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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/10/2025, n. 5014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5014 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, nella persona del giudice dott.ssa EN UC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15641 generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SE SC per procura in atti opponente
E già , (C.F. ) e per essa, Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 quale mandataria, (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARCO ROSSI per procura in atti opposta
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, e per essa, quale mandataria, C.F. P. Controparte_2 P.IVA_2
IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, giusta procura allegata in P.IVA_4 atti;
interveniente ex art 111 c.p.c.
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
pagina 1 di 7 Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 17.10.2019, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il precetto notificatole in data 27.9.2019, per l'importo di € 7.113,85, oltre spese, fondato sul decreto ingiuntivo n. 2125/2017 Tribunale di Catania emesso in data 11.4.2017.
Detto decreto è stato notificato in data 11.5.2017 ad e a , Parte_1 Controparte_4 debitori solidali e successivamente è stato dichiarato esecutivo dal Tribunale di Catania con provvedimento del 22.8.2017, per mancata opposizione nei termini di legge.
L'opponente ha dichiarato: che, in virtù del titolo esecutivo, ha Controparte_1 agito esecutivamente nei confronti di , con atto di precetto notificato in Controparte_4 data 19.3.2018 e con successivo atto di pignoramento presso terzi notificato in data 16.5.2018
(procedimento n. 2244/2018 R.G.E. Mob.); che con ordinanza del 20.2.2019, a seguito della dichiarazione positiva del terzo datore di lavoro, il Giudice dell'Esecuzione ha assegnato alla creditrice la somma di € 7.721,25, pari all'importo precettato, Controparte_1 comprensivo di spese, accessori ed interessi al 14.2.2018, nonché € 1.000,00, oltre accessori, a titolo di spese legali.
A sostegno della propria opposizione ha contestato la legittimità dell'atto di Parte_1 precetto opposto, formato sulla base dello stesso decreto ingiuntivo, oggetto di pignoramento presso terzi nei confronti del condebitore , definito dal Controparte_4
Tribunale di Catania con ordinanza di assegnazione somme del 20.2.2019.
Pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, c.1 c.p.c., ha chiesto di dichiarare l'inefficacia del precetto notificatole in data 27.9.2019 e la condanna al risarcimento del danno ex art 96 comma 1 c.p.c.; ha depositato la prova delle trattenute sullo stipendio subite da sino al mese di settembre 2019. Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.1.2020 si è costituita in giudizio contestando l'opposizione. Controparte_1
pagina 2 di 7 Verificata la regolare instaurazione del contradditorio, con ordinanza del 14.3.2020 il
Giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto e ha assegnato i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
Sono seguiti taluni rinvii richiesti dalle parti per bonario componimento.
Con atto di intervento del 23.06.2021 si è costituita nel procedimento Controparte_3
tramite la sua procuratrice speciale dichiarando di
[...] Controparte_2 essere divenuta titolare del credito oggetto di causa, come da atto di cessione versato in atti e pubblicato sulla GURI, Parte Seconda, n. 27 del 4.3.2021, facendo proprie le difese di parta opposta e insistendo nelle domande avanzate da quest'ultima, di cui ne ha chiesto l'estromissione per intervenuta surroga.
Con ordinanza del 11.1.2022 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 21.6.2022, differita d'ufficio al 26.10.2022.
Quindi, all'udienza del 26.10.2022 le parti precisavano le proprie conclusioni, e la causa è stata rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.11.2022.
Sono seguiti taluni rinvii a causa della mancanza del giudice titolare;
all'udienza del
30.10.2024, la prima dinanzi a questo giudice, subentrato nella gestione del ruolo, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.12.2024, alla quale nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art 309 c.p.c., all'udienza dell'8.1.2025; a detta udienza la causa, per la riorganizzazione del ruolo, è stata rinviata all'udienza del 9.4.2025, alla quale le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., revocando implicitamente l'ordinanza che aveva disposto la discussione orale.
2. Occorre preliminarmente evidenziare che il giudizio di opposizione a precetto è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (art. 615, c. 1, c.p.c.), e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della pagina 3 di 7 assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n.
