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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. IO D'NI Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa DO TA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 845/2025 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado
DA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Carta Cerrella pec Email_1
appellante
CONTRO
(CF.: ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Capuano
PEC: Email_2 appellata
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante: come in atti
Conclusioni per l'appellata: come in atti.
Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 . Con sentenza n. 4520/2024, pubblicata il 20 settembre 2024, il Tribunale di Palermo, decidendo sul ricorso introdotto da , nella dichiarata contumacia del Controparte_1 convenuto , ha disposto l'affidamento condiviso della minore Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...] dalla relazione more uxorio intrattenuta dalle Per_1
parti, il suo collocamento prevalente presso il domicilio materno, stabilito un dettagliato calendario di incontri e fissato in € 350,00 il contributo al mantenimento della minore a carico del convenuto.
2. Avverso la predetta sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe, che con ricorso depositato il 23 aprile 2025, ha lamentato innanzi tutto la nullità della notifica dell'atto introduttivo in quanto avvenuta ex art. 143 c.p.c. in assenza dei presupposti di legge e, quindi, ritenuto ammissibile il gravame tardivo ex art. 327 c.p.c., la rimessione degli atti al primo giudice ex art. 354 c.p.c. In via cautelare, l'appellante ha chiesto sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza gravata.
3. Con memoria reittiva dell'avverso gravame depositata il 9 ottobre 2025, si è costituita l'appellata. Il P.G. ha chiesto il rigetto del gravame.
4. Con ordinanza del 27 maggio 2025, questa Corte, in parziale accoglimento dell'istanza ex art. 283 e 351 c.p.c., ha sospeso l'efficacia esecutiva del capo della sentenza di primo grado con cui l'appellante era stato condannato al pagamento del contributo al mantenimento della Perso minore , per la quota eccedente l'importo di € 200,00 mensile;
5. In vista dell'udienza di decisione del 14 novembre 2025, le parti hanno depositato note telematiche con le quali hanno rappresentato di aver sottoscritto un accordo con il quale erano state fissate le condivise condizioni del regime di collocamento, affido e mantenimento della figlia minore e hanno chiesto alla Corte l'omologa, con compensazione delle spese di lite.
6 . Agli atti è stato infatti depositato dalle parti l'accordo sottoscritto il 3 novembre 2025, con il quale queste ultime hanno concordemente ritenuto: che la minore sia affidata a entrambi congiuntamente e collocata prevalentemente presso il domicilio materno, con diritto di visita del padre secondo specifico calendario di incontri;
che il padre versi alla madre un contributo
2 mensile per il mantenimento della minore pari a € 200,00, oltre aggiornamento ISTAT, e le spese straordinarie siano ripartite al 50%.
7. Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti e senz'altro conformi a legge e al primario interesse della minore, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di affido e collocamento della piccola , nata Persona_1
dalla relazione more uxorio intrattenuta dalle parti, con compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione I civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 4520/2024, pubblicata il 20 settembre 2024, resa dal Tribunale di Palermo, appellata da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 dispone che il regime di affido, collocamento, mantenimento e visita della minore
[...]
, nata A Palermo il 19 maggio 2015, sia quello contenuto nell'accordo sottoscritto Per_1 dalle parti il 3 novembre 2025, in atti, da intendersi qui interamente richiamato e trascritto;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
DO TA IO D'NI
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. IO D'NI Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa DO TA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 845/2025 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado
DA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Carta Cerrella pec Email_1
appellante
CONTRO
(CF.: ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Capuano
PEC: Email_2 appellata
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante: come in atti
Conclusioni per l'appellata: come in atti.
Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 . Con sentenza n. 4520/2024, pubblicata il 20 settembre 2024, il Tribunale di Palermo, decidendo sul ricorso introdotto da , nella dichiarata contumacia del Controparte_1 convenuto , ha disposto l'affidamento condiviso della minore Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...] dalla relazione more uxorio intrattenuta dalle Per_1
parti, il suo collocamento prevalente presso il domicilio materno, stabilito un dettagliato calendario di incontri e fissato in € 350,00 il contributo al mantenimento della minore a carico del convenuto.
2. Avverso la predetta sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe, che con ricorso depositato il 23 aprile 2025, ha lamentato innanzi tutto la nullità della notifica dell'atto introduttivo in quanto avvenuta ex art. 143 c.p.c. in assenza dei presupposti di legge e, quindi, ritenuto ammissibile il gravame tardivo ex art. 327 c.p.c., la rimessione degli atti al primo giudice ex art. 354 c.p.c. In via cautelare, l'appellante ha chiesto sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza gravata.
3. Con memoria reittiva dell'avverso gravame depositata il 9 ottobre 2025, si è costituita l'appellata. Il P.G. ha chiesto il rigetto del gravame.
4. Con ordinanza del 27 maggio 2025, questa Corte, in parziale accoglimento dell'istanza ex art. 283 e 351 c.p.c., ha sospeso l'efficacia esecutiva del capo della sentenza di primo grado con cui l'appellante era stato condannato al pagamento del contributo al mantenimento della Perso minore , per la quota eccedente l'importo di € 200,00 mensile;
5. In vista dell'udienza di decisione del 14 novembre 2025, le parti hanno depositato note telematiche con le quali hanno rappresentato di aver sottoscritto un accordo con il quale erano state fissate le condivise condizioni del regime di collocamento, affido e mantenimento della figlia minore e hanno chiesto alla Corte l'omologa, con compensazione delle spese di lite.
6 . Agli atti è stato infatti depositato dalle parti l'accordo sottoscritto il 3 novembre 2025, con il quale queste ultime hanno concordemente ritenuto: che la minore sia affidata a entrambi congiuntamente e collocata prevalentemente presso il domicilio materno, con diritto di visita del padre secondo specifico calendario di incontri;
che il padre versi alla madre un contributo
2 mensile per il mantenimento della minore pari a € 200,00, oltre aggiornamento ISTAT, e le spese straordinarie siano ripartite al 50%.
7. Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti e senz'altro conformi a legge e al primario interesse della minore, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di affido e collocamento della piccola , nata Persona_1
dalla relazione more uxorio intrattenuta dalle parti, con compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione I civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 4520/2024, pubblicata il 20 settembre 2024, resa dal Tribunale di Palermo, appellata da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 dispone che il regime di affido, collocamento, mantenimento e visita della minore
[...]
, nata A Palermo il 19 maggio 2015, sia quello contenuto nell'accordo sottoscritto Per_1 dalle parti il 3 novembre 2025, in atti, da intendersi qui interamente richiamato e trascritto;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
DO TA IO D'NI
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