoli di cronaca giornalistica, riferibili a condotte truffaldine adottate dal , CP_1 nei confronti delle Compagnie assicurative. A prescindere, quindi, da ogni considerazione in ordine all'efficacia probatoria del materiale prodotto, lo stesso ha comunque ad oggetto, in gran parte, condotte differenti da quelle addebitate al convenuto nell'atto di citazione.
In altri termini, le notizie di cronaca e le inchieste richiamate negli articoli di giornale, depositati in copia, non si riferiscono (salvo che in un caso) ad ipotesi di procurata cessione del credito e neppure descrivono condotte riconducibili alla circonvenzione di incapace.
La mancanza di prova in ordine a specifici comportamenti induttivi, riconducibili all'artificio e al raggiro, escludono, del pari, la fondatezza della domanda di annullamento per dolo. D'altra parte, le precarie condizioni economiche in cui versava la famiglia, devono essere semmai valorizzate, a conferma dell'intenzione del di assicurarsi – a distanza di quasi dieci anni dall'incidente del _5
pag. 9 di 22 1999 - con l'intermediazione di un professionista (sia pur lautamente ricompensato, ma sempre a condizione dell'effettivo conseguimento del risarcimento) le risorse necessarie a soddisfarne i bisogni.
Quanto alla domanda di rescissione, pur a fronte della rilevata condizione di bisogno del (come è emersa all'esito dell'escussione _5 testimoniale) non sussistono le condizioni per il relativo accoglimento, alla luce di quanto segue. Ai sensi dell'art. 1448 c.c., se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto (..). Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.
Orbene, il contratto a monte della cessione risulta evidentemente aleatorio, laddove l'an e lo stesso quantum debeatur relativi al credito professionale, spettante al , risultano condizionati dall'effettivo CP_1 conseguimento del risarcimento e dalla relativa entità, ferma l'attività di intermediazione delegata al convenuto da parte del . _5
Inoltre, non risulta in alcun modo provato l'approfittamento dello stato di bisogno della controparte.
Secondo l'orientamento seguito attualmente dalla giurisprudenza prevalente, non occorre, ai fini della ricorrenza dell'approfittamento dello stato di bisogno, una particolare attività diretta, in maniera più o meno ingannevole, ad indurre la controparte a stipulare il contratto in quanto l'approfittamento consiste nella consapevolezza che una parte abbia dello squilibrio tra le prestazioni contrattuali derivante dallo stato di bisogno altrui di cui ha parimenti conoscenza (C. 140/2007; C. 19138/2004; C.
19625/2003; C. 6204/1994; C. 9374/1991; C. 531/1990; C. 6630/1988; C.
1227/1979; A. 18.11.2005; A. Genova 10.5.2005): la duplice CP_4 consapevolezza dello stato di bisogno e dell'immoderata utilità economica
(C. 697/1970) che se ne trae rappresenta la spinta psicologica ad approfittare della situazione caratterizzata dal menomato potere negoziale e dalla ridotta libertà contrattuale dell'altra parte.
La tesi prevalente rinviene l'approfittamento nella conoscenza dello stato di bisogno e nella volontà di trarne vantaggio, attestata dalla consapevolezza della propria posizione contrattuale di vantaggio e del fatto che la controparte non si sarebbe indotta a stipulare il contratto se non fosse stata convinta di non poter altrimenti stipulare il contratto.