24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, ovvero il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, il creditore procedente, ha la posizione di convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554).
Va rilevato che e, per essa, la sua procuratrice speciale Controparte_3 [...] ha dato prova di essere diventata titolare del credito in base alla Controparte_2 cessione in blocco a suo favore, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 27 del 4.3.2021, depositata in atti (doc. 6 fascicolo terzo intervenuto) e, sulla base della documentazione sopracitata, ha puntualmente assolto all'onere di allegazione e prova della fonte negoziale del diritto fatto valere in giudizio.
3. Tanto premesso, con il primo e unico motivo di opposizione parte opponente ha chiesto la declaratoria di inesistenza del debito e la conseguente dichiarazione di inefficacia del precetto in quanto il credito risulta estinto a seguito della procedura esecutiva azionata nei confronti del condebitore.
La pretesa creditoria azionata si fonda sul decreto ingiuntivo n. 2125/2017 di questo
Tribunale, emesso in data 11.4.2017, notificato in data 11.05.2017 nei confronti di entrambi i debitori in solido, e , e dichiarato esecutivo dal Tribunale di Parte_1 Controparte_4
Catania con provvedimento del 22.8.2017 per mancata opposizione nei termini di legge.
L'originaria opposta ha agito esecutivamente sulla base del titolo nei confronti del debitore , notificandogli in data 19.3.2018 l'atto di precetto e incoando il Controparte_4 successivo pignoramento presso terzi in data 16.5.2018; con ordinanza del 20.2.2019 al creditore è stata assegnata la somma di € 7.721,25, pari all'intero importo del decreto ingiuntivo, comprensivo di spese, compensi, accessori ed interessi al 14.2.2018.
Successivamente all'ordinanza di assegnazione, resa all'esito dell'esecuzione nei confronti del condebitore, l'opposta ha, però, notificato un nuovo atto di precetto nei confronti della
Pt_1
pagina 4 di 7 La contestazione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. riguarda, quindi, l'illegittimità dell'attività posta in essere dal creditore e la conseguente inefficacia del precetto notificato ad
Con l'opposizione, difatti, l'attrice non mira solo a contestare la sola regolarità Parte_1 formale del titolo esecutivo, ma intende negare in radice il diritto dell'altra parte di procedere all'esecuzione forzata sulla base del medesimo titolo, essendo già stato il creditore soddisfatto.
Detto ciò, ai sensi dell'art. 1269 c.c., nelle obbligazioni passive l'adempimento di uno dei debitori libera tutti i coobbligati.
Sebbene il creditore abbia la possibilità di intraprendere diverse azioni esecutive nei confronti di tutti i condebitori, ciò è possibile solo fino all'estinzione del debito, difatti, in tema di esecuzione forzata, non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene al divieto di abuso degli strumenti processuali il creditore di due o più debitori solidali che, in forza del medesimo titolo, intraprenda un'azione esecutiva nei confronti di uno di essi dopo aver ottenuto, nei confronti di un altro condebitore, un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., fintanto che quest'ultima non sia adempiuta dal terzo pignorato sino all'integrale concorrenza del credito azionato, fermo restando il divieto - la cui inosservanza va dedotta con opposizione esecutiva - di conseguire importi superiori all'ammontare del credito stesso (Cass., Sez. VI, 24 Aprile 2020, sentenza n. 8151).
Pertanto, la sola ordinanza di assegnazione non è sufficiente a dimostrare l'estinzione del debito e la liberazione di tutti condebitori, essendo facoltà del creditore comunque agire nei confronti di tutti debitori sino all'effettiva estinzione del credito.
Nel caso di specie, l'opponente ha dato prova della procedura esecutiva nei confronti di per l'intero debito e dell'assegnazione delle somme da parte del Giudice Controparte_4 dell'Esecuzione a favore dell'opposta, ha altresì prodotto le trattenute subite dal condebitore, secondo i limiti di cui all'art. 545 c.p.c., in suo possesso sino alla data del deposito dell'opposizione.
