Sentenza 16 aprile 2012
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci sono necessarie le seguenti condizioni: a) l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, in cui quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica; b) l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso; c) l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine e cioè quello di procurare a sé o ad altri un profitto; d) la oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti.
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Per il reato di circonvenzione di incapace, le condotte di abuso e di induzione consistono rispettivamente in qualsiasi pressione morale idonea al risultato avuto di mira ed in tutte le attività di sollecitazione e suggestione capaci di far sì che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell'atto dannoso. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - SENTENZA 26 marzo 2018, n.13968 Pres. Cammino – est. Pellegrino Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 23/03/2016, la Corte d'appello di Roma confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma in data 25/06/2012 appellata da Q.M. con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2012, n. 29003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29003 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 16/04/2012
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 886
Dott. SABEONE G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. G. - Consigliere - N. 22859/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ST CE N. IL 11/02/1947;
avverso la sentenza n. 3152/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 29/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità.
Udito il difensore avv. Paolo Appella.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 29 marzo 2011, ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Treviso del 6 ottobre 2009, nei confronti di RI CE che era stato condannato per furto pluriaggravato di un bancomat di proprietà di ZE IA, indebito utilizzo del suddetto bancomat e circonvenzione d'incapace nei confronti dello stesso soggetto passivo.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio procuratore, il quale lamenta:
a) una violazione della legge processuale, nascente dalla nullità della notificazione del decreto di citazione in appello effettuata erroneamente al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4 e non all'imputato ai sensi dell'art. 157 medesimo codice di rito;
b) una motivazione contraddittoria e illogica in merito all'affermazione della penale responsabilità per il reato di circonvenzione d'incapace;
c) una motivazione contraddittoria e illogica anche in merito alla ritenuta sussistenza del delitto di furto pluriaggravato;
d) una violazione di legge in merito alla qualificazione giuridica degli ascritti reati;
e) una violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Quanto al primo motivo e in fatto, si osserva come il decreto di citazione per l'appello per l'udienza del 29 marzo 2011 non fosse stato perfezionato all'ultimo domicilio dichiarato (Bassano del Grappa, via Balestra 21), avendo l'addetto postale affermato nella relata di notifica "destinatario sconosciuto", per cui era stata effettuata la notifica al difensore, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4 in data 1 e 2 marzo 2011.
Tale notificazione è, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, pienamente valida.
Nella giurisprudenza di questa Corte, in primo luogo, si osserva al riguardo come l'impossibilità di notificazione sia situazione di fatto da valutarsi con riferimento al momento e alle circostanze in cui essa si prospetti all'ufficiale giudiziario o postale, sicché non è censurabile in cassazione (v. Cass. Sez. 3^, 8 luglio 2010 n. 35048). Peraltro, questa Corte ha anche affermato che l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittimi l'esecuzione presso il difensore di fiducia, secondo la procedura prevista dall'art. 161 c.p.p., comma 4 e art. 157 c.p.p., comma 5 bis, possa essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato, al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad attestata verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità alla ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo, ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico, e segnatamente l'obbligo, ex art. 161 c.p.p., comma 4, di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale (v. Cass. Sez. 5^, 21 aprile 2011, n. 22745 e Sez. 6^, 27 settembre 2011 n. 42699).
3. Quanto al secondo motivo, sulla scorta di quanto pacificamente affermato da questa Corte (v. a partire da Cass. Sez. 5^, 9 ottobre 1973 n. 3558 fino da ultimo Sez. 2^, 10 novembre 2011 n. 45327), si osserva che l'art. 643 c.p., inserito fra i delitti contro il patrimonio mediante frode, tuteli il patrimonio del minorato ossia di colui che, non necessariamente interdetto o inabilitato, si trovi in una minorata condizione di autodeterminazione in ordine ai suoi interessi patrimoniali.
La legge individua tre categorie di soggetti passivi: i minori;
l'infermo psichico e il deficiente psichico.