Parte attrice non ha in alcun modo dimostrato che il fosse a CP_1 conoscenza delle condizioni di bisogno del . _5
I testi di parte hanno soltanto riferito della condizione di bisogno del
, mentre il teste di parte convenuta, , ha _5 Testimone_3 dichiarato: “Sono avvocato civile ed ho prestato la mia attività professionale in favore del convenuto, . Attualmente, pendono CP_1 giudizi nei quali il è parte. Uno a Roma ed uno a Milano. Se non CP_1
pag. 10 di 22 ricordo male, non ci sono giudizi pendenti qui a Latina. Sono del foro di
Isernia ed abito a Cassino. Anche per questo non ho patrocinato in questo giudizio. L'Avv. Matacchioni, che gestiva le pratiche dello studio per il
, passò alla magistratura onoraria e perciò ci fu bisogno di un CP_1 rimpiazzo. Prestavo patrocinio in Tribunale ed attività di consulenza. Attualmente sono in rapporti con il , sebbene non con la stessa CP_1 frequenza. Anche per la pratica del ho prestato la mia attività. Non _5 ricordo esattamente di cosa mi occupai. Non sono a conoscenza della circostanza capitolata. Non ho rapporti con e non so se sia Parte_1 mai stata contattata dai Carabinieri a fronte dello stato di alterazione del marito. Preciso che quando ho incontrato allo studio, mi sembrava _5 lucido. Era un cliente normale e collaborativo. I contatti, in ogni caso, non sono stati frequenti. In tutto saranno stati sei o sette incontri, nel corso dei quali non ho riscontrato anomalie nel comportamento. So che perse il lavoro e divenne destinatario di prestazioni assistenziali dopo l'incidente. Ricordo che allo studio veniva solo il . Non posso riferire delle sorti _5 della sua famiglia, con la quale non avevo alcun rapporto professionale”. Anche la domanda rescissoria va, pertanto, respinta.
Con riferimento alle spese di lite, occorre precisare quanto segue. Il Tribunale non ignora l'orientamento secondo il quale la sentenza che pronuncia sul giudizio incidentale di falso – diversamente da quanto statuito dal Collegio nel caso di specie - abbia sempre carattere definitivo, poiché la natura incidentale della querela esaurisce la propria rilevanza nella fase dell'ammissibilità, con la conseguenza che essa non importa preclusione alcuna in ordine alla procedibilità o meno del gravame relativo alla stessa causa (C. 2988/1976); essa è, dunque, soggetta ai normali mezzi di impugnazione, anche nell'ipotesi in cui il procedimento di merito nel cui ambito il documento è stato prodotto, sia un procedimento speciale, ovvero si concluda con una sentenza inappellabile (C. 12399/2007), nonché quando sia proposta ex art. 355 c.p.c., querela di falso in grado di appello e sia quindi stata rimessa con ordinanza dalla corte di appello al tribunale, il quale decide quindi con sentenza impugnabile ex art. 339 c.p.c. (C.
14153/2014).
Va, però, osservato come il principio secondo il quale la sentenza è sempre definitiva deve, poi, essere bilanciato con quelli dell'apparenza e della tutela dell'affidamento delle parti, sicché la pronuncia va ritenuta non definitiva ove il tribunale la qualifichi espressamente tale, rimettendo la statuizione sulle spese all'esito del giudizio di merito, e la parte, sulla base della qualificazione formale del giudice, formuli riserva di impugnazione.
La Cassazione, sul punto – sia pur pronunciando in ordine all'ammissibilità di un'impugnazione congiunta della sentenza (erroneamente qualificata
“non definitiva”) avente ad oggetto la querela incidentale e di quella che definisce interamente il giudizio – dopo aver sottolineato come sia da escludere che la sentenza emanata nel procedimento incidentale di falso,
pag. 11 di 22 costituisca pronunzia non definitiva emessa nel giudizio principale, ha precisato che ove il Tribunale nel pronunziare la sentenza che ha a suo tempo accolto la querela di falso, ha espressamente ritenuto di qualificare la stessa come non definitiva, rimettendo anche la decisione in merito alle spese dall'esito del giudizio di merito, occorre dare continuità a quanto affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, con la sentenza n. 9441/2011, con la quale, ribadendosi quanto già affermato sempre dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 711/1999, si è precisato che in tema di impugnazioni, nella ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi soggetti, è da considerare non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o più) di dette domande con prosecuzione del procedimento per le altre, senza disporre la separazione ai sensi dell'art. 279 c.p.c., comma 2, n.