Nelle more del giudizio, non vi è stata contestazione sugli ulteriori pagamenti avvenuti, dovendosi, quindi, considerare estinto il debito;
oltretutto, parte opposta non ha dato prova pagina 5 di 7 di aver agito nei confronti dei due debitori pro quota, potendo ritenersi che il precetto nei confronti di è stato eseguito per l'integralità del debito. Controparte_4
Nella memoria di replica l'opponente ha dichiarato che il credito è stato soddisfatto.
4. In ragione di quanto sopra l'opposizione proposta da va accolta e va Parte_1 dichiarata la insussistenza del diritto della creditrice opposta di procedere esecutivamente, in forza del predetto decreto ingiuntivo, nei confronti dell'opponente Pt_1
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in considerazione di quanto esposto.
L'esito della controversia consente di compensare per metà le spese di lite con la condanna dell'opposta e dell'intervenuta alla rifusione della residua metà, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Le spese di lite vanno liquidate, in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla tipologia delle questioni trattate e all'attività espletata (parametri compresi tra i medi e i massimi), in € 3.200,00 per compensi (di cui € 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione, ed € 1.000,00 per la fase decisionale, esclusa la fase di istruttoria), oltre € 264,00, importi su cui applicare la disposta compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 15641/2019, vertente tra (opponente) e oggi denominata Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (opposta) e
[...] Controparte_3
e per essa, quale mandataria, in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante pro tempore (intervenuta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
l'insussistenza del diritto della creditrice opposta di agire esecutivamente, in forza del titolo sotteso al precetto opposto – decreto ingiuntivo n. 2125/2017 emesso da questo
Tribunale in data 11.4.2017;
pagina 6 di 7 2. Compensa per metà le spese di lite e condanna la parte opposta e la parte intervenuta, in solido, al pagamento, in favore di della residua metà, che liquida in € Parte_1
1.600,00 per compensi e € 132,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Scuderi.
Così deciso in Catania il 15/10/2025.
Il Giudice
EN UC
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, nella persona del giudice dott.ssa EN UC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15641 generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SE SC per procura in atti opponente
E già , (C.F. ) e per essa, Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 quale mandataria, (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARCO ROSSI per procura in atti opposta
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, e per essa, quale mandataria, C.F. P. Controparte_2 P.IVA_2
IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, giusta procura allegata in P.IVA_4 atti;
interveniente ex art 111 c.p.c.
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
pagina 1 di 7 Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 17.10.2019, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il precetto notificatole in data 27.9.2019, per l'importo di € 7.113,85, oltre spese, fondato sul decreto ingiuntivo n. 2125/2017 Tribunale di Catania emesso in data 11.4.2017.
Detto decreto è stato notificato in data 11.5.2017 ad e a , Parte_1 Controparte_4 debitori solidali e successivamente è stato dichiarato esecutivo dal Tribunale di Catania con provvedimento del 22.8.2017, per mancata opposizione nei termini di legge.
L'opponente ha dichiarato: che, in virtù del titolo esecutivo, ha Controparte_1 agito esecutivamente nei confronti di , con atto di precetto notificato in Controparte_4 data 19.3.2018 e con successivo atto di pignoramento presso terzi notificato in data 16.5.2018
(procedimento n. 2244/2018 R.G.E. Mob.); che con ordinanza del 20.2.2019, a seguito della dichiarazione positiva del terzo datore di lavoro, il Giudice dell'Esecuzione ha assegnato alla creditrice la somma di € 7.721,25, pari all'importo precettato, Controparte_1 comprensivo di spese, accessori ed interessi al 14.2.2018, nonché € 1.000,00, oltre accessori, a titolo di spese legali.
A sostegno della propria opposizione ha contestato la legittimità dell'atto di Parte_1 precetto opposto, formato sulla base dello stesso decreto ingiuntivo, oggetto di pignoramento presso terzi nei confronti del condebitore , definito dal Controparte_4
Tribunale di Catania con ordinanza di assegnazione somme del 20.2.2019.
Pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, c.1 c.p.c., ha chiesto di dichiarare l'inefficacia del precetto notificatole in data 27.9.2019 e la condanna al risarcimento del danno ex art 96 comma 1 c.p.c.; ha depositato la prova delle trattenute sullo stipendio subite da sino al mese di settembre 2019. Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.1.2020 si è costituita in giudizio contestando l'opposizione. Controparte_1
pagina 2 di 7 Verificata la regolare instaurazione del contradditorio, con ordinanza del 14.3.2020 il
Giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto e ha assegnato i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
Sono seguiti taluni rinvii richiesti dalle parti per bonario componimento.
Con atto di intervento del 23.06.2021 si è costituita nel procedimento Controparte_3
tramite la sua procuratrice speciale dichiarando di
[...] Controparte_2 essere divenuta titolare del credito oggetto di causa, come da atto di cessione versato in atti e pubblicato sulla GURI, Parte Seconda, n. 27 del 4.3.2021, facendo proprie le difese di parta opposta e insistendo nelle domande avanzate da quest'ultima, di cui ne ha chiesto l'estromissione per intervenuta surroga.
Con ordinanza del 11.1.2022 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 21.6.2022, differita d'ufficio al 26.10.2022.
Quindi, all'udienza del 26.10.2022 le parti precisavano le proprie conclusioni, e la causa è stata rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.11.2022.
Sono seguiti taluni rinvii a causa della mancanza del giudice titolare;
all'udienza del
30.10.2024, la prima dinanzi a questo giudice, subentrato nella gestione del ruolo, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.12.2024, alla quale nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art 309 c.p.c., all'udienza dell'8.1.2025; a detta udienza la causa, per la riorganizzazione del ruolo, è stata rinviata all'udienza del 9.4.2025, alla quale le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., revocando implicitamente l'ordinanza che aveva disposto la discussione orale.
2. Occorre preliminarmente evidenziare che il giudizio di opposizione a precetto è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (art. 615, c. 1, c.p.c.), e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della pagina 3 di 7 assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n.
24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, ovvero il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, il creditore procedente, ha la posizione di convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554).
Va rilevato che e, per essa, la sua procuratrice speciale Controparte_3 [...] ha dato prova di essere diventata titolare del credito in base alla Controparte_2 cessione in blocco a suo favore, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 27 del 4.3.2021, depositata in atti (doc. 6 fascicolo terzo intervenuto) e, sulla base della documentazione sopracitata, ha puntualmente assolto all'onere di allegazione e prova della fonte negoziale del diritto fatto valere in giudizio.
3. Tanto premesso, con il primo e unico motivo di opposizione parte opponente ha chiesto la declaratoria di inesistenza del debito e la conseguente dichiarazione di inefficacia del precetto in quanto il credito risulta estinto a seguito della procedura esecutiva azionata nei confronti del condebitore.
La pretesa creditoria azionata si fonda sul decreto ingiuntivo n. 2125/2017 di questo
Tribunale, emesso in data 11.4.2017, notificato in data 11.05.2017 nei confronti di entrambi i debitori in solido, e , e dichiarato esecutivo dal Tribunale di Parte_1 Controparte_4
Catania con provvedimento del 22.8.2017 per mancata opposizione nei termini di legge.
L'originaria opposta ha agito esecutivamente sulla base del titolo nei confronti del debitore , notificandogli in data 19.3.2018 l'atto di precetto e incoando il Controparte_4 successivo pignoramento presso terzi in data 16.5.2018; con ordinanza del 20.2.2019 al creditore è stata assegnata la somma di € 7.721,25, pari all'intero importo del decreto ingiuntivo, comprensivo di spese, compensi, accessori ed interessi al 14.2.2018.