Il fatto che la legge distingua fra infermo psichico e deficiente psichico e non consideri necessario che il soggetto passivo si trovi nella condizione per essere interdetto o inabilitato, induce a ritenere che per infermità psichica debba intendersi ogni alterazione psichica derivante sia da un vero e proprio processo morboso (quindi catalogabile fra le malattie psichiatriche) sia da una condizione che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive o volitive;
che la deficienza psichica, invece, sia un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave della infermità, tuttavia, sia comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità in quanto le sue capacità intellettive, volitive o affettive, fanno scemare o diminuire il pensiero critico (rientrando in tale categoria, fra l'altro, ad esempio, la fragilità e la debolezza di carattere).
Peraltro, il minimo comun denominatore che si può rinvenire nelle due predette situazioni, consiste nel fatto che, in tanto il reato può essere configurato in quanto si dimostri l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente nel senso che deve trattarsi di un rapporto in cui l'agente abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima a causa del fatto che costei si trovi, per determinate situazioni da verificare caso per caso, in una minorata situazione e, quindi, incapace di opporre alcuna resistenza a causa della mancanza o diminuita capacità critica. Tale situazione di minorata capacità dev'essere, poi, oggettiva e riconoscibile da parte di tutti in modo che, chiunque possa abusarne per raggiungere il suoi fini illeciti (v. Cass. Sez. 2^, 21 gennaio 1987 n. 4747). L'art. 643 c.p., infine, al fine di ritenere integrata la fattispecie criminosa, prevede in aggiunta alla minorata capacità di cui si è detto altri due elementi oggettivi: l'induzione a compiere un atto che importi, per il soggetto passivo e/o per altri, qualsiasi effetto giuridico dannoso (per induzione dovendosi intendersi un'apprezzabile attività di pressione morale e di persuasione che si ponga, in relazione all'atto dispositivo compiuto, in un rapporto di causa ed effetto v. Cass. Sez. 2^, 13 dicembre 1993 n. 1195) nonché l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine ossia quello di procurare a se o ad altri un profitto.
Nella specie, questa volta in fatto, l'impugnata sentenza ha dato conto, da un lato, dell'esistenza di prove documentali e dichiarative idonee a ritenere insussistenti le capacità della persona offesa di attendere regolarmente ai propri affari ("facile circuibilità") e pertanto come fosse del tutto sussistente la condizione soggettiva dello stesso e tale da integrare la contestata fattispecie, anche sotto il profilo della coscienza e volontà dell'imputato di approfittare delle suddette condizioni soggettive (v. pagine 5 e 6 della motivazione).
D'altra parte, solo sulla base della accertata effettiva conoscenza della vulnerabilità della parte lesa si possono comprendere le incontroverse operazioni di pressione sulla stessa ai fini dell'ottenimento del numero del bancomat e del successivo indebito prelievo di contante.
4. Quanto al terzo e quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, essi si appalesano ai limiti dell'inammissibilità in quanto tendono a dare dei fatti di causa una ricostruzione diversa da quella ritenuta dai Giudici del merito e come tale, in quanto logicamente motivata da questi ultimi, sfugge al presente controllo di legittimità.
In particolare, con il quarto motivo si propone, anche sotto il profilo della violazione di legge, l'inesatta qualificazione dei fatti ascritti quali ipotesi del reato di circonvenzione d'incapace piuttosto che di quello di truffa ma, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez. 5^, 20 marzo 1979 n. 5300), può affermarsi l'inutilità degli evidenziati artifici e raggiri a trasformare il reato ascritto, viceversa, sussistente, sulla base della accertata condizione soggettiva dianzi affermata del soggetto passivo.
5. Anche l'ultimo motivo del ricorso è infondato in quanto non si può chiedere a questa Corte di sostituirsi alle valutazioni in fatto sulle condizioni soggettive dell'imputato, ai fini della concessione o meno delle chieste attenuanti generiche, soprattutto allorquando le stesse siano state chieste in maniera del tutto generica e rifiutate, di converso, con logica motivazione.
6. In definitiva, il ricorso non merita accoglimento e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2012