5), e senza provvedere sulle spese in ordine alla domande (o alle domande) così decise, rinviandone la relativa liquidazione all'ulteriore corso del giudizio. Ed infatti, a fronte di una pronuncia che secondo gli indici formali, da ritenere prevalenti, secondo la citata giurisprudenza, rispetto a quelli di carattere sostanziale, la parte doveva nutrire affidamento sulla qualificazione formale, così che era legittimata anche la riserva di impugnazione e la successiva impugnazione della sentenza unitamente a quella definitiva (..). In tal senso si veda, da ultimo, Cass. n. 12872/2016, a mente della quale l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata con riferimento esclusivo alla qualificazione giuridica dell'azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, a prescindere dalla sua esattezza o dalle indicazioni della parte (conf. ex multis Cass. n. 21520/2015; Cass. n.
3712/2011). Il principio appare poi pianamente desumibile anche dalle considerazioni espresse dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 390/2011, la quale ritiene di dover attribuire rilevanza alla forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento, e ciò in ossequio al principio dell'apparenza. Ed invero se quest'ultima è destinata ad orientare in maniera risolutiva le scelte della parte in merito al rimedio impugnatorio esperibile, lo stesso deve affermarsi quanto alla opzione tra l'impugnazione immediata ovvero differita, occorrendo dare prevalenza al dato formale della qualificazione della pronuncia data dallo stesso giudice unitamente alla mancata liquidazione delle spese di lite. Ne consegue che correttamente la parte ha impugnato la sentenza che aveva deciso sulla querela di falso unitamente a quella definitiva, derivando) da tale considerazione il rigetto del motivo in esame (Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 22/02/2017) 22-03-2017, n. 7243).
Pertanto, la qualificazione della sentenza resa dal Collegio come
“non definitiva” impone al Tribunale monocratico di adottare anche la pag. 12 di 22 statuizione relativa alle spese di lite relative alla querela e rinviata, dal
Collegio, alla definizione del giudizio. Se, infatti, alla luce del principio dell'affidamento, non può essere censurata la riserva d'appello formulata eventualmente da una delle parti avverso la sentenza resa dal Collegio e dallo stesso qualificata come “non definitiva”, in ragione dello stesso principio non può essere pregiudicata la parte che – per ipotesi - abbia omesso di impugnare il capo della sentenza che, decidendo sulla querela, abbia erroneamente rinviato ogni statuizione sulle spese alla definizione del giudizio.
Nel caso di specie, parte attrice ha allegato di aver immediatamente impugnato la sentenza con la quale il Collegio ha respinto la querela di falso incidentale.
Osserva il Tribunale che, pur non ponendosi, in ipotesi, la questione relativa all'individuazione dei mezzi di impugnazione (l'appello immediato avendo risolto in nuce il problema dell'affidamento nella facoltà di proporre riserva di appello) la qualifica della sentenza come “non definitiva” effettuata dal Collegio, impone comunque al Tribunale di statuire, in sede definitiva, sulle relative spese, non potendosi pregiudicare la parte che, eventualmente, abbia omesso di censurare la sentenza collegiale sul relativo capo, alla luce dello stesso principio di prevalenza della forma sulla sostanza. Ciò premesso, il Tribunale ritiene di dover procedere ad un'unica liquidazione, per le domande principali e per la querela incidentale - sempre alla luce del principio della soccombenza - che tenga conto dell'aggravamento dell'attività difensiva espletata in sede istruttoria e decisoria, a fronte dell'incidente di querela, alla luce del valore indeterminabile della causa (tenuto conto del fatto che, con l'atto di cessione, il credito ceduto viene determinato in una misura parti al cinquanta per cento di quanto eventualmente conseguito e considerato che la querela è sempre di valore indeterminabile) e della bassa complessità delle questioni affrontate, ai sensi del D.M. 55/2014, ai medi per la fase di studio, introduttiva ed ai massimi per la fase istruttoria e decisoria, in euro
11.188,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%.