Successivamente all'ordinanza di assegnazione, resa all'esito dell'esecuzione nei confronti del condebitore, l'opposta ha, però, notificato un nuovo atto di precetto nei confronti della
Pt_1
pagina 4 di 7 La contestazione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. riguarda, quindi, l'illegittimità dell'attività posta in essere dal creditore e la conseguente inefficacia del precetto notificato ad
Con l'opposizione, difatti, l'attrice non mira solo a contestare la sola regolarità Parte_1 formale del titolo esecutivo, ma intende negare in radice il diritto dell'altra parte di procedere all'esecuzione forzata sulla base del medesimo titolo, essendo già stato il creditore soddisfatto.
Detto ciò, ai sensi dell'art. 1269 c.c., nelle obbligazioni passive l'adempimento di uno dei debitori libera tutti i coobbligati.
Sebbene il creditore abbia la possibilità di intraprendere diverse azioni esecutive nei confronti di tutti i condebitori, ciò è possibile solo fino all'estinzione del debito, difatti, in tema di esecuzione forzata, non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene al divieto di abuso degli strumenti processuali il creditore di due o più debitori solidali che, in forza del medesimo titolo, intraprenda un'azione esecutiva nei confronti di uno di essi dopo aver ottenuto, nei confronti di un altro condebitore, un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., fintanto che quest'ultima non sia adempiuta dal terzo pignorato sino all'integrale concorrenza del credito azionato, fermo restando il divieto - la cui inosservanza va dedotta con opposizione esecutiva - di conseguire importi superiori all'ammontare del credito stesso (Cass., Sez. VI, 24 Aprile 2020, sentenza n. 8151).
Pertanto, la sola ordinanza di assegnazione non è sufficiente a dimostrare l'estinzione del debito e la liberazione di tutti condebitori, essendo facoltà del creditore comunque agire nei confronti di tutti debitori sino all'effettiva estinzione del credito.
Nel caso di specie, l'opponente ha dato prova della procedura esecutiva nei confronti di per l'intero debito e dell'assegnazione delle somme da parte del Giudice Controparte_4 dell'Esecuzione a favore dell'opposta, ha altresì prodotto le trattenute subite dal condebitore, secondo i limiti di cui all'art. 545 c.p.c., in suo possesso sino alla data del deposito dell'opposizione.
Nelle more del giudizio, non vi è stata contestazione sugli ulteriori pagamenti avvenuti, dovendosi, quindi, considerare estinto il debito;
oltretutto, parte opposta non ha dato prova pagina 5 di 7 di aver agito nei confronti dei due debitori pro quota, potendo ritenersi che il precetto nei confronti di è stato eseguito per l'integralità del debito. Controparte_4
Nella memoria di replica l'opponente ha dichiarato che il credito è stato soddisfatto.
4. In ragione di quanto sopra l'opposizione proposta da va accolta e va Parte_1 dichiarata la insussistenza del diritto della creditrice opposta di procedere esecutivamente, in forza del predetto decreto ingiuntivo, nei confronti dell'opponente Pt_1
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in considerazione di quanto esposto.
L'esito della controversia consente di compensare per metà le spese di lite con la condanna dell'opposta e dell'intervenuta alla rifusione della residua metà, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Le spese di lite vanno liquidate, in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla tipologia delle questioni trattate e all'attività espletata (parametri compresi tra i medi e i massimi), in € 3.200,00 per compensi (di cui € 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione, ed € 1.000,00 per la fase decisionale, esclusa la fase di istruttoria), oltre € 264,00, importi su cui applicare la disposta compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 15641/2019, vertente tra (opponente) e oggi denominata Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (opposta) e
[...] Controparte_3
e per essa, quale mandataria, in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante pro tempore (intervenuta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
l'insussistenza del diritto della creditrice opposta di agire esecutivamente, in forza del titolo sotteso al precetto opposto – decreto ingiuntivo n. 2125/2017 emesso da questo
Tribunale in data 11.4.2017;
pagina 6 di 7 2. Compensa per metà le spese di lite e condanna la parte opposta e la parte intervenuta, in solido, al pagamento, in favore di della residua metà, che liquida in € Parte_1
1.600,00 per compensi e € 132,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Scuderi.
Così deciso in Catania il 15/10/2025.
Il Giudice
EN UC
pagina 7 di 7