Va respinta, in ogni caso, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., articolata da parte convenuta, in mancanza di una specifica prova di un danno ulteriore rispetto a quello connesso alla costituzione in giudizio, già integralmente compensato, con la statuizione che precede.
In ragione della parziale soccombenza del convenuto (a fronte del rigetto della domanda di cui all'art. 96 c.p.c.) le spese, come sopra liquidate, vanno compensate per un terzo. Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico di parte attrice.”
pag. 13 di 22 § 3. – Hanno proposto appello Parte_1 Pt_2
e rassegnando le seguenti
[...] Parte_3 Parte_4 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis
- dato atto di quanto esposto nel presente atto, in accoglimento di tutti e/o alcuni dei motivi di appello sopra formulati, riformare integralmente la sentenza n. 226/2022 del Tribunale di Latina emessa a definizione del giudizio n. 701/2014 RGC in data 03.02.2022 e notificata in data 04.02.2022 che ha rigettato la domanda proposta dagli attori e per l'effetto accogliere, in tutto o in parte delle conclusioni, rassegnate nell'ambito del procedimento di primo grado che vengono di seguito integralmente trascritte: “ nel merito, in via principale, dato atto della fondatezza in fatto e in diritto di quanto esposto in narrativa, accertare e dichiarare la nullità del contratto di cessione del credito sottoscritto dal sig. a Parte_5 favore del convenuto sig. in data 11.03.2008 per assoluta CP_1 mancanza di causa, con ogni conseguenza di legge;
b) in via concorrente, accertare e dichiarare la nullità del medesimo contratto di cessione del credito per illiceità della causa per i motivi di cui al punto b) delle premesse, con ogni conseguenza di legge;
c) in via subordinata, accertata la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1439 c.c., annullare la cessione del credito, con ogni conseguenza di legge;
d) in via ulteriormente subordinata, accertata la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1448 c.c. dichiarare la rescissione della cessione del credito sottoscritto dal sig.
a favore del convenuto sig. in data Parte_5 CP_1 11.03.2008, con ogni conseguenza di legge”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“ conclude per il rigetto del gravame siccome inammissibile ed infondato per i motivi esposti, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese e dei compensi del grado di giudizio, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. .”
L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 07/03/2025.
§ 4 – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il pag. 14 di 22 profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass.
n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – L'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e contiene quattro motivi. Parte_3 Parte_4
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1418 c.c.. Illogicità, contraddittorietà ed erroneità della motivazione. Sull'inesistenza della causa e sull'illiceità della stessa. ”. Con tale motivo gli appellanti contestano la decisione impugnata per aver respinto la domanda di nullità dell'atto di cessione del credito, intervenuto tra il loro dante causa e , sia sotto il profilo CP_1 dell'inesistenza della causa sia sotto quello dell'illiceità della stessa. Il Tribunale avrebbe ritenuto valida la cessione perché riguardava un credito futuro e determinabile, in quanto parametrato al danno risarcibile, e perché era stata stipulata per remunerare un perito assicurativo. Secondo gli appellanti, tuttavia, l'atto andava ritenuto nullo, perché privo di causa concreta o, comunque, sorretto da una causa illecita, in quanto derivante da un'attività che integrava gli estremi del reato di circonvenzione di incapace.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “II) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 1448 c.c.”. Con tale motivo, la parte appellante sostiene che la sentenza è contraddittoria e illogica nel respingere la domanda di rescissione ex art.1448 c.c. del contratto di cessione parziale del credito, pur avendo riconosciuto lo stato di bisogno del e la sproporzione delle _5 prestazioni. Sostengono gli appellanti che la sproporzione sussisteva sin pag. 15 di 22 dall'inizio e non era riconducibile all'alea contrattuale. Censurano quindi la decisione del Tribunale fondata sulla lettura testuale dell'art. 1448, quarto comma, c.c., e ne chiedono la riforma.
§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato: “III) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 116 c.p.c. Erronea valutazione dell'attività istruttoria espletata in corso di causa.” Con tale motivo gli appellanti censurano la decisione di prime cure per aver valutato erroneamente le prove raccolte ed ignorato elementi istruttori determinanti sullo stato di prostrazione fisica e mentale del _5 al momento della cessione del credito.
§ 5.4 – Il quarto motivo è intitolato: “IV) Nullità della sentenza nel capo di condanna degli attori al pagamento delle spese di lite.”. Con l'ultimo motivo di appello viene contestata la condanna degli attori al pagamento delle spese del primo grado di giudizio. Poiché la loro domanda era fondata e il provvedimento impugnato presenta vizi, chiedono la riforma della decisione, con condanna del convenuto alle spese di primo grado.
§ 6. – L'appello è infondato.
§ 6.1 – E' il primo motivo infondato. Riguardo alla invocata nullità del contratto di cessione del credito per assenza di causa, il Tribunale ha ritenuto infondata la pretesa degli eredi di , ravvisando Parte_5 nell'accordo “una cessione di credito futuro, peraltro determinabile in quanto parametrato al danno risarcibile, in favore del cedente, in occasione di un sinistro già verificatosi ed a fronte di lesioni consolidatesi al tempo della stipula del negozio”. Il Tribunale ha riconosciuto inoltre che già dal luglio 2000, il aveva rilasciato a una procura speciale _5 CP_1 per la gestione del sinistro, con attribuzione di ogni connesso potere, ivi compreso quello di nominare un difensore e di riscuotere somme. La scrittura privata autenticata dell'11/03/2008, oggetto di contestazione, assolveva pertanto alla funzione di remunerare, attraverso la cessione del credito, l'attività svolta dal TA in esecuzione della suddetta procura speciale, risultando in tal modo “assimilabile al c.d. patto di quota lite”. Obiettano gli appellanti che si tratta di una motivazione illegittima ed errata e la conclusione cui giunge il Giudice di prime cure è perciò contraddittoria e illogica. La cessione di credito, non può considerarsi remunerativa di un'attività procuratoria, che il non avrebbe potuto svolgere, in CP_1 quanto perito assicurativo. È lo stesso Tribunale, concludono gli appellanti, ad escludere che fosse il procuratore di ed a CP_1 _5 riconoscere che il difensore del era in realtà il figlio dell'appellato, _5 l'avv.Claudio TA. Ulteriore motivo di contestazione da parte degli eredi di attiene al fatto che “il Tribunale abbia potuto ritenere Parte_5
pag. 16 di 22 applicabile la disciplina del patto di quota lite al caso in esame“, che riguarda invece i soli rapporti tra avvocati ed assistiti.
Le censure della parte appellante sono tuttavia prive di pregio. L'accordo di cessione parziale del credito stipulato l'11/03/2008, e contestato dagli appellanti, risulta effettivamente assolvere alla concreta funzione di determinare i compensi dovuti a , per l'attività CP_1 prestata in esecuzione della procura speciale conferitagli il 26/07/2000.
Otto anni prima della cessione parziale del credito risarcitorio, il dante causa degli appellati aveva infatti nominato il suo procuratore speciale CP_1 affinché ottenesse il risarcimento dei danni patiti in occasione di un grave sinistro stradale. La procura affidava all'appellato la completa gestione della pratica risarcitoria, conferendogli il mandato a concordare l'importo del risarcimento, firmare i documenti necessari a riscuoterlo -ed in particolare l'eventuale atto di transazione-, anche nel caso in cui fosse pervenuta dalla controparte un'offerta reale. La stessa procura speciale attribuiva al il CP_1 potere di nominare avvocati, per esercitare la pretesa risarcitoria in giudizio, e in tal caso conservava allo stesso procuratore “il potere rappresentativo del diritto sostanziale” nell'instaurando giudizio e la facoltà di revocare l'incarico conferito al difensore. La procura veniva rilasciata con sottoscrizione autenticata dal Notaio di Latina e risulta conferita Per_1 anche nell'interesse del mandatario, contemplandosi l'anticipazione da parte del delle spese di gestione della pratica risarcitoria. CP_1
Del tutto legittimo, dunque, che per l'attività del procuratore sia stato concordato un compenso e che questo sia stato indicato come quota del risarcimento ricevuto dal mandante. I compiti del non cessavano CP_1 peraltro con l'introduzione del giudizio. In virtù della procura del 26/07/2000, egli manteneva la rappresentanza sostanziale del mandante, poteva revocare la nomina del difensore e conservava i poteri di risolvere transattivamente la controversia. Ai fini della decisione sulla validità della cessione del credito non assume poi alcuna rilevanza il riferimento al patto di quota lite contenuto nella sentenza. Il fatto che la cessione del credito intervenuta tra le parti sia stata ritenuta “assimilabile” a quel genere di pattuizione non implica che il Giudice di primo grado abbia equivocato il ruolo del , confondendolo con il difensore di e CP_1 Parte_5 mancando perciò di dichiarare nulla la cessione di credito in quanto diretta ad attribuire all'appellato un compenso da avvocato. Il Tribunale, infatti, non ha identificato la cessione parziale del credito con il patto di quota lite ma l'ha semplicemente assimilata, cioè, accostata a quest'ultimo in senso figurato, per descrivere un tipo di compenso calcolato come percentuale del risultato economico conseguito dal rappresentato. La cessione di credito fatta dal in favore del non è _5 CP_1 perciò sfornita di causa giustificatrice ma risulta assolvere alla concreta funzione di determinare il compenso per l'attività svolta come procuratore speciale.
pag. 17 di 22 Non può inoltre condividersi l'ulteriore tesi degli appellanti per cui la causa della cessione del credito sarebbe illecita, per essere espressione di un disegno criminoso posto in essere ai danni di . A Parte_5 supporto di tale conclusione gli appellanti deducono “note vicende di cronaca giudiziaria” che hanno interessato il , nei confronti del quale CP_1 la Procura della Repubblica aveva esercitato l'azione penale, per fatti che tuttavia risultano estranei al rapporto intercorso con e che Parte_5 quindi non incidono sulla liceità della cessione. Gli appellanti sostengono altresì che la cessione del credito fu ottenuta dal al solo scopo di CP_1 arricchirsi indebitamente ed illecitamente in danno del cedente, carpendone la buona fede ed approfittando dello stato di bisogno e della condizione di prostrazione psicologica del , che a causa di ciò poteva essere _5
“facilmente raggirato e convinto”. A riprova di ciò evidenziano che solo un
“soggetto non pienamente capace” avrebbe ceduto il 50% del proprio credito risarcitorio ad un perito e pongono l'accento su alcune “anomalie che fanno propendere per l'illiceità delle cessione del credito”. Tra queste: il fatto che mantenne i familiari all'oscuro della cessione;
la Parte_5 sproporzione tra il credito ceduto e “l'attività presumibilmente espletata” dal;
la circostanza che l'attività del procuratore fosse limitata alla sola CP_1 trattazione stragiudiziale del sinistro ed il fatto che la cessione del credito venne notificata alla compagnia assicurativa obbligata all'indennizzo, solo dopo la pronuncia della sentenza con cui venne liquidato il risarcimento. Si tratta tuttavia di argomentazioni - in alcuni casi, di mere ipotesi-, che non dimostrano in alcun modo l'esistenza del disegno criminoso prospettato dagli appellanti, e non provano l'esistenza di una specifica condotta del
, posta in essere a danno di e costituente reato. Invero CP_1 Parte_5 non vi è evidenza che l'appellato abbia compiuto atti diretti a coartare la volontà del cedente o tali da indurre il cedente in errore, per effetto di artifici o raggiri o, ancora, mediante approfittamento di uno stato di minorazione psichica del . Per quanto riguarda poi i ritagli di _5 stampa, riguardanti i precedenti giudiziari del , si osserva che essi si CP_1 riferiscono a fatti non riconducibili al rapporto intercorso tra lo stesso e e pertanto non assumono alcuna valenza CP_1 Parte_5 probatoria riguardo ai fatti di causa. Non è dimostrato inoltre che all'epoca della sottoscrizione dell'atto di cessione del credito il dante causa degli appellanti si trovasse in condizione di ridotta capacità psichica. Nella relazione del CTU medico legale, nel procedimento per ATP n.3673/2007 R.G. del Tribunale di Latina, redatta il
25/01/2008, - dunque poche settimane prima della cessione del credito avvenuta l'11/03/2008-, si legge anzi che si trovava in Parte_5 buone condizioni generali, partecipava al colloquio ben orientato nel tempo, spazio e persone;
presentava il tono dell'umore normale;
rispondeva con collaborazione alle domande rivolte senza mostrare eccessiva polarizzazione ideativa sul trauma subito;
non presentava infine segni di pag. 18 di 22 lesione cerebrale né disturbi del linguaggio. Neppure le dichiarazioni dei testimoni di parte attrice sono idonee a dimostrare il contrario. I testimoni riferiscono del rinvenimento in stato confusionale di da Parte_5 parte dei Carabinieri, ma in circostanze e momenti imprecisati. Tali dichiarazioni, dunque, non consentono di affermare che all'epoca prossima alla sottoscrizione dell'atto di cessione, le capacità volitive e di autodeterminazione del fossero assenti o gravemente ridotte. _5
In mancanza di prova contraria, deve quindi ritenersi lecita la causa dell'atto di cessione del credito in favore di . CP_1
§ 6.2 – E' altresì infondato il secondo motivo di appello.
Viene censurata la decisione di primo grado nella parte in cui statuisce che “pur a fronte della rilevata condizione di bisogno del _5 (come è emersa all'esito dell'escussione testimoniale) non sussistono le condizioni per il relativo accoglimento”, in quanto “il contratto a monte della cessione risulta evidentemente aleatorio laddove l'an e lo stesso quantum debeatur relativi al credito professionale spettante al , CP_1 risultano condizionati all'effettivo conseguimento del risarcimento e della relativa entità ferma l'attività di intermediazione delegata al convenuto da parte del . Inoltre non risulta in alcun modo provato _5 l'approfittamento dello stato di bisogno della controparte”. Obiettano al riguardo gli appellanti che l'affermazione dell'aleatorietà del contratto non avrebbe fondamento, in quanto il 4° comma dell'art. 1448 c.c., non preclude la possibilità di dichiarare la rescissione del negozio, quando la sproporzione tra le prestazioni dei contraenti non costituisca conseguenza dell'alea bensì sussista già al momento della conclusione del contratto. La contestazione è infondata. Ai sensi dell'art. 1448 c.c. può essere rescisso il contratto nel quale vi sia una sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altro contraente e tale squilibrio sia conseguenza dello stato di bisogno di una delle parti, di cui l'altra ha approfittato per ottenere un vantaggio. A norma del quarto comma della citata disposizione, non possono tuttavia essere rescissi i contratti caratterizzati dall'alea. Tali sono quelli nei quali le parti accettano il rischio che il valore delle rispettive prestazioni possa risultare sbilanciato a causa di un evento futuro e incerto. In alcuni casi, il contratto può risultare aleatorio solo formalmente, mentre in realtà manca in origine il rischio effettivo per almeno una delle parti. L'assenza originaria del rischio esclude perciò l'applicabilità del quarto comma dell'art.1448 c.c. ed assoggetta il contratto al rimedio della rescissione per lesione, allorché ricorrano i requisiti dell'azione. Il difetto di alea originaria si verifica quando, al momento della stipula del contratto, il rischio che dovrebbe caratterizzare il rapporto è già inesistente o predeterminato, ma solo una delle parti ne è consapevole, possedendo informazioni certe sull'evento futuro. In tal caso, viene meno la natura pag. 19 di 22 aleatoria del contratto ed il sinallagma appare squilibrato non per effetto dell'evento incerto ma in conseguenza delle informazioni certe sull'inesistenza del rischio, di cui approfitta una delle parti, per ottenere un vantaggio ingiusto ai danni del contraente ignaro dell'assenza del rischio. È questa asimmetria informativa ad escludere la natura aleatoria del negozio, consentendo quindi il ricorso all'azione di rescissione. Nella fattispecie, non poteva sussistere tale squilibrio informativo, posto che il credito al quale era commisurato il patto di cessione risultava incerto sia nell'an, in quanto subordinato al positivo accertamento del diritto al risarcimento del danno da parte del giudice adito, sia nell'importo liquidabile all'esito del giudizio o transattivamente. Il notevole lasso di tempo trascorso tra il sinistro, avvenuto nel 1999, e la liquidazione del danno, intervenuta a seguito della sentenza n.1929 del 2013, evidenzia che la richiesta di risarcimento è stata a lungo osteggiata dalla compagnia assicuratrice tenuta all'indennizzo e conferma l'iniziale scenario di incertezza circa il danno risarcibile. La presenza dell'alea esclude quindi la rescindibilità del contratto di cessione del credito intervenuto tra e e rende Parte_5 CP_1 superflua ogni indagine sullo stato di bisogno del e _5 sull'approfittamento di tale condizione da parte dell'appellato.
§ 6.3 – E' il terzo motivo infondato.
Gli appellanti contestano la mancata valutazione del materiale probatorio. In particolare, affermano che i testimoni escussi e la documentazione medica in atti confermerebbero l'incapacità di discernimento da parte del . Sostengono inoltre che gli elementi _5 presuntivi da loro indicati non siano stati adeguatamente considerati dal Giudice. L'omessa o superficiale analisi degli elementi probatori configurerebbe pertanto un errore di diritto, che rende necessaria la riforma della sentenza. Anche tale censura è infondata. La sentenza riporta la trascrizione delle dichiarazioni dei testimoni di parte attrice e si sofferma adeguatamente sulla valutazione della loro rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti dedotti in giudizio. Si è già osservato che le affermazioni dei testi risultano infatti insufficienti a dimostrare che il sottoscrisse la cessione del credito _5 mentre si trovava in stato di incapacità o di ridotta capacità di discernimento. Risultano al contrario prevalenti le dichiarazioni del CTU contenute nella relazione medico legale, dalle quali emergeva in epoca prossima all'atto di cessione, che, ad un esame obiettivo, il periziando appariva in “buone condizioni generali” e partecipava “al colloquio ben orientato nel tempo, spazio e persone. Normale il tono dell'umore. Risponde con collaborazione alle domande rivolte senza mostrare eccessiva pag. 20 di 22 polarizzazione ideativa sul trauma subito (..) Non segni di lesione cerebrale né disturbi del linguaggio”. Si condivide infine la decisione del Tribunale di dichiarare inammissibile il deposito dei documenti allegati dalla parte attrice alle note autorizzate del 09/10/2019. Nella circostanza, non era stata infatti autorizzato dal Giudice alcuna produzione documentale, essendo stati già precedentemente concessi ed essendo ormai scaduti i termini ex art. 183
c.p.c.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione al valore indeterminabile della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico della parte appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e nei
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 confronti di contro la sentenza n.226 del 03/02/ 2022 resa CP_1 tra le parti dal Tribunale di Latina, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello integralmente e conferma la sentenza n.226 del 2022 del 03/02/2022 del Tribunale di Latina;
2. – condanna Parte_1 Parte_2
e al pagamento in solido Parte_3 Parte_4 delle spese di lite in favore di , liquidate in CP_1 complessivi € 10.313,00, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 07/03/2025.
pag. 21 di 22 L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 22 di 22